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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/12/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 609/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
IO RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. BETTATI MARIA GIULIA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA CARDUCCI 3 43121 PARMA;
RICORRENTE contro
( ) e Controparte_1 P.IVA_1 relative articolazioni territoriali, in persona del p.t., rappresentato e difeso CP_2 dalla dott. COLAFATI SABRINA, elettivamente domiciliato C/O
[...]
, STRADONE MARTIRI DELLA Controparte_3
LIBERTÀ 15 431 PARMA
CONVENUTO OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, salva ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disapplicare, dichiarare illegittimo, illecito, infondato il provvedimento impugnato e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione in graduatoria di circolo e istituto III fascia
ATA del punteggio derivante dai servizi prestati presso l' sopra specificati. ai sensi Controparte_4 del DM 89 del 21.5.2024 e suoi allegati.
Conseguentemente, condannare le amministrazioni convenute, ciascuna secondo di quanto di competenza, a procedere all'integrale valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto III fascia ATA dei servizi prestati presso l' e Controparte_4 sopra specificati;
condannare le amministrazioni convenute a corrispondere, a titolo risarcitorio, le retribuzioni perdute dal giorno della risoluzione del contratto di lavoro e fino alla naturale scadenza dello stesso.
Con vittoria di spese, spese forfett. 15% DM 55/14, compensi IVA e CPA come per legge».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in sede cautelare, rigettare le richieste della parte ricorrente per insussistenza dei requisiti necessari per la concessione dei provvedimenti cautelari (fumus boni iuris e periculum in mora);
- nel merito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, respingere il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.6.2025, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di accertare il suo diritto all'attribuzione, nell'ambito delle
Pag. 2 di 6 graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA della Provincia di Parma, del punteggio derivante dal servizio prestato presso l' Controparte_5 nelle annualità dal 2014/2015 al 2023/2024 e, per l'effetto, condannare il
[...]
ad attribuirle il punteggio in graduatorie Controparte_1 richiesto e al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni perdute dal giorno della risoluzione del contratto di lavoro (determinata dalla decurtazione del punteggio) alla naturale scadenza dello stesso.
2. Il , anche per le relative articolazioni territoriali, Controparte_1
si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Con successivo ricorso cautelare in corso di causa, la ricorrente ha chiesto al
Tribunale di attribuirle in via di urgenza il punteggio richiesto in ricorso al fine di farlo valere in sede di iscrizione alle nuove graduatorie. Il ricorso cautelare è stato rigettato con ordinanza monocratica del 17.9.2025.
4. A seguito di discussione, il ricorso di merito è stato deciso con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. La presente vertenza trae origine dal provvedimento dell'IC. Di via Bocchi 33
(Parma) prot. n. 133/2024 del 28.10.2024, con il quale il Dirigente Scolastico ha comunicato alla ricorrente la decurtazione del punteggio in graduatoria della stessa da 23,80 a 18,75 in ragione della non valutabilità dei servizi non resi con rapporto di impiego diretto con lo Stato o con gli Enti locali e, per l'effetto, disponeva la risoluzione del contratto di supplenza (doc. 1 ricorrente).
7. In particolare, non è stato riconosciuto il servizio prestato dalla ricorrente presso l' di Parma nelle annualità dal 2014/2015 al Controparte_5
2023/2024.
Pag. 3 di 6 8. La rilevante norma regolamentare si trova nell'Allegato A/1 del D.M. 89/2024: specificamente, il punto 9 della lettera B) dell'Allegato (“Titoli di Servizio”) così dispone (doc. 8 convenuto):
«Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno: PUNTI 0,60; per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,05».
9. Le note esplicative 1 e 5 alla tabella di valutazione espongono quanto segue:
«Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Son altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole […]
Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli».
10. Secondo la ricorrente, il mancato riconoscimento del servizio reso presso l'AOUP sarebbe illegittimo, dato che, ai sensi dell'art. 1 co. 2 d.lgs. 165/2001, rientrano tra le amministrazioni pubbliche anche «le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».
11. Tale ricostruzione è destituita di fondamento: la tabella di valutazione attribuisce infatti rilevanza non a ogni servizio reso presso un'amministrazione pubblica, ma quello specificamente reso alle dirette dipendenze di amministrazioni dello Stato o di
Pag. 4 di 6 Parte enti locali, rispetto ai quali le sono – in seguito alle innovazioni apportate dai d.lgs. 502/1992 e 517/1993 – del tutto indipendenti, essendo munite di propria personalità giuridica e autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale.
12. Anche la Corte di cassazione ha stabilito che il servizio reso presso le non può essere considerato quale servizio reso presso amministrazioni statali o enti locali, con argomentazioni di seguito riportate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
(Cass. 16 maggio 2024, n. 13688):
«Infatti, l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.
Dalla semplice lettura del testo della citata disposizione emerge come gli enti del Servizio sanitario nazionale siano considerati come amministrazioni differenti rispetto a quelle dello
Stato.
Detta disposizione contiene una definizione di amministrazione pubblica che, però, è più ampia di quella di amministrazione statale, considerando altri enti che sono posti sullo stesso piano di quest'ultima, pur essendo formalmente distinti.
D'altronde, anche la giurisprudenza di questa S.C. ha chiarito che le Parte_3 hanno natura giuridica di enti pubblici non economici (Cass., Sez. 6-3, n.
[...]
36856 del 26 novembre 2021)».
13. Risulta dunque infondata la pretesa della ricorrente di vedersi riconoscere il Parte punteggio derivante dagli anni di servizio nell' sicché è pienamente legittimo il provvedimento di decurtazione del punteggio e di conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.
14.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
Pag. 5 di 6 15. Le spese, tanto della fase cautelare quanto di quella di merito, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, non ravvisandosi nel caso di specie le gravi ragioni necessarie per disporre la compensazione delle spese di lite. In particolare, la compensazione non risulta giustificata dall'esistenza di alcuni precedenti di merito favorevoli alla ricorrente, trattandosi di pronunce non recenti e comunque antecedenti all'arresto di legittimità citato, reso anteriormente all'instaurazione del giudizio e rispetto al quale non constano pronunce di legittimità contrastanti. Si applica la decurtazione del 20% prevista dall'art. 152 bis disp. att.
c.p.c. per il caso in cui l'amministrazione sia difesa in giudizio da propri funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00 per la Controparte_1 fase cautelare e in € 2.400,00 per la fase di merito, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Parma, 02/12/2025
Il giudice
Matteo IO RE
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
IO RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. BETTATI MARIA GIULIA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA CARDUCCI 3 43121 PARMA;
RICORRENTE contro
( ) e Controparte_1 P.IVA_1 relative articolazioni territoriali, in persona del p.t., rappresentato e difeso CP_2 dalla dott. COLAFATI SABRINA, elettivamente domiciliato C/O
[...]
, STRADONE MARTIRI DELLA Controparte_3
LIBERTÀ 15 431 PARMA
CONVENUTO OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, salva ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disapplicare, dichiarare illegittimo, illecito, infondato il provvedimento impugnato e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione in graduatoria di circolo e istituto III fascia
ATA del punteggio derivante dai servizi prestati presso l' sopra specificati. ai sensi Controparte_4 del DM 89 del 21.5.2024 e suoi allegati.
Conseguentemente, condannare le amministrazioni convenute, ciascuna secondo di quanto di competenza, a procedere all'integrale valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto III fascia ATA dei servizi prestati presso l' e Controparte_4 sopra specificati;
condannare le amministrazioni convenute a corrispondere, a titolo risarcitorio, le retribuzioni perdute dal giorno della risoluzione del contratto di lavoro e fino alla naturale scadenza dello stesso.
Con vittoria di spese, spese forfett. 15% DM 55/14, compensi IVA e CPA come per legge».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in sede cautelare, rigettare le richieste della parte ricorrente per insussistenza dei requisiti necessari per la concessione dei provvedimenti cautelari (fumus boni iuris e periculum in mora);
- nel merito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, respingere il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.6.2025, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di accertare il suo diritto all'attribuzione, nell'ambito delle
Pag. 2 di 6 graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA della Provincia di Parma, del punteggio derivante dal servizio prestato presso l' Controparte_5 nelle annualità dal 2014/2015 al 2023/2024 e, per l'effetto, condannare il
[...]
ad attribuirle il punteggio in graduatorie Controparte_1 richiesto e al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni perdute dal giorno della risoluzione del contratto di lavoro (determinata dalla decurtazione del punteggio) alla naturale scadenza dello stesso.
2. Il , anche per le relative articolazioni territoriali, Controparte_1
si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Con successivo ricorso cautelare in corso di causa, la ricorrente ha chiesto al
Tribunale di attribuirle in via di urgenza il punteggio richiesto in ricorso al fine di farlo valere in sede di iscrizione alle nuove graduatorie. Il ricorso cautelare è stato rigettato con ordinanza monocratica del 17.9.2025.
4. A seguito di discussione, il ricorso di merito è stato deciso con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. La presente vertenza trae origine dal provvedimento dell'IC. Di via Bocchi 33
(Parma) prot. n. 133/2024 del 28.10.2024, con il quale il Dirigente Scolastico ha comunicato alla ricorrente la decurtazione del punteggio in graduatoria della stessa da 23,80 a 18,75 in ragione della non valutabilità dei servizi non resi con rapporto di impiego diretto con lo Stato o con gli Enti locali e, per l'effetto, disponeva la risoluzione del contratto di supplenza (doc. 1 ricorrente).
7. In particolare, non è stato riconosciuto il servizio prestato dalla ricorrente presso l' di Parma nelle annualità dal 2014/2015 al Controparte_5
2023/2024.
Pag. 3 di 6 8. La rilevante norma regolamentare si trova nell'Allegato A/1 del D.M. 89/2024: specificamente, il punto 9 della lettera B) dell'Allegato (“Titoli di Servizio”) così dispone (doc. 8 convenuto):
«Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno: PUNTI 0,60; per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,05».
9. Le note esplicative 1 e 5 alla tabella di valutazione espongono quanto segue:
«Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Son altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole […]
Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli».
10. Secondo la ricorrente, il mancato riconoscimento del servizio reso presso l'AOUP sarebbe illegittimo, dato che, ai sensi dell'art. 1 co. 2 d.lgs. 165/2001, rientrano tra le amministrazioni pubbliche anche «le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».
11. Tale ricostruzione è destituita di fondamento: la tabella di valutazione attribuisce infatti rilevanza non a ogni servizio reso presso un'amministrazione pubblica, ma quello specificamente reso alle dirette dipendenze di amministrazioni dello Stato o di
Pag. 4 di 6 Parte enti locali, rispetto ai quali le sono – in seguito alle innovazioni apportate dai d.lgs. 502/1992 e 517/1993 – del tutto indipendenti, essendo munite di propria personalità giuridica e autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale.
12. Anche la Corte di cassazione ha stabilito che il servizio reso presso le non può essere considerato quale servizio reso presso amministrazioni statali o enti locali, con argomentazioni di seguito riportate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
(Cass. 16 maggio 2024, n. 13688):
«Infatti, l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.
Dalla semplice lettura del testo della citata disposizione emerge come gli enti del Servizio sanitario nazionale siano considerati come amministrazioni differenti rispetto a quelle dello
Stato.
Detta disposizione contiene una definizione di amministrazione pubblica che, però, è più ampia di quella di amministrazione statale, considerando altri enti che sono posti sullo stesso piano di quest'ultima, pur essendo formalmente distinti.
D'altronde, anche la giurisprudenza di questa S.C. ha chiarito che le Parte_3 hanno natura giuridica di enti pubblici non economici (Cass., Sez. 6-3, n.
[...]
36856 del 26 novembre 2021)».
13. Risulta dunque infondata la pretesa della ricorrente di vedersi riconoscere il Parte punteggio derivante dagli anni di servizio nell' sicché è pienamente legittimo il provvedimento di decurtazione del punteggio e di conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.
14.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
Pag. 5 di 6 15. Le spese, tanto della fase cautelare quanto di quella di merito, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, non ravvisandosi nel caso di specie le gravi ragioni necessarie per disporre la compensazione delle spese di lite. In particolare, la compensazione non risulta giustificata dall'esistenza di alcuni precedenti di merito favorevoli alla ricorrente, trattandosi di pronunce non recenti e comunque antecedenti all'arresto di legittimità citato, reso anteriormente all'instaurazione del giudizio e rispetto al quale non constano pronunce di legittimità contrastanti. Si applica la decurtazione del 20% prevista dall'art. 152 bis disp. att.
c.p.c. per il caso in cui l'amministrazione sia difesa in giudizio da propri funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00 per la Controparte_1 fase cautelare e in € 2.400,00 per la fase di merito, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Parma, 02/12/2025
Il giudice
Matteo IO RE
Pag. 6 di 6