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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 29/04/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N° 1813/20221 RG;
tra
, (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. CICORIA FILOMENA;
attore contro
, in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1
tempore, rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri dalla società (P.I. CP_2
), P.IVA_1 rappr. e dif. dall'avv. RICCARDO NISSIM (c.f. ); C.F._2
nonché
Controparte_3
contumace; convenuti
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 22/02/2024;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
ha adito questo Tribunale al fine di sentire condannare la compagnia assicurativa Parte_1
ed ai sensi dell'art. 2054 Controparte_1 Controparte_3
c.c. al pagamento della somma complessiva di €.132.883,50 a titolo di risarcimento dei danni
1 patrimoniali (per le spese mediche pari ad €. 1.700,00) e non patrimoniali (biologici per ITT, ITP ed
IP del 22% e morali) per le lesioni (consistenti in “esiti di trauma contusivo distorsivo della caviglia sx con lussazione tibioastragalica, frattura trimalleolare della tibia sx”) subite a causa del sinistro occorso in Brindisi (BR) in data 12.05.2019 alle ore 04:30 circa, allorchè viaggiando quale terzo trasportato a bordo del ciclomotore Piaggio Aprilia tg. X7338V, condotto dal proprietario CP_4
rimaneva coinvolto nel sinistro fra il predetto ciclomotore ed il veicolo Renault Clio tg.
[...]
CG667ZS condotto e di proprietà di . Controparte_3
Assumeva l'attore, quanto alla dinamica del sinistro, che il ciclomotore, percorrendo via Don
Giovanni Minzoni, giunto all'intersezione con Via Don Carlo Gnocchi era stato attinto dal veicolo
Renault Clio tg. CG667ZS di proprietà e condotto da , assicurato con la compagnia Controparte_3 citata in giudizio, il quale impegnava l'intersezione omettendo di rispettare il segnale di “dare precedenza”.
Sempre a detta dell'attore, a seguito dell'evento era stato ricoverato presso l' di Controparte_5
Brindisi, ove era stato sottoposto ad intervento chirurgico ed una volta dimesso il 21.05.2019, era stato sottoposto a trattamenti specialistici, visite ortopediche, terapie mediche, fisiochinesiterapia e vari ricoveri ospedalieri, all'esito dei quali era risultato clinicamente guarito riportando un'invalidità temporanea totale al 100% di gg. 35, un periodo di invalidità temporanea parziale del 75% di giorni
35, un periodo di invalidità temporanea parziale al 25% di gg 25 ed una invalidità permanente nella misura del 22%.
Ritualmente costituitasi, la eccepiva la mancanza delle Controparte_1 condizioni di proponibilità e procedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni, la necessità di valutare la corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti e nel merito contestava del fondatezza del fatto storico ai sensi dell'art. 2697 c.c., ed in subordine assumeva la corresponsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., 2054 c.c. e 193 del Codice della Strada del conducente del veicolo sul quale viaggiava l'attore in quanto sprovvisto di copertura assicurativa nonché infine l'assoluta genericità e lacunosità della quantificazione del quantum.
Nella contumacia di , la causa veniva istruita attraverso prova testi e CTU medico Controparte_3 legale, quindi veniva riservata a sentenza previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Vanno in primo luogo rigettate le eccezioni preliminari svolte dalla compagnia assicurativa convenuta, risultando in atti la prova della sussistenza delle condizioni di proponibilità e procedibilità di cui agli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni e risultando il contraddittorio correttamente instaurato nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicurativa dello stesso.
2 Nel merito, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” ed ancora va osservato che ai sensi dell'art. 116 c.p.c. “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti”. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente e in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo;
ed ancora va rilevato che “la valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili” infatti “il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti”
(Cass. n. 11176 del 2017).
In particolare “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti”(cfr.
Cass., sez. VI, 1 marzo 2021, n. 5560).
Nel caso di specie il giudicante, alla luce della documentazione in atti e della espletata prova orale
(peraltro corroborata dalla CTU in ordine alle lesioni lamentate), ritiene che l'attore abbia provato i fatti posti a fondamento della propria pretesa risarcitoria e, segnatamente, il verificarsi del sinistro in cui riportava le lesioni lamentate e che la causa del sinistro dovesse rinvenirsi nella condotta del conducente dell'autoveicolo condotto e di proprietà dal . Controparte_3
In particolare attraverso l'interrogatorio formale del convenuto e del testimone oculare _3
, l'attore ha provato quanto dallo stesso specificamente dedotto nel proprio atto Testimone_1 introduttivo e cioè che nelle circostanze di luogo e di tempo ivi indicate, era stato vittima di un sinistro quale terzo trasportato del ciclomotore Piaggio, Aprilia tg. X7338V, il quale era stato attinto dal veicolo Renault Clio tg. CG667ZS condotto di proprietà dell' ed assicurato con la compagnia _3 citata in giudizio, provenendo da via Don Carlo Gnochi, giunto all'intersezione, ometteva di concedere la precedenza al motociclo che proveniva da via Don Giovanni Minzoni.
L'attore ha quindi provato che a seguito dell'impatto fra i veicoli, era caduto rovinosamente sull'asfalto, riportando le lesioni lamentate e segnatamente “esiti di trauma contusivo distorsivo della caviglia sx con lussazione tibioastragalica, frattura trimalleolare della tibia sx”.
3 Va premesso che l'odierno attore, quale terzo trasportato, quale titolare dell'azione diretta ex art. 141
C.d.A., ha diritto al risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità di ciascuno dei conducenti. ( “L'azione diretta prevista dall'art. 141 codice assicurazioni in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile …”
Cassazione civile sez. III, 07/02/2025, n.3118 ).
Nel caso di specie, l'attore, ha comunque assolto ad ogni onere probatorio sullo stesso gravante, fornendo peraltro la prova del fatto che il sinistro sia riconducibile alla esclusiva responsabilità del conducente convenuto, gravando semmai su quest'ultimo o sul suo Assicuratore, provare che il sinistro ed i conseguenti danni si sarebbero verificati a causa ed in conseguenza della condotta dello stesso danneggiato o comunque per il caso fortuiro.
L' , attraverso la produzione della documentazione sanitaria ( segnatamente referto Controparte_3 pronto soccorso e cartella clinica rilasciate dalla ASL BR – Ospedale Perrino di “Antonio Perrino” di Brindisi) e la espletata CTU medico legale, ha fornito altresì la prova sulla tipologia ed entità delle lesioni subite per effetto della caduta (“esiti di trauma contusivo distorsivo della caviglia sx con lussazione tibioastragalica, frattura trimalleolare della tibia sx”), dei trattamenti sanitari ai quali venne sottoposta ((“intervento chirurgico del ginocchio sinistro con riduzione e sintesi con placca e viti al perone e vite cannullata al malleolo”, applicata valva gessata, profilassi E.B.P.M., ciclo di fisiokinesiterapia, deambulazione con due bastoni canadesi in carico, visite ortopediche e medicazioni c/ ospedale di Brindisi, magnetoterapia, radio grafie) ed sull'incidenza di tali lesioni tanto sul piano della inabilità temporanea che di quella permanente: gg. 40 per ITT al 100%, gg. 30 per ITP al 75%, gg. 40 per ITP al 50%, gg.40 per ITP al 25% e, a seguito dello stabilizzarsi del quadro clinico, nel
15% i postumi permanenti (lo stato della è stato così descritto dal CTU “Esiti algico- Pt_1 disfunzionali dell'arto inferiore sinistro e pregiudizio estetico di grado lieve da frattura pluriframmentaria scomposta a carico del terzo inferiore del perone (già trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi) e frattura a carico dei malleoli tibiali (trattati chirurgicamente con viti metalliche)”.
4 Il CTU ha inoltre riscontrato documentalmente e stimato come congrue le spese mediche sostenute dal ammontanti ad €.1820,09 – il cui riconoscimento andrà tuttavia riconosciuto nei limiti di Pt_1 quanto richiesto in € 1.700,00 - escludendo la necessità di spese mediche future.
In ordine alla risarcibilità dei danni subiti appare tuttavia utile evidenziare che la Suprema Corte a
Sezioni Unite nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, ha affermato, ribadendola, la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale
(art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). In particolare, con riferimento al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “Identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione. Va più in particolare osservato, che sull'annosa questione della risarcibilità del c.d. danno morale, quale componente del danno non patrimoniale non ( necessariamente ) sussumibile nel danno biologico, ha ormai trovato un sicuro punto di approdo pur dopo le c.d. sentenze di San Martino delle Sezioni Unite, nella successiva giurisprudenza della
Suprema Corte ed in quella del Giudice delle Leggi. In particolare la Corte Costituzionale con sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata dal Giudice di pace di Torino, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione;
dal Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 32, 76, e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2 e 6 della
CEDU, 6 del Trattato dell'Unione europea, e 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
dal Tribunale ordinario di Tivoli e dal Giudice di pace di Recanati, per contrasto con i medesimi artt. 2, 3, 24, 32, 76 Cost. e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt.
3 e 8 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, con le rispettive ordinanze in epigrafe indicate. Afferma fra l'altro la Corte nella menzionata sentenza che “È pur vero, infatti, che l'art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al “danno biologico” e non fa menzione anche del “danno morale”. Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto “danno morale” − e cioè la
5 sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato – “rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». La norma denunciata non è, quindi, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione,
e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 3.”. D'altra parte la stessa Suprema Corte, sia pur a Sezioni Semplici, ha avuto modo di ribadire la liquidabilità del danno morale – quale componente del danno non patrimoniale in aggiunta al danno biologico -, sia proponendo una lettura più attenta e meno sclerotizzata delle richiamate sentenze delle SS.UU. sia evidenziando l'evoluzione normativa successiva “La modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano - che questa corte, con la sentenza 12408/011 (nella sostanza confermata dalla successiva pronuncia n. 14402/011) ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale - in realtà, non ha mai "cancellato" (contrariamente a quanto opinato dal ricorrente) la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: nè avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale. 3.5.
L'indirizzo di cui si discorre si è espressamente manifestato attraverso la emanazione di due successivi
D.P.R. n. 37 del 2009 e il n. 191 del 2009, in seno ai quali una specifica disposizione normativa (l'art. 5) ha inequivocamente resa manifesta la volontà del legislatore di distinguere, concettualmente prima ancora che giuridicamente, all'indomani delle pronunce delle sezioni unite di questa corte (che, in realtà, ad una più attenta lettura, non hanno mai predicato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento ipso facto del danno morale nel danno biologico, avendo esse viceversa indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell'evidenza probatoria, duplicazioni risarcitorie) tra la "voce" di danno c.d. biologico da un canto,
e la "voce" di danno morale dall'altro: si legge difatti alle lettere a) e b) del citato art. 5, nel primo dei due provvedimenti normativi citati:- che "la percentuale di danno biologico è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni;
- che "la determinazione della percentuale di danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in misura fino a un massimo di due
6 terzi del valore percentuale del danno biologico".
3.6. Nella relazione introduttiva alle "nuove" tabelle milanesi per la liquidazione "del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico- fisica e dalla perdita del rapporto parentale", difatti, si legge che i criteri con esse applicati "prima delle sentenze delle sezioni unite della cassazione individuavano valori standard di liquidazione del danno biologico, prevedendo poi la liquidazione del danno morale in misura variabile da 1/4 a 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, con personalizzazione di questo sino all'aumento del 30% dei valori standard".- "A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale" si prosegue in via ulteriormente esplicativa "rilevata l'esigenza di una liquidazione unitaria e constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati, propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale" (id est, del danno biologico,) "e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale".
3.7. Nessuna cancellazione del danno morale è stata, pertanto, operata, in guisa di pretesa duplicazione del risarcimento del danno biologico, dalle tabelle milanesi oggi applicabile, in guisa di uso normativo, alla stregua della citata sentenza 12408/2011, che ne ha consapevolmente e motivatamente espunto un criterio paralegislativo di valutazione cui il giudice di merito dovrà attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale alla persona.
3.8. Nella stessa giurisprudenza di questa corte regolatrice, d'altronde, in ossequio ad una esigenza adeguatrice dell'interpretazione giurisprudenziale alla non equivoca voluntas legis espressa dagli organi deputati alla produzione normativa post 2008, numerose sono state le pronunce che hanno confermato sentenze di merito predicative del principio e del criterio della congiunta attribuzione del risarcimento da danno biologico e da danno morale liquidato, quest'ultimo in una percentuale del medesimo, salvo personalizzazione”( Cassazione civile sez. III del 12/09/2011 ,
N.18641; Cass. 28407/2008; Cass. 29191/2008; Cass. 5770/010; Cass.; Cass. 22585/2013; Cass.
11850/2015). Tornando al caso di specie, ritenute corrette ed immuni da vizi le conclusioni cui è giunto il CTU – siccome basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali che si reputano corretti -, al fine della quantificazione del danno complessivamente risarcibile, deve procedersi in aderenza a quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre
2008, n. 26972). In particolare, al fine della liquidazione del c.d. danno biologico (così qualificato, sempre a mero titolo definitorio, nel rispetto del principio della omnicomprensività del danno non patrimoniale), chi giudica, in difetto di parametri di legge ( invero applicabili soltanto per le c.d.
7 micropermanenti e cioè fino a 9 punti di invalidità ) ritiene di dover fare riferimento alle tabelle di liquidazione del danno biologico adottate dal Tribunale di Milano nel 2024, aderendo all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (così Cass. sent. n. 12464/2011), utilizzo che trova il suo fondamento nel potere - dovere del giudice di procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale con criterio equitativo ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c .
Alla stregua di quanto innanzi vanno dunque liquidate in favore di in ragione delle lesioni Pt_1 subite e della età che questi aveva al momento del sinistro (22 anni), le seguenti somme: € 75.451,00
a titolo di danno biologico e danno morale per postumi permanenti (15%), €. 10.637,50 a ristoro del danno biologico da inabilità temporanea (di cui gg. 42 per ITT al 100%, gg.30 per ITP al 70%, gg.30 per ITP al 50%, gg.30 per ITP al 25%).
Il Giudicante, peraltro, pur attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. e sulla base delle allegazioni, da cui non si evincono particolari – ed ulteriori rispetto a quelle normalmente computate nelle tabelle applicate - implicazioni negative sulla vita di relazione e segnatamente che dai postumi residuati siano derivate particolari limitazioni nelle normali abitudini di vita del danneggiata, esclude che nel caso di specie la voce del danno non patrimoniale intesa come sofferenza soggettiva in sé considerata non sia già adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei valori monetari innanzi liquidati e pertanto si esclude di dover procedere ad una qualche ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale.
Al va inoltre riconosciuta la somma di €.1.700,0 a titolo di risarcimento del danno Pt_1 patrimoniale, derivante dalle spese sanitarie che la stessa è stata costretta a sostenere.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e ss. modif., ridotti di 1/3 in considerazione della riduzione della originaria pretesa attorea.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Parte_1
, nei confronti della in persona
[...] Controparte_1 dei legali rappresentanti pro tempore - rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri dalla società
e , disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e CP_2 Controparte_3 deduzione, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna INSURANCE Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti pro tempore - rappresentata in Italia per la
[...] gestione dei sinistri dalla società in solido con al pagamento CP_2 Controparte_3
8 in favore di , della somma di €. 86.088,50 a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 non patrimoniali all'attualità, oltre gli interessi legali dal dì dell'evento sulla somma via via devalutata nonché della somma di €.1.700,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì di ciascun esborso;
2. condanna inoltre in persona dei Controparte_1 legali rappresentanti pro tempore - rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri dalla società
[...] in solido con al pagamento delle spese di lite per il presente CP_2 Controparte_3 giudizio che si liquidano in €.790,00 per spese esenti ed €. 9.400,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A., con distrazione in favore dell'avv. Cicoria Filomena, nonché all'integrale e definitivo pagamento delle spese di CTU.
Brindisi, lì 29/04/2025 IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Antonio Manigrasso, Funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.
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