Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 11/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00166/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00319/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2024, proposto dall’avv. Pasquale Condello, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza:
- del giudicato di cui alla sentenza n. 1853/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Lavoro in data 27/10/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. RILEVATO che l’avv. Pasquale Condello, con ricorso notificato in data 17.05.2024 e depositato il successivo 27.05.2024, agisce per l’ottemperanza del giudicato, attestato in atti, di cui alla sentenza n. 1853/2022 del 27/10/2022 con cui il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro ha condannato l’A.S.P. di Reggio Calabria al pagamento in suo favore delle competenze del procedimento, pari ad € 3.200,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché IVA e CPA se dovute, e contributo unificato se corrisposto;
- che il titolo, spedito in forma esecutiva in data 30.11.2022, è stato notificato in pari data, a mezzo pec, all’A.S.P. di Reggio Calabria, ex art. 479 c.p.c., per come si evince dalla ricevuta di consegna del relativo messaggio di posta elettronica;
2. RILEVATO che è, dunque, inutilmente decorso il termine di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e che, l’A.S.P., benché regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita sicché non vi sono elementi da cui desumere che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la stessa abbia dato esecuzione al titolo giudiziale;
3. RITENUTA sussistenza di tutti i requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
4. RITENUTO, pertanto, di dover ordinare all’amministrazione convenuta di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe mediante il pagamento in favore del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, delle somme indicate nel titolo, oltre interessi, al tasso legale, maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza;
5. RITENUTO di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega nell’ambito dello stesso Ufficio, il quale, su istanza del ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari.
In particolare, il Commissario ad acta :
- dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute. Con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- dovrà provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso per il Commissario ad act a verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
6. RAVVISATA l’opportunità di delegare sin d’ora il magistrato relatore per l’esame di eventuali richieste di proroga del suddetto termine;
7. RITENUTO, infine, che le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell’amministrazione intimata, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e, per l’effetto:
- ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza epigrafe menzionata mediante il pagamento in favore del ricorrente delle somme indicate nel titolo, oltre interessi, al tasso legale, maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega nell’ambito dello stesso Ufficio, il quale, su istanza del ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i 60 giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, per come indicati in motivazione, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente;
- condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 500,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO