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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 739/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 18/12/2024
d a
GIÀ rappresentato e difeso OGGETTO: Parte_1 Parte_1
dall'avv. GORLA MARCO, elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI 36 Appalto: altre ipotesi ex
20025 LEGNANO presso il suo studio art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex APPELLANTE
c o n t r o 1669cc)
, rappresentato e difeso dall'avv. BAJ LUCA, Parte_2
elettivamente domiciliato in PASSAGGIO CANONICI LATERANENSI 12 24121
BERGAMO presso il suo studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 252/2023 del Tribunale di Bergamo quarta sezione in pagina 1 di 9 data 08/02/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: NEL MERITO: 1) previa ogni più opportuna declaratoria, e previa
rimessione in termini dell'appellante ex art 153, comma 2 cpc per l'allegazione dei
nuovi documenti sub A1, A2, A3 ed A4, previa comunque autorizzazione alla
produzione degli stessi nel presente grado, in riforma integrale dell'impugnata
sentenza, ogni contraria eccezione, istanza e domanda disattesa, respingere ogni
domanda avversaria compresa quella riconvenzionale e dato atto che nelle more del
giudizio di primo grado parte opponente ha corrisposto a titolo di acconto l'importo
di euro 3.762,00, condannare il opponente in persona Parte_2
dell'Amministratore pro tempore, al pagamento in favore di (già Parte_1
come rilevato nelle note scritte 22/03/2021 per l'udienza del Parte_1
30/03/2021) del residuo importo pari ad euro 12.833,59 comprensivo di iva al 10%
(euro 16.595,59 importo di cui al decreto ingiuntivo detratto l'acconto di euro
3.762,00), o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, oltre
agli interessi al tasso transazioni commerciali dal dovuto al saldo. 2) condannare
parte opponente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali per entrambi
i gradi di giudizio, anche per la fase monitoria, oltre ad accessori di legge e
rimborso forfettario del 15% ed oltre alle spese e compensi di CTU. 3) per l'effetto
condannare il appellato alla restituzione in favore dell'appellante Parte_2
dell'importo di euro,7.553,45 versato in data 27/02/2023 con bonifico bancario
(Doc. A5) per spese e compensi professionali in forza della sentenza di primo grado,
oltre agli interessi dal dovuto al saldo. 4) condannare il al risarcimento Parte_2
pagina 2 di 9 dei danni per responsabilità aggravata ex art 96 cpc nella misura che sarà ritenuta
di Giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA: occorrendo, s'insiste nell'ammissione della prova orale
(anche prova contraria) e nelle opposizioni alle istanze avversarie come esposto
nelle memorie 8/1/2020 e 29-29-31/1/2020 di primo grado
Dell'appellato: IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA, si oppone alla richiesta
dell' Società di remissione in termini per l'allegazione dei nuovi CP_1
documenti sub. A1, A2, A3 ed A4, per tutte le ragioni sopra esposte.
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO In accoglimento delle argomentazioni sopra
svolte, rigettarsi ogni domanda formulata dalla appellante nei confronti della
appellata, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata.
IN OGNI CASO Con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite di
entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione notificato il 11/06/2019 il , Parte_2
eccepita in via preliminare l'incompetenza territoriale in favore del tribunale di
Milano, chiedeva comunque nel merito la revoca del decreto ingiuntivo n. del
Tribunale di Bergamo con il quale le era stato ingiunto di pagare a favore di Pt_1
[... la somma di € 16.595, oltre interessi spese a saldo delle fatture nn. 2510/2017,
2543/2017, 2702/2017, 3012/2017 3372/2018, 3601/2018, relative all'installazione del sistema di contabilizzazione e termoregolazione ed in via riconvenzionale la condanna di controparte al risarcimento dei danni.
pagina 3 di 9 Lamentava l'opponente:
l'esistenza di vizi e difetti nei lavori compiuti non a regola d'arte, in particolare la mancata installazione di contatori di calore in alcuni termosifoni e in n. 7 termo boiler che non permetteva di effettuare una corretta ripartizione dei consumi rendendo l'intero impianto inidoneo a svolgere le sue funzioni in difformità al dettato normativo;
la mancata consegna del certificato di collaudo;
la natura di manutenzione straordinaria dell'intervento che necessitava come tale di una specifica deliberazione da parte dell'assemblea, che al contrario non aveva mai deliberato sul punto.
Si costituiva la società opposta che rigettata l'eccezione di incompetenza ex adverso proposta, eccepiva la decadenza del termine per la denuncia di vizi e insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ordine alla carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente rilevava che i Condomini con il loro comportamento avevano tacitamente ratificato il contratto concluso dal precedente amministratore, come risultava tra l'altro dalla narrativa e dalla documentazione prodotta comprensiva anche della corrispondenza intervenuta con il nuovo amministratore ove non vi era alcuna traccia di contestazione sulla riferibilità del contratto al condominio.
La causa era istruita con l'espletamento di ctu.
Con la sentenza gravata il tribunale, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale per non essere stata debitamente sottoscritta ex art. 1341 c.c, la clausola contrattuale pagina 4 di 9 14 che prevedeva la competenza del tribunale di Milano e dichiarata la carenza di legittimazione passiva del condominio, revocava il decreto ingiuntivo con condanna di al rimborso delle spese di lite, ponendo quelle di ctu a carico di Parte_1
entrambe le parti.
Rilevava il giudice che:
l'installazione del sistema di contabilizzazione rappresentava un intervento di straordinaria amministrazione e come tale necessitava di una delibera autorizzativa assembleare (Cass. 10865/2016);
nel caso di specie non era contestata la mancanza di una preventiva approvazione o di una successiva ratifica della spesa da parte dell'assemblea, conseguentemente l'iniziativa dell'amministratore, in mancanza di un'urgenza, non poteva fondare l'obbligo di contribuzione dei singoli condomini (Cass. 2807/2017; 20136/2017);
il non era legittimato passivo, non potendosi neppure invocare la ratifica Parte_2
tacita dell'operato dell'amministratore, legittima solamente se proveniente dall'assemblea condominiale e non da singoli condomini;
l'accertata carenza di legittimità faceva ritenere assorbita ogni decisione sulla domanda riconvenzionale proposta.
Avverso la sentenza (già proponeva appello Parte_1 Parte_1
reiterando le domande tutte già svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellato che insisteva per il rigetto dell'appello e la Parte_2
conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 18/12/2024 la causa era rimessa al collegio per la pagina 5 di 9 decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo l'appellante censura il capo della sentenza ove il giudice dichiarava la carenza di legittimazione passiva del , proponendo Parte_2
nel contempo istanza ex art. 153 cpc di remissione in termini per il deposito dei verbali assembleari 03/11/2026 e 14/11/2016 (docc. A3 e A4) di cui era venuto in possesso solo quando, all'esito della sentenza, aveva rivolto le proprie richieste creditorie all'allora amministratore del . Parte_2
Rileva in particolare che al punto 1 del verbale 14/11/2016 l'assemblea aveva esplicitamente deliberato di affidare a (ora la Parte_1 Parte_1
fornitura dei contabilizzatori di calore e delle valvole termostatiche per ogni termosifone.
In via subordinata lamenta comunque vizio di carenza di motivazione, non avendo il giudice correttamente valutato che il contratto concluso dal precedente amministratore era stato tacitamente ratificato dal complessivo comportamento dei condomini che acconsentivano all'esecuzione dei lavori nelle singole abitazioni.
Evidenzia che anche dalla documentazione prodotta (verbale assemblea 07/06/2018-
doc5 fs appellato), risulta che il condominio non contestava affatto la riferibilità a sé
del contratto, ma chiedeva affidarsi all'Ing il compito di “effettuare un CP_2
controllo specifico” sulle opere realizzate da per verificarne l'esecuzione a Pt_1
regola d'arte. Ugualmente con la mail 13 giugno 2018 (doc.6) l'amministratore comunicava che “...il compenso verrà rivalutato oppure saldato all'esecuzione di
pagina 6 di 9 opere sanatorie di eventuale mancanze”.
Deduce altresì, nelle more del giudizio e su indicazione del Ctu, di aver completato le opere mancanti di modestissima entità, dietro corresponsione da parte del
Condominio a titolo di acconto dell'importo di euro 3.762,00 (iva compresa) a dimostrazione della piena ratifica del contratto concluso
Richiama infine anche le risultanze della ctu ove il perito dava atto che:
- l'impianto di termoregolazione era stato completamente realizzato da Parte_1
prima dell'inizio delle operazioni peritali;
- l'impianto di contabilizzazione del calore era stato utilizzato come dimostrava la avvenuta lettura dei ripartitori in accordo con quanto espressamente previsto dalla
Norma UNI10200:2018 al punto n 10;
-“...non si rilevavano conseguenze patite dal sia con riferimento Parte_2
all'impianto di termoregolazione che con riferimento all'impianto di contabilizzazione”.
***
Preliminarmente si rileva che, il primo giudice riteneva accertata la mancata,
preventiva approvazione da parte dell'assemblea o la successiva ratifica, da parte dell'assemblea, della spesa inerente l'incarico conferito all'appellante.
Come si evince dai precedenti di legittimità citati dal tribunale, qualora l'amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 1135, comma 2, c.c., abbia disposto, in assenza di previa delibera assembleare, lavori di straordinaria amministrazione, la relativa obbligazione è riferibile al condominio ove pagina 7 di 9 l'amministratore ne abbia speso il nome e quei lavori siano caratterizzati dall'urgenza,
mentre, in mancanza di quest'ultimo requisito, non è configurabile alcun diritto di rivalsa o regresso del medesimo, atteso che il relativo rapporto Parte_2
obbligatorio non gli è riferibile, trattandosi di atto posto in essere dell'amministratore al di fuori delle sue attribuzioni (Cass. 2807/2017).
Ciò che veniva rilevato, pertanto, non era il difetto di titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, ma l'effettiva titolarità del rapporto controverso che attiene al merito e che può sempre essere rilevata d'ufficio.
Di conseguenza la tardiva produzione, solo in questo grado di giudizio, dei verbali dell'assemblea, trattandosi di documenti formatisi anteriormente all'esito del giudizio e rappresentanti fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado si deve ritenere inammissibile.
Né la ratifica da parte dei singoli condomini può supplire alla mancanza di ratifica da parte dell'assemblea.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannata a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi in euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria) oltre rimborso spese 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione a parziale modifica della sentenza n. 252/2023 del
Tribunale di Bergamo quarta sezione in data 08/02/2023 così dispone:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12.3.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 739/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 18/12/2024
d a
GIÀ rappresentato e difeso OGGETTO: Parte_1 Parte_1
dall'avv. GORLA MARCO, elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI 36 Appalto: altre ipotesi ex
20025 LEGNANO presso il suo studio art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex APPELLANTE
c o n t r o 1669cc)
, rappresentato e difeso dall'avv. BAJ LUCA, Parte_2
elettivamente domiciliato in PASSAGGIO CANONICI LATERANENSI 12 24121
BERGAMO presso il suo studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 252/2023 del Tribunale di Bergamo quarta sezione in pagina 1 di 9 data 08/02/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: NEL MERITO: 1) previa ogni più opportuna declaratoria, e previa
rimessione in termini dell'appellante ex art 153, comma 2 cpc per l'allegazione dei
nuovi documenti sub A1, A2, A3 ed A4, previa comunque autorizzazione alla
produzione degli stessi nel presente grado, in riforma integrale dell'impugnata
sentenza, ogni contraria eccezione, istanza e domanda disattesa, respingere ogni
domanda avversaria compresa quella riconvenzionale e dato atto che nelle more del
giudizio di primo grado parte opponente ha corrisposto a titolo di acconto l'importo
di euro 3.762,00, condannare il opponente in persona Parte_2
dell'Amministratore pro tempore, al pagamento in favore di (già Parte_1
come rilevato nelle note scritte 22/03/2021 per l'udienza del Parte_1
30/03/2021) del residuo importo pari ad euro 12.833,59 comprensivo di iva al 10%
(euro 16.595,59 importo di cui al decreto ingiuntivo detratto l'acconto di euro
3.762,00), o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, oltre
agli interessi al tasso transazioni commerciali dal dovuto al saldo. 2) condannare
parte opponente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali per entrambi
i gradi di giudizio, anche per la fase monitoria, oltre ad accessori di legge e
rimborso forfettario del 15% ed oltre alle spese e compensi di CTU. 3) per l'effetto
condannare il appellato alla restituzione in favore dell'appellante Parte_2
dell'importo di euro,7.553,45 versato in data 27/02/2023 con bonifico bancario
(Doc. A5) per spese e compensi professionali in forza della sentenza di primo grado,
oltre agli interessi dal dovuto al saldo. 4) condannare il al risarcimento Parte_2
pagina 2 di 9 dei danni per responsabilità aggravata ex art 96 cpc nella misura che sarà ritenuta
di Giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA: occorrendo, s'insiste nell'ammissione della prova orale
(anche prova contraria) e nelle opposizioni alle istanze avversarie come esposto
nelle memorie 8/1/2020 e 29-29-31/1/2020 di primo grado
Dell'appellato: IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA, si oppone alla richiesta
dell' Società di remissione in termini per l'allegazione dei nuovi CP_1
documenti sub. A1, A2, A3 ed A4, per tutte le ragioni sopra esposte.
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO In accoglimento delle argomentazioni sopra
svolte, rigettarsi ogni domanda formulata dalla appellante nei confronti della
appellata, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata.
IN OGNI CASO Con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite di
entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione notificato il 11/06/2019 il , Parte_2
eccepita in via preliminare l'incompetenza territoriale in favore del tribunale di
Milano, chiedeva comunque nel merito la revoca del decreto ingiuntivo n. del
Tribunale di Bergamo con il quale le era stato ingiunto di pagare a favore di Pt_1
[... la somma di € 16.595, oltre interessi spese a saldo delle fatture nn. 2510/2017,
2543/2017, 2702/2017, 3012/2017 3372/2018, 3601/2018, relative all'installazione del sistema di contabilizzazione e termoregolazione ed in via riconvenzionale la condanna di controparte al risarcimento dei danni.
pagina 3 di 9 Lamentava l'opponente:
l'esistenza di vizi e difetti nei lavori compiuti non a regola d'arte, in particolare la mancata installazione di contatori di calore in alcuni termosifoni e in n. 7 termo boiler che non permetteva di effettuare una corretta ripartizione dei consumi rendendo l'intero impianto inidoneo a svolgere le sue funzioni in difformità al dettato normativo;
la mancata consegna del certificato di collaudo;
la natura di manutenzione straordinaria dell'intervento che necessitava come tale di una specifica deliberazione da parte dell'assemblea, che al contrario non aveva mai deliberato sul punto.
Si costituiva la società opposta che rigettata l'eccezione di incompetenza ex adverso proposta, eccepiva la decadenza del termine per la denuncia di vizi e insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ordine alla carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente rilevava che i Condomini con il loro comportamento avevano tacitamente ratificato il contratto concluso dal precedente amministratore, come risultava tra l'altro dalla narrativa e dalla documentazione prodotta comprensiva anche della corrispondenza intervenuta con il nuovo amministratore ove non vi era alcuna traccia di contestazione sulla riferibilità del contratto al condominio.
La causa era istruita con l'espletamento di ctu.
Con la sentenza gravata il tribunale, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale per non essere stata debitamente sottoscritta ex art. 1341 c.c, la clausola contrattuale pagina 4 di 9 14 che prevedeva la competenza del tribunale di Milano e dichiarata la carenza di legittimazione passiva del condominio, revocava il decreto ingiuntivo con condanna di al rimborso delle spese di lite, ponendo quelle di ctu a carico di Parte_1
entrambe le parti.
Rilevava il giudice che:
l'installazione del sistema di contabilizzazione rappresentava un intervento di straordinaria amministrazione e come tale necessitava di una delibera autorizzativa assembleare (Cass. 10865/2016);
nel caso di specie non era contestata la mancanza di una preventiva approvazione o di una successiva ratifica della spesa da parte dell'assemblea, conseguentemente l'iniziativa dell'amministratore, in mancanza di un'urgenza, non poteva fondare l'obbligo di contribuzione dei singoli condomini (Cass. 2807/2017; 20136/2017);
il non era legittimato passivo, non potendosi neppure invocare la ratifica Parte_2
tacita dell'operato dell'amministratore, legittima solamente se proveniente dall'assemblea condominiale e non da singoli condomini;
l'accertata carenza di legittimità faceva ritenere assorbita ogni decisione sulla domanda riconvenzionale proposta.
Avverso la sentenza (già proponeva appello Parte_1 Parte_1
reiterando le domande tutte già svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellato che insisteva per il rigetto dell'appello e la Parte_2
conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 18/12/2024 la causa era rimessa al collegio per la pagina 5 di 9 decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo l'appellante censura il capo della sentenza ove il giudice dichiarava la carenza di legittimazione passiva del , proponendo Parte_2
nel contempo istanza ex art. 153 cpc di remissione in termini per il deposito dei verbali assembleari 03/11/2026 e 14/11/2016 (docc. A3 e A4) di cui era venuto in possesso solo quando, all'esito della sentenza, aveva rivolto le proprie richieste creditorie all'allora amministratore del . Parte_2
Rileva in particolare che al punto 1 del verbale 14/11/2016 l'assemblea aveva esplicitamente deliberato di affidare a (ora la Parte_1 Parte_1
fornitura dei contabilizzatori di calore e delle valvole termostatiche per ogni termosifone.
In via subordinata lamenta comunque vizio di carenza di motivazione, non avendo il giudice correttamente valutato che il contratto concluso dal precedente amministratore era stato tacitamente ratificato dal complessivo comportamento dei condomini che acconsentivano all'esecuzione dei lavori nelle singole abitazioni.
Evidenzia che anche dalla documentazione prodotta (verbale assemblea 07/06/2018-
doc5 fs appellato), risulta che il condominio non contestava affatto la riferibilità a sé
del contratto, ma chiedeva affidarsi all'Ing il compito di “effettuare un CP_2
controllo specifico” sulle opere realizzate da per verificarne l'esecuzione a Pt_1
regola d'arte. Ugualmente con la mail 13 giugno 2018 (doc.6) l'amministratore comunicava che “...il compenso verrà rivalutato oppure saldato all'esecuzione di
pagina 6 di 9 opere sanatorie di eventuale mancanze”.
Deduce altresì, nelle more del giudizio e su indicazione del Ctu, di aver completato le opere mancanti di modestissima entità, dietro corresponsione da parte del
Condominio a titolo di acconto dell'importo di euro 3.762,00 (iva compresa) a dimostrazione della piena ratifica del contratto concluso
Richiama infine anche le risultanze della ctu ove il perito dava atto che:
- l'impianto di termoregolazione era stato completamente realizzato da Parte_1
prima dell'inizio delle operazioni peritali;
- l'impianto di contabilizzazione del calore era stato utilizzato come dimostrava la avvenuta lettura dei ripartitori in accordo con quanto espressamente previsto dalla
Norma UNI10200:2018 al punto n 10;
-“...non si rilevavano conseguenze patite dal sia con riferimento Parte_2
all'impianto di termoregolazione che con riferimento all'impianto di contabilizzazione”.
***
Preliminarmente si rileva che, il primo giudice riteneva accertata la mancata,
preventiva approvazione da parte dell'assemblea o la successiva ratifica, da parte dell'assemblea, della spesa inerente l'incarico conferito all'appellante.
Come si evince dai precedenti di legittimità citati dal tribunale, qualora l'amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 1135, comma 2, c.c., abbia disposto, in assenza di previa delibera assembleare, lavori di straordinaria amministrazione, la relativa obbligazione è riferibile al condominio ove pagina 7 di 9 l'amministratore ne abbia speso il nome e quei lavori siano caratterizzati dall'urgenza,
mentre, in mancanza di quest'ultimo requisito, non è configurabile alcun diritto di rivalsa o regresso del medesimo, atteso che il relativo rapporto Parte_2
obbligatorio non gli è riferibile, trattandosi di atto posto in essere dell'amministratore al di fuori delle sue attribuzioni (Cass. 2807/2017).
Ciò che veniva rilevato, pertanto, non era il difetto di titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, ma l'effettiva titolarità del rapporto controverso che attiene al merito e che può sempre essere rilevata d'ufficio.
Di conseguenza la tardiva produzione, solo in questo grado di giudizio, dei verbali dell'assemblea, trattandosi di documenti formatisi anteriormente all'esito del giudizio e rappresentanti fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado si deve ritenere inammissibile.
Né la ratifica da parte dei singoli condomini può supplire alla mancanza di ratifica da parte dell'assemblea.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannata a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi in euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria) oltre rimborso spese 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione a parziale modifica della sentenza n. 252/2023 del
Tribunale di Bergamo quarta sezione in data 08/02/2023 così dispone:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12.3.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 9 di 9