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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/09/2025, n. 3289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3289 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 7702/2023, pendente tra rappresentata e difesa, giusta delega allegata al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Andrea Del Corno, dall'Avv. Barbara Meneghini e dall'Avv. Eleonora Bergamini con studio in Milano, via Colautti n. 1, presso la quale ultima è eletto domicilio ricorrente
e rappresentata e difesa, giusta delega allegata al ricorso, Controparte_1 dall'Avv. Marcello Capello e presso di lui elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
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nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via CP_2
Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Casagli, per procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto in Milano, Via Savarè, 1 resistente
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni:
Per la ricorrente:
1) Riconoscere e dichiarare che tra la sig.r e la sig.r Parte_2 [...]
è intercorso, come indicato in ricorso, un rapporto di lavoro subordinato a CP_1 eterminato, continuativo e ininterrotto, secondo la qualifica e l'orario indicato, dal 5 febbraio 1984 al 30 giugno 1987, o per il periodo ritenuto di giustizia e che si riterrà provato, e conseguentemente
2) Riconoscere e dichiarare che la sig.r ha versato gli importi Controparte_1 dovuti a titolo contrib o ordinare al di aggiornare l'estratto CP_2 contributivo della sig.r coi contributi ti ma non risultanti per il Parte_2
1 periodo dal 5 febbraio 1985 al 30 giugno 1987, o per il periodo ritenuto di giustizia e che si riterrà provato, con il conseguente riconoscimento dell'intera anzianità contributiva per il periodo riconosciuto;
3) Annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace in ogni caso il provvedimento di diniego del 18 luglio 2022 del oggetto di causa;
CP_2
4) In subordine riconoscere e dichiarare che la sig.r era ed è Controparte_1 tenuta al versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di lavoro suddetto;
5) In ulteriore subordine, ordinare al di costituire la rendita vitalizia CP_2 accettando il relativo versamento da parte della convenuta, sig.r CP_1
6) Per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento al Controparte_1 CP_2 dell'importo degli stessi contributi dovuti atematica per l'i di € 5.748,86, o per quel diverso e anche maggiore importo che verrà calcolato in corso di causa o dall'ENTE per la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L.1338/1962 a favore della ricorrente;
7) Nella denegata ipotesi che la sig.r sia nell'impossibilità di Controparte_1 adempiere, anche per l'eventuale intervenuta prescrizione, secondo la precedente domanda, ordinare al di determinare la riserva matematica relativa alla rendita CP_2 vitalizia dal 5 febbrai al 30 giugno 1987, o per il periodo ritenuto di giustizia e che si riterrà provato, e di costi la ricorrente la rendita accettando il versamento da parte della sig.r direttamente all'ENTE dell'importo di Parte_2 detta riserva matematica per € 5.748,86, o per quel diverso e anche maggiore importo che verrà calcolato in corso di causa;
8) Nel caso in cui venga accolta la domanda sub. 7) dichiarare la sig.r
[...] tenuta a manlevare e tenere indenne la sig.ra pe CP_1 Parte_2 nseguentemente condannarla al pagamento a ra
[...] del medesimo importo – o anche maggiore – che la stessa ricorrente dovrà Parte_2 pagare al;
CP_2
9) in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, acc oro di cui al punto 1), riconoscere la responsabilità della sig.ra per il mancato pagamento dei Controparte_1 contributi e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno il cui importo verrà quantificato in una diversa e successiva causa nel momento in cui la ricorrente subirà oggettivamente detto danno.
10) Tutte le domande con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del diritto al saldo.
11) Con il favore delle spese di lite e successive occorrende, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge e maggiorate ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014.
12) Con sentenza esecutiva.
Per la convenuta CP_1
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice unico del lavoro, disattesa ogni contraria istanza, domanda e argomentazione:
2 respingere la domanda risarcitoria proposta nei confronti della sig.r CP_1
in merito alle altre domande, si rimette alla decisione del Giudice;
con vittoria di compensi e spese generali nella misura del 15%
Per CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inammis e, in subordine, respingere le domande avversarie formulate nei confronti del per i CP_2 motivi esposti in narrativa.
Svolgimento del processo
La ricorrente ha convenuto in giudizio la , deducendo: - di avere lavorato alle CP_2 dipendenze e con il vincolo della subordinazione come baby sitt o meglio presso le diverse abitazioni della famiglia della sig.ra Controparte_1 moglie del sig. sita in Vicolo del Cinque 32 a Roma, a Leonessa e Parte_3 sul Circeo dal 0 giugno 1987; - di essere stata assunta con un regolare contratto con il seguente ora lle 15.30 alle 20.00 dal lunedì al sabato;
- che l'accordo prevedeva che la Signora svolgesse il proprio lavoro anche una sera Pt_2 alla settimana in orario notturno con pernottamento presso l'abitazione della sig.ra nei giorni di martedì o giovedì; - che le mansioni . CP_1 Pt_2
nell'accudimento delle tre gemelle di anni 4 di nome , Per_1 Per_2
, gli maggiori rispettivamente di anni 10 e Per_3 CP_1 Per_4
. e della sig.r nel periodo estivo, la sig.ra Parte_3 CP_1 Pt_2 passava il mese di luglio nella villa che la famiglia affittava al Circeo dove stava Parte_3 con le bambine tutto il giorno. Le ven rvata una camera nella dependance insieme alla cuoca e agli autisti;
- che la sig.ra ercepiva lo stipendio di lire 400.000 al mese Pt_2
a cui venivano aggiunti lire 20.000 per ogni sabato notte passata con le bambine quando i genitori si trattenevano fuori casa. Inoltre, per il mese di luglio, poiché rimaneva presso la famiglia tutto il giorno, percepiva la somma complessiva di lire 800.000; - che il rapporto di lavoro si era interrotto alla fine del mese di giugno del 1987;
- che per quanto dichiarato dalla datrice di lavoro la contribuzione è stata CP_2 regolarmente versata;
- che, viceversa, l' avrebbe comunicato alla convenuta di aver CP_2 smarrito la documentazione relativa ai enti ricevuti;
- di avere presentato, in data 7 ottobre 2021, mediante il patronato, domanda di costituzione di rendita vitalizia reversibile per contributi omessi e caduti in prescrizione ai sensi dell'art. 13 L. 1338/1962; - che, con provvedimento di reiezione in data 18 luglio 2022 l' aveva CP_2 comunicato che “la documentazione prodotta non è sufficiente a provare l ata del rapporto di lavoro nel periodo richiesto”.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si sono costituite le parti convenute, concludendo a loro volta come sopra riportato.
Sono stati svolti tentativi di risoluzione bonaria della controversia che tuttavia non hanno avuto esito positivo.
Considerate le modifiche legislative nelle more intervenute, le parti sono state invitate a depositare brevi note conclusive.
3 Alla udienza del 10.7.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti che di seguito si espongono.
1. La ricorrente deduce di avere lavorato per la signora con Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato come baby sitter dal 5 febbraio 1985 sino al 30 giugno 1987 (doc. 1, fascicolo ) alle condizioni sopra indicate. CP_2
Chiede, quindi, in prima battuta, che sia accertato “che la sig.r Controparte_1 ha versato gli importi dovuti a titolo contributivo con ordine al CP_2
l'estratto contributivo”.
In subordine “chiede di dichiarare che la sig.r era ed è tenuta Controparte_1 al versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di lavoro suddetto”.
In ulteriore subordine, “chiede di ordinare al di costitui vitalizia CP_2 accettando il relativo versamento da parte della nuta, sig.r ovvero CP_1 di consentire alla stessa ricorrente di effettuare direttamente tale versamento, dichiarando comunque la ex datrice di lavoro tenuta a manlevarla dai relativi oneri.
La signora costituendosi in giudizio, ha confermato le Controparte_1 circostanze di fatto di cui al ricorso, confermando, quindi, tanto il rapporto di lavoro in sé, quanto la durata e le condizioni dello stesso ed affermando altresì di avere provveduto al versamento dei contributi dovuti.
In sede amministrativa l' aveva respinto la domanda di costituzione di rendita CP_2 vitalizia formulata dalla ricorrente con la seguente motivazione: “la documentazione prodotta non è sufficiente a provare la durata del rapporto di lavoro nel periodo richiesto”.
Con la lettera di accompagnamento di detto provvedimento l' aveva, inoltre, CP_2 comunicato quanto segue:
“… a seguito della comunicazione PEI del 22.10.2020 della Direzione Centrale tutte le richieste di RV sono bloccate in attesa di nuove disposizioni.
"In attesa di prossime disposizioni, per le richieste di costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962 non ancora definite, le Strutture territoriali sono tenute a verificare che tra la data di prescrizione dei contributi omessi e la data di presentazione della domanda di costituzione di rendita vitalizia, volta a sanare l'omissione contributiva, non siano decorsi più di dieci anni."
Si segnala, inoltre, che nei nostri archivi risulta che il rapporto di lavoro ha avuto inizio con denuncia il 05.02.1985 e chiuso lo stesso giorno” (doc. 4, fascicolo ricorrente).
Nel presente giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando CP_3 innanzitutto che la ricorrente non avrebbe dimostrato di essersi trovata nell'impossibilità di ottenere la costituzione della rendita vitalizia da parte del datore di lavoro.
In secondo luogo, l' ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla CP_2 costituzione della rendita vitalizia, essendo decorso il relativo termine decennale.
4 In subordine, ha eccepito che non vi sarebbe prova sufficiente del rapporto di lavoro dedotto.
2. la domanda di accertamento dell'intervenuto versamento da parte della signora dei contributi relativi al rapporto di lavoro dedotto dalla parte Controparte_1 ricorrente deve essere respinta.
Di tale versamento, infatti, non vi è prova.
Stante il decorso del termine di prescrizione relativo a detta contribuzione, può unicamente essere valutata la domanda di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962.
La norma in questione prevede quanto segue:
“Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio ttobre 1935, n. 1827, può chiedere al Controparte_4
di costituire, nei casi previsti dal succes
[...] rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere;
in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.”
5 Nelle more della pubblicazione della presente motivazione si sono pronunciate, altresì, in ordine alla prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 22802 del 07/08/2025.
La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Ai fini dell'esercizio della facoltà di chiedere al la costituzione della rendita CP_2 vitalizia riversibile disciplinata dall'art. 13, comma 1, legge n. 1338 del 12 agosto 1962 il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dalla intervenuta prescrizione dei contributi;
la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 1338 del 1962”.
Era in precedenza intervenuta la legge n. 203/2024, che ha aggiunto all'articolo 13, sopra citato, un settimo comma che prevede quanto segue:
“Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere al la Controparte_4 costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”.
Deve, quindi, essere respinta l'eccezione di prescrizione formulata dall' in CP_2 relazione al diritto della ricorrente di chiedere la costituzione della rendita ia, diritto che comunque spetta al lavoratore ai sensi del comma 7 dell'art. 13 l. 1338/1962.
Pertanto, ai fini del presente giudizio deve affermarsi che sussiste il diritto della ricorrente ad ottenere la costituzione della rendita vitalizia, con onere a proprio carico, 1338/1962, con il correlativo diritto di essere manlevata dalla signora datrice di lavoro, che non ha dimostrato di aver regolarmente versato la CP_1 contribuzione dovuta.
3. Quanto alla prova del rapporto di lavoro si osserva quanto segue.
La Suprema Corte ha chiarito che: “la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 in caso di omesso versamento dei contributi assicurativi presuppone in ogni caso che sia provata con documenti di data certa almeno l'esistenza del rapporto di lavoro, essendo possibile provare con mezzi diversi soltanto la durata del rapporto medesimo e l'ammontare della retribuzione” (Cass. Sez. L., 27/05/2019, n. 14416, Rv. 653978 - 01).
Nel caso di specie, lo stesso ha depositato copia della denuncia di rapporto CP_3 di lavoro domestico datata 15.3.1985, prodotta anche dalla ricorrente in allegato al proprio ricorso (cf. doc. 6, fascicolo ricorrente;
doc. 3, fascicolo ). CP_2
In quanto in possesso dello stesso e dallo stesso non contestata, non vi è CP_3 motivo di dubitare né dell'autenticità di detto documento, né della data ivi riportata.
In atti è anche presente una lettera raccomandata, anch'essa datata 15.3.1985, con la quale la convenuta trasmette all' detto modulo (doc. 7., Controparte_1 CP_2 fascicolo ricorrente).
6 La ricorrente ha anche prodotto una comunicazione dell' datata 22.3.1985 con CP_2 la quale la denuncia di lavoro domestico in questione viene trasmessa alla sede di CP_2 competenza, con invito alla datrice di lavoro di rivolgersi a tale sede per e ali richieste (doc. 8, fascicolo ricorrente).
Trattandosi di rapporto di lavoro domestico e in difetto di allegazione e di prova di peculiari rapporti personali tra le parti, deve ritenersi implicitamente dimostrata anche la natura onerosa e subordinata dello stesso.
Quanto alla durata del rapporto e alle condizioni dello stesso, deve in primo luogo rilevarsi che la convenuta, signora ha confermato espressamente le Controparte_1 circostanze da 1 a 15 del ricorso e quindi: che la ricorrente ha lavorato dal 5 febbraio 1985 al 30 giugno 1987; che ha svolto un orario da lunedì al sabato dalle 15,30 alle 20,00, con una ana in orario notturno con pernottamento presso l'abitazione della quindi per circa 30 ore settimanali;
che ha svolto le CP_1 mansioni di baby sitter occupandosi dei figli della convenuta;
che ha percepito lo stipendio di lire 400.000 al mese, oltre lire 20.000 per ogni notte trascorsa presso l'abitazione della famiglia e lire 800.000 per il mese di luglio poiché trascorreva con la famiglia tutto il giorno presso la villa di famiglia al Circeo.
Di quanto sostenuto dall' circa l'asserita cessazione del rapporto il medesimo CP_2 giorno della denuncia non vi è, invece, prova.
Deve, quindi, ritenersi che vi siano in atti elementi idonei a ritenere provato il rapporto di lavoro nei termini dedotti.
4. Alla luce dei principi sopra riportati, la domanda deve essere accolta, affermando il diritto della ricorrente ad ottenere la costituzione della rendita vitalizia e di essere manlevata degli oneri sostenuti dalla convenuta CP_1
Le spese devono essere compensate in ragione della particolarità delle questioni oggetto di causa e delle modifiche legislative nelle more intervenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara che tra la sig.ra e la sig.ra Parte_2 Controparte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, secondo la qualifica e l'orario indicato in ricorso, dal 5 febbraio 1984 al 30 giugno 1987; ordina all' di costituire la rendita vitalizia accettando il relativo CP_2 come dallo ste tituto quantificato, da parte della convenuta, sig.ra CP_1 ovvero da parte della signora Parte_1
dichiara tenuta la sig.ra al pagamento all' di detto Controparte_1 CP_2 importo, ovvero al pagamento icorrente di quan lla stessa eventualmente versato all' per il medesimo titolo;
CP_2
compensa tra tutte le parti le spese di lite;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
7 Così deciso in Milano, il 10/07/2025
8
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison