Sentenza 7 marzo 2016
Massime • 1
Il recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale non richiede una specifica manifestazione di volontà in tal senso, essendo sufficiente un comportamento chiaramente indicativo della determinazione che l'opera del professionista non venga condotta a termine.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2016, n. 4459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4459 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2016 |
Testo completo
-4459/ 1 6 Oggett REPUBBLICA ITALIANA N дуриц IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 21894/2012 Cron. 4459 PRIMA SEZIONE CIVILE C.I. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Dott. ALDO CECCHERINI Ud. 18/12/2015 PURel. Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI - - Dott. ANTONIO DIDONE Consigliere Consigliere Dott. MASSIMO FERRO Dott. MAURO DI MARZIO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21894-2012 proposto da: [...]), OT IL (C. F. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARMELLINI 30, presso l'avvocato ROMEO BRUNETTI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente contro 2015 CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA S.R.L. UNIPERSONALE 2118 TORCITURA PRATESE FILATI, in persona del Curatore dott.ssa RAFFAELLA PAPI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso l'avvocato CESARE ROMANO CARELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO MACHERELLI, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di PRATO, depositato il 11/07/2012/n.2074/10 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per il ricorrente, 1'Avvocato R. BRUNETTI che si riporta;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato C.R. CARELLO che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo SS MI ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi , illustrati con memoria, avverso il decreto n. 16/12 pronunciato dal Tribunale di Prato, con cui veniva rigettata l'opposizione ex art. 98 1.fall allo stato passivo del fallimento Torcitura pratese filati s.r.l., ritenendo il tribunale che dovesse essere confermata la valutazione effettuata dal giudice delegato in ordine all'inammissibilità dei capitoli di prova per testi e l'infondatezza dell'opposizione per insufficienza del raggiungimento della prova circa l'asserito recesso tacito della società fallita dal contratto di prestazione d'opera, essendo comunque necessaria la forma scritta di tale recesso. La Curatela Fallimento Torcitura pratese filati s.r.l. ha resistito con controricorso illustrato con memoria. Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art 380 bis cpc con cui proponeva la trattazione della causa in camera di consiglio. La causa è stata discussa all' udienza del 10.6.14 e rimessa per la trattazione in pubblica udienza. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente censura ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 1373 c.c. poiché ritiene che per il recesso non sia prevista una forma particolare perché non statuita ex lege per il relativo contratto di opera intellettuale, vigendo nel nostro ordinamento il principio di libertà delle forme, né la stessa era stata prevista convenzionalmente. Il motivo appare fondato. Invero questa Corte si è già pronunciata, sia pure con una risalente sentenza, in relazione al recesso previsto dall'art 2237 c.c ( norma applicabile al caso di specie) ritenendo che per il recesso del contratto di prestazione d'opera professionale non occorre una specifica manifestazione di volonta in tal senso, essendo sufficiente un comportamento chiaramente indicativo della determinazione che l'opera del professionista non venga condotta a termine.( Cass 4181/76). Il Collegio ritiene di non doversi discostare da tale orientamento. La fondatezza del primo motivo non può tuttavia portare all'accoglimento del ricorso poiché, in ogni caso, occorreva fornire da parte del ricorrente adeguata prova nella fase di merito della intervenuta manifestazione di volontà di recedere da parte della società successivamente fallita. La decisione impugnata si basa infatti su una duplice ratio decidendi: la prima è quella fin qui esaminata, mentre la seconda attiene al fatto che secondo il tribunale l'asserito recesso tacito non risultava provato. Tale questione è oggetto di esame del secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente censura sotto il profilo del vizio di motivazione la mancata ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare il recesso. Il motivo appare inammissibile o comunque manifestamente infondato. Nel caso di specie, dei capitoli di prova formulati nella fase di merito ne sono stati riportati solo due (8 e 9) mentre degli altri capitoli nulla viene riportato. In relazione a questi ultimi la doglianza è inammissibile alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui la parte che in sede di ricorso per cassazione addebiti a vizio della sentenza impugnata la mancata ammissione di prove testimoniali richieste nel giudizio di merito, ha l'onere, se non di trascrivere nell'atto di impugnazione i relativi capitoli, almeno di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa istanza istruttoria, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in se' tutti gli elementi che diano al giudice di legittimita' la possibilita' di provvedere al diretto controllo della decisivita' dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della pronuncia impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito (.Cass 20700/04 Cass 9558/97;Cass 1037/94). Quanto ai capitoli 8 e 9 riportati nel ricorso, gli stessi sono stati rigettati correttamente dal Tribunale poiché le circostanze dedotte (mancata consegna di documentazione al ricorrente e nomina di nuovo consulente) non sono di per sé idonee a dimostrare l'intervenuto recesso e quindi prive di rilevanza . In particolare, quanto alla seconda circostanza il tribunale ( sulla scorta delle argomentazioni del giudice delegato) ha accertato che l'incarico conferito ad altro professionista non era sovrapponibile a quello conferito al ricorrente,mentre per la mancata consegna della documentazione non erano stati dedotti i tempi ed i modi della richiesta né della mancata risposta. Ciò posto va rammentato che questa Corte ha più riprese affermato che il vizio di motivazione per omessa ammissione della proval testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. (Cass 11457/07; Cass 4369/09; Cass 5377/11). Nel caso di specie nessuna argomentazione risulta svolta nel motivo in ordine alla decisività della prova testimoniale in esame. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza n relazione all'art. 360 n.4 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il tribunale pronunciato oltre i limiti della domanda rigettando le domande di ammissione al passivo per crediti ulteriori derivanti dal compenso dell'attività svolta. Il motivo è manifestamente infondato e comunque inammissibile. Il tribunale, nella motivazione della sentenza, con l'espressione "compenso in altra e maggiore misura" intendeva riferirsi sempre alla domanda relativa agli stessi crediti relativi al compenso per il recesso espressamente richiesti dal ricorrente per l'ammissione al passivo, che è stata rigettata perché non è stata raggiunta la prova di essi, ritenendo, invece, riconosciuto il compenso già corrisposto per l'attività del 2008 ed espressamente rilevato dal G.D. In ogni caso, trattasi di argomentazione non avente carattere decisivo e, come tale, non costituente pronuncia ultra petita. Il ricorso va, in conclusione respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 7000,00 oltre euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e spese forfettarie. Roma 18.12.15 Il Consest Il Presidente I D REMA P U S Depositato in Cancelleria -7 MAR 2016 11 Funzenario Giudiziario Arnaldo CASANO Amolde tarsup