CA
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4335 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione III civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott. Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2647/2019, riservata in decisione il
17.9.2025 ed avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n.
4154/2019, depositata il 18.4.2019
TRA
Avv. (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Ronga (CF: CF: ) e dall'avv. Enrico Iorio C.F._2
(CF: ) in virtù di mandato in atti, elett.te dom.to in Napoli alla Calata C.F._3
San Marco 13;
Appellante
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Antonio CP_1 C.F._4
Cavallo (c.f.: ), domiciliatario in Napoli, alla via Toledo n. 156; C.F._5
Appellato
Motivi della decisione
1 Con atto di appello ritualmente notificato, l'appellante in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4154/2019, pubblicata il 18.4.2019, nella quale: - è stato condannato a pagare in favore dell'appellato la somma di € 2.833,33, oltre interessi legali dal
15.11.2005 fino al soddisfo;
- è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 138,24 per esborsi ed € 2430,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
-sono state poste a suo carico le spese di c.t.u.
Ha resistito l'appellato.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.9.2025 nessuno è comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 17.9.2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; il rinvio è stato ritualmente notificato ai difensori delle parti.
A tale ultima udienza nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo.
Trattandosi di procedimento instaurato in primo grado successivamente all'entrata in vigore del novellato art.181 c.p.c., cui rimanda l'art. 309 c.p.c. (modifica introdotta con d.l.
n.112 del 2008, conv. nella legge n.133 del 2008), la mancata comparizione delle parti comporta non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale ed immediata dichiarazione di estinzione del giudizio, pronuncia quest'ultima che, avendo portata decisoria e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art.338 c.p.c., va pronunciata dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 17.9.2025
Il consigliere estensore Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente Dott.Giulio Cataldi
2 3