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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/06/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8495/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 04/06/2025
L'odierna udienza, davanti al Tribunale nella persona del dott. Paolo Corso, si svolge in presenza del solo giudice nelle forme della trattazione scritta come da decreto comunicato ai difensori.
I difensori delle parti hanno depositato le memorie scritte nel termine assegnato.
Il Giudice, lette le memorie, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico in allegato al presente verbale.
Il Giudice
pagina 1 di 16 N. R.G. 8495/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8495/2019 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità professionale, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato dall'amministratore Parte_1 C.F._1
di sostegno avv. Fabio Catterini, con il patrocinio dell'avv. Massimo Lipparini, elettivamente domiciliato nella via Dante n. 80 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura speciale in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo.
RICORRENTE
contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Carlo Diana, elettivamente domiciliato nella via Piero Della Francesca n.
1 - Selargius, presso gli Uffici legali dell'Ente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
pagina 2 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 30.10.2019 Parte_1
rappresentato in giudizio dall'amministratore di sostegno avv. Fabio Catterini, ha convenuto al giudizio di questo Tribunale, l' e la compagnia assicuratrice Controparte_1 Controparte_2
Contr al fine di accertare la responsabilità dell' per le lesioni patite dal ricorrente a seguito
[...]
dell'intervento chirurgico effettuato dai sanitari dipendenti dell'azienda e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti.
Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha sostenuto i motivi esposti sinteticamente di seguito:
- in data 14.09.2005 si era sottoposto ad un intervento chirurgico di Parte_1
ortoplastica con impianto di protesi peniena presso il reparto di urologia dell'ospedale Santissima
Trinità di Cagliari;
- in data 29.09.2005 il ricorrente aveva subito un secondo intervento, presso il medesimo reparto,
per la rimozione di un'area necrotica che si era formata in corrispondenza del glande;
- alla fine del mese di ottobre del 2005, il cilindro destro della protesi impiantata aveva perforato il pene nel punto dove era stata effettuata l'escissione dell'area necrotica;
- a seguito di tale circostanza, il ricorrente era stato sottoposto ad un intervento chirurgico di rimozione della protesi presso l'ospedale Careggi di Firenze;
- i sanitari intervenuti avevano rilevato che le eccessive dimensioni delle protesi avevano causato una sofferenza cutanea da stiramento che aveva cagionato in un primo tempo la necrosi e poi la successiva estrusione della protesi;
- il consulente tecnico di parte, Prof. individuando una responsabilità colposa dei Persona_1
Contr sanitari dipendenti dell' aveva concluso per la sussistenza di un'invalidità permanente del 30% del pagina 3 di 16 paziente;
- sulla base di tali premesse, in data 04.07.2017 il ricorrente aveva adito l'autorità giudiziaria,
tramite ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., nel corso del quale in sede di
CTU, era stata individuata una condotta colposa dei sanitari operanti dell'ospedale Santissima Trinità e le conseguenze lesive erano state accertate nella misura di 25 gg di ITT, di 7 gg di ITP al 75%, di 25 gg di ITP al 25% e di un danno biologico permanente di natura iatrogena del 20%;
- la conciliazione in sede di ATP aveva avuto esito negativo per mancata adesione della convenuta alla proposta transattiva avanzata dal ricorrente.
Tanto premesso, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
provvedere come appresso:
- accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile ad un comportamento
Cont colposo dei sanitari del reparto di Urologia dell ora e comunque alla violazione Parte_2
degli obblighi contrattualmente assunti e per l'effetto condannare i convenuti anche in solido tra loro
se del caso, al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dal ricorrente nella
misura di € 94.651,00 (salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) oltre gli
interessi e la rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese e competenze”.
L' si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 20.07.2021, contestando le avverse pretese per i motivi esposti sinteticamente di seguito:
- difetto di procura alle liti, in quanto non può intendersi a tal fine valida la procura conferita in calce al ricorso ex art. 696 bis c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso;
pagina 4 di 16 - difetto di specifica autorizzazione del Giudice Tutelare alla proposizione del presente giudizio posto che l'autorizzazione del Giudice Tutelare richiamata dal ricorrente attiene all'istanza del
14.03.2017 per l'autorizzazione all'introduzione dell'Accertamento Tecnico Preventivo, con conseguente difetto di rappresentanza processuale in capo all'Amministratore di Sostegno per il presente giudizio;
- nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto e della causa petendi, non essendo stata individuata la condotta imperita imputabile ai sanitari dipendenti dell' convenuta;
CP_1
- non sussiste la responsabilità dei sanitari, in quanto la causa delle lesioni era imputabile alla vasculopatia periferica derivante dal diabete mellito di tipo 2 di cui soffriva il paziente e la condizione anatomica - funzionale dell'organo genitale si presentava al momento dell'intervento particolarmente compromessa;
- pertanto, in ragione delle concorrenti pluripatologie dell'organo operato, doveva essere escluso
Contr il nesso causale tra la condotta dei sanitari della e le lesioni;
- la quantificazione del risarcimento del danno era eccessiva rispetto alle lesioni lamentate;
- nel caso di riconoscimento di una responsabilità colposa dei sanitari, la compagnia assicuratrice convenuta doveva ritenersi tenuta a manlevare l' da qualunque conseguenza Parte_3
pregiudizievole.
Contr Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
in rito
- in via pregiudiziale, previo accertamento, per questo processo, della mancanza sia dello ius
postulandi per carenza assoluta di procura sia della prodromica autorizzazione del G.T., dichiarare
per l'effetto la inammissibilità e/o nullità insanabile e/o invalidità e/o inefficacia del ricorso con
pagina 5 di 16 conseguente rigetto della domanda;
- in via preliminare convertire il rito ex art. 702 ter c.p.c. necessitando e richiedendo la difesa
svolta da parte convenuta una istruzione non sommaria;
- in linea gradata dichiarare la nullità dell'atto introduttivo ai sensi degli artt. 164 e 163 n. 3 e n.
4 c.p.c. (per indeterminatezza dell'oggetto e soprattutto della causa petendi) e per l'effetto rigettare la
domanda;
nel merito
- accertata e dichiarata la inidoneità della relazione di CTU di cui al procedimento per ATP ex
art. 696 bis c.p.c. (R.G. 7464/2017), rigettare integralmente le domande attoree perché destituite di
fondamento, ovvero, in ogni caso, respingere integralmente le domande di parte attrice in quanto
infondate in fatto e diritto, dichiarando la convenuta esente da ogni addebito e da ogni CP_3
conseguente pretesa azionata nei suoi confronti;
- in via subordinata e salvo gravame nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata una
responsabilità dell' convenuta quale conseguenza di una eventuale condotta colposa dei propri CP_1
medici, determinare nella minor somma accertanda il danno subito dal ricorrente e/o ridurre le
pretese attoree ai soli danni, sia patrimoniali che non patrimoniali oggettivamente imputabili alla
per quanto sopra dedotto, con esclusione, comunque, di quanto riferibile al Parte_3
pregresso stato di salute del all'ingresso presso il P.O. SS. Trinità di Cagliari e Parte_1
di quanto successivamente eventualmente riferibile a omissioni e comportamenti non riconducibili ai
sanitari della;
Controparte_4
- in ogni caso ridurre le pretese attoree secondo i criteri riduttivi adottati in tema di concorso di
cause naturali e di cause materiali;
- in via di maggior subordine e sempre salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi che
pagina 6 di 16 Cont venisse accertata una qualche responsabilità dell' e accolta, anche solo parzialmente, la domanda
formulata dal ricorrente, dichiarare tenuta l'altra parte resistente, la , a manlevare e Controparte_2
tenere indenne la da ogni eventuale danno e/o conseguenza pregiudizievole della lite;
CP_3
- in ogni caso con vittoria di spese competenze del giudizio”.
Con ordinanza in data 20.12.2021 il Tribunale ha dato atto che la convenuta Controparte_2
non si è costituita nonostante la rituale notifica del ricorso e ha disposto il mutamento del rito poiché la causa richiedeva un'istruzione non sommaria.
Con ordinanza del Tribunale in data 05.05.2025 è stata disposta l'interruzione del presente processo poiché, nelle more del presente procedimento, con sentenza n. 507 del 09.02.2022 emessa dal
Tribunale Civile di Bucarest, era stata dichiarata la procedura fallimentare della convenuta
[...]
, con la conseguente perdita della capacità di stare in giudizio. CP_2
Con successiva ordinanza del 06.05.2025 è stato dichiarato che l'interruzione del processo aveva effetto limitatamente alla domanda attrice nei confronti della ed è stata disposta la Controparte_2
separazione della relativa domanda e la formazione di separato fascicolo.
La causa relativa alla posizione dell'ATS, istruita sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del procedimento per ATP, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., previa assegnazione del termine per il deposito di note conclusive.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione di questo Tribunale, devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni, sollevate dalla convenuta, in merito all'inammissibilità
del ricorso per difetto di procura alle liti e per carenza di autorizzazione del Giudice Tutelare alla proposizione del presente giudizio.
Questo Tribunale ritiene che entrambe le eccezioni siano infondate.
pagina 7 di 16 A tal proposito, è opportuno riportare il testo dell'ordinanza di autorizzazione emessa dal Giudice
Tutelare del Tribunale Ordinario di Terni in data 14.03.2017, con la quale l'amministratore di sostegno era stato autorizzato, in merito all'intervento chirurgico subito dall'amministrato in data 14.09.2005,
“a rilasciare, quale ADS di nato a [...] il [...], procura speciale in Parte_1
favore dell'avv. Massimo Lipparini del foro di Perugia per l'introduzione del giudizio avente ad
oggetto la domanda di risarcimento danni da errore medico salvo altro nei confronti dell'Azienda USL
n. 8 di Cagliari, come in premessa” (produzioni ricorrente, allegato A).
È sufficiente la sola lettura del testo per rilevare che l'autorizzazione del Giudice Tutelare era stata rilasciata esplicitamente per proporre l'odierna domanda di risarcimento dei danni subiti dall'amministrato a seguito dell'intervento chirurgico per cui è causa.
Coerentemente con tale autorizzazione, la domanda era stata proposta dal ricorrente nelle forme previste dal legislatore per la responsabilità medica, pertanto la domanda giudiziale relativa all'odierno giudizio di merito era stata preceduta dall'accertamento tecnico preventivo, in quanto obbligatorio nella stessa materia.
In merito alla procura alle liti, l'art. 83, 4 comma, c.c. dispone che “la procura speciale si
presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa
volontà diversa”.
A tal proposito, si riporta il testo della procura alle liti sottoscritta dell'amministratore di sostegno in calce al ricorso ex art. 696 bis c.p.c: “il sottoscritto avv. Fabio Catterini (…) giusta autorizzazione
del Giudice Tutelare già in atti, delega a rappresentarlo e difenderlo nella presente procedura, in ogni
sua fase e grado, compreso quello di appello e di ogni altra impugnazione l'avv. Massimo Lipparini
(…)”.
pagina 8 di 16 Questo Tribunale, in primo luogo, rileva che la procura suddetta richiama esplicitamente il contenuto dell'autorizzazione rilasciata dal Giudice Tutelare - parte integrante del documento - che contemplava la facoltà di agire per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'intervento chirurgico per cui è causa.
A tal proposito l'art 8 della L. n. 24/2017 (Legge Gelli Bianco) prevede che “chi intende
esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa ad una controversia di risarcimento del danno
derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'art. 696
bis codice procedura civile dinanzi al giudice competente”.
Nel caso di specie, alla luce del dettato normativo in materia, appare evidente che l'espressione
“ogni fase del giudizio" contenuta nella procura alle liti - in assenza di espressioni limitative - esprime la volontà della parte di estendere il mandato dalla fase obbligatoria dell'ATP con funzione conciliativa al giudizio di merito.
Altrettanto infondata è l'eccezione sollevata dalla convenuta sulla nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto.
In merito alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio, la Suprema Corte insegna che “la nullità
della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del
tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti
costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale,
l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle
indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità
solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre
anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice
della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto
pagina 9 di 16 della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle
condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata
contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado
d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi
eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di
quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente
difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa, cfr. già, in
tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008” (Cass. Sez. Un. 8077/2012).
Deve infatti ritenersi, alla luce dei fatti esposti nell'atto introduttivo, che la domanda attrice sia stata specificamente proposta in relazione alla responsabilità dei sanitari con riferimento agli elementi costitutivi dell'oggetto della domanda e della causa petendi (art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.).
A ciò si aggiunga che il riferimento nell'atto introduttivo all'ATP e le produzioni documentali di parte ricorrente siano state idonee a identificare con esattezza l'oggetto della domanda e i fatti posti a suo fondamento, così ponendo la convenuta nelle condizioni di apprestare compiutamente le proprie difese.
******
Passando ora alla questione relativa al merito della vicenda processuale, questo Tribunale ritiene che la domanda avanzata dal ricorrente debba essere accolta.
Infatti, si ritiene di condividere le conclusioni cui sono giunti i CTU, dott. e dott. Per_2
, in sede di accertamento tecnico preventivo, in quanto si tratta di operazioni Persona_3
peritali svolte da esperti del settore, ad esito di un'approfondita indagine medico-legale e in contraddittorio con i consulenti di parte.
pagina 10 di 16 Per questo motivo il Tribunale ritiene che sia infondata la richiesta di parte convenuta di rinnovazione della CTU, posto che - per le ragioni di seguito esposte - non sono emersi elementi di contraddittorietà delle indagini dei periti d'ufficio i quali hanno preso specifica posizione sulle contestazioni mosse dai consulenti di parte e hanno tenuto conto delle loro osservazioni nel percorso argomentativo.
Tanto premesso, i CTU hanno esposto che il paziente era affetto dalla Malattia di La Peyronie,
caratterizzata da fibrosi e formazioni di placche nell'organo genitale, che comporta deformità e deviazione dello stesso, con ripercussioni negative nella minzione e disfunzione erettile (relazione CTU
pag. 31).
In relazione a tale patologia, i medici del nosocomio al quale il paziente si era rivolto per il trattamento avevano indicato l'intervento chirurgico, al quale il paziente era stato sottoposto presso l'ospedale SS. Trinità di Cagliari.
In relazione all'intervento, i CTU hanno concluso sostenendo che “l'intervento chirurgico risulta
essere stato eseguito in maniera adeguata, ma risulta più probabile che non che nel corso
dell'intervento vi sia stata un'eccessiva trazione del fascio vascolo - nervoso con una successiva
ischemia del glande” (relazione CTU pag. 48).
I CTU, nell'esaminare le modalità di esecuzione dell'intervento chirurgico, avevano sottolineato l'importanza della fase di preparazione del fascio vascolo-nervoso-dorsale dell'organo genitale, la cui trazione errata aveva esposto il paziente a danni vascolari e neurologici, con conseguenze variabili dalla perdita temporanea della sensibilità a livello del glande sino alla completa necrosi dello stesso.
Nel caso di specie, il chirurgo che aveva eseguito l'operazione aveva scelto un accesso operatorio consistente in un'incisione trasversale sovra-pubica, che comportava la difficoltà di dominare il suddetto fascio nervoso (relazione CTU pag. 33).
pagina 11 di 16 Infatti, nel caso specifico, si era verosimilmente verificata una condizione di eccessiva trazione del fascio vascolo-nervoso che aveva condotto ad una riduzione del flusso arterioso e ad una conseguente devascolarizzazione del glande (relazione CTU pag. 34).
I CTU, tanto premesso, avevano censurato la scelta effettuata dall'operatore di eseguire un accesso chirurgico sovra-pubico e tale censura appare ancor più corretta laddove si considera che l'intervento era stato effettuato su di un contesto anatomo - funzionale precario a causa del microcircolo arterioso alterato dalla vasculopatia diabetica.
Il diabete mellito, infatti, viene individuato dai CTU come un fattore di rischio preoperatorio che avrebbe dovuto condurre ad una scelta operatoria differente, e questo costituisce il primo motivo di responsabilità dei sanitari.
A ciò si aggiunga il mancato rispetto delle regole di perizia da osservare in ragione del grado di specializzazione richiesto e ciò costituisce un ulteriore motivo di censura dell'operato dei medici.
Infatti, i CTU avevano evidenziato che neppure la complicanza insorta nel paziente a seguito dell'eccessiva trazione del fascio nervoso, ossia la necrosi del glande, era stata gestita secondo le linee guida in materia, che avrebbero imposto la rimozione immediata delle protesi (relazione CTU pag. 36).
A tal proposito, infatti, i CTU hanno osservato che “l'espianto precoce di un impianto protesico
penineo è fondamentale per ridurre la morbilità post - operatoria associata all'ischemia del glande. La
vigile attesa comporterà una maggior perdita di tessuto del glande con maggiore estensione della
necrosi” (relazione CTU pag. 36).
Pertanto, alla luce di quanto premesso, sono rimasti accertati due i profili di colpa imputabili ai sanitari:
1. errato accesso chirurgico: un accesso chirurgico più agevole di quello sovra-pubico effettuato avrebbe consentito una più adeguata preparazione del fascio vascolo-nervoso evitando pagina 12 di 16 maggiori rischi di stiramento dello stesso, in un contesto anatomico precario per la vasculopatia diabetica;
2. errata gestione della complicanza necrotica: una precoce rimozione delle protesi avrebbe consentito con assoluta certezza una rivascolarizzazione del glande con riduzione delle aree ischemiche.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene provata sia la condotta colposa dei medici sia il rapporto di causalità tra tale condotta e le lesioni patite dal ricorrente.
*****
È necessario passare ora alla quantificazione dei danni patiti dal ricorrente, in relazione ai quali i
CTU avevano accertato l'esistenza di conseguenze lesive nella misura di 25 gg di ITT, di 7 gg di ITP al
75%, di 25 gg di ITP al 25% e di un danno biologico permanente di natura iatrogena del 20%
(relazione CTU pag. 49).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato, in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, la quale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
Ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua pagina 13 di 16 sfera interiore (c.d. danno morale , “sub specie” del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n.
23469 del 28.09.2018 Rv. 650858).
Ai fini della determinazione equitativa dell'entità del danno non patrimoniale deve farsi ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano normalmente utilizzate per la quantificazione.
Deve in proposito richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità
della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi,
l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. e riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di paramento di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 c.c. pagina 13 di 16 (Cass.
n. 12470 del 2017, n. 20895 del 2015).
All'esito della CTU gli importi devono essere calcolati come nella tabella riportata di seguito:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2009
Età del danneggiato alla data del sinistro 56 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Punto danno biologico € 2.922,14 Punto danno non patrimoniale € 3.974,11
Punto base I.T.T. € 88,00
Giorni di invalidità temporanea totale 25
pagina 14 di 16 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 25
Danno biologico risarcibile € 42.371,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 57.625,00 Con personalizzazione massima (max 39% del danno biologico) € 74.150,00
Invalidità temporanea totale € 2.200,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 462,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 550,00 Totale danno biologico temporaneo € 3.212,00
Totale generale: € 60.837,00 Totale con personalizzazione massima € 77.362,00
Deve essere riconosciuta all'attore la personalizzazione del danno nella misura massima sopra indicata, in ragione da un lato della delicatezza del danno cagionato, essendo attinente alla sfera genitale con evidenti influenze sull'aspetto psicologico (puntualmente rimarcato dai CTU all'esito dell'esame del paziente) e d'altro lato in ragione della particolare sofferenza psico-fisica patita dall'attore a seguito dell'intervento e dei suoi postumi.
Inoltre, deve ritenersi che con riguardo alle obbligazioni risarcitorie, quando come nel caso di specie la liquidazione può essere effettuata, sia pure in via equitativa, anche con riferimento al danno subito all'epoca dell'illecito, ed al valore perduto dal creditore alla stessa data, da un lato è dovuto a quest'ultimo un adeguamento al momento della decisione che tenga conto della svalutazione monetaria intervenuta, e, dall'altro, il risarcimento del danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, e cioè il lucro cessante derivato dall'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria medesima,
sempre secondo quanto previsto dall'art. 2056 c.c. (Cass. Sez. U., 17.2.1995, n. 1712).
pagina 15 di 16 Quanto alla rivalutazione, può farsi in genere riferimento alla variazione degli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, che costituiscono in giurisprudenza gli indici più
utilizzati per la determinazione della perdita della capacità di acquisto della moneta nazionale.
Tanto premesso, l'importo totale dei danni non patrimoniali patiti dal deve essere Parte_1
liquidato nella misura di complessivi euro 77.362,00 (capitale rivalutato + interessi: € 138.754,81).
Le spese del procedimento di l'ATP e del giudizio, liquidate nel dispositivo in misura media,
oltre a quelle di CTU separatamente liquidate, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. accertata la responsabilità dei sanitari nella causazione dei danni a seguito dell'intervento chirurgico per cui è causa, condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore di della somma complessiva di euro
[...] Parte_1
138.754,81 per le causali in premessa;
2. condanna l' al rimborso delle Controparte_1
spese processuali sostenute da che si liquidano in complessivi euro Parte_1
15.718,25 (di cui euro 11.674,50 per il presente giudizio ed euro 4.043,75 per l'ATP), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. pone definitivamente a carico dell' Controparte_1
le spese per la CTU separatamente liquidate.
[...]
Cagliari, 04/06/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 04/06/2025
L'odierna udienza, davanti al Tribunale nella persona del dott. Paolo Corso, si svolge in presenza del solo giudice nelle forme della trattazione scritta come da decreto comunicato ai difensori.
I difensori delle parti hanno depositato le memorie scritte nel termine assegnato.
Il Giudice, lette le memorie, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico in allegato al presente verbale.
Il Giudice
pagina 1 di 16 N. R.G. 8495/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8495/2019 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità professionale, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato dall'amministratore Parte_1 C.F._1
di sostegno avv. Fabio Catterini, con il patrocinio dell'avv. Massimo Lipparini, elettivamente domiciliato nella via Dante n. 80 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura speciale in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo.
RICORRENTE
contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Carlo Diana, elettivamente domiciliato nella via Piero Della Francesca n.
1 - Selargius, presso gli Uffici legali dell'Ente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
pagina 2 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 30.10.2019 Parte_1
rappresentato in giudizio dall'amministratore di sostegno avv. Fabio Catterini, ha convenuto al giudizio di questo Tribunale, l' e la compagnia assicuratrice Controparte_1 Controparte_2
Contr al fine di accertare la responsabilità dell' per le lesioni patite dal ricorrente a seguito
[...]
dell'intervento chirurgico effettuato dai sanitari dipendenti dell'azienda e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti.
Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha sostenuto i motivi esposti sinteticamente di seguito:
- in data 14.09.2005 si era sottoposto ad un intervento chirurgico di Parte_1
ortoplastica con impianto di protesi peniena presso il reparto di urologia dell'ospedale Santissima
Trinità di Cagliari;
- in data 29.09.2005 il ricorrente aveva subito un secondo intervento, presso il medesimo reparto,
per la rimozione di un'area necrotica che si era formata in corrispondenza del glande;
- alla fine del mese di ottobre del 2005, il cilindro destro della protesi impiantata aveva perforato il pene nel punto dove era stata effettuata l'escissione dell'area necrotica;
- a seguito di tale circostanza, il ricorrente era stato sottoposto ad un intervento chirurgico di rimozione della protesi presso l'ospedale Careggi di Firenze;
- i sanitari intervenuti avevano rilevato che le eccessive dimensioni delle protesi avevano causato una sofferenza cutanea da stiramento che aveva cagionato in un primo tempo la necrosi e poi la successiva estrusione della protesi;
- il consulente tecnico di parte, Prof. individuando una responsabilità colposa dei Persona_1
Contr sanitari dipendenti dell' aveva concluso per la sussistenza di un'invalidità permanente del 30% del pagina 3 di 16 paziente;
- sulla base di tali premesse, in data 04.07.2017 il ricorrente aveva adito l'autorità giudiziaria,
tramite ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., nel corso del quale in sede di
CTU, era stata individuata una condotta colposa dei sanitari operanti dell'ospedale Santissima Trinità e le conseguenze lesive erano state accertate nella misura di 25 gg di ITT, di 7 gg di ITP al 75%, di 25 gg di ITP al 25% e di un danno biologico permanente di natura iatrogena del 20%;
- la conciliazione in sede di ATP aveva avuto esito negativo per mancata adesione della convenuta alla proposta transattiva avanzata dal ricorrente.
Tanto premesso, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
provvedere come appresso:
- accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile ad un comportamento
Cont colposo dei sanitari del reparto di Urologia dell ora e comunque alla violazione Parte_2
degli obblighi contrattualmente assunti e per l'effetto condannare i convenuti anche in solido tra loro
se del caso, al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dal ricorrente nella
misura di € 94.651,00 (salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) oltre gli
interessi e la rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese e competenze”.
L' si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 20.07.2021, contestando le avverse pretese per i motivi esposti sinteticamente di seguito:
- difetto di procura alle liti, in quanto non può intendersi a tal fine valida la procura conferita in calce al ricorso ex art. 696 bis c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso;
pagina 4 di 16 - difetto di specifica autorizzazione del Giudice Tutelare alla proposizione del presente giudizio posto che l'autorizzazione del Giudice Tutelare richiamata dal ricorrente attiene all'istanza del
14.03.2017 per l'autorizzazione all'introduzione dell'Accertamento Tecnico Preventivo, con conseguente difetto di rappresentanza processuale in capo all'Amministratore di Sostegno per il presente giudizio;
- nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto e della causa petendi, non essendo stata individuata la condotta imperita imputabile ai sanitari dipendenti dell' convenuta;
CP_1
- non sussiste la responsabilità dei sanitari, in quanto la causa delle lesioni era imputabile alla vasculopatia periferica derivante dal diabete mellito di tipo 2 di cui soffriva il paziente e la condizione anatomica - funzionale dell'organo genitale si presentava al momento dell'intervento particolarmente compromessa;
- pertanto, in ragione delle concorrenti pluripatologie dell'organo operato, doveva essere escluso
Contr il nesso causale tra la condotta dei sanitari della e le lesioni;
- la quantificazione del risarcimento del danno era eccessiva rispetto alle lesioni lamentate;
- nel caso di riconoscimento di una responsabilità colposa dei sanitari, la compagnia assicuratrice convenuta doveva ritenersi tenuta a manlevare l' da qualunque conseguenza Parte_3
pregiudizievole.
Contr Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
in rito
- in via pregiudiziale, previo accertamento, per questo processo, della mancanza sia dello ius
postulandi per carenza assoluta di procura sia della prodromica autorizzazione del G.T., dichiarare
per l'effetto la inammissibilità e/o nullità insanabile e/o invalidità e/o inefficacia del ricorso con
pagina 5 di 16 conseguente rigetto della domanda;
- in via preliminare convertire il rito ex art. 702 ter c.p.c. necessitando e richiedendo la difesa
svolta da parte convenuta una istruzione non sommaria;
- in linea gradata dichiarare la nullità dell'atto introduttivo ai sensi degli artt. 164 e 163 n. 3 e n.
4 c.p.c. (per indeterminatezza dell'oggetto e soprattutto della causa petendi) e per l'effetto rigettare la
domanda;
nel merito
- accertata e dichiarata la inidoneità della relazione di CTU di cui al procedimento per ATP ex
art. 696 bis c.p.c. (R.G. 7464/2017), rigettare integralmente le domande attoree perché destituite di
fondamento, ovvero, in ogni caso, respingere integralmente le domande di parte attrice in quanto
infondate in fatto e diritto, dichiarando la convenuta esente da ogni addebito e da ogni CP_3
conseguente pretesa azionata nei suoi confronti;
- in via subordinata e salvo gravame nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata una
responsabilità dell' convenuta quale conseguenza di una eventuale condotta colposa dei propri CP_1
medici, determinare nella minor somma accertanda il danno subito dal ricorrente e/o ridurre le
pretese attoree ai soli danni, sia patrimoniali che non patrimoniali oggettivamente imputabili alla
per quanto sopra dedotto, con esclusione, comunque, di quanto riferibile al Parte_3
pregresso stato di salute del all'ingresso presso il P.O. SS. Trinità di Cagliari e Parte_1
di quanto successivamente eventualmente riferibile a omissioni e comportamenti non riconducibili ai
sanitari della;
Controparte_4
- in ogni caso ridurre le pretese attoree secondo i criteri riduttivi adottati in tema di concorso di
cause naturali e di cause materiali;
- in via di maggior subordine e sempre salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi che
pagina 6 di 16 Cont venisse accertata una qualche responsabilità dell' e accolta, anche solo parzialmente, la domanda
formulata dal ricorrente, dichiarare tenuta l'altra parte resistente, la , a manlevare e Controparte_2
tenere indenne la da ogni eventuale danno e/o conseguenza pregiudizievole della lite;
CP_3
- in ogni caso con vittoria di spese competenze del giudizio”.
Con ordinanza in data 20.12.2021 il Tribunale ha dato atto che la convenuta Controparte_2
non si è costituita nonostante la rituale notifica del ricorso e ha disposto il mutamento del rito poiché la causa richiedeva un'istruzione non sommaria.
Con ordinanza del Tribunale in data 05.05.2025 è stata disposta l'interruzione del presente processo poiché, nelle more del presente procedimento, con sentenza n. 507 del 09.02.2022 emessa dal
Tribunale Civile di Bucarest, era stata dichiarata la procedura fallimentare della convenuta
[...]
, con la conseguente perdita della capacità di stare in giudizio. CP_2
Con successiva ordinanza del 06.05.2025 è stato dichiarato che l'interruzione del processo aveva effetto limitatamente alla domanda attrice nei confronti della ed è stata disposta la Controparte_2
separazione della relativa domanda e la formazione di separato fascicolo.
La causa relativa alla posizione dell'ATS, istruita sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del procedimento per ATP, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., previa assegnazione del termine per il deposito di note conclusive.
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Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione di questo Tribunale, devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni, sollevate dalla convenuta, in merito all'inammissibilità
del ricorso per difetto di procura alle liti e per carenza di autorizzazione del Giudice Tutelare alla proposizione del presente giudizio.
Questo Tribunale ritiene che entrambe le eccezioni siano infondate.
pagina 7 di 16 A tal proposito, è opportuno riportare il testo dell'ordinanza di autorizzazione emessa dal Giudice
Tutelare del Tribunale Ordinario di Terni in data 14.03.2017, con la quale l'amministratore di sostegno era stato autorizzato, in merito all'intervento chirurgico subito dall'amministrato in data 14.09.2005,
“a rilasciare, quale ADS di nato a [...] il [...], procura speciale in Parte_1
favore dell'avv. Massimo Lipparini del foro di Perugia per l'introduzione del giudizio avente ad
oggetto la domanda di risarcimento danni da errore medico salvo altro nei confronti dell'Azienda USL
n. 8 di Cagliari, come in premessa” (produzioni ricorrente, allegato A).
È sufficiente la sola lettura del testo per rilevare che l'autorizzazione del Giudice Tutelare era stata rilasciata esplicitamente per proporre l'odierna domanda di risarcimento dei danni subiti dall'amministrato a seguito dell'intervento chirurgico per cui è causa.
Coerentemente con tale autorizzazione, la domanda era stata proposta dal ricorrente nelle forme previste dal legislatore per la responsabilità medica, pertanto la domanda giudiziale relativa all'odierno giudizio di merito era stata preceduta dall'accertamento tecnico preventivo, in quanto obbligatorio nella stessa materia.
In merito alla procura alle liti, l'art. 83, 4 comma, c.c. dispone che “la procura speciale si
presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa
volontà diversa”.
A tal proposito, si riporta il testo della procura alle liti sottoscritta dell'amministratore di sostegno in calce al ricorso ex art. 696 bis c.p.c: “il sottoscritto avv. Fabio Catterini (…) giusta autorizzazione
del Giudice Tutelare già in atti, delega a rappresentarlo e difenderlo nella presente procedura, in ogni
sua fase e grado, compreso quello di appello e di ogni altra impugnazione l'avv. Massimo Lipparini
(…)”.
pagina 8 di 16 Questo Tribunale, in primo luogo, rileva che la procura suddetta richiama esplicitamente il contenuto dell'autorizzazione rilasciata dal Giudice Tutelare - parte integrante del documento - che contemplava la facoltà di agire per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'intervento chirurgico per cui è causa.
A tal proposito l'art 8 della L. n. 24/2017 (Legge Gelli Bianco) prevede che “chi intende
esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa ad una controversia di risarcimento del danno
derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'art. 696
bis codice procedura civile dinanzi al giudice competente”.
Nel caso di specie, alla luce del dettato normativo in materia, appare evidente che l'espressione
“ogni fase del giudizio" contenuta nella procura alle liti - in assenza di espressioni limitative - esprime la volontà della parte di estendere il mandato dalla fase obbligatoria dell'ATP con funzione conciliativa al giudizio di merito.
Altrettanto infondata è l'eccezione sollevata dalla convenuta sulla nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto.
In merito alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio, la Suprema Corte insegna che “la nullità
della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del
tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti
costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale,
l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle
indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità
solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre
anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice
della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto
pagina 9 di 16 della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle
condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata
contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado
d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi
eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di
quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente
difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa, cfr. già, in
tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008” (Cass. Sez. Un. 8077/2012).
Deve infatti ritenersi, alla luce dei fatti esposti nell'atto introduttivo, che la domanda attrice sia stata specificamente proposta in relazione alla responsabilità dei sanitari con riferimento agli elementi costitutivi dell'oggetto della domanda e della causa petendi (art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.).
A ciò si aggiunga che il riferimento nell'atto introduttivo all'ATP e le produzioni documentali di parte ricorrente siano state idonee a identificare con esattezza l'oggetto della domanda e i fatti posti a suo fondamento, così ponendo la convenuta nelle condizioni di apprestare compiutamente le proprie difese.
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Passando ora alla questione relativa al merito della vicenda processuale, questo Tribunale ritiene che la domanda avanzata dal ricorrente debba essere accolta.
Infatti, si ritiene di condividere le conclusioni cui sono giunti i CTU, dott. e dott. Per_2
, in sede di accertamento tecnico preventivo, in quanto si tratta di operazioni Persona_3
peritali svolte da esperti del settore, ad esito di un'approfondita indagine medico-legale e in contraddittorio con i consulenti di parte.
pagina 10 di 16 Per questo motivo il Tribunale ritiene che sia infondata la richiesta di parte convenuta di rinnovazione della CTU, posto che - per le ragioni di seguito esposte - non sono emersi elementi di contraddittorietà delle indagini dei periti d'ufficio i quali hanno preso specifica posizione sulle contestazioni mosse dai consulenti di parte e hanno tenuto conto delle loro osservazioni nel percorso argomentativo.
Tanto premesso, i CTU hanno esposto che il paziente era affetto dalla Malattia di La Peyronie,
caratterizzata da fibrosi e formazioni di placche nell'organo genitale, che comporta deformità e deviazione dello stesso, con ripercussioni negative nella minzione e disfunzione erettile (relazione CTU
pag. 31).
In relazione a tale patologia, i medici del nosocomio al quale il paziente si era rivolto per il trattamento avevano indicato l'intervento chirurgico, al quale il paziente era stato sottoposto presso l'ospedale SS. Trinità di Cagliari.
In relazione all'intervento, i CTU hanno concluso sostenendo che “l'intervento chirurgico risulta
essere stato eseguito in maniera adeguata, ma risulta più probabile che non che nel corso
dell'intervento vi sia stata un'eccessiva trazione del fascio vascolo - nervoso con una successiva
ischemia del glande” (relazione CTU pag. 48).
I CTU, nell'esaminare le modalità di esecuzione dell'intervento chirurgico, avevano sottolineato l'importanza della fase di preparazione del fascio vascolo-nervoso-dorsale dell'organo genitale, la cui trazione errata aveva esposto il paziente a danni vascolari e neurologici, con conseguenze variabili dalla perdita temporanea della sensibilità a livello del glande sino alla completa necrosi dello stesso.
Nel caso di specie, il chirurgo che aveva eseguito l'operazione aveva scelto un accesso operatorio consistente in un'incisione trasversale sovra-pubica, che comportava la difficoltà di dominare il suddetto fascio nervoso (relazione CTU pag. 33).
pagina 11 di 16 Infatti, nel caso specifico, si era verosimilmente verificata una condizione di eccessiva trazione del fascio vascolo-nervoso che aveva condotto ad una riduzione del flusso arterioso e ad una conseguente devascolarizzazione del glande (relazione CTU pag. 34).
I CTU, tanto premesso, avevano censurato la scelta effettuata dall'operatore di eseguire un accesso chirurgico sovra-pubico e tale censura appare ancor più corretta laddove si considera che l'intervento era stato effettuato su di un contesto anatomo - funzionale precario a causa del microcircolo arterioso alterato dalla vasculopatia diabetica.
Il diabete mellito, infatti, viene individuato dai CTU come un fattore di rischio preoperatorio che avrebbe dovuto condurre ad una scelta operatoria differente, e questo costituisce il primo motivo di responsabilità dei sanitari.
A ciò si aggiunga il mancato rispetto delle regole di perizia da osservare in ragione del grado di specializzazione richiesto e ciò costituisce un ulteriore motivo di censura dell'operato dei medici.
Infatti, i CTU avevano evidenziato che neppure la complicanza insorta nel paziente a seguito dell'eccessiva trazione del fascio nervoso, ossia la necrosi del glande, era stata gestita secondo le linee guida in materia, che avrebbero imposto la rimozione immediata delle protesi (relazione CTU pag. 36).
A tal proposito, infatti, i CTU hanno osservato che “l'espianto precoce di un impianto protesico
penineo è fondamentale per ridurre la morbilità post - operatoria associata all'ischemia del glande. La
vigile attesa comporterà una maggior perdita di tessuto del glande con maggiore estensione della
necrosi” (relazione CTU pag. 36).
Pertanto, alla luce di quanto premesso, sono rimasti accertati due i profili di colpa imputabili ai sanitari:
1. errato accesso chirurgico: un accesso chirurgico più agevole di quello sovra-pubico effettuato avrebbe consentito una più adeguata preparazione del fascio vascolo-nervoso evitando pagina 12 di 16 maggiori rischi di stiramento dello stesso, in un contesto anatomico precario per la vasculopatia diabetica;
2. errata gestione della complicanza necrotica: una precoce rimozione delle protesi avrebbe consentito con assoluta certezza una rivascolarizzazione del glande con riduzione delle aree ischemiche.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene provata sia la condotta colposa dei medici sia il rapporto di causalità tra tale condotta e le lesioni patite dal ricorrente.
*****
È necessario passare ora alla quantificazione dei danni patiti dal ricorrente, in relazione ai quali i
CTU avevano accertato l'esistenza di conseguenze lesive nella misura di 25 gg di ITT, di 7 gg di ITP al
75%, di 25 gg di ITP al 25% e di un danno biologico permanente di natura iatrogena del 20%
(relazione CTU pag. 49).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato, in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, la quale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
Ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua pagina 13 di 16 sfera interiore (c.d. danno morale , “sub specie” del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n.
23469 del 28.09.2018 Rv. 650858).
Ai fini della determinazione equitativa dell'entità del danno non patrimoniale deve farsi ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano normalmente utilizzate per la quantificazione.
Deve in proposito richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità
della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi,
l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. e riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di paramento di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 c.c. pagina 13 di 16 (Cass.
n. 12470 del 2017, n. 20895 del 2015).
All'esito della CTU gli importi devono essere calcolati come nella tabella riportata di seguito:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2009
Età del danneggiato alla data del sinistro 56 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Punto danno biologico € 2.922,14 Punto danno non patrimoniale € 3.974,11
Punto base I.T.T. € 88,00
Giorni di invalidità temporanea totale 25
pagina 14 di 16 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 25
Danno biologico risarcibile € 42.371,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 57.625,00 Con personalizzazione massima (max 39% del danno biologico) € 74.150,00
Invalidità temporanea totale € 2.200,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 462,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 550,00 Totale danno biologico temporaneo € 3.212,00
Totale generale: € 60.837,00 Totale con personalizzazione massima € 77.362,00
Deve essere riconosciuta all'attore la personalizzazione del danno nella misura massima sopra indicata, in ragione da un lato della delicatezza del danno cagionato, essendo attinente alla sfera genitale con evidenti influenze sull'aspetto psicologico (puntualmente rimarcato dai CTU all'esito dell'esame del paziente) e d'altro lato in ragione della particolare sofferenza psico-fisica patita dall'attore a seguito dell'intervento e dei suoi postumi.
Inoltre, deve ritenersi che con riguardo alle obbligazioni risarcitorie, quando come nel caso di specie la liquidazione può essere effettuata, sia pure in via equitativa, anche con riferimento al danno subito all'epoca dell'illecito, ed al valore perduto dal creditore alla stessa data, da un lato è dovuto a quest'ultimo un adeguamento al momento della decisione che tenga conto della svalutazione monetaria intervenuta, e, dall'altro, il risarcimento del danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, e cioè il lucro cessante derivato dall'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria medesima,
sempre secondo quanto previsto dall'art. 2056 c.c. (Cass. Sez. U., 17.2.1995, n. 1712).
pagina 15 di 16 Quanto alla rivalutazione, può farsi in genere riferimento alla variazione degli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, che costituiscono in giurisprudenza gli indici più
utilizzati per la determinazione della perdita della capacità di acquisto della moneta nazionale.
Tanto premesso, l'importo totale dei danni non patrimoniali patiti dal deve essere Parte_1
liquidato nella misura di complessivi euro 77.362,00 (capitale rivalutato + interessi: € 138.754,81).
Le spese del procedimento di l'ATP e del giudizio, liquidate nel dispositivo in misura media,
oltre a quelle di CTU separatamente liquidate, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. accertata la responsabilità dei sanitari nella causazione dei danni a seguito dell'intervento chirurgico per cui è causa, condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore di della somma complessiva di euro
[...] Parte_1
138.754,81 per le causali in premessa;
2. condanna l' al rimborso delle Controparte_1
spese processuali sostenute da che si liquidano in complessivi euro Parte_1
15.718,25 (di cui euro 11.674,50 per il presente giudizio ed euro 4.043,75 per l'ATP), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. pone definitivamente a carico dell' Controparte_1
le spese per la CTU separatamente liquidate.
[...]
Cagliari, 04/06/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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