CASS
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2025, n. 13095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13095 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza nel procedimento nei riguardi di MA EP, nato a [...] il [...]; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarriello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza;
lette le conclusioni e la memoria dell'Avv.ta Loredana Satriani, difenso -e di fiducia dell'indagato, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile OVVE m rigettato;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Potenza ha dichiarato inefficace, ai sensi cefart. 309, comma 5, cod. proc. pen, il decreto di sequestro preventivo dispost) nei riguardi di MA EP, indagato per un serie di delitti contro la pul:• , blica amministrazione, falso, accesso abusivo a sistema informatico. Dall'ordinanza impugnata si evince in punto di fatto che: a) il riesame era 3tato proposto il 28.6.2024; b) in pari data la Cancelleria dell'Ufficio aveva davo a /viso a mezzo pec - con relativa ricevuta di consegna - all'Autorità procedente a I fine della trasmissione degli atti;
c) gli atti sarebbero stati trasmessi il 4.7.202z.. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 13095 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 03/12/2024 All'esito di un articolato ragionamento, Il Tribunale, in consapevole conl rasto con i principi affermati dalle Sezioni unite con le sentenza n. 26268 del .,!013, "Cavalli" e n. 18954 del 2016 "Capasso" ha ritenuto "che il rinvio dal comma 7 dell'art. 324 al comma 10 dell'art. 309 comporti anche..... il rimbalzo del p -eietto comma 10 al precedente comma 5 dell'art. 309, con la conseguenza che nche per le misure cautelari reali debba operare il termine perentorio di cinque 3IDrni , ivi previsto, per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame". 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica p -e 3S0 il Tribunale di Potenza deducendo una errata applicazione della legge, per :ome interpretata dalle Sezioni unite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Le Sezioni unite hanno affermato il principio, che deve essere ribadito, per cui nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen, deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo e dunque, nel procedimento di riesame avverso i provi.dimenti di sequestro, non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la :rismissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata io caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, connmEl i erzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (Sez. U, n. 26268 del %;I ,/03/2013, Cavalli, Rv. 255581; Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 26679( ). 3. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati e dunque l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale il Potenza competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2024.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarriello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza;
lette le conclusioni e la memoria dell'Avv.ta Loredana Satriani, difenso -e di fiducia dell'indagato, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile OVVE m rigettato;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Potenza ha dichiarato inefficace, ai sensi cefart. 309, comma 5, cod. proc. pen, il decreto di sequestro preventivo dispost) nei riguardi di MA EP, indagato per un serie di delitti contro la pul:• , blica amministrazione, falso, accesso abusivo a sistema informatico. Dall'ordinanza impugnata si evince in punto di fatto che: a) il riesame era 3tato proposto il 28.6.2024; b) in pari data la Cancelleria dell'Ufficio aveva davo a /viso a mezzo pec - con relativa ricevuta di consegna - all'Autorità procedente a I fine della trasmissione degli atti;
c) gli atti sarebbero stati trasmessi il 4.7.202z.. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 13095 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 03/12/2024 All'esito di un articolato ragionamento, Il Tribunale, in consapevole conl rasto con i principi affermati dalle Sezioni unite con le sentenza n. 26268 del .,!013, "Cavalli" e n. 18954 del 2016 "Capasso" ha ritenuto "che il rinvio dal comma 7 dell'art. 324 al comma 10 dell'art. 309 comporti anche..... il rimbalzo del p -eietto comma 10 al precedente comma 5 dell'art. 309, con la conseguenza che nche per le misure cautelari reali debba operare il termine perentorio di cinque 3IDrni , ivi previsto, per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame". 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica p -e 3S0 il Tribunale di Potenza deducendo una errata applicazione della legge, per :ome interpretata dalle Sezioni unite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Le Sezioni unite hanno affermato il principio, che deve essere ribadito, per cui nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen, deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo e dunque, nel procedimento di riesame avverso i provi.dimenti di sequestro, non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la :rismissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata io caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, connmEl i erzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (Sez. U, n. 26268 del %;I ,/03/2013, Cavalli, Rv. 255581; Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 26679( ). 3. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati e dunque l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale il Potenza competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2024.