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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 18/04/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 445/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate;
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 445 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 19.03.2025 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Nago-Torbole (TN), via Matteotti n. 65; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. ZAMPICCOLI CINZIA e dall'avv. TABARELLI DE FATIS ANDREA;
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Arco (TN), via Negrelli n. 31;
e da
(c.f. ), nato in [...], il [...]; rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. ZAMPICCOLI CINZIA e dall'avv.
TABARELLI DE FATIS ANDREA;
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
Arco (TN), via Negrelli n. 31;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da note di trattazione scritta;
Parte convenuta: come da note di trattazione scritta;
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia regolamentare l'affidamento del figlio minore come dalle medesime richiesto.”
pagina1 di 4 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 19.03.2025 hanno chiesto congiuntamente la Parte_1
regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore
, nato a [...], il [...], dalla loro relazione, ora terminata, e Persona_1
riconosciuto da entrambi i genitori.
2. In data 24.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c. e in ragione della tenera età dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione materna;
2) il signor potrà vedere e tenere con sé con modalità diverse, come sotto meglio precisate, Pt_2 Per_1 graduate a seconda dell'età del minore, che non ha mai convissuto con il padre: fino al compimento dei tre anni:
- il padre terrà con sè nei giorni di riposo settimanale (siano essi uno o due) per 5 ore;
Per_1
- nei periodi in cui il padre dispone di un solo giorno di riposo settimanale, egli terrà con sé Per_1
per ulteriori due giorni (oltre a quello di riposo), in ciascun giorno per due ore;
- nei periodi di cui il padre dispone di due giorni di riposo settimanale, egli terrà con sé per un Per_1
ulteriore giorno (oltre a quelli di riposo), per due ore;
pagina2 di 4 - tenuto conto che il padre ha le ferie durante il mese di gennaio, a partire dal gennaio 2026 egli terrà con sé per 3 - 4 giorni consecutivi o non (a seconda delle esigenze del minore), senza Per_1 pernottamento, prelevandolo dall'abitazione materna ad ore 09.00 ed ivi riportandolo alle ore 18.00;
- trascorrerà con la madre una o due settimane consecutive di ferie;
dopo il compimento dei tre Per_1
anni:
- il padre terrà con sé a week-end alternati, dalle ore 09.00 del sabato fino alle ore 18.00 della Per_1
domenica nonché:
- 1 giorno infrasettimanale, per 2-3 ore, quando il week-end sarà di competenza paterna
- 2 giorni infrasettimanali, per 2-3 ore, quando il week-end sarà di competenza materna.
- 1 settimana di ferie;
dopo il compimento dei 5 anni:
- trascorrerà con il padre 2 settimane di ferie non consecutive;
Per_1
dopo il compimento dei 6 anni: nei giorni infrasettimanali di competenza paterna, cenerà e pernotterà con il padre, che la Per_1
mattina seguente lo riaccompagnerà a scuola;
3) quanto alle vacanze natalizie, trascorrerà con ciascun genitore alternativamente la Vigilia di Per_1
Natale e il giorno di Natale: dal compimento del 6° anno di età trascorrerà altresì una settimana Per_1
con ciascun genitore sempre in via alternata (ovvero con un genitore dal 25 al 31 dicembre alle ore
14.00 e dal 31 dicembre alle ore 14.00 al 6 gennaio ad ore 14.00, con il genitore con il quale ha trascorso la Vigilia).
Quanto alle vacanze pasquali, trascorrerà con ciascun genitore alternativamente il giorno di Per_1
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo: dal compimento del 6° anno di età, trascorrerà con ciascun Per_1
genitore metà delle vacanze pasquali in modalità alternata.
4) quanto alla gestione quotidiana di ciascun genitore: Per_1
- autorizza l'altro a sentire telefonicamente almeno 1 volta al giorno, quando il minore è presso Per_1
di lui;
- si impegna a mettere reciprocamente a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località allorquando abbia con sé; Per_1
- dà atto che in caso di malattia starà presso l'abitazione materna e che il padre potrà andare a Per_1
trovarlo;
- dà atto che trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori, sia che decidano di fare Per_1
una festa comune, sia che decidano di fare due feste separate;
pagina3 di 4 5) il signor corrisponderà alla NO , quale contributo per il mantenimento di Pt_2 Pt_1 Per_1
l'importo mensile di € 300,00, da versarsi, mediante bonifico bancario, entro il giorno 12 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) l'assegno unico/universale spetta in via esclusiva alla NO , anche qualora richiesto dal Pt_1
signor che in tal caso si impegna a corrisponderlo in toto alla NO entro ciascun mese Pt_2 Pt_1 di competenza, nei tre giorni successivi all'accredito;
7) le spese straordinarie per sono regolate secondo le Linee Guida adottate dal Consiglio Per_1
Nazionale Forense in data 29 novembre 2017 e da suddividersi tra i genitori in ragione di una metà ciascuno;
8) i genitori si impegnano a far conoscere a il/la nuovo/a compagno/a solo allorquando la Per_1
relazione avrà caratteristiche di durata e stabilità tali da non risultare pregiudizievole per il minore, intraprendendo e coltivando la nuova relazione in maniera graduale, al fine di permettere a di Per_1 recepire serenamente la nuova presenza all'interno della famiglia.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate;
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 445 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 19.03.2025 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Nago-Torbole (TN), via Matteotti n. 65; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. ZAMPICCOLI CINZIA e dall'avv. TABARELLI DE FATIS ANDREA;
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Arco (TN), via Negrelli n. 31;
e da
(c.f. ), nato in [...], il [...]; rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. ZAMPICCOLI CINZIA e dall'avv.
TABARELLI DE FATIS ANDREA;
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
Arco (TN), via Negrelli n. 31;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da note di trattazione scritta;
Parte convenuta: come da note di trattazione scritta;
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia regolamentare l'affidamento del figlio minore come dalle medesime richiesto.”
pagina1 di 4 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 19.03.2025 hanno chiesto congiuntamente la Parte_1
regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore
, nato a [...], il [...], dalla loro relazione, ora terminata, e Persona_1
riconosciuto da entrambi i genitori.
2. In data 24.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c. e in ragione della tenera età dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione materna;
2) il signor potrà vedere e tenere con sé con modalità diverse, come sotto meglio precisate, Pt_2 Per_1 graduate a seconda dell'età del minore, che non ha mai convissuto con il padre: fino al compimento dei tre anni:
- il padre terrà con sè nei giorni di riposo settimanale (siano essi uno o due) per 5 ore;
Per_1
- nei periodi in cui il padre dispone di un solo giorno di riposo settimanale, egli terrà con sé Per_1
per ulteriori due giorni (oltre a quello di riposo), in ciascun giorno per due ore;
- nei periodi di cui il padre dispone di due giorni di riposo settimanale, egli terrà con sé per un Per_1
ulteriore giorno (oltre a quelli di riposo), per due ore;
pagina2 di 4 - tenuto conto che il padre ha le ferie durante il mese di gennaio, a partire dal gennaio 2026 egli terrà con sé per 3 - 4 giorni consecutivi o non (a seconda delle esigenze del minore), senza Per_1 pernottamento, prelevandolo dall'abitazione materna ad ore 09.00 ed ivi riportandolo alle ore 18.00;
- trascorrerà con la madre una o due settimane consecutive di ferie;
dopo il compimento dei tre Per_1
anni:
- il padre terrà con sé a week-end alternati, dalle ore 09.00 del sabato fino alle ore 18.00 della Per_1
domenica nonché:
- 1 giorno infrasettimanale, per 2-3 ore, quando il week-end sarà di competenza paterna
- 2 giorni infrasettimanali, per 2-3 ore, quando il week-end sarà di competenza materna.
- 1 settimana di ferie;
dopo il compimento dei 5 anni:
- trascorrerà con il padre 2 settimane di ferie non consecutive;
Per_1
dopo il compimento dei 6 anni: nei giorni infrasettimanali di competenza paterna, cenerà e pernotterà con il padre, che la Per_1
mattina seguente lo riaccompagnerà a scuola;
3) quanto alle vacanze natalizie, trascorrerà con ciascun genitore alternativamente la Vigilia di Per_1
Natale e il giorno di Natale: dal compimento del 6° anno di età trascorrerà altresì una settimana Per_1
con ciascun genitore sempre in via alternata (ovvero con un genitore dal 25 al 31 dicembre alle ore
14.00 e dal 31 dicembre alle ore 14.00 al 6 gennaio ad ore 14.00, con il genitore con il quale ha trascorso la Vigilia).
Quanto alle vacanze pasquali, trascorrerà con ciascun genitore alternativamente il giorno di Per_1
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo: dal compimento del 6° anno di età, trascorrerà con ciascun Per_1
genitore metà delle vacanze pasquali in modalità alternata.
4) quanto alla gestione quotidiana di ciascun genitore: Per_1
- autorizza l'altro a sentire telefonicamente almeno 1 volta al giorno, quando il minore è presso Per_1
di lui;
- si impegna a mettere reciprocamente a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località allorquando abbia con sé; Per_1
- dà atto che in caso di malattia starà presso l'abitazione materna e che il padre potrà andare a Per_1
trovarlo;
- dà atto che trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori, sia che decidano di fare Per_1
una festa comune, sia che decidano di fare due feste separate;
pagina3 di 4 5) il signor corrisponderà alla NO , quale contributo per il mantenimento di Pt_2 Pt_1 Per_1
l'importo mensile di € 300,00, da versarsi, mediante bonifico bancario, entro il giorno 12 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) l'assegno unico/universale spetta in via esclusiva alla NO , anche qualora richiesto dal Pt_1
signor che in tal caso si impegna a corrisponderlo in toto alla NO entro ciascun mese Pt_2 Pt_1 di competenza, nei tre giorni successivi all'accredito;
7) le spese straordinarie per sono regolate secondo le Linee Guida adottate dal Consiglio Per_1
Nazionale Forense in data 29 novembre 2017 e da suddividersi tra i genitori in ragione di una metà ciascuno;
8) i genitori si impegnano a far conoscere a il/la nuovo/a compagno/a solo allorquando la Per_1
relazione avrà caratteristiche di durata e stabilità tali da non risultare pregiudizievole per il minore, intraprendendo e coltivando la nuova relazione in maniera graduale, al fine di permettere a di Per_1 recepire serenamente la nuova presenza all'interno della famiglia.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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