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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 18/02/2026, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 867/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA LINA
IN NOME DEL POPOLO LINO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3660/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 23021 TARES 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 23021 TARES 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 23021 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 23021 TARI 2016
contro
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1222 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1222 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 629/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: In atti.
Resistente: In atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig.Ricorrente_1 ricorre contro la Ge.se.t Italia S.p.A avvesro la intimazione di pagamento n. 23021/2025 relativo all'imposta Tari Tares annualità 2015 e 2016 per un totale complessivo pari ad Euro 1.849,93 ricevuta dalla Geset Italia S.p.A. concessionario per il Comune di Pagani, in data 13.04.2025 ,per 1) l'inesistenza di valido titolo esecutivo;
2) l'omessa notifica degli atti prodromici;
3) la prescrizione della pretesa tributaria;
4) il difetto di notifica dell'avviso di accertamento;
5) il difetto di motivazione;
6) la mancata indicazione dei dati relativi al ruolo.
Nel costituirsi in giudizio la SE LI SP rileva l'assoluta infondatezza e la palese pretestuosità del ricorso, del quale chiede l'integrale rigetto , versando in atti documetazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documetazione versata , si rileva che l'atto in questa sede impugnato è stato emesso sulla base del prodromico dell'avviso di accertamento esecutivo n. 1222, consegnato, in data 02.11.2022, nelle mani di un soggetto legittimato a riceverlo (art. 139 c.
2. c.p.c.) qualificatosi come “moglie” del destinatario. Inoltre, a completamento del procedimento notificatorio è stata spedita anche la raccomandata informativa. Tale avviso, a sua volta, è stato emesso sulla base dell'avviso di pagamento n. 2477, ritirato dallo stesso ricorrente presso il competente ufficio postale in data 05.12.2020.
Inoltre, l'impugnata intimazione è stata notificata il 14.04.2025, quindi entro cinque anni dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. 1222, avvenuta il 21.11.2022 ,entro i temini di prescrizione.
E' tempestiva, infine, anche la notifica dell'avviso di pagamento atteso che il termine di prescrizione per l'invio della richiesta di pagamento del tributo è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce la tassa e, quindi, nel caso in esame, al 31.12.2020 per la TARI 2015-2016. Con la notifica dell'avviso di pagamento viene data certezza dell'importo e della scadenza entro cui pagare.
In caso di omesso versamento, il contribuente incorre nella violazione che viene accertata con emissione di avviso di accertamento, titolo esecutivo ai sensi del comma 792 art. 1 legge 160/2019.
Nell'avviso di accertamento esecutivo possono essere addebitate le spese di notifica ai sensi e nella misura di quanto indicato dal comma 803 della medesima legge.
E' altresì priva di pregio la censura sul presunto difetto di motivazione. L'intimazione di pagamento non necessita di una particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata precedentemente notificata, né va allegata la cartella stessa, essendo sufficiente citarne gli estremi. (Corte di Cassazione ordinanza n. 21066 del 4 luglio 2022.)
L'avviso che contiene l'intimazione di pagamento, redatto in conformità al modello previsto dalla legge e notificato dall'Agente della riscossione, non è annullabile per insufficienza della motivazione perché, per la natura vincolata che lo caratterizza, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato.
Questo il principio confermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 21065 del 4 luglio 2022, dove la Corte precisa che è sufficiente il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, così da consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa.
E' infondata, infine, la censura sulla mancata indicazione dei dati relativi al ruolo
Secondo la giurisprudenza, la intimazione di pagamento è nulla se non viene garantita la prova della notifica dell'avviso di accertamento precedente, o se non sono chiari gli elementi che fondano il debito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che si quantificano in euro 200,00.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA LINA
IN NOME DEL POPOLO LINO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3660/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 23021 TARES 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 23021 TARES 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 23021 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 23021 TARI 2016
contro
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1222 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1222 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 629/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: In atti.
Resistente: In atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig.Ricorrente_1 ricorre contro la Ge.se.t Italia S.p.A avvesro la intimazione di pagamento n. 23021/2025 relativo all'imposta Tari Tares annualità 2015 e 2016 per un totale complessivo pari ad Euro 1.849,93 ricevuta dalla Geset Italia S.p.A. concessionario per il Comune di Pagani, in data 13.04.2025 ,per 1) l'inesistenza di valido titolo esecutivo;
2) l'omessa notifica degli atti prodromici;
3) la prescrizione della pretesa tributaria;
4) il difetto di notifica dell'avviso di accertamento;
5) il difetto di motivazione;
6) la mancata indicazione dei dati relativi al ruolo.
Nel costituirsi in giudizio la SE LI SP rileva l'assoluta infondatezza e la palese pretestuosità del ricorso, del quale chiede l'integrale rigetto , versando in atti documetazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documetazione versata , si rileva che l'atto in questa sede impugnato è stato emesso sulla base del prodromico dell'avviso di accertamento esecutivo n. 1222, consegnato, in data 02.11.2022, nelle mani di un soggetto legittimato a riceverlo (art. 139 c.
2. c.p.c.) qualificatosi come “moglie” del destinatario. Inoltre, a completamento del procedimento notificatorio è stata spedita anche la raccomandata informativa. Tale avviso, a sua volta, è stato emesso sulla base dell'avviso di pagamento n. 2477, ritirato dallo stesso ricorrente presso il competente ufficio postale in data 05.12.2020.
Inoltre, l'impugnata intimazione è stata notificata il 14.04.2025, quindi entro cinque anni dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. 1222, avvenuta il 21.11.2022 ,entro i temini di prescrizione.
E' tempestiva, infine, anche la notifica dell'avviso di pagamento atteso che il termine di prescrizione per l'invio della richiesta di pagamento del tributo è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce la tassa e, quindi, nel caso in esame, al 31.12.2020 per la TARI 2015-2016. Con la notifica dell'avviso di pagamento viene data certezza dell'importo e della scadenza entro cui pagare.
In caso di omesso versamento, il contribuente incorre nella violazione che viene accertata con emissione di avviso di accertamento, titolo esecutivo ai sensi del comma 792 art. 1 legge 160/2019.
Nell'avviso di accertamento esecutivo possono essere addebitate le spese di notifica ai sensi e nella misura di quanto indicato dal comma 803 della medesima legge.
E' altresì priva di pregio la censura sul presunto difetto di motivazione. L'intimazione di pagamento non necessita di una particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata precedentemente notificata, né va allegata la cartella stessa, essendo sufficiente citarne gli estremi. (Corte di Cassazione ordinanza n. 21066 del 4 luglio 2022.)
L'avviso che contiene l'intimazione di pagamento, redatto in conformità al modello previsto dalla legge e notificato dall'Agente della riscossione, non è annullabile per insufficienza della motivazione perché, per la natura vincolata che lo caratterizza, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato.
Questo il principio confermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 21065 del 4 luglio 2022, dove la Corte precisa che è sufficiente il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, così da consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa.
E' infondata, infine, la censura sulla mancata indicazione dei dati relativi al ruolo
Secondo la giurisprudenza, la intimazione di pagamento è nulla se non viene garantita la prova della notifica dell'avviso di accertamento precedente, o se non sono chiari gli elementi che fondano il debito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che si quantificano in euro 200,00.