Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/06/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 275 /2022 + 396/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 15/05/2025), nella causa n. 275/2022 + 396/24 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.ta MESTICHELLI CHIARA, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
ass. Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.ta NIEDDU MARIA ADELAIDE PARTE CONVENUTA
Controparte_2
P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha impugnato le note ricevute Parte_1 CP_1
l'11/7/11, 26/7/18, 16/7/19 e 24/9/20 rispettivamente relative ai contributi richiesti per gli anni 2005, 2012, 2013 e 2014 nonché l'avviso di addebito n. 402 2021 00018697 84 000, notificato il 5/1/22 dell'importo di € 3.595,29 relativo al solo anno 2012, chiedendo l'accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli anni indicati e del diritto alla CP_1 conseguente cancellazione;
− parte attrice ha, infatti, dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Separata operata d'ufficio dall' in quanto, tenuto conto dei CP_1 principi di cui all'art. 2 comma 25 L. n. 335/95 e dell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (Cass 13218/2008; Cass. 9076/2013 e 4982/2014), negli anni in contestazione, il ricorrente era lavoratore dipendente di ente pubblico e libero professionista iscritto all'albo di appartenenza (Ingegneri e
1
); devono, secondo parte attrice, essere disattese le conclusioni cui Per_1 pervengo ex multis Cass. n. 30344/2017 e Cass. n. 32166/2018 laddove qualificano l'iscrizione alla GS Inps come un obbligo impositivo nascente dal mero fatto di produrre un reddito, in quanto contraddittorie e contrastanti con le previsioni di legge;
− il ricorrente, in via subordinata, lamenta anche l'illegittimità della pretesa per difetto del parametro dell'abitualità dell'attività previsto per dall'art.2 comma 26 L.335/1995 nonché l'infondatezza della pretesa anche sotto il profilo del quantum poiché calcolata sull'intero reddito annuale e non sulla parte eccedente i € 5.000 in applicazione dell'art. 44 comma 2 D.L. n. 269/03; in via di ulteriore subordine, parte ricorrente eccepisce la prescrizione delle pretese contributive per gli anni 2005, 2012 e 2013, l'inapplicabilità delle sanzioni per assenza di dolo o colpa e, in ogni caso, il loro calcolo in violazione dell'art. 116 comma 10 L. n. 338/00;
− parte ricorrente ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del Lavoro adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: Preliminarmente e in via cautelare, (A) Con riferimento all'avviso di addebito n. 402 2021 00018697 84 000 disporre, ai sensi dell'art.24 comma 6 D. Lgs.46/99 e con provvedimento anche inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 402 2021 00018697 84 000 (doc.a2.bis), nonché di ogni altro atto e/o provvedimento anche tacito – anche di data ed estremi sconosciuti al ricorrente – eventualmente adottato da per la riscossione coattiva del CP_1 credito contributivo – illegittimamente – vantato, nei suoi confronti, per l'anno 2012 e allo stato non versato, anche con riferimento alla illegittima applicazione di sanzioni e interessi, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris (non manifesta infondatezza del ricorso) e del periculum in mora. (B) Con riferimento alle note 13.06.2011, 21.06.2019 10.09.2020 e CP_1 relativi silenzi rigetto (i) in primis, disporsi la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata del ricorrente con decorrenza CP_1
01.01.2005, 01.01.2013 e 01.01.2014 e quello di iscrizione d'ufficio del contributo per gli anni 2005, 2013 e 2014, nonché dei silenzi rigetto pure formatisi, come pure di ogni altro atto e/o provvedimento anche tacito – anche di data ed estremi sconosciuti al ricorrente – eventualmente adottato da CP_1 per la riscossione coattiva del credito contributivo – illegittimamente – vantato, nei confronti di esso ricorrente, e allo stato non versato, anche con riferimento alla illegittima applicazione di sanzioni e interessi, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris (non manifesta infondatezza del ricorso) e del periculum in mora.
2 (ii) in subordine, rigettare sin d'ora qualsivoglia richiesta avversaria di emissione di provvedimento esecutivo, difettandone i presupposti. Nel merito (I) In via principale (i) accertare e dichiarare l'inesistenza di obbligo di iscrizione alla gestione separata , in capo al ricorrente con riferimento agli anni contributivi 2005, CP_1
2012, 2013 e 2014 (oggetto di avviso di pagamento e, quanto all'anno CP_1
2012, anche di avviso di addebito;
per l'effetto (ii) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullare l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata illegittimamente disposta da nei confronti CP_1 del ricorrente e comunicata con note datate 13.06.2011, 12.07.2018, 21.06.2019 e 10.09.2020 nonché i provvedimenti di calcolo d'ufficio dei contributi per gli anni 2005, 2012, 2013 e 2014 e di cui alle rispettive note, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito n. 402 2021 00018697 84
000 rimesso per l'anno 2012; (iii) accertare e dichiarare, per i motivi sopra addotti, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza, in subordine anche nel quantum debeatur (in applicazione della soglia di esenzione di legge dei 5.000,00 ovvero ricalcolando la contribuzione pretesa al netto della soglia di esenzione), ove occorra anche con pronuncia di annullamento,
1) della nota datata 13.06.2011 e ricevuta il 11.07.2011;
2) della nota datata 12.07.2018 e ricevuta il 26.07.2018;
3) della nota datata 21.06.2019 e ricevuta il 16.07.2019;
4) della nota datata 10.09.2020 e ricevuta il 24.09.2020;
5) dell'avviso di addebito n. 402 2021 00018697 84 000;
6) di ogni altro e ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, a essa nota presupposto e/o successivo, anche di data e/o estremi sconosciuti al ricorrente e comunque confermativo della pretesa contributiva illegittimamente avanzata da CP_1 per l'effetto (iv) condannare alla cancellazione del ricorrente dalla detta Gestione CP_1
Separata dalla data di effettiva iscrizione anni 2005, 2012, 2013 e 2014 CP_1 con ogni pronuncia consequenziale. II) In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa contenuta nelle impugnate note/provvedimenti, per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
III) In via ulteriormente subordinata e gradata annullare le sanzioni e gli interessi applicati nelle note impugnate, per insussistenza dei presupposti ovvero, in subordine, ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
III) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfetario 15%, C.A. e Iva, come per legge.”;
3 − parte convenuta ha dedotto che la contribuzione dovuta ad è CP_1 Per_1 composta dal contributo soggettivo e dal contributo integrativo;
che il primo è obbligatorio per i soggetti che rispettano il requisito di cui all'art. 7 dello Statuto
ed è calcolato in misura percentuale sul reddito da lavoro autonomo Per_1 dichiarato ai fini fiscali e il secondo –obbligatorio per tutti i professionisti iscritti all'Albo professionale e titolari di partita IVA- è calcolato in misura percentuale sul volume d'affari e non esclude l'obbligo del versamento alla gestione separata;
sono, invece, tenuti all'iscrizione alla GS tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali oltre a tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti;
− parte resistente ha quindi rilevato che il ricorrente ha versato ad il Per_1 solo contributo integrativo, non utile ai fini pensionistici;
che le sanzioni conseguono alla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi in violazione dell'art. 1 D. Lgs. n. 462/97, con conseguente sospensione del decorso del termine prescrizionale;
in relazione al criterio di calcolo delle sanzioni, ha rilevato che, per i casi di evasione, il trasgressore è tenuto al CP_1 pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 % dei contributi evasi e che, sebbene la sanzione civile non possa superare il 60 % dell'importo dei contributi non corrisposti alla scadenza di legge, in base a quanto dispone il comma 9 dell'art. 116, legge 388/2000, dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione civile nella misura del 60%, senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto - al pari di quanto previsto per i casi di morosità (articolo 116, comma 8,lettera a) - sul solo debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R n. 602/1973, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999;
− parte resistente ha pertanto chiesto:
“Nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. In via ulteriormente subordinata condannare il ricorrente al pagamento della veriore somma che dovesse accertarsi in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”;
− a tale procedimento è stato riunito quello con RG n. 396/24 avente ad oggetto l'impugnazione, per le stesse motivazioni già sopra esposte, dell'avviso di addebito n. 402 2023 00028441 29 000 000, notificato il 25/1/24 ed avente ad oggetto i contributi relativi all'anno 2014; parte ricorrente ha, inoltre, eccepito l'illegittimità della notifica dell'avviso stante la pendenza di giudizio concernente anche tale annualità; ha quindi chiesto:
“IA) in via principale
4 (Ia.i) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o far annullare l'avviso di addebito n. 402 2023 00028441 29 000 000 qui impugnato, per illegittimità della sua formazione e notifica per violazione dell'art. 24 co. 3 dlgs. 46/1999, con ogni pronuncia consequenziale;
IB) In subordine e nel merito (IB.i) accertare e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata , in capo all'odierno ricorrente, con riferimento all'anno CP_1 contributivo 2014, oggetto di pretesa d'ufficio da parte di e di avviso di CP_1 addebito, per le ragioni tutte esposte in ricorso;
per l'effetto (IB.ii) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullare l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata illegittimamente disposta da nei confronti CP_1 del ricorrente con riferimento all'anno 2014; (IB.iii) accertare e dichiarare, per i motivi sopra addotti, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza, anche nel quantum debeatur, ove occorra anche con pronuncia di annullamento, dell'avviso di addebito n. 402 2023 00028441 29 000 000 formato da di Sassari in data 10.09.2020 e CP_1 notificato in data 24.09.2020 (doc. a cit.), Nonché di ogni altro e ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, a esso avviso di addebito presupposto e/o successivo, anche di data e/o estremi sconosciuti al ricorrente e comunque confermativo della pretesa contributiva illegittimamente avanzata o avanzabile da verso il ricorrente;
CP_1 per l'effetto (IB.iv) condannare alla cancellazione del ricorrente dalla Gestione CP_1
Separata, anche con riferimento all'anno 2012, con ogni pronuncia consequenziale. II) In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa contenuta nell'avviso di addebito qui impugnato, per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
III) In via ulteriormente subordinata e gradata annullare le sanzioni e gli interessi applicati, nell'avviso opposto, per insussistenza dei presupposti ovvero, in subordine, ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
IV) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfetario 15%, C.A. e Iva, come per legge.”;
− parte resistente ha eccepito la tardività del ricorso, ribadito le difese già svolte nel fascicolo RG 275/22 e precisato che l'eventuale violazione degli artt. 24 e 25 D.lgs. 46/99 non impedisce l'esame del merito della domanda;
ha domandato:
“Preliminarmente accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione perché proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'AVA opposto In via subordinata riunire il presente procedimento ad altro con RG 275/2022 per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva Nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
5 In via ulteriormente subordinata condannare il ricorrente al pagamento della veriore somma che dovesse accertarsi in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”;
− nelle note d'udienza assegnate ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha inoltre richiamato, con riguardo alle sanzioni relative all'annualità 2005, le statuizioni di Corte Cost. n. 104/22 e 238/22 e 55/24;
− le cause riunite vengono così decise.
Ritenuto che:
1. deve innanzitutto essere dichiarata la contumacia di regolarmente citata CP_2
e non costituita;
2. ancora in via preliminare, deve poi essere rigettata l'eccezione di tardività formulata da parte resistente nel fascicolo RG n. 396/24: il ricorso risulta, infatti, depositato in data 5/3/24 e l'avviso di addebito notificato in data 25/1/24 (cfr. doc. C ricorrente);
3. quanto al merito, non contestate tra le parti le circostanze di fatto poste a fondamento del ricorso (iscrizione del ricorrente alla gestione come CP_1 lavoratore dipendente e pagamento a del contributo integrativo Per_1 come lavoratore autonomo), la controversia attiene, in primo luogo, all'assoggettabilità o meno alla contribuzione presso la Gestione Separata CP_1 dei redditi conseguiti dall'attività libero professionale del ricorrente quale ingegnere iscritto al relativo albo, che ha versato alla il contributo Per_1 integrativo ex art. 10 L. 6/1981 (indipendente dal reddito e privo di effetti previdenziali, a differenza del contributo soggettivo previsto dall'art. 9 della medesima legge), attività svolta parallelamente a quella di lavoro dipendente per il quale il ricorrente è iscritto alla gestione previdenziale dei dipendenti pubblici;
4. ai sensi dell'art. 2 comma 26 L. 8/8/1995 n. 335, "a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per CP_1
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni"; in forza della norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 18 comma 12 DL 6/7/2011 n. 98 (convertito in L. n. 111/2011), la disposizione sopra riportata "si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata CP_1 sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti";
6 5. consolidata giurisprudenza di legittimità sull'interpretazione di tali norme, giustifica l'opzione ermeneutica sostenuta dall' resistente;
in particolare, CP_1 la Corte di Cassazione, pronunciandosi in merito ad una controversia analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha affermato il principio in base al quale:
“Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all' , alla quale versano esclusivamente un Per_1 contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in quanto CP_1 secondo la “ratio” dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Cass. n. 30344/17);
6. ha argomentato la Corte che:
“Va premesso che l'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, ha previsto, per quanto qui interessa, che «sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale CP_1 obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni». …Si tratta quindi di una gestione che presenta aspetti diversi rispetto alle altre, quali la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi (ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti): mentre queste ultime sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla natura dell'attività lavorativa svolta dall'iscritto, l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, opera un riferimento eteronomo e supportato esclusivamente dalle disposizioni di carattere fiscale ivi richiamate, di talché l'obbligazione contributiva dell'iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica, in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure complementare a quella apprestata dall'altra gestione a cui l'iscritto è assicurato in relazione all'ulteriore attività lavorativa espletata (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010).. E' in questo quadro generale che va esaminata la disposizione di cui all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), il quale, nell'interpretare l'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, cit., ha previsto che «i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui CP_1 esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti», stabilendo altresì che «resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103» (ossia la possibilità che tali enti possano deliberare 7 l'inclusione della categoria di cui sono esponenziali nell'ambito della gestione separata): trattandosi di una disposizione recante interpretazione di un'altra disposizione vigente, essa è infatti sprovvista di una propria autonomia precettiva ed è volta piuttosto a costruire un rapporto tra le proprie previsioni e quelle proprie della disposizione interpretata, tale che - come accade in genere per le disposizioni aventi carattere interpretativo - le une e le altre si saldino, dando luogo ad un precetto normativo unitario (così Corte cost. n. 397 del 1994).
Orbene, tenuto conto del rinvio operato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai decreti legislativi nn. 509/1994 e 103/1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n. 917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.
Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che - come si è detto - collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n. 3240 del 2010, già cit.).
Così ricostruito il combinato disposto dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che l'iscrizione all' è preclusa agli ingegneri e agli architetti Per_1 che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (art. 2, I. n. 1046/1971, la cui disposizione è stata reiterata dall'art. 21, comma 5, I. n. 6/1981 e, da ultimo, dall'art. 7, comma 5, dello Statuto , Per_1 approvato giusta le disposizioni del decreto legislativo n. 509/1994). Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all' , nella forma di una maggiorazione percentuale che dev'essere Per_1 applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo (art. 10, I. n. 6/1981, riprodotto negli stessi termini dall'art. 5 del Regolamento di previdenza ). Per_1
8 Ora, non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione all' , non possa mettere capo alla costituzione di alcuna Per_1 posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3, Statuto ) e chi è iscritto ad altra Per_1 forma di previdenza obbligatoria non può esserlo (cfr. da ult. Cass. n. 23687 del 2015). Ma se così è, è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata : la regola CP_1 generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.).
Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell' di disporre di Per_1 un'ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l' è ente esponenziale (v. in tal Per_1 senso Corte cost. n. 132 del 1984).”; nello stesso senso si sono poi espresse Cass. n. 5826/21, n. 20288/22;
7. facendo applicazione dei principi sopra richiamati, può affermarsi che nel caso di specie non si verifica alcuna duplicazione di contribuzione: l'attività libero- professionale svolta dal ricorrente è infatti soggetta ad una sola tutela assicurativa e, correlativamente, ad un solo obbligo contributivo (ossia al versamento nella gestione separata , anziché al versamento del contributo CP_1 soggettivo ad ) e, in più, come avviene per tutti gli iscritti all'Albo Per_1 degli ingegneri, è soggetta al contributo integrativo, ossia al versamento della maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'IVA, che deve essere versata ad Per_1 indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del cliente debitore (v. art. 5 Regolamento di previdenza ); tale contributo integrativo (che, Per_1 come affermato dalla Suprema Corte, non ha finalità previdenziale, non è calcolato sui redditi dichiarati a fini IRPEF e non concorre alla determinazione e alla misura della pensione) è, infatti, versato anche da tutti coloro che versano ad il contributo soggettivo;
Per_1
8. il fatto che il ricorrente, in quanto soggetto che svolgeva anche attività di lavoro subordinato, risulti già titolare di una tutela previdenziale è irrilevante al fine di escludere l'obbligo contributivo in questione, trattandosi di una conseguenza che discende direttamente dall'art. 2, co. 26, L. 335/95, che ha esteso, come affermato nella pronuncia citata, la tutela previdenziale anche ai soggetti che “esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva”, attività di lavoro autonomo;
9 9. ciò posto, occorre verificare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata per le contribuzioni relative agli anni 2005, 2012, 2013 e 2014;
10. con riferimento alla questione dell'individuazione del dies a quo dal quale far decorrere la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata, la giurisprudenza si è consolidata ancorando tale data al termine di scadenza dei pagamenti;
appare utile sul punto richiamare la recente ordinanza della Suprema Corte, n. 10547 del 2023, nella quale così si statuisce:
“9. Quanto alla prescrizione e in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, così trattando congiuntamente le questioni implicate dal ricorso incidentale e dal secondo motivo del ricorso principale, va ribadito l'orientamento espresso da questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 5312 del 2022 e la giurisprudenza ivi richiamata) secondo il quale la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020). L'obbligazione contributiva nasce, infatti, in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». 12. Viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. 13. Assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini di pagamento previsto per i titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni prescritte per beneficiarne (v., fra tante, Cass. n. 10273 del 2021; sulla natura regolamentare dei D.P.C.M. che introducono un differimento dei termini di pagamento, e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativi o integrativa della legge, v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000). Questa Corte ha esaminato in plurime occasioni la questione della rilevanza del differimento della scadenza, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L, 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L, 08/11/2021, n. 32467). 15. In particolare, come già osservato da Cass. Sez. L, n. 10273 del 2021, cit., occorre partire dall'assunto che la prescrizione dei contributi dovuti alla
10 Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l'obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria;
pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55, conv. con modif. nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”;
11. pertanto, nella fattispecie che ci occupa, i termini per effettuare i versamenti alla Gestione Separata da parte del ricorrente erano quelli stabiliti dall'art. 17, comma primo, del D.P.R. 435/2001 (20 giugno); per gli anni 2012, 2013 e 2014, deve invece farsi riferimento al testo così come modificato dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, che fissava il termine al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi (il D.L. n. 193/16, convertito con modif. dalla L n. 225/16 del 1/12/16, lo ha poi portato al 30 giugno);
12. è stato inoltre precisato che “ai fini della decorrenza della prescrizione, assume rilievo il differimento dei termini stessi disposto da norme, purché detto differimento non consista in una dilazione onerosa di un debito già maturo e scaduto” (Cass. n. 11645/22);
13. ciò detto, le pretese relative all'anno 2005 risultano senz'altro prescritte considerato che non risulta alcuna interruzione successiva alla comunicazione ricevuta il 11/7/11 (doc. a1 ricorrente); si tratta, peraltro, di pretesa non azionata dalla resistente;
14. in relazione all'anno 2012, la missiva prodotta è giunta al ricorrente il 26/7/18 (doc. a2), a termine prescrizionale già spirato in quanto l'art. 1, comma primo lett. a), del D.P.C.M. 13 giugno 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del
15 giugno 2013, ha disposto la proroga del versamento del dovuto, senza alcuna maggiorazione, alla data dell'8 luglio 2013;
15. per i contributi del 2013, per i quali peraltro non risulta notificato avviso di addebito, la scadenza è stata prorogata dal DPCM 13 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16/6/14, al 7 luglio 2014 e quindi, anche in questo caso, la missiva pervenuta il 16/7/19 risulta tardiva (doc. a3); infine, il DPCM 09/06/2015 ha prorogato al 6/7/15 il termine per il versamento delle CP_ contribuzioni relative all'anno 2014, richieste dall' con comunicazione ricevuta il 24/9/20, a termine prescrizionale ampiamente decorso;
16. d'altro lato, l' eccepisce che la prescrizione sarebbe sospesa ai sensi CP_1 dell'art. 2941 n. 8 c.c., nella misura in cui l'omessa compilazione del quadro RR relativo all'ammontare dei contributi per i redditi derivanti dall'attività 11 professionale per l'annualità di riferimento, integra un doloso occultamento del debito;
17. l'eccezione deve tuttavia essere disattesa: la più recente giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere che:
“La causa di sospensione della prescrizione, sancita dall'art. 2941, n. 8, cod. civ. […] postula «una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» e, dunque, «un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione» e foriero di un «impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli» (Cass., sez. lav., 24 luglio 2018, n. 19640, punto 2.1.). Quanto alla sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito d'iscrizione alla Gestione separata, questa Corte ha specificato che non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529)” (Cass. ord. n. 15515/23);
18. pertanto, “la mancata compilazione del quadro RR entro la dichiarazione dei redditi, proprio perché quest'ultima non integra il presupposto dell'obbligo contributivo, non può incidere sulla nascita del diritto di credito dell' e CP_1 dunque non può nemmeno integrare quella impossibilità giuridica che è l'unica rilevante ai fini dell'art.2935 c.c. La mancata compilazione del quadro RR può semmai rendere più difficoltoso l'accertamento da parte dell' dei CP_1 presupposti dell'obbligo contributivo e quindi dell'insorgenza del proprio diritto di credito. Ma la mera difficoltà di esercizio del diritto, derivante dalla omessa compilazione del quadro RR, e vincibile con gli ordinari controlli ispettivi, non rileva ai fini dell'art.2935 c.c., come precisato da questa Corte (Cass.18569/22; Cass.11643/22)” (Cass. ord. n. 33885/22);
19. declinando le coordinate ermeneutiche appena tracciate al caso di specie, CP_1 si è limitato a dedurre l'impossibilità di svolgere i controlli in oggetto, in ragione della sola mancata presentazione del quadro RR allegato al Modello Unico;
20. tuttavia, si deve osservare che parte ricorrente ha regolarmente dichiarato i redditi fiscalmente rilevanti per l'annualità in oggetto, denunciandone l'ammontare, ancorché non indicando questi ultimi tra quelli da assoggettare a contribuzione;
21. va ritenuto che, nonostante l'omissione appena indicata, avrebbe potuto CP_1 individuare l'ammontare di contribuzione dovuta, facendo affidamento ai propri ordinari controlli, tanto è vero che non viene contestato alla parte ricorrente la mancata denuncia dei redditi derivanti dalla propria attività o la relativa entità, ma unicamente l'assenza della dichiarazione ai fini contributivi;
pertanto è l'ente stesso che accerta la sussistenza della contribuzione dovuta attivando i propri controlli d'ufficio, ma tardivamente;
22. in conclusione, non si ravvisa nel caso di specie il ricorso di un'ipotesi di sospensione del decorso del termine di prescrizione e i crediti portati da in CP_1
12 relazione agli anni 2005, 2012, 2013 e 2014 devono ritenersi prescritti;
ne consegue l'annullamento dell'avviso di addebito n. 402 2021 00018697 84 000, notificato il 5/1/22 dell'importo di € 3.595,29 relativo al solo anno 2012 (rif. RG n. 275/22) e dell'avviso di addebito n. 402 2023 00028441 29 000 000 notificato il 25/1/24 (rif. RG n. 396/22);
23. sono assorbite le ulteriori difese ed eccezioni;
24. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, tenuto conto della riunione dei fascicoli nella fase decisionale;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
-accerta l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi relativi alla Gestione Separata per gli anni 2005, 2012, 2013 e 2014;
- annulla gli avvisi di addebito n. 402 2021 00018697 84 000, notificato il 5/1/22, e n. 402 2023 00028441 29 000 000, notificato il 25/1/24;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.800, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Così deciso in Sassari, il 09/06/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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