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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. 8686\2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8686/2022 promossa da:
P.VA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.VA_1 tempore, con sede in Napoli alla Via Toledo n. 148, rappresentata e difesa giusta procura alle liti dall'avv. Christian Cozzolino (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio dello stesso sito in Napoli alla via Guido de Ruggiero n. 52
-Attrice
CONTRO
P. VA , con sede in Napoli alla via P.E. Imbriani n. 30, CP_1 P.VA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti dall'avv. Fabrizio Grasso (C.F. ) e dall'avv. Francesco C.F._2
Guarino (C.F. ), presso il cui studio in Napoli alla via dei Mille n. C.F._3
40 è elettivamente domiciliata
-Convenuta
NONCHÉ CONTRO con sede in Roma, viale Cesare Pavese n. 385, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore
-Terza chiamata in causa contumace
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore al fine di sentir dichiarare la
[...] responsabilità esclusiva della stessa nella causazione del sinistro occorso in data 04.11.2015
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti.
In particolare deduceva che:
- che il giorno 04.11.2015, alle ore 14.30 circa, in Nola (NA) alla via Boscofangone, all'interno del parcheggio del Centro Commerciale “Vulcano Buono”, l'autoveicolo Fiat
Scudo targato ET335DL, di proprietà della urtava con la parte superiore Parte_1 della fiancata sinistra la parte superiore di uno dei piloni di sostegno del garage, di altezza inferiore rispetto a quella del resto del soffitto della struttura e che tale imperfezione fosse priva di protezione e/o segnalazione né era visibile usando l'ordinaria diligenza;
- che in conseguenza del sinistro l'autoveicolo Fiat Scudo targato ET335DL riportava danni quantificati nella somma di € 7.527,32 come da perizia tecnica allegati in atti;
- che andrebbe riconosciuto ulteriormente il danno da fermo tecnico;
- che tutti i danni subiti sarebbero addebitabili alla condotta dell'attrice in quanto proprietaria del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c.;
- che richiedeva, a mezzo lettera raccomandata a/r, alla il Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro per cui è causa senza sortire effetto, ragione per cui si rendeva necessario adire l'autorità giudiziaria;
- che il Giudice di Pace adito, nella causa iscritta al r.g. n. 18494/19, dichiarava la propria incompetenza per valore concedendo i termini per la riassunzione presso l'ufficio competente;
- che pertanto si rendeva necessario riassumere il giudizio presso questo ufficio.
La concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della società Parte_1 convenuta e, per l'effetto, condannare la alla rifusione dei danni in favore di CP_1 parte attrice, quantificati nella somma di € 7.527,32, quale risarcimento dei danni subiti dall'autocarro Fiat Scudo targato ET335DL, oltre al risarcimento dei danni da sosta tecnica forzata, oltre rivalutazione ed interessi a decorrere dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva ritualmente la la quale eccepiva: CP_1
2 - l'infondatezza in fatto della domanda in quanto la parte attrice non avrebbe dato prova del verificarsi del fatto storico né del nesso causale;
- la circostanza per cui il danneggiato non avrebbe segnalato il sinistro de quo agli operatori della vigilanza del Centro Commerciale;
- l'infondatezza in diritto della domanda atteso che la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone l'esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno e in ogni causo esclude la responsabilità del custode quando ricorre il caso fortuito, senz'altro integrato dal comportamento colposo del danneggiato;
- l'infondatezza della domanda subordinata di accertamento della responsabilità della ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto meramente affermata e non CP_1 argomentata né provata;
- la richiesta di autorizzare la chiamata in causa della con Controparte_2 la quale la convenuta stipulava una polizza assicurativa per la copertura dei danni quale quello per cui è causa.
La concludeva quindi per il rigetto della domanda e, nella denegata ipotesi di CP_1 accoglimento della domanda attorea, chiedeva di riconoscersi il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento dannoso.
Successivamente, vista l'istanza di chiamata in causa del terzo ex art. 269 c.p.c. formulata dalla parte convenuta, il giudice fissava una nuova udienza di prima comparizione e trattazione per consentire la chiamata in causa della la quale Controparte_2 restava tuttavia contumace.
Nel corso del giudizio veniva assunta prova testimoniale.
All'udienza del 14.01.2025 la causa veniva riservata in decisione con rinuncia ai termini ex art 190 c.p.c.
Orbene la domanda è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Nel caso di specie l'istante ha espressamente riferito il danno all'azione causale svolta direttamente dalla cosa custodita sicché la fattispecie va correttamente inquadrata nel paradigma della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
In ordine all'art 2051 c.c. deve osservarsi che la responsabilità prevista dalla norma codicistica ha natura oggettiva “in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e
3 imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152).
Sicché la parte che proponga domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c. è tenuta esclusivamente a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (ossia a dimostrare che l'evento si
è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione - potenzialmente lesiva
- della cosa), essendo invece il custode onerato della prova del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla propria sfera di custodia, avente efficacia causale autonoma e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 6677/2011 e Cass. sent. n. 8005/2010), comprensivo anche della condotta incauta della vittima che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art 1227 c.c. e che va graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull' evento dannoso
(cfr. Cass. civ. sent n. 27724/2018) ovvero “della condotta di un terzo, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa” (Cass.civ ord. 23 gennaio 2019, n. 1725), attesa, peraltro, la necessità, ai fini della ricorrenza del fortuito, che il fattore di pericolo abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode
(cfr. Cass. sent. n. 2481/2018, Cass. ord. n. 6703/2018, sent. n. 11096/2020).
La giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837), ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati.
Quanto al profilo dell'onere probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, il quale sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa, ovvero se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
“In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e – ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità – dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere
4 molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n. 11526/2017).
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. “La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte”
(Cass. n. 2660/2013); in tali casi, diversamente da quelli in cui l'evento sia riconducibile al dinamismo della res, aumenta l'incidenza causale, ai fini del fortuito, dell'eventuale comportamento imprudente del danneggiato e quest'ultimo deve provare “che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n.
6306/ 2013, Cass. n. 25214/2014).
Tanto premesso, all'udienza del 20.06.2023 venivano raccolte le dichiarazioni del teste indicato dalla parte attrice, , dipendente della il quale Testimone_1 Parte_1 dichiarava:
“ADR. sono autista commesso all' epoca dei fatti ero e sono dipendente della ADR: Io mi Parte_1 trovavo immediatamente dopo l' automezzo della condotto da altro collega di cui non ricordo il Pt_1 nominativo e stavamo andando a scaricare la merce di cui si occupa la che sede Controparte_3 operativa a Caivano e sede legale a Napoli.
ADR: La merce caricata sull' automezzo sarebbe stata trasportata a mezzo di un carrellino per i negozi del Centro Commerciale e io ero in affiancamento al mio collega sull' automezzo;
ADR. Sono andato altre volte con la mia auto al Vulcano Buono ma non sono mai andato con automezzo e comunque non lo frequento spesso e di regola vengo inviato ai negozi di strada;
ADR. Erano circa le 14.00 dopo pranzo a inizio novembre, l' anno non ricordo ma sono passati circa
7/8 anni dall' evento;
ADR: trattasi di un automezzo Fiat Scudo di colore Bianco che io non mai guidato, non è telonato, non ricordo precisamente l' altezza dell' automezzo;
ADR: Stavamo salendo nei parcheggi per svoltare a SX, preciso che trattasi di un parcheggio multipiano e stavamo salendo al primo piano preciso che la visibilità era buona, il mio collega ha preso in pieno la trave di cemento con la parte alta dell' automezzo.
ADR. Posso dire che andavamo a circa 10,15 KM/h preciso che l' ingresso al parcheggio è libero e non abbiamo preso alcun biglietto per entrare, e dopo aver svoltato a sinistra sulla rampa a salire si è verificato incidente.
ADR. il furgone condotto dal collega si è fermato improvvisamente e ha riportato danni sulla parte alta del furgone;
5 ADR. Preciso che all' ingresso del Parcheggio ci sta segnale che indica la P di parcheggio e un cartellone con indicazione dell' altezza del parcheggio, (che era indicata nella misura di circa mt 2.00 o mt, 2,10), preciso altresì che la trave di cemento posta all' inizio dell' ingresso del parcheggio è più bassa dell' altezza segnata sul cartello all' ingresso del parcheggio e noi dopo aver superato la trave ( dopo il sinistro) ed essere entrati all' interno del parcheggio, risultava che in effetti l' altezza del furgone era compatibile. ADR preciso che tra l' ingresso del parcheggio e la salita con svolta a sx abbiamo percorso circa 30, 40 o 50 mt, preciso che davanti la trave non vi era alcun segnale di pericolo e/o che indicasse la sua altezza, non ricordo se c'era un segnale o strisce di attenzione ( tipo strisce bianche e rosse);
ADR: dopo l'urto abbiamo spostato i mezzi per consentire il passaggio ( posizionandoci già all' interno del parcheggio) e il mio collega si è occupato di chiamare la vigilanza ma non ricordo in che modo in quanto talvolta la vigilanza gira con la moto;
ADR: è arrivata la vigilanza che ha constatato il danno e hanno fatto le foto e siamo andati via e non ricordo quando precisamente abbiamo chiamato la nostra azienda;
ADR. l' automezzo era marciante;
ADR. La salita del parcheggio era ripida e sulla rampa c'è indicata la corsia da seguire per entrare nel parcheggio, e l' automezzo si trovava esattamente sulla sua carreggiata, all' interno della striscia che delimitava la corsia”.
Il teste ha riconosciuto nelle produzioni fotografiche allegate alla produzione dell'attrice lo stato dei luoghi al momento del sinistro.
Ciò posto alla luce delle dichiarazioni rese dal testimone, nonché dall'esame dello stato dei luoghi al momento del sinistro così come riprodotto dalle copie fotografiche, non è emersa, all'esito dell'istruttoria, adeguata prova circa la ricorrenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente, tenuto conto che non può dirsi provato che il sinistro de quo si sia verificato a causa di un vizio intrinseco della cosa, ovvero di una condizione della stessa tale da rendere la res pericolosa, ed l'occorso sinistro inevitabile, con la ordinaria prudenza.
Venendo, infatti, all' apprezzamento delle risultanze dell'istruttoria espletata, deve osservarsi che il supporto probatorio fornito dalla parte attrice alla ricostruzione del fatto storico come dedotto è costituito dalla deposizione del teste escusso, accompagnate da alcune fotografie che riproducono il luogo del sinistro.
Ritenuta fornita la prova in ordine al fatto storico come esposto in citazione, atteso che le dichiarazioni del teste escusso sono precise e puntuali, e lo stato dei luoghi ove è avvenuto il sinistro non è contestato, onde può affermarsi che il soffitto del parcheggio presenti una trave che sporge ad una altezza più bassa di quella indicata nei cartelli segnaletici del garage, deve ritenersi che difetti la prova del nesso eziologico nella accezione sopra delineata.
6 Ed invero come riferito dal teste escusso la visibilità era buona -“Erano circa le 14.00 dopo pranzo a inizio novembre”, “preciso che la visibilità era buona”, le riproduzioni fotografiche ritraenti lo stato dei luoghi evidenziano che l'elemento di muratura di minore altezza in questione, è tutt'altro che di forma e dimensioni anomale, lo stesso risulta del tutto visibile a notevole distanza viste la conformazione e le dimensioni oltre a recare una specifica colorazione arancione che equivale a segnaletica dello stesso consentendo di distinguere la trave dal resto del soffitto. A ciò si aggiunga che sempre dalle foto agli atti emerge che lo spazio di ingresso alla parte interna del parcheggio fosse piuttosto ampio in termini di orizzontalità e che la larghezza del veicolo non fosse tale da imporre all'autista di effettuare la curva stretta al limite della striscia gialla segnalata sul pavimento, che anzi poteva ben essere evitata visto la prevedibilità e la visibilità dell'insidia e considerato che il mezzo andava ad una andatura moderata consentendo all'autista di ben ponderare la diversa altezza segnalata dal colore specifico della trave.
Dan quanto si qui detto ne discende che l'attore non ha assolto il suo onere probatorio di
“dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n. 11526/2017), in quanto la trave era ben visibile ed implicitamente segnalata onde il sinistro va ricondotto non alla intrinseca pericolosità della cosa non percepibile in quanto tale ma al comportamento poco diligente del danneggiato nell'intraprendere la curva che si pone come caso fortuito riducendo la cosa al rango di mera occasione dell'evento.
Per tali ragioni, considerato il comportamento colposo tenuto dal danneggiato la domanda va rigettata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono a carico della parte attrice.
Si dà atto che le spese vengono liquidate con applicazione della decurtazione del 30% ex art
4 comma 4 in ragione della assoluta non complessità delle questioni.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
7 - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della che Parte_1 CP_1 liquida nella misura di € 3553,90 per compensi oltre VA e CPA e spese generali nonché €
237,00 per spese di contributo unificato per la chiamata in causa del terzo.
Napoli, 21.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8686/2022 promossa da:
P.VA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.VA_1 tempore, con sede in Napoli alla Via Toledo n. 148, rappresentata e difesa giusta procura alle liti dall'avv. Christian Cozzolino (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio dello stesso sito in Napoli alla via Guido de Ruggiero n. 52
-Attrice
CONTRO
P. VA , con sede in Napoli alla via P.E. Imbriani n. 30, CP_1 P.VA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti dall'avv. Fabrizio Grasso (C.F. ) e dall'avv. Francesco C.F._2
Guarino (C.F. ), presso il cui studio in Napoli alla via dei Mille n. C.F._3
40 è elettivamente domiciliata
-Convenuta
NONCHÉ CONTRO con sede in Roma, viale Cesare Pavese n. 385, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore
-Terza chiamata in causa contumace
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore al fine di sentir dichiarare la
[...] responsabilità esclusiva della stessa nella causazione del sinistro occorso in data 04.11.2015
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti.
In particolare deduceva che:
- che il giorno 04.11.2015, alle ore 14.30 circa, in Nola (NA) alla via Boscofangone, all'interno del parcheggio del Centro Commerciale “Vulcano Buono”, l'autoveicolo Fiat
Scudo targato ET335DL, di proprietà della urtava con la parte superiore Parte_1 della fiancata sinistra la parte superiore di uno dei piloni di sostegno del garage, di altezza inferiore rispetto a quella del resto del soffitto della struttura e che tale imperfezione fosse priva di protezione e/o segnalazione né era visibile usando l'ordinaria diligenza;
- che in conseguenza del sinistro l'autoveicolo Fiat Scudo targato ET335DL riportava danni quantificati nella somma di € 7.527,32 come da perizia tecnica allegati in atti;
- che andrebbe riconosciuto ulteriormente il danno da fermo tecnico;
- che tutti i danni subiti sarebbero addebitabili alla condotta dell'attrice in quanto proprietaria del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c.;
- che richiedeva, a mezzo lettera raccomandata a/r, alla il Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro per cui è causa senza sortire effetto, ragione per cui si rendeva necessario adire l'autorità giudiziaria;
- che il Giudice di Pace adito, nella causa iscritta al r.g. n. 18494/19, dichiarava la propria incompetenza per valore concedendo i termini per la riassunzione presso l'ufficio competente;
- che pertanto si rendeva necessario riassumere il giudizio presso questo ufficio.
La concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della società Parte_1 convenuta e, per l'effetto, condannare la alla rifusione dei danni in favore di CP_1 parte attrice, quantificati nella somma di € 7.527,32, quale risarcimento dei danni subiti dall'autocarro Fiat Scudo targato ET335DL, oltre al risarcimento dei danni da sosta tecnica forzata, oltre rivalutazione ed interessi a decorrere dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva ritualmente la la quale eccepiva: CP_1
2 - l'infondatezza in fatto della domanda in quanto la parte attrice non avrebbe dato prova del verificarsi del fatto storico né del nesso causale;
- la circostanza per cui il danneggiato non avrebbe segnalato il sinistro de quo agli operatori della vigilanza del Centro Commerciale;
- l'infondatezza in diritto della domanda atteso che la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone l'esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno e in ogni causo esclude la responsabilità del custode quando ricorre il caso fortuito, senz'altro integrato dal comportamento colposo del danneggiato;
- l'infondatezza della domanda subordinata di accertamento della responsabilità della ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto meramente affermata e non CP_1 argomentata né provata;
- la richiesta di autorizzare la chiamata in causa della con Controparte_2 la quale la convenuta stipulava una polizza assicurativa per la copertura dei danni quale quello per cui è causa.
La concludeva quindi per il rigetto della domanda e, nella denegata ipotesi di CP_1 accoglimento della domanda attorea, chiedeva di riconoscersi il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento dannoso.
Successivamente, vista l'istanza di chiamata in causa del terzo ex art. 269 c.p.c. formulata dalla parte convenuta, il giudice fissava una nuova udienza di prima comparizione e trattazione per consentire la chiamata in causa della la quale Controparte_2 restava tuttavia contumace.
Nel corso del giudizio veniva assunta prova testimoniale.
All'udienza del 14.01.2025 la causa veniva riservata in decisione con rinuncia ai termini ex art 190 c.p.c.
Orbene la domanda è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Nel caso di specie l'istante ha espressamente riferito il danno all'azione causale svolta direttamente dalla cosa custodita sicché la fattispecie va correttamente inquadrata nel paradigma della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
In ordine all'art 2051 c.c. deve osservarsi che la responsabilità prevista dalla norma codicistica ha natura oggettiva “in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e
3 imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152).
Sicché la parte che proponga domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c. è tenuta esclusivamente a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (ossia a dimostrare che l'evento si
è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione - potenzialmente lesiva
- della cosa), essendo invece il custode onerato della prova del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla propria sfera di custodia, avente efficacia causale autonoma e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 6677/2011 e Cass. sent. n. 8005/2010), comprensivo anche della condotta incauta della vittima che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art 1227 c.c. e che va graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull' evento dannoso
(cfr. Cass. civ. sent n. 27724/2018) ovvero “della condotta di un terzo, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa” (Cass.civ ord. 23 gennaio 2019, n. 1725), attesa, peraltro, la necessità, ai fini della ricorrenza del fortuito, che il fattore di pericolo abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode
(cfr. Cass. sent. n. 2481/2018, Cass. ord. n. 6703/2018, sent. n. 11096/2020).
La giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837), ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati.
Quanto al profilo dell'onere probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, il quale sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa, ovvero se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
“In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e – ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità – dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere
4 molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n. 11526/2017).
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. “La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte”
(Cass. n. 2660/2013); in tali casi, diversamente da quelli in cui l'evento sia riconducibile al dinamismo della res, aumenta l'incidenza causale, ai fini del fortuito, dell'eventuale comportamento imprudente del danneggiato e quest'ultimo deve provare “che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n.
6306/ 2013, Cass. n. 25214/2014).
Tanto premesso, all'udienza del 20.06.2023 venivano raccolte le dichiarazioni del teste indicato dalla parte attrice, , dipendente della il quale Testimone_1 Parte_1 dichiarava:
“ADR. sono autista commesso all' epoca dei fatti ero e sono dipendente della ADR: Io mi Parte_1 trovavo immediatamente dopo l' automezzo della condotto da altro collega di cui non ricordo il Pt_1 nominativo e stavamo andando a scaricare la merce di cui si occupa la che sede Controparte_3 operativa a Caivano e sede legale a Napoli.
ADR: La merce caricata sull' automezzo sarebbe stata trasportata a mezzo di un carrellino per i negozi del Centro Commerciale e io ero in affiancamento al mio collega sull' automezzo;
ADR. Sono andato altre volte con la mia auto al Vulcano Buono ma non sono mai andato con automezzo e comunque non lo frequento spesso e di regola vengo inviato ai negozi di strada;
ADR. Erano circa le 14.00 dopo pranzo a inizio novembre, l' anno non ricordo ma sono passati circa
7/8 anni dall' evento;
ADR: trattasi di un automezzo Fiat Scudo di colore Bianco che io non mai guidato, non è telonato, non ricordo precisamente l' altezza dell' automezzo;
ADR: Stavamo salendo nei parcheggi per svoltare a SX, preciso che trattasi di un parcheggio multipiano e stavamo salendo al primo piano preciso che la visibilità era buona, il mio collega ha preso in pieno la trave di cemento con la parte alta dell' automezzo.
ADR. Posso dire che andavamo a circa 10,15 KM/h preciso che l' ingresso al parcheggio è libero e non abbiamo preso alcun biglietto per entrare, e dopo aver svoltato a sinistra sulla rampa a salire si è verificato incidente.
ADR. il furgone condotto dal collega si è fermato improvvisamente e ha riportato danni sulla parte alta del furgone;
5 ADR. Preciso che all' ingresso del Parcheggio ci sta segnale che indica la P di parcheggio e un cartellone con indicazione dell' altezza del parcheggio, (che era indicata nella misura di circa mt 2.00 o mt, 2,10), preciso altresì che la trave di cemento posta all' inizio dell' ingresso del parcheggio è più bassa dell' altezza segnata sul cartello all' ingresso del parcheggio e noi dopo aver superato la trave ( dopo il sinistro) ed essere entrati all' interno del parcheggio, risultava che in effetti l' altezza del furgone era compatibile. ADR preciso che tra l' ingresso del parcheggio e la salita con svolta a sx abbiamo percorso circa 30, 40 o 50 mt, preciso che davanti la trave non vi era alcun segnale di pericolo e/o che indicasse la sua altezza, non ricordo se c'era un segnale o strisce di attenzione ( tipo strisce bianche e rosse);
ADR: dopo l'urto abbiamo spostato i mezzi per consentire il passaggio ( posizionandoci già all' interno del parcheggio) e il mio collega si è occupato di chiamare la vigilanza ma non ricordo in che modo in quanto talvolta la vigilanza gira con la moto;
ADR: è arrivata la vigilanza che ha constatato il danno e hanno fatto le foto e siamo andati via e non ricordo quando precisamente abbiamo chiamato la nostra azienda;
ADR. l' automezzo era marciante;
ADR. La salita del parcheggio era ripida e sulla rampa c'è indicata la corsia da seguire per entrare nel parcheggio, e l' automezzo si trovava esattamente sulla sua carreggiata, all' interno della striscia che delimitava la corsia”.
Il teste ha riconosciuto nelle produzioni fotografiche allegate alla produzione dell'attrice lo stato dei luoghi al momento del sinistro.
Ciò posto alla luce delle dichiarazioni rese dal testimone, nonché dall'esame dello stato dei luoghi al momento del sinistro così come riprodotto dalle copie fotografiche, non è emersa, all'esito dell'istruttoria, adeguata prova circa la ricorrenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente, tenuto conto che non può dirsi provato che il sinistro de quo si sia verificato a causa di un vizio intrinseco della cosa, ovvero di una condizione della stessa tale da rendere la res pericolosa, ed l'occorso sinistro inevitabile, con la ordinaria prudenza.
Venendo, infatti, all' apprezzamento delle risultanze dell'istruttoria espletata, deve osservarsi che il supporto probatorio fornito dalla parte attrice alla ricostruzione del fatto storico come dedotto è costituito dalla deposizione del teste escusso, accompagnate da alcune fotografie che riproducono il luogo del sinistro.
Ritenuta fornita la prova in ordine al fatto storico come esposto in citazione, atteso che le dichiarazioni del teste escusso sono precise e puntuali, e lo stato dei luoghi ove è avvenuto il sinistro non è contestato, onde può affermarsi che il soffitto del parcheggio presenti una trave che sporge ad una altezza più bassa di quella indicata nei cartelli segnaletici del garage, deve ritenersi che difetti la prova del nesso eziologico nella accezione sopra delineata.
6 Ed invero come riferito dal teste escusso la visibilità era buona -“Erano circa le 14.00 dopo pranzo a inizio novembre”, “preciso che la visibilità era buona”, le riproduzioni fotografiche ritraenti lo stato dei luoghi evidenziano che l'elemento di muratura di minore altezza in questione, è tutt'altro che di forma e dimensioni anomale, lo stesso risulta del tutto visibile a notevole distanza viste la conformazione e le dimensioni oltre a recare una specifica colorazione arancione che equivale a segnaletica dello stesso consentendo di distinguere la trave dal resto del soffitto. A ciò si aggiunga che sempre dalle foto agli atti emerge che lo spazio di ingresso alla parte interna del parcheggio fosse piuttosto ampio in termini di orizzontalità e che la larghezza del veicolo non fosse tale da imporre all'autista di effettuare la curva stretta al limite della striscia gialla segnalata sul pavimento, che anzi poteva ben essere evitata visto la prevedibilità e la visibilità dell'insidia e considerato che il mezzo andava ad una andatura moderata consentendo all'autista di ben ponderare la diversa altezza segnalata dal colore specifico della trave.
Dan quanto si qui detto ne discende che l'attore non ha assolto il suo onere probatorio di
“dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n. 11526/2017), in quanto la trave era ben visibile ed implicitamente segnalata onde il sinistro va ricondotto non alla intrinseca pericolosità della cosa non percepibile in quanto tale ma al comportamento poco diligente del danneggiato nell'intraprendere la curva che si pone come caso fortuito riducendo la cosa al rango di mera occasione dell'evento.
Per tali ragioni, considerato il comportamento colposo tenuto dal danneggiato la domanda va rigettata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono a carico della parte attrice.
Si dà atto che le spese vengono liquidate con applicazione della decurtazione del 30% ex art
4 comma 4 in ragione della assoluta non complessità delle questioni.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
7 - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della che Parte_1 CP_1 liquida nella misura di € 3553,90 per compensi oltre VA e CPA e spese generali nonché €
237,00 per spese di contributo unificato per la chiamata in causa del terzo.
Napoli, 21.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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