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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15174 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A ___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico
LV, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 73397 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 5 marzo 2025, vertente
TRA
Parte_1
(avv. Teresa Versace) appellante
E
Controparte_1
(avv. Agnese Condarelli)
CP_2
(avv. Giuseppe Paolo Alaimo)
- contumace Controparte_3 appellati
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 marzo 2025 compariva il solo difensore della che così Controparte_1 concludeva, riportandosi ai propri scritti difensivi: “chiede che la causa venga trattenuta in decisione con il rigetto dell'appello avversario e, quindi, con la conferma dell'originaria sentenza, ovvero, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta l'eccezione di difetto assoluto ed insanabile della notifica PEC così come eseguita dal Concessionario, la scrivente difesa chiede: ➢ la sospensione del giudizio in corso previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ex art. 267 del TFUE, delle questioni di interpretazione ed applicabilità dell'art. 44, n. 1, lett. b) del Regolamento Europeo n.
910/2014, anche detto Regolamento “eIDAS” dedotte in narrativa, considerata la loro stringente rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
infondatezza; ➢ la sospensione del giudizio in corso previa rimessione alla Corte Costituzionale ex art. 23 della L. 87/1953 delle questioni di costituzionalità dedotte in narrativa, considerata la loro stringente rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza.”
Per l si intendono confermate le conclusioni rassegnate Parte_1 nell'atto introduttivo del giudizio: “…in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 22604/2021 del Giudice di Pace di e, per l'effetto: - in via principale, CP_2 accertare e dichiarare la regolare notifica delle cartelle di pagamento nn.
09720160030084955000 e 09720170187712658000 e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avverso il relativo estratto ruolo;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la rituale notifica delle cartelle di pagamento suddette e dei successivi atti interruttivi e per l'effetto, dichiarare la piena validità ed efficacia delle stesse e la piena esigibilità delle pretese creditorie ad esse sottese. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.”
Per si intendono confermate le conclusioni rassegnate nella comparsa di CP_2 costituzione e risposta: “riformare la sentenza impugnata e • In via principale dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo in quanto introdotta nelle forme dell'opposizione all'esecuzione in luogo dell'opposizione agli atti esecutivi;
• In via subordinata accertare la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento via PEC, e la validità delle sottostanti pretese creditorie sottostanti;
• In via ulteriormente gradata accertare l'assenza di responsabilità di in quanto adempiente per gli atti di propria CP_2 competenza ed estranea alla instaurazione del presente giudizio, anche in ordine alle spese di lite. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – La aveva adito il Giudice di pace di evidenziando di essere Controparte_1 CP_2 venuta a conoscenza, tramite accesso agli atti, dell'esistenza di un debito a proprio carico risultante dall'estratto di ruolo e portato dalle cartelle n. 09720170187712658000, afferente a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada elevate dal CP_4 negli anni 2012 e 2013 per l'importo di € 746,96, e n. 09720160030084955000, afferente a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada elevate dal Controparte_3
nell'anno 2014 per l'importo di € 348,38.
[...]
La società opponente aveva chiesto di accertare l'assenza di atti interruttivi e di dichiarare la prescrizione dei crediti oggetto della riscossione e la nullità delle cartelle opposte.
L aveva eccepito: (i) la regolare notifica delle cartelle di Parte_1 pagamento opposte, con conseguente inammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo sotteso alle stesse;
(ii) la tardività dell'opposizione, che avrebbe dovuto essere proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981; (iii) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, deducendo la regolare notifica di ulteriori interruttivi atti successivi alle cartelle opposte.
aveva eccepito l'inammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto di CP_2 ruolo, in presenza della rituale notifica delle cartelle di pagamento.
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il era invece rimasto contumace. Controparte_3
Nelle note conclusive depositate in vista dell'udienza dell'8.10.2021, la aveva CP_1 specificato: a) che la notifica delle anzidette cartelle avrebbe dovuto essere ritenuta invalida, non figurando l'indirizzo pec del mittente nei pubblici registri, e perciò inidonea ad interrompere il termine di prescrizione;
b) alle pagg. 13-14, che la domanda proposta era diretta “solo ed esclusivamente all'accertamento della decorrenza, o meno, dei termini di prescrizione” e che pertanto avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Il Giudice di pace di con la sentenza n. 22604/2021 pubblicata il 29.10.2021 e CP_2 notificata il 2.11.2021, aveva: a) accolto l'opposizione e annullato le cartelle di pagamento opposte, avendo ritenuto irrituale la notifica di queste ultime e dei successivi atti interruttivi, per essere state recapitate al contribuente a mezzo pec da un indirizzo non presente nei pubblici registri;
b) condannato le parti opposte, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente.
2 – L' ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, Parte_1 formulando i seguenti motivi:
(i) erroneità della statuizione relativa alla nullità della notifica delle cartelle opposte, deducendo che essa ha la facoltà di notificare gli atti della riscossione a mezzo della posta elettronica certificata e che non è necessario che l'indirizzo pec del mittente risulti da un pubblico registro, o, comunque, che è applicabile il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.;
(ii) inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo, stante la rituale notifica delle cartelle di pagamento;
(iii) erroneità della qualificazione della domanda, da parte del giudice di prime cure, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi, per converso, di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e conseguente sua inammissibilità e tardività per mancato rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., anche in considerazione dell'avvenuta notifica di svariati atti successivi alle cartelle di pagamento opposte;
(iv) omessa pronuncia in merito all'eccezione di prescrizione, da ritenere infondata a causa della notifica di numerosi atti interruttivi.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza del giudice di prime cure: a) previo accertamento della regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione; b) in via subordinata, previo accertamento della rituale notifica delle cartelle di pagamento opposte e dei successivi atti introduttivi, di dichiarare la piena esigibilità delle pretese creditorie.
si è costituita, deducendo: (i) la non impugnabilità dell'estratto di ruolo nelle CP_2 forme dell'opposizione all'esecuzione e la sussumibilità della domanda proposta nella fattispecie dell'opposizione agli atti esecutivi, con conseguente tardività della stessa;
(ii) la regolarità della notifica delle cartelle opposte, anche in virtù del principio della sanatoria per
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raggiungimento dello scopo;
(iii) il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al tema dell'asserito vizio di notifica.
La ha contestato la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto. La Controparte_1 società appellata ha sostenuto: (i) che la domanda era riconducibile all'art. 615 c.p.c. e non all'art. 617 c.p.c.; (ii) il difetto di notifica delle cartelle di pagamento opposte, trasmesse a mezzo pec da un indirizzo non risultante dai pubblici registri;
(iii) l'inapplicabilità del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo;
(iv) la prescrizione della pretesa creditoria;
(v) l'inapplicabilità, al caso di specie, della sopravvenuta normativa in tema di inoppugnabilità dell'estratto di ruolo costituita dall'art. 12, comma 4 bis del D.P.R. n. 602/1973.
Il è rimasto contumace. Controparte_3
Nelle note di trattazione scritta del 2.12.2024, la ha formulato l'istanza Controparte_1 di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in relazione alle questioni di interpretazione e applicabilità dell'art. 44, n. 1, lett. b), del Regolamento Europeo n.
910/2014 (cd. Regolamento eIDAS) e ha chiesto la rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità relative alla violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 cost., denunciando una violazione del diritto di difesa del contribuente.
La causa è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
3 – In primo luogo, occorre procedere alla qualificazione giuridica della domanda che la
[...] aveva proposto dinnanzi al Giudice di pace. CP_1
A seguito dell'attenta lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che contiene passaggi espositivi che potrebbero ingenerare incertezza, e tenendo conto della precisazione formulata dall'opponente nelle note conclusive (verosimilmente indotta dalla necessità di risolvere l'evidenziata incertezza, emersa anche a seguito del dispiegamento delle difese delle controparti costituite), il tribunale ritiene che l'opposizione proposta dalla
è finalizzata ad accertare l'intervenuto decorso del termine di prescrizione CP_1 dei crediti oggetto di riscossione coattiva e la loro conseguente estinzione. L'eccezione con cui è stato fatto valere il vizio delle notifiche delle due cartelle di pagamento opposte è strumentale ad ottenere il riconoscimento dell'inidoneità di quei procedimenti notificatori ad interrompere il decorso del termine di prescrizione e il suo compimento;
non è invece finalizzata a far valere un autonomo vizio del procedimento di riscossione, ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c.
Pertanto, deve concludersi che è stato proposto un solo motivo di opposizione, volto, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere alla riscossione coattiva in conseguenza dell'estinzione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 09720170187712658000 e n. 09720160030084955000, perché estinti per intervenuta prescrizione.
4 – Orbene, per quanto concerne il tema della notifica delle cartelle di pagamento in esame, occorre rilevare che:
- la cartella di pagamento n. 09720170187712658000 era stata notificata via pec il
20.11.2017 dall'indirizzo " all'indirizzo Email_1
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" (doc. 5a atto di appello, nonché pag. 77 fascicolo primo Email_3 grado prodotto da;
CP_5
- la cartella di pagamento n. 09720160030084955000 era stata notificata via pec il 17.3.2016 dall'indirizzo " all'indirizzo Email_4
" (doc. 2a atto di appello, nonché pag. 25 fascicolo Email_5 primo grado prodotto da . CP_5
4.1 Contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure nella sentenza gravata, il fatto che l'indirizzo pec del mittente non figuri nei pubblici registri non rende di per sé nulla la notifica delle cartelle, occorrendo, piuttosto, che da tale circostanza sia derivata al contribuente una sostanziale lesione del proprio diritto di difesa.
A tale riguardo si osserva che la – nelle note conclusive depositate in primo CP_1 grado e nella comparsa di risposta in appello – ha genericamente e astrattamente paventato la possibilità che i messaggi pec provenienti da indirizzi non inclusi nei pubblici elenchi potessero confluire nella casella della “posta indesiderata” o che potessero nascondere un virus o un malware o, comunque, che non fossero riconducibili all'agente della riscossione.
Invero, usando l'ordinaria diligenza, l'opponente ben avrebbe potuto verificare la riferibilità dei predetti indirizzi pec ( e Email_1
all' . In ogni caso, non Email_4 Parte_1 risulta allegato e comunque provato che la abbia subito una concreta lesione CP_1 del diritto di difesa.
L'inidoneità dell'invio della notifica da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dagli elenchi pubblici, in difetto di un concreto pregiudizio, è stata del resto recentemente confermata dalla Suprema Corte, coerentemente con l'indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite: “Come è stato recentemente affermato da questa Corte (Cass. S. Un. n.
16979 del 18/05/2022), la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente;
- con specifico riferimento alle notificazioni effettuate dall'agente di riscossione, poi, è stato precisato che, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali
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al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. n. 18684 del
3/07/2023); - nella specie, la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa l'eventuale pregiudizio subito a causa della ricezione della notifica dell'atto opposto da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro (non potendosi sicuramente ritenere tale l'ipotetico rischio di incorrere in un cd. “malware”);” (Cass., ord. n. 15710/2025).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il tribunale ritiene che le notifiche delle cartelle di pagamento n. 09720170187712658000 e n. 09720160030084955000, eseguite, rispettivamente, con i messaggi pec del 20.11.2017 e del 17.3.2016, non è affetta da nullità.
L'esecuzione di quelle notifiche ha pertanto determinato il prodursi dell'effetto interruttivo del decorso del termine di prescrizione.
4.2 Allo stesso modo, risultano validamente notificati – aspetto invero non contestato dalla
– i seguenti atti successivi alle due cartelle di pagamento opposte: Controparte_1
- intimazione di pagamento n. 09720179001118866000 (portante la cartella n.
09720160030084955000), notificata a mezzo pec in data 25.1.2017 (doc. 3a atto di appello, nonché pag. 37 fascicolo primo grado prodotto da;
CP_5
- intimazione di pagamento n. 09720189027285312000 (portante la cartella n.
09720160030084955000), notificata mezzo pec in data 18.5.2018 (doc. 4a atto di appello, nonché pag. 61 fascicolo primo grado prodotto da;
CP_5
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201800005077000 (portante sia la cartella n. 09720160030084955000 sia la cartella n. 09720170187712658000), notificata mezzo pec in data 08.5.2018 (doc. 6a atto di appello, nonché pag. 103 fascicolo primo grado prodotto da;
CP_5
- atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 09784201800024205001 (portante entrambe le cartelle), notificato mezzo pec in data 12.10.2018 (doc. 7a atto di appello, nonché pag.
111 fascicolo primo grado prodotto da;
CP_5
- intimazione di pagamento n. 09720199023943961000 (portante entrambe le cartelle), notificata a mezzo pec in data 20.3.2019 (doc. 8a atto di appello, nonché pag. 139 fascicolo primo grado prodotto da . CP_5
La regolare notifica degli anzidetti atti e delle cartelle di pagamento n.
09720170187712658000 e n. 09720160030084955000 ha ripetutamente interrotto il decorso del termine di prescrizione.
5 – Passando specificamente all'esame del motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c., con cui è stata eccepita la prescrizione della pretesa creditoria portata dalle cartelle di pagamento opposte, occorre innanzitutto rilevare che il termine di prescrizione delle sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada è pari a cinque anni, secondo il combinato disposto dell'art. 209 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“1. La prescrizione del diritto
a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”)
e dell'art. 28 della Legge n. 689/81 (“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni
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indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”).
Nel caso in esame, la cartella n. 09720170187712658000 riguarda sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada elevate dal negli anni 2012 e 2013 CP_4 per l'importo di € 746,96, mentre la cartella n. 09720160030084955000 riguarda sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada elevate dal Controparte_3 nell'anno 2014 per l'importo di € 348,38.
Considerando che, come accertato al par. 4, le cartelle di pagamento sono state notificate rispettivamente il 20.11.2017 e il 17.3.2016 e che, alle stesse, hanno fatto seguito i numerosi atti interruttivi elencati al par. 5 (notificati, lo si rammenta, nelle date 25.1.2017, 18.5.2018,
8.5.2018, 12.10.2018 e 20.3.2019), deve escludersi che, alla data di proposizione del giudizio dinnanzi al Giudice di pace di (27.2.2021), la pretesa creditoria fosse CP_2 prescritta.
Per quanto sopra esposto, il motivo di opposizione all'esecuzione proposto dalla
[...]
è infondato e non può essere accolto. CP_1
6 – Per quanto riguarda la richiesta, formulata dalla nelle note di Controparte_1 trattazione scritta del 2.12.2024, di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in relazione alle questioni di interpretazione e applicabilità dell'art. 44,
n. 1, lett. b), del Regolamento Europeo n. 910/2014 (cd. Regolamento eIDAS), si rileva che la norma invocata stabilisce che “I servizi elettronici di recapito certificato qualificati soddisfano i requisiti seguenti: […] b) garantiscono con un elevato livello di sicurezza
l'identificazione del mittente”. Orbene, nel caso di specie, per quanto argomentato al par. 4, non risulta compromessa, per il contribuente, la possibilità di verificare la provenienza del messaggio pec e, segnatamente, la riferibilità dello stesso all'agente della riscossione.
Pertanto, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea deve essere disattesa, considerando oltretutto che, ai sensi dell'art. 267, comma 2 del TFUE, il predetto rinvio costituisce una mera facoltà (e non un obbligo), qualora il giudice nazionale non sia un giudice di ultima istanza (i.e. “avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno”, art. 267, comma 3 TFUE).
Parimenti, non si ritengono sussistenti i presupposti per la rimessione alla Corte
Costituzionale delle questioni di costituzionalità relative alla violazione degli artt. 3, 24, 97 e
111 cost., non ricorrendo, nel caso di specie, una compressione del diritto di difesa del contribuente.
7 – In conclusione, l'appello proposto dall' deve essere Parte_1 accolto, riformando integralmente la sentenza impugnata – anche in punto di spese processuali, come di seguito statuito – e deve rigettarsi l'opposizione all'esecuzione proposta davanti al giudice di pace di dalla CP_2 CP_1
7 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
A tale definizione del giudizio consegue l'irrilevanza della questione attinente all'ammissibilità o meno dell'impugnazione del solo estratto di ruolo, che non costituirà oggetto di valutazione.
Le spese processuali del giudizio di primo grado sostenute dall liquidate in dispositivo, CP_5 devono essere poste a carico della Nulla si dispone invece in merito CP_1 regolamento delle spese nei rapporti tra quest'ultima, da un lato, e e il CP_2
, dall'altro, poiché la prima non si è avvalsa della difesa tecnica Controparte_3 ad opera di un professionista avvocato e la seconda è rimasta contumace.
8 – La infine, deve essere condannata al pagamento in favore dell' Controparte_1 CP_5
e di delle spese del presente giudizio d'appello, liquidate in dispositivo CP_2
(d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal D.M.
Giustizia n. 55 del 2014, con riferimento all'attività svolta.
In difetto di costituzione del , nulla si dispone in merito alle spese Controparte_3 processuali con riferimento a quest'ultimo.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di n. 22604/2021 del CP_2
16-29.10.2021, proposto dall nei confronti Parte_1 della di e del , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata:
• rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta dalla in Controparte_1 relazione alle cartelle di pagamento n. 09720170187712658000 e n.
09720160030084955000;
• condanna la al pagamento, in favore dell Controparte_1 [...]
, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € Parte_1
346,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva o altri oneri accessori, se dovuti;
• nulla in ordine alle spese processuali nei rapporti tra la Controparte_1 da un lato, e e il , dall'altro; CP_2 Controparte_3
b) condanna la al pagamento, in favore dell' Controparte_1 Parte_1
e di , delle spese del giudizio d'appello, che liquida in € 462,00
[...] CP_2 per compensi, in favore di ciascuno di essi, oltre alle spese prenotate a debito nell'interesse dell' e a rimborso spese generali, cpa e iva o altri oneri accessori, se dovuti;
CP_5
8 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
c) nulla in ordine alle spese processuali nel rapporto tra la e il Controparte_1 [...]
. Controparte_3
Così deciso in Roma, il 31.10.2025
Il Giudice
Federico LV
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Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico
LV, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 73397 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 5 marzo 2025, vertente
TRA
Parte_1
(avv. Teresa Versace) appellante
E
Controparte_1
(avv. Agnese Condarelli)
CP_2
(avv. Giuseppe Paolo Alaimo)
- contumace Controparte_3 appellati
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 marzo 2025 compariva il solo difensore della che così Controparte_1 concludeva, riportandosi ai propri scritti difensivi: “chiede che la causa venga trattenuta in decisione con il rigetto dell'appello avversario e, quindi, con la conferma dell'originaria sentenza, ovvero, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta l'eccezione di difetto assoluto ed insanabile della notifica PEC così come eseguita dal Concessionario, la scrivente difesa chiede: ➢ la sospensione del giudizio in corso previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ex art. 267 del TFUE, delle questioni di interpretazione ed applicabilità dell'art. 44, n. 1, lett. b) del Regolamento Europeo n.
910/2014, anche detto Regolamento “eIDAS” dedotte in narrativa, considerata la loro stringente rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
infondatezza; ➢ la sospensione del giudizio in corso previa rimessione alla Corte Costituzionale ex art. 23 della L. 87/1953 delle questioni di costituzionalità dedotte in narrativa, considerata la loro stringente rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza.”
Per l si intendono confermate le conclusioni rassegnate Parte_1 nell'atto introduttivo del giudizio: “…in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 22604/2021 del Giudice di Pace di e, per l'effetto: - in via principale, CP_2 accertare e dichiarare la regolare notifica delle cartelle di pagamento nn.
09720160030084955000 e 09720170187712658000 e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avverso il relativo estratto ruolo;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la rituale notifica delle cartelle di pagamento suddette e dei successivi atti interruttivi e per l'effetto, dichiarare la piena validità ed efficacia delle stesse e la piena esigibilità delle pretese creditorie ad esse sottese. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.”
Per si intendono confermate le conclusioni rassegnate nella comparsa di CP_2 costituzione e risposta: “riformare la sentenza impugnata e • In via principale dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo in quanto introdotta nelle forme dell'opposizione all'esecuzione in luogo dell'opposizione agli atti esecutivi;
• In via subordinata accertare la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento via PEC, e la validità delle sottostanti pretese creditorie sottostanti;
• In via ulteriormente gradata accertare l'assenza di responsabilità di in quanto adempiente per gli atti di propria CP_2 competenza ed estranea alla instaurazione del presente giudizio, anche in ordine alle spese di lite. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – La aveva adito il Giudice di pace di evidenziando di essere Controparte_1 CP_2 venuta a conoscenza, tramite accesso agli atti, dell'esistenza di un debito a proprio carico risultante dall'estratto di ruolo e portato dalle cartelle n. 09720170187712658000, afferente a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada elevate dal CP_4 negli anni 2012 e 2013 per l'importo di € 746,96, e n. 09720160030084955000, afferente a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada elevate dal Controparte_3
nell'anno 2014 per l'importo di € 348,38.
[...]
La società opponente aveva chiesto di accertare l'assenza di atti interruttivi e di dichiarare la prescrizione dei crediti oggetto della riscossione e la nullità delle cartelle opposte.
L aveva eccepito: (i) la regolare notifica delle cartelle di Parte_1 pagamento opposte, con conseguente inammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo sotteso alle stesse;
(ii) la tardività dell'opposizione, che avrebbe dovuto essere proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981; (iii) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, deducendo la regolare notifica di ulteriori interruttivi atti successivi alle cartelle opposte.
aveva eccepito l'inammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto di CP_2 ruolo, in presenza della rituale notifica delle cartelle di pagamento.
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il era invece rimasto contumace. Controparte_3
Nelle note conclusive depositate in vista dell'udienza dell'8.10.2021, la aveva CP_1 specificato: a) che la notifica delle anzidette cartelle avrebbe dovuto essere ritenuta invalida, non figurando l'indirizzo pec del mittente nei pubblici registri, e perciò inidonea ad interrompere il termine di prescrizione;
b) alle pagg. 13-14, che la domanda proposta era diretta “solo ed esclusivamente all'accertamento della decorrenza, o meno, dei termini di prescrizione” e che pertanto avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Il Giudice di pace di con la sentenza n. 22604/2021 pubblicata il 29.10.2021 e CP_2 notificata il 2.11.2021, aveva: a) accolto l'opposizione e annullato le cartelle di pagamento opposte, avendo ritenuto irrituale la notifica di queste ultime e dei successivi atti interruttivi, per essere state recapitate al contribuente a mezzo pec da un indirizzo non presente nei pubblici registri;
b) condannato le parti opposte, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente.
2 – L' ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, Parte_1 formulando i seguenti motivi:
(i) erroneità della statuizione relativa alla nullità della notifica delle cartelle opposte, deducendo che essa ha la facoltà di notificare gli atti della riscossione a mezzo della posta elettronica certificata e che non è necessario che l'indirizzo pec del mittente risulti da un pubblico registro, o, comunque, che è applicabile il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.;
(ii) inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo, stante la rituale notifica delle cartelle di pagamento;
(iii) erroneità della qualificazione della domanda, da parte del giudice di prime cure, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi, per converso, di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e conseguente sua inammissibilità e tardività per mancato rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., anche in considerazione dell'avvenuta notifica di svariati atti successivi alle cartelle di pagamento opposte;
(iv) omessa pronuncia in merito all'eccezione di prescrizione, da ritenere infondata a causa della notifica di numerosi atti interruttivi.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza del giudice di prime cure: a) previo accertamento della regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione; b) in via subordinata, previo accertamento della rituale notifica delle cartelle di pagamento opposte e dei successivi atti introduttivi, di dichiarare la piena esigibilità delle pretese creditorie.
si è costituita, deducendo: (i) la non impugnabilità dell'estratto di ruolo nelle CP_2 forme dell'opposizione all'esecuzione e la sussumibilità della domanda proposta nella fattispecie dell'opposizione agli atti esecutivi, con conseguente tardività della stessa;
(ii) la regolarità della notifica delle cartelle opposte, anche in virtù del principio della sanatoria per
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
raggiungimento dello scopo;
(iii) il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al tema dell'asserito vizio di notifica.
La ha contestato la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto. La Controparte_1 società appellata ha sostenuto: (i) che la domanda era riconducibile all'art. 615 c.p.c. e non all'art. 617 c.p.c.; (ii) il difetto di notifica delle cartelle di pagamento opposte, trasmesse a mezzo pec da un indirizzo non risultante dai pubblici registri;
(iii) l'inapplicabilità del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo;
(iv) la prescrizione della pretesa creditoria;
(v) l'inapplicabilità, al caso di specie, della sopravvenuta normativa in tema di inoppugnabilità dell'estratto di ruolo costituita dall'art. 12, comma 4 bis del D.P.R. n. 602/1973.
Il è rimasto contumace. Controparte_3
Nelle note di trattazione scritta del 2.12.2024, la ha formulato l'istanza Controparte_1 di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in relazione alle questioni di interpretazione e applicabilità dell'art. 44, n. 1, lett. b), del Regolamento Europeo n.
910/2014 (cd. Regolamento eIDAS) e ha chiesto la rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità relative alla violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 cost., denunciando una violazione del diritto di difesa del contribuente.
La causa è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
3 – In primo luogo, occorre procedere alla qualificazione giuridica della domanda che la
[...] aveva proposto dinnanzi al Giudice di pace. CP_1
A seguito dell'attenta lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che contiene passaggi espositivi che potrebbero ingenerare incertezza, e tenendo conto della precisazione formulata dall'opponente nelle note conclusive (verosimilmente indotta dalla necessità di risolvere l'evidenziata incertezza, emersa anche a seguito del dispiegamento delle difese delle controparti costituite), il tribunale ritiene che l'opposizione proposta dalla
è finalizzata ad accertare l'intervenuto decorso del termine di prescrizione CP_1 dei crediti oggetto di riscossione coattiva e la loro conseguente estinzione. L'eccezione con cui è stato fatto valere il vizio delle notifiche delle due cartelle di pagamento opposte è strumentale ad ottenere il riconoscimento dell'inidoneità di quei procedimenti notificatori ad interrompere il decorso del termine di prescrizione e il suo compimento;
non è invece finalizzata a far valere un autonomo vizio del procedimento di riscossione, ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c.
Pertanto, deve concludersi che è stato proposto un solo motivo di opposizione, volto, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere alla riscossione coattiva in conseguenza dell'estinzione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 09720170187712658000 e n. 09720160030084955000, perché estinti per intervenuta prescrizione.
4 – Orbene, per quanto concerne il tema della notifica delle cartelle di pagamento in esame, occorre rilevare che:
- la cartella di pagamento n. 09720170187712658000 era stata notificata via pec il
20.11.2017 dall'indirizzo " all'indirizzo Email_1
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
" (doc. 5a atto di appello, nonché pag. 77 fascicolo primo Email_3 grado prodotto da;
CP_5
- la cartella di pagamento n. 09720160030084955000 era stata notificata via pec il 17.3.2016 dall'indirizzo " all'indirizzo Email_4
" (doc. 2a atto di appello, nonché pag. 25 fascicolo Email_5 primo grado prodotto da . CP_5
4.1 Contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure nella sentenza gravata, il fatto che l'indirizzo pec del mittente non figuri nei pubblici registri non rende di per sé nulla la notifica delle cartelle, occorrendo, piuttosto, che da tale circostanza sia derivata al contribuente una sostanziale lesione del proprio diritto di difesa.
A tale riguardo si osserva che la – nelle note conclusive depositate in primo CP_1 grado e nella comparsa di risposta in appello – ha genericamente e astrattamente paventato la possibilità che i messaggi pec provenienti da indirizzi non inclusi nei pubblici elenchi potessero confluire nella casella della “posta indesiderata” o che potessero nascondere un virus o un malware o, comunque, che non fossero riconducibili all'agente della riscossione.
Invero, usando l'ordinaria diligenza, l'opponente ben avrebbe potuto verificare la riferibilità dei predetti indirizzi pec ( e Email_1
all' . In ogni caso, non Email_4 Parte_1 risulta allegato e comunque provato che la abbia subito una concreta lesione CP_1 del diritto di difesa.
L'inidoneità dell'invio della notifica da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dagli elenchi pubblici, in difetto di un concreto pregiudizio, è stata del resto recentemente confermata dalla Suprema Corte, coerentemente con l'indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite: “Come è stato recentemente affermato da questa Corte (Cass. S. Un. n.
16979 del 18/05/2022), la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente;
- con specifico riferimento alle notificazioni effettuate dall'agente di riscossione, poi, è stato precisato che, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali
5 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. n. 18684 del
3/07/2023); - nella specie, la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa l'eventuale pregiudizio subito a causa della ricezione della notifica dell'atto opposto da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro (non potendosi sicuramente ritenere tale l'ipotetico rischio di incorrere in un cd. “malware”);” (Cass., ord. n. 15710/2025).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il tribunale ritiene che le notifiche delle cartelle di pagamento n. 09720170187712658000 e n. 09720160030084955000, eseguite, rispettivamente, con i messaggi pec del 20.11.2017 e del 17.3.2016, non è affetta da nullità.
L'esecuzione di quelle notifiche ha pertanto determinato il prodursi dell'effetto interruttivo del decorso del termine di prescrizione.
4.2 Allo stesso modo, risultano validamente notificati – aspetto invero non contestato dalla
– i seguenti atti successivi alle due cartelle di pagamento opposte: Controparte_1
- intimazione di pagamento n. 09720179001118866000 (portante la cartella n.
09720160030084955000), notificata a mezzo pec in data 25.1.2017 (doc. 3a atto di appello, nonché pag. 37 fascicolo primo grado prodotto da;
CP_5
- intimazione di pagamento n. 09720189027285312000 (portante la cartella n.
09720160030084955000), notificata mezzo pec in data 18.5.2018 (doc. 4a atto di appello, nonché pag. 61 fascicolo primo grado prodotto da;
CP_5
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201800005077000 (portante sia la cartella n. 09720160030084955000 sia la cartella n. 09720170187712658000), notificata mezzo pec in data 08.5.2018 (doc. 6a atto di appello, nonché pag. 103 fascicolo primo grado prodotto da;
CP_5
- atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 09784201800024205001 (portante entrambe le cartelle), notificato mezzo pec in data 12.10.2018 (doc. 7a atto di appello, nonché pag.
111 fascicolo primo grado prodotto da;
CP_5
- intimazione di pagamento n. 09720199023943961000 (portante entrambe le cartelle), notificata a mezzo pec in data 20.3.2019 (doc. 8a atto di appello, nonché pag. 139 fascicolo primo grado prodotto da . CP_5
La regolare notifica degli anzidetti atti e delle cartelle di pagamento n.
09720170187712658000 e n. 09720160030084955000 ha ripetutamente interrotto il decorso del termine di prescrizione.
5 – Passando specificamente all'esame del motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c., con cui è stata eccepita la prescrizione della pretesa creditoria portata dalle cartelle di pagamento opposte, occorre innanzitutto rilevare che il termine di prescrizione delle sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada è pari a cinque anni, secondo il combinato disposto dell'art. 209 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“1. La prescrizione del diritto
a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”)
e dell'art. 28 della Legge n. 689/81 (“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni
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indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”).
Nel caso in esame, la cartella n. 09720170187712658000 riguarda sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada elevate dal negli anni 2012 e 2013 CP_4 per l'importo di € 746,96, mentre la cartella n. 09720160030084955000 riguarda sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada elevate dal Controparte_3 nell'anno 2014 per l'importo di € 348,38.
Considerando che, come accertato al par. 4, le cartelle di pagamento sono state notificate rispettivamente il 20.11.2017 e il 17.3.2016 e che, alle stesse, hanno fatto seguito i numerosi atti interruttivi elencati al par. 5 (notificati, lo si rammenta, nelle date 25.1.2017, 18.5.2018,
8.5.2018, 12.10.2018 e 20.3.2019), deve escludersi che, alla data di proposizione del giudizio dinnanzi al Giudice di pace di (27.2.2021), la pretesa creditoria fosse CP_2 prescritta.
Per quanto sopra esposto, il motivo di opposizione all'esecuzione proposto dalla
[...]
è infondato e non può essere accolto. CP_1
6 – Per quanto riguarda la richiesta, formulata dalla nelle note di Controparte_1 trattazione scritta del 2.12.2024, di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in relazione alle questioni di interpretazione e applicabilità dell'art. 44,
n. 1, lett. b), del Regolamento Europeo n. 910/2014 (cd. Regolamento eIDAS), si rileva che la norma invocata stabilisce che “I servizi elettronici di recapito certificato qualificati soddisfano i requisiti seguenti: […] b) garantiscono con un elevato livello di sicurezza
l'identificazione del mittente”. Orbene, nel caso di specie, per quanto argomentato al par. 4, non risulta compromessa, per il contribuente, la possibilità di verificare la provenienza del messaggio pec e, segnatamente, la riferibilità dello stesso all'agente della riscossione.
Pertanto, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea deve essere disattesa, considerando oltretutto che, ai sensi dell'art. 267, comma 2 del TFUE, il predetto rinvio costituisce una mera facoltà (e non un obbligo), qualora il giudice nazionale non sia un giudice di ultima istanza (i.e. “avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno”, art. 267, comma 3 TFUE).
Parimenti, non si ritengono sussistenti i presupposti per la rimessione alla Corte
Costituzionale delle questioni di costituzionalità relative alla violazione degli artt. 3, 24, 97 e
111 cost., non ricorrendo, nel caso di specie, una compressione del diritto di difesa del contribuente.
7 – In conclusione, l'appello proposto dall' deve essere Parte_1 accolto, riformando integralmente la sentenza impugnata – anche in punto di spese processuali, come di seguito statuito – e deve rigettarsi l'opposizione all'esecuzione proposta davanti al giudice di pace di dalla CP_2 CP_1
7 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
A tale definizione del giudizio consegue l'irrilevanza della questione attinente all'ammissibilità o meno dell'impugnazione del solo estratto di ruolo, che non costituirà oggetto di valutazione.
Le spese processuali del giudizio di primo grado sostenute dall liquidate in dispositivo, CP_5 devono essere poste a carico della Nulla si dispone invece in merito CP_1 regolamento delle spese nei rapporti tra quest'ultima, da un lato, e e il CP_2
, dall'altro, poiché la prima non si è avvalsa della difesa tecnica Controparte_3 ad opera di un professionista avvocato e la seconda è rimasta contumace.
8 – La infine, deve essere condannata al pagamento in favore dell' Controparte_1 CP_5
e di delle spese del presente giudizio d'appello, liquidate in dispositivo CP_2
(d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal D.M.
Giustizia n. 55 del 2014, con riferimento all'attività svolta.
In difetto di costituzione del , nulla si dispone in merito alle spese Controparte_3 processuali con riferimento a quest'ultimo.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di n. 22604/2021 del CP_2
16-29.10.2021, proposto dall nei confronti Parte_1 della di e del , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata:
• rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta dalla in Controparte_1 relazione alle cartelle di pagamento n. 09720170187712658000 e n.
09720160030084955000;
• condanna la al pagamento, in favore dell Controparte_1 [...]
, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € Parte_1
346,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva o altri oneri accessori, se dovuti;
• nulla in ordine alle spese processuali nei rapporti tra la Controparte_1 da un lato, e e il , dall'altro; CP_2 Controparte_3
b) condanna la al pagamento, in favore dell' Controparte_1 Parte_1
e di , delle spese del giudizio d'appello, che liquida in € 462,00
[...] CP_2 per compensi, in favore di ciascuno di essi, oltre alle spese prenotate a debito nell'interesse dell' e a rimborso spese generali, cpa e iva o altri oneri accessori, se dovuti;
CP_5
8 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
c) nulla in ordine alle spese processuali nel rapporto tra la e il Controparte_1 [...]
. Controparte_3
Così deciso in Roma, il 31.10.2025
Il Giudice
Federico LV
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