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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/07/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1171 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvia ZINI
e
OG LL, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo MORIN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
voglia l'intestato Tribunale:
“A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati
con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente
di procedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti concordate
CONDIZIONI
“1. Dare atto che l'immobile costituente ex casa coniugale sito in Alonte (VI), via
Borsellino n. 6, di proprietà esclusiva del sig. , per concorde volontà Parte_1
delle parti rimarrà nella disponibilità della ORa LL AT che ivi potrà abitare
fin tanto che non troverà eventuale altra soluzione abitativa;
mentre il garage della
stessa abitazione rimarrà nella disponibilità di entrambe le parti che lo potranno
utilizzare come deposito di propri beni ed avere quindi entrambi libero accesso allo
stesso.
2. Dare atto che il OR , entro la data di udienza di separazione, si Parte_1
trasferirà a vivere in altra abitazione.
3. Dare atto che le parti espressamente convengono che il garage di pertinenza
dell'abitazione sarà in uso ad entrambe le parti che lo potranno utilizzare come
deposito di propri beni ed avere quindi entrambi libero accesso allo stesso.
4. Dare atto che le parti convengono che il conto corrente cointestato tra loro, esistente
presso la banca Credito cooperativo vicentino, sarà estinto entro la data di udienza di
separazione.
5. Dare atto che le parti convengono che la Tari e le utenze domestiche relative alla
casa coniugale, attualmente intestate al OR , saranno volturate a nome della Pt_1
ORa AT (subito dopo il deposito del ricorso e comunque entro e non oltre la
data di udienza di separazione) e rimarranno a carico della stessa finché utilizzerà
l'abitazione già coniugale. 6. Dare atto che ciascuna delle parti continuerà ad avere la disponibilità esclusiva dei
veicoli a sé intestati.
7. Dare atto che le parti dichiarano di aver disciplinato e risolto, fra di loro, ogni
questione di carattere economico e/o patrimoniale e/o finanziario e di non aver
reciprocamente più nulla a pretendere o volere l'una dall'altra per qualsivoglia causa
dedotta o deducibile, ad eccezione di quanto previsto nel presente atto.
B) Dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e nulla hanno a che
pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo o ragione.
C) Spese legali compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni
concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in IG (VI) in data 26/03/2011, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 24/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e OG Parte_1
LL, uniti in matrimonio in IG (VI) in data 26/03/2011 con atto trascritto al n.
3, parte I, anno 2011, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IG (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo. Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1171 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvia ZINI
e
OG LL, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo MORIN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
voglia l'intestato Tribunale:
“A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati
con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente
di procedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti concordate
CONDIZIONI
“1. Dare atto che l'immobile costituente ex casa coniugale sito in Alonte (VI), via
Borsellino n. 6, di proprietà esclusiva del sig. , per concorde volontà Parte_1
delle parti rimarrà nella disponibilità della ORa LL AT che ivi potrà abitare
fin tanto che non troverà eventuale altra soluzione abitativa;
mentre il garage della
stessa abitazione rimarrà nella disponibilità di entrambe le parti che lo potranno
utilizzare come deposito di propri beni ed avere quindi entrambi libero accesso allo
stesso.
2. Dare atto che il OR , entro la data di udienza di separazione, si Parte_1
trasferirà a vivere in altra abitazione.
3. Dare atto che le parti espressamente convengono che il garage di pertinenza
dell'abitazione sarà in uso ad entrambe le parti che lo potranno utilizzare come
deposito di propri beni ed avere quindi entrambi libero accesso allo stesso.
4. Dare atto che le parti convengono che il conto corrente cointestato tra loro, esistente
presso la banca Credito cooperativo vicentino, sarà estinto entro la data di udienza di
separazione.
5. Dare atto che le parti convengono che la Tari e le utenze domestiche relative alla
casa coniugale, attualmente intestate al OR , saranno volturate a nome della Pt_1
ORa AT (subito dopo il deposito del ricorso e comunque entro e non oltre la
data di udienza di separazione) e rimarranno a carico della stessa finché utilizzerà
l'abitazione già coniugale. 6. Dare atto che ciascuna delle parti continuerà ad avere la disponibilità esclusiva dei
veicoli a sé intestati.
7. Dare atto che le parti dichiarano di aver disciplinato e risolto, fra di loro, ogni
questione di carattere economico e/o patrimoniale e/o finanziario e di non aver
reciprocamente più nulla a pretendere o volere l'una dall'altra per qualsivoglia causa
dedotta o deducibile, ad eccezione di quanto previsto nel presente atto.
B) Dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e nulla hanno a che
pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo o ragione.
C) Spese legali compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni
concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in IG (VI) in data 26/03/2011, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 24/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e OG Parte_1
LL, uniti in matrimonio in IG (VI) in data 26/03/2011 con atto trascritto al n.
3, parte I, anno 2011, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IG (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo. Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo