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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/04/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1819/2023
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “scioglimento S E N T E N Z A del matrimonio”. nella causa civile iscritta al n. 1819/2023R.G. VG.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] in data [...], residente in Parte_1
Ivrea (TO) Strada Vicinale delle Fornaci n. 28, C.F. ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Ivrea (To), Via Natalia Ginzburg. N. 3/A, presso lo studio dell'Avv. Federica Cerrato che la rappresenta e difende per procura in atti;
AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, con delibera n. n. 564
del 26/04/2023 del COA di Ivrea
e nato a [...] il [...], residente in [...]C.se CP_1
(To), via San Grato nr. 7, C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliato in Torino Corso Vitt. Em II n. 170 presso lo studio dell'avv. Giulia
Vacchino che lo rappresenta e difende per procura in atti, AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, con delibera n. n. 563
del 26/04/2023 del COA di Ivrea
Nulla ha trasmesso il PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea
Conclusioni congiunte
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 29.05.1993 in
Ivrea, trascritto nel registro dello Stato Civile del medesimo Comune al nr. 12, parte I,
serie -, anno 1993, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle
dovute annotazioni, alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere già regolato e
definito ogni questione economica e patrimoniale;
3. I coniugi provvederanno al mantenimento diretto del figlio maggiorenne ma Per_1
non economicamente autosufficiente, sino al raggiungimento dell'autosufficienza del
medesimo.”
Il P.M. nulla di contrario ha trasmesso.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno
07.06.2023, e adivano Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale affinché pronunciasse, previa pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, lo scioglimento del matrimonio,
premettendo che:
- hanno contratto matrimonio civile in data 29.05.1993 nel Comune di Ivrea
(TO), trascritto con atto n. 12 Parte I, anno 1993 in regime di comunione dei beni;
Pag. 2 di 5 - dalla loro unione è nato un figlio: in Ivrea il 17.9.93, maggiorenne anche Per_1
se non ancora autosufficiente.
- a causa di incompatibilità caratteriali, incomprensioni e dissapori, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, e art. 473 bis. 49
c.p.c., fosse pronunziata lo scioglimento del matrimonio, insistendo – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione - all'udienza del giorno 28
ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
nella domanda di “divorzio”.
Il PM non ha depositato le sue conclusioni.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita,
possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473
bis. 49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 1217/2023, passata
Pag. 3 di 5 in giudicato il 22.01.2024 (come da attestazione del 02.02.2024 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per le questioni patrimoniali tra loro e per il mantenimento del figlio maggiorenne se pur ancora non autosufficiente economicamente;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite e ratificate dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno integralmente compensate tra le parti.
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine procedere – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore della moglie ricorrente (ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che ne ha fatto richiesta;
il marito ha rinunciato come da dichiarazione in atti, per superamento dei limiti di reddito.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, (trasmesso al P.M. che non esprimeva parere contrario) così
provvede:
Pag. 4 di 5 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in data 29.05.1993 nel comune di Ivrea, trascritto
[...] CP_1
nel Registro degli atti dello stato civile del Comune di Ivrea (TO), al n. 12 Parte
I, anno 1993, in regime di comunione dei beni, ordinando all'ufficiale di Stato
Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396;
2) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato di essere economicamente autosufficienti e di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale;
3) dispone che le parti provvederanno al mantenimento del figlio Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sino al raggiungimento dell'autosufficienza del medesimo.
4) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 16 aprile
2025
IL GIUDICE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e
dei minori.
(art. 52 codice privacy)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1819/2023
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “scioglimento S E N T E N Z A del matrimonio”. nella causa civile iscritta al n. 1819/2023R.G. VG.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] in data [...], residente in Parte_1
Ivrea (TO) Strada Vicinale delle Fornaci n. 28, C.F. ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Ivrea (To), Via Natalia Ginzburg. N. 3/A, presso lo studio dell'Avv. Federica Cerrato che la rappresenta e difende per procura in atti;
AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, con delibera n. n. 564
del 26/04/2023 del COA di Ivrea
e nato a [...] il [...], residente in [...]C.se CP_1
(To), via San Grato nr. 7, C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliato in Torino Corso Vitt. Em II n. 170 presso lo studio dell'avv. Giulia
Vacchino che lo rappresenta e difende per procura in atti, AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, con delibera n. n. 563
del 26/04/2023 del COA di Ivrea
Nulla ha trasmesso il PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea
Conclusioni congiunte
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 29.05.1993 in
Ivrea, trascritto nel registro dello Stato Civile del medesimo Comune al nr. 12, parte I,
serie -, anno 1993, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle
dovute annotazioni, alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere già regolato e
definito ogni questione economica e patrimoniale;
3. I coniugi provvederanno al mantenimento diretto del figlio maggiorenne ma Per_1
non economicamente autosufficiente, sino al raggiungimento dell'autosufficienza del
medesimo.”
Il P.M. nulla di contrario ha trasmesso.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno
07.06.2023, e adivano Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale affinché pronunciasse, previa pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, lo scioglimento del matrimonio,
premettendo che:
- hanno contratto matrimonio civile in data 29.05.1993 nel Comune di Ivrea
(TO), trascritto con atto n. 12 Parte I, anno 1993 in regime di comunione dei beni;
Pag. 2 di 5 - dalla loro unione è nato un figlio: in Ivrea il 17.9.93, maggiorenne anche Per_1
se non ancora autosufficiente.
- a causa di incompatibilità caratteriali, incomprensioni e dissapori, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, e art. 473 bis. 49
c.p.c., fosse pronunziata lo scioglimento del matrimonio, insistendo – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione - all'udienza del giorno 28
ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
nella domanda di “divorzio”.
Il PM non ha depositato le sue conclusioni.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita,
possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473
bis. 49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 1217/2023, passata
Pag. 3 di 5 in giudicato il 22.01.2024 (come da attestazione del 02.02.2024 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per le questioni patrimoniali tra loro e per il mantenimento del figlio maggiorenne se pur ancora non autosufficiente economicamente;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite e ratificate dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno integralmente compensate tra le parti.
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine procedere – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore della moglie ricorrente (ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che ne ha fatto richiesta;
il marito ha rinunciato come da dichiarazione in atti, per superamento dei limiti di reddito.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, (trasmesso al P.M. che non esprimeva parere contrario) così
provvede:
Pag. 4 di 5 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in data 29.05.1993 nel comune di Ivrea, trascritto
[...] CP_1
nel Registro degli atti dello stato civile del Comune di Ivrea (TO), al n. 12 Parte
I, anno 1993, in regime di comunione dei beni, ordinando all'ufficiale di Stato
Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396;
2) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato di essere economicamente autosufficienti e di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale;
3) dispone che le parti provvederanno al mantenimento del figlio Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sino al raggiungimento dell'autosufficienza del medesimo.
4) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 16 aprile
2025
IL GIUDICE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e
dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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