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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, persona del Giudice
Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1802/2020 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Rizzelli e Alfeo Rizzelli, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato pressi gli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti difensori e Email_1
Email_2
opponente
nei confronti di
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Barbara Boncompagni e Marinella
Marchi, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Massa, Via Pacinotti, n. 28
opposta
1
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per l'opponente (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 15.11.2024):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa istanza, a seguito dell'opposizione proposta nei confronti del Decreto n. 494/2020, n.
1426/2020 R.G., del 13.08.2020, emesso dal Tribunale di Massa, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o nullo
e/o annullabile e/o, comunque, inefficace e, per l'effetto, REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto, anche e previo accertamento dell'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità e della prova del credito, per le motivazioni tutte come meglio dedotte in premessa;
IN VIA PRINCIPALE: nella denegata ipotesi di reiezione delle preliminari eccezioni proposte, senza che ciò comporti rinunzia alle medesime e salvo ogni diritto di impugnazione sul punto, per tutti i motivi esposti in narrativa, previo accertamento dell'inesigibilità della pretesa azionata in via monitoria, dichiarare inammissibile e/o improcedibile, nullo e/o annullabile e/o, comunque dichiarare illegittimo e privo di ogni e qualsivoglia effetto giuridico e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo
n. 494/2020, n. 1426/2020 R.G., del 13.08.2020;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di reiezione delle preliminari eccezioni proposte, tanto in via preliminare quanto in via principale, senza che ciò comporti rinunzia alle medesime e salvo ogni
2 diritto di impugnazione sul punto, previo accertamento dell'esorbitanza della pretesa creditoria azionata per tutte le ragioni esposte in narrativa, proporzionalmente RIDURRE il credito in ragione delle detrazioni fiscali operate dall'opposta per € 805,00, nonché in ragione dell'effettiva debenza oltre che delle condizioni economiche dell'opponente.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali e accessori tutti di legge, fiscali e previdenziali, somme tutte da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Per l'opposta (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 15.11.2024):
“Voglia il Tribunale di Massa, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.494/2020 rg
1426/2020 emesso dall'intestato Tribunale: − in via principale, confermare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto;
− in via subordinata, accertare il credito spettante alla Signora nei confronti del Sig. Controparte_1
a titolo di rimborso della quota del 50% delle spese Parte_1
straordinarie sostenute per i figli e richieste col decreto ingiuntivo opposto nella misura ritenuta provata a seguito di istruttoria, anche in ordine alle decurtazioni per le detrazioni fiscali e all'acconto versato in data 28.8.20 di
€ 2.600; conseguentemente condannare il sig. a rimettere Parte_1
all'opposta la somma accertata di cui sopra nella misura provata e ritenuta di giustizia. − In ogni caso, vinte le spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Massa, Parte_1
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
494/2020 del 13.08.2020, notificato in data 19.08.2020, con il quale gli è stati intimato il pagamento della complessiva somma di € 17.599,58, oltre interessi ed oltre spese del procedimento monitorio (contestualmente liquidate), a titolo di quota parte di propria pertinenza del 50% delle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori ed – Per_1 Per_2 nati dalla convivenza more uxorio intercorsa con – Controparte_1
dovuta dallo stesso odierno opponente in forza del decreto n. 65/2017 in data 21.02.2017, emesso da questo Tribunale a definizione del procedimento inter partes ex art. 337 ter c.c. n. 953/2016 R.G.A.C., volto a disciplinare il regime di affidamento, collocazione residenziale e mantenimento della predetta prole.
A sostegno dell'opposizione, il ha negato di essersi Parte_1
disinteressato nel corso degli anni della cura e del mantenimento dei figli, evidenziando il proprio stato di difficoltà economica e deducendo i seguenti motivi di opposizione:
I) Carenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 633 e ss. c.p.c. – erronea ed illegittima concessione del decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo per cui alcune delle ricevute fiscali dimesse a corredo del ricorso monitorio e relative alle spese straordinarie per i predetti figli risultavano intestate all'opposta, con conseguente dubbia riferibilità delle stesse alle effettive necessità della prole, nonchè in virtù della contestazione che l'allegazione di copie fotostatiche delle ricevute fiscali valga a consentire una corretta determinazione del credito azionato, derivando l'inesigibilità delle somme pretese in sede monitoria, a titolo di quota parte dell'obbligo gravante sul padre stabilito con il richiamato decreto n. 65/2017, sia dalla loro riconducibilità, almeno in buona parte, al novero di quelle finalizzate al mantenimento ordinario della prole, oggetto distinto e predeterminato obbligo pecuniario periodico (quali, in particolare, in base al Protocollo adottato in materia dal Tribunale adito in data
14.07.2017, le spese per il trasporto urbano, quelle scolastiche, anche per
4 le gite di durata non eccedente un giorno, per l'acquisto di materiale di cancelleria destinato all'attività di studio, di medicinali di banco), sia per essere state le stesse spese contestate sostenute dall' in CP_1 assenza di previa concertazione con l'altro genitore, di talché, avendo l'opponente regolarmente e puntualmente corrisposto alla controparte il contributo al mantenimento ordinario dei figli, nella misura imposta dal
Tribunale con il succitato decreto, la pretesa creditoria ex adverso azionata si configurerebbe esorbitante ed ultronea, in quanto volta a realizzare un'indebita duplicazione di importi ricompresi nella prestazione pecuniaria già eseguita (per l'appunto a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario); di modo che, anche a voler qualificare le spese de quibus di natura straordinaria, esse non sarebbero state previamente concertate tra i genitori, non essendo mai stata rappresentata al padre l'esigenza di sostenerle, con conseguente violazione del diritto dell'opponente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli, occorrendo, in ogni caso, verificare l'esigibilità delle stesse in rapporto alla loro effettiva utilità e sostenibilità, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori.
II) Erronea quantificazione della quota parte delle spese straordinarie pretese in sede monitoria, avendo l'opposta provveduto a detrarre ai fini
IRPEF, per intero (anziché per la quota parte di sua pertinenza, pari al
50%, in conformità al prefato “protocollo”), le spese mediche sostenute per i figli ed;
detrazioni, pari ad € 805,00, che, tuttavia, non erano Per_1 Per_2
state debitamente sottratte dalla somma oggetto di ingiunzione, diversamente da quanto dichiarato dalla stessa nel ricorso CP_1
monitorio.
Il allegando di aver provveduto al versamento della somma di € Parte_1
2.600,00 per il titolo dedotto in giudizio a mezzo bonifico del 27.08.2020, ha pertanto concluso instando, in via principale, per la revoca del decreto ingiuntivo, ed, in subordine, per la rideterminazione del credito controverso in misura inferiore a quella riconosciuta con il provvedimento opposto.
5 Integrato il contraddittorio, si è costituita , contestando la Controparte_1
ricostruzione dei fatti della controparte e le avverse allegazioni difensive, concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ha dedotto:
che il fin dal 2011, aveva effettivamente interrotto ogni forma di Parte_1
frequentazione con i figli, delle cui esigenze (afferenti anche alle cure occorrenti per le patologie da cui essi risultano affetti) si era fatta carico in via esclusiva la stessa madre, avendo l'obbligato altresì omesso il rimborso, per la quota di sua pertinenza (50%), delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, non avendo sortito esito i tentativi di realizzazione del credito controverso in via stragiudiziale;
ciò che aveva reso necessario l'introduzione del procedimento monitorio;
che la compartecipazione, in misura pari al 50% per ciascun genitore, alle spese straordinarie nell'interesse della prole era stata stabilita dal
Tribunale di Massa senza specificazione alcuna sia in ordine all'elencazione delle varie tipologie di dette spese, sia quanto all'ipotetica necessaria concertazione in forma scritta in ordine alle stesse, risultando, comunque, la destinazione delle spese in questione al soddisfacimento delle esigenze dei figli evincibile dall'esame delle ricevute di pagamento dimesse a corredo del ricorso monitorio;
che l'opponente, previamente informato, aveva comunque a suo tempo prestato il consenso rispetto alle spese straordinarie oggetto del contendere (incluse, in particolare, quelle concernenti i corsi musicali e le attività sportive e le terapie seguiti e praticate dai figli).
L' a poi eccepito l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina CP_1
delle spese straordinarie posta dalle nuove Linee Guida in materia diramate dal e recepite dal Tribunale di Massa con atto del CP_2
22.10.2019, sul rilievo per cui le prescrizioni ivi contenute si riferiscono esclusivamente ai procedimenti instaurati successivamente all'adozione di tale “protocollo” (non a caso non richiamato nel titolo esecutivo costituito
6 dal decreto n. 65/2017 del 21.02.2017 inter partes), essendo prive di efficacia retroattiva.
Ha infine rimarcato il disinteresse manifestato dal rispetto alle Parte_1
problematiche psichiatriche e di apprendimento di ambedue i figli, la necessità delle spese sostenute a tal fine sostenute dalla madre e, in generale, la pretestuosità e l'infondatezza dell'interposta opposizione.
A seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c., giusta ordinanza del 26.01.2021, la causa, istruita in forma documentale e con l'assunzione di prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
15.11.2024, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, i motivi di opposizione, così come articolati, risultano infondati e non meritano pertanto accoglimento. Dall'esame della copiosa documentazione giustificativa delle spese oggetto di controversia prodotta in atti e dall'esperita istruttoria testimoniale è emersa la pretestuosità della spiegata opposizione e l'infondatezza delle difese del Parte_1
In primo luogo, va disattesa la censura sollevata in riferimento all'asserita carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito fatto valere in via monitoria, avendo l'opposta, dal canto suo, provato documentalmente gli esborsi sostenuti nell'interesse esclusivo della prole, nonché la riferibilità stessa delle spese de quibus all'interesse dei figli minori, non già al soddisfacimento di bisogni personali. Sul punto, è sufficiente la semplice lettura delle ricevute di pagamento rilasciate a fronte dei suddetti esborsi e le certificazioni mediche inerenti alle spese
7 mediche e terapeutiche sostenute nell'interesse dei figli, in gran parte intestate, per l'appunto, a questi ultimi e/o alla madre, evincendosi dalla stessa documentazione, per l'appunto, il carattere straordinario dei suddetti esborsi e la loro riferibilità alle esigenze della prole (tali, per l'appunto, a titolo esemplificativo, quelli attinente alla scuola di musica frequentata da presso il convitto in Arezzo, Per_1 Persona_3 all'acquisto di testi scolastici, di strumenti musicali, all'assicurazione scolastica, per le lezioni di teatro, di scherma e di equitazione e per il corso di violino di , per lo stage linguistico frequentato dalla stessa Per_1 in Inghilterra, per le lezioni di tennis di entrambi i figli, per l'acquisto del ciclomotore di e per la relativa assicurazione R.C.A.); trattandosi di Per_2 oneri economici sostenuti in via esclusiva dall' e non riconducibili CP_1 al mantenimento ordinario dei figli – cui pure l'opponente era tenuto – bensì, integranti, per l'appunto, le spese straordinarie, al cui pagamento il
è tenuto, per la quota di sua pertinenza (50%), in forza del già Parte_1
citato decreto collegiale n. 65/2017 in data 21.02.2017 emesso da questo
Tribunale a definizione del procedimento n. 953/2016 R.G.A.C. inter partes (già dimesso a corredo del ricorso monitorio); oneri dei quali è stato richiesto e riconosciuto in sede monitoria il rimborso nella misura pari al
50%, pertanto per la quota parte gravante sull'odierno opponente, nella sua qualità di genitore dei predetti figli minori.
L'opposta ha quindi assolto l'onere di allegazione della documentazione delle spese straordinarie sostenute per il mantenimento dei figli ed il credito azionato soddisfa i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (in tal senso, cfr. Cass. n. 21241/2016); né vale a rendere illiquido in medesimo credito l'avvenuta produzione delle pezze giustificative di spesa in copia fotostatica, non risultando espressamente contestata la conformità delle suddette copie agli originali dei medesimi documenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2719 c.c., essendo del resto notoria l'allegazione degli originali dei documenti attinenti a spese mediche alle dichiarazioni dei redditi, al fine di beneficiare delle detrazioni fiscali previste ex lege, detrazioni delle quali nel caso in questione è incontroverso abbia usufruito
8 l (circostanza prospettata dallo stesso opponente, sia pur a CP_1
sostegno del proprio assunto difensivo).
Le spese sostenute dall'opposta e da quest'ultima rigorosamente provate non rientrano nel mantenimento ordinario, ma, per loro stessa natura e per le ragioni giustificative per le quali risultano effettuate, rivestono indubbiamente carattere straordinario, con conseguente ripartizione delle stesse al 50% trai i genitori, in conformità a quanto già disposto da questo
Tribunale a definizione del procedimento n. 953/2016 R.G.A.C., con il prefato decreto del 21.02.2017.
Sul punto, occorre ribadire che, per giurisprudenza costante, applicabile anche al caso in trattazione, “costituiscono spese straordinarie e, pertanto, non ricomprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, e che dunque, se sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, comporterebbero una violazione del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale: sono straordinari infatti tutti quegli ingenti oneri sopravvenuti che non erano attuali né determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno” (cfr. Cass. n.
7169/2024, conf. Id. n. 33939/2023); in altri termini, quelle spese che, proprio in virtù dei caratteri appena indicati, ove non ripartite tra i genitori e sostenute da taluno soltanto di essi (quello che le abbia anticipate)
“produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale)”
(cfr. Cass. n. 7169/2024).
La doglianza del concernente l'asserita omessa concertazione Parte_1 preventiva in ordine all'esigenza di far fronte alle anzidette spese straordinarie è destituita di fondamento, in quanto, in conformità
9 all'insegnamento della Suprema Corte al riguardo, ai fini della decisione va affermato il principio secondo cui “in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3,
c.c. (oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione alle decisioni di maggiore interesse, mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso” (cfr. Cass. n.
15240/2018, conf. Id. n. 5490/2018, Id. n. 4753/2017, Id. n. 4182/2016, Id.
n. 2127/2016, Id. n. 16175/2015, Id. n. 4459/1999). In altri termini, in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, “il genitore non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad esempio le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie)” (cfr. Cass., ord. n.
33939/2023).
Nel caso in questione le spese di cui si discute, attenendo all'attività scolastica e sportiva, ad attività educative, sportive e ricreative ed alle esigenze terapeutiche correlate a patologie di cui risultano da tempo portatori i figli, non possono certo considerarsi attinenti ad esigenze occasionali, imprevedibili ed imponderabili, tali da dover costituire, di volta in volta, oggetto di preventivo accordo tra i genitori, secondo il suenunciato principio, essendo piuttosto destinate a configurarsi con regolarità e tendenziale stabilità e/o ripetitività; dovendosi quindi ragionevolmente ritenere l'intesa concernente la necessità o l'opportunità di sostenerle intervenuta, ab origine, fin dal momento in cui i genitori ebbero ad adottare determinate scelte o ad optare per determinati indirizzi
(educativi, terapeutici o di altra natura), a tutela degli interessi della prole.
10 Ciò posto, al di là della generica contestazione della rimborsabilità, pro quota, delle spese oggetto di giudizio, l'opponente non ha specificamente dedotto, né tantomeno provato, di aver manifestato il proprio dissenso rispetto agli esborsi posti a fondamento dell'ingiunzione, allorchè vennero sostenuti, nè di aver rappresentato in quel momento le ragioni di tale ipotetica contrarietà, avendo piuttosto allegato, come dianzi accennato, di non essere stato preventivamente informato dell'intenzione dell' CP_1
di sostenere quelle spese per quelle finalità inerenti alla prole (cfr. citazione, pag. 3, sub 3 e comparsa conclusionale, pag. 7) ed adducendo,
a sostegno di tale assunto difensivo, quanto al riguardo previsto dal
“Protocollo” adottato in materia dal Tribunale adito (che condiziona, per l'appunto, alla previa concertazione da parte dei genitori la rimborsabilità dei relativi esborsi, pro quota, in favore di quello che li abbia sostenuti per intero). A ben vedere, tuttavia, detto “Protocollo”, corrispondente alle Linee
Guida diramate dal C.N.F. e recepito dal questo stesso Tribunale, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, risulta essere stato adottato con atto del 22.10.2019, non avendo quindi le indicazioni ivi contenute efficacia retroattiva;
mentre il titolo esecutivo giudiziale in forza del quale è stata fatta valere la pretesa creditoria azionata in sede monitoria (che, non a caso, non reca menzione di sorta a quel “Protocollo” in riferimento alla specificazione delle spese straordinarie ed alla relativa ripartizione tra i genitori), risale al 21.02.2017, data del mentovato decreto ex art. 337 bis e seguenti c.c. a suo tempo emesso inter partes; trovando piuttosto applicazione, nella fattispecie in esame, il suindicato principio giurisprudenziale che riconduce al novero delle spese straordinarie destinate ad essere previamente concordate dalle parti, di volta in volta, soltanto quelle caratterizzate da imprevedibilità ed occasionalità, tali non potendosi qualificare, per quanto dianzi esposto, gli esborsi dimessi a corredo del ricorso monitorio ed oggetto del contendere, quali dianzi precisati. Di un ipotetico precedente “Protocollo” che sarebbe stato recepito dal Tribunale di Massa, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa, “nella seduta del 14.07.2017” –
11 secondo quanto prospettato dalla difesa del (cfr. citazione, pag. Parte_1
7) non è stata addotta traccia documentale di sorta.
Peraltro, nel caso in esame dall'istruttoria espletata è emerso come il diversamente da quanto dallo stesso prospettato nei propri Parte_1
scritti difensivi, fosse pienamente a conoscenza delle spese straordinarie resesi necessarie per i figli minori e dei problemi di salute che hanno interessato in particolar modo la figlia, quali attestati dalla documentazione sanitaria dimessa in giudizio. In altre parole, l ha portato a CP_1 conoscenza dell'ex convivente le necessità dei figli, sotto il profilo educativo, medico, ludico-ricreativo, scolastico e quant'altro, nonché
l'entità delle spese necessarie per far fronte a dette esigenze, provvedendo a darne comunicazione al ciò senza, tuttavia, Parte_1 ottenere mai concreto riscontro da quest'ultimo e senza che il medesimo, come già evidenziato, abbia manifestato il proprio dissenso rispetto all'esigenza o opportunità di sostenere i predetti esborsi;
non avendo l'opponente – sul quale gravava il relativo onere – fornito prova di aver espresso la propria contrarietà. E' di tutta evidenza, pertanto, che il comportamento tenuto dal abbia costituito condotta contraria ai Parte_1
doveri genitoriali imposti dalla legge a carico di ambedue i genitori ed in netto contrasto con gli interessi della prole. Dall'istruttoria espletata è come il diversamente da quanto dallo stesso prospettato nei Parte_1
propri scritti difensivi, fosse pienamente a conoscenza delle spese straordinarie resesi necessarie per i figli minori e dei problemi di salute ad essi relativi, con particolare riferimento alla figlia, quali attestati dalla documentazione sanitaria dimessa in giudizio. I testi escussi, nel fornire riscontro a quanto emerge dalla corrispondenza a mezzo email prodotta, hanno infatti riferito che quest'ultimo, benché reso tempestivamente edotto delle necessità e dei problemi dei figli (in particolare, con riferimento alle condizioni di salute, al percorso scolastico, alle scelte ludiche e sportive ed ai relativi oneri economici), ebbe a condividere con l'ex convivente le decisioni e le scelte di fondo cui afferiscono gli esborsi posti a fondamento della pretesa creditoria azionata: la teste dott.ssa Tes_1 Tes_2
12 psicoterapeuta della figlia dal 2013 al 2020, ha confermato che Per_1 anche l'opponente ebbe a volte a recarsi presso il suo studio (essendo egli, quindi, consapevole del percorso terapeutico seguito da quest'ultima); la teste , madre dell'opposta (la cui Testimone_3
incapacità va esclusa, non valendo tale vincolo parentale ad integrare interesse di natura giuridica personale, concreto e attuale atto a legittimarne la partecipazione al presente giudizio, con la conseguente infondatezza dell'eccezione ex art. 246 c.p.c. spiegata dal , ha Parte_1
riferito che , dedita ad atti di autolesionismo, effettuò dei tentativi di Per_1
suicidio nel 2020, circostanza della quale il padre era stato informato, così come del resto, del percorso psicoterapeutico presso il dott. e Persona_4
di quello di sostegno psicologico con la predetta dott.ssa Tes_1
(rispettivamente per ed ), delle visite, delle cure e degli esami Per_2 Per_1 medici occorrenti per la prole, dell'acquisto dello scooter per , della Per_2 stipulazione della relativa polizza assicurativa R.C.A. e dell'iscrizione di quest'ultimo al corso per il conseguimento della licenza di guida, dell'iscrizione alla scuola provata, delle attività ludico-ricreative praticate da entrambi i figli, dell'acquisto di un pianoforte e di un pc per e del Per_1
laptop per , dei viaggi di istruzione scolastici, delle lezioni musicali, Per_2
di teatro, di danza, dei corsi sportivi cui essi vennero destinati, avendo manifestato il proprio consenso rispetto a tali scelte e decisioni, avendoli accompagnati talora personalmente alle lezioni di scherma e di equitazione e manifestando in alcune occasioni il proprio consenso in forma scritta, come in relazione alla partecipazione allo stage linguistico in
Oxford nel settembre del 2017, al ed al soggiorno in Francia di CP_3
Efrem, ai corsi di vela nell'arcipelago toscano e di equitazione nello stesso anno;
lo stesso figlio (diciassettenne alla data della sua audizione), Per_2
ha fornito con la propria dichiarazione in sede di udienza del 19.11.2021
(che assume rilievo e va considerata utilizzabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 336 bis c.c., come già precisato con l'ordinanza emessa il
18.02.2022) convergenti riscontri rispetto alla deposizione della predetta
13 teste (ciò che avvalora l'attendibilità della stessa, tenuto anche Tes_3
conto delle analitiche e dettagliate risposte fornite alle domande rivoltegli),
A fronte del quadro istruttorio sin qui delineato, in definitiva, il rilievo difensivo inerente alla contestata omessa preventiva concertazione delle spese straordinarie risulta destituito di fondamento, anche per carenza di prova e, comunque, non consente sic et simpliciter di esonerare il padre dal rimborsare pro quota le spese sostenute dalla madre ad esclusivo beneficio dei figli, per quanto sin qui chiarito.
Anche diversamente opinando in ordine a quanto dianzi esposto – e, comunque, per quanto concerne le spese straordinarie correlate alle decisioni di maggiore interesse per la prole (per le quali soltanto, come già evidenziato, deve ritenersi necessaria preventiva concertazione tra i genitori), costituisce ius receptum in giurisprudenza che, in caso di mancanza di accordo tra i genitori, o di rifiuto a provvedere al rimborso pro quota da parte di quello non collocatario, il Giudice è comunque “tenuto a verificare la rispondenza dell'esigenza che ha determinato l'esborso all'interesse del minore, nonché all'utilità e sostenibilità della spesa” (cfr.
Cass. n. 4182/2016), avuto in particolare riguardo all'eventuale imprevedibilità ed imponderabilità delle relative spese in rapporto al regime di vita della prole (cfr. Cass. n. 3835/2021); profili, questi appena indicati, rispetto ai quali le generiche allegazioni dell'opponente non forniscono elementi di valutazione utili e, comunque, si appalesano infondate alla luce della necessità e rilevanza delle spese de quibus in rapporto all'interesse dei figli, attenendo ad esigenze terapeutiche, educative, logistiche, di istruzione e di arricchimento umano e sociale di indubbio rilievo e sicuramente compatibili con le complessive capacità patrimoniali delle parti, quali attestate in atti;
non ostando a tale ultima conclusione le generiche allegazioni contrarie del e la Parte_1
documentazione relativa ai finanziamenti dallo stesso accesi, anche per l'acquisto di beni obiettivamente voluttuari, come quello per il sistema
“sound bar” atto a rendere più performante l'audio dell'apparecchio
14 televisivo (che, a ben vedere, di per sé costituiscono riscontro della disponibilità di risorse economiche e di capacità di farvi fronte, notoriamente valutati da istituti di credito e finanziarie ai fini della loro concessione) e non valendo, comunque, i documenti dimessi dal medesimo opponente al fine di prospettare la propria asserita condizione di difficoltà economica ad escludere l'obbligo di compartecipazione del genitore alle spese straordinarie oggetto di controversia per la quota di sua pertinenza, in mancanza di provvedimento giudiziale di sorta che abbia medio tempore modificato la statuizione sotto tale profilo già resa con il mentovato decreto inter partes del 21.02.2017, costituente il titolo esecutivo posto a fondamento dell'ingiunzione opposta. E' noto, del resto, che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'eventuale disagiata condizione economica dell'obbligato non fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto, non essendo sufficiente a tal fine neanche lo stato di disoccupazione, giacché incombe pur sempre all'obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile ad un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli (cfr., ex plurimis, Cass., n. 1342/2019, secondo cui solo se la difficoltà economica è documentata può essere considerata ai fini della riduzione, non già esclusione, del mantenimento dei figli e della corresponsione delle spese straordinarie, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie e ciò comunque, giova ribadire, sempre in virtù di un provvedimento giudiziale che modifichi, sotto il profilo in esame, le statuizioni di natura economica già rese, provvedimento che nel caso di specie non sussiste). Il peraltro, non ha precisato quali Parte_1
sarebbero le spese di carattere voluttuario delle quali, in quanto tali, non sarebbe dovuto il rimborso, né ha fornito specifici chiarimenti in ordine alla presunta non rispondenza delle stesse all'interesse della prole, ciò che costituiva suo onere (cfr. Cass. n. 2467/2016) e che vale a confermare
15 ulteriormente la pretestuosità dell'opposizione; così come pare pretestuoso il rilievo, espresso soltanto in sede di comparsa conclusionale
(a pag. 6) - circa l'intestazione ad altri soggetti (LO AN AI e
, prossimi congiunti dell'opposta) di talune, non meglio Testimone_3
identificate, ricevute fiscali prodotte ex adverso quali pezze giustificative di spesa, potendosi ragionevolmente ritenere, in chiave presuntiva, tenuto conto delle circostanze (tra le quali, per l'appunto, la suevidenziata tardività e genericità del rilievo difensivo in esame) che il pagamento degli oneri economici de quibus sia stato anticipato dai suddetti familiari ed abbia fatto, in seguito, effettivo e definitivo carico sulla medesima coobbligata opposta, attraverso successivo rimborso in favore di questi ultimi e che, quanto alla cointestazione di taluni bonifici sia a quest'ultima che alla di lei madre (la predetta ), la menzione dei Parte_2 nomi di entrambe le contitolari nel riquadro “Dati ordinante” sia dipeso, per l'appunto, dalla cointestazione del conto corrente attraverso il quale vennero effettuati i versamenti di denaro in questione.
Va dato atto, infine, della palese infondatezza della contestazione in punto quantum debeatur concernente le detrazioni fiscali IRPEF richieste ed ottenute dall'opposta per l'intero ammontare delle spese straordinarie (di natura sanitaria) oggetto di controversia, anziché per la sola quota di sua spettanza: in forza della disciplina di riferimento, in effetti, dette detrazioni spettano al soggetto che abbia sostenuto le spese de quibus (nel caso in questione l'opposta, cui risultano intestate le ricevute di pagamento prodotte), essendo pacifico in causa che a quelle cui si riferisce l'ingiunzione ha fatto fronte, per intero ed in via esclusiva l non CP_1 avendovi l'altro genitore contribuito per la quota parte (50%) di sua spettanza;
né risulta che l'opponente abbia proposto domanda riconvenzionale o eccezione riconvenzionale tesa, rispettivamente, al versamento di indennizzo per ipotetico arricchimento ingiustificato della controparte ex art. 2041 c.c. o alla riduzione, per effetto di compensazione con il controcredito a tale ultimo titolo in ipotesi deducibile, della
16 complessiva somma oggetto di ingiunzione, essendosi limitato a contestare la quantificazione del credito ex adverso vantato facendo valere un beneficio fiscale afferente ad un rapporto (quello tra l CP_1 in veste di contribuente, e l'Amministrazione finanziaria, estraneo alla causa) diverso da quello dedotto in giudizio;
assunto difensivo evidentemente privo di fondamento, a fronte della mancata compartecipazione del coobbligato alle spese sulle quali sono state riconosciute le detrazioni fiscali a beneficio dell'opposta. Siffatto rilievo si configura assorbente rispetto alla controversa applicazione di detrazioni fiscali in favore di quest'ultima in misura eccedente quanto consentitole ex lege, a fronte della (invero modesta) divergenza, pari a circa € 400,00, tra i rispettivi conteggi (cfr. citazione, pag. 12 e comparsa di costituzione, pag.
4).
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato esclusivamente in ragione dell'avvenuto (ed incontroverso) pagamento da parte del in data Parte_1
28.08.2020 - pertanto successivamente alla pronuncia del ricorso monitorio ed in pendenza di lite – della somma di € 2.600,00 a mezzo bonifico bancario, con espressa menzione, quale relativa causale, delle
“spese extra sostenute per il periodo richiesto per ed ” (cfr. Per_1 Per_2
doc. 7 prodotto a corredo della citazione); ferma restando la liquidazione delle spese della procedura monitoria a carico dell'ingiunto in conformità al medesimo decreto ingiuntivo, trattandosi di adempimento parziale sopravvenuto alla pendenza della controversia e tenuto conto dell'infondatezza dei restanti motivi di opposizione. In conformità a consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice, in effetti, qualora risulti fondata l'eccezione di adempimento (per quanto parziale) dell'obbligazione pecuniaria, per effetto di pagamento intervenuto successivamente alla formazione del provvedimento monitorio, “è tenuto a
“revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento
17 dell'emissione suddetta” (cfr. Cass. n. 21432/2011, conf., ex plurimis, Id.
n. 21840/2013, Id. n. 8428/2014, Id. n. 398472003).
L'istanza dell'opponente, formulata “in via istruttoria” in memoria di replica all'avversa comparsa conclusionale (a pag. 6), tesa all'accoglimento delle
“istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.
e non ammesse”, oltre che inammissibile, in quanto tardiva, non essendovene traccia – diversamente da quanto ivi pur prospettato - nelle conclusioni precisate con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
13.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 15.11.2024 e nella comparsa conclusionale dello stesso risulta comunque non meritevole di Parte_1
accoglimento, dovendosi ribadire in questa sede, per quanto occorrer possa, le ragioni della mancata ammissione delle prove testimoniali e per interrogatorio formale dedotte dal quali già esposte nella Parte_1 motivazione dell'ordinanza depositata il 04.08.2021, in difetto di argomenti difensivi ulteriori e diversi da quelli già presi in considerazione ai fini della pronuncia di quest'ultimo provvedimento.
Previa revoca del decreto ingiuntivo, in definitiva, il va dichiarato Parte_1
tenuto e condannato, in accoglimento della domanda subordinata spiegata dall'opposta, al pagamento, in favore della stessa della somma CP_1 di € 14.999,58 (in tal misura determinata previa decurtazione dell'importo oggetto del suindicato acconto versato con bonifico del 28.08.2000), oltre interessi legali maturati e maturandi con decorrenza dalla domanda
(06.08.2020, data del ricorso) – in conformità a quanto espressamente richiesto nel ricorso monitorio - fino al saldo effettivo. Il regime delle spese del giudizio di opposizione viene definito in applicazione del principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
18 Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, provvede come segue:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto, per effetto del pagamento parziale effettuato dall'ingiunto (per l'importo di € 2.600,00) con bonifico bancario del 28.08.2020, rilevante quale acconto sulla maggior somma dovuta.
- Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, della somma capitale di € 14.999.58, oltre interessi legali maturati
[...]
e maturandi sulla stessa con decorrenza dal 06.08.2020 (data della domanda monitoria) fino al saldo effettivo, nonché al pagamento delle spese del procedimento monitorio, nella misura a tale titolo già liquidata con il medesimo decreto ingiuntivo (“€ 685,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
(15 %), Iva e Cnpa, se dovuti come per legge”).
- Condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A.
e C.P.A., se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore degli Avv.ti Barbara Boncompagni e Marinella Marchi, difensori dell'opposta, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Massa, il 17.03.2025
Il Giudice
dott. Domenico Provenzano
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