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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/09/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 9195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9195/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alfredo Antonio Grasso e dall'avv. Federica Sandomenico, elettivamente domiciliata agli indirizzi di posta elettronica certificata Email_1
e e al domicilio fisico in Benevento alla via Raguzzini Email_2
n. 6;
RICORRENTE
Contro
(c.f.: ), - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, in
[...] questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Concetta Parafioriti, dirigente dell'Ufficio Legale dell' dalla dott.ssa Marica Onda e dalla CP_2 dott.ssa Federica Bastone, funzionarie dello stesso , domiciliati presso CP_1
l' di , v. Coazze, 18; Controparte_3 CP_2
CONVENUTO
Avente ad oggetto: impiego – graduatorie ATA – servizio civile universale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“➢ Accertare e dichiarare, previo annullamento e/o disapplicazione del D.M. 89/2024, nonché di tutti i precedenti Decreti Ministeriali intervenuti sul punto (D.M. 50/2021; D.M 640/2017; D.M. n. 235/2014 ecc.) e di ogni altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale ATA (nella parte in cui stabiliscono
1 che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”), il diritto della sig.ra al riconoscimento del maggior punteggio pari a Pt_1 punti 5,50 (0,50 punti/mese) computati in virtù del servizio civile universale svolto per il periodo di 11 mesi dal 27 luglio 2023 al 28 giugno 2024;
➢ Per l'effetto, accertata e dichiarata l'illegittimità/nullità/inefficacia dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie, nella parte in cui non è stato riconosciuto il diritto della ricorrente al maggior punteggio di 4,95 punti (pari alla differenza tra 5,50 punti effettivamente dovuti per 11 mesi e 0,55 punti riconosciuti dall'Amministrazione resistente) per il servizio civile svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la rettifica/rideterminazione del punteggio complessivo per ciascun profilo ed il corretto riposizionamento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA nelle quali è inserita, di guisa che tale punteggio risulti di: - 17,75 punti per il profilo di “Assistente Amministrativo” (12,80+4,95=17,75); - 13,65 punti per il profilo di “Collaboratore Scolastico” (8,70+4,95=13,65);
➢ Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute a riconoscere ed attribuire, sin dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie definitive del 5 settembre 2024, il punteggio effettivamente dovuto alla sig.ra pari a punti 17,75 complessivi, con riferimento al profilo Pt_1
“Assistente Amministrativo”, e a punti 13,65 complessivi con riferimento al profilo “Collaboratore scolastico”, o al diverso punteggio, maggiore o minore, ritenuto di Giustizia, collocando la ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee, relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza;
➢ Condannare, infine, controparte al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre C.P.A. ed
I.V.A., con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”;
Per parte convenuta:
“rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att.
c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 la sig.ra ha esposto di avere Parte_1 presentato in data 13.6.2024 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III^ fascia del personale A.T.A. per il triennio 2024/2027, indicando di avere svolto nel periodo 27.7.2023-28.6.2024 il servizio civile universale.
Nel presente giudizio, la ricorrente lamenta l'illegittimità dell'attribuzione del punteggio di 0,55 per il servizio civile in luogo dei 5,5 punti dovuti e propone domanda di
2 accertamento del diritto al maggior punteggio, con rideterminazione della posizione in graduatoria.
Si è ritualmente costituito in giudizio il Controparte_1 opponendosi all'accoglimento del ricorso.
*
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
1.
La tesi propugnata dalla ricorrente secondo cui la normativa vigente imporrebbe l'equiparazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria, del servizio militare svolto in costanza di rapporto a quello svolto anteriormente all'inizio dell'attività lavorativa ha trovato puntuale smentita nella più recente giurisprudenza di legittimità che questo Tribunale condivide.
In particolare, è stato affermato, con riferimento al D.M. 50/2021, ma con argomentazione estensibile anche al D.M. n. 89/2024 di identico contenuto sul punto, che “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto” (Cass. civ. sez. lav., 08/08/2024, n. 22429; più recentemente si v. Cass. civ. sez. lav., 11/08/2025,
n.23091; Cass. civ. sez. lav., 02/07/2025, n. 17861).
A ciò si aggiunge anche che tanto il D.M. 50/2021 quanto il D.M. 89/2024 ai fini della valutazione del servizio miliare e civile prestato dai soggetti presenti in graduatoria stabiliscono: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
3 È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
I decreti, quindi, prevedono:
A) la computabilità del servizio civile e del servizio di leva prestato sia in costanza di rapporto sia in altro momento (in applicazione dell'art 569 comma 3 del D.lgs.
n.297/94);
B) la piena equiparazione del servizio militare e del servizio civile (in applicazione art. 2103 d. lgs. 66/2010);
C) la distinzione tra servizio militare e servizio civile prestato in costanza di rapporto e servizio militare e civile prestato non in costanza di rapporto, equiparando il servizio reso in costanza di rapporto al servizio effettivo reso nella medesima qualifica (in applicazione del comma 2 dell'art 2050 d. lgs. 66/2010) e il servizio prestato non in costanza di rapporto al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (in applicazione del comma 2 dell'art 2050 d. lgs. 66/2010).
Per le ragioni sopra riportate, il D.M. 50/2021 e il D.M. 89/2024 devono ritenersi immuni da censure sotto il profilo della diversa valorizzazione del servizio militare e del servizio civile a seconda che essi siano stati svolti in costanza di rapporto o non in costanza di rapporto, e la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza, stante la proposizione del ricorso in data successiva alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 22429/2024 che ha affrontato la questione di diritto oggetto della presente causa e senza che rispetto a detta pronuncia siano state offerte argomentazioni difensive volte a sconfessare il principio di diritto affermato.
La quantificazione delle spese è indicata in dispositivo applicati i valori minimi di cui al
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del numero e della non particolare complessità della questione affrontata e applicata la riduzione ex art. 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge il ricorso;
2. condanna altresì a rimborsare al Parte_1 Controparte_4
[..
[...] le spese di lite, che si liquidano in € 2.951,20 per onorari, oltre accessori
[...] di legge se dovuti, oltre al 15% per spese generali.
Torino, 10/09/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9195/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alfredo Antonio Grasso e dall'avv. Federica Sandomenico, elettivamente domiciliata agli indirizzi di posta elettronica certificata Email_1
e e al domicilio fisico in Benevento alla via Raguzzini Email_2
n. 6;
RICORRENTE
Contro
(c.f.: ), - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, in
[...] questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Concetta Parafioriti, dirigente dell'Ufficio Legale dell' dalla dott.ssa Marica Onda e dalla CP_2 dott.ssa Federica Bastone, funzionarie dello stesso , domiciliati presso CP_1
l' di , v. Coazze, 18; Controparte_3 CP_2
CONVENUTO
Avente ad oggetto: impiego – graduatorie ATA – servizio civile universale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“➢ Accertare e dichiarare, previo annullamento e/o disapplicazione del D.M. 89/2024, nonché di tutti i precedenti Decreti Ministeriali intervenuti sul punto (D.M. 50/2021; D.M 640/2017; D.M. n. 235/2014 ecc.) e di ogni altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale ATA (nella parte in cui stabiliscono
1 che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”), il diritto della sig.ra al riconoscimento del maggior punteggio pari a Pt_1 punti 5,50 (0,50 punti/mese) computati in virtù del servizio civile universale svolto per il periodo di 11 mesi dal 27 luglio 2023 al 28 giugno 2024;
➢ Per l'effetto, accertata e dichiarata l'illegittimità/nullità/inefficacia dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie, nella parte in cui non è stato riconosciuto il diritto della ricorrente al maggior punteggio di 4,95 punti (pari alla differenza tra 5,50 punti effettivamente dovuti per 11 mesi e 0,55 punti riconosciuti dall'Amministrazione resistente) per il servizio civile svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la rettifica/rideterminazione del punteggio complessivo per ciascun profilo ed il corretto riposizionamento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA nelle quali è inserita, di guisa che tale punteggio risulti di: - 17,75 punti per il profilo di “Assistente Amministrativo” (12,80+4,95=17,75); - 13,65 punti per il profilo di “Collaboratore Scolastico” (8,70+4,95=13,65);
➢ Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute a riconoscere ed attribuire, sin dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie definitive del 5 settembre 2024, il punteggio effettivamente dovuto alla sig.ra pari a punti 17,75 complessivi, con riferimento al profilo Pt_1
“Assistente Amministrativo”, e a punti 13,65 complessivi con riferimento al profilo “Collaboratore scolastico”, o al diverso punteggio, maggiore o minore, ritenuto di Giustizia, collocando la ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee, relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza;
➢ Condannare, infine, controparte al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre C.P.A. ed
I.V.A., con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”;
Per parte convenuta:
“rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att.
c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 la sig.ra ha esposto di avere Parte_1 presentato in data 13.6.2024 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III^ fascia del personale A.T.A. per il triennio 2024/2027, indicando di avere svolto nel periodo 27.7.2023-28.6.2024 il servizio civile universale.
Nel presente giudizio, la ricorrente lamenta l'illegittimità dell'attribuzione del punteggio di 0,55 per il servizio civile in luogo dei 5,5 punti dovuti e propone domanda di
2 accertamento del diritto al maggior punteggio, con rideterminazione della posizione in graduatoria.
Si è ritualmente costituito in giudizio il Controparte_1 opponendosi all'accoglimento del ricorso.
*
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
1.
La tesi propugnata dalla ricorrente secondo cui la normativa vigente imporrebbe l'equiparazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria, del servizio militare svolto in costanza di rapporto a quello svolto anteriormente all'inizio dell'attività lavorativa ha trovato puntuale smentita nella più recente giurisprudenza di legittimità che questo Tribunale condivide.
In particolare, è stato affermato, con riferimento al D.M. 50/2021, ma con argomentazione estensibile anche al D.M. n. 89/2024 di identico contenuto sul punto, che “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto” (Cass. civ. sez. lav., 08/08/2024, n. 22429; più recentemente si v. Cass. civ. sez. lav., 11/08/2025,
n.23091; Cass. civ. sez. lav., 02/07/2025, n. 17861).
A ciò si aggiunge anche che tanto il D.M. 50/2021 quanto il D.M. 89/2024 ai fini della valutazione del servizio miliare e civile prestato dai soggetti presenti in graduatoria stabiliscono: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
3 È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
I decreti, quindi, prevedono:
A) la computabilità del servizio civile e del servizio di leva prestato sia in costanza di rapporto sia in altro momento (in applicazione dell'art 569 comma 3 del D.lgs.
n.297/94);
B) la piena equiparazione del servizio militare e del servizio civile (in applicazione art. 2103 d. lgs. 66/2010);
C) la distinzione tra servizio militare e servizio civile prestato in costanza di rapporto e servizio militare e civile prestato non in costanza di rapporto, equiparando il servizio reso in costanza di rapporto al servizio effettivo reso nella medesima qualifica (in applicazione del comma 2 dell'art 2050 d. lgs. 66/2010) e il servizio prestato non in costanza di rapporto al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (in applicazione del comma 2 dell'art 2050 d. lgs. 66/2010).
Per le ragioni sopra riportate, il D.M. 50/2021 e il D.M. 89/2024 devono ritenersi immuni da censure sotto il profilo della diversa valorizzazione del servizio militare e del servizio civile a seconda che essi siano stati svolti in costanza di rapporto o non in costanza di rapporto, e la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza, stante la proposizione del ricorso in data successiva alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 22429/2024 che ha affrontato la questione di diritto oggetto della presente causa e senza che rispetto a detta pronuncia siano state offerte argomentazioni difensive volte a sconfessare il principio di diritto affermato.
La quantificazione delle spese è indicata in dispositivo applicati i valori minimi di cui al
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del numero e della non particolare complessità della questione affrontata e applicata la riduzione ex art. 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge il ricorso;
2. condanna altresì a rimborsare al Parte_1 Controparte_4
[..
[...] le spese di lite, che si liquidano in € 2.951,20 per onorari, oltre accessori
[...] di legge se dovuti, oltre al 15% per spese generali.
Torino, 10/09/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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