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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2052/2022 di R.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ASTERIA MARIATERESA e dall'avv.to GABRIELE MOLINARI presso il cui studio in Milano via Quadronno 16 elettivamente domiciliata attrice contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. MARCO RAVIOLA Controparte_1 P.IVA_2
presso il cui studio in Asti via Giobert 9 è elettivamente domiciliata convenuta contro
, in persona dei titolari arch. e Arch. Controparte_2 CP_3
, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI LUCA PANZICA presso il Controparte_4
cui studio in Torino Corso Galileo Farraris 60 è elettivamente domiciliato convenuto
nei confronti di
e in proprio e quale legale Controparte_5 CP_6 rappresentante della prima, con il patrocinio dell'avv. LUIGI DEL VUONO presso il cui studio in Torino Corso Re Umberto 21 sono elettivamente domiciliati nei confronti di
, in persona del procuratore dott. con Controparte_7 CP_8 il patrocinio dell'avv. SANTO SPAGNOLO presso il cui studio in Catania Corso Italia
244 è elettivamente domiciliata
1 Terzi chiamati in causa
Oggetto: contratto di appalto
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
In via principale: rigettare la domanda riconvenzionale di , per le ragioni spiegate CP_9 negli atti e verbali di causa;
rigettare le domande e le eccezioni formulate dai Convenuti e dai Terzi chiamati, per le ragioni spiegate negli atti e verbali di causa;
accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei Convenuti per l'inadempimento del Contratto e/o dell'obbligazione di ripristino dei vizi e/o difetti di conformità rilevati e, per l'effetto, condannare i Convenuti, Controparte_10
C.F. e P.IVA: con sede legale in via Orfanotrofio, 10, 14100, Asti
[...] P.IVA_2 in persona del lrpt e , P.IVA , con sede in via Controparte_2 P.IVA_3 Galileo Ferraris, 60, 10121, Torino, in persona degli Architetti e dell'Arch. CP_3
in qualità di soci, titolari e legali rappresentanti, al risarcimento del Controparte_4 danno nei confronti dell'Attrice, nella misura dei costi quantificati dalla CTU, nella relazione di perizia depositata presso questo Tribunale nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. 2084/2019), pari ad Euro 206.201,59 (Euro duecentoseimiladuecentouno/59) confermata nell'elaborato depositato dal medesimo CTU nel presente giudizio nonché oltre interessi di legge;
Condannare i Convenuti, Controparte_10
C.F. e P.IVA: con sede legale in via Orfanotrofio, 10, 14100, Asti in
[...] P.IVA_2 persona del lrpt e , P.IVA con sede in via Galileo Controparte_2 P.IVA_3 Ferraris, 60, 10121, Torino, in persona degli Architetti e dell'Arch. CP_3 CP_4
in qualità di soci, titolari e legali rappresentanti, al risarcimento dei costi sostenuti
[...] da a fronte del procedimento R.G. n. 2084/2019 che, come da documentazione Pt_1 allegata in atti, vengono quantificati in Euro 38.252,55 o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.
In via subordinata:
nella denegata ipotesi in cui si vogliano accogliere le richieste dei Convenuti e dei
Terzi chiamati di accertare il diverso apporto degli stessi al danno provocato ad , Pt_1 accertare la percentuale di responsabilità in capo a ciascuno dei Convenuti, della CP_5 e dell'ing. e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del danno nei confronti CP_11 dell'Attrice ciascuno per quanto di propria accertata responsabilità.
Sempre in via di subordine, con riferimento alla domanda riconvenzionale promossa da , nella denegata ipotesi di suo accoglimento, anche parziale, compensare detto CP_9 importo con quanto riconosciuto dovuto in favore di all'esito del presente Pt_1 giudizio.
In via istruttoria: chiede l'ammissione delle prove orali articolate in atti. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di questo giudizio nonché di quelli relativi anche al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. R.G. n. 2084/2019 di codesto
Tribunale.
2 Per parte convenuta CP_12
In via istruttoria: A. Previa revoca dell'ordinanza del 28.10.2024, ammettersi le istanze istruttorie in prova diretta e contraria formulate nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. datata 27.11. C. Previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 21.07.2024 e di quella del 28.10.2024, integrare il quesito demandato al CTU ing. con riferimento alla Persona_1 determinazione della percentuale di responsabilità di ciascuna delle parti in causa (
[...]
e Controparte_13 Controparte_12 Controparte_2 [...]
. Controparte_5
In via preliminare:
- Dichiarare l'inammissibilità ex art. 698 CPC della produzione, nel presente giudizio della relazione di perizia (doc.4 atto di citazione) e dei verbali del procedimento (docc.ti 32-33-
35 atto di citazione) poiché documenti facenti parte del fascicolo relativo alla procedura ex art. 696-bis c.p.c. R.G. 2084/2019 Tribunale di Vercelli;
- Rigettare l'istanza l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo di cui al paragrafo che precedere o ammetterla al solo fine di dichiarare la non utilizzabilità dello stesso nel presente giudizio per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito:
- Per le causali di cui in narrativa, respingere le domande formulate da parte attrice nei confronti della società esponente;
- In subordine: nella denegata ipotesi in cui venisse confermata l'esistenza dei lamentati vizi degli impianti realizzati, accertare l'esclusiva responsabilità in capo alla
[...]
(P. IVA ) con sede legale in Torino (TO) C.so Svizzera n. 185, CP_5 P.IVA_4 nella persona dell'ing. ed allo nelle persone degli CP_14 Controparte_2
Architetti ed quali soci, titolari e legali rappresentanti, CP_3 Controparte_4 condannandoli, in solido fra loro o stabilendone le singole responsabilità, al pagamento del danno che dovesse essere accertato e liquidato a favore dell'attrice;
- In ulteriore subordine, ove venisse accertata anche la responsabilità del conchiudente nella determinazione del danno richiesto da parte attrice, stabilire le rispettive percentuali di responsabilità in capo all'esponente, allo ed alla Controparte_2 [...] condannando le stesse a corrispondere direttamente ad la loro CP_5 Pt_1 quota.
In via riconvenzionale:
- Accertare l'esistenza del credito di € 96.985,74, oltre IVA nella misura di legge, o verior somma dal Tribunale indicanda, dell'esponente nei confronti dell'attrice per le causali esposte in narrativa condannando quest'ultima al pagamento di detta somma, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, e gli interessi nella misura di cui all'art. 1284 C.C., il tutto calcolato dal 16/6/2016 al saldo effettivo;
- In subordine, nel caso di condanna dell'esponente al pagamento di somme in accoglimento della domanda contro di lei proposta dall'attrice, procedere alla compensazione sino alla concorrenza delle rispettive poste creditorie accertate. In ogni caso con vittoria delle spese di causa”.
Per parte convenuta CP_2
NEL MERITO
IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto ex art. 1667 c.c. di parte attrice, nonché accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dalla stessa
3 per le motivazioni dedotte e deducende e, per l'effetto, rigettare ogni domanda formulata da parte attrice nei confronti dello . Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese formulate da Parte_1
(già e poi per i motivi in fatto e
[...] Controparte_15 Controparte_16 in diritto esposti in atti e, per l'effetto, rigettare le domande di parte attrice. IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande attoree nei confronti dello , condannare le terze chiamate Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. Controparte_5 CP_14 e l'Ing. ersonalmente, eventualmente anche in solido tra loro, nonchè la CP_14
, a manlevare l'Arch. e l'Arch. Controparte_7 CP_3 CP_4
, in qualità di titolari e legali rapp.ti dello , per quanto
[...] Controparte_2 questi ultimi fossero eventualmente tenuti a pagare in favore della parte attrice o di qualsivoglia altro soggetto in conseguenza del presente giudizio.
IN OGNI CASO Con condanna alla refusione delle spese e dei compensi del presente giudizio, incluso contributo unificato, oltre R.F. spese gen. avv. (15%), C.p.a. ed I.v.a. se dovuta, oltre alle spese e ai compensi di difesa e di consulenza tecnica di parte sostenuti nel corso del procedimento di istruzione preventiva.
IN VIA ISTRUTTORIA: ripropone le istanze istruttorie come da note di trattazione scritta del 12.11.2024.
Per i terzi chiamati E Controparte_17 CP_14
In via preliminare e/o pregiudiziale Accertare la carenza di legittimazione passiva dell'Ingegner personalmente CP_14 per i motivi suesposti.
Nel merito
In via principale, Accertare l'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie dell'attrice e per l'effetto rigettare le domande di manleva formulate dai convenuti e le eventuali domande formulate da altre parti in causa, mandando in ogni caso assolti da ogni avversa pretesa la
[...]
in persona del suo legale rappresentate pro tempore, e l'Ing. Controparte_5 CP_14 personalmente.
In subordine,
Rigettare in ogni caso le domande di manleva formulate dai convenuti e le eventuali domande formulate da altre parti in causa, mandando in ogni caso assolti da ogni avversa pretesa la in persona del suo legale rappresentate pro tempore, e Controparte_5
l'Ing. personalmente. CP_14
In ulteriore subordine,
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, graduare la responsabilità di e/o dell'Ing Controparte_5 CP_14 personalmente con quelle concorrenti degli altri convenuti e dell'attrice ed, in ogni caso, ridurre l'importo preteso a titolo di risarcimento danni da parte attrice. In via istruttoria 1. Previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa dal Tribunale di Vercelli in data 28.10.2024, disporre un supplemento di CTU o che il CTU venga convocato in un'apposita udienza a rendere chiarimenti nel contraddittorio con i Consulenti Tecnici di Parte, formulando, sia per il caso che venga disposto un supplemento di CTU sia per il caso in cui venga disposta la convocazione del CTU a chiarimenti, i seguenti quesiti:
4 1) Verificare lo stato attuale degli impianti e dell'immobile oggetto di lite ed individuare la presenza di eventuali interventi eseguiti da terzi, estranei all'odierno contenzioso, sugli stessi impianti e sull'immobile.
2) Illustrare i criteri seguiti dal CTU per accertare, alle pagine 19, 20, 21, 22 e 23 della relazione di perizia, profili di responsabilità prevalente o di concorrenza di responsabilità delle parti in causa nella causazione degli eventuali vizi e difetti riscontrati dal CTU.
3) Individuare gli interventi necessari a porre rimedio ai vizi e ai difetti rilevati, determinare i costi di ripristino e il minor valore delle opere, nonché il valore delle opere realizzate sulla base della proposta transattiva avanzata da dall'ing. e da CP_5 Controparte_5 CP_11
in data 20.5.2024, allegata alla relazione di perizia, e consistente in un CP_9
“intervento tecnico di modifica agli impianti termomeccanici (riscaldamento/raffrescamento e ricambi aria) dei seguenti locali, posti al secondo Piano dell'edificio: - Ufficio dott. Luigi Bonzano;
- Ufficio Presidenza;
- Ufficio dott. Umberto Bonzano;
- Sala Consiglio Luigi Bonzano;
- Sale da Pranzo grande e piccola.” 2. Ammettere l'istanza di prova per testi, formulata nella propria memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 del 27.11.2023.
per la terza chiamata : Controparte_7
Ritenere e dichiarare la prescrizione e/o la decadenza dall'azione della parte attrice;
Ritenere e dichiarare infondata la domanda giudiziale nei confronti dello;
CP_2
Dire tenute esclusivamente la Simiec srl e l'Ing. CP_11
In ogni caso rigettare la domanda giudiziale nei confronti di;
Controparte_7
Ritenere e dichiarare inoperante il contratto assicurativo stipulato con la deducente e per l'effetto rigettare con il favore delle spese la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Co
In subordine, ridurre la domanda nei limiti del danno subito e provato e contenere la condanna della deducente compagnia nei limiti della quota di responsabilità dell'assicurato, tenuto conto del contratto di assicurazione e detratta la franchigia e/o lo scoperto.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato a Controparte_18
e a , in persona dei soci e legali
[...] Controparte_2
rappresentanti arch. e arch. , CP_3 Controparte_4 Parte_1
(già poi deduceva che aveva
[...] CP_15 Controparte_19 conferito allo , nella persona dell'Arch. , Controparte_2 CP_3
l'incarico di predisporre l'intero progetto architettonico e impiantistico volto alla realizzazione della nuova sede direzionale in Via Luigi Bonzano, Cav. Del Lavoro n.
5 4 in Casale Monferrato (AL), con correlato incarico di direzione dei lavori (doc. 01 –
); che lo incaricava autonomamente la Controparte_20 CP_2 [...]
nella persona dell'ing. per la progettazione e direzione lavori Controparte_5 CP_11
di tutti gli impianti;
che lo Studio Pession e la Controparte_5
predisponevano, pertanto, la documentazione progettuale per la gara di appalto, che veniva aggiudicata alla società che in data 21.7.2014, Controparte_12 CP_9 sottoscriveva, quindi, con il contratto d'appalto e l'allegato elenco Pt_1 opere/computo metrico con i relativi prezzi (doc. 02 – Appalto ); che il CP_9 contratto (allegato E) prevedeva l'installazione di un impianto ad espansione diretta
Mitsubischi, mentre i convenuti avevano proceduto alla sostituzione unilaterale della componentistica Mitsubischi con quella LG;
che al fine di migliorare la Pt_1
silenziosità, pretese quantomeno la sostituzione al 2° piano di una parte delle unità ventilanti a 4 vie a cassetta, con delle unità ventilanti da incasso canalizzate, le quali sono state installate al piano terreno, al piano 1° e al piano 2°, come riportato nelle rispettive tavole allegate, con riconoscimento a di un compenso aggiuntivo CP_9
di euro 24.000,00; che, a seguito delle contestazioni di LL relative alla ridotta resa dell'impianto di climatizzazione, nei locali al 2° piano venivano sostituiti i diffusori interni di mandata/ripresa collegati alle unità ventilanti canalizzate, con altrettanti dello stesso tipo di quelli utilizzati sugli altri piani, con la conseguenza di migliorare il riscaldamento, ma non il livello di rumore;
che i lavori terminavano nel novembre 2015; che in data 6.04.2016, l'opera veniva accettata con riserva a seguito delle plurime contestazioni già avanzate e ripetutamente segnalate ai convenuti anche in data;
che, pertanto, l'attrice instaurava procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ai fini della composizione della lite;
che la CTU dell'ing. confermava Persona_1 che la rumorosità e la scarsa resa degli impianti era dipesa dall'installazione degli stessi in manera errata e non conforme agli standard di perizia richiesti;
che il totale dei costi di riparazione stimati dal Ctu era pari ad euro 206.201,59; che l'azione instaurata risulta tempestiva rispetto al termine ordinario decennale previsto per la responsabilità contrattuale;
che i vizi e/o le difformità lamentate da sono state Pt_1
riconosciute dagli stessi convenuti, i quali ne hanno tentato invano la riparazione;
che l'azione di mira non solo a contestare gli originari vizi e/o difformità, già Pt_1 denunciati, ma altresì l'inadempimento della succedanea obbligazione di ripristino;
che l'Inadempimento innesca la responsabilità contrattuale cui va associato il relativo
6 termine decennale di prescrizione, con conseguente responsabilità contrattuale dei convenuti.
Si costituiva in giudizio eccependo che l'impianto di trattamento CP_21 dell'aria e di climatizzazione venne realizzato a regola d'arte, in conformità ai progetti, alle tavole ed alle indicazioni fornite dalla committenza a mezzo dei tecnici da questa incaricati, ovvero l'ing. progettista dell'impianto e direttore CP_14 operativo dello stesso, e l'arch. , direttore dei lavori e project manager, CP_3 chiedendo la chiamata in causa della che dunque l'ing. Controparte_5 CP_11
doveva rispondere e manlevare la ove i vizi lamentati fossero derivati CP_12
da errori progettuali o direttivi;
che le doglianze lamentate da non erano Pt_1 conseguenza dell'errata realizzazione delle opere ma da scelte progettuali condivise ed autorizzate dalla committente;
che la consulenza resa in sede di ATP doveva ritenersi inutiliter data, non solo per l'inammissibilità del ricorso introduttivo ex art. 696 bis c.p.c. ma perché non considerava che la scelta della committenza, unitamente all'ing. di sostituzione del macchinario Mitsubishi con quello LG, CP_11
aveva determinato i vizi lamentati da;
che inoltre prima della proposizione della Pt_2 domanda di ATP, all'impianto di cui è causa, avevano messo mani altre imprese ed altri tecnici.
Eccepiva l'intempestività delle denunce effettuate dalla Committente rispetto alla fine lavori del 5.11.2015, con conseguente decadenza dall'azione di garanzia e prescrizione in quanto le missive in atti non erano atti idonei ad interromperne il decorso;
che per quanto riguardava le opere formalmente contestate all'impresa appaltatrice, di cui al verbale di consegna del 6.04.2016, queste erano state oggetto di interventi concordati tra le parti e conclusi prima del successivo collaudo del
16.06.2016, atto che ne confermava il gradimento e l'accettazione da parte della committenza, tanto che provvide al pagamento delle varianti richieste e di cui Pt_1 alla fattura n 21 del 27/6/2016 (doc. 9); che i presunti vizi – rumore, CP_9 temperature ritenute non idonee – erano ascrivibili alla scelta della committenza di non utilizzare, per le ragioni esposte, l'impianto originariamente previsto bensì un diverso impianto che, per caratteristiche proprie, consentiva di distanziare le macchine esterne dal fabbricato, ma aveva funzionalità diverse rispetto all'impianto sostituito;
che l'impianto realizzato è stato oggetto di interventi richiesti direttamente Pa alla casa produttrice da parte della committenza;
che tali interventi, realizzati anche con maestranze indicate direttamente da LG, avevano certamente spezzato il
7 nesso di causalità fra l'opera progettata dall'ing. e quella realizzata;
che, in CP_11
ogni caso, come risulta dal contratto di appalto sottoscritto in data 21.07.2014,
aveva operato in cantiere quale mera esecutrice di quanto ivi indicato, delle CP_9
varianti concordate tra committenza e Direzione Lavori e delle opere extra capitolato successivamente commissionatele;
che tali nuove opere erano da qualificarsi quali varianti al progetto iniziale, richieste dal committente, e che dovevano essere riconosciuti alla i conseguenti maggiori corrispettivi;
che infatti nell'ultimo CP_9 stato di avanzamento lavori – certificato n. 15 per le opere realizzate al 31/10/2015, firmato dal RUP arch. (doc. 8) - la ritenuta del 10% del prezzo sul CP_3 corrispettivo erogato ammontava ad € 725.985,74; che € 629.000,00, venne versata da con il pagamento della fattura n.21 del 27/6/2016 (doc. 9); che Pt_1 residuavano quindi, per detta causale, € 96.985,74, oltre IVA, che non ha mai Pt_1 provveduto a versare nonostante le richieste dell'esponente.
Si costituiva in giudizio lo , in persona dei suoi titolari Arch. Controparte_2
e arc. , deducendo che gli impianti termo meccanici CP_3 Controparte_4
realizzati erano conformi al progetto esecutivo avvallato dalla Committente e che in ogni caso le opere contestate da quest'ultima erano state rieseguite dall'impresa; che gli interventi di adeguamento proposti dalla CTU riguardavano la sostituzione delle unità canalizzabili con unità a soffitto a cassetta con altre di tipo canalizzabile, in linea a quanto previsto nel progetto originario;
che, ferma restando l'estraneità dello rispetto ad ogni profilo di responsabilità, la domanda attorea doveva CP_2 essere rigettata preliminarmente per l'intervenuta prescrizione e decadenza da ogni diritto;
che infatti anche a volere ritenere che la prescrizione inizi a decorrere solo a seguito del risultato di un accertamento tecnico preventivo, l'azione risulterebbe prescritta: l'accertamento tecnico, infatti, si è concluso nell'ottobre 2020, mentre l'atto di citazione è datato novembre 2022, ed è stato notificato a dicembre dello stesso anno, quindi oltre i due anni normativamente previsti in materia di appalto;
che dall'elaborato peritale a firma dell'Ing. non emergeva alcuna Persona_1 responsabilità ascrivibile allo;
quest'ultimo chiedeva la chiamata in CP_2 causa della propria assicurazione professionale e dell'ing. in proprio e quale CP_11
legale rappresentante della CP_5
Si costituiva in giudizio la terza chiamata nonché l'ing. Controparte_5 [...]
in proprio e quale legale rappresentante della prima, deducendo che in data CP_14
16.7.2014 (doc. 1) lo conferiva alla l'incarico di CP_2 CP_5
8 Progettazione Esecutiva di tutti gli impianti meccanici ed elettrici relativamente al
“Nuovo edificio della in Casale Monferrato”, nonché di curare la Parte_4
Direzione Operativa delle opere di realizzazione degli impianti meccanici ed elettrici dello stesso complesso immobiliare;
che mentre i lavori di realizzazione dell'impianto meccanico e termo fluidico oggetto di lite avevano inizio in data 21.07.2014, la procedeva contestualmente a realizzare un nuovo progetto esecutivo che CP_5
Pa teneva conto della necessità di installare i macchinari prodotti da , come richiesto dalla Committente, e che veniva completato nel mese di giugno 2015 (doc. 2 - 3), rapportandosi con lo (che era stato incaricato della Direzione Lavori CP_2
PIstica), con il Geom. , tecnico della società attrice, e con l CP_22 [...]
(società consorziata della ) che era stata incaricata - in forza CP_23 CP_9 del ben noto appalto – di provvedere all'esecuzione materiale delle opere di realizzazione dell'impianto termo fluidico;
che in data 6.4.2016, il centro direzionale per cui è causa veniva formalmente consegnato alla società attrice ed in data
25.5.2016 la effettuava con esito positivo le prove (doc. 10 prodotto dallo CP_5
) necessarie per verificare il regolare funzionamento dell'impianto di CP_2 condizionamento dell'edificio, con conseguente collaudo degli impianti oggetto di lite;
eccepiva dunque la carenza di legittimazione passiva dell'Ing. in proprio, il CP_11 quale peraltro non solo non ricopriva l'incarico di Direttore Operativo degli PI, ma non aveva neanche svolto personalmente alcuna attività progettuale, né aveva mai accettato personalmente alcun incarico professionale;
eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1667 c.c.; l'assenza di responsabilità di e dell'ing. CP_5 CP_11
Si costituiva in giudizio eccependo l'inoperatività della Controparte_7
polizza ex art.
4.14 in quanto al momento della stipulazione del contratto assicurativo già vi erano fatti, circostanze e richieste note all'assicurato e pertanto la garanzia invocata non poteva operare anche in forza delle dichiarazioni reticenti ex art. 1892
c.c. rilasciate dall'assicurato in sede di questionario.
Nel merito l'infondatezza della pretesa nei confronti dello , e CP_2
l'eccessività ed infondatezza del quantum richiesto.
Autorizzate le chiamate in causa, concessi i termini 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente anche con l'acquisizione degli atti del procedimento per
ATP e mediante consulenza tecnica d'ufficio; all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
9 13.11.2024 con la concessione del termine di giorni 40 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per repliche.
2.La Committente aziona la garanzia per vizi e difetti dell'opera ex art. 1667 c.c. lamentando inefficienze e difformità dell'impianto di climatizzazione e di ventilazione meccanica controllata del Centro Direzionale di (per le caratteristiche tecniche Pt_1 dell'impianto e dell'immobile si richiama alla descrizione contenuta nella relazione peritale della CTU, ing. consistenti in rumorosità dell'impianto Persona_1
meccanico e mancato confort tecnico degli ambienti per i continui sbalzi di temperatura soprattutto di quelli al secondo piano esposti a Nord.
Tali criticità furono riscontrate anche dall'ing. ctp del Persona_2
convenuto , nella nota del 24.03.2016, in cui lo stesso segnalava la CP_2
rumorosità delle cassette di distribuzione, la rumorosità degli apparecchi terminali legata al flusso del refrigerante, la rumorosità del flusso dell'area (recuperatori), problemi di diffusione dell'aria in alcuni ambienti nonché di regolazione degli impianti, analogamente a quanto lamentato da parte attrice ed accertato poi in sede di indagini peritali (vedi doc 15 parte attrice).
I suddetti vizi dell'opera sono stati di fatto riconosciuti dall'impresa esecutrice dei lavori che “ha rieseguito le opere” (vedi comparsa pag. 5), come CP_9 CP_3 affermato anche dall'attrice e come si evince dai doc 6 e 7 di parte convenuta
. CP_3
Il riconoscimento dei vizi è avvenuto non solo mediante facta concludentia ma anche espressamente, in quanto nella comunicazione del 18.07.2018 (di molto tempo successiva alla fine lavori) l'arch. si dimostrava disponibile, a seguito CP_3
della missiva di del 18.07.2018, ad individuare tempi e modi di risoluzione dei Pt_1
problemi riscontrati e certificati dal perito della Committente.
Anche nella missiva del 15.03.2018, l'arch. dava atto dei ripetuti interventi CP_3 dell'impresa per ovviare alle doglianze legittime della Committente (doc 29 parte attrice).
Appare dunque evidente che non viene posta in dubbio la sussistenza dei vizi denunciati, rimanendo da individuare solo le modalità ed i tempi per un intervento risolutivo, a differenza di quelli effettuati in precedenza (vedi in tale senso anche pag.
8 della ctu e doc 29 parte attrice cit.).
10 Sul tema degli effetti del riconoscimento dei vizi si richiama l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui: “In tema di appalto, l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera costituisce, alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un'autonoma obbligazione di "facere", la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo;
tale obbligazione, pertanto, è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale (Cass. 62-2018).
Nel caso di specie, non può dunque ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione, con conseguente tempestività dell'azione e rigetto delle eccezioni di intervenuta prescrizione e decadenza sollevate dalle controparti.
I vizi denunciati dall'attrice nell'atto di citazione relativi alla rumorosità ed alla scarsa resa degli impianti trovano riscontro negli accertamenti peritali effettuati sia in sede di
ATP che in sede di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio (si richiama la ctu depositata nel presente giudizio per una analitica descrizione tecnica degli stessi oltre alla dettagliata ed esaustiva risposta alle osservazioni dei CTP); tali accertamenti devono ritenersi attendibili, in quanto fondati su misurazioni strumentali e valutazioni effettuate nel procedimento per ATP (e di cui le parti nel presente giudizio non hanno richiesto ulteriori approfondimenti), trovando altresì riscontro nella documentazione prodotta dalle parti nel presente giudizio, in particolare nella corrispondenza intercorsa tra le stesse nonché nelle verifiche tecniche del ctp ing.
Per_3
La CTU, ing. dopo svariati sopralluoghi e misurazioni, descrive Persona_1 dettagliatamente i vizi riscontrati e lo stato dell'impianto; precisa che il particolare tipo Contr di impianto ad espansione diretta produce sibili e gorgoglii durante l'espansione ed il passaggio di stato del gas refrigerante (da liquido a gas o viceversa) ad opera delle valvole di regolazione nelle cassette a 4 vie, nelle unità da incasso e soprattutto all'interno dei collettori di distribuzione (HR BOX), la cui installazione viene consigliata dal produttore solo in ambienti di servizio, diversamente da quanto accaduto nel caso in esame.
Tale rumorosità è “da imputarsi all'installazione delle macchine ventilanti o all'interno dei controsoffitti nei locali serviti o nelle loro immediate vicinanze, le quali costituiscono la principale fonte di emissioni sonore. La ridotta altezza
11 dell'intercapedine tra controsoffitti e solai ha comportato l'utilizzo di canali flessibili a contatto con le strutture del controsoffitto, che presentano marcati restringimenti e cambi di direzione;
si verificano analoghe problematiche per i canali metallici non coibentati dell'impianto aeraulico. Infatti i canali sono fonte di emissione per effetto del flusso del fluido al loro interno;
restringimenti di sezione o brusche variazioni di direzione generano moti turbolenti dei fluidi e conseguenti vibrazioni dei canali.
All'aggravio delle condizioni di lavoro delle ventilanti conseguono maggiori usure dei cuscinetti degli organi rotanti e possibilità di deformazioni delle giranti (vedi ctu depositata nel procedimento per
ATP, doc. 04 parte attrice., pag. 24).
Analoghe problematiche di rumore si verificano per i canali metallici non coibentati dell'impianto aeraulico.
La ridotta altezza dell'intercapedine tra controsoffitti e le strutture dei solai, e la contemporanea presenza di altri impianti all'interno della medesima, ha comportato l'utilizzo di canali flessibili posati a contatto con i pannelli dei controsoffitti.
È stato ampiamente verificato nel corso del precedente ATP che tali canalizzazioni presentano marcati restringimenti e cambi di direzione.
Risulta evidente come sia stato ridotto lo spazio disponibile e dedicato ai componenti dell'impianto meccanico, non solo per quanto riguarda l'intercapedine del controsoffitto, bensì anche e soprattutto per quanto concerne l'assenza di locali di servizio sapientemente collocati e idonei (per numero e dimensione) ad ospitare i tali macchinari.
Contr Per quanto riguarda l'impianto si è accertato che in numerosi vani le portate misurate sono di molto inferiori a quelle in progetto ed anche minori di quelle dichiarate dal produttore (a parità di impostazione della velocità dell'aria).
Analogamente per l'impianto di ventilazione meccanica per ricambio d'aria, le portate d'aria misurate nel corso del precedente ATP sono sempre inferiori a quelle desumibili dalle tavole di progetto.
Inoltre, contribuisce ad una minore resa degli impianti, l'utilizzo di canalizzazioni non coibentate in contrasto con le indicazioni di progetto e l'assenza di regolamentazione automatica di portata e della temperatura;
ciò non permette il mantenimento di un livello di temperatura costante ed uniforme all'interno dei locali, incidendo negativamente sul confort termico degli occupanti.
12 Tali criticità sono state determinate dalla scelta tecnica di sostituire le
Pa apparecchiature Mitsubishi con quelle del produttore , poiché queste ultime potevano essere montate anche a distanza di 40 m dal centro direzionale, così come richiesto da . Pt_1
La Ctu, ing. afferma che tale modifica risulta da un progetto in variante;
Per_1
specifica, inoltre, che il progetto esecutivo degli impianti oggetto di vertenza, depositato presso i competenti Uffici Comunali, risulta completo di relazioni tecniche, calcoli energetici, fluidodinamici ed elaborati grafici;
mentre la variante depositata consiste nelle sole tavole grafiche relative agli impianti così come realizzati.
Anche da questo derivano alcune discrepanze tra quanto progettato e quanto effettivamente realizzato.
Ulteriori problematiche nascono dalla intervenuta sostituzione di alcune delle cassette a 4 vie con unità ventilanti canalizzabili installate nei controsoffitti: le unità canalizzabili possono operare solo su tre livelli di velocità impostabili manualmente e non consentono il mantenimento di un livello costante di temperatura;
al contrario, le unità ventilanti a 4 vie a cassetta sono dotate di regolazione automatica e continua della portata, e quindi della quantità di calore immessa in ambiente, garantendo il mantenimento della temperatura scelta dall'utente.
Un altro aspetto che venne sicuramente trascurato nel progetto dell'impianto termo fluidico riguardava l'emissione sonora delle macchine stesse (doc. 05 e doc. 06 di
): tale parametro per le unità ventilanti canalizzabili al momento Pt_1 dell'installazione era certificato dal costruttore di poco inferiore ai 35 dB(A), in funzione delle potenze e in condizioni ottimali di laboratorio, mentre per quanto riguarda le cassette a 4 vie il Livello sonoro era inferiore, certificato pari a circa 30
dB(A).
In sostanza è provato che l'opera è stata eseguita non a regola d'arte, per carenze dovute sia alla progettazione che all'esecuzione delle stesse, in maniera non conforme a perizia e diligenza.
Sono stati riscontrati evidenti errori di progettazione, di esecuzione ed installazione dei macchinari e delle relative canalizzazioni, in alcuni casi in difformità al progetto ed alle caratteristiche tecniche degli impianti riportate nel manuale di installazione
Tanto ciò è vero che alla data dell'8.02.2017 le operazioni di collaudo erano state sospese in relazione alle problematiche segnalate da (vedi doc. 21 parte Pt_1
13 attrice), circostanza confermata anche dallo studio (vedi comparsa CP_3
conclusionale).
Le controparti non hanno quindi dimostrato, come era loro onere, l'esecuzione ad opera d'arte dei lavori, essendosi limitati a sostenere che le modifiche al progetto inziale erano state eseguite su richiesta della Committente, modifiche che si sono tradotte in soluzioni progettuali (variante) ed esecutive di cui i professionisti che vi hanno dato seguito sono certamente responsabili.
Va sottolineato che il contratto prevede la possibilità di varianti su richiesta del committente nel rispetto la procedura ivi indicata;
la diligenza professionale e l'esecuzione del contratto secondo buona fede impongono tuttavia ai professionisti incaricati, che anche a fronte delle richieste della committenza, le opere siano eseguite a regola d'arte e quindi con soluzioni tecniche compatibili, tecnicamente corrette ed efficienti.
Le prove testimoniali articolate dalle parti sulle modifiche richieste dalla Committente sono quindi inammissibili, in quanto irrilevanti e superflue.
Non è neppure dedotto e provato che eventuali criticità nascenti dalle modifiche al progetto siano state segnalate alla Committente (il doc 43 di parte attrice, contenente una mera tabella di confronto delle due apparecchiature, non costituisce una informativa chiara in merito).
Anche il doc 10 di parte convenuta , in cui vengono riportate verifiche CP_3 tecniche nei vari locali ed in cui l'ing. per la afferma la CP_11 Controparte_5 conformità dell'impianto al progetto esecutivo, non è sufficiente a dimostrare l'esatta esecuzione delle opere, essendo peraltro documento di provenienza unilaterale, a fronte delle misurazioni e delle risultanze delle indagini peritali.
Non vi è neppure prova degli asseriti interventi di modifica degli impianti che sarebbero stati eseguiti dalla Committente dopo la fine dei lavori;
in realtà dagli atti risultano dei meri interventi di manutenzione ordinaria effettuati dalla CP_25
(consorziata della ) e dall'impresa TI BE PI (centro
[...] CP_9
assistenza LG), quali ad esempio quelli di pulizia e sanificazione filtri (doc 49 e 21-28 di parte attrice).
Le prove testimoniali sul punto articolate dallo devono ritenersi CP_2
inammissibili in quanto genericamente formulate e non circostanziate.
Inoltre, anche il fatto eccepito in sede di sopralluogo dell'ATP che nella “Sala da pranzo grande” al secondo piano il ventilconvettore analizzato era privo dei condotti
14 di ripresa raccordati con le rispettive griglie, in difformità a quanto previsto in progetto, riguarderebbe un intervento che non avrebbe comunque influito sull'impianto e che non avrebbe portato alle problematiche e ai difetti rilevati, come affermato dalla Ctu.
Indimostrata è dunque l'invocata interruzione del nesso di causalità tra la condotta inadempiente ed i danni.
Infondate ed irrilevanti in questa sede sono le eccezioni di inammissibilità degli atti del procedimento per ATP e della relativa consulenza tecnica, non solo perché in questo giudizio è stata espletata nuova consulenza tecnica d'ufficio che ha richiamato e confermato le precedenti conclusioni, ma anche perché gli atti del procedimento per ATP costituiscono argomenti di prova valutabili dal Giudice ex art. 116 c.p.c. secondo il suo prudente apprezzamento.
Sono dunque tenuti alla garanzia per vizi in via solidale i convenuti Controparte_2
, incaricato della progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
[...]
esecutiva, della direzione lavori, dei servizi di gestione della sicurezza e di progettazione e direzione lavori artistica ed impiantistica, nonché l'appaltatrice
CP_12
La tipologia di impianto termo fluidico e per le particolarità del fabbricato hanno richiesto infatti un approccio progettuale condiviso e partecipato tra i vari professionisti coinvolti: le scelte attuate in ambito architettonico (e strutturale) hanno avuto diretta conseguenza sulle scelte di tipo impiantistico.
Durante il cantiere dell'opera, la mancanza di spazio all'interno dell'intercapedine di controsoffitto ha determinato la soluzione tecnica con le canalizzazioni flessibili, che dunque è stata condivisa tra i professionisti incarcati e l'appaltatrice.
Precedentemente alla fase di cantierizzazione, le problematiche relative al rumore sono state sottovalutate già in sede di progetto architettonico ed impiantistico, come anche nei successivi progetti in variante.
Nello specifico, per quanto riguarda il progetto architettonico, non sono stati ottimizzati gli spazi in cui alloggiare le macchine.
L'intercapedine tra solaio e controsoffitto non possiede un'altezza adeguata per l'esecuzione e la futura manutenzione di tutti gli impianti che la occupano;
inoltre alcuni ambienti sono serviti da apparecchi posizionati a ridosso degli stessi a causa della mancanza di locali dedicati.
15 Di conseguenza gli impianti meccanici sono stati progettati e realizzati adottando soluzioni non ottimali nei confronti della loro collocazione e dell'esecuzione delle canalizzazioni.
La documentazione progettuale del progetto in variante era carente ed i macchinari sono stati montati in difformità al manuale di istruzioni ed alle caratteristiche tecniche degli stessi (il nuovo progetto esecutivo che teneva conto della necessità di installare i macchinari LG anziché Mitsubishi era stato redatto da . CP_5
Per costante giurisprudenza, appaltatore, direttore dei lavori e progettista rispondono solidalmente dei danni arrecati al committente, essendo sufficiente per la sussistenza della solidarietà che le azioni e omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento dannoso “a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (Cass. Civ., sent. n. 18521 del 21 settembre 2016).
Trattasi, infatti, di diversi soggetti che a vario titolo hanno partecipato alla realizzazione dell'opera, contribuendo alla determinazione dell'evento dannoso consistente nei vizi della stessa e pertanto essi sono individuati come corresponsabili.
Il vincolo di responsabilità solidale tra i predetti, il cui rispettivo inadempimento abbia concorso in modo causativo a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio espresso dall'art. 2055 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei corresponsabili risponde per l'intero, fatta salva l'azione di regresso (ex plurimis C. App. L'Aquila, sent. del 04.01.2022).
Inoltre, l'appaltatore che esegua l'opera conformemente al progetto può essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera stessa, valutando la sua condotta secondo il criterio della diligenza del professionista medio (homo eiusdem generis et condicionis).
Pertanto, l'appaltatore è tenuto a segnalare al committente gli eventuali errori progettuali, al fine di realizzare il lavoro ad opera d'arte. In difetto, egli è responsabile anche se ha fedelmente seguito il progetto predisposto dal soggetto incaricato dal committente. L'appaltatore deve osservare il proprio obbligo di rispettare i criteri generali della tecnica relativamente al lavoro che gli è stato commesso.
L'appaltatore, dunque, è tenuto a controllare la correttezza del progetto o delle istruzioni, nei limiti delle sue cognizioni.
16 Nel caso in cui le istruzioni del committente siano palesemente errate,
l'appaltatore non è responsabile solo ove dimostri di aver palesato il proprio dissenso e, ciò nondimeno, di essere stato indotto ad eseguire i lavori come "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.
In difetto della suindicata prova, l'appaltatore è tenuto, alla luce dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera,
(Cass. Sez. 1, 09/10/2017, n. 23594; Cass. Sez. 2, 8/7/2016, n. 14071; Cass. Sez. 2,
24/02/2016, n. 3651; Cass. Sez. 2, 02/02/2016, n. 1981; Cass. Sez. 2, 27/08/2012, n.
14650; Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8016; Cass. Sez. 1, 13/03/2009, n. 6202; Cass.
Sez. 3, 12/04/2005, n. 7515; Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n. 20294; Cass. Sez. 2,
26/07/1999, n. 8075; Cass. Sez. 2, 29/01/1983, n. 821).
Orbene, nel caso di specie, la convenuta on ha offerto tale prova né CP_12
di avere diligentemente provveduto alla verifica della correttezza dei dati progettuali, al corretto montaggio dei macchinari secondo le proprie caratteristiche tecniche e di avere eseguito le opere in conformità al progetto.
3. In ordine alla liquidazione dei danni, per i quali la CTU ha risposto in maniera esaustiva alle contestazioni dei ctp di parte convenuta e dei terzi chiamati, gli stessi devono essere quantificati in una somma pari al costo per l'eliminazione dei vizi utilizzando il prezziario della Regione Piemonte anno 2020, secondo le soluzioni tecniche indicate dalla CTU, che paiono logiche e coerenti in relazione all'analisi delle cause degli stessi, secondo le seguenti voci: impianto di climatizzazione - sostituzione delle unità canalizzabili con cassette a 4 vie per euro 83.349,77 impianti di ventilazione meccanica per ricambio di aria - sostituzione delle canalizzazioni in lamiera metallica non coibentate per euro 28.982,21 impianto di ventilazione meccanica per ricambio di aria - alimentazione idrica e collegamento alla rete di scarico della condensa per euro 10.051,30 riscaldamento addizionale Hall di ingresso per euro 9.520,00 costi per organizzazione del cantiere per euro 12.315,60 costi per la sicurezza per euro 2.044,14 onorari e spese professionali per progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativi agli interventi proposti per euro 12.480,00 costi di verifica dell'esistente e collaudo euro 4.680,00 + euro 6.780,00.
17 Non sono riconoscibili ulteriori voci di danno relative a difetti non tempestivamente denunciati o a duplicazioni rispetto alle somme già riconosciute, che coprono i costi per l'eliminazione dei vizi (vedi relazione ctu nel procedimento di atp pagg. 26 e 27 in cui l'ing. ndica i parametri per la quantificazione dei costi). Per_1
Trattandosi di debito di valore, l'ammontare complessivo del danno di euro
170.183,02 oltre iva, va rivalutato dalla data di introduzione dell'ATP sino alla data della presente sentenza.
Sono dovuti inoltre gli interessi compensativi dalla data di introduzione del giudizio di accertamento tecnico preventivo al tasso legale sugli importi rivalutati di anno in anno sino alla data della presente sentenza.
Consegue che lo , in persona dei soci, e devono CP_2 CP_12
essere condannati in solido al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 170.183,02 oltre Iva di legge, oltre interessi e rivalutazione, come sopra precisato.
4. Nei rapporti interni tra lo , la e l'ing. CP_2 Controparte_5 [...]
in proprio e quale legale rappresentante della predetta società, deve CP_14
osservarsi che lo aveva conferito alla predetta società, in persona CP_2 dell'amministratore unico ing. la progettazione esecutiva di tutti gli CP_14
impianti meccanici ed elettrici nonché la direzione operativa delle opere di realizzazione degli impianti meccanici ed elettrici (vedi lettera di incarico del
16.07.2014).
Nessun rapporto contrattuale è intercorso tra la Committente, l'ing. in proprio e CP_11 la nonostante l'indicazione del nominativo dello stesso (sempre in CP_5
relazione alla nel contratto di appalto. CP_5
Deve ritenersi dunque fondata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva dell'ing. in proprio. CP_11
5.In ordine all'individuazione delle rispettive responsabilità, va sottolineato che la ha redatto il progetto esecutivo che teneva conto della Controparte_5
necessità di installare i macchinari LG in sostituzione dei macchinari Mitsubishi, sostituzione che ha determinato parte della criticità sopra rilevate (vedi sub 2).
Nei rapporti tra , la terza chiamata CP_2 CP_12 Controparte_5
in parziale accoglimento delle domande di manleva, la responsabilità va dunque
[...]
18 ripartita in misura di un terzo ciascuno, non potendo ravvisarsi un diverso contributo causale, posto che la macrospicità dei difetti e le evidenti carenze progettuali ed esecutive erano percepibili secondo la diligenza professionale sia dall'appaltatore che dai progettisti-direttori dei lavori, secondo i rispettivi ruoli per tutte le motivazioni sopra esposte.
La graduazione delle responsabilità deve essere effettuata tenuto conto dell'opera per come eseguita nel complesso e non per singole lavorazioni.
6.In ordine alla domanda di manleva avanzata da nei confronti di CP_2 [...]
occorre rilevare che nel questionario allegato alla polizza sottoscritta il CP_7
5.06.2018, il contraente così dichiarava:
In realtà, a quella data, come emerge dalle ripetute contestazioni mosse dalla
Committente e dalle stesse ammissioni effettuate dall'arch (vedi doc. 19 – CP_3
31 parte attrice), quest'ultimo era consapevole delle problematiche con la
Committente che avrebbero potuto portare con ragionevole certezza ad un contenzioso ed ad una richiesta di risarcimento danni, come effettivamente successo, per somme rilevanti, data l'importanza delle opere e del contratto di appalto;
deve ritenersi, allora, che tali circostanze avrebbero potuto avere incidenza determinate sulla prestazione del consenso da parte dell'assicurazione.
Quest'ultima, dunque, in via di eccezione di inadempimento può legittimamente rifiutare il pagamento dell'indennizzo ex art. 1892 c.c.
La relativa domanda di manleva non può pertanto trovare accoglimento.
7. In ordine alla domanda riconvenzionale avanzata da ei confronti di CP_12
relativa al credito di euro 96.985,74 oltre Iva, a titolo di corrispettivo per le Parte_1
opere realizzate, la stessa non è meritevole di accoglimento in quanto la convenuta documenta che la Committente ha già versato la somma di euro 629.000,00, superiore al valore dell'impianto in oggetto che è stato quantificato in euro
495.692,10 dalla (consorziata della vedi doc 44 Controparte_25 CP_12
parte attrice).
19 Tale stima non è stata contestata dalle parti;
consegue che nulla è dovuto dalla
Committente a titolo di corrispettivo dei lavori.
8. Le spese di lite, comprese quelle del procedimento per accertamento tecnico preventivo rg 2084/2019, nei rapporti tra la Committente, e CP_2 CP_12
seguono il principio di soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi
[...]
della tariffa professionale, tenuto conto del valore della controversia e della complessità media della stessa.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra lo e la in proprio, CP_12 CP_2 Controparte_5 CP_14
tenuto conto delle ragioni della decisione e dei rispettivi contributi causali nella causazione dei danni.
Le spese di lite tra e seguono il principio CP_2 Controparte_7
di soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della complessità ordinaria della questione oggetto della domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-condanna , in persona dei soci ed , CP_2 CP_3 Controparte_4
e al pagamento in favore di della somma di euro CP_12 Parte_1
170.183,02, oltre Iva, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
-rigetta la domanda riconvenzionale di ei confronti di parte attrice;
CP_12
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di in proprio;
CP_14
- dichiara nei rapporti interni , e CP_2 CP_12 Controparte_5
responsabili nella misura di un terzo ciascuno;
-rigetta la domanda di manleva di nei confronti;
CP_2 Controparte_7
-condanna in solido in persona dei soci, e CP_2 CP_3 CP_4
, e alla refusione delle spese di lite in favore di
[...] CP_12 Parte_1 spese che si liquidano, per il presente giudizio, in complessivi € 14.000,00 a titolo di compenso professionale e in € 759,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario
15%, IVA e CPA come per legge, nonché, per il procedimento per ATP, in complessivi euro 3.000,00 per compenso professionale ed in euro 634,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% IVA e CPA;
20 -pone definitivamente a carico di e in solido le spese di CP_2 CP_12
Ctu, liquidate nel presente giudizio e quelle liquidate dal Giudice nel procedimento per ATP 2084/2019;
-compensa le spese di lite tra , CP_12 CP_2 Controparte_5
in proprio;
CP_14
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 CP_7
, che liquida in euro 10.000,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per
[...]
legge.
Così deciso in Vercelli, 24.02.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Claudia Gentili
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2052/2022 di R.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ASTERIA MARIATERESA e dall'avv.to GABRIELE MOLINARI presso il cui studio in Milano via Quadronno 16 elettivamente domiciliata attrice contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. MARCO RAVIOLA Controparte_1 P.IVA_2
presso il cui studio in Asti via Giobert 9 è elettivamente domiciliata convenuta contro
, in persona dei titolari arch. e Arch. Controparte_2 CP_3
, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI LUCA PANZICA presso il Controparte_4
cui studio in Torino Corso Galileo Farraris 60 è elettivamente domiciliato convenuto
nei confronti di
e in proprio e quale legale Controparte_5 CP_6 rappresentante della prima, con il patrocinio dell'avv. LUIGI DEL VUONO presso il cui studio in Torino Corso Re Umberto 21 sono elettivamente domiciliati nei confronti di
, in persona del procuratore dott. con Controparte_7 CP_8 il patrocinio dell'avv. SANTO SPAGNOLO presso il cui studio in Catania Corso Italia
244 è elettivamente domiciliata
1 Terzi chiamati in causa
Oggetto: contratto di appalto
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
In via principale: rigettare la domanda riconvenzionale di , per le ragioni spiegate CP_9 negli atti e verbali di causa;
rigettare le domande e le eccezioni formulate dai Convenuti e dai Terzi chiamati, per le ragioni spiegate negli atti e verbali di causa;
accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei Convenuti per l'inadempimento del Contratto e/o dell'obbligazione di ripristino dei vizi e/o difetti di conformità rilevati e, per l'effetto, condannare i Convenuti, Controparte_10
C.F. e P.IVA: con sede legale in via Orfanotrofio, 10, 14100, Asti
[...] P.IVA_2 in persona del lrpt e , P.IVA , con sede in via Controparte_2 P.IVA_3 Galileo Ferraris, 60, 10121, Torino, in persona degli Architetti e dell'Arch. CP_3
in qualità di soci, titolari e legali rappresentanti, al risarcimento del Controparte_4 danno nei confronti dell'Attrice, nella misura dei costi quantificati dalla CTU, nella relazione di perizia depositata presso questo Tribunale nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. 2084/2019), pari ad Euro 206.201,59 (Euro duecentoseimiladuecentouno/59) confermata nell'elaborato depositato dal medesimo CTU nel presente giudizio nonché oltre interessi di legge;
Condannare i Convenuti, Controparte_10
C.F. e P.IVA: con sede legale in via Orfanotrofio, 10, 14100, Asti in
[...] P.IVA_2 persona del lrpt e , P.IVA con sede in via Galileo Controparte_2 P.IVA_3 Ferraris, 60, 10121, Torino, in persona degli Architetti e dell'Arch. CP_3 CP_4
in qualità di soci, titolari e legali rappresentanti, al risarcimento dei costi sostenuti
[...] da a fronte del procedimento R.G. n. 2084/2019 che, come da documentazione Pt_1 allegata in atti, vengono quantificati in Euro 38.252,55 o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.
In via subordinata:
nella denegata ipotesi in cui si vogliano accogliere le richieste dei Convenuti e dei
Terzi chiamati di accertare il diverso apporto degli stessi al danno provocato ad , Pt_1 accertare la percentuale di responsabilità in capo a ciascuno dei Convenuti, della CP_5 e dell'ing. e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del danno nei confronti CP_11 dell'Attrice ciascuno per quanto di propria accertata responsabilità.
Sempre in via di subordine, con riferimento alla domanda riconvenzionale promossa da , nella denegata ipotesi di suo accoglimento, anche parziale, compensare detto CP_9 importo con quanto riconosciuto dovuto in favore di all'esito del presente Pt_1 giudizio.
In via istruttoria: chiede l'ammissione delle prove orali articolate in atti. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di questo giudizio nonché di quelli relativi anche al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. R.G. n. 2084/2019 di codesto
Tribunale.
2 Per parte convenuta CP_12
In via istruttoria: A. Previa revoca dell'ordinanza del 28.10.2024, ammettersi le istanze istruttorie in prova diretta e contraria formulate nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. datata 27.11. C. Previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 21.07.2024 e di quella del 28.10.2024, integrare il quesito demandato al CTU ing. con riferimento alla Persona_1 determinazione della percentuale di responsabilità di ciascuna delle parti in causa (
[...]
e Controparte_13 Controparte_12 Controparte_2 [...]
. Controparte_5
In via preliminare:
- Dichiarare l'inammissibilità ex art. 698 CPC della produzione, nel presente giudizio della relazione di perizia (doc.4 atto di citazione) e dei verbali del procedimento (docc.ti 32-33-
35 atto di citazione) poiché documenti facenti parte del fascicolo relativo alla procedura ex art. 696-bis c.p.c. R.G. 2084/2019 Tribunale di Vercelli;
- Rigettare l'istanza l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo di cui al paragrafo che precedere o ammetterla al solo fine di dichiarare la non utilizzabilità dello stesso nel presente giudizio per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito:
- Per le causali di cui in narrativa, respingere le domande formulate da parte attrice nei confronti della società esponente;
- In subordine: nella denegata ipotesi in cui venisse confermata l'esistenza dei lamentati vizi degli impianti realizzati, accertare l'esclusiva responsabilità in capo alla
[...]
(P. IVA ) con sede legale in Torino (TO) C.so Svizzera n. 185, CP_5 P.IVA_4 nella persona dell'ing. ed allo nelle persone degli CP_14 Controparte_2
Architetti ed quali soci, titolari e legali rappresentanti, CP_3 Controparte_4 condannandoli, in solido fra loro o stabilendone le singole responsabilità, al pagamento del danno che dovesse essere accertato e liquidato a favore dell'attrice;
- In ulteriore subordine, ove venisse accertata anche la responsabilità del conchiudente nella determinazione del danno richiesto da parte attrice, stabilire le rispettive percentuali di responsabilità in capo all'esponente, allo ed alla Controparte_2 [...] condannando le stesse a corrispondere direttamente ad la loro CP_5 Pt_1 quota.
In via riconvenzionale:
- Accertare l'esistenza del credito di € 96.985,74, oltre IVA nella misura di legge, o verior somma dal Tribunale indicanda, dell'esponente nei confronti dell'attrice per le causali esposte in narrativa condannando quest'ultima al pagamento di detta somma, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, e gli interessi nella misura di cui all'art. 1284 C.C., il tutto calcolato dal 16/6/2016 al saldo effettivo;
- In subordine, nel caso di condanna dell'esponente al pagamento di somme in accoglimento della domanda contro di lei proposta dall'attrice, procedere alla compensazione sino alla concorrenza delle rispettive poste creditorie accertate. In ogni caso con vittoria delle spese di causa”.
Per parte convenuta CP_2
NEL MERITO
IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto ex art. 1667 c.c. di parte attrice, nonché accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dalla stessa
3 per le motivazioni dedotte e deducende e, per l'effetto, rigettare ogni domanda formulata da parte attrice nei confronti dello . Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese formulate da Parte_1
(già e poi per i motivi in fatto e
[...] Controparte_15 Controparte_16 in diritto esposti in atti e, per l'effetto, rigettare le domande di parte attrice. IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande attoree nei confronti dello , condannare le terze chiamate Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. Controparte_5 CP_14 e l'Ing. ersonalmente, eventualmente anche in solido tra loro, nonchè la CP_14
, a manlevare l'Arch. e l'Arch. Controparte_7 CP_3 CP_4
, in qualità di titolari e legali rapp.ti dello , per quanto
[...] Controparte_2 questi ultimi fossero eventualmente tenuti a pagare in favore della parte attrice o di qualsivoglia altro soggetto in conseguenza del presente giudizio.
IN OGNI CASO Con condanna alla refusione delle spese e dei compensi del presente giudizio, incluso contributo unificato, oltre R.F. spese gen. avv. (15%), C.p.a. ed I.v.a. se dovuta, oltre alle spese e ai compensi di difesa e di consulenza tecnica di parte sostenuti nel corso del procedimento di istruzione preventiva.
IN VIA ISTRUTTORIA: ripropone le istanze istruttorie come da note di trattazione scritta del 12.11.2024.
Per i terzi chiamati E Controparte_17 CP_14
In via preliminare e/o pregiudiziale Accertare la carenza di legittimazione passiva dell'Ingegner personalmente CP_14 per i motivi suesposti.
Nel merito
In via principale, Accertare l'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie dell'attrice e per l'effetto rigettare le domande di manleva formulate dai convenuti e le eventuali domande formulate da altre parti in causa, mandando in ogni caso assolti da ogni avversa pretesa la
[...]
in persona del suo legale rappresentate pro tempore, e l'Ing. Controparte_5 CP_14 personalmente.
In subordine,
Rigettare in ogni caso le domande di manleva formulate dai convenuti e le eventuali domande formulate da altre parti in causa, mandando in ogni caso assolti da ogni avversa pretesa la in persona del suo legale rappresentate pro tempore, e Controparte_5
l'Ing. personalmente. CP_14
In ulteriore subordine,
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, graduare la responsabilità di e/o dell'Ing Controparte_5 CP_14 personalmente con quelle concorrenti degli altri convenuti e dell'attrice ed, in ogni caso, ridurre l'importo preteso a titolo di risarcimento danni da parte attrice. In via istruttoria 1. Previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa dal Tribunale di Vercelli in data 28.10.2024, disporre un supplemento di CTU o che il CTU venga convocato in un'apposita udienza a rendere chiarimenti nel contraddittorio con i Consulenti Tecnici di Parte, formulando, sia per il caso che venga disposto un supplemento di CTU sia per il caso in cui venga disposta la convocazione del CTU a chiarimenti, i seguenti quesiti:
4 1) Verificare lo stato attuale degli impianti e dell'immobile oggetto di lite ed individuare la presenza di eventuali interventi eseguiti da terzi, estranei all'odierno contenzioso, sugli stessi impianti e sull'immobile.
2) Illustrare i criteri seguiti dal CTU per accertare, alle pagine 19, 20, 21, 22 e 23 della relazione di perizia, profili di responsabilità prevalente o di concorrenza di responsabilità delle parti in causa nella causazione degli eventuali vizi e difetti riscontrati dal CTU.
3) Individuare gli interventi necessari a porre rimedio ai vizi e ai difetti rilevati, determinare i costi di ripristino e il minor valore delle opere, nonché il valore delle opere realizzate sulla base della proposta transattiva avanzata da dall'ing. e da CP_5 Controparte_5 CP_11
in data 20.5.2024, allegata alla relazione di perizia, e consistente in un CP_9
“intervento tecnico di modifica agli impianti termomeccanici (riscaldamento/raffrescamento e ricambi aria) dei seguenti locali, posti al secondo Piano dell'edificio: - Ufficio dott. Luigi Bonzano;
- Ufficio Presidenza;
- Ufficio dott. Umberto Bonzano;
- Sala Consiglio Luigi Bonzano;
- Sale da Pranzo grande e piccola.” 2. Ammettere l'istanza di prova per testi, formulata nella propria memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 del 27.11.2023.
per la terza chiamata : Controparte_7
Ritenere e dichiarare la prescrizione e/o la decadenza dall'azione della parte attrice;
Ritenere e dichiarare infondata la domanda giudiziale nei confronti dello;
CP_2
Dire tenute esclusivamente la Simiec srl e l'Ing. CP_11
In ogni caso rigettare la domanda giudiziale nei confronti di;
Controparte_7
Ritenere e dichiarare inoperante il contratto assicurativo stipulato con la deducente e per l'effetto rigettare con il favore delle spese la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Co
In subordine, ridurre la domanda nei limiti del danno subito e provato e contenere la condanna della deducente compagnia nei limiti della quota di responsabilità dell'assicurato, tenuto conto del contratto di assicurazione e detratta la franchigia e/o lo scoperto.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato a Controparte_18
e a , in persona dei soci e legali
[...] Controparte_2
rappresentanti arch. e arch. , CP_3 Controparte_4 Parte_1
(già poi deduceva che aveva
[...] CP_15 Controparte_19 conferito allo , nella persona dell'Arch. , Controparte_2 CP_3
l'incarico di predisporre l'intero progetto architettonico e impiantistico volto alla realizzazione della nuova sede direzionale in Via Luigi Bonzano, Cav. Del Lavoro n.
5 4 in Casale Monferrato (AL), con correlato incarico di direzione dei lavori (doc. 01 –
); che lo incaricava autonomamente la Controparte_20 CP_2 [...]
nella persona dell'ing. per la progettazione e direzione lavori Controparte_5 CP_11
di tutti gli impianti;
che lo Studio Pession e la Controparte_5
predisponevano, pertanto, la documentazione progettuale per la gara di appalto, che veniva aggiudicata alla società che in data 21.7.2014, Controparte_12 CP_9 sottoscriveva, quindi, con il contratto d'appalto e l'allegato elenco Pt_1 opere/computo metrico con i relativi prezzi (doc. 02 – Appalto ); che il CP_9 contratto (allegato E) prevedeva l'installazione di un impianto ad espansione diretta
Mitsubischi, mentre i convenuti avevano proceduto alla sostituzione unilaterale della componentistica Mitsubischi con quella LG;
che al fine di migliorare la Pt_1
silenziosità, pretese quantomeno la sostituzione al 2° piano di una parte delle unità ventilanti a 4 vie a cassetta, con delle unità ventilanti da incasso canalizzate, le quali sono state installate al piano terreno, al piano 1° e al piano 2°, come riportato nelle rispettive tavole allegate, con riconoscimento a di un compenso aggiuntivo CP_9
di euro 24.000,00; che, a seguito delle contestazioni di LL relative alla ridotta resa dell'impianto di climatizzazione, nei locali al 2° piano venivano sostituiti i diffusori interni di mandata/ripresa collegati alle unità ventilanti canalizzate, con altrettanti dello stesso tipo di quelli utilizzati sugli altri piani, con la conseguenza di migliorare il riscaldamento, ma non il livello di rumore;
che i lavori terminavano nel novembre 2015; che in data 6.04.2016, l'opera veniva accettata con riserva a seguito delle plurime contestazioni già avanzate e ripetutamente segnalate ai convenuti anche in data;
che, pertanto, l'attrice instaurava procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ai fini della composizione della lite;
che la CTU dell'ing. confermava Persona_1 che la rumorosità e la scarsa resa degli impianti era dipesa dall'installazione degli stessi in manera errata e non conforme agli standard di perizia richiesti;
che il totale dei costi di riparazione stimati dal Ctu era pari ad euro 206.201,59; che l'azione instaurata risulta tempestiva rispetto al termine ordinario decennale previsto per la responsabilità contrattuale;
che i vizi e/o le difformità lamentate da sono state Pt_1
riconosciute dagli stessi convenuti, i quali ne hanno tentato invano la riparazione;
che l'azione di mira non solo a contestare gli originari vizi e/o difformità, già Pt_1 denunciati, ma altresì l'inadempimento della succedanea obbligazione di ripristino;
che l'Inadempimento innesca la responsabilità contrattuale cui va associato il relativo
6 termine decennale di prescrizione, con conseguente responsabilità contrattuale dei convenuti.
Si costituiva in giudizio eccependo che l'impianto di trattamento CP_21 dell'aria e di climatizzazione venne realizzato a regola d'arte, in conformità ai progetti, alle tavole ed alle indicazioni fornite dalla committenza a mezzo dei tecnici da questa incaricati, ovvero l'ing. progettista dell'impianto e direttore CP_14 operativo dello stesso, e l'arch. , direttore dei lavori e project manager, CP_3 chiedendo la chiamata in causa della che dunque l'ing. Controparte_5 CP_11
doveva rispondere e manlevare la ove i vizi lamentati fossero derivati CP_12
da errori progettuali o direttivi;
che le doglianze lamentate da non erano Pt_1 conseguenza dell'errata realizzazione delle opere ma da scelte progettuali condivise ed autorizzate dalla committente;
che la consulenza resa in sede di ATP doveva ritenersi inutiliter data, non solo per l'inammissibilità del ricorso introduttivo ex art. 696 bis c.p.c. ma perché non considerava che la scelta della committenza, unitamente all'ing. di sostituzione del macchinario Mitsubishi con quello LG, CP_11
aveva determinato i vizi lamentati da;
che inoltre prima della proposizione della Pt_2 domanda di ATP, all'impianto di cui è causa, avevano messo mani altre imprese ed altri tecnici.
Eccepiva l'intempestività delle denunce effettuate dalla Committente rispetto alla fine lavori del 5.11.2015, con conseguente decadenza dall'azione di garanzia e prescrizione in quanto le missive in atti non erano atti idonei ad interromperne il decorso;
che per quanto riguardava le opere formalmente contestate all'impresa appaltatrice, di cui al verbale di consegna del 6.04.2016, queste erano state oggetto di interventi concordati tra le parti e conclusi prima del successivo collaudo del
16.06.2016, atto che ne confermava il gradimento e l'accettazione da parte della committenza, tanto che provvide al pagamento delle varianti richieste e di cui Pt_1 alla fattura n 21 del 27/6/2016 (doc. 9); che i presunti vizi – rumore, CP_9 temperature ritenute non idonee – erano ascrivibili alla scelta della committenza di non utilizzare, per le ragioni esposte, l'impianto originariamente previsto bensì un diverso impianto che, per caratteristiche proprie, consentiva di distanziare le macchine esterne dal fabbricato, ma aveva funzionalità diverse rispetto all'impianto sostituito;
che l'impianto realizzato è stato oggetto di interventi richiesti direttamente Pa alla casa produttrice da parte della committenza;
che tali interventi, realizzati anche con maestranze indicate direttamente da LG, avevano certamente spezzato il
7 nesso di causalità fra l'opera progettata dall'ing. e quella realizzata;
che, in CP_11
ogni caso, come risulta dal contratto di appalto sottoscritto in data 21.07.2014,
aveva operato in cantiere quale mera esecutrice di quanto ivi indicato, delle CP_9
varianti concordate tra committenza e Direzione Lavori e delle opere extra capitolato successivamente commissionatele;
che tali nuove opere erano da qualificarsi quali varianti al progetto iniziale, richieste dal committente, e che dovevano essere riconosciuti alla i conseguenti maggiori corrispettivi;
che infatti nell'ultimo CP_9 stato di avanzamento lavori – certificato n. 15 per le opere realizzate al 31/10/2015, firmato dal RUP arch. (doc. 8) - la ritenuta del 10% del prezzo sul CP_3 corrispettivo erogato ammontava ad € 725.985,74; che € 629.000,00, venne versata da con il pagamento della fattura n.21 del 27/6/2016 (doc. 9); che Pt_1 residuavano quindi, per detta causale, € 96.985,74, oltre IVA, che non ha mai Pt_1 provveduto a versare nonostante le richieste dell'esponente.
Si costituiva in giudizio lo , in persona dei suoi titolari Arch. Controparte_2
e arc. , deducendo che gli impianti termo meccanici CP_3 Controparte_4
realizzati erano conformi al progetto esecutivo avvallato dalla Committente e che in ogni caso le opere contestate da quest'ultima erano state rieseguite dall'impresa; che gli interventi di adeguamento proposti dalla CTU riguardavano la sostituzione delle unità canalizzabili con unità a soffitto a cassetta con altre di tipo canalizzabile, in linea a quanto previsto nel progetto originario;
che, ferma restando l'estraneità dello rispetto ad ogni profilo di responsabilità, la domanda attorea doveva CP_2 essere rigettata preliminarmente per l'intervenuta prescrizione e decadenza da ogni diritto;
che infatti anche a volere ritenere che la prescrizione inizi a decorrere solo a seguito del risultato di un accertamento tecnico preventivo, l'azione risulterebbe prescritta: l'accertamento tecnico, infatti, si è concluso nell'ottobre 2020, mentre l'atto di citazione è datato novembre 2022, ed è stato notificato a dicembre dello stesso anno, quindi oltre i due anni normativamente previsti in materia di appalto;
che dall'elaborato peritale a firma dell'Ing. non emergeva alcuna Persona_1 responsabilità ascrivibile allo;
quest'ultimo chiedeva la chiamata in CP_2 causa della propria assicurazione professionale e dell'ing. in proprio e quale CP_11
legale rappresentante della CP_5
Si costituiva in giudizio la terza chiamata nonché l'ing. Controparte_5 [...]
in proprio e quale legale rappresentante della prima, deducendo che in data CP_14
16.7.2014 (doc. 1) lo conferiva alla l'incarico di CP_2 CP_5
8 Progettazione Esecutiva di tutti gli impianti meccanici ed elettrici relativamente al
“Nuovo edificio della in Casale Monferrato”, nonché di curare la Parte_4
Direzione Operativa delle opere di realizzazione degli impianti meccanici ed elettrici dello stesso complesso immobiliare;
che mentre i lavori di realizzazione dell'impianto meccanico e termo fluidico oggetto di lite avevano inizio in data 21.07.2014, la procedeva contestualmente a realizzare un nuovo progetto esecutivo che CP_5
Pa teneva conto della necessità di installare i macchinari prodotti da , come richiesto dalla Committente, e che veniva completato nel mese di giugno 2015 (doc. 2 - 3), rapportandosi con lo (che era stato incaricato della Direzione Lavori CP_2
PIstica), con il Geom. , tecnico della società attrice, e con l CP_22 [...]
(società consorziata della ) che era stata incaricata - in forza CP_23 CP_9 del ben noto appalto – di provvedere all'esecuzione materiale delle opere di realizzazione dell'impianto termo fluidico;
che in data 6.4.2016, il centro direzionale per cui è causa veniva formalmente consegnato alla società attrice ed in data
25.5.2016 la effettuava con esito positivo le prove (doc. 10 prodotto dallo CP_5
) necessarie per verificare il regolare funzionamento dell'impianto di CP_2 condizionamento dell'edificio, con conseguente collaudo degli impianti oggetto di lite;
eccepiva dunque la carenza di legittimazione passiva dell'Ing. in proprio, il CP_11 quale peraltro non solo non ricopriva l'incarico di Direttore Operativo degli PI, ma non aveva neanche svolto personalmente alcuna attività progettuale, né aveva mai accettato personalmente alcun incarico professionale;
eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1667 c.c.; l'assenza di responsabilità di e dell'ing. CP_5 CP_11
Si costituiva in giudizio eccependo l'inoperatività della Controparte_7
polizza ex art.
4.14 in quanto al momento della stipulazione del contratto assicurativo già vi erano fatti, circostanze e richieste note all'assicurato e pertanto la garanzia invocata non poteva operare anche in forza delle dichiarazioni reticenti ex art. 1892
c.c. rilasciate dall'assicurato in sede di questionario.
Nel merito l'infondatezza della pretesa nei confronti dello , e CP_2
l'eccessività ed infondatezza del quantum richiesto.
Autorizzate le chiamate in causa, concessi i termini 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente anche con l'acquisizione degli atti del procedimento per
ATP e mediante consulenza tecnica d'ufficio; all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
9 13.11.2024 con la concessione del termine di giorni 40 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per repliche.
2.La Committente aziona la garanzia per vizi e difetti dell'opera ex art. 1667 c.c. lamentando inefficienze e difformità dell'impianto di climatizzazione e di ventilazione meccanica controllata del Centro Direzionale di (per le caratteristiche tecniche Pt_1 dell'impianto e dell'immobile si richiama alla descrizione contenuta nella relazione peritale della CTU, ing. consistenti in rumorosità dell'impianto Persona_1
meccanico e mancato confort tecnico degli ambienti per i continui sbalzi di temperatura soprattutto di quelli al secondo piano esposti a Nord.
Tali criticità furono riscontrate anche dall'ing. ctp del Persona_2
convenuto , nella nota del 24.03.2016, in cui lo stesso segnalava la CP_2
rumorosità delle cassette di distribuzione, la rumorosità degli apparecchi terminali legata al flusso del refrigerante, la rumorosità del flusso dell'area (recuperatori), problemi di diffusione dell'aria in alcuni ambienti nonché di regolazione degli impianti, analogamente a quanto lamentato da parte attrice ed accertato poi in sede di indagini peritali (vedi doc 15 parte attrice).
I suddetti vizi dell'opera sono stati di fatto riconosciuti dall'impresa esecutrice dei lavori che “ha rieseguito le opere” (vedi comparsa pag. 5), come CP_9 CP_3 affermato anche dall'attrice e come si evince dai doc 6 e 7 di parte convenuta
. CP_3
Il riconoscimento dei vizi è avvenuto non solo mediante facta concludentia ma anche espressamente, in quanto nella comunicazione del 18.07.2018 (di molto tempo successiva alla fine lavori) l'arch. si dimostrava disponibile, a seguito CP_3
della missiva di del 18.07.2018, ad individuare tempi e modi di risoluzione dei Pt_1
problemi riscontrati e certificati dal perito della Committente.
Anche nella missiva del 15.03.2018, l'arch. dava atto dei ripetuti interventi CP_3 dell'impresa per ovviare alle doglianze legittime della Committente (doc 29 parte attrice).
Appare dunque evidente che non viene posta in dubbio la sussistenza dei vizi denunciati, rimanendo da individuare solo le modalità ed i tempi per un intervento risolutivo, a differenza di quelli effettuati in precedenza (vedi in tale senso anche pag.
8 della ctu e doc 29 parte attrice cit.).
10 Sul tema degli effetti del riconoscimento dei vizi si richiama l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui: “In tema di appalto, l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera costituisce, alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un'autonoma obbligazione di "facere", la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo;
tale obbligazione, pertanto, è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale (Cass. 62-2018).
Nel caso di specie, non può dunque ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione, con conseguente tempestività dell'azione e rigetto delle eccezioni di intervenuta prescrizione e decadenza sollevate dalle controparti.
I vizi denunciati dall'attrice nell'atto di citazione relativi alla rumorosità ed alla scarsa resa degli impianti trovano riscontro negli accertamenti peritali effettuati sia in sede di
ATP che in sede di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio (si richiama la ctu depositata nel presente giudizio per una analitica descrizione tecnica degli stessi oltre alla dettagliata ed esaustiva risposta alle osservazioni dei CTP); tali accertamenti devono ritenersi attendibili, in quanto fondati su misurazioni strumentali e valutazioni effettuate nel procedimento per ATP (e di cui le parti nel presente giudizio non hanno richiesto ulteriori approfondimenti), trovando altresì riscontro nella documentazione prodotta dalle parti nel presente giudizio, in particolare nella corrispondenza intercorsa tra le stesse nonché nelle verifiche tecniche del ctp ing.
Per_3
La CTU, ing. dopo svariati sopralluoghi e misurazioni, descrive Persona_1 dettagliatamente i vizi riscontrati e lo stato dell'impianto; precisa che il particolare tipo Contr di impianto ad espansione diretta produce sibili e gorgoglii durante l'espansione ed il passaggio di stato del gas refrigerante (da liquido a gas o viceversa) ad opera delle valvole di regolazione nelle cassette a 4 vie, nelle unità da incasso e soprattutto all'interno dei collettori di distribuzione (HR BOX), la cui installazione viene consigliata dal produttore solo in ambienti di servizio, diversamente da quanto accaduto nel caso in esame.
Tale rumorosità è “da imputarsi all'installazione delle macchine ventilanti o all'interno dei controsoffitti nei locali serviti o nelle loro immediate vicinanze, le quali costituiscono la principale fonte di emissioni sonore. La ridotta altezza
11 dell'intercapedine tra controsoffitti e solai ha comportato l'utilizzo di canali flessibili a contatto con le strutture del controsoffitto, che presentano marcati restringimenti e cambi di direzione;
si verificano analoghe problematiche per i canali metallici non coibentati dell'impianto aeraulico. Infatti i canali sono fonte di emissione per effetto del flusso del fluido al loro interno;
restringimenti di sezione o brusche variazioni di direzione generano moti turbolenti dei fluidi e conseguenti vibrazioni dei canali.
All'aggravio delle condizioni di lavoro delle ventilanti conseguono maggiori usure dei cuscinetti degli organi rotanti e possibilità di deformazioni delle giranti (vedi ctu depositata nel procedimento per
ATP, doc. 04 parte attrice., pag. 24).
Analoghe problematiche di rumore si verificano per i canali metallici non coibentati dell'impianto aeraulico.
La ridotta altezza dell'intercapedine tra controsoffitti e le strutture dei solai, e la contemporanea presenza di altri impianti all'interno della medesima, ha comportato l'utilizzo di canali flessibili posati a contatto con i pannelli dei controsoffitti.
È stato ampiamente verificato nel corso del precedente ATP che tali canalizzazioni presentano marcati restringimenti e cambi di direzione.
Risulta evidente come sia stato ridotto lo spazio disponibile e dedicato ai componenti dell'impianto meccanico, non solo per quanto riguarda l'intercapedine del controsoffitto, bensì anche e soprattutto per quanto concerne l'assenza di locali di servizio sapientemente collocati e idonei (per numero e dimensione) ad ospitare i tali macchinari.
Contr Per quanto riguarda l'impianto si è accertato che in numerosi vani le portate misurate sono di molto inferiori a quelle in progetto ed anche minori di quelle dichiarate dal produttore (a parità di impostazione della velocità dell'aria).
Analogamente per l'impianto di ventilazione meccanica per ricambio d'aria, le portate d'aria misurate nel corso del precedente ATP sono sempre inferiori a quelle desumibili dalle tavole di progetto.
Inoltre, contribuisce ad una minore resa degli impianti, l'utilizzo di canalizzazioni non coibentate in contrasto con le indicazioni di progetto e l'assenza di regolamentazione automatica di portata e della temperatura;
ciò non permette il mantenimento di un livello di temperatura costante ed uniforme all'interno dei locali, incidendo negativamente sul confort termico degli occupanti.
12 Tali criticità sono state determinate dalla scelta tecnica di sostituire le
Pa apparecchiature Mitsubishi con quelle del produttore , poiché queste ultime potevano essere montate anche a distanza di 40 m dal centro direzionale, così come richiesto da . Pt_1
La Ctu, ing. afferma che tale modifica risulta da un progetto in variante;
Per_1
specifica, inoltre, che il progetto esecutivo degli impianti oggetto di vertenza, depositato presso i competenti Uffici Comunali, risulta completo di relazioni tecniche, calcoli energetici, fluidodinamici ed elaborati grafici;
mentre la variante depositata consiste nelle sole tavole grafiche relative agli impianti così come realizzati.
Anche da questo derivano alcune discrepanze tra quanto progettato e quanto effettivamente realizzato.
Ulteriori problematiche nascono dalla intervenuta sostituzione di alcune delle cassette a 4 vie con unità ventilanti canalizzabili installate nei controsoffitti: le unità canalizzabili possono operare solo su tre livelli di velocità impostabili manualmente e non consentono il mantenimento di un livello costante di temperatura;
al contrario, le unità ventilanti a 4 vie a cassetta sono dotate di regolazione automatica e continua della portata, e quindi della quantità di calore immessa in ambiente, garantendo il mantenimento della temperatura scelta dall'utente.
Un altro aspetto che venne sicuramente trascurato nel progetto dell'impianto termo fluidico riguardava l'emissione sonora delle macchine stesse (doc. 05 e doc. 06 di
): tale parametro per le unità ventilanti canalizzabili al momento Pt_1 dell'installazione era certificato dal costruttore di poco inferiore ai 35 dB(A), in funzione delle potenze e in condizioni ottimali di laboratorio, mentre per quanto riguarda le cassette a 4 vie il Livello sonoro era inferiore, certificato pari a circa 30
dB(A).
In sostanza è provato che l'opera è stata eseguita non a regola d'arte, per carenze dovute sia alla progettazione che all'esecuzione delle stesse, in maniera non conforme a perizia e diligenza.
Sono stati riscontrati evidenti errori di progettazione, di esecuzione ed installazione dei macchinari e delle relative canalizzazioni, in alcuni casi in difformità al progetto ed alle caratteristiche tecniche degli impianti riportate nel manuale di installazione
Tanto ciò è vero che alla data dell'8.02.2017 le operazioni di collaudo erano state sospese in relazione alle problematiche segnalate da (vedi doc. 21 parte Pt_1
13 attrice), circostanza confermata anche dallo studio (vedi comparsa CP_3
conclusionale).
Le controparti non hanno quindi dimostrato, come era loro onere, l'esecuzione ad opera d'arte dei lavori, essendosi limitati a sostenere che le modifiche al progetto inziale erano state eseguite su richiesta della Committente, modifiche che si sono tradotte in soluzioni progettuali (variante) ed esecutive di cui i professionisti che vi hanno dato seguito sono certamente responsabili.
Va sottolineato che il contratto prevede la possibilità di varianti su richiesta del committente nel rispetto la procedura ivi indicata;
la diligenza professionale e l'esecuzione del contratto secondo buona fede impongono tuttavia ai professionisti incaricati, che anche a fronte delle richieste della committenza, le opere siano eseguite a regola d'arte e quindi con soluzioni tecniche compatibili, tecnicamente corrette ed efficienti.
Le prove testimoniali articolate dalle parti sulle modifiche richieste dalla Committente sono quindi inammissibili, in quanto irrilevanti e superflue.
Non è neppure dedotto e provato che eventuali criticità nascenti dalle modifiche al progetto siano state segnalate alla Committente (il doc 43 di parte attrice, contenente una mera tabella di confronto delle due apparecchiature, non costituisce una informativa chiara in merito).
Anche il doc 10 di parte convenuta , in cui vengono riportate verifiche CP_3 tecniche nei vari locali ed in cui l'ing. per la afferma la CP_11 Controparte_5 conformità dell'impianto al progetto esecutivo, non è sufficiente a dimostrare l'esatta esecuzione delle opere, essendo peraltro documento di provenienza unilaterale, a fronte delle misurazioni e delle risultanze delle indagini peritali.
Non vi è neppure prova degli asseriti interventi di modifica degli impianti che sarebbero stati eseguiti dalla Committente dopo la fine dei lavori;
in realtà dagli atti risultano dei meri interventi di manutenzione ordinaria effettuati dalla CP_25
(consorziata della ) e dall'impresa TI BE PI (centro
[...] CP_9
assistenza LG), quali ad esempio quelli di pulizia e sanificazione filtri (doc 49 e 21-28 di parte attrice).
Le prove testimoniali sul punto articolate dallo devono ritenersi CP_2
inammissibili in quanto genericamente formulate e non circostanziate.
Inoltre, anche il fatto eccepito in sede di sopralluogo dell'ATP che nella “Sala da pranzo grande” al secondo piano il ventilconvettore analizzato era privo dei condotti
14 di ripresa raccordati con le rispettive griglie, in difformità a quanto previsto in progetto, riguarderebbe un intervento che non avrebbe comunque influito sull'impianto e che non avrebbe portato alle problematiche e ai difetti rilevati, come affermato dalla Ctu.
Indimostrata è dunque l'invocata interruzione del nesso di causalità tra la condotta inadempiente ed i danni.
Infondate ed irrilevanti in questa sede sono le eccezioni di inammissibilità degli atti del procedimento per ATP e della relativa consulenza tecnica, non solo perché in questo giudizio è stata espletata nuova consulenza tecnica d'ufficio che ha richiamato e confermato le precedenti conclusioni, ma anche perché gli atti del procedimento per ATP costituiscono argomenti di prova valutabili dal Giudice ex art. 116 c.p.c. secondo il suo prudente apprezzamento.
Sono dunque tenuti alla garanzia per vizi in via solidale i convenuti Controparte_2
, incaricato della progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
[...]
esecutiva, della direzione lavori, dei servizi di gestione della sicurezza e di progettazione e direzione lavori artistica ed impiantistica, nonché l'appaltatrice
CP_12
La tipologia di impianto termo fluidico e per le particolarità del fabbricato hanno richiesto infatti un approccio progettuale condiviso e partecipato tra i vari professionisti coinvolti: le scelte attuate in ambito architettonico (e strutturale) hanno avuto diretta conseguenza sulle scelte di tipo impiantistico.
Durante il cantiere dell'opera, la mancanza di spazio all'interno dell'intercapedine di controsoffitto ha determinato la soluzione tecnica con le canalizzazioni flessibili, che dunque è stata condivisa tra i professionisti incarcati e l'appaltatrice.
Precedentemente alla fase di cantierizzazione, le problematiche relative al rumore sono state sottovalutate già in sede di progetto architettonico ed impiantistico, come anche nei successivi progetti in variante.
Nello specifico, per quanto riguarda il progetto architettonico, non sono stati ottimizzati gli spazi in cui alloggiare le macchine.
L'intercapedine tra solaio e controsoffitto non possiede un'altezza adeguata per l'esecuzione e la futura manutenzione di tutti gli impianti che la occupano;
inoltre alcuni ambienti sono serviti da apparecchi posizionati a ridosso degli stessi a causa della mancanza di locali dedicati.
15 Di conseguenza gli impianti meccanici sono stati progettati e realizzati adottando soluzioni non ottimali nei confronti della loro collocazione e dell'esecuzione delle canalizzazioni.
La documentazione progettuale del progetto in variante era carente ed i macchinari sono stati montati in difformità al manuale di istruzioni ed alle caratteristiche tecniche degli stessi (il nuovo progetto esecutivo che teneva conto della necessità di installare i macchinari LG anziché Mitsubishi era stato redatto da . CP_5
Per costante giurisprudenza, appaltatore, direttore dei lavori e progettista rispondono solidalmente dei danni arrecati al committente, essendo sufficiente per la sussistenza della solidarietà che le azioni e omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento dannoso “a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (Cass. Civ., sent. n. 18521 del 21 settembre 2016).
Trattasi, infatti, di diversi soggetti che a vario titolo hanno partecipato alla realizzazione dell'opera, contribuendo alla determinazione dell'evento dannoso consistente nei vizi della stessa e pertanto essi sono individuati come corresponsabili.
Il vincolo di responsabilità solidale tra i predetti, il cui rispettivo inadempimento abbia concorso in modo causativo a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio espresso dall'art. 2055 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei corresponsabili risponde per l'intero, fatta salva l'azione di regresso (ex plurimis C. App. L'Aquila, sent. del 04.01.2022).
Inoltre, l'appaltatore che esegua l'opera conformemente al progetto può essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera stessa, valutando la sua condotta secondo il criterio della diligenza del professionista medio (homo eiusdem generis et condicionis).
Pertanto, l'appaltatore è tenuto a segnalare al committente gli eventuali errori progettuali, al fine di realizzare il lavoro ad opera d'arte. In difetto, egli è responsabile anche se ha fedelmente seguito il progetto predisposto dal soggetto incaricato dal committente. L'appaltatore deve osservare il proprio obbligo di rispettare i criteri generali della tecnica relativamente al lavoro che gli è stato commesso.
L'appaltatore, dunque, è tenuto a controllare la correttezza del progetto o delle istruzioni, nei limiti delle sue cognizioni.
16 Nel caso in cui le istruzioni del committente siano palesemente errate,
l'appaltatore non è responsabile solo ove dimostri di aver palesato il proprio dissenso e, ciò nondimeno, di essere stato indotto ad eseguire i lavori come "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.
In difetto della suindicata prova, l'appaltatore è tenuto, alla luce dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera,
(Cass. Sez. 1, 09/10/2017, n. 23594; Cass. Sez. 2, 8/7/2016, n. 14071; Cass. Sez. 2,
24/02/2016, n. 3651; Cass. Sez. 2, 02/02/2016, n. 1981; Cass. Sez. 2, 27/08/2012, n.
14650; Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8016; Cass. Sez. 1, 13/03/2009, n. 6202; Cass.
Sez. 3, 12/04/2005, n. 7515; Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n. 20294; Cass. Sez. 2,
26/07/1999, n. 8075; Cass. Sez. 2, 29/01/1983, n. 821).
Orbene, nel caso di specie, la convenuta on ha offerto tale prova né CP_12
di avere diligentemente provveduto alla verifica della correttezza dei dati progettuali, al corretto montaggio dei macchinari secondo le proprie caratteristiche tecniche e di avere eseguito le opere in conformità al progetto.
3. In ordine alla liquidazione dei danni, per i quali la CTU ha risposto in maniera esaustiva alle contestazioni dei ctp di parte convenuta e dei terzi chiamati, gli stessi devono essere quantificati in una somma pari al costo per l'eliminazione dei vizi utilizzando il prezziario della Regione Piemonte anno 2020, secondo le soluzioni tecniche indicate dalla CTU, che paiono logiche e coerenti in relazione all'analisi delle cause degli stessi, secondo le seguenti voci: impianto di climatizzazione - sostituzione delle unità canalizzabili con cassette a 4 vie per euro 83.349,77 impianti di ventilazione meccanica per ricambio di aria - sostituzione delle canalizzazioni in lamiera metallica non coibentate per euro 28.982,21 impianto di ventilazione meccanica per ricambio di aria - alimentazione idrica e collegamento alla rete di scarico della condensa per euro 10.051,30 riscaldamento addizionale Hall di ingresso per euro 9.520,00 costi per organizzazione del cantiere per euro 12.315,60 costi per la sicurezza per euro 2.044,14 onorari e spese professionali per progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativi agli interventi proposti per euro 12.480,00 costi di verifica dell'esistente e collaudo euro 4.680,00 + euro 6.780,00.
17 Non sono riconoscibili ulteriori voci di danno relative a difetti non tempestivamente denunciati o a duplicazioni rispetto alle somme già riconosciute, che coprono i costi per l'eliminazione dei vizi (vedi relazione ctu nel procedimento di atp pagg. 26 e 27 in cui l'ing. ndica i parametri per la quantificazione dei costi). Per_1
Trattandosi di debito di valore, l'ammontare complessivo del danno di euro
170.183,02 oltre iva, va rivalutato dalla data di introduzione dell'ATP sino alla data della presente sentenza.
Sono dovuti inoltre gli interessi compensativi dalla data di introduzione del giudizio di accertamento tecnico preventivo al tasso legale sugli importi rivalutati di anno in anno sino alla data della presente sentenza.
Consegue che lo , in persona dei soci, e devono CP_2 CP_12
essere condannati in solido al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 170.183,02 oltre Iva di legge, oltre interessi e rivalutazione, come sopra precisato.
4. Nei rapporti interni tra lo , la e l'ing. CP_2 Controparte_5 [...]
in proprio e quale legale rappresentante della predetta società, deve CP_14
osservarsi che lo aveva conferito alla predetta società, in persona CP_2 dell'amministratore unico ing. la progettazione esecutiva di tutti gli CP_14
impianti meccanici ed elettrici nonché la direzione operativa delle opere di realizzazione degli impianti meccanici ed elettrici (vedi lettera di incarico del
16.07.2014).
Nessun rapporto contrattuale è intercorso tra la Committente, l'ing. in proprio e CP_11 la nonostante l'indicazione del nominativo dello stesso (sempre in CP_5
relazione alla nel contratto di appalto. CP_5
Deve ritenersi dunque fondata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva dell'ing. in proprio. CP_11
5.In ordine all'individuazione delle rispettive responsabilità, va sottolineato che la ha redatto il progetto esecutivo che teneva conto della Controparte_5
necessità di installare i macchinari LG in sostituzione dei macchinari Mitsubishi, sostituzione che ha determinato parte della criticità sopra rilevate (vedi sub 2).
Nei rapporti tra , la terza chiamata CP_2 CP_12 Controparte_5
in parziale accoglimento delle domande di manleva, la responsabilità va dunque
[...]
18 ripartita in misura di un terzo ciascuno, non potendo ravvisarsi un diverso contributo causale, posto che la macrospicità dei difetti e le evidenti carenze progettuali ed esecutive erano percepibili secondo la diligenza professionale sia dall'appaltatore che dai progettisti-direttori dei lavori, secondo i rispettivi ruoli per tutte le motivazioni sopra esposte.
La graduazione delle responsabilità deve essere effettuata tenuto conto dell'opera per come eseguita nel complesso e non per singole lavorazioni.
6.In ordine alla domanda di manleva avanzata da nei confronti di CP_2 [...]
occorre rilevare che nel questionario allegato alla polizza sottoscritta il CP_7
5.06.2018, il contraente così dichiarava:
In realtà, a quella data, come emerge dalle ripetute contestazioni mosse dalla
Committente e dalle stesse ammissioni effettuate dall'arch (vedi doc. 19 – CP_3
31 parte attrice), quest'ultimo era consapevole delle problematiche con la
Committente che avrebbero potuto portare con ragionevole certezza ad un contenzioso ed ad una richiesta di risarcimento danni, come effettivamente successo, per somme rilevanti, data l'importanza delle opere e del contratto di appalto;
deve ritenersi, allora, che tali circostanze avrebbero potuto avere incidenza determinate sulla prestazione del consenso da parte dell'assicurazione.
Quest'ultima, dunque, in via di eccezione di inadempimento può legittimamente rifiutare il pagamento dell'indennizzo ex art. 1892 c.c.
La relativa domanda di manleva non può pertanto trovare accoglimento.
7. In ordine alla domanda riconvenzionale avanzata da ei confronti di CP_12
relativa al credito di euro 96.985,74 oltre Iva, a titolo di corrispettivo per le Parte_1
opere realizzate, la stessa non è meritevole di accoglimento in quanto la convenuta documenta che la Committente ha già versato la somma di euro 629.000,00, superiore al valore dell'impianto in oggetto che è stato quantificato in euro
495.692,10 dalla (consorziata della vedi doc 44 Controparte_25 CP_12
parte attrice).
19 Tale stima non è stata contestata dalle parti;
consegue che nulla è dovuto dalla
Committente a titolo di corrispettivo dei lavori.
8. Le spese di lite, comprese quelle del procedimento per accertamento tecnico preventivo rg 2084/2019, nei rapporti tra la Committente, e CP_2 CP_12
seguono il principio di soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi
[...]
della tariffa professionale, tenuto conto del valore della controversia e della complessità media della stessa.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra lo e la in proprio, CP_12 CP_2 Controparte_5 CP_14
tenuto conto delle ragioni della decisione e dei rispettivi contributi causali nella causazione dei danni.
Le spese di lite tra e seguono il principio CP_2 Controparte_7
di soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della complessità ordinaria della questione oggetto della domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-condanna , in persona dei soci ed , CP_2 CP_3 Controparte_4
e al pagamento in favore di della somma di euro CP_12 Parte_1
170.183,02, oltre Iva, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
-rigetta la domanda riconvenzionale di ei confronti di parte attrice;
CP_12
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di in proprio;
CP_14
- dichiara nei rapporti interni , e CP_2 CP_12 Controparte_5
responsabili nella misura di un terzo ciascuno;
-rigetta la domanda di manleva di nei confronti;
CP_2 Controparte_7
-condanna in solido in persona dei soci, e CP_2 CP_3 CP_4
, e alla refusione delle spese di lite in favore di
[...] CP_12 Parte_1 spese che si liquidano, per il presente giudizio, in complessivi € 14.000,00 a titolo di compenso professionale e in € 759,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario
15%, IVA e CPA come per legge, nonché, per il procedimento per ATP, in complessivi euro 3.000,00 per compenso professionale ed in euro 634,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% IVA e CPA;
20 -pone definitivamente a carico di e in solido le spese di CP_2 CP_12
Ctu, liquidate nel presente giudizio e quelle liquidate dal Giudice nel procedimento per ATP 2084/2019;
-compensa le spese di lite tra , CP_12 CP_2 Controparte_5
in proprio;
CP_14
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 CP_7
, che liquida in euro 10.000,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per
[...]
legge.
Così deciso in Vercelli, 24.02.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Claudia Gentili
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