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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3936/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefania DEIANA - Presidente
Dott. Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott. Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3935/21, avente per oggetto “scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari Via Gorizia Parte_1 C.F._1
n° 40, presso e nello studio dell'Avv. Cristiana Fotzi (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende giusta delega in atti,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. elettivamente domiciliata nella via Don Minzoni n. 3 in CP_1 CodiceFiscale_3
Sennori (SS), presso e nello studio dell'avv. Giovanna Multazzu (C.F. ) che la C.F._4
rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “
8. dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Usini (SS), tra
e , registrato come atto n. 3, parte I, nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 CP_1 dello stesso Comune per l'anno 2004; 9. disponga che la casa coniugale, ubicata in Nulvi (SS), via
Bertolinis, 5, resti assegnata a con quanto l'arreda; 10. disponga che i figli minori Pt_1 ER
pagina 1 di 16 ed restino affidati ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione e l'istruzione e vivano Per_2
stabilmente con il padre;
gli stessi potranno incontrare la madre secondo la loro volontà; 11. disponga che anche il figlio minore resti affidato ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione e Per_3
l'istruzione e viva stabilmente con il padre, mentre la madre eserciterà il diritto di visita per almeno una volta alla settimana, dall'uscita del campo estivo o dall'uscita della scuola fino alle ore 20.00, quando sarà riaccompagnato presso la casa familiare, con un preavviso di almeno 24 ore al padre, previo accordo con lo stesso e, in ogni caso, compatibilmente con le esigenze del minore;
12. disponga che versi, quale contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro CP_1
350,00, rivalutabile annualmente su base ISTAT, da corrispondersi entro il cinque di ogni mese al domicilio di 13. disponga che le spese straordinarie concernenti la cura, l'educazione e Pt_1
l'istruzione dei minori siano corrisposte da ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno;
14. ordini ai competenti Ufficiali dello Stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
15. con vittoria di spese e compensi professionali”.
Resistente: “- contrariis reiectis - disporre l'affidamento condiviso dei minori figli con collazione presso il padre;
- disporre che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio per almeno due Per_3 pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, prelevandolo dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00, o alle 21.00 nel periodo estivo, nei fine settimana alternati dall'uscita di scuola il sabato sino alle 20.00 della domenica, alle 22.00 nel periodo estivo, tutto ciò con la gradualità necessaria. Che possa vedere Per_ liberamente i figli e in accordo con gli stessi. Nelle maggiori festività vigerà il criterio Per_2 dell'alternanza e il minore potrà stare con la madre in periodo estivo e di vacanza per 15 giorni, previa comunicazione al del periodo prescelto. - disporre che gli incontri tra la madre e i figli Pt_1
possano avvenire nel monolocale attiguo alla casa familiare in Nulvi in particolare quando non è previsto il pernotto presso la madre. - disporre che la sig.ra non versi a titolo di mantenimento CP_1
dei minori figli alcuna somma, in considerazione della situazione economica precaria della stessa, del tempo che passerà con gli stessi, e della situazione finanziaria del signor tra l'altro genitore che Pt_1
vive nella casa familiare di proprietà di entrambi. - con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 21.12.21 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1 CP_1
per ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 21.02.2004, in Usini
[...]
(SS), atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte I.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati tre figli: , il 05.07.2004, , il 27.09.2007 e , ER Per_2 Per_3
il 16.12.2011, ha allegato:
pagina 2 di 16 - che in data 24.08.2020, il Tribunale di Sassari, Sezione Civile, con sentenza n. 844, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3732/2017, aveva dichiarato la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso,
- che in data 08.07.2021, il Tribunale di Sassari, Sezione civile volontaria giurisdizione, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2600/2020 V.G., scaturito dal deposito, nell'interesse del ricorrente del ricorso ex art. 710 c.p.c. aveva modificato la disciplina del diritto di visita dei figli da parte della madre.
Ha dedotto che dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, gli stessi avevano sempre vissuto separati e non vi era alcuna reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, che, pertanto, appariva manifesta l'impossibilità di una ricostruzione morale e spirituale della famiglia e che ricorrevano i requisiti di cui all'art. 3, n. 2, lett. B, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita la resistente la quale ha rappresentato che dalla data della sentenza di separazione, emessa dopo un lungo e difficile procedimento giudiziale, non aveva più visto i propri figli, che ogni volta che aveva cercato di vederli nelle modalità di cui alla sentenza era “accaduto di tutto (aggressioni, inseguimenti, discussioni in pubblico)”, che nessuno aveva vigilato sulla corretta esecuzione dei provvedimenti, né aiutato la resistente o collaborato con la stessa perché potesse rivederli e stare con loro.
Ha dedotto che, a causa dell'atteggiamento aggressivo, offensivo e minaccioso del aveva richiesto Pt_1
l'intervento dei Carabinieri di Nulvi già nel febbraio 2017, cui era seguito un procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni, e che con i provvedimenti provvisori ed urgenti stabiliti dal Presidente, le era stata assegnata la casa coniugale, veniva stabilito un mantenimento per i figli minori e per la medesima a carico del sig. Pt_1
Ha lamentato che il non aveva versato il mantenimento dovuto, che lei, non avendo un lavoro si era trovata in Pt_1
stato di indigenza, con le continue ingerenze del che non perdeva occasione per metterla in cattiva luce Pt_1
davanti ai figli, che alla fine dell'estate 2018, con il pretesto della presenza in casa una notte del suo nuovo compagno, tutto era cambiato e che i figli più grandi improvvisamente non avevano più voluto vederla.
Ha riferito che all'udienza del 25/09/2018 il G.I. in via provvisoria e a modifica dell'ordinanza presidenziale, stante il disagio manifestato dai minori, aveva disposto il collocamento dei figli con il padre a cui veniva assegnata la casa coniugale, erano state disciplinate le modalità del diritto di visita della madre e posto a carico della stessa un assegno di mantenimento per i figli di € 350,00, evidenziando che il figlio minore che aveva vissuto con la Per_3
madre sino a dicembre 2018 era stato consegnato in lacrime al padre in presenza dei servizi sociali di Nulvi, incaricati di procedere ad un sostegno psicologico dei minori e alla predisposizione degli incontri tra la madre e i figli.
pagina 3 di 16 Ha allegato che non era dato capire il motivo per cui i figli rifiutassero la madre in modo così netto, adottando verso la stessa un atteggiamento giudicante, persino di scherno, che il rapporto con loro aveva sempre avuto fasi alterne, e che raggiunto un equilibrio, per l'intervento di terzi era stato compromesso, come emergeva dalle relazioni dei servizi sociali di Nulvi.
Ha quindi rappresentato che era evidente il condizionamento dei figli e l'alienazione genitoriale dovuta ad una costante e preordinata demolizione della figura materna, che gli incontri mediati con i figli erano stati interrotti, anche a causa della mancata collaborazione del padre, che all'esito del procedimento per modifica delle condizioni della separazione, nel corso del quale era stata disposta l'audizione dei figli maggiori, gli incontri con e le Per_3
telefonate erano cessate ed il suo numero di telefono era all'attualità bloccato.
Ha aggiunto che il non la coinvolgeva in alcun modo nelle decisioni riguardanti la prole e che lei non era nella Pt_1
condizione patrimoniale che le consentisse di versare un mantenimento in favore dei figli, per i quali tuttavia aveva acquistato alimenti, libri ed altri oggetti che il aveva gettato via o regalato a terzi. Pt_1
Ha concluso come in epigrafe.
Con decreto in data 28.04.22 il Presidente del Tribunale ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti, confermando le condizioni di cui alla separazione personale tra coniugi disposta dal Tribunale di Sassari in data
24.8.2020, per come modificate dal provvedimento assunto dal Tribunale in composizione collegiale il recente 8 luglio 2021, all'esito dell'audizione dei minori, rinnovando l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Nulvi, eventualmente in sinergia con quelli del Comune di SO, luogo di attuale residenza della madre, volto al recupero dei rapporti in particolare rispetto al piccolo con relazioni quindicinali al Giudice Istruttore e Parte_2 Per_3
invitando il padre a non ostacolare i rapporti tra la madre ed i figli, ed a favorire, compatibilmente con i loro impegni scolastici e ludici, gli incontri con l'altro genitore nonché i contatti anche con strumenti di comunicazione a distanza.
Radicatosi il contraddittorio dinanzi al Giudice relatore la causa è stata istruita con la produzione di referente documentale, acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali di Nulvi ed espletamento di Ctu e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 1 ottobre 2024 ex art. 127 ter c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** * ***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970, come modificato dalla
L. 55/2015, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo ampiamente decorso, dalla data dell'udienza presidenziale il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, oltre che pacifica,
l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
In accoglimento della domanda principale, va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
pagina 4 di 16 Deve quindi confermarsi l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori e la loro Per_2 Per_3
collocazione presso il padre con cui convivono dal 2018.
Quanto all'esercizio del diritto di visita della madre la figlia in ragione dell'età (17 anni) sarà libera di Per_2
frequentare la madre con le modalità che riterrà opportune.
Quanto al figlio minore si osserva quanto segue. Per_3
Sintetizzando la “storia processuale” che ha visto coinvolto il minore si evince che:
- a Febbraio del 2017, quando la coppia genitoriale viveva già separata in casa, in seguito a un episodio in cui il sarebbe rientrato nell'abitazione coniugale in stato di alterazione e avrebbe avuto con se un Pt_1
fucile, quest'ultimo è stato allontanato dal domicilio dai Carabinieri, chiamati dalla è stato CP_1
instaurato un Procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari e sono stati coinvolti i Servizi
Sociali di Nulvi per attivare gli interventi necessari a sostenere i minori;
- incardinato il procedimento per separazione giudiziale in via provvisoria e a modifica dell'ordinanza presidenziale, stante il disagio manifestato dai minori, veniva disposto il collocamento dei figli con il padre cui veniva assegnata la casa coniugale, venivano disposte le modalità di visita della madre e posto a carico della un assegno di mantenimento per i figli di € 350,00; CP_1
- in data 24.08.2020, il Tribunale di Sassari, Sezione Civile, con sentenza n. 844, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3732/2017, ha dichiarato la separazione dei coniugi tra l'altro alle seguenti condizioni: l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei tre figli minori con collocazione presso il padre, facoltà per ormai sedicenne di frequentare liberamente la madre con le modalità che ER
riterrà di attuare, previsione che e frequentino la madre per due pomeriggi alla settimana, il Per_2 Per_3
martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola di ciascuno fino alle ore 20 in periodo invernale e fino alle 21 in periodo estivo, nei fine settimana alternati dal sabato all'uscita di scuola fino alle ore 20 della domenica
(alle 22 in periodo estivo), incarico al servizio sociale del Comune di Nulvi di proseguire nel sostegno dei minori e di vigilare sulla corretta esecuzione dei provvedimenti;
- in data 08.07.2021, il Tribunale di Sassari, Sezione civile volontaria giurisdizione, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2600/2020 V.G., scaturito dal deposito, nell'interesse del ricorrente del ricorso ex art. 710 c.p.c., all'esito dell'audizione dei due figli maggiori, ha disposto: “i minori e ER Per_2
incontreranno liberamente la madre (…) secondo la loro volontà al riguardo;
il minore incontrerà la Per_3
madre per almeno una volta alla settimana dall'uscita del campo estivo o della scuola fino alle ore 20.00 quando sarà riaccompagnato presso la dimora paterna, il padre cercherà di favorire la ripresa dei rapporti tra i minori e la madre”;
pagina 5 di 16 - con ricorso depositato in data 21.12.21 è stato incardinato il presente procedimento;
- con decreto in data 28.04.22 il Presidente del Tribunale ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti, confermando le condizioni di cui alla separazione personale tra coniugi disposta dal Tribunale di Sassari in data 24.8.2020, per come modificate dal provvedimento assunto dal Tribunale in composizione collegiale il recente 8 luglio 2021, all'esito dell'audizione dei minori, rinnovando l'incarico ai Servizi Sociali del
Comune di Nulvi, eventualmente in sinergia con quelli del Comune di SO, luogo di attuale residenza della madre, volto al recupero dei rapporti madre-figli, in particolare rispetto al piccolo con Per_3
relazioni quindicinali al Giudice Istruttore e invitando il padre a non ostacolare i rapporti tra la madre ed i figli, ed a favorire, compatibilmente con i loro impegni scolastici e ludici, gli incontri con l'altro genitore nonché i contatti anche con strumenti di comunicazione a distanza.
Nel corso del presente giudizio è stato previsto che incontrasse la madre per almeno una volta alla settimana Per_3
il martedì presso lo spazio neutro del Comune di SO, che i servizi Sociale del Comune di Nulvi continuassero a monitorare il nucleo familiare e ad agevolare il recupero dei rapporti tra madre e figlio, che proseguisse l'incarico alla psicologa Dott.ssa , il tutto in sinergia con i Servizi Sociali del Comune di SO. Per_4
Sono state quindi acquisite periodicamente le relazioni dei Servizi Sociali di Nulvi i quali:
- con relazione pervenuta in data 14.07.22 , premesso di aver incaricato la psicologa di procedere alla valutazione della situazione dei minori per poter stabilire le azioni opportune alla ripresa degli incontri con la madre e che i colleghi del Servizio Sociale di SO (luogo di residenza della ) avevano proposto CP_1
alla signora di effettuare un sostegno alla genitorialità preliminare alla ripresa degli incontri con i minori, eventualmente in uno “Spazio Neutro” per il riavvicinamento madre-figli, hanno dato atto del rifiuto di tutti i figli ad incontrare la madre e quanto a che lo stesso “dichiara di non voler vedere la madre e Per_3
di non volerla neanche sentire, rifiutando qualsiasi tipo di proposta di intervento mirato al riavvicinamento”;
- con relazione pervenuta in data 10.10.22 hanno relazionato: di aver cercato di indagare le ragioni per cui il minore non volesse incontrare la madre, che lo stesso aveva riferito le stesse motivazioni addotte Per_3
dai fratelli ossia “che alla madre ha dato diverse possibilità di riavvicinarsi che lei non ha saputo sfruttare
e che quindi questi incontri non serviranno a niente” perché la donna secondo il figlio non cambierà, di aver lavorato sulle motivazioni addotte dallo stesso e che “gli incontri con il minore appaiono molto difficoltosi soprattutto nel momento in cui si intraprendono i discorsi legati alla madre, attimi in cui si mostra molto irrequieto e ansioso, manifestando continuamente la volontà di interruzione”;
pagina 6 di 16 - con relazione pervenuta in data 09.01.23 i Servizi hanno dato: che la situazione era financo peggiorata e aggravata dal fatto che riferisce di continui mal di pancia nell'ultimo periodo che si acuiscono nel Per_3
giorno in cui deve avvenire l'incontro con la madre , già dalla mattina, motivo per cui viene ritirato anche dalla scuola, e che permangono per diversi giorni”, che durante l'incontro avvenuto a novembre presso la casa del ricorrente avevano appreso che gli incontri erano stati interrotti, “che padre e figlio avrebbero incontrato a breve la professionista che presenziava agli incontri per meglio definire la situazione”, che il minore aveva continuato a lamentare mal di pancia “all'avvicinarsi degli incontri anche se gli stessi non stanno realmente avvenendo”, che il padre aveva riferito che dopo l'interruzione degli incontri non Per_3
aveva più avuto mal di pancia e che si era ritenuto pertanto di non proseguire gli incontri con il minore nel mese di dicembre anche in vista delle vacanze natalizie.
Considerata l'impossibilità di prosecuzione degli incontri madre figli è stata quindi disposta Ctu “volta ad accertare ed analizzare le dinamiche dei rapporti tra i genitori ed i figli con particolare riferimento al figlio , Per_3
valutando se vi siano circostanze ostative all'affido condiviso, ad indagare le ragioni del rifiuto dello stesso Per_3
nei confronti della madre, ad individuare le migliori strategie per favorire il riavvicinamento dei figli e soprattutto di alla madre, indicando se ritenute opportune le eventuali modalità per l'esercizio del diritto di visita” Per_3
La Consulente nominata ha svolto una approfondita e accurata indagine, effettuando incontri con i genitori, sia
Per_ individuali che d'insieme, e con tutti i figli della coppia, concentrandosi poi sul minore con metodologia affidabile, competente (strumenti psicologici, criteri di valutazione, metodi e tecniche di vario genere), accettata dalla comunità scientifica ed atta a valutare empiricamente e scientificamente l'oggetto di indagine, curando di fare in modo di creare un clima sereno e di utilizzare un approccio il più possibile accogliente e familiare essendo l'obiettivo principale quello di preservare il minore da qualsiasi disagio, mirando a verificare l'attendibilità delle informazioni da lui prodotte, ed effettuando dei test impiegati come un supporto ai colloqui, per integrare la valutazione di tipo clinico.
L'ausiliario del Giudice ha anche interagito con i Servizi Sociali che avevano in carico il minore ed ha riportato quanto emerso dal confronto con il responsabile e la psicologa: “la dottoressa ha risposto di aver seguito il nucleo familiare dal momento in cui e si son rifiutati di tornare nella casa della GN e per questo ER Per_2
non si è occupata di loro. Rispetto a nei due anni in cui lo ha seguito, ha osservato un'evoluzione che va Per_3
dal periodo in cui stava, a volte, con la madre sino a quando ha vissuto definitivamente con il padre. In corrispondenza del primo periodo, ha avuto difficoltà nel far stare il bambino concentrato e seduto, nonché a fargli eseguire le consegne dategli per fare un gioco o un disegno. Da quando è andato a vivere con il padre, è parso più sereno ed i colloqui hanno preso forma, anche grazie all'utilizzo di alcuni test. Anche le insegnanti hanno riportato tali cambiamenti, poiché inizialmente aveva mostrato a scuola molte difficoltà, tanto da suggerire
pagina 7 di 16 l'opportunità di richiedere una diagnosi, che non è stata eseguita perché, nel frattempo, ha recuperato i Per_3
precedenti gap scolastici. È stato quindi domandato quale opinione si sia fatta circa l'evoluzione comportamentale del bambino, se sia data dallo sviluppo del minore o come conseguenza di altri fattori. La Dott.ssa ha risposto che lo sviluppo è stato un fattore, ma anche i cambiamenti che si sono verificati in un breve lasso di tempo sono stati determinanti per la sua irrequietezza comportamentale, ritenuta la conseguenza delle dinamiche confuse che il bambino viveva in quel periodo e che non gli facevano bene. Quando ha smesso di fare la spola tra i genitori ed ha iniziato a vivere dal padre, il bambino ha trovato una propria stabilità. (…). Dal momento in cui si sono rese evidenti le difficoltà tra i figli e la madre, il loro rapporto si è deteriorato ed è divenuto complicato da gestire. Le
Dott.sse non hanno più potuto seguire il nucleo familiare in modo completo, a causa della sovrapposizione con i
Servizi di SO e tale situazione ha portato alla perdita di fiducia e collaborazione da parte della GN . CP_1
La scrivente ha chiesto se, al di là dei riferiti dei tre figli sul rapporto con la madre, abbiano individuato e colto motivazioni o eventi particolari che abbiano portato a tale allontanamento. La Dott.ssa ha risposto che dal Per_4
riferito dei tre ragazzi, ed in particolar modo da , è emersa una rabbia che ha definito “importante” nei ER
confronti della figura materna. Ciò ha impedito al primogenito di fare un lavoro su se stesso poichè “aveva proprio eretto un muro emotivo incredibile che non siamo riusciti a scalfire”; con il sopraggiungere dei 16 anni, ha definitivamente chiuso il canale comunicativo con la GN, tanto da non voler neppure parlare di lei. Ha aggiunto che con erano riusciti a scalfire un po' la ritrosia e la chiusura mostrate nei confronti della Per_2
madre, ma non sa dire come si siano evolute le cose poiché il percorso è stato interrotto bruscamente in seguito alla decisione della ragazza di non incontrare più la madre. Per quanto riguarda essendo il più piccolo, in Per_3
passato non era totalmente consapevole di ciò che stesse accadendo, oltre al fatto che anche il lavoro con lui è stato poi interrotto. La scrivente ha preso la parola per ipotizzare che sarebbe verosimile e naturale che i ragazzi, molto legati tra loro, possano essersi condizionati nel valutare e prendere una posizione comune rispetto alla madre. La Dott.ssa ha commentato dicendo che questo potrebbe essere accaduto, ma di non aver notato Per_4
delle forzature e degli impedimenti da parte dei più grandi, soprattutto di , la cui rabbia è stata vissuta e ER
percepita dai suoi fratelli, ma che non ha mai obbligato gli altri a non vedere la madre.”
In particolare all'esito della CTU è emerso:
- che tutti i figli hanno manifestato il fatto che la madre si mostri diversamente rispetto a quello che è e che stia fingendo (di essere interessata a loro) per fare bella figura anche se non sanno spiegare a che pro lo faccia. Il fatto che sia stato espresso da tutti i ragazzi sembrerebbe riportare allo scambio di informazioni o all'idea che debbano portare avanti il loro schieramento. Inoltre, si potrebbe ipotizzare che questo prodotto sia coerente con il loro modo di significare la figura materna e la modalità di pensiero circolare: lei è cattiva quindi noi abbiamo ragione;
se non si comporta come tale, sta fingendo, quindi abbiamo ragione ugualmente.
pagina 8 di 16 - tutti i ragazzi hanno detto di non voler rivangare il passato;
di avere un vuoto;
di non sapere;
di non ricordare;
di stare male solo al pensiero di vedere la madre;
di essere arrabbiati o infastiditi. È parso che vogliano evitare che la situazione in cui sono adesso possa in qualche modo cambiare e agire sulle loro vite, scombussolando la stabilità che hanno creato anche se è data dall'aver escluso totalmente un genitore.
Preferiscono la stasi che porta alla quiete quindi a una vita serena, vivendo gli eventi tipici delle loro età, piuttosto che riavvicinarsi alla madre creando possibili problemi e rischiando di generare malumori in famiglia. I meccanismi di difesa non vanno intesi come qualcosa di patologico a prescindere. Essi sono strutturanti l'identità del soggetto e gli servono per affrontare le difficoltà che incontra attimo dopo attimo.
Vista la particolare età di (ormai adolescente) e soprattutto di che sta affrontando la Per_2 Per_3
preadolescenza, è importante che i meccanismi non si cronicizzino fino a poter creare possibili disturbi nella naturale evoluzione psichica. Il loro comportamento è comprensibile in quanto è coerente con le loro età il voler vivere delle situazioni leggere e spensierate, ma non si rendono conto di quanto la loro scelta possa influenzare il presente e il futuro:
- l'unica apertura nei confronti della figura materna è stata osservata nella loro ambivalenza: tutti hanno detto di volere che essa smetta di fare qualsiasi gesto per avvicinarsi a loro ma, allo stesso tempo, vorrebbero che in qualche modo non uscisse completamente dalle loro vite. Non hanno escluso totalmente la possibilità di riavere un contatto con lei in futuro.
Quanto a in particolare, il Consulente, premesso che il minore sta attraversando la fase della Per_3
preadolescenza, quindi, in linea con questo periodo della vita, ha ancora difficoltà ad autodefinirsi e tende a uniformarsi ai suoi coetanei o alle figure di riferimento, ha rilevato che il minore in questo caso probabilmente si identifica più con il fratello che con il padre, com'è emerso dal test del disegno.
Si è osservata la presenza di un conflitto di lealtà ma non solo con la figura paterna, quanto con quello che per lui è il suo nucleo familiare, che comprende quindi tutti i parenti, come è emerso dal test La doppia luna. Questo contesto, per quanto da una parte soddisfi le sue esigenze, dall'altra sembrerebbe farlo stare poco a suo agio tanto da portarlo ad auto-svalutarsi e volersi distanziare dalla situazione, probabilmente nel tentativo di potersi estraniare e dedicarsi alla sua vita di ragazzino. Parrebbe non essere totalmente in accordo con la scelta di non frequentare la madre, nonostante apertamente lo neghi, ma i suoi test fanno ipotizzare più l'adeguarsi al mondo in cui vive piuttosto che a un reale convincimento.
Il ragazzino però è convinto di ciò che dice e non è in grado, da solo, di elaborare i propri sentimenti ed emozioni inconsce;
l'unico modo che ha per rimanere nello status quo che comunque gli permette di vivere in parte la sua fase di vita, è quello di eliminare la figura materna.
pagina 9 di 16 Il Ctu non ha ravvisato circostanze ostative per l'affido condiviso ma ha auspicato che il Signor inizi a Pt_1
coinvolgere maggiormente la GN e che questa cerchi di gestire i propri vissuti rispetto al fatto di CP_1
risentirsi in certe circostanze e che è fondamentale che entrambi i genitori vengano informati di tutto quello che riguarda i figli.
Ha quindi riportato le seguenti conclusioni:
“Nell'analisi delle dinamiche familiari del nucleo , sono emersi diversi elementi che, piu o meno CP_2
volontariamente, sembrerebbero aver contribuito al rifiuto dei tre figli: - Il conflitto tra i genitori che oggi si traduce in una totale assenza di comunicazione o di qualsiasi rapporto civile, persino salutarsi o stare insieme nella stessa stanza. La particolarità di questa situazione è che anche i parenti della GN contribuiscono CP_1
a ciò non avendo contatti con la suddetta ma frequentando con assiduità il Signor e i ragazzi. Appare Pt_1
inverosimile che quest'ultimi non siano al corrente di questo e non abbiano direttamente o indirettamente, ricevuto informazioni in merito finendo per schierarsi. Parteggiare per loro sembrerebbe quasi obbligatorio in quanto fanno parte di un gruppo dove tutti la pensano allo stesso modo contro un “nemico” comune. A certi livelli di invischiamento, diventa più facile parteggiare che portare avanti le proprie idee (soprattutto trattandosi di adolescenti e giovani adulti che da anni fanno parte di questo sistema) che potrebbero discostarsi da quelle degli altri (ad es. decidere di aprire un dialogo con la madre sapendo che tutti sarebbero contrari). - Il comportamento paterno in quanto non favorendo concretamente il legame ma solo limitandosi a invogliarli, può aver fatto pensare ai figli di poter scegliere se frequentare o meno la madre mentre invece dovrebbe essere un loro diritto poterlo fare. - Il comportamento materno che a causa della troppa autorità nell'impartire l'educazione ai figli, del cambiamento di vita da madre e casalinga a donna single e lavoratrice, nonché alla creazione di un nuovo legame con conseguente presentazione forse troppo repentina ai figli, ha portato i ragazzi ad allontanarsi da lei sentendosi abbandonati, non piu al centro delle sue attenzioni e rifiutati. - I meccanismi di difesa sviluppati dai figli (come la scissione che rafforza lo schieramento: padre=buono/madre=cattiva), in particolare da che si trova nella Per_3
scomoda posizione di essere il figlio minore ancora “costretto” a frequentare la madre sposando idee altrui, che però , allo stesso tempo, ha manifestato il desiderio inconscio che essa faccia parte della sua vita ma sente di non poterlo esprimere. - Il legame tra fratelli che a livello inconscio li ha incoraggiati a fare fronte comune. Ad esempio, il fatto che veda come figura di riferimento induce il ragazzino a non fare niente che Per_3 ER
possa creare un conflitto con il fratello, ovvero, dare una possibilità alla madre, dopo che l'ha ER
totalmente allontanata”.
“In questo momento, con quanto è stato valutato rispetto al vissuto del minore, organizzare degli incontri madre- figlio sarebbe controproducente perché equivarrebbe a far attivare maggiormente i meccanismi del ragazzino in quanto si sentirebbe obbligato a continuare a portare avanti i propri schemi. L'unica possibile alternativa è
pagina 10 di 16 lavorare con i genitori e parallelamente con il minore con percorsi diversi. Se i figli non vedono una diminuzione del conflitto, nel particolare contesto in cui sono inseriti, difficilmente apriranno uno spiraglio alla madre”.
Ciò premesso nel contesto così sondato approfonditamente sia dai Servizi Sociali incaricati che dal Ctu il Collegio
è chiamato a compiere un bilanciamento di interessi.
Seppure è dato di realtà l'opportunità per di frequentare entrambi i genitori, questa massima Per_3
astratta deve essere poi calata nella situazione concreta.
Il minore ha dimostrato di non voler vedere la madre, con condotte inusuali e che denotano un netto rifiuto a cui ha fatto seguito una rinnovata stabilità nel momento in cui ha smesso di fare la spola tra i genitori ed ha iniziato a vivere dal padre ed a seguito dell'interruzione degli incontri facilitanti con la madre.
Alla luce di tali elementi che dimostrano la stabilizzazione della situazione del minore adeguatamente seguito dal padre, la ripresa delle relazioni con la madre risulta essere recessiva rispetto alla stabilità della situazione del ragazzo.
Considerando le condotte poste in essere da qualunque forzatura in tal senso potrebbe rivelarsi Per_5
controproducente potendo avere come conseguenza la definitiva messa in atto di condotte analoghe a quelle già poste in essere dal fratello e dalla sorella.
Tra le componenti della capacità genitoriale vi è anche la capacità di ascoltare le richieste dei figli, dovendo la frustrazione legata alla mancata relazione, cedere rispetto alla necessità di rispettare le volontà di un figlio che abbia manifestato specifiche fragilità. Solo la capacità di attesa, e il porsi in posizione di accoglienza dei bisogni del figlio (anche a prezzo dell'esclusione delle frequentazioni) può sostenere il minore, nella speranza che i percorsi individuali possono ricucire una relazione compromessa.
In merito deve segnalarsi come anche la Corte EDU ha affermato che non esiste un diritto assoluto del genitore alla frequentazione del figlio, ma che ogni scelta deve essere parametrata all'interesse del minore e alla valutazione delle capacità genitoriale del genitore stesso: “Giova inoltre rilevare come non sia stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del figlio assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi a sua volta in “ascolto”, ledendo in tal modo l'interesse del figlio (Caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011; Caso Pascal c. Romania, sentenza 17.4.2012; Caso
ST c. sentenza del 10.1.2012).”(cfr. Tribunale di Roma, decreto del 15.9.2017; da Per_6
ultimo sent. Tribunale di Terni 3 marzo 2022).
pagina 11 di 16 Questi principi sono stati di recente ribaditi dalla Corte di Strasburgo come evidenziato nella guida all'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo che tutela la vita privata e familiare (“Article 8 of the European Convention on Human Rights Right to respect for private and family life”, approvata il 31 agosto 2021 reperibile nel sito istituzionale). Nella guida si legge (al punto 346), che un genitore non può avere il diritto, ai sensi dell'articolo 8 della
Convenzione, che vengano adottate misure che danneggerebbero la salute e lo sviluppo del bambino
(Elsholz c. Germania [GC], § 50; T.P. e K.M. c. Regno Unito [GC] § 71; c. Parte_3 Per_6
§ 94; Nuutinen c. Finlandia, § 128).
In particolare viene evidenziato come qualora una ragazza di 13 anni, abbia espresso il suo chiaro desiderio di non vedere suo padre, e lo abbia fatto per diversi anni, e qualora costringerla a vederlo
“disturberebbe gravemente il suo equilibrio emotivo e psicologico, la decisione di rifiutare il contatto con il padre può essere considerata come presa nell'interesse del bambino” ( c. Germania Tes_1
[GC], §§ 64-65; c. Italia, § 55). Tes_2
Parimenti, la Suprema Corte ha affermato la centralità dell'interesse del minore e la necessità di dare ascolto alle necessità del figlio, evitando interventi drastici che a fronte di un sicuro trauma per il minore, non diano certezze di procurare il di lui benessere.
In particolare la Corte di Cassazione ha affermato (Cass. ord, 7.6.2019 n. 2134): «La giurisprudenza convenzionale si è trovata ad affermare il carattere non assoluto dell'obbligo delle autorità nazionali di adottare misure idonee a riavvicinare il genitore ed il figlio non conviventi, nella valorizzazione della comprensione e collaborazione di tutte le persone coinvolte. L'impegno delle autorità nazionali a facilitare tale collaborazione non è destinato infatti a tradursi nell'obbligo in capo alle medesime di ricorrere alla coercizione che, in materia non può che essere limitato nella ribadita necessità della valutazione dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte e in particolare dell'interesse superiore del minore e dei diritti conferiti al medesimo dall'art. 8 della Convenzione CEDU…A fronte del netto rifiuto del minore di frequentare il genitore con lui non convivente , il giudice di merito…deve valutare anche il fattore tempo. La corte di appello ha ..correttamente valorizzato l'interesse della minore, all'epoca quindicenne, rispettando le sue esigenze personali e sociali e la manifestata in sede di ascolto sua capacità di autodeterminarsi nei rapporti con il padre, segnati da una interruzione protrattasi per lungo tempo” (sulla impossibilità per il giudice di merito di adottare interventi potenzialmente traumatici per il minore come l'allontanamento dal genitore convivente solo al fine di ripristinare la bigenitorialità e la frequentazione con l'altro genitore cfr. da ultimo Cass. ord. 9691 del
24.3.2022).
pagina 12 di 16 Già con sentenza n. 364/96 la Suprema Corte aveva ribadito che “in tema di separazione personale dei coniugi, il diritto del genitore non affidatario a mantenere vivo il rapporto affettivo con i figli, interessandosi anche della loro educazione e istruzione, essendo sempre finalizzato e subordinato al perseguimento dell'interesse dei minori, può essere legittimamente disciplinato dal giudice della separazione in modo da non recare pregiudizio alla salute psicofisica dei minori medesimi, anche prevedendo particolari cautele e restrizioni agli incontri, ovvero arrivando perfino a sospenderli del tutto se necessario” (cfr. in senso conforme Corte appello Milano sez. V, 09/04/2020).
Osserva inoltre il Collegio che peraltro anche il genitore rifiutato è chiamato a compiere propri percorsi per comprendere le condotte disfunzionali agite in passato che possono essere state concausa del rifiuto
(nella specie troppa autorità nell'impartire l'educazione ai figli, il cambiamento di vita da madre e casalinga a donna single e lavoratrice, nonché la creazione di un nuovo legame con conseguente presentazione forse troppo repentina ai figli).
Per contro in questo quadro diviene determinante anche il ruolo del padre, la cui condotta ha certamente inciso sulla situazione disfunzionale in essere.
Il ricorrente è quindi chiamato a sostenere il figlio sia per la crescita sia per il sostegno nella futura ripresa delle relazioni con la madre, creando con la resistente un'alleanza finalizzata al benessere di tutti i figli.
In definitiva, per quanto esposto le frequentazioni tra e la madre devono essere allo stato sospese, Per_5
salva la possibilità di prevedere degli incontri tra la madre e il figlio in assenza di tensioni e con la mediazione di operatori del Servizio sociale, qualora il minore manifesti tale volontà.
Deve quindi disporsi, conformemente a quanto suggerito dal Ctu:
- la previsione di un sostegno psicologico individuale e possibilmente con due specialisti differenti per e per La ragazza sta manifestando una sintomatologia ansiosa e sarebbe utile per lei poter Per_2 Per_3
elaborare il proprio vissuto in modo da affrontare serenamente i propri disagi e imparare strategie funzionali per gestirli. Entrambi i minori inoltre necessitano di un percorso volto a creare uno spazio affinché con un terzo neutro riescano ad esprimere liberamente i sentimenti e le emozioni legate alla figura materna. L'intento è una risoluzione positiva del loro conflitto interiore volta non solo a un riavvicinamento ma soprattutto al benessere dei minori;
- la valutazione presso il servizio di Neuropsichiatria Infantile per in modo da individuare Per_3
eventuali disturbi dell'apprendimento in quanto gli insegnanti hanno evidenziato difficoltà “nella lettura, nella scrittura, nell'espressione verbale dovuta alla povertà lessicale, nel calcolo, nella decodifica di un testo scritto, nell'ortografia, nell'organizzazione del foglio;
la grafia risulta illeggibile. Difficoltà nelle lingue straniere, nella memorizzazione e pronuncia del lessico;
pagina 13 di 16 - l'invito ai genitori di effettuare un percorso di mediazione familiare. I Signori e quali Pt_1 CP_1
genitori hanno la necessità di poter trovare uno spazio comune dove, si auspica, si possa arrivare alla risoluzione del conflitto familiare, favorito dalla presenza di una figura neutrale in cui la coppia genitoriale abbia la possibilità di discutere e negoziare le problematiche generate dalla separazione. Il mediatore, infatti, ha il compito di incoraggiare i genitori nel mediare e stabilire gli accordi fra questi, con particolare riguardo agli interessi dei figli;
- invito per i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità individuale Il padre dovrebbe imparare a riconoscere i bisogni dei propri figli e come realmente sostenerli nel soddisfarli. La madre potrebbe trovare altre strategie per riavvicinarsi a loro capendo i loro tempi e le loro modalità.
Il Ctu ha infine sottolineato il fatto che i percorsi genitoriali dovrebbero essere attivati da servizi sociali di altro comune rispetto a quelli di Nulvi perché gli operatori stessi hanno evidenziato che il loro rapporto con la GN è ormai inficiato. CP_1
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, in merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. ( anche nella attuale sua formulazione ) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Orbene tenuto conto che la madre non incontra i figli minori e che non provvede pertanto al loro mantenimento diretto, che è divenuto economicamente autosufficiente, considerato altresì che la resistente non ha ER
documentato i propri redditi a sostegno delle allegazioni patrimoniali, il Collegio ritiene congruo porre a carico di a titolo di mantenimento dei figli minori un contributo pari ad € 300,00 mensili, oltre rivalutazione CP_1
annuale Istat, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio del ritenuto che tale Pt_1
somma sia il minimo indispensabile per il soddisfacimento delle esigenze quotidiane di vita dei figli di cui devono farsi carico entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.
L'Assegno unico erogato dall per i figli minori sarà percepito al 100 % dal padre con cui i CP_3 Parte_1
figli trascorrono la totalità del loro tempo e che si occupa di soddisfare le loro quotidiane esigenze di vita (cfr. Cass.
Civ. sent. n. 4672/25: “L'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili
pagina 14 di 16 esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”).
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
La natura della causa e la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
Spese della Ctu definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21.02.2004, in Usini (SS), tra
[...]
nato a [...], il [...], C.F. e , nata a Parte_1 C.F._1 CP_1
Sassari il 7/08/1983, C.F. atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del C.F._5
predetto Comune al n. 3, parte I;
- dispone l'affido condiviso dei figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_3
collocazione presso il padre;
- la figlia minore potrà incontrare liberamente la madre con le modalità che riterrà opportune;
Per_2
- sospende le frequentazioni tra la madre e il figlio minore secondo quanto indicato in motivazione;
Per_3
- pone a carico di un assegno di mantenimento in favore dei figli minori e di € CP_1 Per_2 Per_3
300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio del oltre Pt_1
rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal C.N.F.,
a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- L'Assegno Unico erogato dall per i figli minori sarà percepito al 100 % dal padre;
CP_3 Parte_1
- Invita le parti a provvedere ad un sostegno psicologico individuale e possibilmente con due specialisti differenti per e per alla valutazione presso il servizio di Neuropsichiatria Infantile per Per_2 Per_3
a intraprendere un percorso di mediazione familiare e di supporto alla genitorialità individuale;
Per_3
- Spese di lite compensate.
- Spese della Ctu definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del comune di Usini affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari il 6 marzo 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente pagina 15 di 16 Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa E. Carta
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefania DEIANA - Presidente
Dott. Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott. Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3935/21, avente per oggetto “scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari Via Gorizia Parte_1 C.F._1
n° 40, presso e nello studio dell'Avv. Cristiana Fotzi (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende giusta delega in atti,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. elettivamente domiciliata nella via Don Minzoni n. 3 in CP_1 CodiceFiscale_3
Sennori (SS), presso e nello studio dell'avv. Giovanna Multazzu (C.F. ) che la C.F._4
rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “
8. dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Usini (SS), tra
e , registrato come atto n. 3, parte I, nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 CP_1 dello stesso Comune per l'anno 2004; 9. disponga che la casa coniugale, ubicata in Nulvi (SS), via
Bertolinis, 5, resti assegnata a con quanto l'arreda; 10. disponga che i figli minori Pt_1 ER
pagina 1 di 16 ed restino affidati ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione e l'istruzione e vivano Per_2
stabilmente con il padre;
gli stessi potranno incontrare la madre secondo la loro volontà; 11. disponga che anche il figlio minore resti affidato ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione e Per_3
l'istruzione e viva stabilmente con il padre, mentre la madre eserciterà il diritto di visita per almeno una volta alla settimana, dall'uscita del campo estivo o dall'uscita della scuola fino alle ore 20.00, quando sarà riaccompagnato presso la casa familiare, con un preavviso di almeno 24 ore al padre, previo accordo con lo stesso e, in ogni caso, compatibilmente con le esigenze del minore;
12. disponga che versi, quale contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro CP_1
350,00, rivalutabile annualmente su base ISTAT, da corrispondersi entro il cinque di ogni mese al domicilio di 13. disponga che le spese straordinarie concernenti la cura, l'educazione e Pt_1
l'istruzione dei minori siano corrisposte da ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno;
14. ordini ai competenti Ufficiali dello Stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
15. con vittoria di spese e compensi professionali”.
Resistente: “- contrariis reiectis - disporre l'affidamento condiviso dei minori figli con collazione presso il padre;
- disporre che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio per almeno due Per_3 pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, prelevandolo dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00, o alle 21.00 nel periodo estivo, nei fine settimana alternati dall'uscita di scuola il sabato sino alle 20.00 della domenica, alle 22.00 nel periodo estivo, tutto ciò con la gradualità necessaria. Che possa vedere Per_ liberamente i figli e in accordo con gli stessi. Nelle maggiori festività vigerà il criterio Per_2 dell'alternanza e il minore potrà stare con la madre in periodo estivo e di vacanza per 15 giorni, previa comunicazione al del periodo prescelto. - disporre che gli incontri tra la madre e i figli Pt_1
possano avvenire nel monolocale attiguo alla casa familiare in Nulvi in particolare quando non è previsto il pernotto presso la madre. - disporre che la sig.ra non versi a titolo di mantenimento CP_1
dei minori figli alcuna somma, in considerazione della situazione economica precaria della stessa, del tempo che passerà con gli stessi, e della situazione finanziaria del signor tra l'altro genitore che Pt_1
vive nella casa familiare di proprietà di entrambi. - con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 21.12.21 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1 CP_1
per ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 21.02.2004, in Usini
[...]
(SS), atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte I.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati tre figli: , il 05.07.2004, , il 27.09.2007 e , ER Per_2 Per_3
il 16.12.2011, ha allegato:
pagina 2 di 16 - che in data 24.08.2020, il Tribunale di Sassari, Sezione Civile, con sentenza n. 844, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3732/2017, aveva dichiarato la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso,
- che in data 08.07.2021, il Tribunale di Sassari, Sezione civile volontaria giurisdizione, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2600/2020 V.G., scaturito dal deposito, nell'interesse del ricorrente del ricorso ex art. 710 c.p.c. aveva modificato la disciplina del diritto di visita dei figli da parte della madre.
Ha dedotto che dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, gli stessi avevano sempre vissuto separati e non vi era alcuna reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, che, pertanto, appariva manifesta l'impossibilità di una ricostruzione morale e spirituale della famiglia e che ricorrevano i requisiti di cui all'art. 3, n. 2, lett. B, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita la resistente la quale ha rappresentato che dalla data della sentenza di separazione, emessa dopo un lungo e difficile procedimento giudiziale, non aveva più visto i propri figli, che ogni volta che aveva cercato di vederli nelle modalità di cui alla sentenza era “accaduto di tutto (aggressioni, inseguimenti, discussioni in pubblico)”, che nessuno aveva vigilato sulla corretta esecuzione dei provvedimenti, né aiutato la resistente o collaborato con la stessa perché potesse rivederli e stare con loro.
Ha dedotto che, a causa dell'atteggiamento aggressivo, offensivo e minaccioso del aveva richiesto Pt_1
l'intervento dei Carabinieri di Nulvi già nel febbraio 2017, cui era seguito un procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni, e che con i provvedimenti provvisori ed urgenti stabiliti dal Presidente, le era stata assegnata la casa coniugale, veniva stabilito un mantenimento per i figli minori e per la medesima a carico del sig. Pt_1
Ha lamentato che il non aveva versato il mantenimento dovuto, che lei, non avendo un lavoro si era trovata in Pt_1
stato di indigenza, con le continue ingerenze del che non perdeva occasione per metterla in cattiva luce Pt_1
davanti ai figli, che alla fine dell'estate 2018, con il pretesto della presenza in casa una notte del suo nuovo compagno, tutto era cambiato e che i figli più grandi improvvisamente non avevano più voluto vederla.
Ha riferito che all'udienza del 25/09/2018 il G.I. in via provvisoria e a modifica dell'ordinanza presidenziale, stante il disagio manifestato dai minori, aveva disposto il collocamento dei figli con il padre a cui veniva assegnata la casa coniugale, erano state disciplinate le modalità del diritto di visita della madre e posto a carico della stessa un assegno di mantenimento per i figli di € 350,00, evidenziando che il figlio minore che aveva vissuto con la Per_3
madre sino a dicembre 2018 era stato consegnato in lacrime al padre in presenza dei servizi sociali di Nulvi, incaricati di procedere ad un sostegno psicologico dei minori e alla predisposizione degli incontri tra la madre e i figli.
pagina 3 di 16 Ha allegato che non era dato capire il motivo per cui i figli rifiutassero la madre in modo così netto, adottando verso la stessa un atteggiamento giudicante, persino di scherno, che il rapporto con loro aveva sempre avuto fasi alterne, e che raggiunto un equilibrio, per l'intervento di terzi era stato compromesso, come emergeva dalle relazioni dei servizi sociali di Nulvi.
Ha quindi rappresentato che era evidente il condizionamento dei figli e l'alienazione genitoriale dovuta ad una costante e preordinata demolizione della figura materna, che gli incontri mediati con i figli erano stati interrotti, anche a causa della mancata collaborazione del padre, che all'esito del procedimento per modifica delle condizioni della separazione, nel corso del quale era stata disposta l'audizione dei figli maggiori, gli incontri con e le Per_3
telefonate erano cessate ed il suo numero di telefono era all'attualità bloccato.
Ha aggiunto che il non la coinvolgeva in alcun modo nelle decisioni riguardanti la prole e che lei non era nella Pt_1
condizione patrimoniale che le consentisse di versare un mantenimento in favore dei figli, per i quali tuttavia aveva acquistato alimenti, libri ed altri oggetti che il aveva gettato via o regalato a terzi. Pt_1
Ha concluso come in epigrafe.
Con decreto in data 28.04.22 il Presidente del Tribunale ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti, confermando le condizioni di cui alla separazione personale tra coniugi disposta dal Tribunale di Sassari in data
24.8.2020, per come modificate dal provvedimento assunto dal Tribunale in composizione collegiale il recente 8 luglio 2021, all'esito dell'audizione dei minori, rinnovando l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Nulvi, eventualmente in sinergia con quelli del Comune di SO, luogo di attuale residenza della madre, volto al recupero dei rapporti in particolare rispetto al piccolo con relazioni quindicinali al Giudice Istruttore e Parte_2 Per_3
invitando il padre a non ostacolare i rapporti tra la madre ed i figli, ed a favorire, compatibilmente con i loro impegni scolastici e ludici, gli incontri con l'altro genitore nonché i contatti anche con strumenti di comunicazione a distanza.
Radicatosi il contraddittorio dinanzi al Giudice relatore la causa è stata istruita con la produzione di referente documentale, acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali di Nulvi ed espletamento di Ctu e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 1 ottobre 2024 ex art. 127 ter c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** * ***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970, come modificato dalla
L. 55/2015, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo ampiamente decorso, dalla data dell'udienza presidenziale il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, oltre che pacifica,
l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
In accoglimento della domanda principale, va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
pagina 4 di 16 Deve quindi confermarsi l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori e la loro Per_2 Per_3
collocazione presso il padre con cui convivono dal 2018.
Quanto all'esercizio del diritto di visita della madre la figlia in ragione dell'età (17 anni) sarà libera di Per_2
frequentare la madre con le modalità che riterrà opportune.
Quanto al figlio minore si osserva quanto segue. Per_3
Sintetizzando la “storia processuale” che ha visto coinvolto il minore si evince che:
- a Febbraio del 2017, quando la coppia genitoriale viveva già separata in casa, in seguito a un episodio in cui il sarebbe rientrato nell'abitazione coniugale in stato di alterazione e avrebbe avuto con se un Pt_1
fucile, quest'ultimo è stato allontanato dal domicilio dai Carabinieri, chiamati dalla è stato CP_1
instaurato un Procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari e sono stati coinvolti i Servizi
Sociali di Nulvi per attivare gli interventi necessari a sostenere i minori;
- incardinato il procedimento per separazione giudiziale in via provvisoria e a modifica dell'ordinanza presidenziale, stante il disagio manifestato dai minori, veniva disposto il collocamento dei figli con il padre cui veniva assegnata la casa coniugale, venivano disposte le modalità di visita della madre e posto a carico della un assegno di mantenimento per i figli di € 350,00; CP_1
- in data 24.08.2020, il Tribunale di Sassari, Sezione Civile, con sentenza n. 844, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3732/2017, ha dichiarato la separazione dei coniugi tra l'altro alle seguenti condizioni: l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei tre figli minori con collocazione presso il padre, facoltà per ormai sedicenne di frequentare liberamente la madre con le modalità che ER
riterrà di attuare, previsione che e frequentino la madre per due pomeriggi alla settimana, il Per_2 Per_3
martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola di ciascuno fino alle ore 20 in periodo invernale e fino alle 21 in periodo estivo, nei fine settimana alternati dal sabato all'uscita di scuola fino alle ore 20 della domenica
(alle 22 in periodo estivo), incarico al servizio sociale del Comune di Nulvi di proseguire nel sostegno dei minori e di vigilare sulla corretta esecuzione dei provvedimenti;
- in data 08.07.2021, il Tribunale di Sassari, Sezione civile volontaria giurisdizione, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2600/2020 V.G., scaturito dal deposito, nell'interesse del ricorrente del ricorso ex art. 710 c.p.c., all'esito dell'audizione dei due figli maggiori, ha disposto: “i minori e ER Per_2
incontreranno liberamente la madre (…) secondo la loro volontà al riguardo;
il minore incontrerà la Per_3
madre per almeno una volta alla settimana dall'uscita del campo estivo o della scuola fino alle ore 20.00 quando sarà riaccompagnato presso la dimora paterna, il padre cercherà di favorire la ripresa dei rapporti tra i minori e la madre”;
pagina 5 di 16 - con ricorso depositato in data 21.12.21 è stato incardinato il presente procedimento;
- con decreto in data 28.04.22 il Presidente del Tribunale ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti, confermando le condizioni di cui alla separazione personale tra coniugi disposta dal Tribunale di Sassari in data 24.8.2020, per come modificate dal provvedimento assunto dal Tribunale in composizione collegiale il recente 8 luglio 2021, all'esito dell'audizione dei minori, rinnovando l'incarico ai Servizi Sociali del
Comune di Nulvi, eventualmente in sinergia con quelli del Comune di SO, luogo di attuale residenza della madre, volto al recupero dei rapporti madre-figli, in particolare rispetto al piccolo con Per_3
relazioni quindicinali al Giudice Istruttore e invitando il padre a non ostacolare i rapporti tra la madre ed i figli, ed a favorire, compatibilmente con i loro impegni scolastici e ludici, gli incontri con l'altro genitore nonché i contatti anche con strumenti di comunicazione a distanza.
Nel corso del presente giudizio è stato previsto che incontrasse la madre per almeno una volta alla settimana Per_3
il martedì presso lo spazio neutro del Comune di SO, che i servizi Sociale del Comune di Nulvi continuassero a monitorare il nucleo familiare e ad agevolare il recupero dei rapporti tra madre e figlio, che proseguisse l'incarico alla psicologa Dott.ssa , il tutto in sinergia con i Servizi Sociali del Comune di SO. Per_4
Sono state quindi acquisite periodicamente le relazioni dei Servizi Sociali di Nulvi i quali:
- con relazione pervenuta in data 14.07.22 , premesso di aver incaricato la psicologa di procedere alla valutazione della situazione dei minori per poter stabilire le azioni opportune alla ripresa degli incontri con la madre e che i colleghi del Servizio Sociale di SO (luogo di residenza della ) avevano proposto CP_1
alla signora di effettuare un sostegno alla genitorialità preliminare alla ripresa degli incontri con i minori, eventualmente in uno “Spazio Neutro” per il riavvicinamento madre-figli, hanno dato atto del rifiuto di tutti i figli ad incontrare la madre e quanto a che lo stesso “dichiara di non voler vedere la madre e Per_3
di non volerla neanche sentire, rifiutando qualsiasi tipo di proposta di intervento mirato al riavvicinamento”;
- con relazione pervenuta in data 10.10.22 hanno relazionato: di aver cercato di indagare le ragioni per cui il minore non volesse incontrare la madre, che lo stesso aveva riferito le stesse motivazioni addotte Per_3
dai fratelli ossia “che alla madre ha dato diverse possibilità di riavvicinarsi che lei non ha saputo sfruttare
e che quindi questi incontri non serviranno a niente” perché la donna secondo il figlio non cambierà, di aver lavorato sulle motivazioni addotte dallo stesso e che “gli incontri con il minore appaiono molto difficoltosi soprattutto nel momento in cui si intraprendono i discorsi legati alla madre, attimi in cui si mostra molto irrequieto e ansioso, manifestando continuamente la volontà di interruzione”;
pagina 6 di 16 - con relazione pervenuta in data 09.01.23 i Servizi hanno dato: che la situazione era financo peggiorata e aggravata dal fatto che riferisce di continui mal di pancia nell'ultimo periodo che si acuiscono nel Per_3
giorno in cui deve avvenire l'incontro con la madre , già dalla mattina, motivo per cui viene ritirato anche dalla scuola, e che permangono per diversi giorni”, che durante l'incontro avvenuto a novembre presso la casa del ricorrente avevano appreso che gli incontri erano stati interrotti, “che padre e figlio avrebbero incontrato a breve la professionista che presenziava agli incontri per meglio definire la situazione”, che il minore aveva continuato a lamentare mal di pancia “all'avvicinarsi degli incontri anche se gli stessi non stanno realmente avvenendo”, che il padre aveva riferito che dopo l'interruzione degli incontri non Per_3
aveva più avuto mal di pancia e che si era ritenuto pertanto di non proseguire gli incontri con il minore nel mese di dicembre anche in vista delle vacanze natalizie.
Considerata l'impossibilità di prosecuzione degli incontri madre figli è stata quindi disposta Ctu “volta ad accertare ed analizzare le dinamiche dei rapporti tra i genitori ed i figli con particolare riferimento al figlio , Per_3
valutando se vi siano circostanze ostative all'affido condiviso, ad indagare le ragioni del rifiuto dello stesso Per_3
nei confronti della madre, ad individuare le migliori strategie per favorire il riavvicinamento dei figli e soprattutto di alla madre, indicando se ritenute opportune le eventuali modalità per l'esercizio del diritto di visita” Per_3
La Consulente nominata ha svolto una approfondita e accurata indagine, effettuando incontri con i genitori, sia
Per_ individuali che d'insieme, e con tutti i figli della coppia, concentrandosi poi sul minore con metodologia affidabile, competente (strumenti psicologici, criteri di valutazione, metodi e tecniche di vario genere), accettata dalla comunità scientifica ed atta a valutare empiricamente e scientificamente l'oggetto di indagine, curando di fare in modo di creare un clima sereno e di utilizzare un approccio il più possibile accogliente e familiare essendo l'obiettivo principale quello di preservare il minore da qualsiasi disagio, mirando a verificare l'attendibilità delle informazioni da lui prodotte, ed effettuando dei test impiegati come un supporto ai colloqui, per integrare la valutazione di tipo clinico.
L'ausiliario del Giudice ha anche interagito con i Servizi Sociali che avevano in carico il minore ed ha riportato quanto emerso dal confronto con il responsabile e la psicologa: “la dottoressa ha risposto di aver seguito il nucleo familiare dal momento in cui e si son rifiutati di tornare nella casa della GN e per questo ER Per_2
non si è occupata di loro. Rispetto a nei due anni in cui lo ha seguito, ha osservato un'evoluzione che va Per_3
dal periodo in cui stava, a volte, con la madre sino a quando ha vissuto definitivamente con il padre. In corrispondenza del primo periodo, ha avuto difficoltà nel far stare il bambino concentrato e seduto, nonché a fargli eseguire le consegne dategli per fare un gioco o un disegno. Da quando è andato a vivere con il padre, è parso più sereno ed i colloqui hanno preso forma, anche grazie all'utilizzo di alcuni test. Anche le insegnanti hanno riportato tali cambiamenti, poiché inizialmente aveva mostrato a scuola molte difficoltà, tanto da suggerire
pagina 7 di 16 l'opportunità di richiedere una diagnosi, che non è stata eseguita perché, nel frattempo, ha recuperato i Per_3
precedenti gap scolastici. È stato quindi domandato quale opinione si sia fatta circa l'evoluzione comportamentale del bambino, se sia data dallo sviluppo del minore o come conseguenza di altri fattori. La Dott.ssa ha risposto che lo sviluppo è stato un fattore, ma anche i cambiamenti che si sono verificati in un breve lasso di tempo sono stati determinanti per la sua irrequietezza comportamentale, ritenuta la conseguenza delle dinamiche confuse che il bambino viveva in quel periodo e che non gli facevano bene. Quando ha smesso di fare la spola tra i genitori ed ha iniziato a vivere dal padre, il bambino ha trovato una propria stabilità. (…). Dal momento in cui si sono rese evidenti le difficoltà tra i figli e la madre, il loro rapporto si è deteriorato ed è divenuto complicato da gestire. Le
Dott.sse non hanno più potuto seguire il nucleo familiare in modo completo, a causa della sovrapposizione con i
Servizi di SO e tale situazione ha portato alla perdita di fiducia e collaborazione da parte della GN . CP_1
La scrivente ha chiesto se, al di là dei riferiti dei tre figli sul rapporto con la madre, abbiano individuato e colto motivazioni o eventi particolari che abbiano portato a tale allontanamento. La Dott.ssa ha risposto che dal Per_4
riferito dei tre ragazzi, ed in particolar modo da , è emersa una rabbia che ha definito “importante” nei ER
confronti della figura materna. Ciò ha impedito al primogenito di fare un lavoro su se stesso poichè “aveva proprio eretto un muro emotivo incredibile che non siamo riusciti a scalfire”; con il sopraggiungere dei 16 anni, ha definitivamente chiuso il canale comunicativo con la GN, tanto da non voler neppure parlare di lei. Ha aggiunto che con erano riusciti a scalfire un po' la ritrosia e la chiusura mostrate nei confronti della Per_2
madre, ma non sa dire come si siano evolute le cose poiché il percorso è stato interrotto bruscamente in seguito alla decisione della ragazza di non incontrare più la madre. Per quanto riguarda essendo il più piccolo, in Per_3
passato non era totalmente consapevole di ciò che stesse accadendo, oltre al fatto che anche il lavoro con lui è stato poi interrotto. La scrivente ha preso la parola per ipotizzare che sarebbe verosimile e naturale che i ragazzi, molto legati tra loro, possano essersi condizionati nel valutare e prendere una posizione comune rispetto alla madre. La Dott.ssa ha commentato dicendo che questo potrebbe essere accaduto, ma di non aver notato Per_4
delle forzature e degli impedimenti da parte dei più grandi, soprattutto di , la cui rabbia è stata vissuta e ER
percepita dai suoi fratelli, ma che non ha mai obbligato gli altri a non vedere la madre.”
In particolare all'esito della CTU è emerso:
- che tutti i figli hanno manifestato il fatto che la madre si mostri diversamente rispetto a quello che è e che stia fingendo (di essere interessata a loro) per fare bella figura anche se non sanno spiegare a che pro lo faccia. Il fatto che sia stato espresso da tutti i ragazzi sembrerebbe riportare allo scambio di informazioni o all'idea che debbano portare avanti il loro schieramento. Inoltre, si potrebbe ipotizzare che questo prodotto sia coerente con il loro modo di significare la figura materna e la modalità di pensiero circolare: lei è cattiva quindi noi abbiamo ragione;
se non si comporta come tale, sta fingendo, quindi abbiamo ragione ugualmente.
pagina 8 di 16 - tutti i ragazzi hanno detto di non voler rivangare il passato;
di avere un vuoto;
di non sapere;
di non ricordare;
di stare male solo al pensiero di vedere la madre;
di essere arrabbiati o infastiditi. È parso che vogliano evitare che la situazione in cui sono adesso possa in qualche modo cambiare e agire sulle loro vite, scombussolando la stabilità che hanno creato anche se è data dall'aver escluso totalmente un genitore.
Preferiscono la stasi che porta alla quiete quindi a una vita serena, vivendo gli eventi tipici delle loro età, piuttosto che riavvicinarsi alla madre creando possibili problemi e rischiando di generare malumori in famiglia. I meccanismi di difesa non vanno intesi come qualcosa di patologico a prescindere. Essi sono strutturanti l'identità del soggetto e gli servono per affrontare le difficoltà che incontra attimo dopo attimo.
Vista la particolare età di (ormai adolescente) e soprattutto di che sta affrontando la Per_2 Per_3
preadolescenza, è importante che i meccanismi non si cronicizzino fino a poter creare possibili disturbi nella naturale evoluzione psichica. Il loro comportamento è comprensibile in quanto è coerente con le loro età il voler vivere delle situazioni leggere e spensierate, ma non si rendono conto di quanto la loro scelta possa influenzare il presente e il futuro:
- l'unica apertura nei confronti della figura materna è stata osservata nella loro ambivalenza: tutti hanno detto di volere che essa smetta di fare qualsiasi gesto per avvicinarsi a loro ma, allo stesso tempo, vorrebbero che in qualche modo non uscisse completamente dalle loro vite. Non hanno escluso totalmente la possibilità di riavere un contatto con lei in futuro.
Quanto a in particolare, il Consulente, premesso che il minore sta attraversando la fase della Per_3
preadolescenza, quindi, in linea con questo periodo della vita, ha ancora difficoltà ad autodefinirsi e tende a uniformarsi ai suoi coetanei o alle figure di riferimento, ha rilevato che il minore in questo caso probabilmente si identifica più con il fratello che con il padre, com'è emerso dal test del disegno.
Si è osservata la presenza di un conflitto di lealtà ma non solo con la figura paterna, quanto con quello che per lui è il suo nucleo familiare, che comprende quindi tutti i parenti, come è emerso dal test La doppia luna. Questo contesto, per quanto da una parte soddisfi le sue esigenze, dall'altra sembrerebbe farlo stare poco a suo agio tanto da portarlo ad auto-svalutarsi e volersi distanziare dalla situazione, probabilmente nel tentativo di potersi estraniare e dedicarsi alla sua vita di ragazzino. Parrebbe non essere totalmente in accordo con la scelta di non frequentare la madre, nonostante apertamente lo neghi, ma i suoi test fanno ipotizzare più l'adeguarsi al mondo in cui vive piuttosto che a un reale convincimento.
Il ragazzino però è convinto di ciò che dice e non è in grado, da solo, di elaborare i propri sentimenti ed emozioni inconsce;
l'unico modo che ha per rimanere nello status quo che comunque gli permette di vivere in parte la sua fase di vita, è quello di eliminare la figura materna.
pagina 9 di 16 Il Ctu non ha ravvisato circostanze ostative per l'affido condiviso ma ha auspicato che il Signor inizi a Pt_1
coinvolgere maggiormente la GN e che questa cerchi di gestire i propri vissuti rispetto al fatto di CP_1
risentirsi in certe circostanze e che è fondamentale che entrambi i genitori vengano informati di tutto quello che riguarda i figli.
Ha quindi riportato le seguenti conclusioni:
“Nell'analisi delle dinamiche familiari del nucleo , sono emersi diversi elementi che, piu o meno CP_2
volontariamente, sembrerebbero aver contribuito al rifiuto dei tre figli: - Il conflitto tra i genitori che oggi si traduce in una totale assenza di comunicazione o di qualsiasi rapporto civile, persino salutarsi o stare insieme nella stessa stanza. La particolarità di questa situazione è che anche i parenti della GN contribuiscono CP_1
a ciò non avendo contatti con la suddetta ma frequentando con assiduità il Signor e i ragazzi. Appare Pt_1
inverosimile che quest'ultimi non siano al corrente di questo e non abbiano direttamente o indirettamente, ricevuto informazioni in merito finendo per schierarsi. Parteggiare per loro sembrerebbe quasi obbligatorio in quanto fanno parte di un gruppo dove tutti la pensano allo stesso modo contro un “nemico” comune. A certi livelli di invischiamento, diventa più facile parteggiare che portare avanti le proprie idee (soprattutto trattandosi di adolescenti e giovani adulti che da anni fanno parte di questo sistema) che potrebbero discostarsi da quelle degli altri (ad es. decidere di aprire un dialogo con la madre sapendo che tutti sarebbero contrari). - Il comportamento paterno in quanto non favorendo concretamente il legame ma solo limitandosi a invogliarli, può aver fatto pensare ai figli di poter scegliere se frequentare o meno la madre mentre invece dovrebbe essere un loro diritto poterlo fare. - Il comportamento materno che a causa della troppa autorità nell'impartire l'educazione ai figli, del cambiamento di vita da madre e casalinga a donna single e lavoratrice, nonché alla creazione di un nuovo legame con conseguente presentazione forse troppo repentina ai figli, ha portato i ragazzi ad allontanarsi da lei sentendosi abbandonati, non piu al centro delle sue attenzioni e rifiutati. - I meccanismi di difesa sviluppati dai figli (come la scissione che rafforza lo schieramento: padre=buono/madre=cattiva), in particolare da che si trova nella Per_3
scomoda posizione di essere il figlio minore ancora “costretto” a frequentare la madre sposando idee altrui, che però , allo stesso tempo, ha manifestato il desiderio inconscio che essa faccia parte della sua vita ma sente di non poterlo esprimere. - Il legame tra fratelli che a livello inconscio li ha incoraggiati a fare fronte comune. Ad esempio, il fatto che veda come figura di riferimento induce il ragazzino a non fare niente che Per_3 ER
possa creare un conflitto con il fratello, ovvero, dare una possibilità alla madre, dopo che l'ha ER
totalmente allontanata”.
“In questo momento, con quanto è stato valutato rispetto al vissuto del minore, organizzare degli incontri madre- figlio sarebbe controproducente perché equivarrebbe a far attivare maggiormente i meccanismi del ragazzino in quanto si sentirebbe obbligato a continuare a portare avanti i propri schemi. L'unica possibile alternativa è
pagina 10 di 16 lavorare con i genitori e parallelamente con il minore con percorsi diversi. Se i figli non vedono una diminuzione del conflitto, nel particolare contesto in cui sono inseriti, difficilmente apriranno uno spiraglio alla madre”.
Ciò premesso nel contesto così sondato approfonditamente sia dai Servizi Sociali incaricati che dal Ctu il Collegio
è chiamato a compiere un bilanciamento di interessi.
Seppure è dato di realtà l'opportunità per di frequentare entrambi i genitori, questa massima Per_3
astratta deve essere poi calata nella situazione concreta.
Il minore ha dimostrato di non voler vedere la madre, con condotte inusuali e che denotano un netto rifiuto a cui ha fatto seguito una rinnovata stabilità nel momento in cui ha smesso di fare la spola tra i genitori ed ha iniziato a vivere dal padre ed a seguito dell'interruzione degli incontri facilitanti con la madre.
Alla luce di tali elementi che dimostrano la stabilizzazione della situazione del minore adeguatamente seguito dal padre, la ripresa delle relazioni con la madre risulta essere recessiva rispetto alla stabilità della situazione del ragazzo.
Considerando le condotte poste in essere da qualunque forzatura in tal senso potrebbe rivelarsi Per_5
controproducente potendo avere come conseguenza la definitiva messa in atto di condotte analoghe a quelle già poste in essere dal fratello e dalla sorella.
Tra le componenti della capacità genitoriale vi è anche la capacità di ascoltare le richieste dei figli, dovendo la frustrazione legata alla mancata relazione, cedere rispetto alla necessità di rispettare le volontà di un figlio che abbia manifestato specifiche fragilità. Solo la capacità di attesa, e il porsi in posizione di accoglienza dei bisogni del figlio (anche a prezzo dell'esclusione delle frequentazioni) può sostenere il minore, nella speranza che i percorsi individuali possono ricucire una relazione compromessa.
In merito deve segnalarsi come anche la Corte EDU ha affermato che non esiste un diritto assoluto del genitore alla frequentazione del figlio, ma che ogni scelta deve essere parametrata all'interesse del minore e alla valutazione delle capacità genitoriale del genitore stesso: “Giova inoltre rilevare come non sia stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del figlio assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi a sua volta in “ascolto”, ledendo in tal modo l'interesse del figlio (Caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011; Caso Pascal c. Romania, sentenza 17.4.2012; Caso
ST c. sentenza del 10.1.2012).”(cfr. Tribunale di Roma, decreto del 15.9.2017; da Per_6
ultimo sent. Tribunale di Terni 3 marzo 2022).
pagina 11 di 16 Questi principi sono stati di recente ribaditi dalla Corte di Strasburgo come evidenziato nella guida all'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo che tutela la vita privata e familiare (“Article 8 of the European Convention on Human Rights Right to respect for private and family life”, approvata il 31 agosto 2021 reperibile nel sito istituzionale). Nella guida si legge (al punto 346), che un genitore non può avere il diritto, ai sensi dell'articolo 8 della
Convenzione, che vengano adottate misure che danneggerebbero la salute e lo sviluppo del bambino
(Elsholz c. Germania [GC], § 50; T.P. e K.M. c. Regno Unito [GC] § 71; c. Parte_3 Per_6
§ 94; Nuutinen c. Finlandia, § 128).
In particolare viene evidenziato come qualora una ragazza di 13 anni, abbia espresso il suo chiaro desiderio di non vedere suo padre, e lo abbia fatto per diversi anni, e qualora costringerla a vederlo
“disturberebbe gravemente il suo equilibrio emotivo e psicologico, la decisione di rifiutare il contatto con il padre può essere considerata come presa nell'interesse del bambino” ( c. Germania Tes_1
[GC], §§ 64-65; c. Italia, § 55). Tes_2
Parimenti, la Suprema Corte ha affermato la centralità dell'interesse del minore e la necessità di dare ascolto alle necessità del figlio, evitando interventi drastici che a fronte di un sicuro trauma per il minore, non diano certezze di procurare il di lui benessere.
In particolare la Corte di Cassazione ha affermato (Cass. ord, 7.6.2019 n. 2134): «La giurisprudenza convenzionale si è trovata ad affermare il carattere non assoluto dell'obbligo delle autorità nazionali di adottare misure idonee a riavvicinare il genitore ed il figlio non conviventi, nella valorizzazione della comprensione e collaborazione di tutte le persone coinvolte. L'impegno delle autorità nazionali a facilitare tale collaborazione non è destinato infatti a tradursi nell'obbligo in capo alle medesime di ricorrere alla coercizione che, in materia non può che essere limitato nella ribadita necessità della valutazione dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte e in particolare dell'interesse superiore del minore e dei diritti conferiti al medesimo dall'art. 8 della Convenzione CEDU…A fronte del netto rifiuto del minore di frequentare il genitore con lui non convivente , il giudice di merito…deve valutare anche il fattore tempo. La corte di appello ha ..correttamente valorizzato l'interesse della minore, all'epoca quindicenne, rispettando le sue esigenze personali e sociali e la manifestata in sede di ascolto sua capacità di autodeterminarsi nei rapporti con il padre, segnati da una interruzione protrattasi per lungo tempo” (sulla impossibilità per il giudice di merito di adottare interventi potenzialmente traumatici per il minore come l'allontanamento dal genitore convivente solo al fine di ripristinare la bigenitorialità e la frequentazione con l'altro genitore cfr. da ultimo Cass. ord. 9691 del
24.3.2022).
pagina 12 di 16 Già con sentenza n. 364/96 la Suprema Corte aveva ribadito che “in tema di separazione personale dei coniugi, il diritto del genitore non affidatario a mantenere vivo il rapporto affettivo con i figli, interessandosi anche della loro educazione e istruzione, essendo sempre finalizzato e subordinato al perseguimento dell'interesse dei minori, può essere legittimamente disciplinato dal giudice della separazione in modo da non recare pregiudizio alla salute psicofisica dei minori medesimi, anche prevedendo particolari cautele e restrizioni agli incontri, ovvero arrivando perfino a sospenderli del tutto se necessario” (cfr. in senso conforme Corte appello Milano sez. V, 09/04/2020).
Osserva inoltre il Collegio che peraltro anche il genitore rifiutato è chiamato a compiere propri percorsi per comprendere le condotte disfunzionali agite in passato che possono essere state concausa del rifiuto
(nella specie troppa autorità nell'impartire l'educazione ai figli, il cambiamento di vita da madre e casalinga a donna single e lavoratrice, nonché la creazione di un nuovo legame con conseguente presentazione forse troppo repentina ai figli).
Per contro in questo quadro diviene determinante anche il ruolo del padre, la cui condotta ha certamente inciso sulla situazione disfunzionale in essere.
Il ricorrente è quindi chiamato a sostenere il figlio sia per la crescita sia per il sostegno nella futura ripresa delle relazioni con la madre, creando con la resistente un'alleanza finalizzata al benessere di tutti i figli.
In definitiva, per quanto esposto le frequentazioni tra e la madre devono essere allo stato sospese, Per_5
salva la possibilità di prevedere degli incontri tra la madre e il figlio in assenza di tensioni e con la mediazione di operatori del Servizio sociale, qualora il minore manifesti tale volontà.
Deve quindi disporsi, conformemente a quanto suggerito dal Ctu:
- la previsione di un sostegno psicologico individuale e possibilmente con due specialisti differenti per e per La ragazza sta manifestando una sintomatologia ansiosa e sarebbe utile per lei poter Per_2 Per_3
elaborare il proprio vissuto in modo da affrontare serenamente i propri disagi e imparare strategie funzionali per gestirli. Entrambi i minori inoltre necessitano di un percorso volto a creare uno spazio affinché con un terzo neutro riescano ad esprimere liberamente i sentimenti e le emozioni legate alla figura materna. L'intento è una risoluzione positiva del loro conflitto interiore volta non solo a un riavvicinamento ma soprattutto al benessere dei minori;
- la valutazione presso il servizio di Neuropsichiatria Infantile per in modo da individuare Per_3
eventuali disturbi dell'apprendimento in quanto gli insegnanti hanno evidenziato difficoltà “nella lettura, nella scrittura, nell'espressione verbale dovuta alla povertà lessicale, nel calcolo, nella decodifica di un testo scritto, nell'ortografia, nell'organizzazione del foglio;
la grafia risulta illeggibile. Difficoltà nelle lingue straniere, nella memorizzazione e pronuncia del lessico;
pagina 13 di 16 - l'invito ai genitori di effettuare un percorso di mediazione familiare. I Signori e quali Pt_1 CP_1
genitori hanno la necessità di poter trovare uno spazio comune dove, si auspica, si possa arrivare alla risoluzione del conflitto familiare, favorito dalla presenza di una figura neutrale in cui la coppia genitoriale abbia la possibilità di discutere e negoziare le problematiche generate dalla separazione. Il mediatore, infatti, ha il compito di incoraggiare i genitori nel mediare e stabilire gli accordi fra questi, con particolare riguardo agli interessi dei figli;
- invito per i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità individuale Il padre dovrebbe imparare a riconoscere i bisogni dei propri figli e come realmente sostenerli nel soddisfarli. La madre potrebbe trovare altre strategie per riavvicinarsi a loro capendo i loro tempi e le loro modalità.
Il Ctu ha infine sottolineato il fatto che i percorsi genitoriali dovrebbero essere attivati da servizi sociali di altro comune rispetto a quelli di Nulvi perché gli operatori stessi hanno evidenziato che il loro rapporto con la GN è ormai inficiato. CP_1
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, in merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. ( anche nella attuale sua formulazione ) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Orbene tenuto conto che la madre non incontra i figli minori e che non provvede pertanto al loro mantenimento diretto, che è divenuto economicamente autosufficiente, considerato altresì che la resistente non ha ER
documentato i propri redditi a sostegno delle allegazioni patrimoniali, il Collegio ritiene congruo porre a carico di a titolo di mantenimento dei figli minori un contributo pari ad € 300,00 mensili, oltre rivalutazione CP_1
annuale Istat, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio del ritenuto che tale Pt_1
somma sia il minimo indispensabile per il soddisfacimento delle esigenze quotidiane di vita dei figli di cui devono farsi carico entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.
L'Assegno unico erogato dall per i figli minori sarà percepito al 100 % dal padre con cui i CP_3 Parte_1
figli trascorrono la totalità del loro tempo e che si occupa di soddisfare le loro quotidiane esigenze di vita (cfr. Cass.
Civ. sent. n. 4672/25: “L'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili
pagina 14 di 16 esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”).
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
La natura della causa e la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
Spese della Ctu definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21.02.2004, in Usini (SS), tra
[...]
nato a [...], il [...], C.F. e , nata a Parte_1 C.F._1 CP_1
Sassari il 7/08/1983, C.F. atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del C.F._5
predetto Comune al n. 3, parte I;
- dispone l'affido condiviso dei figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_3
collocazione presso il padre;
- la figlia minore potrà incontrare liberamente la madre con le modalità che riterrà opportune;
Per_2
- sospende le frequentazioni tra la madre e il figlio minore secondo quanto indicato in motivazione;
Per_3
- pone a carico di un assegno di mantenimento in favore dei figli minori e di € CP_1 Per_2 Per_3
300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio del oltre Pt_1
rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal C.N.F.,
a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- L'Assegno Unico erogato dall per i figli minori sarà percepito al 100 % dal padre;
CP_3 Parte_1
- Invita le parti a provvedere ad un sostegno psicologico individuale e possibilmente con due specialisti differenti per e per alla valutazione presso il servizio di Neuropsichiatria Infantile per Per_2 Per_3
a intraprendere un percorso di mediazione familiare e di supporto alla genitorialità individuale;
Per_3
- Spese di lite compensate.
- Spese della Ctu definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del comune di Usini affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari il 6 marzo 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente pagina 15 di 16 Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa E. Carta
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