Ordinanza collegiale 14 luglio 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01895/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01294/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1294 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CA ER S.p.A. e OU ST IA CE S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG B35AD16260, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Panesi e Manuela Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ES AL AT S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Chierroni e Laura Chierroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Servizio e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Vittorio Chierroni in Firenze, via de' Rondinelli n. 2;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della determinazione del Dirigente del Comune di Massa del 26 marzo 2025, n. 659, avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dell’aeroporto di Massa – Cinquale;
b) degli atti presupposti e connessi, e segnatamente:
- dell’atto di Giunta del 19 settembre 2024, n. 370, avente ad oggetto “procedura ad evidenza pubblica per affidamento in concessione sedime aeroportuale – atto di indirizzo”;
- della determinazione a contrarre del Dirigente del primo ottobre 2024, n. 2128, avente ad oggetto l’avviso di indizione della “procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dell’aeroporto di Massa Cinquale”;
- della determinazione del Dirigente dell’8 ottobre 2024, n. 2187, mediante cui sono stati approvati i documenti di gara della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dell’aeroporto di Massa – Cinquale e in particolare il disciplinare e il capitolato;
- della determinazione del Dirigente del 15 ottobre 2024, n. 2253, relativo alla c.d. rettifica dei documenti di gara della procedura ad evidenza pubblica de quo, in particolare del disciplinare e del capitolato;
- dell’avviso pubblico e di tutti gli atti di gara e, in particolare, del disciplinare della gara, del disciplinare rettificato e del capitolato, nonché dei chiarimenti resi in sede di gara (ancorché non pubblicati e non conosciuti);
- della determinazione dirigenziale del 24 gennaio 2025, n. 132, recante “procedura di gara per l’affidamento in concessione dell’aeroporto di Massa Cinquale per l’attività di aviazione generale ad uso protezione civile, sanitario, antincendio, turistico e sportivo – nomina Commissione Aggiudicatrice”;
- dei verbali della procedura e della determinazione dirigenziale del 27 febbraio 2025, n. 411, con cui sono stati approvati i verbali di gara della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dell’aeroporto di Massa – Cinquale;
- degli atti (anche non conosciuti) relativi alla fase di comprova dei requisiti e, in particolare, del verbale di verifica dei requisiti generali del 13 marzo 2025, n. prot. 18585/2025;
- del provvedimento prot. 28769 del 18 aprile 2025, nonché delle precedenti note prot. n. 24659 del 3 aprile 2025 e nn. 25383 e 25387 del 7 aprile 2025 del Comune di Massa, mediante cui quest’ultimo ha negato ai ricorrenti l’accesso integrale alla documentazione del primo classificato, confermando l’accesso a documentazione “parzialmente o completamente oscurata per la tutela della riservatezza degli interessi professionali, industriali e commerciali di persone giuridiche”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto;
nonché per il riconoscimento del diritto all’accesso ex art. 116 C.P.A., nella parte in cui ad oggi non è stato consentito;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 25 luglio 2025:
- del contratto di concessione del 28 marzo 2025, non comunicato, avente ad oggetto l’affidamento dell’aeroporto comunale di Massa Cinquale stipulato tra il Comune di Massa e la Società ES AL AT S.A.;
- del verbale di consegna del medesimo;
- di eventuali (non conosciuti) atti di approvazione del contratto ora citato;
- dei verbali della procedura e della determinazione dirigenziale del 27 febbraio 2025, n. 411, con cui sono stati approvati i verbali di gara della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dell’aeroporto di Massa – Cinquale;
- degli atti (anche non conosciuti) relativi alla fase di comprova dei requisiti e, in particolare, del verbale di verifica dei requisiti generali del 13 marzo 2025, n. prot. 18585/2025;
- del provvedimento di aggiudicazione;
- di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Massa e di ES AL AT S.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 la dott.ssa LV De CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Massa è proprietario di un piccolo aeroporto sito in località Massa - Cinquale, destinato ad attività di aviazione generale ad uso protezione civile, sanitario, antincendio, turistico e sportivo, con esclusione delle attività di aviazione commerciale di trasporto passeggeri e cargo, di linea e charter.
Lo scalo è stato gestito, sino all’agosto 2023, dall’Aeroclub Marina di Massa.
Rientrato nella disponibilità dell’area, il Comune - con determinazione a contrarre n. 2128 del primo ottobre 2024, rettificata con determinazione n. 2253 del 15 ottobre 2024 - ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per affidare in concessione, per la durata di 15 anni, i beni immobili del compendio aeroportuale.
All’esito della procedura, la società ES AL AT (di seguito solo ES) si è collocata al primo posto della graduatoria; il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto da CA ER s.p.a. e OU ST IA CE s.r.l. (di seguito anche solo SE) si è invece situato al secondo posto.
2. CA ER e SE con il ricorso introduttivo hanno impugnato, per chiederne l’annullamento, il provvedimento di aggiudicazione e gli altri atti indicati in epigrafe, formulando anche istanza incidentale di accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2 c.p.a..
3. Quest’ultima, con ordinanza collegiale n. 1367 del 14 luglio 2025, è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’intervenuta ostensione di tutta la documentazione richiesta dalle interessate.
4. Con ricorso per motivi aggiunti le società ricorrenti hanno impugnato anche il contratto di concessione stipulato il 28 marzo 2025, conosciuto solo a seguito del deposito in giudizio, e hanno formulato nuove censure avverso tutti gli atti impugnati, alla luce dell’ulteriore documentazione acquisita in corso di causa.
5. Si sono costituiti il Comune di Massa e la controinteressata ES, per resistere, in rito e nel merito, alle pretese attoree.
6. All’udienza pubblica del 9 ottobre 2025 la causa è stata discussa e posta in decisione.
DIRITTO
1. In via del tutto preliminare va chiarito che la procedura di cui si controverte ha ad oggetto la concessione di un bene demaniale e non, come affermato dalle ricorrenti, l’affidamento di un appalto o di pubblico servizio.
Ciò trova una prima, evidente conferma nel tenore letterale degli atti che regolano la procedura.
Difatti, l’art. 4 del disciplinare (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), ricalcando l’identica previsione dell’avviso di indizione, prevedeva testualmente che “La concessione da affidare ha come oggetto la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’uso dei beni facenti parte del sedime aeroportuale, ed è regolamentata dal Capitolato d’Oneri, al fine di garantire direttamente o mediante soggetti terzi, secondo la normativa vigente, l’operatività dell’aeroporto”.
La stessa disposizione precisava poi che il concessionario avrebbe dovuto assicurare lo svolgimento delle attività di “− aviazione generale ad uso protezione civile, sanitario, antincendio, turistico, sportivo; − scuola di volo; − ristorazione; − rifornimento di carburante, − presidio per il primo intervento di soccorso e antincendio, su indicazioni dell’Ente Nazionale per − l’Aviazione Civile (E.N.A.C.), − verifiche periodiche della pista, − sfalcio dell’erba, − pulizia delle aree e smaltimento dei rifiuti, − informazioni di volo e meteo, ove richiesto dall’ E.N.A.C., − officina meccanica, − scuola di formazione”.
La previsione infine chiariva che “La concessione non comporta alcuna traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche. Gli spazi saranno dati in concessione a corpo e non a misura, pertanto, non vi sarà luogo ad azione per lesione né al pagamento di indennizzi o risarcimenti di sorta per qualunque errore nella descrizione dei beni e nell’indicazione delle superfici, dovendosi intendere come espressamente conosciute ed accettate nel loro complesso dall’affidatario”.
Il successivo art. 5 del disciplinare stabiliva, inoltre, che “Il concessionario è tenuto a corrispondere al concedente un canone annuo ottenuto come somma di una quota fissa, determinata con offerta al rialzo sul canone a base d’asta, e di una quota variabile… pari al 10% dell’importo complessivo annuo dei ricavi del concessionario derivanti dalle attività affidate in base ai beni concessi, inclusi la ristorazione e il rifornimento di carburante”.
Ebbene, le norme citate, lette nel loro complesso, rivelano l’intenzione del Comune di affidare in concessione il compendio immobiliare aeroportuale di sua proprietà, ponendo a carico del soggetto affidatario lo svolgimento di tutte le attività ordinariamente connesse all’utilizzo dello stesso, secondo la sua destinazione, dietro pagamento di un corrispettivo; si utilizza quindi uno schema negoziale che richiama la locazione, pur connotato, come ovvio, dalla natura pubblica della proprietà del bene e dalla peculiarità della sua destinazione ad aeroporto, che impongono il rispetto di regole tecniche e standard qualitativi specifici (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2022, n. 4949).
In altri termini, attraverso la concessione di cui si controverte, il Comune di Massa ha inteso consentire ad un soggetto privato di avvantaggiarsi delle utilità intrinsecamente connesse al compendio immobiliare aeroportuale di sua proprietà, ammettendo un uso del bene di tipo imprenditoriale, ma compatibile con il simultaneo perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla specifica funzione del bene demaniale.
A nulla rileva che la società concessionaria, formulando le proprie proposte migliorative, si sia impegnata ad eseguire anche interventi di manutenzione straordinaria e nuovi manufatti, poiché tali opere sono comunque strettamente correlate alla gestione e alla valorizzazione del compendio aeroportuale e costituiscono perciò un contenuto tipico del rapporto di concessione del bene demaniale (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 5 gennaio 2024, n. 225).
La qualificazione in termini di concessione di beni per gli aeroporti minori, come quello di cui oggi si discute, trae peraltro conferma nel regolamento ENAC per l’“affidamento degli aeroporti minori” (edizione 2021) che, pur trovando applicazione solo per gli aeroporti di proprietà dello Stato, contiene precisazioni che rilevano anche al caso di specie.
Si legge invero nelle premesse di tale regolamento che “… per gli aeroporti che non rientrano nel novero di quelli di interesse nazionale e sui quali si svolge in particolare attività diversa da quella esercitata negli aeroporti nazionali predetti di aviazione generale, l’affidamento in concessione non trova presupposto nel citato art. 704 potendosi quindi classificare come mera concessione di beni. Nell’ipotesi infatti di detti aeroporti, denominati minori, ad essere affidato in concessione non è il servizio pubblico di trasporto aereo, bensì il bene aeroporto nella sua interezza affinché possano essere mantenute le condizioni operative idonee per le attività di volo. A tal proposito si precisa che, ai fini del presente Regolamento, l’attività effettuabile su detti aeroporti comprende voli privati, di scuola, di lavoro aereo e business aviation, inclusi i voli di aerotaxi, escludendo quindi ogni attività di trasporto commerciale di linea o charter. In particolare per quanto concerne l’attività di aerotaxi questa è riferibile ai soli voli non di linea effettuati a domanda con velivoli aventi configurazione posti/passeggeri non superiore a 19. Pertanto, a differenza del modello di gestione totale per trasporto commerciale, previsto dal Codice della navigazione, la responsabilità del gestore è riferita esclusivamente alla conduzione e alla manutenzione delle infrastrutture, oltreché all’espletamento dei servizi essenziali funzionali all’operatività dello scalo” (cfr. doc. 1 di ES).
D’altra parte, a diverse conclusioni non può condurre quanto affermato nelle difese di parte ricorrente, in cui si evidenzia che la causa è stata iscritta al ruolo come ricorso in materia di appalti, ex artt. 120 e ss. c.p.a., e come tale registrata sulla piattaforma informatica del PAT; le modalità con le quali la controversia è stata incardinata davanti al giudice amministrativo, infatti, non possono certo modificare l’oggetto della controversia, che rimane l’unico elemento rilevante ai fini dell’individuazione del rito processuale utilizzabile per lo svolgimento del giudizio e della disciplina sostanziale applicabile alla fattispecie.
Né può incidere sulla qualificazione della concessione in esame il fatto che negli atti che regolano la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del bene il Comune abbia richiamato alcune specifiche norme del Codice dei contratti pubblici; queste ultime, invero, operano solo perché l’amministrazione, nel delineare il contenuto della disciplina applicabile alla competizione, esercitando la discrezionalità tecnica che in questo ambito le è propria, le ha ritenute funzionali al perseguimento dei propri interessi e ne ha pertanto previsto espressamente l’operatività, in via di autovincolo.
1.1. Il fatto che la procedura di cui si controverte abbia ad oggetto una concessione di bene demaniale implica innanzi tutto, sul piano processuale, l’applicazione del rito ordinario, in luogo del rito speciale appalti ex artt. 119 e 120 c.p.a..
Deve essere perciò disposta la conversione del rito, ai sensi dell’art. 32 c.p.a..
A tal proposito occorre peraltro precisare che tutti gli atti depositati in giudizio dalle parti rispettano i termini (più ampi) previsti dal rito ordinario e sono perciò ammissibili.
Inoltre, il difensore di ES, all’udienza del 9 ottobre 2025, ha dichiarato, come da verbale, di rinunciare all’istanza di rinvio formulata nelle proprie memorie dell’8 e del 26 settembre 2025, a seguito della presentazione del ricorso per motivi aggiunti, e ai più estesi termini a difesa operanti per il rito ordinario.
Il difensore del Comune nulla ha eccepito - né nelle difese scritte, né in udienza - in ordine alla eventuale trattazione del gravame secondo il rito ordinario.
Risulta pertanto pienamente assicurato il fisiologico contradditorio processuale tra le parti.
1.2. Da quanto precede discende, inoltre, sul piano sostanziale, che la procedura in esame è soggetta alle regole di cui ai regi decreti nn. 2440/1923 e 827/1924 (rispettivamente, “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e relativo regolamento), al regio decreto n. 327/1942 (Codice della navigazione), ai regolamenti di settore applicabili alla peculiare tipologia di aeroporto di cui si controverte e alle regole specificamente dettate dall’amministrazione, mediante la lex specialis .
Non trovano invece applicazione le disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), se non quando le stesse siano state espressamente richiamate negli atti di gara, in via di autovincolo (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 5 gennaio 2024, n. 225 cit.; Id., sez. VI, primo settembre 2023, n. 8122).
2. Svolte tali fondamentali premesse, è possibile passare all’esame delle censure formulate nel ricorso introduttivo.
L’infondatezza delle stesse, di cui si darà conto nel prosieguo, esime il collegio dalla necessità di esaminare le eccezioni in rito formulate dalle parti resistenti, che hanno in sintesi rilevato la tardività delle censure relative agli atti di gara.
2.1. Con la prima censura del ricorso introduttivo le ricorrenti evidenziano, innanzi tutto, che la controinteressata TrueStar, sino ad oggi, avrebbe svolto esclusivamente attività di intermediazione immobiliare e sarebbe perciò priva dei requisiti di partecipazione previsti dalla lex specialis e dal d.lgs. n. 36/2023; per tale ragione, l’amministrazione avrebbe dovuto escluderla dalla gara.
Ed invero, la modifica dell’oggetto statutario, introdotta dalla società controinteressata nei giorni immediatamente precedenti alla presentazione dell’offerta, con l’esplicita previsione delle attività attinenti alle “infrastrutture operative, logistiche e aeroportuali”, costituirebbe una mera formalità, del tutto irrilevante, inidonea a sopperire alla innegabile assenza del requisito di esperienza professionale richiesto dalla legge di gara.
Ad avviso delle ricorrenti, la mancanza di un’esperienza effettiva nel settore aeroportuale contrasterebbe, in particolare, con l’art. 6.2 del disciplinare di gara, secondo il quale “i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo”.
Vi sarebbe inoltre contrasto con l’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023 che - subordinando la partecipazione alle gare all’iscrizione degli operatori economici presso la AA (o comunque presso il diverso ente competente nel caso di soggetto straniero) “per un'attività pertinente” con l'appalto - imporrebbe, dal punto di vista sostanziale, l’effettivo svolgimento, da parte dei soggetti da ammettere alla gara, di attività quanto meno analoghe a quelle che costituiscono oggetto di affidamento.
Questo primo profilo di censura non coglie nel segno.
Difatti, l’art. 6.2. del disciplinare di gara, invocato dalle ricorrenti, rinvia alla disciplina del Codice dei contratti pubblici solo con riferimento ai requisiti di ordine generale; l’art. 100 del Codice dei contratti pubblici, attinente ai requisiti di ordine speciale, a prescindere dal suo contenuto e dalla sua effettiva portata, non è invece espressamente richiamato dalla lex specialis e non può quindi trovare applicazione nella procedura di cui si controverte che, come detto al paragrafo precedente, ha ad oggetto la concessione di un bene pubblico.
Nel caso di specie, pertanto, nessuna disposizione - né generale, né particolare - imponeva, quale requisito speciale di partecipazione, il possesso di un’effettiva esperienza nel settore di riferimento.
Al contrario, l’art. 6.3 del disciplinare, sul quale si tornerà poco più avanti, richiedeva solo che nell’oggetto sociale dei concorrenti alla procedura fosse contemplata la possibilità di espletare attività attinenti al settore aeroportuale.
Dalla lettura dei documenti della procedura emerge, allora, che l’amministrazione – esercitando la discrezionalità tecnica che le è propria nella fase di predisposizione degli atti destinati a regolare una procedura di tipo concorrenziale – ha ritenuto preferibile, per il miglior perseguimento degli interessi pubblici sottesi alla gestione del bene, circoscrivere i requisiti di capacità e idoneità professionale degli operatori economici (escludendo appunto la necessità di una concreta esperienza nel settore aeroportuale) e ampliare, al contempo, la platea dei possibili concorrenti, in ossequio al generale principio di favor partecipationis , e il numero delle offerte valutabili.
Si è perciò ritenuta prevalente l’esigenza di consentire la partecipazione anche di operatori economici privi di esperienza specifica nel settore, per stimolare la competizione e la formulazione di più proposte tra le quali poter selezionare quella ritenuta maggiormente soddisfacente degli interessi collettivi di cui è portatrice l’amministrazione.
Tale scelta, oltre a non essere contraria alle norme e ai principi applicabili alle concessioni di beni demaniali, o alle disposizioni contenute nel disciplinare della specifica procedura di cui si controverte, non appare nemmeno irragionevole, se si tiene conto del fatto che l’aeroporto comunale di Massa è di dimensioni ridotte e che in esso sono svolte solo le attività di aviazione generale ad uso protezione civile, sanitario, antincendio, turistico e sportivo, con esclusione delle attività di aviazione commerciale di trasporto passeggeri e cargo, di linea e charter.
I requisiti di partecipazione delineati dal Comune di Massa, pertanto, non possono ritenersi né manifestamente inadeguati rispetto alle specifiche caratteristiche del bene oggetto di concessione e delle attività ad essa connesse, né contrari al generale principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
2.1.1. Sotto un secondo profilo, le ricorrenti sostengono che ES sarebbe altresì priva dei requisiti imposti dalla normativa regolamentare operante nel settore aeroportuale e che, anche per questo, la stessa avrebbe dovuto essere esclusa.
L’aggiudicataria, segnatamente, non avrebbe il “nulla osta rilasciato dal Questore”, nè “un’attestazione di qualificazione rilasciata da Enac”, come previsto dall’art. 4 del Regolamento ENAC del 5 maggio 2023 sull’uso delle aree di atterraggio.
La censura non è fondata.
Il Regolamento invocato dalle ricorrenti (cfr. doc. 18 di parte ricorrente) ha ad oggetto la “Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio (avio-idro-elisuperfici)” e si riferisce pertanto a beni immobili diversi dagli aeroporti; secondo la definizione di cui all’art. 701 del Codice della navigazione, invero, “Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni”.
Ciò trova conferma, del resto, nel regolamento di scalo predisposto dal Comune di Massa – approvato da ENAC con ordinanza n. 2/2024 – in cui si indica la normativa applicabile all’aeroporto minore di proprietà comunale, senza tuttavia richiamare il citato regolamento (cfr. doc. 25 del Comune).
Secondo le ricorrenti, ES non possiederebbe nemmeno i requisiti previsti dal regolamento sugli “aeroporti demaniali per l’aviazione generale” del 20 dicembre 2017, secondo cui “possono essere affidatari della concessione i soggetti dotati di personalità giuridica che abbiano come scopo sociale principale la gestione di infrastrutture e servizi per le attività indicate all’art. 1, comma 2 del presente Regolamento che diano evidenza di una gestione improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità” e che abbiano “una dotazione di personale adeguata per assicurare i servizi”.
Anche questa doglianza è priva di pregio.
Infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, il regolamento invocato dalle ricorrenti (che peraltro risulta sostituito dalla versione più recente del 2021, intitolata “Affidamento aeroporti demaniali minori”, cfr. doc. 26 del Comune), come chiaramente sancito all’art. 1, trova applicazione per i soli aeroporti demaniali minori di proprietà dello Stato e affidati in uso gratuito ad ENAC per il successivo affidamento al gestore. Nel caso di specie si è invece difronte ad un aeroporto minore di proprietà comunale.
In ogni caso, il nulla osta del questore, la certificazione ENAC e ogni altra attestazione prevista dalle fonti regolamentari invocate da parte ricorrente, in assenza di previsioni differenti nella legge di gara, andrebbero comunque considerati come requisiti di esecuzione e non di partecipazione. Gli stessi, pertanto, potrebbero essere acquisiti anche a seguito dell’aggiudicazione.
2.1.2. Sotto un terzo profilo, le ricorrenti sostengono infine che ES sarebbe priva dei requisiti speciali di capacità professionale ed economico-finanziaria puntualmente previsti dal disciplinare.
Da un lato, infatti, la società controinteressata, al momento della partecipazione alla gara, non avrebbe mai concretamente svolto attività di gestione o manutenzione di impianti aeroportuali: queste ultime, pertanto, non potevano costituirne il principale oggetto sociale, come invece richiesto dall’art. 6.3, lett. b) del disciplinare; né la società, a tale data, risultava concretamente dotata delle figure professionali specialistiche previste dall’art. 6.3, lett. c), essendosi la stessa assunta solo l’impegno ad acquisirle in caso di aggiudicazione.
Dall’altro lato, ES non possiederebbe nemmeno i requisiti di solidità economico-finanziaria richiesti dall’art. 6.4 del disciplinare, poiché il suo fatturato deriverebbe da attività del tutto estranea a quella oggetto dell’affidamento, espletata come agente di commercio o di intermediatore immobiliare, e comunque non afferente al settore dei contratti di appalto.
Anche queste censure sono infondate.
Per quanto riguarda i requisiti di idoneità e capacità professionale, va evidenziato che l’art. 6.3 del disciplinare prevedeva che “Possono partecipare alla gara gli operatori economici che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte siano in possesso dei seguenti requisiti: …
b) oggetto sociale principale comprendente una o più delle seguenti attività: − gestione impianti ed infrastrutture per l’esercizio dell’attività aeroportuale, − manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l’esercizio dell’attività aeroportuale, − attività connesse o collegate alle attività aeroportuali”.
Ebbene, dalla lettura di questa prima disposizione emerge che l’unico requisito di partecipazione richiesto dal disciplinare riguardava il possesso di un “oggetto sociale” che comprendesse una o più attività riconducibili al settore aeroportuale. Non era quindi necessaria una specifica, pregressa esperienza nel settore, bastando l’astratta possibilità di svolgere attività coerenti con la destinazione e l’utilizzo del bene da affidare in concessione.
L’oggetto sociale di ES, come modificato prima della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, prevede che la società possa, tra le altre cose, esercitare “attività di progettazione, costruzione e gestione di aeroporti, nonché di qualsiasi attività connessa e complementare alla gestione aeroportuale ed al traffico aereo di qualunque tipo o specialità ivi incluse le attività connesse e/o strumentali (i) all’erogazione a terzi, anche esterni al sedime, di servizi forniti in ambito aeroportuale, (ii) allo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento e manutenzione di impianti, sistemi e infrastrutture per l’esercizio dell’attività di gestione aeroportuale in Svizzera e all’estero, (iii) alla fornitura di consulenze in materia aeroportuale, anche a favore di terzi” (cfr. docc. 16 e 17 del Comune); lo stesso, pertanto, è perfettamente rispondente a quanto richiesto dal disciplinare.
Sulla legittimità e ragionevolezza della scelta operata dall’amministrazione si è già detto al paragrafo che 2.1., al quale pertanto si rinvia.
A quanto sopra si aggiunga che l’art. 6.3 del disciplinare, alla lettera c) richiedeva “una dotazione di personale che preveda almeno: • un responsabile con autonomia decisionale, poteri di spesa e competenze adeguate ad assicurare le esigenze funzionali dell’aeroporto e la conduzione con regolarità e sicurezza delle attività aeroportuali; • un responsabile tecnico, con specifiche competenze nei settori di safety ed operation, manutenzioni impianti ed infrastrutture di volo, nonché security, secondo i requisiti previsti da ENAC”.
In base al tenore letterale della disposizione, che fa uso del termine “prevedere” anziché “contenere”, ben poteva ritenersi che la presenza delle figure professionali ivi indicate costituisse un requisito di esecuzione, anziché di partecipazione. Pertanto, il contrasto tra la collocazione della previsione nell’art. 6.3 del disciplinare – che fa riferimento ai requisiti di partecipazione – e il tenore della disposizione di cui alla lettera c) non poteva che giustificare, in forza dei principi di trasparenza e del favor partecipationis , l’ammissione di ES, che si è comunque formalmente impegnata ad assumere le risorse umane previste dalla lex specialis , a seguito dell’aggiudicazione. D’altra parte, sarebbe stato irragionevole ed ingiustificatamente oneroso pretendere che i concorrenti si dotassero fin da subito di risorse umane necessarie solo nella fase, del tutto eventuale, di affidamento della concessione (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2024, n. 5691).
Per quanto riguarda, infine, i requisiti di capacità e solidità economico-finanziaria, occorre richiamare l’art. 6.4 del disciplinare, nel quale si stabilisce che “I soggetti concorrenti devono essere in possesso di almeno 2 dei seguenti requisiti: a) un patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione del presente bando di almeno 2.000.000,00 di euro; b) un ammontare di immobilizzazioni per terreni e fabbricati dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione del presente Avviso di almeno 2.000.000,00 di euro; c) un fatturato globale medio nell’ultimo triennio pari ad almeno 1.000.000,00 di euro. Tale requisito dovrà essere comprovato mediante valida documentazione di carattere fiscale o contrattuale (bilanci, certificati di regolare esecuzione lavori, fatture, autorizzazioni a fatturare emesse dal committente, ecc…); d) di idonee referenze bancarie rilasciate almeno da due istituti di credito attestanti l’adeguata capacità e solidità economico finanziaria del concorrente”.
La disposizione appena citata - per le stesse ragioni che hanno indotto l’amministrazione a non pretendere che i concorrenti alla procedura possedessero un’esperienza pregressa nello specifico settore delle attività aeroportuali - non imponeva che il fatturato dei singoli partecipanti fosse riferibile ad attività attinenti al settore degli appalti e all’attività aeroportuale. I requisiti di capacità economico-finanziaria dichiarati da ES sono pertanto coerenti con quanto richiesto dal disciplinare.
2.2. Con la seconda censura del ricorso introduttivo le ricorrenti deducono che ES avrebbe dovuto essere esclusa per mancanza di una struttura operativa e di una sede secondaria in Italia che, in base all’art. 704, comma 3 del Codice della navigazione, costituirebbe requisito di partecipazione alla procedura. La controinteressata, infatti, come risulta dalla sua visura camerale, ha aperto una sede secondaria in Italia solo in data 25 marzo 2025, dopo l’aggiudicazione, presso lo stesso aeroporto oggetto di concessione.
Il motivo è infondato.
Ed invero, a prescindere dalla inapplicabilità della norma alle procedure di concessione degli aeroporti comunali minori, come quello in esame, l’art. 704, comma 3 cit. prevede che “Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che istituiscano in Italia una sede secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità”.
La norma, contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti, non impone che gli operatori economici stranieri possiedano una sede secondaria e operativa in Italia sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorrenziale per l’affidamento della concessione, ma solo che le stesse ne “istituiscano” una, senza precisare in quale momento ciò debba essere fatto.
Inoltre, il disciplinare di gara, sul punto, nulla stabiliva.
Pertanto, il possesso della sede non poteva che essere considerato, come avvenuto, requisito di esecuzione.
2.3. Con la terza censura del ricorso introduttivo le ricorrenti lamentano la violazione dei doveri di buona amministrazione e degli artt. 99 e ss. del Codice dei contratti pubblici, atteso che il Comune di Massa non avrebbe concretamente verificato il possesso dei requisiti dell’aggiudicataria, attraverso l’acquisizione di specifica documentazione, ma si sarebbe fondato esclusivamente sulle dichiarazioni giurate allegate alla domanda di partecipazione, rese dalla stessa, dinanzi ad un notaio.
La censura è priva di pregio.
Innanzi tutto, occorre rammentare, ancora una volta, che nella fattispecie non trovano applicazione le disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
A prescindere da ciò, come chiarito nella relazione del responsabile unico del procedimento, il possesso dei requisiti da parte dell’operatore economico straniero, non avente sede legale in un Paese membro della UE, può essere verificato ai sensi dell’art. 3, comma 4 del d.P.R. n. 445/2000, a tenore del quale, in via residuale, “gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”; oppure, per prassi consolidata, attraverso la produzione di una dichiarazione giurata resa dagli interessati dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine, secondo quanto previsto dal parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità n. 1359 del 14 giugno 2022 e confermato nel parere Anac del 28 settembre 2022.
La verifica del possesso dei requisiti di ES, pertanto, è stata correttamente svolta sulla base della dichiarazione giurata da essa prodotta, autenticata dal notaio (cfr. docc. 16 e 17 del Comune).
D’altra parte, la censura formulata dalle ricorrenti è puramente formale, poiché le stesse non forniscono il benché minimo principio di prova circa l’eventuale insussistenza dei requisiti dichiarati dalla controinteressata.
2.4. Con la quarta censura del ricorso introduttivo - formulata, assieme alle due successive, in via subordinata - le ricorrenti denunciano l’illegittimità della disciplina di gara, chiedendone l’integrale caducazione, ove si dovesse ritenere che la stessa consentiva la partecipazione di soggetti privi di esperienza nel settore della gestione aeroportuale.
Riproducendo, in sostanza, le critiche già formulate con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti ribadiscono che, in base all’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023, i requisiti di partecipazione ad una procedura concorrenziale dovrebbero essere individuati operando un attento bilanciamento tra il principio della massima partecipazione e i principi di proporzionalità e adeguatezza; gli stessi, quindi, non potrebbero non essere coerenti con la specifica attività che il concorrente è chiamato a svolgere.
Inoltre, la mancata previsione di requisiti di partecipazione attinenti all’esperienza acquisita nell’attività aeroportuale contrasterebbe con il già citato art. 4 del regolamento ENAC del 5 maggio 2023 sull’uso delle aree di atterraggio, ai sensi del quale ogni gestore di un’aviosuperficie deve essere in possesso “di un nulla osta rilasciato dal Questore” e “di un’attestazione di qualificazione rilasciata da Enac”.
La censura è infondata, per quelle stesse ragioni, cui si rinvia, che si sono chiarite al paragrafo 2.1. della motivazione, in riferimento alla prima doglianza, esaminata nelle sue plurime sfaccettature.
E’ sufficiente ribadire, in questa sede, che nel caso di specie l’amministrazione – proprio effettuando il bilanciamento tra opposte esigenze auspicato dalle ricorrenti e tenendo conto delle caratteristiche del bene da affidare in concessione – ha ritenuto preferibile incentivare la competizione tra operatori economici, evitando di prevedere requisiti di partecipazione troppo stringenti. E tale scelta, che ha evidenti connotati di discrezionalità, non essendo contraria a specifiche disposizioni di legge o manifestamente illogica, non può essere sottoposta al sindacato del giudice amministrativo.
Va peraltro evidenziato che ENAC – alla quale è stata inviata la comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione a favore di ES e dell’inizio della gestione aeroportuale da parte della stessa – nulla ha rilevato in merito alle caratteristiche della procedura di affidamento espletata dal Comune di Massa e ai requisiti dell’operatore economico individuato al suo esito (cfr. doc. 21 del Comune).
2.5. Con la quinta censura del ricorso introduttivo, le ricorrenti evidenziano che la stazione appaltante non avrebbe indicato negli atti di gara il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla fattispecie, in violazione degli artt. 11 e 57 del d.lgs. n. 36/2023; sarebbe pertanto impossibile verificare la congruità e la sostenibilità dell’offerta formulata dall’aggiudicataria.
La censura non è meritevole di positivo apprezzamento, stante la già evidenziata inapplicabilità del Codice dei contratti pubblici alla procedura in esame.
E comunque, detta omissione non avrebbe potuto determinare, ex se , l’illegittimità della procedura concorrenziale, posto che gli operatori economici avrebbero potuto comunque formulare un'offerta adeguata, indicando essi stessi “il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”, come previsto dall’art. 11, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, ed evidenziando, autonomamente, lo standard di tutela assicurato dal contratto prescelto, in analogia a quanto consentito dal comma 3 della stessa norma.
2.6. Con la sesta ed ultima censura del ricorso introduttivo le ricorrenti sostengono che la commissione giudicatrice sarebbe stata composta in violazione dell’art. 93 del Codice dei contratti pubblici, perché è stato nominato un professionista privato, estraneo all’amministrazione, senza dimostrare l’effettiva assenza di professionalità interne dotate di adeguata competenza.
La censura non coglie nel segno.
Infatti, a prescindere dalla più volte ribadita impossibilità di applicare le previsioni del d.lgs. n. 36/2023 all’odierna procedura di concessione dell’aeroporto demaniale, la scelta di nominare un membro esterno all’amministrazione risulta sinteticamente, ma adeguatamente motivata nella determinazione n. 132 del 24 gennaio 2025, ove si legge che “si è reso necessario individuare un membro esterno alla stazione appaltante con competenze specifiche e comprovata esperienza professionale nel settore oggetto della procedura”, facendosi perciò un chiaro riferimento alla – più che evidente – peculiarità dell’oggetto dell’affidamento di cui oggi si controverte e alla mancanza di specifiche competenze di settore in capo al Comune (cfr. doc. 24 di parte ricorrente).
Le ricorrenti, in ogni caso, non hanno fornito alcuna prova del fatto che il commissario esterno fosse privo delle necessarie competenze o che la sua nomina abbia concretamente alterato il corretto svolgimento della procedura concorrenziale, di fatto rivelandosi prive di un reale interesse alla formulazione della presente doglianza.
3. E’ ora possibile passare all’esame del ricorso per motivi aggiunti.
In via preliminare, va rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controinteressata ES in ordine alla domanda di annullamento o di dichiarazione di inefficacia della convenzione di concessione, posto che, in base all'art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a., la materia delle concessioni di beni pubblici è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con l’unica eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi.
3.1. Ciò detto, con la prima censura – presa visione della “Dichiarazione relativa alla Dotazione di Personale” resa in sede di gara da ES, con cui la società si impegnava ad acquisire le figure professionali richieste dalla lex specialis a seguito dell’aggiudicazione – le ricorrenti ribadiscono che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per carenza del requisito di partecipazione previsto dall’art. 6.3, lett. c) del disciplinare, come già evidenziato con una delle doglianze prospettate nel primo motivo del ricorso introduttivo.
Inoltre, dalla “Dichiarazione relativa alla Dotazione di Personale” si evincerebbe che TrueStar non gestirà l’aeroporto in proprio, ma lo subconcederà a una “società che verrà costituita in caso di aggiudicazione”; la subconcessione della gestione sarebbe tuttavia illegittima, sia per violazione dell’art. 46 del Codice della navigazione, che attribuisce all’amministrazione concedente la facoltà di autorizzare la subconcessione, sia per violazione della normativa che affida ad ENAC il compito di autorizzare il passaggio della titolarità di un aeroporto.
La censura è infondata.
Si è già chiarito al paragrafo 2.1.2. che la presenza delle figure professionali di cui all’art. 6.3, lett. c) del disciplinare doveva intesa quale requisito di esecuzione e non di partecipazione; l’impegno di ES ad assumere il personale necessario in caso di aggiudicazione è dunque legittimo e non poteva comportare l’esclusione della controinteressata.
Non vi sono ragioni, inoltre, per escludere, a priori, che la concessione possa essere gestita da ES, anche mediante una società di scopo, creata ad hoc , dopo l’aggiudicazione, previo rilascio, ove necessario, delle prescritte autorizzazioni.
3.2. Con la seconda censura dei motivi aggiunti le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che l’offerta di ES avrebbe dovuto essere esclusa perché contemplerebbe interventi non coerenti con l’oggetto della procedura e con le attività espressamente previste negli atti di gara (aviazione generale ad uso protezione civile, sanitario, antincendio, turistico, sportivo; scuola di volo; ristorazione; rifornimento carburante; presidio per il primo intervento di soccorso e antincendio, su indicazioni dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile; verifiche periodiche della pista; sfalcio dell’erba; pulizia delle aree e smaltimento rifiuti; informazioni di volo e meteo, ove richiesto dall’E.N.A.C.; officina meccanica; scuola di formazione).
La controinteressata, infatti, prevedendo una radicale trasformazione e urbanizzazione dell’area del sedime aeroportuale, si è impegnata a realizzare un allungamento della pista da 510 a 710 metri e a costruire un “outlet” (che dovrebbe occupare fino a 90 persone), un hotel (che dovrebbe occupare fino a 45 persone), strutture per la ristorazione (che dovrebbero occupare fino a 36 persone) e parcheggi (che dovrebbero occupare fino a 8 persone) (cfr. docc. 35, 36 e 37 del Comune). Tutti interventi non funzionali alla gestione di un aeroporto chiuso ai voli di linea e quindi al trasporto passeggeri.
In secondo luogo, le ricorrenti ritengono che l’offerta di ES avrebbe dovuto essere esclusa perché si sarebbe proposta la realizzazione di interventi migliorativi impossibili o, quanto meno, aleatori, in quanto subordinati all’adozione di una variante urbanistica, all’assenso delle autorità preposte al vincolo paesaggistico e alla tutela idraulica e alla positiva valutazione di impatto ambientale.
In particolare, parte ricorrente sostiene che, in base alla normativa vigente, l’allungamento della pista non sarebbe assentibile da ENAC, perché immediatamente dopo il confine “lato monti” dell’aeroporto vi sarebbero civili abitazioni, esercizi commerciali e un circolo sportivo.
Altrettanto irrealizzabile sarebbe la complessiva trasformazione urbanistica prevista nell’offerta di ES, stante la sua incompatibilità con il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione CA (PIT), posto che l’aeroporto insiste su un’area di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 42/2004.
Il sedime aeroportuale ricadrebbe, infine, in area sottoposta a vincolo idrogeologico, caratterizzato da notevole pericolosità idraulica, inondabile in caso di rottura degli argini dei corsi d’acqua presenti nella zona.
La censura è priva di pregio.
La lex specialis, all’art. 13.1, lett. B.1) prevedeva che i partecipanti alla procedura potessero formulare proposte migliorative, aventi ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria o la realizzazione di nuovi manufatti da eseguire nel corso dei 15 anni di durata della concessione; la disposizione precisava che “Sarà premiante la proposta di investimento, in percentuale ed in assoluto, del valore più alto, con logica comparazione tra le proposte tecniche presentate dai concorrenti, coerente però e ritenuta funzionale alla Relazione generale di gestione dello scalo presentata dal concorrente…” (cfr. doc. 3 di parte ricorrente).
Non vi erano perciò specifiche limitazioni in ordine alla tipologia di interventi ammessi, da valutare, in comparazione tra loro, tenendo conto dell’importo complessivo dell’investimento programmato dagli operatori economici e della complessiva funzionalità delle opere rispetto alla gestione dell’aeroporto.
Ebbene, gli interventi proposti da ES non appaiono ictu oculi in contrasto con quelli consentiti dalla legge di gara, poiché sono direttamente connessi, o comunque accessori, alla gestione del compendio aeroportuale.
Il fatto, inoltre, che gli stessi siano soggetti al preventivo rilascio di autorizzazioni da parte delle autorità competenti costituisce circostanza ordinaria e fisiologica, per qualsiasi di tipo di intervento migliorativo possa essere offerto in fase di gara, che potrà essere concretamente eseguito solo all’esito del positivo espletamento delle procedure, delle verifiche e dei controlli richiesti, caso per caso, dalle leggi di settore.
In ogni caso, non vi è prova del fatto che gli interventi proposti da ES siano impossibili da realizzare, essendosi limitate le ricorrenti, sul punto, a formulare argomentazioni generiche, che non possono certo sostituire le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia edilizio-urbanistica, paesaggistica e idraulica, da formulare solo all’esito di un’approfondita attività istruttoria.
Non vi era pertanto ragione alcuna per cui gli interventi proposti da ES dovessero comportarne, addirittura, l’esclusione.
Le proposte migliorative delle concorrenti sono state perciò legittimamente sottoposte alla valutazione da parte del Comune e all’attribuzione dei punteggi premiali previsti dal disciplinare, rispetto ai quali le ricorrenti non hanno peraltro formulato alcuna contestazione.
3.3. Con la terza censura dei motivi aggiunti vengono riprodotti avverso il contratto di concessione, in via derivata, i profili di doglianza di cui al ricorso introduttivo.
Il motivo è infondato per le ragioni che si sono esplicitate in fase di esame del ricorso introduttivo.
3.4. Con la quarta censura dei motivi aggiunti le ricorrenti, in via subordinata, in caso di mancato annullamento dell’aggiudicazione a ES, per le ragioni di cui alla seconda doglianza dei motivi aggiunti, censurano l’illegittimità della lex specialis per aver consentito la presentazione di offerte aventi ad oggetto l’allungamento della pista dell’aeroporto, senza pretendere il preventivo assenso di ENAC, e una vera e propria trasformazione urbanistica, senza richiedere ai concorrenti il possesso dei requisiti di qualificazione allo svolgimento delle opere previste e senza verificare la fattibilità urbanistica, paesaggistica e idraulica degli interventi.
La censura è generica e comunque priva di pregio.
Come già evidenziato al paragrafo 3.2., rientra infatti nella discrezionalità dell’amministrazione prevedere l’attribuzione di punteggi premiali per eventuali interventi di manutenzione straordinaria e di realizzazione di nuovi manufatti finalizzati alla valorizzazione e al miglior sfruttamento del bene demaniale, secondo la sua destinazione e in base alle sue specifiche caratteristiche, rinviando gli adempimenti e le verifiche necessarie alla fase successiva della loro concreta esecuzione.
E a tal proposito va anche rammentato che, per tali proposte, l’art. 13.1, lett. B.1) del disciplinare prevedeva l’attribuzione di un punteggio parziale, di massimo 20 punti, certamente non prevalente rispetto agli altri criteri premiali; era perciò assicurato l’equilibrio complessivo e l’equità sostanziale del meccanismo comparativo previsto dall’amministrazione che, ai fini dell’aggiudicazione, ha tenuto conto di molteplici elementi e non dei soli interventi migliorativi proposti.
3.5. Con la quinta ed ultima censura dei motivi aggiunti, anch’essa formulata in via subordinata, le ricorrenti sostengono infine che il contratto di concessione, essendo stato sottoscritto in violazione del periodo dilatorio di stand still , sarebbe illegittimo o comunque inefficace ai sensi dell’art. 121 c.p.a..
La censura non è meritevole di apprezzamento, perché come ribadito più volte, alla procedura in esame non si applica il Codice dei contratti pubblici.
In ogni caso, per completezza si rammenta che, per consolidata giurisprudenza, la violazione del periodo di stand still non giustifica, da sola, la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato, poiché l’art. 121, comma 1, lett. c) c.p.a. richiede che tale violazione “abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto” e che la stessa, “aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento” (cfr., la recente sentenza del Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2025, n. 3754).
4. Visto tutto quanto precede, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore del Comune di Massa e della controinteressata ES AL AT S.A., liquidandole in € 5.000,00 oltre oneri accessori come per legge a favore di ciascuna delle ridette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 9 ottobre 2025 e 20 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
LV La UA, Presidente
LV De CE, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV De CE | LV La UA |
IL SEGRETARIO