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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2612/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2612/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. ROSIELLO MARIELLA
e
, nato a [...] il [...], assistito e Controparte_1 difeso dall'avv. CAMPLONE ANTONIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2024, e Parte_1
esponevano che in data 21/06/2013 avevano Controparte_1
contratto matrimonio con rito civile, in TERMOLI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
27.12.2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in TERMOLI il 21/06/2013, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
TERMOLI, nell'anno 2013 atto numero 9 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 5 A) i coniugi vivranno separati, impegnandosi gli a mantenere un contegno di Pt_2
rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, anche e soprattutto in presenza delle minori;
B) i minori saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale coabiteranno presso l'abitazione, di cui ella è proprietaria, sita in Montesilvano, alla Via Roma, 37, scala A, int. 3 che resterà, pertanto, assegnata alla IG.ra , unitamente agli arredi di cui è composta e alle Pt_1
relative pertinenze;
C) il IG. corrisponderà alla IG.ra assegno divorzile dell'importo di CP_1 Pt_1
€ 100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo bonifico e, a titolo di mantenimento per i figli, la somma complessiva di € 600,00, pari a € 300,00 per ciascun figlio, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente certificate e come previste dal protocollo del Tribunale di Pescara che qui si richiama interamente.
D) il diritto di visita del padre sarà disciplinato nei seguenti termini: il IG. CP_1
potrà incontrare e tenere con sé i bambini ogni volta che gli impegni di lavoro e quelli scolastici dei minori lo consentiranno, previo accordo con la madre;
potrà incontrarli nei fine settimana alternati il sabato e la domenica, concordando con la madre i tempi e le modalità, recandosi presso l'abitazione della IG.ra , per il Pt_1 prelievo e l'accompagnamento;
E) gli incontri così come strutturati - e così come vorranno modificarli i ricorrenti, tenendo conto delle eIGenze e nell'unico interesse dei minori - avranno la stessa cadenza temporale e le stesse modalità nel periodo estivo, durante i quali il IG.
si recherà presso l'abitazione della madre per prendere e tenere i figli con CP_1
pagina 3 di 5 sé; durante gli incontri con i figli, il IG. potrà essere accompagnato dai CP_1
suoi genitori o da altri componenti della sua famiglia e ciò nell'affermazione del diritto dei bambini al rapporto continuativo con i nonni materni e paterni e, più in generale, con le famiglie di origine dei genitori;
i ricorrenti, congiuntamente affidatari dei figli minori, potranno trascorrere insieme a loro il giorno del compleanno;
i bambini trascorreranno con la madre la festa della mamma e con il padre la festa del papà; i genitori si impegnano fin da ora e sempre, in caso di disaccordi tra essi, a modificare il diritto di visita e le modalità di incontro quando i figli cresceranno, sempre e comunque nel rispetto dei tempi dei bambini;
F) durante le vacanze natalizie, il IG. potrà trascorrere con i figli, ad anni CP_1
alterni, il periodo compreso tra il 23 e il 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre, il lunedì in albis e viceversa;
G) L'automobile Renault Scenic targata DJ675HV, resterà nella piena ed esclusiva disponibilità del IG. ; CP_1
H) Ciascun ricorrente si impegna a comunicare all'altro, con congruo avviso, eventuali cambi di residenza, nell'interesse della prole;
I) Entrambi i coniugi si rilasciano il reciproco consenso all'espatrio;
L) I coniugi rilasciano reciproco nulla osta per poter portare con sé i figli minori in vacanza sul territorio italiano e all'estero, previa comunicazione all'altro genitore dei tempi, delle modalità e dei luoghi, ben compresi i recapiti, presso i quali potranno essere raggiunti dall'altro in caso di necessità;
M) I coniugi dichiarano che mediante l'accordo di separazione, di cui al ricorso per la separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno più nulla reciprocamente a pretendere;
pagina 4 di 5 N) le somme percepite a titolo di assegno unico per il nucleo familiare, verranno ripartite tra i ricorrenti, nella misura del 50% cadauno.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TERMOLI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 28.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2612/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. ROSIELLO MARIELLA
e
, nato a [...] il [...], assistito e Controparte_1 difeso dall'avv. CAMPLONE ANTONIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2024, e Parte_1
esponevano che in data 21/06/2013 avevano Controparte_1
contratto matrimonio con rito civile, in TERMOLI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
27.12.2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in TERMOLI il 21/06/2013, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
TERMOLI, nell'anno 2013 atto numero 9 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 5 A) i coniugi vivranno separati, impegnandosi gli a mantenere un contegno di Pt_2
rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, anche e soprattutto in presenza delle minori;
B) i minori saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale coabiteranno presso l'abitazione, di cui ella è proprietaria, sita in Montesilvano, alla Via Roma, 37, scala A, int. 3 che resterà, pertanto, assegnata alla IG.ra , unitamente agli arredi di cui è composta e alle Pt_1
relative pertinenze;
C) il IG. corrisponderà alla IG.ra assegno divorzile dell'importo di CP_1 Pt_1
€ 100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo bonifico e, a titolo di mantenimento per i figli, la somma complessiva di € 600,00, pari a € 300,00 per ciascun figlio, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente certificate e come previste dal protocollo del Tribunale di Pescara che qui si richiama interamente.
D) il diritto di visita del padre sarà disciplinato nei seguenti termini: il IG. CP_1
potrà incontrare e tenere con sé i bambini ogni volta che gli impegni di lavoro e quelli scolastici dei minori lo consentiranno, previo accordo con la madre;
potrà incontrarli nei fine settimana alternati il sabato e la domenica, concordando con la madre i tempi e le modalità, recandosi presso l'abitazione della IG.ra , per il Pt_1 prelievo e l'accompagnamento;
E) gli incontri così come strutturati - e così come vorranno modificarli i ricorrenti, tenendo conto delle eIGenze e nell'unico interesse dei minori - avranno la stessa cadenza temporale e le stesse modalità nel periodo estivo, durante i quali il IG.
si recherà presso l'abitazione della madre per prendere e tenere i figli con CP_1
pagina 3 di 5 sé; durante gli incontri con i figli, il IG. potrà essere accompagnato dai CP_1
suoi genitori o da altri componenti della sua famiglia e ciò nell'affermazione del diritto dei bambini al rapporto continuativo con i nonni materni e paterni e, più in generale, con le famiglie di origine dei genitori;
i ricorrenti, congiuntamente affidatari dei figli minori, potranno trascorrere insieme a loro il giorno del compleanno;
i bambini trascorreranno con la madre la festa della mamma e con il padre la festa del papà; i genitori si impegnano fin da ora e sempre, in caso di disaccordi tra essi, a modificare il diritto di visita e le modalità di incontro quando i figli cresceranno, sempre e comunque nel rispetto dei tempi dei bambini;
F) durante le vacanze natalizie, il IG. potrà trascorrere con i figli, ad anni CP_1
alterni, il periodo compreso tra il 23 e il 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre, il lunedì in albis e viceversa;
G) L'automobile Renault Scenic targata DJ675HV, resterà nella piena ed esclusiva disponibilità del IG. ; CP_1
H) Ciascun ricorrente si impegna a comunicare all'altro, con congruo avviso, eventuali cambi di residenza, nell'interesse della prole;
I) Entrambi i coniugi si rilasciano il reciproco consenso all'espatrio;
L) I coniugi rilasciano reciproco nulla osta per poter portare con sé i figli minori in vacanza sul territorio italiano e all'estero, previa comunicazione all'altro genitore dei tempi, delle modalità e dei luoghi, ben compresi i recapiti, presso i quali potranno essere raggiunti dall'altro in caso di necessità;
M) I coniugi dichiarano che mediante l'accordo di separazione, di cui al ricorso per la separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno più nulla reciprocamente a pretendere;
pagina 4 di 5 N) le somme percepite a titolo di assegno unico per il nucleo familiare, verranno ripartite tra i ricorrenti, nella misura del 50% cadauno.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TERMOLI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 28.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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