Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5428/2024 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Fabiana Screpante;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Monica Attili.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1. I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare dove meglio credono la loro dimora in relazione ai propri interessi.
2. La casa coniugale sita in Camerano (AN), in Via Cristoforo Colombo n. 32, rimarrà nella disponibilità e possesso del Sig. , unico proprietario, che continuerà Parte_1
ad abitarvi;
mentre la sig.ra si trasferirà con il figlio presso altra Parte_2
abitazione entro e non oltre 9 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso.
3. Il sig. si impegna sin d'ora a farsi interamente carico del mutuo Parte_1 ipotecario acceso per l'acquisto della casa coniugale, fino alla naturale estinzione dello stesso senza nulla pretendere né per il passato né per il futuro dalla sig.ra a tale Pt_2
titolo;
4. Il figlio resterà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
- 1 -
5. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per cui le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore , relative all'educazione, alla formazione Per_1
scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
6. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la genitorialità separata sul figlio Per_1
per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni inerenti al figlio.
7. Gli stessi genitori hanno stilato di comune accordo il piano genitoriale per il figlio minore che si allega (All. n. 6 Piano genitoriale); Per_1
8. Circa i tempi di permanenza del figlio, gli istanti convengono che lo stesso trascorrerà con il padre i seguenti giorni, a settimane alterne:
- una settimana dal venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 15,00 del sabato, quando verrà riaccompagnato dal padre presso l'abitazione materna;
- la settimana successiva dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando il padre provvederà a riaccompagnare il minore direttamente a scuola.
9. Nel periodo estivo (dal 15 giugno al 10 settembre) il minore trascorrerà 3 settimane, continuative o non, con ciascun genitore (7 giorni + 7 giorni + 7 giorni) in coincidenza con il periodo di ferie di ciascuno di essi (settimane nelle quali, dunque, sarà sospeso il normale calendario di visita);
10. Durante le festività natalizie il minore trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, mediante accordo che i genitori prenderanno di anno in anno cercando di privilegiare che il minore trascorra il 24 dicembre con il padre ed il 25 dicembre con la madre. Il minore trascorrerà i restanti giorni di festa e di sospensione scolastica in parte con un genitore ed in parte con l'altro.
11. Durante le festività pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni il Sabato Santo con un genitore e la domenica di Pasqua con l'altro genitore;
i restanti giorni saranno equamente suddivisi tra i due genitori.
12. Le altre festività seguiranno l'ordinario criterio dell'alternanza; in particolare il minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno mentre vi è l'impegno di entrambi i genitori a trascorrere insieme il compleanno del figlio;
13. Il sig. verserà alla sig.ra sul conto corrente che Parte_1 Parte_2 sarà dalla stessa indicato, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 600,00
(seicento/00) a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore, con rivalutazione
- 2 - annuale secondo gli indici Istat a partire dal mese in cui la signora lascerà Pt_2
l'abitazione coniugale.
14. L'assegno unico verrà percepito come per legge al 50% tra i due genitori;
15. I due genitori contribuiranno in egual misura del 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio, seguendo la disciplina indicata dal Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10.7.2024 vigente nel distretto della Corte D'appello di Ancona che le parti dichiarano di avere letto e di conoscere (All. n. 7 Protocollo Spese straordinarie)
16. I coniugi rinunciano ad ogni reciproco assegno di mantenimento, in quanto economicamente indipendenti.
17. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro.
18. I coniugi dichiarano di aver transatto definitivamente tra loro ogni rapporto di qualsiasi genere, ivi compreso quello patrimoniale, e di non aver più null'altro a pretendere l'una dall'altro in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale;
19. i coniugi concordano che gli effetti del presente atto decorreranno dalla sottoscrizione dello stesso.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2
sono sposati ad Amandola (FM) il 04/08/2013, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 29.01.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
- 3 - Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, ancora minorenne.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contatto matrimonio ad Amandola il 04/08/2013, trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile del Comune di Amandola al n. 7, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 2013; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Amandola (FM) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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