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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/03/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del g.o.p. Carmela Caranna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15063/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], C.F. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Isidoro La Lumia 56, C.F._1 presso lo Studio dell'avv. Franco Maria, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
E
, Controparte_1
C.F. , in persona del Prefetto pro tempore P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'udienza del 5 febbraio 2025, celebrata con le forme dell'art. 127 ter c.p.c., parte attrice depositava note scritte in data 29 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio, introdotto con atto di citazione per querela di falso notificato in data 4 dicembre 2023, ha per oggetto la proposizione della detta querela avverso il documento formato dall'avviso di ricevimento del 4 maggio 2017 su cui l'odierno attore assume non aver mai apposto la firma su di esso presente.
Rappresenta, infatti, il di non aver mai ricevuto l'atto sottostante Pt_1
l'”ordinanza ingiunzione della P n° M_IT PR_PAUTG 0012013 20230120 del
20.01.2023” e di aver scoperto il presunto debito solo con la notifica della detta
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ordinanza-ingiunzione, avvenuta in data 3 marzo 2023, avverso la quale proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Palermo.
Chiedeva dunque l'attore dichiararsi la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento del 4 maggio 2017, al fine dell'esclusione dello stesso dagli allegati alla costituzione della Prefettura di Palermo nel procedimento civile pendente presso il Giudice di Pace di Palermo, portante n. R.G. 4594/2023.
Nonostante rituale notificazione, la non si costituiva nel Controparte_1 presente giudizio.
§§§
Tanto premesso, appare primario affrontare una questione di pregiudizialità, attinente alla procura ad litem necessaria per la proposizione della querela di falso.
A mente dell'art. 221 c.p.c., la querela deve contenere, a pena di nullità,
“l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità e deve essere proposta personalmente dalla parte o a mezzo di procuratore speciale”.
La sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce dunque un requisito d'ammissibilità della querela di falso. Secondo la costante giurisprudenza “l'omissione della sottoscrizione personale della parte o del procuratore speciale non può essere sanata successivamente mediante la sottoscrizione personale dell'atto di riassunzione dinanzi al tribunale” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 marzo 2005, n. 5040).
Anche quando proposta in via incidentale, la querela si propone - con citazione o mediante dichiarazione da unirsi a verbale di udienza – pur sempre personalmente dalla parte o dal difensore munito di procura speciale.
In tale circostanza, la procura deve contenere la specificazione del documento o dei documenti che la parte intende impugnare. Nondimeno, se la procura è conferita al difensore a margine o in calce all'atto di citazione per la proposizione della querela in via principale, tale specificazione non è necessaria, atteso che il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa.
Nel caso di specie, la procura è apposta su documento diverso dall'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e si sostanzia in una generica procura ad litem, senz'alcuna specificità circa l'attività da compiere.
A tal riguardo, la Suprema Corte è stentorea nel definire le caratteristiche della procura speciale, come segue: “La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di
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detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere.”
(Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1058 del 21/01/2021 (Rv. 660409 - 01). Ed ancora: “In tema di querela di falso, la procura speciale soddisfa i requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza, peraltro, che occorra individuare i documenti allorché la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla citazione per la proposizione della querela in via principale poiché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa” (Sez. 2, Sentenza n. 16919 del 19/08/2015 (Rv.
636466 - 01)
Nel caso in esame, la procura è posta, si ripete, su documento autonomo rispetto all'atto di citazione e non contiene l'indicazione dei documenti su cui si assume è stata compiuta la falsità, sicché essa è “tamquam non esset”.
Ne consegue che, nella fattispecie si verifica un'ipotesi d'inammissibilità, poiché ciò si ha quando la domanda manca di alcuno dei presupposti voluti dalla legge per la sua proposizione. Si tratta quindi di un vizio originario, che tuttavia non impedisce di proporre la domanda, ma al giudice di pronunciarsi sul merito.
Invero, già con ordinanza del 22 aprile 2024, parte attrice era stata sollecitata alla produzione della procura speciale normativamente contemplata per la proposizione della querela di falso senza, tuttavia, adempiervi.
Considerato il carattere preliminare della questione affrontata, non pare doversi procedere con un'analisi nel merito.
Alla luce delle superiori considerazioni, la spiegata citazione dev'essere dichiarata inammissibile.
§§§
Lascia le spese di lite a carico di parte attrice, in ragione della decisione su una questione di mero rito e della mancata costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta da nei confronti della Parte_1
, in persona del Controparte_1
Prefetto pro tempore, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la querela di falso;
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2) lascia le spese di lite a carico di parte attrice.
Palermo, lì 1 marzo 2025
IL G.O.P.
Carmela Caranna
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