Rigetto
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/12/2025, n. 10133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10133 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10133/2025REG.PROV.COLL.
N. 09899/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-del 2023, proposto dai signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Orazio Abbamonte e Stefano Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Arzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Bianca Miriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
della -OMISSIS-., non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione II, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, resa inter partes , concernente un provvedimento di decadenza di un permesso di costruire e conseguente ordine di demolizione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il consigliere VA AB e viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione da remoto degli avvocati Bianca Miriello e Orazio Abbamonte;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. -OMISSIS-/2018, proposto innanzi al T.a.r. Campania, le signore -OMISSIS-, LB Ardoleda, -OMISSIS- e -OMISSIS- avevano chiesto l’annullamento:
a ) dell’ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del Dirigente dell’Area “Pianificazione e Gestione Territoriale” del Comune di Arzano, mai notificata, con la quale è stata dichiarata la decadenza dal permesso di costruire n. -OMISSIS- dello 09.12.2003 rilasciato alla signora -OMISSIS-;
b ) del provvedimento -OMISSIS- del 24.01.2018 notificato 27.02.2018, con il quale, previo annullamento dell’ordinanza di acquisizione n. -OMISSIS-, si reitera l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, parimenti impugnata, con ordine al condominio di via -OMISSIS- di provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere ivi realizzate;
c ) di ogn’altro atto preordinato, connesso o consequenziale comunque lesivo.
2. Ai fini dell’illustrazione dei fatti di causa si riporta quanto segue.
2.1. Le appellanti sono proprietarie degli appartamenti di cui si compone l’edificio sito in Arzano, via -OMISSIS-.
2.2. L’immobile fu realizzato in forza della concessione edilizia n. -OMISSIS- del 2003 attraverso la demolizione e conseguente ricostruzione ai sensi dell'art. 9, comma 2 D.P.R. n. 380/2001, trattandosi di zona per la quale mancavano gli strumenti edilizi attuativi previsti dal piano.
2.3. In accoglimento della richiesta presentata in data 22.5.2007, i termini per l’esecuzione delle opere venivano prorogati al 22.5.2008.
2.4. In data 16.2.2008, l’Autorità Giudiziaria sequestrava il cantiere, per rilievi sulla quota d’imposta del solaio del piano terra.
2.5. A seguito delle difformità riscontrate, il Comune di Arzano adottava l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 24.01.2008, ex art. 31 del d.P.R. n.380 del 2001, relativamente alla quota del solaio del piano interrato adibito ad autorimessa e ad una differenza altimetrica. Detto provvedimento veniva annullato con sentenza del T.a.r. Campania, n. -OMISSIS- del 26.12.2009.
2.6. Le appellanti provvedevano a presentare, in seguito, una prima DIA in sanatoria in data 6.6.2008 (prot. -OMISSIS-) ed una seconda in data 25.2.2009, in variante al permesso di costruire del 2003, dichiarata ammissibile con provvedimento n.-OMISSIS-dell’8.6.2009.
2.7. A seguito di ulteriori sopralluoghi, venivano contestate ulteriori difformità, con conseguente emissione di provvedimento di sospensione dei lavori, adottato in data 11.8.2009.
2.8. In esito al procedimento penale conclusosi con la condanna di -OMISSIS-, impresa -OMISSIS- e geometra -OMISSIS- alla demolizione di una rampa di scale, previo dissequestro e pagamento di ammenda, in data 26.7.2012, a seguito di richiesta precedentemente avanzata, il competente dirigente comunale assentiva il ripristino dello stato dei luoghi in conformità all'originario Permesso di costruire, a condizione che fosse presentata CI con dettagliata descrizione delle opere. La CI in esame veniva presentata dal Condominio il 5.10.2012.
2.9. Tuttavia, con ordinanza n. -OMISSIS-, l’Amministrazione comunale dichiarava decaduti i titoli edilizi (permesso di costruire n. -OMISSIS- del 2033 e successive varianti), ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, per mancata ultimazione nel termine già prorogato del 22.05.2008.
2.10. Rappresentavano le appellanti che detto provvedimento non sarebbe stato mai notificato ad alcuna delle proprietarie essendo stato indirizzato unicamente all’amministratore del condominio, peraltro erroneamente individuato.
2.11. Successivamente, con ordinanza n. 11 del 30.03.2016, l’Amministrazione comunale ingiungeva la demolizione delle opere abusive rappresentate dall’intero fabbricato di quattro piani fuori terra ed un piano interrato sito alla via -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
2.12. Con provvedimento n. -OMISSIS- del 24.01.2018, il Comune revocava il conseguente provvedimento di acquisizione e reiterava la citata ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-.
2.13. Le proprietarie proponevano ricorso dinanzi al T.a.r. Campania avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- e il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 24.01.2018, deducendo i seguenti motivi di censura:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 22 del d.P.R. n. 380/2001 – eccesso di potere per contraddittorietà, difetto d'istruttoria, travisamento – violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990.
- Perplessità del provvedimento di decadenza impugnato.
- Erronea individuazione del soggetto legittimato passivo dell'ordine demolitorio e della declaratoria di decadenza dal titolo abilitativo.
2.14. In data 20.06.2022 interveniva ad adjuvandum la Società -OMISSIS-.
2.15. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 23.03.2023 tenutasi in modalità da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione II) così ha deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto quanto segue.
In primo luogo, ha rigettato la doglianza fondata sulla presunta violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 - in realtà, secondo il Tribunale, censura non sviluppata minimamente, ma solo enunciata – in quanto la determinazione sarebbe incentrata unicamente sulla decadenza dei titoli edilizi per decorrenza dei termini prescritti di ultimazione dei lavori. Si tratterebbe di atto doveroso, espressione del potere vincolato esercitato dall’Amministrazione.
In merito a tale decisione, in accoglimento della domanda di proroga per il completamento dei lavori, con determinazione del 22.05.2007, il nuovo termine per la conclusione delle opere è stato fissato al 22.05.2008. Rispetto a detta proroga, sostiene il T.a.r. che alcuna altra determinazione in tal senso risulterebbe essere stata adottata dall’Amministrazione.
In particolare, tanto la prima DIA del 2008 quanto la seconda del 2009 e la CI del 2012 risulterebbero successive al termine di scadenza della proroga disposta dal Comune. Né, allo stesso tempo, potrebbero essere qualificate come varianti dell’originario titolo n. -OMISSIS-/2003.
Dall’accertamento dell’intervenuta decadenza del titolo edilizio discenderebbe che nessuno degli interventi ulteriori, eseguiti cioè dopo il periodo di efficacia del titolo stesso, può ritenersi legittimato. L’amministrazione avrebbe, dunque, legittimamente disposto la demolizione di tutte le opere realizzate senza titolo, ormai decaduto.
In relazione all’ultimo motivo di ricorso, il T.a.r. ha affermato che, attraverso la riedizione del provvedimento sanzionatorio, esso sarebbe stato notificato anche ai ricorrenti, di conseguenza rimessi in termini anche per gravare il provvedimento di decadenza del titolo edilizio, come in concreto hanno fatto.
5. Avverso tale pronuncia le signore -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-hanno interposto l’appello in trattazione, notificato il 28/11/2023 e depositato il 18/12/2023, lamentando, attraverso n. 2 motivi di gravame (pagine 3-8), quanto di seguito sintetizzato:
I) “ ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 15 E 22 DPR 380/2001 – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO D'ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO E DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112 C.P.C. E 34, CO. 2, C.P.A. – VIZIO DI ULTRAPETIZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 21- NOVIES L. 241/1990 – OMESSO ESAME DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA ”
Lamentano che la sentenza appellata avrebbe erroneamente ritenuto non sviluppata la censura originaria avente ad oggetto la violazione dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990. Censura, invece, sufficientemente argomentata nel ricorso introduttivo e tuttavia non esaminata dal primo Giudice. Per tali ragioni, le appellanti ripropongono la predetta doglianza con il primo motivo di gravame.
La decisione di primo grado sarebbe erronea anche laddove afferma la legittimità degli atti impugnati, in quanto la dichiarazione di decadenza del p.d.c., e la successiva ordinanza di demolizione, non avrebbero potuto essere disposte, essendo le opere da ultimare appunto assentibili con CI, che era stata peraltro presentata ed accordata, senza divenire oggetto di contestazione o annullamento. Pertanto, la DIA in variante e successiva CI costituirebbero nuovi titoli abilitativi che ovviamente prorogano e rendono legittima la prosecuzione dei lavori.
La sentenza mancherebbe peraltro di rilevare l’evidente sintomo di contraddittorietà dell’azione amministrativa giacché il Comune avrebbe dapprima sollecitato la CI, poi accettandola, e, a distanza di anni, e dopo la realizzazione delle opere, sarebbe tornata sulle sue decisioni, decretando la decadenza del titolo, in tal senso emergendo palese l’illegittimità del suo operato.
Ancora, con il presente motivo di appello, viene censurata la pronuncia del T.a.r. per avere mancato di statuire su un fatto che si assume decisivo, ossia l’avvenuto completamento funzionale dei lavori entro la data prescritta dalla proroga. Emergerebbe, infatti, dal giudizio di prime cure che il signor -OMISSIS-, coniuge defunto dell’appellante signora -OMISSIS-, abitava con quest’ultima l’immobile sin dal 2012; immobile che quindi sarebbe provato – e non contestato dal Comune in giudizio – essere funzionalmente completo a tale data.
Ad ogni modo, precisa l’appellante, l’art. 15 del TUE consentirebbe la realizzazione di opere successivamente alla scadenza del titolo, se assoggettate al regime giuridico della CI, come nella fattispecie oggetto del presente giudizio.
Sotto altro profilo, le appellanti contestano la valutazione del T.a.r. circa il completamento delle opere poiché avrebbe carattere esorbitante rispetto agli atti prodotti in primo grado, nulla avendo il Comune né documentato, né tanto meno contestato circa tale specifico aspetto.
II) “ ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112 C.P.C. E 34, CO. 2, C.P.A. – VIZIO DI ULTRAPETIZIONE – PERPLESSITÀ – DIFETTO DI MOTIVAZIONE ”.
Lamentano che, diversamente da quanto sostenuto dal T.a.r., dalla documentazione in atti non sarebbe ricavabile alcuna indicazione del tempo di scadenza intercorso; scadenza che, in quanto presupposto della declaratoria di decadenza, il Comune di Arzano avrebbe dovuto esattamente indicare nei suoi provvedimenti, specificando sia i calcoli che le valutazioni al riguardo rese affinché i titoli medesimi potessero dirsi scaduti. Pertanto, la pronuncia del T.a.r. avrebbe determinato un’inammissibile integrazione postuma delle ragioni degli atti gravati, dai quali nulla si ricaverebbe in ordine al momento in cui la decadenza sarebbe intervenuta.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati. Con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.
7. In data 29 dicembre 2023 il Comune di Arzano si è costituito in giudizio al fine di chiedere il rigetto dell’avverso gravame.
8. In data 24 ottobre 2025 parte appellata ha depositato memoria insistendo per il rigetto dell’avverso gravame.
Il Comune eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per violazione del dovere di specificità delle censure di cui all’art. 101, comma 1, c.p.a., risolvendosi nella mera riproposizione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso di primo grado.
L’appello sarebbe in ogni caso infondato nel merito. Osserva la difesa comunale che, in data 5.10.2012, con prot. -OMISSIS-il sig. -OMISSIS- presentava CI con cui intendeva eseguire solo le opere di ripristino dell’originario stato dei luoghi, in ossequio alla sentenza del Tribunale di Napoli n. -OMISSIS-/2011. In quanto tale la CI in oggetto non potrebbe ritenersi variante al Permesso di Costruire n. -OMISSIS-/2003.
In definitiva le opere realizzate sarebbero da intendersi come eseguite in assenza e in difformità di titoli autorizzativi e sanzionatori, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001.
Ad ogni modo, non vi sarebbe stata necessità di annullare gli atti conseguenti alla determinazione di decadenza del titolo originario, in quanto la stessa dichiarazione di decadenza avrebbe reso ogni atto conseguente automaticamente illegittimo, In disparte la presente considerazione, il Comune rigetta la tesi sostenuta dalle appellanti riguardo alla pretesa natura dichiarativa di estensione della proroga delle DIA e CI comunicate.
Infondato sarebbe anche il secondo motivo, avendo le appellanti omesso di considerare che la CI del 2012 era finalizzata esclusivamente all’esecuzione delle opere di ripristino dell’originario stato dei luoghi, in ossequio alla sentenza del Tribunale di Napoli n. -OMISSIS-/2011, e quindi non poteva ritenersi variante al Permesso di Costruire n. -OMISSIS-/2003.
Né potrebbe ritenersi decisiva la documentazione in atti (cfr. doc. 4 della produzione di primo grado dei ricorrenti), la quale, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non solo non avrebbe alcun valore probatorio, ma risulterebbe comunque irrilevante, ove si consideri che si tratta di atti recanti date comprese tra il 2012 ed il 2016, e quindi successive alla data di scadenza del permesso di costruire.
Infine, non corrisponderebbe al vero quanto dedotto dalle appellanti sempre con il secondo motivo, laddove censurano il provvedimento di decadenza per non avere indicato il termine di scadenza della concessione. Termine, al contrario, esplicitato dallo stesso provvedimento.
9. In data 12 novembre 2025 parte appellante ha depositato memoria di replica al fine di insistere per le proprie prospettazioni.
Per quanto riguarda l’eccezione di inammissibilità, questa sarebbe destituita di qualsiasi fondamento essendo l’appello incentrato nel contestare la sentenza di primo grado (i) sia per l’omessa pronuncia su censura espressamente articolata nel ricorso introduttivo, pertanto riproponendo il sollevato profilo d’illegittimità - violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 - affinché venga sottoposto al vaglio dell’adito giudice d’appello, (ii) sia per la motivazione resa, censurando con specifiche doglianze ciascun capo della decisione appellata, anche per vizio di ultrapetizione.
Riguardo al merito delle censure, la difesa comunale erroneamente ometterebbe di riportare l’integrale ricostruzione dei fatti come ricostruiti dall’ente medesimo. Ricostruzione dalla cui corretta interpretazione si ricaverebbe il logico collegamento che consente di intendere che la CI del 5 ottobre sarebbe stata ritenuta dal Comune strettamente funzionale al completamento dell’opera assentita con concessione edilizia n° -OMISSIS- del 2003, i cui lavori di ripristino ed adeguamento al dettato della sentenza del Tribunale di Napoli -OMISSIS-/2011 ne avrebbero pertanto consentito la relativa conformità.
10. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 3 dicembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
12. L’infondatezza del gravame consente di reputare assorbita ogni eccezione in rito sollevata da parte appellata.
13. Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano innanzitutto che l’Amministrazione sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, censura erroneamente ritenuta dal T.a.r. non adeguatamente articolata e pertanto riproposta in questa sede.
La censura risulta infondata, essendo meritevole di condivisione quanto sul punto osservato dal giudice di prime cure, nel senso che l’atto impugnato (l’ordinanza n. -OMISSIS-) non assume le sembianze tipiche del provvedimento di autotutela fondandosi sulla mancata tempestiva esecuzione delle opere assentite. Il Comune ha difatti testualmente evidenziato che “ Ad oggi, in virtù dell’ultima proroga concessa il 22/05/2007 avente scadenza il 22/05/2008, l’efficacia del Permesso di Costruire risulta non più tale, ed in funzione della verifica visiva esperita esternamente al fabbricato, si determina che i lavori non risultano completamente ultimati ”. Il provvedimento rientra pertanto nel circuito della decadenza e non dell’autotutela, come pertanto infondatamente deduce parte appellante.
Si lamenta, altresì, che il T.a.r. avrebbe omesso di considerare che il Comune di Arzano avrebbe dovuto preventivamente annullare d’ufficio le DIA e CI a suo tempo presentate.
Ebbene, è da condividere quanto opposto da parte appellata evidenziando che “ in data 5.10.2012 con prot. -OMISSIS-il sig. -OMISSIS- presentava CI con cui intendeva eseguire solo le opere di ripristino dell’originario stato dei luoghi, in ossequio alla sentenza del Tribunale di Napoli n. -OMISSIS-/2011 ”. Tale circostanza trova conforto nell’ordinanza surrichiamata del Comune di Arzano n. -OMISSIS-, pag. 2. Ne deriva che non vi era alcuna necessità di intervenire in autotutela su un atto che non è pertinente rispetto alle opere sanzionate con l’ordinanza impugnata in prime cure.
Per quanto poi riguarda il permesso di costruire, la sua ultima proroga, come detto, è stata concessa in data 22.05.2007 ed è in concreto scaduta in data 22.05.2008. Infatti, l’eventuale proroga dei termini, ai sensi dell’art. 30, comma 3, L. 98/2013, doveva essere oggetto di specifica richiesta e/o comunicazione “ da parte del soggetto interessato ”, ma non vi è stata alcuna determinazione da parte dell’Amministrazione che abbia preso atto di tale circostanza, comunque non documentata.
Gli appellanti altresì deducono che dalla documentazione in atti non sarebbe ricavabile alcuna indicazione del tempo di scadenza quando invece il Comune, prima di dichiarare la decadenza del permesso di costruire, avrebbe dovuto indicare esattamente la relativa data nei suoi provvedimenti. Osserva, di contro, parte appellata che “ La censura è pretestuosa prima ancora che infondata, in quanto smentita dalla documentazione in atti, nella quale la data di scadenza viene chiaramente indicata (cfr. pag. 1 del doc. 1 della produzione di primo grado dei ricorrenti) ”.
Anche tale affermazione di parte appellata trova riscontro negli atti di causa, in quanto si precisa in tale atto documentale che, con nota n. -OMISSIS-, si disponeva la proroga “ fino alla data del 22/05/2008 ”. Non risulta, come opposto, alcuna proroga del termine di efficacia di tale atto.
Parte appellante altresì sostiene che tanto la prima Dia quanto la seconda Scia avrebbero come effetto una ulteriore dilazione del termine di decadenza del titolo edilizio. Parte appellata, al contrario nega la natura dichiarativa di estensione della proroga in merito alle citate segnalazioni.
In realtà occorre osservare che gli appellanti non risulta abbiano mai formulato precise istanze in tal senso. Questo Consiglio ha infatti avuto modo di rilevare che “ L’assenza di una richiesta esplicita e tempestiva di proroga dei termini per l'inizio dei lavori determina automaticamente la decadenza del permesso di costruire. Il rilascio di successivi permessi di variante non può supplire alla mancata proroga degli originari termini per l'inizio dei lavori ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 novembre 2024, n. 8981). Così pure si è osservato che “ La natura meramente dichiarativa di un provvedimento comunale di decadenza implica che "il termine di efficacia non possa mai ritenersi prorogato in via automatica e che a tal fine sia comunque necessaria un'istanza proveniente dall'interessato", istanza da inoltrarsi necessariamente in momento anteriore alla scadenza del termine di legge ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2024, n. 4027).
Nel caso di specie, la DIA e la CI – che il privato qualifica come varianti dell’originario titolo atte a prorogarne il termine di durata - risultano essere state segnalate successivamente alla scadenza del termine di durata della concessione edilizia (tenuto conto anche dell’unica proroga concessa dal Comune). Assume così detta circostanza rilievo determinante dovendosi circoscrivere l’effetto dilatorio dei termini del permesso di costruire a una richiesta esplicita e non a successivi titoli, pure rilasciati in variante. Ne consegue che non è dato rinvenire alcun preciso onere motivazionale incombente all’Amministrazione per ostendere le ragioni che l’avrebbero indotta a non riconoscere più alcuna efficacia alla CI a suo tempo presentata. Fermo restando che non è dato esattamente ricollegare la DIA e la CI del privato a delle varianti aventi ad oggetto il titolo edilizio originariamente rilasciato.
Non rileva poi la disciplina di cui all’art. 15, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, in quanto trova riscontro nel caso di specie la fissazione di un preciso termine di scadenza del permesso di costruire rilasciato.
Per quanto poi attiene a quanto dedotto da parte appellante in ordine alla pretesa portata probatoria della documentazione (doc. 4 della produzione di primo grado) relativa al completamento dell’immobile risulta non solo priva di tale efficacia, afferendo alla produzione di energia elettrica, ma anche, come eccepito da parte appellata, irrilevante trattandosi di atti recanti date comprese tra il 2012 ed il 2016, quindi successive alla data di scadenza del permesso di costruire.
Va infine rilevato che il passaggio motivazionale con il quale il T.a.r. ha preso atto della “ esecuzione di opere difformi dal progetto assentito ” non ha specifica refluenza sull’esito del giudizio, avendo comunque il giudice di prime cure più volte ribadito la esaustività di quanto evidenziato dal Comune in ordine all’intervenuta decadenza dei titoli a suo tempo rilasciati. Va ad ogni modo osservato che, in seno all’ordinanza n. -OMISSIS-, vi è espresso riferimento ad opere “difformi” rispetto a quanto autorizzato.
14. Infondato è anche il secondo motivo, col quale si contesta la sentenza di prime cure laddove osserva che l’indicazione del tempo di scadenza dei titoli abilitativi sarebbe ricavabile “ dalla documentazione in atti e dalla ricostruzione della difesa del Comune resistente ”.
Premesso che tale passaggio motivazionale della sentenza impugnata si riferisce alla circostanza, non contestabile in punto di fatto, che “ il permesso di costruire è stato rilasciato il 9.12.2003 ” (cfr. § 6.2. della citata pronuncia) denota l’infondatezza di quanto dedotto circa la mancata indicazione della data di scadenza di tale titolo edilizio ancora una volta la formulazione testuale dell’ordinanza n. -OMISSIS-, pag. 1, ove si attesta che “ A seguito di richiesta, in data 22/05/2007 con nota prot. -OMISSIS- si disponeva proroga dei termini di ultimazione dei lavori di cui al P.C. -OMISSIS-/2003 fino alla data del 22/05/2008 ”.
15. Tanto premesso, l’appello è pertanto da respingere.
16. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. -OMISSIS-/2023), lo respinge.
Condanna gli appellanti -in solido tra loro- al rimborso, in favore del Comune di Arzano, delle spese del presente grado di giudizio nell’importo di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
FA ER, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
VA AB, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA AB | FA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.