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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 10205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.5.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10205/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a POZZUOLI (NA) il 21/07/1965 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAPPABIANCA CIRO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione depositato in data 01/08/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di A.T.P.O, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto all'assegno di invalidità civile. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Ritenuto necessario disporre la integrazione della perizia della fase di ATP in relazione al quesito specifico concernente la sussistenza o meno del requisito sanitario utile per il riconoscimento della prestazione in esame ed acquisite le dichiarazioni dell'ausiliario ad
1 integrazione di quanto sopra, la causa viene ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria e quindi decisa, sulle note di trattazione scritta di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
La domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, le censure del ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATP non avrebbe compiutamente valutato la gravità del quadro patologico, avendo sottovalutato la documentazione sanitaria versata in atti.
L'intero ricorso si fonda, invero, su una mera differente valutazione dell'incidenza delle patologie sulle condizioni psico-fisiche del periziando.
Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate con indicazione delle precise percentuali invalidanti.
Viceversa, dalla lettura della perizia, risulta che il CTU nominato nella prima fase ha esaminato dettagliatamente le patologie lamentate dal ricorrente ed ha escluso che esse abbiano una valenza invalidante tale da poter riconoscere l'assegno di invalidità civile.
2 In particolare, il CTU dopo attento esame della certificazione medica agli atti, e dopo aver visitata la parte, ha specificato che il signor e' risultato affetto da: Parte_1
“SPONDILITE ANCHILSANTE, ALOPECIA AREATA, IPERTENSIONE ARTERIOSA IN
BUON COMPENSO FARMACOLOGICO.”
Il CTU ha, quindi, affermato che: “Ai sensi della legge 30/3/1971 nr. 118 e D.M. del
05/02/1992, in risposta ai quesiti, si può concludere che le affezioni riscontrate al signor
[...]
globalmente considerate, allo stato attuale, determinano una sua Parte_1
permanente invalidità e irrecuperabilità e sono valutabili, secondo le tabelle in vigore, come invalidità del 62%.
Infatti scindendo le singole patologie abbiamo:
1.SPONDILITEANCHILOSANTE (COD X ANALOGIA
9303)………………………………50%
2. (COD X ANALOGIA 8010- Pt_2
8011)……………………………………………………..25% per cui applicando la formula in uso in Medicina legale abbiamo un'invalidità del 62%” (v.
CTU depositata nella prima fase).
Il CTU, nominato nella fase di ATP, ha quindi provveduto a specificare le ragioni medico legali dell'attribuzione del punteggio invalidante alle singole patologie.
Ebbene, il Ctu, nella valutazione delle patologie, ha analiticamente e dettagliatamente provveduto al calcolo delle stesse, chiarendo le ragioni dell'attribuzione della valutazione delle diverse patologie ed ha applicato correttamente le percentuali previste dal DM 5 febbraio 1992, ritenendo equo assegnare una riduzione della capacità lavorativa del 62 % sulla base della reale ed attuale incidenza delle patologie sulle condizioni cliniche della parte ricorrente.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talchè meritano di essere condivise da questo giudicante.
Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell' nemmeno basate su diverse percentuali invalidanti rispetto alle CP_2
singole patologie valutate dal CTU.
Le risultanze dell'accertamento peritale, come descritte dal CTU, della veridicità delle cui affermazioni non vi è motivo di dubitare, sono assorbenti di qualsivoglia censura in punto di sottovalutazione delle singole patologie.
3 I successivi chiarimenti resi dal CTU nominato della fase dell'ATPO contengono, poi, un'esaustiva e completa risposta alle critiche effettuate e ad essi ci si riporta integralmente.
E, invero, il CTU nel supplemento di perizia richiesto dal giudicante ha precisato: “In merito alle note del dottor Ciro Cappabianca del 01.07.2024, preciso ancora quanto segue : 1.
L'ipertensione arteriosa è in buon compenso farmacologico e non può essere classificata in nessuna delle classi NYHA 2. La patologia artrosica a carico delle articolazioni coxofemorali è stata complessivamente valutata insieme alla spondilite anchilosante perche' e' conseguente a tale patologia.
3.La patologia depressiva certificata dalla VISITA
PSICHIATRICA DR PAOLO EPRESSIONE ENDOGENA GRAVE)DEL Per_1
10.01.2024,DEL 12.02.2024 DSM 25/26 ASL NA1 non e' stata presa in considerazione perche' all'esame obiettivo non presentava segni clinici di depressione ,non vi era storia anamnestica di patologia depressiva ed il periziando non e'stato in grado di riferire quale terapia effettuasse. 3 Si fa notare che tale documentazione e' successiva alla visita presso la commissione periferica e non trova raccordo anamnestico durante la visita del sottoscritto consulente tecnico. Pertanto ritengo equa la valutazione del 62% data dal sottoscritto consulente tecnico”.
Orbene, si ritiene che il c.t.u. abbia dato conto nella propria relazione - e nelle successive note di chiarimento - delle motivazioni poste a base della percentuale ritenuta, complete e coerenti, oltre che scientificamente ineccepibili, anche tenuto conto dei chiarimenti predetti.
In conclusione, alla luce delle censure proposte da parte opponente, generiche e fondate su opinioni soggettive ed opinabili, prive di qualunque riscontro medico-legale, in ordine alla presunta gravità delle condizioni di salute, rendono superfluo il richiesto rinnovo della consulenza tecnica medico-legale.
E, invero, nel caso di specie, le censure formulate dalla parte ricorrente (cfr. atto introduttivo del giudizio) si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del Consulente ovvero eventuali incongruenze tra agli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal Ctu. In altre parole, la semplice affermazione che il Consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
4 Deve, invero, osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione.
Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di CTU della precedente fase sono liquidate a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese;
5 c) spese di CTU della prima fase come già liquidate con separato decreto a carico CP_ dell' .
Si comunichi
Aversa, 23/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.5.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10205/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a POZZUOLI (NA) il 21/07/1965 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAPPABIANCA CIRO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione depositato in data 01/08/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di A.T.P.O, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto all'assegno di invalidità civile. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Ritenuto necessario disporre la integrazione della perizia della fase di ATP in relazione al quesito specifico concernente la sussistenza o meno del requisito sanitario utile per il riconoscimento della prestazione in esame ed acquisite le dichiarazioni dell'ausiliario ad
1 integrazione di quanto sopra, la causa viene ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria e quindi decisa, sulle note di trattazione scritta di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
La domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, le censure del ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATP non avrebbe compiutamente valutato la gravità del quadro patologico, avendo sottovalutato la documentazione sanitaria versata in atti.
L'intero ricorso si fonda, invero, su una mera differente valutazione dell'incidenza delle patologie sulle condizioni psico-fisiche del periziando.
Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate con indicazione delle precise percentuali invalidanti.
Viceversa, dalla lettura della perizia, risulta che il CTU nominato nella prima fase ha esaminato dettagliatamente le patologie lamentate dal ricorrente ed ha escluso che esse abbiano una valenza invalidante tale da poter riconoscere l'assegno di invalidità civile.
2 In particolare, il CTU dopo attento esame della certificazione medica agli atti, e dopo aver visitata la parte, ha specificato che il signor e' risultato affetto da: Parte_1
“SPONDILITE ANCHILSANTE, ALOPECIA AREATA, IPERTENSIONE ARTERIOSA IN
BUON COMPENSO FARMACOLOGICO.”
Il CTU ha, quindi, affermato che: “Ai sensi della legge 30/3/1971 nr. 118 e D.M. del
05/02/1992, in risposta ai quesiti, si può concludere che le affezioni riscontrate al signor
[...]
globalmente considerate, allo stato attuale, determinano una sua Parte_1
permanente invalidità e irrecuperabilità e sono valutabili, secondo le tabelle in vigore, come invalidità del 62%.
Infatti scindendo le singole patologie abbiamo:
1.SPONDILITEANCHILOSANTE (COD X ANALOGIA
9303)………………………………50%
2. (COD X ANALOGIA 8010- Pt_2
8011)……………………………………………………..25% per cui applicando la formula in uso in Medicina legale abbiamo un'invalidità del 62%” (v.
CTU depositata nella prima fase).
Il CTU, nominato nella fase di ATP, ha quindi provveduto a specificare le ragioni medico legali dell'attribuzione del punteggio invalidante alle singole patologie.
Ebbene, il Ctu, nella valutazione delle patologie, ha analiticamente e dettagliatamente provveduto al calcolo delle stesse, chiarendo le ragioni dell'attribuzione della valutazione delle diverse patologie ed ha applicato correttamente le percentuali previste dal DM 5 febbraio 1992, ritenendo equo assegnare una riduzione della capacità lavorativa del 62 % sulla base della reale ed attuale incidenza delle patologie sulle condizioni cliniche della parte ricorrente.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talchè meritano di essere condivise da questo giudicante.
Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell' nemmeno basate su diverse percentuali invalidanti rispetto alle CP_2
singole patologie valutate dal CTU.
Le risultanze dell'accertamento peritale, come descritte dal CTU, della veridicità delle cui affermazioni non vi è motivo di dubitare, sono assorbenti di qualsivoglia censura in punto di sottovalutazione delle singole patologie.
3 I successivi chiarimenti resi dal CTU nominato della fase dell'ATPO contengono, poi, un'esaustiva e completa risposta alle critiche effettuate e ad essi ci si riporta integralmente.
E, invero, il CTU nel supplemento di perizia richiesto dal giudicante ha precisato: “In merito alle note del dottor Ciro Cappabianca del 01.07.2024, preciso ancora quanto segue : 1.
L'ipertensione arteriosa è in buon compenso farmacologico e non può essere classificata in nessuna delle classi NYHA 2. La patologia artrosica a carico delle articolazioni coxofemorali è stata complessivamente valutata insieme alla spondilite anchilosante perche' e' conseguente a tale patologia.
3.La patologia depressiva certificata dalla VISITA
PSICHIATRICA DR PAOLO EPRESSIONE ENDOGENA GRAVE)DEL Per_1
10.01.2024,DEL 12.02.2024 DSM 25/26 ASL NA1 non e' stata presa in considerazione perche' all'esame obiettivo non presentava segni clinici di depressione ,non vi era storia anamnestica di patologia depressiva ed il periziando non e'stato in grado di riferire quale terapia effettuasse. 3 Si fa notare che tale documentazione e' successiva alla visita presso la commissione periferica e non trova raccordo anamnestico durante la visita del sottoscritto consulente tecnico. Pertanto ritengo equa la valutazione del 62% data dal sottoscritto consulente tecnico”.
Orbene, si ritiene che il c.t.u. abbia dato conto nella propria relazione - e nelle successive note di chiarimento - delle motivazioni poste a base della percentuale ritenuta, complete e coerenti, oltre che scientificamente ineccepibili, anche tenuto conto dei chiarimenti predetti.
In conclusione, alla luce delle censure proposte da parte opponente, generiche e fondate su opinioni soggettive ed opinabili, prive di qualunque riscontro medico-legale, in ordine alla presunta gravità delle condizioni di salute, rendono superfluo il richiesto rinnovo della consulenza tecnica medico-legale.
E, invero, nel caso di specie, le censure formulate dalla parte ricorrente (cfr. atto introduttivo del giudizio) si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del Consulente ovvero eventuali incongruenze tra agli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal Ctu. In altre parole, la semplice affermazione che il Consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
4 Deve, invero, osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione.
Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di CTU della precedente fase sono liquidate a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese;
5 c) spese di CTU della prima fase come già liquidate con separato decreto a carico CP_ dell' .
Si comunichi
Aversa, 23/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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