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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/04/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino -Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1481 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione mediante provvedimento del 13/02/2025, con abbreviazione dei termini, vertente
TRA
- ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Enrico Pavia e l'avv. Pamela Polucci come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesta Paniccia come da procura in atti;
APPELLATA
E
- ( ), in persona del sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 847/2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.847/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone, sez. civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 770/19, e pubblicata il giorno 8.09.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, in via preliminare, accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo
r.g. n. 1 esecutivo e per effetto annullare gli avvisi di accertamento notificati a parte attrice in quanto illegittimi poiché privi del presupposto di legge;
nel merito, annullare gli avvisi di accertamento in quanto il passo carrabile risulta essere a raso per le ragioni suesposte. Con vittoria di spese e competenze.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata società
[...]
, dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) CP_1
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza rigettata e disattesa: - rigettare l'avversario appello in quanto destituito di fondamento fattuale e giuridico in ragione di quanto espresso e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 847/2021 del l'08.09.2021 resa dal Tribunale di
Frosinone; Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
FATTO E DIRITTO
L'attore ha proposto appello avverso la sentenza n. 847/2021 Parte_1 con cui il Tribunale di Frosinone ha respinto “l'impugnazione” degli “avvisi di accertamento n.395 del 14.12.18 prot. n. 19958 del 27.12.2018 di euro 243,00, n.
458 del 14.12.18 prot. n. 19939 del 21.12.18 di euro 246,00 e n. 480 del 14.12.18 prot. n. 19960 del 27.12.2018 di euro 241,00” che, relativi all'omessa denuncia ed al mancato versamento (per gli anni 2013, 2014 e 2015) del canone di occupazione spazi pubblici (quale occupazione risultante dal “passo carrabile” per l'accesso alla sua proprietà).
L'appellante lamenta che:
1. in contraddizione con la riconosciuta natura privatistica del canone (adottato in via alternativa al tributo ex art. 63 d.lgs.
446/1997), non è stata rilevata l'inesistenza del titolo esecutivo che è necessario per l'iscrizione a ruolo (ex art. 21 d.lgs. 46/1999);
2. in ogni caso, la decisione è censurabile rispetto alla ritenuta superfluità del previo accertamento della violazione mediante pubblico ufficiale, quale accertamento (dell'occupazione “abusiva”) espressamente previsto dal regolamento comunale;
3. è inoltre erronea la quantificazione della tariffa “convenzionale” (in luogo del criterio basato sull'effettiva superficie occupata), così come è indebita l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina tributaria (anziché di quelle di cui alla legge 689/1981);
4. infine, è errata l'identificazione dei luoghi come “passo carrabile” assoggettato al canone di occupazione (anziché “a raso”): tale qualificazione si basa sulla delibera r.g. n. 2 comunale n. 10/2019 che, integrativa (e non meramente interpretativa) del regolamento, è successiva agli avvisi di accertamento.
Nella contumacia dell'ente comunale, ha resistito al gravame la società
[...]
che ha emesso e notificato gli avvisi di accertamento. Controparte_1
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti per le note conclusive.
Tanto premesso, udito il relatore, osserva la Corte quanto segue.
Il primo motivo risulta inconferente: la domanda dell'attore, di annullamento dell'avviso di accertamento, è stata qualificata come di “accertamento negativo del credito” (v. sentenza impugnata).
La vertenza, infatti, riguarda “il rapporto sostanziale controverso” (cfr. Cass.
25713/2024) e non le modalità di recupero del credito;
pur in assenza di pertinenti repliche della convenuta (che ritiene l'eccezione “nuova” sebbene corrispondente al contenuto del ricorso introduttivo), appare quindi irrilevante ogni lagnanza sull'inidoneità dell'avviso di accertamento (che costituisce invito al pagamento) ai fini dell'iscrizione a ruolo e della riscossione coattiva.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'affermazione secondo cui l'obbligazione di corrispondere il canone non sorge con l'accertamento ma con l'occupazione del suolo pubblico, quale statuizione in contrasto con l'espressa previsione di cui all'art. 30 del regolamento comunale.
Anche tale motivo va disatteso: come osservato nella sentenza impugnata, tale disposizione si limita a prevedere che “il verbale di contestazione costituisce titolo per il versamento del canone”; per contro, come pure evidenziato nella pronuncia,
“l'obbligazione di corrispondere il canone nasce (non con l'accertamento, ma) con
l'occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo, costituendo detta occupazione, recte: la sua utilizzazione particolare il solo presupposto per
l'applicazione del canone” (v. sentenza).
L'accertamento del credito, infatti, prescinde dalla formazione del titolo esecutivo, essendo necessaria e sufficiente l'allegazione e la prova, sul piano sostanziale, dei relativi presupposti: il canone “costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici per
r.g. n. 3 l'occupazione di suolo pubblico”, di talché la pretesa del suo pagamento
“presuppone la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico” (v. Cass. 24541/2019).
Attenendo proprio alla configurabilità dell'occupazione di suolo pubblico (e quindi alla sussistenza del credito), va esaminato il quarto motivo di gravame, in via preliminare a quello relativo alla quantificazione dell'importo dovuto.
Secondo l'appellante, la norma regolamentare non consentiva, all'epoca degli avvisi di accertamento, di riconoscere il passo carrabile in questione fra quelli soggetti al canone poiché, come affermato nella sentenza impugnata, la portata di tale norma è stata “chiarita” -e quindi integrata- soltanto con la delibera comunale successiva (secondo cui rileva anche “la copertura o intombamento di un fosso appartenente al patrimonio pubblico, eseguita con qualunque materiale;
con o senza griglia di raccolta acqua”).
La pronuncia, tuttavia, prescinde dalla delibera comunale (e dal riferimento di quest'ultima all'intombamento del fosso) nel ritenere integrata la fattispecie: secondo l'art. 23, comma 1 del regolamento (in vigore dal 1/1/1999), infatti, “detto regolamento comunale, all'articolo 23, comma 1, dispone tra gli altri che sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Con riferimento al caso di specie, in punto di fatto, dalla documentazione fotografica versata in atti, si desume che, come rilevato da , l'attore ha effettivamente realizzato un CP_1
manufatto, che, vista la presenza di un fosso di proprietà comunale, rende possibile
l'accesso alla proprietà privata. Tale manufatto non può non rientrare, a pieno titolo, nella previsione della predetta disposizione regolamentare, posto che lo stesso “facilita” notevolmente l'accesso alla proprietà privata” (v. sentenza impugnata).
Conclusivamente, “anche senza volere tenere conto della recente deliberazione (interpretativa) della giunta comunale di n. 10 del 30/01/2019”, CP_2
l'occupazione di suolo pubblico posta in essere “mediante (utilizzazione/)copertura del fosso di scolo (ivi preesistente)” deve “essere assoggettata al canone richiesto
r.g. n. 4 dalla società convenuta per conto del Comune di (Cosap)” (v. sentenza CP_2
impugnata).
Anche tale doglianza, pertanto, va disattesa.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'erronea determinazione del canone e degli accessori.
Nella sentenza, tuttavia, si dà conto della disciplina regolamentare (in assenza di contestazione, poiché “detto Regolamento non risulta impugnato, apparendo del resto pienamente legittimo e del tutto conforme a legge”).
L'art. 23, infatti, prevede che il canone annuo per la concessione del passo carrabile è fisso (fino a 10 mq) nell'importo di euro 77,47, cui va aggiunto l'importo di euro 16,53 per ciascuno dei (quattro) mq eccedenti: “(…) all'importo di cui sopra
(€ 77,47) è stato aggiunto l'ulteriore importo di € 66,12 pari alla moltiplicazione di
€ 16,53 per ciascun metro quadro eccedente (4 nel caso di specie), in applicazione di quanto statuito con la Delibera C. C. n. 18 del 18/08/2015, di approvazione delle
Tariffe, puntualmente richiamata nei tre avvisi” mentre “parte attrice invoca e fa riferimento alla (sola) norma generale di cui all'art. 21 (che si applica laddove non vi siano previsioni ad hoc come è nella specie per i passi carrabili)” (v. sentenza).
L'art. 29, inoltre, “in conformità con quanto previsto dalla normativa statale, espressamente richiama, per la determinazione delle sanzioni per le diverse
omissioni, le disposizioni di cui ai citati d.lgs. 471, 472 e 473 del 1997, nella specie indi regolarmente applicati dalla convenuta” (v. sentenza e regolamento vigente).
Per quanto premesso, l'appello deve essere respinto.
Le spese sono regolate in base alla soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenendo conto dell'attività processuale svolta.
PQM
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 847/2021, ogni Parte_1
altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 494,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori CP_1
r.g. n. 5 di legge;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti del Controparte_2
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 10/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6