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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 06/05/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 779/2023, pubblicata in data 27 dicembre 2023, in punto: responsabilità extracontrattuale;
risarcimento danni;
causa vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv. Lorenzo Pistacchio e Gabriella Berti Parte_1
per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83,
comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Sagliocca per mandato alle liti CP_1
esteso a margine della comparsa di risposta in primo grado
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
e , entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Controparte_2 Controparte_3 [...] Alessandro Zanmarchi e Martina Bossi per mandato alle liti esteso su Parte_2
documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATI
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualino Stampanato per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste ogni diversa Parte_1
istanza, eccezione e conclusione disattesa, 1) respinto l'appello incidentale proposto da accogliere l'appello principale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata CP_1
sentenza n.779/23 R.G. 2504/20 del Tribunale di Trieste: a) rilevata l'inesistenza di qualsiasi presupposto in fatto e in diritto rigettare la domanda di manleva e/o garanzia proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato CP_1 [...]
b) accertata l'assenza di qualsivoglia responsabilità a carico di Pt_1 [...]
nella causazione del danno lamentato dagli attori e Pt_1 Controparte_2 [...]
respingersi le domande tutte formulate dagli stessi, perché infondate in fatto CP_3
e in diritto;
2) condannare gli appellati e CP_1 Controparte_2 [...]
alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio, dell'a.t.p., comprese le CP_3
spese di consulenza di parte e della procedura di negoziazione assistita;
3) condannare gli appellati e a rimborsare all'appellante la somma Controparte_2 Controparte_3
2 di euro 6.659,40 pagata in ottemperanza al disposto della sentenza n. 779/23 del
Tribunale di Trieste, con gli interessi ex art. 1284 c.c. IV comma dalla data di pagamento al saldo;
4) compensare le spese di primo grado tra l'appellante e Parte_1
l'appellata 5) condannare l'appellata al Controparte_4 Controparte_4
pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellante In Parte_1
via istruttoria: ammettere le prove richieste dall'appellante nella 2° memoria ex art. 183,
6° co. c.p.c., e non ammesse dal giudice di primo grado;
a) interpello formale della convenuta sulle seguenti circostanze: 1) vero che la notte del 13.10.18 la CP_1
convenuta occupante l'appartamento al terzo piano dello stabile di via CP_1
Diaz 5 si rifiutava di aprire la porta agli attori e Controparte_2 Controparte_3
nonché ai Vigili del Fuoco intervenuti per uno spandimento in atto 2) vero che la convenuta sempre mantenendo la porta chiusa, si limitava a generiche CP_1
assicurazioni come “ qui non c'è niente” 3) vero che solo a seguito del prospettato intervento di un'autoscala per accedere ai locali dall'esterno la convenuta CP_1
acconsentiva a far entrare i Vigili del Fuoco;
b) prova per testi sui capitoli sopra riportati nonché sui seguenti: 4) vero che entrati nell'alloggio i Vigili constatavano come l'occupante fosse impegnata ad asciugare il pavimento del bagno 5) vero che i Vigili
del Fuoco provvedevano a interrompere il flusso d'acqua chiudendo la valvola centrale collocata nel cortile condominiale 6) vero che la causa dello spandimento venne dai
Vigili del Fuoco individuata nella disattenzione della convenuta che, fatto CP_1
uso della doccia, aveva omesso di chiudere il rubinetto, provocando la tracimazione dell'acqua dall'invaso del piatto doccia, testi: CP_5 CP_6 [...]
, presso Comando di Trieste del Corpo CP_7 Controparte_8 CP_9
Nazionale dei Vigili del Fuoco, Trieste via D'Alviano n. 15/1; c) ordinare al Comando
3 di Trieste del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la produzione di copia integrale del rapporto di intervento di soccorso n. 5005/1 del 13.10.18.”
Per IA TR: “Chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza impugnata, rigettato l'appello principale ed ogni avversa domanda ed eccezione, voglia accogliere le seguenti conclusioni: In rito: dichiarare nulla la relazione peritale del 31.03.22 redatta dal c.t.u. Ing. nell'a.t.p. svolto in corso della Persona_1
causa di primo grado;
nel merito in via principale: rigettare l'appello principale svolto da in quanto inammissibile e privo di fondamento per i motivi esposti;
Parte_1
accogliere l'appello incidentale da essa svolto e, per l'effetto, in riforma dei capi 3), 4),
5) e 8) della sentenza di primo grado: rigettare ogni domanda svolta in giudizio contro di essa dagli attori e e dal terzo chiamato Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
perché priva di fondamento per le ragioni esposte;
condannare gli attori
[...] [...]
e al rimborso della somma complessiva di euro 26.638,22 CP_2 Controparte_3
da essa pagata in esecuzione della sentenza impugnata, oltre agli interessi ex art. 1284
comma 4 cod. civ. fino al saldo su euro 5.000,00 dal 17.01.24, su euro 10.000,00 dal
29.03.24 e su euro 11.638,22 dal 01.05.24; in via subordinata: condannare Parte_1
a manlevarla e tenerla indenne da ogni onere, costo e spesa conseguente
[...]
all'eventuale accoglimento, anche parziale della domanda attorea, con maggiorazione degli interessi ex art. 1284 comma 4° cod. civ. dal pagamento al saldo;
in via ulteriormente subordinata: ove fosse accertata una sua responsabilità concorrente nel danno, determinare il grado di responsabilità a sé imputabile e la quota di risarcimento da essa dovuta, in misura non superiore al 20% del totale;
in ogni caso: condannare gli attori e il terzo chiamato in causa a rifondere integralmente le spese di lite, di negoziazione assistita e di c.t.u. e c.t.p. In via istruttoria: ammettere i mezzi istruttori da
4 essa richiesti nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e non ammessi dal primo giudice;
disporre il rinnovo ex art. 196 c.p.c. delle indagini ed accertamenti per individuare le cause e responsabilità delle infiltrazioni verificatesi in data 13.10.18, mediante incarico da conferirsi a c.t.u. diverso da quello incaricato dal primo giudice nell'a.t.p.; dichiarare inammissibile la prova per testi articolata dagli attori sui capitoli 1) perché irrilevante e valutativo, 2) perché irrilevante, 3) perché valutativo, 4) e 5) perché irrilevanti, capziosi e tendenziosi, 7) perché valutativo, 8) perché irrilevante e 11) perché valutativo;
dichiarare inammissibile l'acquisizione della copia integrale del rapporto dei VVFF
richiesta dal chiamato in causa perché volta a sopperire la propria Parte_1
inerzia ed eludere la decadenza in cui è incorsa;
dichiarare inammissibile la prova per testi articolata dal chiamato in causa sul capitolo 6) perché valutativo;
Parte_1
ammettere la stessa alla prova contraria sui capitoli che dovessero essere ammessi su istanza degli attori e del chiamato in causa coi testi già indicati a prova diretta.”
Per e ” Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_2 Controparte_3
disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e istanza anche istruttoria, 1) in via principale nel merito: rigettare l'appello proposto da e l'appello Parte_1
incidentale proposto da e, per l'effetto, confermare integralmente CP_1
l'impugnata sentenza del Tribunale di Trieste, respingendo comunque le domande tutte avversarie, in quanto inammissibili, infondate e non provate;
2) in via istruttoria:
ammettere parte attrice appellata alla prova per testi sulle circostanze indicate nella memoria prodotta ex art. 183 6° co. n. 2 c.p.c., ossia: 1) Vero che nella notte del
13.10.2018 l'acqua proveniente dall'immobile di proprietà del signor Parte_1
dopo aver attinto l'appartamento dei signori e , Controparte_2 Controparte_3
raggiungeva e danneggiava anche l'abitazione sottostante, in cui Lei risiede (e
5 nell'occasione era presente)? Testi: e residenti in [...] Testimone_2
A. Diaz n. 5, Trieste;
2) Vero che il suo appartamento e quello di proprietà del signor posizionati al terzo piano dell'immobile sito a Trieste in Via A. Diaz Parte_1
n. 5, sono provvisti di campanello e lo erano alla data del 13.10.2018? Teste: Tes_3
residente in [...], Trieste;
3) Vero che, nella notte del 13.10.2018,
[...]
le occupanti dell'appartamento posto al terzo piano del condominio sito a Trieste in Via
A. Diaz n. 5, di proprietà del sig. si rifiutavano di aprire l'uscio Parte_1
dell'unità abitativa ai signori e nonché ai Vigili del Controparte_2 Controparte_3
Fuoco intervenuti per uno spandimento in corso? Testi: Testimone_4 CP_7
, e presso il Corpo Nazionale dei Controparte_8 CP_6 CP_9
Vigili del fuoco, Comando di Trieste, Via D'Alviano n. 15/1; 4) Vero che, in occasione dell'intervento del 13.10.2018, una delle occupanti dell'alloggio posto al terzo piano del condominio sito a Trieste in Via A. Diaz n. 5, a fronte delle richieste dei Vigili del
Fuoco, manteneva la porta chiusa e si limitava a pronunciare generiche rassicurazioni quali" qui non c'è niente"? Testi: , Testimone_4 CP_7 Controparte_8
e presso il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, CP_6 CP_9
Comando di Trieste, Via D'Alviano n. 15/1; 5) Vero che, in occasione dell'intervento del 13.10.2018, solo allorché i Vigili del Fuoco informavano la predetta occupante che era in arrivo un'autoscala per accedere all'appartamento dalle relative finestre, l'uscio veniva aperto e i Vigili medesimi potevano entrare nei locali? Testi: Testimone_4
, e presso il CP_7 Controparte_8 CP_6 CP_9
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Comando di Trieste, Via D'Alviano n. 15/1; 6)
Vero che, nella notte del 13.10.2018, dopo essere entrati nell'appartamento di proprietà
del sig. constatavate che chi l'occupava stava adoperandosi per Parte_1
6 asciugare l'acqua dispersa sul pavimento del bagno? Testi: Testimone_4 [...]
, e presso il Corpo CP_7 Controparte_8 CP_6 CP_9
Nazionale dei Vigili del fuoco, Comando di Trieste, Via D'Alviano n. 15/1; 7) Vero che la causa dell'allagamento avvenuto il 13.10.2018 e delle conseguenti percolazioni veniva individuata nella disattenzione di chi, avendo utilizzato la doccia, si era dimenticato di chiuderne il rubinetto, provocando la tracimazione dell'acqua dall'invaso del piatto doccia? Testi: , Testimone_4 CP_7 Controparte_8 CP_6
e presso il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Comando di
[...] CP_9
Trieste, Via D'Alviano n. 15/1; 8) Vero che, all'esito dell'intervento del 13.10.2018,
prima di lasciare i luoghi intimavate alle occupanti dell'alloggio del sig.
[...]
di non procedere alla riapertura dell'acqua fino a che non fossero state Pt_1
effettuate tutte le verifiche del caso? Testi: Testimone_4 CP_7
, e presso il Corpo Nazionale dei Controparte_8 CP_6 CP_9
Vigili del fuoco, Comando di Trieste, Via D'Alviano n. 15/1; 9) Vero che attorno alle
8.30 del 13.10.2018 interveniva presso l'appartamento dei signori e Controparte_2
sito a Trieste in Via A. Diaz n. 5, per porre rimedio al Controparte_3
cortocircuito/interruzione della corrente elettrica verificatasi a causa dalle percolazioni d'acqua provenienti dalla soprastante unità abitativa? Teste: Testimone_5
(elettricista), residente in [...], Trieste;
10) Vero che aveva modo di constatare che l'intero appartamento dei signori e , Controparte_2 Controparte_3
sito a Trieste in Via A. Diaz n. 5, risultava essere rimasto privo di corrente/luce elettrica a causa dell'acqua proveniente dal piano superiore? Teste: Testimone_5
(elettricista), residente in [...], Trieste;
11) Vero che Lei conferma quanto scritto, in qualità di esperto/consulente dei sig.ri – Controparte_2 CP_3
7 , nella relazione tecnica dd. 21 dicembre 2018 che Le si esibisce (doc. 8) CP_3
nonché la fedeltà al vero degli elaborati tecnici, delle immagini e dei documenti offerti a corredo della relazione medesima? Teste: Geom. in Trieste, Via Testimone_6
Giovanni Boccaccio n. 17; nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica, si chiede sin d'ora che all'esperto siano affidati i medesimi quesiti formulati con il ricorso per a.t.p. ex artt. 696 e 699 c.p.c.
dd. 12 febbraio 2021; respingere le richieste istruttorie avanzate dalla sig.ra CP_1
in quanto inammissibili, inconferenti e irrilevanti;
con riferimento alla prova orale
[...]
richiesta dalla sig.ra nella denegata ipotesi di sua ammissione, parte CP_1
appellata chiede di essere ammessa alla prova contraria per testi sui capitoli indicati nella memoria versata in causa ex art. 183 6° co. n. 3 c.p.c., ossia: con riferimento al capitolo avversario n. 7: 12) Vero che nella notte del 13 ottobre 2018, al momento dell'arrivo dei Vigili del Fuoco al civico n. 5 di Via A. Diaz a Trieste, le immissioni sonore provenienti dal locale adiacente il citato stabile condominiale erano cessate?
(chiamati a rispondere: , Testimone_4 CP_7 Controparte_8 CP_6
e presso il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Comando di
[...] CP_9
Trieste, Via D'Alviano n. 15/1). Con riferimento al capitolo avversario n. 11: 13) Vero
che la mattina del 13 ottobre 2018, uscendo dalla propria abitazione sita al terzo piano dello stabile di Via A. Diaz. n. 5 a Trieste e scendendo verso i piani inferiori dell'edificio, Lei aveva modo di constatare che il vano scale del Condominio era allagato/intriso d'acqua? (chiamato a rispondere: residente a [...], Testimone_7
Via A. Diaz. n. 5). Con riferimento al capitolo avversario n. 13: 14) Vero che i sig.ri e interpellati circa la collocazione dei Controparte_2 Controparte_3
contatori/valvole afferenti all'appartamento del terzo piano dell'edificio condominiale
8 di Via A. Diaz n. 5, precisavano che la precisa sede/posizione degli stessi era loro sconosciuta? (chiamati a rispondere: Testimone_4 CP_7 CP_8
e presso il Corpo Nazionale dei Vigili del
[...] CP_6 CP_9
fuoco, Comando di Trieste, Via D'Alviano n. 15/1); 15) Vero che i contatori/valvole collocati nella corte interna dello stabile condominiale erano privi di indicazione dell'appartamento di riferimento e, pertanto, i Vigili del Fuoco erano costretti ad effettuare più tentativi prima di riuscire a effettuare la chiusura della specifica utenza afferente all'abitazione del sig. (chiamati a rispondere: Pt_1 Testimone_4 [...]
, e presso il Corpo CP_7 Controparte_8 CP_6 CP_9
Nazionale dei Vigili del fuoco, Comando di Trieste, Via D'Alviano n. 15/1). In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, anche per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, oltre a rimborso spese generali, C.A.
ed I.V.A. come per legge integralmente rifusi;
siano poste a carico della sig.ra CP_1
e/o del sig. gli oneri di C.T.U. e C.T.P. sostenuti dagli attori
[...] Parte_1
appellati nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, Controparte_4
contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
perché inammissibile e/o infondato. Spese e competenze di lite Controparte_4
rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28 luglio 2020 e , Controparte_2 Controparte_3
proprietari dell'appartamento situato in Trieste al secondo piano del condominio di Via
Diaz n. 5, avevano convenuto innanzi al Tribunale di Trieste chiedendo la CP_1
condanna della convenuta al risarcimento dei danni causati da un importante
9 trafilamento di acqua verificatosi nella notte del 13 ottobre 2018 nell'appartamento al tempo condotto dalla convenuta, situato al piano superiore, di proprietà di
[...]
al tempo adibito a casa vacanze tramite la piattaforma Airbnb Ireland Pt_1
Unlimited Company.
Gli attori avevano dedotto che erano stati svegliati attorno alle ore 2,50 del mattino dal rumore prodotto dallo scorrimento dell'acqua e che si erano immediatamente recati presso l'appartamento sovrastante alla loro abitazione;
che poiché la convenuta si era rifiutata di aprire la porta avevano dovuto allertare i Vigili del Fuoco;
che neppure questi ultimi erano riusciti a farsi aprire ed avevano quindi dovuto richiedere l'intervento di un'autoscala; che lo stillicidio si era protratto sino alle 6.30 del mattino, allorché si era proceduto alla chiusura della valvola generale dell'utenza; che una volta entrati nell'appartamento occupato dalla convenuta i vigili del fuoco avevano constatato che il pavimento del bagno era allagato e avevano redatto un verbale di intervento specificando che il trafilamento era stato causato dal rubinetto della doccia lasciato aperto dall'inquilina e dall'allagamento del bagno;
che la aveva inoltre disatteso la CP_1
prescrizione dei Vigili del Fuoco di non procedere alla riapertura dell'acqua fino allo svolgimento delle verifiche del caso, come poteva evincersi dal fatto che l'indomani il contatore esterno era nuovamente in funzione;
che essi attori avevano quindi dovuto rivolgersi a un tecnico di parte, il quale aveva quantificato i danni in complessivi euro
18.450,00.
si era costituita eccependo l'infondatezza degli assunti attorei, rilevando CP_1
che la responsabilità competeva nel caso di specie ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
unicamente al proprietario dell'appartamento - non potendo il danno essersi verificato nelle proporzioni lamentate se non in presenza di un'ostruzione dello scarico della
10 doccia o di una carente impermeabilizzazione del pavimento - nonché contestando la quantificazione dei danni ed eccependo la sussistenza di un concorso di colpa a carico degli attori per non avere provveduto a chiudere la valvola generale dell'utenza idrica;
da ultimo la convenuta aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il proprietario dell'appartamento a titolo di manleva.
Successivamente gli attori avevano depositato un ricorso per a.t.p. in corso di causa,
denunciando il verificarsi di nuove copiose infiltrazioni di acqua provenienti dal piano superiore, allegando l'urgenza di risolvere il problema e la correlazione con l'oggetto del giudizio principale.
Autorizzata la chiamata in causa, si era costituito contestando la Parte_1
propria responsabilità, evidenziando quanto contenuto nel verbale dei vigili del fuoco,
rilevando che l'appartamento era stato locato in via continuativa sia prima che dopo l'evento oggetto di causa senza alcun problema e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa a titolo di manleva Airbnb Ireland Unlimited Company tramite la quale aveva dato in locazione l'appartamento e la propria compagnia assicurativa
Controparte_4
Nelle more, in accoglimento del ricorso per a.t.p. era stato disposto un accertamento tecnico volto a descrivere i danni subiti dall'appartamento degli attori e le relative causali, nonché a verificare se le infiltrazioni fossero state causate da difetti dell'impianto di scarico o altri vizi strutturali dell'unità immobiliare o se potevano dipendere da un cattivo utilizzo del rubinetto e della doccia da parte della conduttrice.
si era costituita evidenziando che la copertura assicurativa Controparte_4
operava con decorrenza dal I febbraio 2019, rimanendo dunque escluso il sinistro oggetto di causa, verificatosi il 13 ottobre 2018, e che quanto al successivo evento
11 verificatosi in corso di causa nessuna domanda era stata avanzata nei propri confronti,
avendo l'a.t.p. rilevanza soltanto a fini probatori. La terza chiamata rilevava inoltre che la rottura della piletta di scarico, posta a base dell'evento del 28 dicembre 2020, non risultava provata.
Airbnb Ireland Unlimited Company si era del pari costituita resistendo alla chiamata in causa, evidenziando che la copertura assicurativa azionata dal copriva solo i Pt_1
danni riportati dagli immobili locati e non quelli da essi arrecati a terzi.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
27 dicembre 2023 con la quale, dato atto del sopravvenuto accordo intervenuto tra
Airbnb Ireland Unlimited Company e e della estensione della domanda Parte_1
da parte degli attori nei confronti di quest'ultimo, era stato statuito quanto segue: “1)
dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta da nei confronti di con comparsa di costituzione Parte_1 Controparte_10
depositata in data 26 aprile 2021; 2) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto
- Airbnb 3) accoglie la domanda risarcitoria svolta da Parte_1 CP_10
e nei confronti di e e Controparte_2 Controparte_3 CP_1 Parte_1
per l'effetto, accertatane la concorrente responsabilità nei termini di cui in parte motiva,
4) condanna e in solido tra loro, a pagare in favore di CP_1 Parte_1
parte attrice la somma complessiva di euro 15.001,55, già rivalutata all'attualità, oltre interessi moratori al saggio legale dalla sentenza al saldo;
importo che nei rapporti interni dovrà essere ripartito secondo le percentuali di responsabilità (80%-20%)
accertate dal c.t.u.; 5) condanna e in solido tra loro, alla CP_1 Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, spese che liquida in euro 5.000,00
per compenso professionale ed euro 277,23 per esborsi, oltre il 15% per rimborso
12 forfettario spese generali, c.p.a. ed iva come per legge, quanto al giudizio di merito;
ed in euro 2.500,00 per compenso professionale ed euro 272,23 per esborsi, oltre il 15%
per rimborso forfettario spese generali, c.p.a. ed iva come per legge, quanto al procedimento di istruzione preventiva;
importi che nei rapporti interni dovranno essere ripartiti secondo le percentuali di responsabilità (80%-20%) accertate dal c.t.u.; 6)
rigetta la domanda di manleva svolta da nei confronti di Parte_1 [...]
7) condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_4 Parte_1
favore del terzo chiamato spese che liquida in euro Controparte_4
4.200,00 per compenso professionale, oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali, c.p.a. ed iva come per legge, quanto al giudizio di merito;
ed in euro 1.800,00
per compenso professionale, oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali, c.p.a.
ed iva come per legge, quanto al procedimento di istruzione preventiva;
8) pone definitivamente a carico della convenuta e del terzo chiamato CP_1 [...]
in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica preventiva (anche quelle Pt_1
di c.t.p., così come documentate), già liquidate come da separato decreto;
importi che nei rapporti interni dovranno essere ripartiti secondo le percentuali di responsabilità
(80%-20%) accertate dal c.t.u.”
Con tale decisione era stato rilevato che la responsabilità della convenuta e del proprietario dell'appartamento doveva ritenersi provata sia sulla base dei rilievi contenuti nel verbale dei Vigili del Fuoco i quali, recatisi sul posto la notte del 13-14
ottobre 2018, avevano constatato che gli occupanti si erano dimenticati l'acqua della doccia aperta, che aveva poi allagato parzialmente il bagno, sia sulla base delle risultanze della relazione peritale, in cui si evidenziava che il primo trafilamento era “da ascriversi al combinato disposto di uno scarico non in perfetta efficienza e della
13 prolungata apertura della doccia, non chiusa al momento della fuoruscita dell'acqua” e che la responsabilità andava attribuita in via maggioritaria alla convenuta “per non aver immediatamente reagito alla fuoruscita dell'acqua e, di conseguenza, non aver chiuso il rubinetto”; che la era pertanto tenuta a rispondere dei danni in quanto conduttrice CP_1
dell'alloggio e custode della doccia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., avendo lasciato negligentemente aperto il rubinetto tanto da provocare lo spandimento e la tracimazione dell'acqua sino al piano sottostante;
che invece il cui competeva la Pt_1
disponibilità giuridica e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti, tra cui rientra lo scarico della doccia, doveva ritenersi tenuto ex art. 2053 cod. civ., secondo cui “il proprietario di un edificio o altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”; che l'eccezione relativa alla condotta colposa degli attori non era stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni ed era in ogni caso infondata,
giacché questi risultavano essersi prontamente attivati;
che le risultanze della c.t.u.
andavano recepite anche quanto alle valutazioni relative alla stima dei danni;
che andava da ultimo respinta la domanda di manleva nei confronti della compagnia di assicurazioni, risultando fondata l'eccezione relativa al difetto della copertura assicurativa.
Con atto di citazione notificata a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 29.1.2024 aveva interposto gravame, chiedendo Parte_1
la riforma della sentenza nei termini indicati in epigrafe;
resisteva CP_1
all'impugnazione e proponeva appello incidentale;
si erano costituiti anche CP_2
e e resistendo all'impugnazione
[...] Controparte_3 Controparte_4
e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado;
radicatosi il contraddittorio, la
14 causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante principale ha lamentato, con il primo motivo, che la decisione di primo grado aveva acriticamente recepito le risultanze dell'accertamento tecnico di ufficio senza tener conto delle proprie osservazioni, nelle quali aveva evidenziato sia che l'ausiliario, dopo aver sostenuto che in sede di sopralluogo la piletta dello scarico doccia era risultata in cattive condizioni, aveva poi dichiarato non conoscerne le condizioni all'epoca dello spandimento, sia che non essendo possibile conoscere la situazione in essere alla data dell'evento oggetto di causa il giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere, per carenza del presupposto materiale, qualunque corresponsabilità del proprietario dell'appartamento e sia che l'appartamento era stato continuativamente locato sia prima che dopo i fatti senza alcun problema;
doveva inoltre ritenersi erroneamente applicato l'art. 2053 cod. civ., non potendo la rottura della piletta della doccia essere ricondotta al concetto di “rovina parziale” e non essendovi neppure certezza della rottura all'epoca dei fatti.
Con il secondo motivo l'appellante principale ha lamentato di essere stato erroneamente condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della terza chiamata
[...]
senza tener conto che il ricorso per a.t.p. si riferiva ad un evento Controparte_4
pacificamente verificatosi nel periodo di copertura della polizza e che pertanto difettava il presupposto della soccombenza.
* * *
L'appellante incidentale ha a sua volta lamentato, con il primo motivo, che il giudice di
15 primo grado, oltre non aver dato sfogo alle proprie istanze istruttorie, aveva erroneamente ritenuto il rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco non contestato e facente fede fino a querela di falso e aveva altresì acriticamente attinto alle valutazioni della relazione peritale;
che inoltre aveva omesso, con motivazione inadeguata, di pronunciarsi sui rilievi di nullità della relazione peritale;
che quanto alla ricostruzione dei fatti, aveva dedotto di aver fermamente negato di essersi rifiutata di aprire la porta,
così come di essersi affrettata a cancellare le tracce di un presunto allagamento,
riferendo che, in realtà, semplicemente non aveva sentito bussare alla porta;
che era priva di riscontro la circostanza secondo cui avrebbe lasciato a lungo aperta l'acqua della doccia fino a provocare l'infiltrazione; che i danni non si sarebbero realizzati se la doccia fosse stata realizzata a regola d'arte e sottoposta a regolare manutenzione;
che tali assunti trovavano conferma dalla nuova ed ulteriore infiltrazione di acqua verificatasi a poco più di due mesi di distanza dai fatti di causa;
che la relazione peritale doveva ritenersi nulla per non aver considerato che l'appartamento attoreo nel 2017 era stato interessato da altre infiltrazioni d'acqua provenienti sempre dal bagno dell'appartamento soprastante;
per aver omesso ogni indagine e verifica sulla funzionalità ed efficienza della doccia e dello scarico;
che aveva omesso di verificare se il solaio tra i due appartamenti avesse un adeguato isolamento;
che aveva omesso una descrizione accurata ed esauriente dello stato dei luoghi;
che aveva espresso valutazioni del tutto inadeguate sulla causa delle infiltrazioni e dei danni;
che aveva attribuito prevalente responsabilità del danno alla convenuta in base a valutazione del tutto incongrue;
che aveva quantificato i costi di ripristino in misura esorbitante;
che aveva incluso tra i danni il rimborso dei costi di trasloco del mobilio e di soggiorno in albergo degli attori senza plausibile giustificazione;
che aveva omesso di dare adeguata risposta
16 alle osservazioni dei consulenti di parte.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale ha di seguito lamentato che il giudice di primo grado aveva riconosciuto la propria responsabilità con motivazione del tutto inadeguata, illogica e contraddittoria e in violazione degli artt. 1587 e 2051 cod. civ.,
senza considerare che non aveva la piena disponibilità e il controllo dell'immobile,
essendosi trovata coinvolta nella vicenda dedotta in giudizio solo per aver soggiornato nell'appartamento prenotato per il fine settimana, che la disciplina della locazione, non era del tutto applicabile al rapporto atipico d'albergo e che non aveva fornito alcun contributo causale alla produzione del danno lamentato dagli attori.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto rilevata l'infondatezza dell'appello principale.
Quanto al primo motivo, va infatti rilevato che ad illustrazione del percorso argomentativo posto a base delle valutazioni dell'ausiliario risulta offerta nella relazione peritale una chiara rappresentazione fotografica della piletta di scarico, con indicazione didascalica in cui si evidenzia “la rottura della piletta di scarico che viene mostrata in primo piano in foto 12” e il “cattivo stato” del piatto doccia.
Risulta, in particolare, di documentale evidenza tanto la presenza di una serie di spaccature del bordo di copertura, che appare completamente disancorato dalle viti di fissaggio al corpo principale del manufatto, quanto la presenza di diffuse incrostazioni,
risultate tali, a giudizio dell'esperto, da compromettere la “perfetta efficienza” dello scarico.
Tale rappresentazione evidenzia la presenza di una situazione di esteso degrado,
chiaramente derivante da carenze conseguenti ad un prolungato utilizzo in assenza di manutenzione periodica, che non può quindi ritenersi circoscritta al solo periodo
17 intercorso tra l'evento oggetto di causa e il sopralluogo del c.t.u.; in sede di risposta alle osservazioni quest'ultimo ha poi evidenziato che gli scarichi sono di regola soggetti a intasamento a seguito dell'uso, tanto che nella normalità vi è un filtro raccogli capelli che va pulito periodicamente.
A margine di tali considerazioni deve dunque ritenersi integrato, sulla base di una valutazione probabilistica correttamente incentrata sul criterio della preponderanza dell'evidenza, il presupposto materiale della corresponsabilità del proprietario dell'appartamento, del resto confermato anche dal successivo episodio di spandimento che aveva dato luogo al deposito del ricorso per a.t.p.; non può invece annettersi rilevanza all'assunto relativo alle pregresse locazioni dell'appartamento, nulla potendo desumersi da tale allegazione quanto alle modalità, alla frequenza e ai periodi di effettivo utilizzo della doccia.
Va inoltre evidenziato che la presunzione legale di responsabilità dettata dall'art. 2053
cod. civ., che costituisce una ipotesi particolare della più generale fattispecie relativa ai danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., trova giustificazione nei doveri di cura e vigilanza volti a prevenire la realizzazione di eventi derivanti dalla rovina degli edifici,
posti dal legislatore a carico dei proprietari in quanto titolari della disponibilità giuridica delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobate e della conseguente possibilità
di verifica, manutenzione e tempestivo intervento, e che inoltre il concetto di “rovina”,
essendo comprensivo di ogni disgregazione, ancorché circoscritta a singole porzioni dell'edificio o ad elementi o manufatti accessori in esso stabilmente incorporati, ben può
essere riferito alla rottura dell'impianto di scarico o di una sua parte ed alle conseguenti infiltrazioni (ex plurimis, Cass. Sez. 3, n. 8876 del 08/09/1998).
È dunque infondato il primo motivo, ed altrettanto è a dirsi quanto al secondo.
18 La chiamata in causa della compagnia di assicurazioni era stata infatti autorizzata nel caso di specie unicamente in considerazione della domanda di manleva svolta dalla conduttrice dell'appartamento nei confronti del proprietario rispetto ai danni causati dal trafilamento di acqua verificatosi nella notte del 13 ottobre 2018, e tale chiamata in garanzia era sicuramente infondata, non essendo stato neppure gravato il capo della decisione che aveva accertato l'insussistenza, rispetto a tale evento, della copertura assicurativa;
non può invece aversi riguardo, ai fini del regolamento delle spese processuali, alla possibile utilità dell'accertamento tecnico rispetto ad eventi di danno successivi ai fatti di causa, trattandosi di una situazione sostanziale del tutto contingente ed estranea all'oggetto del giudizio e alle domande e dalle eccezioni in esso legittimamente introdotte dalle parti.
La condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della terza chiamata compagnia di assicurazioni deve pertanto ritenersi del tutto rispondente ai criteri dettati dall'art. 91 c.p.c.
Ne discende dunque l'infondatezza del proposto appello principale.
* * *
L'appello incidentale è del pari infondato.
Quanto al primo motivo, emerge dal verbale di intervento dd. 13.10.2018 (doc. 3 attoreo del fascicolo di primo grado) che personale dei Vigili del Fuoco di Trieste, a seguito di richiesta pervenuta in pari data alle ore 2,57 si era recato presso il condominio di Via A.
Diaz, 5; che una volta giunto sul posto aveva constatato la presenza di infiltrazioni di acqua in appartamento dal piano superiore;
che “in considerazione di quanto sopra si provvedeva a salire al terzo piano, svegliare gli occupanti e constatare che si erano dimenticati l'acqua della doccia aperta, la quale aveva allagato parzialmente il loro
19 bagno.”
Tali attestazioni, e in particolare quelle relative alla constatazione dell'acqua della doccia aperta e del conseguente parziale allagamento del bagno si riferiscono dunque all'accadimento di fatti direttamente verificati da pubblici ufficiali.
Ne consegue che legittimamente il giudice di prime cure non aveva dato seguito alle richieste istruttorie dirette a contestare tali circostanze al di fuori del procedimento di querela di falso, essendo l'accertamento delle stesse assistito da fede pubblica privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ.
Quanto alle contestazioni relative alla relazione peritale, premessa l'insussistenza di violazioni delle disposizioni relative alle attività di indagine e redazione della relazione
(artt. 194 e 195 c.p.c.) deve in primo luogo ritenersi correttamente dimostrata sulla base dei rilievi contenuti nel verbale di intervento e delle valutazioni espresse nella relazione peritale la sussistenza del rapporto di causalità tra gli spandimenti provenienti dal sovrastante appartamento e i danni verificatisi a carico della proprietà sottostante.
La relazione ha inoltre dato adeguato rilievo al rapporto concausale tra le carenti condizioni dell'impianto sanitario e la negligente disattenzione della convenuta,
specificando “che il primo trafilamento sia da ascriversi al combinato disposto di uno scarico non in perfetta efficienza e della prolungata apertura della doccia, non chiusa al momento della fuoruscita dell'acqua” giungendo quindi a ritenere - con valutazione del tutto coerente ed esente da vizi logici, come tale correttamente recapita nella decisione impugnata - che malgrado il non corretto funzionamento dello scarico del piatto doccia
“la responsabilità maggiore sia della signora per non aver immediatamente reagito CP_1
alla fuoruscita dell'acqua e, di conseguenza, non aver chiuso il rubinetto” e che pertanto la responsabilità dell'occorso “sia da addebitare per l'80% alla signora e per il 20% CP_1
20 al proprietario dell'immobile da cui è tracimata l'acqua. (pag. da 7 a 12 c.t.u.).
Devono dunque ritenersi esaustivamente accertate le cause del trafilamento e correttamente ripartite le rispettive responsabilità, e risulta inoltre esaurientemente descritto lo stato dei luoghi a mezzo delle riproduzioni fotografiche contenute nella relazione, senza necessità alcuna di procedere ad ulteriori e sovrabbondanti indagini sulla funzionalità ed efficienza della doccia e dello scarico e sulle caratteristiche del solaio tra i due appartamenti.
Anche le contestazioni relative al quantum debeatur debbono ritenersi infondate, in primo luogo per la loro genericità, attesa la mancata indicazione di idonee considerazioni tecniche a supporto delle doglianze relative alla incongruità delle valutazioni inerenti ai costi per la riparazione dei soffitti e delle pareti e ai tempi necessari allo svolgimento dei lavori, nonché alla temporanea inagibilità dell'alloggio e alla necessità di liberare i locali dal mobilio, e in secondo luogo per essere tali valutazioni state assunte sulla base di circostanze di fatto constatate nel pieno rispetto del principio del contraddittorio ed alla presenza dei consulenti tecnici di parte.
Il primo motivo è pertanto infondato ed altrettanto è a dirsi quanto al secondo, non risultando i richiami alla disciplina della locazione e al rapporto atipico d'albergo, nella specie effettuati dall'appellante incidentale, pertinenti ai fatti di causa, essendo la responsabilità di quest'ultima stata correttamente accertata sulla base della negligente dimenticanza evidenziata, con fede probatoria privilegiata, nel verbale di intervento dei
Vigili del Fuoco e sulle conseguenze pregiudizievoli da essa derivate, esaurientemente descritte nella relazione peritale.
* * *
Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello principale e quello incidentale
21 andranno dunque respinti, con conseguente conferma della decisione impugnata;
le spese del presente grado dovranno quindi seguire la soccombenza quanto al rapporto tra le parti appellanti e le parti appellate ed essere liquidate secondo il rispettivo scaglione di valore, mentre andranno compensate quanto al rapporto processuale tra appellante principale e appellante incidentale;
andrà da ultimo dato atto, a carico di questi ultimi,
della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1
e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 779/2023 pubblicata il 27/12/2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1
proposto da e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
CP_1
Condanna e in via solidale alla rifusione delle spese del Parte_1 CP_1
grado in favore di e , spese che liquida, a titolo di Controparte_2 Controparte_3
compensi professionali, in complessivi euro 6.800,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Condanna alla rifusione delle spese del grado in favore di Parte_1 [...]
che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro Controparte_4
1.800,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Compensa le spese del grado tra l'appellante principale e l'appellante incidentale;
Dà atto della sussistenza a carico di e delle condizioni Parte_1 CP_1
per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater,
22 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 779/2023, pubblicata in data 27 dicembre 2023, in punto: responsabilità extracontrattuale;
risarcimento danni;
causa vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv. Lorenzo Pistacchio e Gabriella Berti Parte_1
per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83,
comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Sagliocca per mandato alle liti CP_1
esteso a margine della comparsa di risposta in primo grado
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
e , entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Controparte_2 Controparte_3 [...] Alessandro Zanmarchi e Martina Bossi per mandato alle liti esteso su Parte_2
documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATI
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualino Stampanato per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste ogni diversa Parte_1
istanza, eccezione e conclusione disattesa, 1) respinto l'appello incidentale proposto da accogliere l'appello principale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata CP_1
sentenza n.779/23 R.G. 2504/20 del Tribunale di Trieste: a) rilevata l'inesistenza di qualsiasi presupposto in fatto e in diritto rigettare la domanda di manleva e/o garanzia proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato CP_1 [...]
b) accertata l'assenza di qualsivoglia responsabilità a carico di Pt_1 [...]
nella causazione del danno lamentato dagli attori e Pt_1 Controparte_2 [...]
respingersi le domande tutte formulate dagli stessi, perché infondate in fatto CP_3
e in diritto;
2) condannare gli appellati e CP_1 Controparte_2 [...]
alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio, dell'a.t.p., comprese le CP_3
spese di consulenza di parte e della procedura di negoziazione assistita;
3) condannare gli appellati e a rimborsare all'appellante la somma Controparte_2 Controparte_3
2 di euro 6.659,40 pagata in ottemperanza al disposto della sentenza n. 779/23 del
Tribunale di Trieste, con gli interessi ex art. 1284 c.c. IV comma dalla data di pagamento al saldo;
4) compensare le spese di primo grado tra l'appellante e Parte_1
l'appellata 5) condannare l'appellata al Controparte_4 Controparte_4
pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellante In Parte_1
via istruttoria: ammettere le prove richieste dall'appellante nella 2° memoria ex art. 183,
6° co. c.p.c., e non ammesse dal giudice di primo grado;
a) interpello formale della convenuta sulle seguenti circostanze: 1) vero che la notte del 13.10.18 la CP_1
convenuta occupante l'appartamento al terzo piano dello stabile di via CP_1
Diaz 5 si rifiutava di aprire la porta agli attori e Controparte_2 Controparte_3
nonché ai Vigili del Fuoco intervenuti per uno spandimento in atto 2) vero che la convenuta sempre mantenendo la porta chiusa, si limitava a generiche CP_1
assicurazioni come “ qui non c'è niente” 3) vero che solo a seguito del prospettato intervento di un'autoscala per accedere ai locali dall'esterno la convenuta CP_1
acconsentiva a far entrare i Vigili del Fuoco;
b) prova per testi sui capitoli sopra riportati nonché sui seguenti: 4) vero che entrati nell'alloggio i Vigili constatavano come l'occupante fosse impegnata ad asciugare il pavimento del bagno 5) vero che i Vigili
del Fuoco provvedevano a interrompere il flusso d'acqua chiudendo la valvola centrale collocata nel cortile condominiale 6) vero che la causa dello spandimento venne dai
Vigili del Fuoco individuata nella disattenzione della convenuta che, fatto CP_1
uso della doccia, aveva omesso di chiudere il rubinetto, provocando la tracimazione dell'acqua dall'invaso del piatto doccia, testi: CP_5 CP_6 [...]
, presso Comando di Trieste del Corpo CP_7 Controparte_8 CP_9
Nazionale dei Vigili del Fuoco, Trieste via D'Alviano n. 15/1; c) ordinare al Comando
3 di Trieste del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la produzione di copia integrale del rapporto di intervento di soccorso n. 5005/1 del 13.10.18.”
Per IA TR: “Chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza impugnata, rigettato l'appello principale ed ogni avversa domanda ed eccezione, voglia accogliere le seguenti conclusioni: In rito: dichiarare nulla la relazione peritale del 31.03.22 redatta dal c.t.u. Ing. nell'a.t.p. svolto in corso della Persona_1
causa di primo grado;
nel merito in via principale: rigettare l'appello principale svolto da in quanto inammissibile e privo di fondamento per i motivi esposti;
Parte_1
accogliere l'appello incidentale da essa svolto e, per l'effetto, in riforma dei capi 3), 4),
5) e 8) della sentenza di primo grado: rigettare ogni domanda svolta in giudizio contro di essa dagli attori e e dal terzo chiamato Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
perché priva di fondamento per le ragioni esposte;
condannare gli attori
[...] [...]
e al rimborso della somma complessiva di euro 26.638,22 CP_2 Controparte_3
da essa pagata in esecuzione della sentenza impugnata, oltre agli interessi ex art. 1284
comma 4 cod. civ. fino al saldo su euro 5.000,00 dal 17.01.24, su euro 10.000,00 dal
29.03.24 e su euro 11.638,22 dal 01.05.24; in via subordinata: condannare Parte_1
a manlevarla e tenerla indenne da ogni onere, costo e spesa conseguente
[...]
all'eventuale accoglimento, anche parziale della domanda attorea, con maggiorazione degli interessi ex art. 1284 comma 4° cod. civ. dal pagamento al saldo;
in via ulteriormente subordinata: ove fosse accertata una sua responsabilità concorrente nel danno, determinare il grado di responsabilità a sé imputabile e la quota di risarcimento da essa dovuta, in misura non superiore al 20% del totale;
in ogni caso: condannare gli attori e il terzo chiamato in causa a rifondere integralmente le spese di lite, di negoziazione assistita e di c.t.u. e c.t.p. In via istruttoria: ammettere i mezzi istruttori da
4 essa richiesti nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e non ammessi dal primo giudice;
disporre il rinnovo ex art. 196 c.p.c. delle indagini ed accertamenti per individuare le cause e responsabilità delle infiltrazioni verificatesi in data 13.10.18, mediante incarico da conferirsi a c.t.u. diverso da quello incaricato dal primo giudice nell'a.t.p.; dichiarare inammissibile la prova per testi articolata dagli attori sui capitoli 1) perché irrilevante e valutativo, 2) perché irrilevante, 3) perché valutativo, 4) e 5) perché irrilevanti, capziosi e tendenziosi, 7) perché valutativo, 8) perché irrilevante e 11) perché valutativo;
dichiarare inammissibile l'acquisizione della copia integrale del rapporto dei VVFF
richiesta dal chiamato in causa perché volta a sopperire la propria Parte_1
inerzia ed eludere la decadenza in cui è incorsa;
dichiarare inammissibile la prova per testi articolata dal chiamato in causa sul capitolo 6) perché valutativo;
Parte_1
ammettere la stessa alla prova contraria sui capitoli che dovessero essere ammessi su istanza degli attori e del chiamato in causa coi testi già indicati a prova diretta.”
Per e ” Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_2 Controparte_3
disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e istanza anche istruttoria, 1) in via principale nel merito: rigettare l'appello proposto da e l'appello Parte_1
incidentale proposto da e, per l'effetto, confermare integralmente CP_1
l'impugnata sentenza del Tribunale di Trieste, respingendo comunque le domande tutte avversarie, in quanto inammissibili, infondate e non provate;
2) in via istruttoria:
ammettere parte attrice appellata alla prova per testi sulle circostanze indicate nella memoria prodotta ex art. 183 6° co. n. 2 c.p.c., ossia: 1) Vero che nella notte del
13.10.2018 l'acqua proveniente dall'immobile di proprietà del signor Parte_1
dopo aver attinto l'appartamento dei signori e , Controparte_2 Controparte_3
raggiungeva e danneggiava anche l'abitazione sottostante, in cui Lei risiede (e
5 nell'occasione era presente)? Testi: e residenti in [...] Testimone_2
A. Diaz n. 5, Trieste;
2) Vero che il suo appartamento e quello di proprietà del signor posizionati al terzo piano dell'immobile sito a Trieste in Via A. Diaz Parte_1
n. 5, sono provvisti di campanello e lo erano alla data del 13.10.2018? Teste: Tes_3
residente in [...], Trieste;
3) Vero che, nella notte del 13.10.2018,
[...]
le occupanti dell'appartamento posto al terzo piano del condominio sito a Trieste in Via
A. Diaz n. 5, di proprietà del sig. si rifiutavano di aprire l'uscio Parte_1
dell'unità abitativa ai signori e nonché ai Vigili del Controparte_2 Controparte_3
Fuoco intervenuti per uno spandimento in corso? Testi: Testimone_4 CP_7
, e presso il Corpo Nazionale dei Controparte_8 CP_6 CP_9
Vigili del fuoco, Comando di Trieste, Via D'Alviano n. 15/1; 4) Vero che, in occasione dell'intervento del 13.10.2018, una delle occupanti dell'alloggio posto al terzo piano del condominio sito a Trieste in Via A. Diaz n. 5, a fronte delle richieste dei Vigili del
Fuoco, manteneva la porta chiusa e si limitava a pronunciare generiche rassicurazioni quali" qui non c'è niente"? Testi: , Testimone_4 CP_7 Controparte_8
e presso il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, CP_6 CP_9
Comando di Trieste, Via D'Alviano n. 15/1; 5) Vero che, in occasione dell'intervento del 13.10.2018, solo allorché i Vigili del Fuoco informavano la predetta occupante che era in arrivo un'autoscala per accedere all'appartamento dalle relative finestre, l'uscio veniva aperto e i Vigili medesimi potevano entrare nei locali? Testi: Testimone_4
, e presso il CP_7 Controparte_8 CP_6 CP_9
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Comando di Trieste, Via D'Alviano n. 15/1; 6)
Vero che, nella notte del 13.10.2018, dopo essere entrati nell'appartamento di proprietà
del sig. constatavate che chi l'occupava stava adoperandosi per Parte_1
6 asciugare l'acqua dispersa sul pavimento del bagno? Testi: Testimone_4 [...]
, e presso il Corpo CP_7 Controparte_8 CP_6 CP_9
Nazionale dei Vigili del fuoco, Comando di Trieste, Via D'Alviano n. 15/1; 7) Vero che la causa dell'allagamento avvenuto il 13.10.2018 e delle conseguenti percolazioni veniva individuata nella disattenzione di chi, avendo utilizzato la doccia, si era dimenticato di chiuderne il rubinetto, provocando la tracimazione dell'acqua dall'invaso del piatto doccia? Testi: , Testimone_4 CP_7 Controparte_8 CP_6
e presso il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Comando di
[...] CP_9
Trieste, Via D'Alviano n. 15/1; 8) Vero che, all'esito dell'intervento del 13.10.2018,
prima di lasciare i luoghi intimavate alle occupanti dell'alloggio del sig.
[...]
di non procedere alla riapertura dell'acqua fino a che non fossero state Pt_1
effettuate tutte le verifiche del caso? Testi: Testimone_4 CP_7
, e presso il Corpo Nazionale dei Controparte_8 CP_6 CP_9
Vigili del fuoco, Comando di Trieste, Via D'Alviano n. 15/1; 9) Vero che attorno alle
8.30 del 13.10.2018 interveniva presso l'appartamento dei signori e Controparte_2
sito a Trieste in Via A. Diaz n. 5, per porre rimedio al Controparte_3
cortocircuito/interruzione della corrente elettrica verificatasi a causa dalle percolazioni d'acqua provenienti dalla soprastante unità abitativa? Teste: Testimone_5
(elettricista), residente in [...], Trieste;
10) Vero che aveva modo di constatare che l'intero appartamento dei signori e , Controparte_2 Controparte_3
sito a Trieste in Via A. Diaz n. 5, risultava essere rimasto privo di corrente/luce elettrica a causa dell'acqua proveniente dal piano superiore? Teste: Testimone_5
(elettricista), residente in [...], Trieste;
11) Vero che Lei conferma quanto scritto, in qualità di esperto/consulente dei sig.ri – Controparte_2 CP_3
7 , nella relazione tecnica dd. 21 dicembre 2018 che Le si esibisce (doc. 8) CP_3
nonché la fedeltà al vero degli elaborati tecnici, delle immagini e dei documenti offerti a corredo della relazione medesima? Teste: Geom. in Trieste, Via Testimone_6
Giovanni Boccaccio n. 17; nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica, si chiede sin d'ora che all'esperto siano affidati i medesimi quesiti formulati con il ricorso per a.t.p. ex artt. 696 e 699 c.p.c.
dd. 12 febbraio 2021; respingere le richieste istruttorie avanzate dalla sig.ra CP_1
in quanto inammissibili, inconferenti e irrilevanti;
con riferimento alla prova orale
[...]
richiesta dalla sig.ra nella denegata ipotesi di sua ammissione, parte CP_1
appellata chiede di essere ammessa alla prova contraria per testi sui capitoli indicati nella memoria versata in causa ex art. 183 6° co. n. 3 c.p.c., ossia: con riferimento al capitolo avversario n. 7: 12) Vero che nella notte del 13 ottobre 2018, al momento dell'arrivo dei Vigili del Fuoco al civico n. 5 di Via A. Diaz a Trieste, le immissioni sonore provenienti dal locale adiacente il citato stabile condominiale erano cessate?
(chiamati a rispondere: , Testimone_4 CP_7 Controparte_8 CP_6
e presso il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Comando di
[...] CP_9
Trieste, Via D'Alviano n. 15/1). Con riferimento al capitolo avversario n. 11: 13) Vero
che la mattina del 13 ottobre 2018, uscendo dalla propria abitazione sita al terzo piano dello stabile di Via A. Diaz. n. 5 a Trieste e scendendo verso i piani inferiori dell'edificio, Lei aveva modo di constatare che il vano scale del Condominio era allagato/intriso d'acqua? (chiamato a rispondere: residente a [...], Testimone_7
Via A. Diaz. n. 5). Con riferimento al capitolo avversario n. 13: 14) Vero che i sig.ri e interpellati circa la collocazione dei Controparte_2 Controparte_3
contatori/valvole afferenti all'appartamento del terzo piano dell'edificio condominiale
8 di Via A. Diaz n. 5, precisavano che la precisa sede/posizione degli stessi era loro sconosciuta? (chiamati a rispondere: Testimone_4 CP_7 CP_8
e presso il Corpo Nazionale dei Vigili del
[...] CP_6 CP_9
fuoco, Comando di Trieste, Via D'Alviano n. 15/1); 15) Vero che i contatori/valvole collocati nella corte interna dello stabile condominiale erano privi di indicazione dell'appartamento di riferimento e, pertanto, i Vigili del Fuoco erano costretti ad effettuare più tentativi prima di riuscire a effettuare la chiusura della specifica utenza afferente all'abitazione del sig. (chiamati a rispondere: Pt_1 Testimone_4 [...]
, e presso il Corpo CP_7 Controparte_8 CP_6 CP_9
Nazionale dei Vigili del fuoco, Comando di Trieste, Via D'Alviano n. 15/1). In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, anche per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, oltre a rimborso spese generali, C.A.
ed I.V.A. come per legge integralmente rifusi;
siano poste a carico della sig.ra CP_1
e/o del sig. gli oneri di C.T.U. e C.T.P. sostenuti dagli attori
[...] Parte_1
appellati nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, Controparte_4
contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
perché inammissibile e/o infondato. Spese e competenze di lite Controparte_4
rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28 luglio 2020 e , Controparte_2 Controparte_3
proprietari dell'appartamento situato in Trieste al secondo piano del condominio di Via
Diaz n. 5, avevano convenuto innanzi al Tribunale di Trieste chiedendo la CP_1
condanna della convenuta al risarcimento dei danni causati da un importante
9 trafilamento di acqua verificatosi nella notte del 13 ottobre 2018 nell'appartamento al tempo condotto dalla convenuta, situato al piano superiore, di proprietà di
[...]
al tempo adibito a casa vacanze tramite la piattaforma Airbnb Ireland Pt_1
Unlimited Company.
Gli attori avevano dedotto che erano stati svegliati attorno alle ore 2,50 del mattino dal rumore prodotto dallo scorrimento dell'acqua e che si erano immediatamente recati presso l'appartamento sovrastante alla loro abitazione;
che poiché la convenuta si era rifiutata di aprire la porta avevano dovuto allertare i Vigili del Fuoco;
che neppure questi ultimi erano riusciti a farsi aprire ed avevano quindi dovuto richiedere l'intervento di un'autoscala; che lo stillicidio si era protratto sino alle 6.30 del mattino, allorché si era proceduto alla chiusura della valvola generale dell'utenza; che una volta entrati nell'appartamento occupato dalla convenuta i vigili del fuoco avevano constatato che il pavimento del bagno era allagato e avevano redatto un verbale di intervento specificando che il trafilamento era stato causato dal rubinetto della doccia lasciato aperto dall'inquilina e dall'allagamento del bagno;
che la aveva inoltre disatteso la CP_1
prescrizione dei Vigili del Fuoco di non procedere alla riapertura dell'acqua fino allo svolgimento delle verifiche del caso, come poteva evincersi dal fatto che l'indomani il contatore esterno era nuovamente in funzione;
che essi attori avevano quindi dovuto rivolgersi a un tecnico di parte, il quale aveva quantificato i danni in complessivi euro
18.450,00.
si era costituita eccependo l'infondatezza degli assunti attorei, rilevando CP_1
che la responsabilità competeva nel caso di specie ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
unicamente al proprietario dell'appartamento - non potendo il danno essersi verificato nelle proporzioni lamentate se non in presenza di un'ostruzione dello scarico della
10 doccia o di una carente impermeabilizzazione del pavimento - nonché contestando la quantificazione dei danni ed eccependo la sussistenza di un concorso di colpa a carico degli attori per non avere provveduto a chiudere la valvola generale dell'utenza idrica;
da ultimo la convenuta aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il proprietario dell'appartamento a titolo di manleva.
Successivamente gli attori avevano depositato un ricorso per a.t.p. in corso di causa,
denunciando il verificarsi di nuove copiose infiltrazioni di acqua provenienti dal piano superiore, allegando l'urgenza di risolvere il problema e la correlazione con l'oggetto del giudizio principale.
Autorizzata la chiamata in causa, si era costituito contestando la Parte_1
propria responsabilità, evidenziando quanto contenuto nel verbale dei vigili del fuoco,
rilevando che l'appartamento era stato locato in via continuativa sia prima che dopo l'evento oggetto di causa senza alcun problema e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa a titolo di manleva Airbnb Ireland Unlimited Company tramite la quale aveva dato in locazione l'appartamento e la propria compagnia assicurativa
Controparte_4
Nelle more, in accoglimento del ricorso per a.t.p. era stato disposto un accertamento tecnico volto a descrivere i danni subiti dall'appartamento degli attori e le relative causali, nonché a verificare se le infiltrazioni fossero state causate da difetti dell'impianto di scarico o altri vizi strutturali dell'unità immobiliare o se potevano dipendere da un cattivo utilizzo del rubinetto e della doccia da parte della conduttrice.
si era costituita evidenziando che la copertura assicurativa Controparte_4
operava con decorrenza dal I febbraio 2019, rimanendo dunque escluso il sinistro oggetto di causa, verificatosi il 13 ottobre 2018, e che quanto al successivo evento
11 verificatosi in corso di causa nessuna domanda era stata avanzata nei propri confronti,
avendo l'a.t.p. rilevanza soltanto a fini probatori. La terza chiamata rilevava inoltre che la rottura della piletta di scarico, posta a base dell'evento del 28 dicembre 2020, non risultava provata.
Airbnb Ireland Unlimited Company si era del pari costituita resistendo alla chiamata in causa, evidenziando che la copertura assicurativa azionata dal copriva solo i Pt_1
danni riportati dagli immobili locati e non quelli da essi arrecati a terzi.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
27 dicembre 2023 con la quale, dato atto del sopravvenuto accordo intervenuto tra
Airbnb Ireland Unlimited Company e e della estensione della domanda Parte_1
da parte degli attori nei confronti di quest'ultimo, era stato statuito quanto segue: “1)
dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta da nei confronti di con comparsa di costituzione Parte_1 Controparte_10
depositata in data 26 aprile 2021; 2) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto
- Airbnb 3) accoglie la domanda risarcitoria svolta da Parte_1 CP_10
e nei confronti di e e Controparte_2 Controparte_3 CP_1 Parte_1
per l'effetto, accertatane la concorrente responsabilità nei termini di cui in parte motiva,
4) condanna e in solido tra loro, a pagare in favore di CP_1 Parte_1
parte attrice la somma complessiva di euro 15.001,55, già rivalutata all'attualità, oltre interessi moratori al saggio legale dalla sentenza al saldo;
importo che nei rapporti interni dovrà essere ripartito secondo le percentuali di responsabilità (80%-20%)
accertate dal c.t.u.; 5) condanna e in solido tra loro, alla CP_1 Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, spese che liquida in euro 5.000,00
per compenso professionale ed euro 277,23 per esborsi, oltre il 15% per rimborso
12 forfettario spese generali, c.p.a. ed iva come per legge, quanto al giudizio di merito;
ed in euro 2.500,00 per compenso professionale ed euro 272,23 per esborsi, oltre il 15%
per rimborso forfettario spese generali, c.p.a. ed iva come per legge, quanto al procedimento di istruzione preventiva;
importi che nei rapporti interni dovranno essere ripartiti secondo le percentuali di responsabilità (80%-20%) accertate dal c.t.u.; 6)
rigetta la domanda di manleva svolta da nei confronti di Parte_1 [...]
7) condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_4 Parte_1
favore del terzo chiamato spese che liquida in euro Controparte_4
4.200,00 per compenso professionale, oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali, c.p.a. ed iva come per legge, quanto al giudizio di merito;
ed in euro 1.800,00
per compenso professionale, oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali, c.p.a.
ed iva come per legge, quanto al procedimento di istruzione preventiva;
8) pone definitivamente a carico della convenuta e del terzo chiamato CP_1 [...]
in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica preventiva (anche quelle Pt_1
di c.t.p., così come documentate), già liquidate come da separato decreto;
importi che nei rapporti interni dovranno essere ripartiti secondo le percentuali di responsabilità
(80%-20%) accertate dal c.t.u.”
Con tale decisione era stato rilevato che la responsabilità della convenuta e del proprietario dell'appartamento doveva ritenersi provata sia sulla base dei rilievi contenuti nel verbale dei Vigili del Fuoco i quali, recatisi sul posto la notte del 13-14
ottobre 2018, avevano constatato che gli occupanti si erano dimenticati l'acqua della doccia aperta, che aveva poi allagato parzialmente il bagno, sia sulla base delle risultanze della relazione peritale, in cui si evidenziava che il primo trafilamento era “da ascriversi al combinato disposto di uno scarico non in perfetta efficienza e della
13 prolungata apertura della doccia, non chiusa al momento della fuoruscita dell'acqua” e che la responsabilità andava attribuita in via maggioritaria alla convenuta “per non aver immediatamente reagito alla fuoruscita dell'acqua e, di conseguenza, non aver chiuso il rubinetto”; che la era pertanto tenuta a rispondere dei danni in quanto conduttrice CP_1
dell'alloggio e custode della doccia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., avendo lasciato negligentemente aperto il rubinetto tanto da provocare lo spandimento e la tracimazione dell'acqua sino al piano sottostante;
che invece il cui competeva la Pt_1
disponibilità giuridica e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti, tra cui rientra lo scarico della doccia, doveva ritenersi tenuto ex art. 2053 cod. civ., secondo cui “il proprietario di un edificio o altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”; che l'eccezione relativa alla condotta colposa degli attori non era stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni ed era in ogni caso infondata,
giacché questi risultavano essersi prontamente attivati;
che le risultanze della c.t.u.
andavano recepite anche quanto alle valutazioni relative alla stima dei danni;
che andava da ultimo respinta la domanda di manleva nei confronti della compagnia di assicurazioni, risultando fondata l'eccezione relativa al difetto della copertura assicurativa.
Con atto di citazione notificata a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 29.1.2024 aveva interposto gravame, chiedendo Parte_1
la riforma della sentenza nei termini indicati in epigrafe;
resisteva CP_1
all'impugnazione e proponeva appello incidentale;
si erano costituiti anche CP_2
e e resistendo all'impugnazione
[...] Controparte_3 Controparte_4
e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado;
radicatosi il contraddittorio, la
14 causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante principale ha lamentato, con il primo motivo, che la decisione di primo grado aveva acriticamente recepito le risultanze dell'accertamento tecnico di ufficio senza tener conto delle proprie osservazioni, nelle quali aveva evidenziato sia che l'ausiliario, dopo aver sostenuto che in sede di sopralluogo la piletta dello scarico doccia era risultata in cattive condizioni, aveva poi dichiarato non conoscerne le condizioni all'epoca dello spandimento, sia che non essendo possibile conoscere la situazione in essere alla data dell'evento oggetto di causa il giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere, per carenza del presupposto materiale, qualunque corresponsabilità del proprietario dell'appartamento e sia che l'appartamento era stato continuativamente locato sia prima che dopo i fatti senza alcun problema;
doveva inoltre ritenersi erroneamente applicato l'art. 2053 cod. civ., non potendo la rottura della piletta della doccia essere ricondotta al concetto di “rovina parziale” e non essendovi neppure certezza della rottura all'epoca dei fatti.
Con il secondo motivo l'appellante principale ha lamentato di essere stato erroneamente condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della terza chiamata
[...]
senza tener conto che il ricorso per a.t.p. si riferiva ad un evento Controparte_4
pacificamente verificatosi nel periodo di copertura della polizza e che pertanto difettava il presupposto della soccombenza.
* * *
L'appellante incidentale ha a sua volta lamentato, con il primo motivo, che il giudice di
15 primo grado, oltre non aver dato sfogo alle proprie istanze istruttorie, aveva erroneamente ritenuto il rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco non contestato e facente fede fino a querela di falso e aveva altresì acriticamente attinto alle valutazioni della relazione peritale;
che inoltre aveva omesso, con motivazione inadeguata, di pronunciarsi sui rilievi di nullità della relazione peritale;
che quanto alla ricostruzione dei fatti, aveva dedotto di aver fermamente negato di essersi rifiutata di aprire la porta,
così come di essersi affrettata a cancellare le tracce di un presunto allagamento,
riferendo che, in realtà, semplicemente non aveva sentito bussare alla porta;
che era priva di riscontro la circostanza secondo cui avrebbe lasciato a lungo aperta l'acqua della doccia fino a provocare l'infiltrazione; che i danni non si sarebbero realizzati se la doccia fosse stata realizzata a regola d'arte e sottoposta a regolare manutenzione;
che tali assunti trovavano conferma dalla nuova ed ulteriore infiltrazione di acqua verificatasi a poco più di due mesi di distanza dai fatti di causa;
che la relazione peritale doveva ritenersi nulla per non aver considerato che l'appartamento attoreo nel 2017 era stato interessato da altre infiltrazioni d'acqua provenienti sempre dal bagno dell'appartamento soprastante;
per aver omesso ogni indagine e verifica sulla funzionalità ed efficienza della doccia e dello scarico;
che aveva omesso di verificare se il solaio tra i due appartamenti avesse un adeguato isolamento;
che aveva omesso una descrizione accurata ed esauriente dello stato dei luoghi;
che aveva espresso valutazioni del tutto inadeguate sulla causa delle infiltrazioni e dei danni;
che aveva attribuito prevalente responsabilità del danno alla convenuta in base a valutazione del tutto incongrue;
che aveva quantificato i costi di ripristino in misura esorbitante;
che aveva incluso tra i danni il rimborso dei costi di trasloco del mobilio e di soggiorno in albergo degli attori senza plausibile giustificazione;
che aveva omesso di dare adeguata risposta
16 alle osservazioni dei consulenti di parte.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale ha di seguito lamentato che il giudice di primo grado aveva riconosciuto la propria responsabilità con motivazione del tutto inadeguata, illogica e contraddittoria e in violazione degli artt. 1587 e 2051 cod. civ.,
senza considerare che non aveva la piena disponibilità e il controllo dell'immobile,
essendosi trovata coinvolta nella vicenda dedotta in giudizio solo per aver soggiornato nell'appartamento prenotato per il fine settimana, che la disciplina della locazione, non era del tutto applicabile al rapporto atipico d'albergo e che non aveva fornito alcun contributo causale alla produzione del danno lamentato dagli attori.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto rilevata l'infondatezza dell'appello principale.
Quanto al primo motivo, va infatti rilevato che ad illustrazione del percorso argomentativo posto a base delle valutazioni dell'ausiliario risulta offerta nella relazione peritale una chiara rappresentazione fotografica della piletta di scarico, con indicazione didascalica in cui si evidenzia “la rottura della piletta di scarico che viene mostrata in primo piano in foto 12” e il “cattivo stato” del piatto doccia.
Risulta, in particolare, di documentale evidenza tanto la presenza di una serie di spaccature del bordo di copertura, che appare completamente disancorato dalle viti di fissaggio al corpo principale del manufatto, quanto la presenza di diffuse incrostazioni,
risultate tali, a giudizio dell'esperto, da compromettere la “perfetta efficienza” dello scarico.
Tale rappresentazione evidenzia la presenza di una situazione di esteso degrado,
chiaramente derivante da carenze conseguenti ad un prolungato utilizzo in assenza di manutenzione periodica, che non può quindi ritenersi circoscritta al solo periodo
17 intercorso tra l'evento oggetto di causa e il sopralluogo del c.t.u.; in sede di risposta alle osservazioni quest'ultimo ha poi evidenziato che gli scarichi sono di regola soggetti a intasamento a seguito dell'uso, tanto che nella normalità vi è un filtro raccogli capelli che va pulito periodicamente.
A margine di tali considerazioni deve dunque ritenersi integrato, sulla base di una valutazione probabilistica correttamente incentrata sul criterio della preponderanza dell'evidenza, il presupposto materiale della corresponsabilità del proprietario dell'appartamento, del resto confermato anche dal successivo episodio di spandimento che aveva dato luogo al deposito del ricorso per a.t.p.; non può invece annettersi rilevanza all'assunto relativo alle pregresse locazioni dell'appartamento, nulla potendo desumersi da tale allegazione quanto alle modalità, alla frequenza e ai periodi di effettivo utilizzo della doccia.
Va inoltre evidenziato che la presunzione legale di responsabilità dettata dall'art. 2053
cod. civ., che costituisce una ipotesi particolare della più generale fattispecie relativa ai danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., trova giustificazione nei doveri di cura e vigilanza volti a prevenire la realizzazione di eventi derivanti dalla rovina degli edifici,
posti dal legislatore a carico dei proprietari in quanto titolari della disponibilità giuridica delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobate e della conseguente possibilità
di verifica, manutenzione e tempestivo intervento, e che inoltre il concetto di “rovina”,
essendo comprensivo di ogni disgregazione, ancorché circoscritta a singole porzioni dell'edificio o ad elementi o manufatti accessori in esso stabilmente incorporati, ben può
essere riferito alla rottura dell'impianto di scarico o di una sua parte ed alle conseguenti infiltrazioni (ex plurimis, Cass. Sez. 3, n. 8876 del 08/09/1998).
È dunque infondato il primo motivo, ed altrettanto è a dirsi quanto al secondo.
18 La chiamata in causa della compagnia di assicurazioni era stata infatti autorizzata nel caso di specie unicamente in considerazione della domanda di manleva svolta dalla conduttrice dell'appartamento nei confronti del proprietario rispetto ai danni causati dal trafilamento di acqua verificatosi nella notte del 13 ottobre 2018, e tale chiamata in garanzia era sicuramente infondata, non essendo stato neppure gravato il capo della decisione che aveva accertato l'insussistenza, rispetto a tale evento, della copertura assicurativa;
non può invece aversi riguardo, ai fini del regolamento delle spese processuali, alla possibile utilità dell'accertamento tecnico rispetto ad eventi di danno successivi ai fatti di causa, trattandosi di una situazione sostanziale del tutto contingente ed estranea all'oggetto del giudizio e alle domande e dalle eccezioni in esso legittimamente introdotte dalle parti.
La condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della terza chiamata compagnia di assicurazioni deve pertanto ritenersi del tutto rispondente ai criteri dettati dall'art. 91 c.p.c.
Ne discende dunque l'infondatezza del proposto appello principale.
* * *
L'appello incidentale è del pari infondato.
Quanto al primo motivo, emerge dal verbale di intervento dd. 13.10.2018 (doc. 3 attoreo del fascicolo di primo grado) che personale dei Vigili del Fuoco di Trieste, a seguito di richiesta pervenuta in pari data alle ore 2,57 si era recato presso il condominio di Via A.
Diaz, 5; che una volta giunto sul posto aveva constatato la presenza di infiltrazioni di acqua in appartamento dal piano superiore;
che “in considerazione di quanto sopra si provvedeva a salire al terzo piano, svegliare gli occupanti e constatare che si erano dimenticati l'acqua della doccia aperta, la quale aveva allagato parzialmente il loro
19 bagno.”
Tali attestazioni, e in particolare quelle relative alla constatazione dell'acqua della doccia aperta e del conseguente parziale allagamento del bagno si riferiscono dunque all'accadimento di fatti direttamente verificati da pubblici ufficiali.
Ne consegue che legittimamente il giudice di prime cure non aveva dato seguito alle richieste istruttorie dirette a contestare tali circostanze al di fuori del procedimento di querela di falso, essendo l'accertamento delle stesse assistito da fede pubblica privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ.
Quanto alle contestazioni relative alla relazione peritale, premessa l'insussistenza di violazioni delle disposizioni relative alle attività di indagine e redazione della relazione
(artt. 194 e 195 c.p.c.) deve in primo luogo ritenersi correttamente dimostrata sulla base dei rilievi contenuti nel verbale di intervento e delle valutazioni espresse nella relazione peritale la sussistenza del rapporto di causalità tra gli spandimenti provenienti dal sovrastante appartamento e i danni verificatisi a carico della proprietà sottostante.
La relazione ha inoltre dato adeguato rilievo al rapporto concausale tra le carenti condizioni dell'impianto sanitario e la negligente disattenzione della convenuta,
specificando “che il primo trafilamento sia da ascriversi al combinato disposto di uno scarico non in perfetta efficienza e della prolungata apertura della doccia, non chiusa al momento della fuoruscita dell'acqua” giungendo quindi a ritenere - con valutazione del tutto coerente ed esente da vizi logici, come tale correttamente recapita nella decisione impugnata - che malgrado il non corretto funzionamento dello scarico del piatto doccia
“la responsabilità maggiore sia della signora per non aver immediatamente reagito CP_1
alla fuoruscita dell'acqua e, di conseguenza, non aver chiuso il rubinetto” e che pertanto la responsabilità dell'occorso “sia da addebitare per l'80% alla signora e per il 20% CP_1
20 al proprietario dell'immobile da cui è tracimata l'acqua. (pag. da 7 a 12 c.t.u.).
Devono dunque ritenersi esaustivamente accertate le cause del trafilamento e correttamente ripartite le rispettive responsabilità, e risulta inoltre esaurientemente descritto lo stato dei luoghi a mezzo delle riproduzioni fotografiche contenute nella relazione, senza necessità alcuna di procedere ad ulteriori e sovrabbondanti indagini sulla funzionalità ed efficienza della doccia e dello scarico e sulle caratteristiche del solaio tra i due appartamenti.
Anche le contestazioni relative al quantum debeatur debbono ritenersi infondate, in primo luogo per la loro genericità, attesa la mancata indicazione di idonee considerazioni tecniche a supporto delle doglianze relative alla incongruità delle valutazioni inerenti ai costi per la riparazione dei soffitti e delle pareti e ai tempi necessari allo svolgimento dei lavori, nonché alla temporanea inagibilità dell'alloggio e alla necessità di liberare i locali dal mobilio, e in secondo luogo per essere tali valutazioni state assunte sulla base di circostanze di fatto constatate nel pieno rispetto del principio del contraddittorio ed alla presenza dei consulenti tecnici di parte.
Il primo motivo è pertanto infondato ed altrettanto è a dirsi quanto al secondo, non risultando i richiami alla disciplina della locazione e al rapporto atipico d'albergo, nella specie effettuati dall'appellante incidentale, pertinenti ai fatti di causa, essendo la responsabilità di quest'ultima stata correttamente accertata sulla base della negligente dimenticanza evidenziata, con fede probatoria privilegiata, nel verbale di intervento dei
Vigili del Fuoco e sulle conseguenze pregiudizievoli da essa derivate, esaurientemente descritte nella relazione peritale.
* * *
Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello principale e quello incidentale
21 andranno dunque respinti, con conseguente conferma della decisione impugnata;
le spese del presente grado dovranno quindi seguire la soccombenza quanto al rapporto tra le parti appellanti e le parti appellate ed essere liquidate secondo il rispettivo scaglione di valore, mentre andranno compensate quanto al rapporto processuale tra appellante principale e appellante incidentale;
andrà da ultimo dato atto, a carico di questi ultimi,
della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1
e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 779/2023 pubblicata il 27/12/2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1
proposto da e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
CP_1
Condanna e in via solidale alla rifusione delle spese del Parte_1 CP_1
grado in favore di e , spese che liquida, a titolo di Controparte_2 Controparte_3
compensi professionali, in complessivi euro 6.800,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Condanna alla rifusione delle spese del grado in favore di Parte_1 [...]
che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro Controparte_4
1.800,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Compensa le spese del grado tra l'appellante principale e l'appellante incidentale;
Dà atto della sussistenza a carico di e delle condizioni Parte_1 CP_1
per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater,
22 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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