Art. 14.
Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, sentito il Comitato di cui all'articolo 23, possono essere autorizzati nei confronti di determinate categorie professionali sistemi diversi per la riscossione dei contributi e il pagamento delle indennita' in deroga alle norme di cui agli articoli precedenti.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, sentito il Comitato di cui all'articolo 23, possono essere autorizzati nei confronti di determinate categorie professionali sistemi diversi per la riscossione dei contributi e il pagamento delle indennita' in deroga alle norme di cui agli articoli precedenti.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.