TRIB
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/12/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda Sezione Civile
…………………………………………………………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del
G.M., dott. Silvia Pirone, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1171 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: risarcimento del danno da circolazione stradale e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia, al Parte_1
Viale Europa n. 184, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Senna che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliata in Gragnano, alla via Roma 152, presso lo studio dell'avv. Mario Afeltra che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
CP_2 CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
al Tribunale di Torre Annunziata, la e Controparte_4 [...]
, al fine di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento di CP_2
tutti i danni subiti in seguito all'incidente stradale verificatosi il giorno 22.06.2018, in Seiano. All'uopo, l'attrice deduceva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre viaggiava in qualità di trasportata sull'autovettura tipo Lancia Musa, condotta dal marito, tale veicolo veniva impattato dall'autovettura Peugeot Expert Travel tg. FN867ER
che proveniva dalla corsia opposta;
che per effetto di tale urto riportava lesioni personali che rendevano necessario il suo trasporto, a mezzo autombulanza, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sorrento, laddove i sanitari turno le diagnosticavano una “frattura scomposta dell'estremo
craniale del corpo dello sterno con enfisema a carico del mediastino
anteriore”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la compagnia eccependo l'improponibilità, l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto della stessa.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma cpc, dopo l'espletamento della prova testimoniale e una CTU medica, la causa è passata in decisione all'udienza cartolare del 26.06.2025, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data del 15.07.2025.
In diritto si rileva che, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti dal medesimo invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc
(cfr. Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995).
Ciò posto, deve osservarsi che l'art. 141 del D.L.gs. 209/2005 consente al terzo trasportato di essere risarcito dalla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La norma, come osservato dalla Corte Costituzionale, si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo vettore, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (Corte Cost.
n. 440/2008).
Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7
settembre 2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit. (cfr. Cass. n. 16181/2015). Tuttavia, come precisato dalla Suprema Corte nella medesima sentenza richiamata, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 2005,
art. 141, per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare quest'ultimo,
ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente e danni di cui si chiede il risarcimento.
Sulla base delle prove documentali (rapporto della Polstrada di Sorrento e
referto di P.S. dell'Ospedale di Sorrento, allegati al fascicolo di parte
attrice), possono ritenersi provati, l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, peraltro non contestato dalla compagnia assicuratrice convenuta,
la posizione di trasportata di nonché il nesso di causalità Parte_1
tra il sinistro e i danni di cui si chiede il risarcimento.
Alcun valore probatorio può invece attribuirsi alla dichiarazione resa dal teste il quale, escusso all'udienza del 24 febbraio 2025, Testimone_1
ha dichiarato di “aver agito nei confronti dell'assicurazione sia per i
danni all'autovettura che per le lesioni personali riportate e di essere
stato anche risarcito”.
Sul punto, infatti, la Cassazione ha più volte ricordato che la vittima di un sinistro stradale, anche nel caso in cui abbia già ricevuto il risarcimento, resta incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile, atteso che egli è portatore di un interesse attuale e concreto, a prescindere dalle vicende successive (Cass. n.
14468/2021; Cass. 19121/2019; Cass. Ord. 12660/2018; Cass. 19258/2015;
Cass. 16541/2012; Cass. 13585/2004).
In ogni caso, le evidenze documentali, e segnatamente il rapporto della
Polizia Stradale in atti, non lascia dubbi circa l'effettivo accadimento dell'incidente stradale, la sua dinamica nei termini allegati in citazione e la posizione di trasportata della per cui l'attrice ha diritto Pt_1
di essere risarcita per le lesioni subite in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Tanto premesso, occorre procedere alla determinazione del quantum debeatur.
In ordine al danno biologico subito dall'attrice a seguito del sinistro dedotto in lite si richiama la relazione redatta dal ctu dott.ssa Per_1
, la quale, riconosciuta la compatibilità tra le lesioni riportate
[...]
dall'attrice e la dinamica del sinistro, ha accertato che la stessa, a seguito del sinistro per cui è causa, ha riportato “frattura del manubrio e
del corpo dello sterno con residuo dimorfismo in frattura della V, VI, VII,
VIII e IX costa sinistra”.
Per le suddette lesioni il ctu, con valutazione assolutamente condivisibile in quanto suffragata dalla documentazione in atti e scevra da vizi logici,
ha affermato che i postumi invalidanti a carico di hanno Parte_1
determinato un danno non solo permanente stimato nella misura del 6,5%, ma anche temporaneo quantificato complessivamente in giorni 55, di cui 5 di
ITT, 20 di ITP al 75%, 15 di ITP al 50% e 15 di ITP al 25%.
Il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è
pervenuto il nominato ctu.
Pertanto, in applicazione delle tabelle c.d. legislative anche note come tabelle delle micropermanenti, in base all'art.139 Codice delle Ass.ni (D.
Lgs.209/2005), i cui importi per la liquidazione sono stati aggiornati dal
D.M. del 18.07.2025, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176
del 31/07/2025, il danno non patrimoniale subito dall'attrice va liquidato in: € 280,90 per 5 gg. di ITT;
€ 842,70,00 per 20 gg. di invalidità
temporanea parziale al 75%; € 421,00 per 15 gg. di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 210,00 per 15 gg. di invalidità temporanea parziale al
25%, per un totale di danno biologico temporaneo pari a € 1.755,63. Il
danno biologico o alla salute permanente, pari al 6,5%, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (anni 63) e del tipo di invalidità, è pari a € 7.576,61.
A tali somme va aggiunto l'importo di euro 370,53 per spese mediche, come documentate in atti e ritenute congrue dal CTU.
Quanto alle ulteriori voci di danno pure richieste dall'attrice, non vi è
prova che dette lesioni abbiano inciso sulla capacità lavorativa dell'istante.
Allo stesso modo, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale,
non avendo l'attrice provato circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. Ed
invero, come chiarito dalla Suprema Corte: “In caso di incidente stradale,
va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve
entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto
subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico,
e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente
anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la
concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e
turbamento” (Cass. n. 339/2016).
Ugualmente, non andrà riconosciuto il danno da lucro cessante, non essendovi prova che la dedotta contrazione del reddito percepito dall'attrice sia stata determinata dall'infortunio subito in seguito all'incidente per cui è causa.
In conclusione, in favore dell'attrice va riconosciuto l'importo totale come innanzi quantificato, quindi euro 9.702,77. Tenuto conto che prima del giudizio l'attrice ha già ricevuto la somma di euro 10.800,00 e che ha proposto la presente azione per ottenere un importo ulteriore a titolo di risarcimento, nulla deve esserle liquidato in questa sede.
La domanda va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della domanda.
In applicazione del medesimo principio, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 19.11.2024, si pongono in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così
provvede:
- rigetta la domanda,
- condanna a corrispondere in favore della le Parte_1 CP_4
spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa come per legge;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico di parte attrice.
Torre Annunziata, 3 dicembre 2025.
Il Giudice
(dr.ssa Silvia Pirone)
Seconda Sezione Civile
…………………………………………………………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del
G.M., dott. Silvia Pirone, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1171 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: risarcimento del danno da circolazione stradale e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia, al Parte_1
Viale Europa n. 184, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Senna che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliata in Gragnano, alla via Roma 152, presso lo studio dell'avv. Mario Afeltra che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
CP_2 CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
al Tribunale di Torre Annunziata, la e Controparte_4 [...]
, al fine di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento di CP_2
tutti i danni subiti in seguito all'incidente stradale verificatosi il giorno 22.06.2018, in Seiano. All'uopo, l'attrice deduceva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre viaggiava in qualità di trasportata sull'autovettura tipo Lancia Musa, condotta dal marito, tale veicolo veniva impattato dall'autovettura Peugeot Expert Travel tg. FN867ER
che proveniva dalla corsia opposta;
che per effetto di tale urto riportava lesioni personali che rendevano necessario il suo trasporto, a mezzo autombulanza, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sorrento, laddove i sanitari turno le diagnosticavano una “frattura scomposta dell'estremo
craniale del corpo dello sterno con enfisema a carico del mediastino
anteriore”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la compagnia eccependo l'improponibilità, l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto della stessa.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma cpc, dopo l'espletamento della prova testimoniale e una CTU medica, la causa è passata in decisione all'udienza cartolare del 26.06.2025, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data del 15.07.2025.
In diritto si rileva che, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti dal medesimo invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc
(cfr. Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995).
Ciò posto, deve osservarsi che l'art. 141 del D.L.gs. 209/2005 consente al terzo trasportato di essere risarcito dalla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La norma, come osservato dalla Corte Costituzionale, si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo vettore, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (Corte Cost.
n. 440/2008).
Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7
settembre 2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit. (cfr. Cass. n. 16181/2015). Tuttavia, come precisato dalla Suprema Corte nella medesima sentenza richiamata, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 2005,
art. 141, per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare quest'ultimo,
ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente e danni di cui si chiede il risarcimento.
Sulla base delle prove documentali (rapporto della Polstrada di Sorrento e
referto di P.S. dell'Ospedale di Sorrento, allegati al fascicolo di parte
attrice), possono ritenersi provati, l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, peraltro non contestato dalla compagnia assicuratrice convenuta,
la posizione di trasportata di nonché il nesso di causalità Parte_1
tra il sinistro e i danni di cui si chiede il risarcimento.
Alcun valore probatorio può invece attribuirsi alla dichiarazione resa dal teste il quale, escusso all'udienza del 24 febbraio 2025, Testimone_1
ha dichiarato di “aver agito nei confronti dell'assicurazione sia per i
danni all'autovettura che per le lesioni personali riportate e di essere
stato anche risarcito”.
Sul punto, infatti, la Cassazione ha più volte ricordato che la vittima di un sinistro stradale, anche nel caso in cui abbia già ricevuto il risarcimento, resta incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile, atteso che egli è portatore di un interesse attuale e concreto, a prescindere dalle vicende successive (Cass. n.
14468/2021; Cass. 19121/2019; Cass. Ord. 12660/2018; Cass. 19258/2015;
Cass. 16541/2012; Cass. 13585/2004).
In ogni caso, le evidenze documentali, e segnatamente il rapporto della
Polizia Stradale in atti, non lascia dubbi circa l'effettivo accadimento dell'incidente stradale, la sua dinamica nei termini allegati in citazione e la posizione di trasportata della per cui l'attrice ha diritto Pt_1
di essere risarcita per le lesioni subite in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Tanto premesso, occorre procedere alla determinazione del quantum debeatur.
In ordine al danno biologico subito dall'attrice a seguito del sinistro dedotto in lite si richiama la relazione redatta dal ctu dott.ssa Per_1
, la quale, riconosciuta la compatibilità tra le lesioni riportate
[...]
dall'attrice e la dinamica del sinistro, ha accertato che la stessa, a seguito del sinistro per cui è causa, ha riportato “frattura del manubrio e
del corpo dello sterno con residuo dimorfismo in frattura della V, VI, VII,
VIII e IX costa sinistra”.
Per le suddette lesioni il ctu, con valutazione assolutamente condivisibile in quanto suffragata dalla documentazione in atti e scevra da vizi logici,
ha affermato che i postumi invalidanti a carico di hanno Parte_1
determinato un danno non solo permanente stimato nella misura del 6,5%, ma anche temporaneo quantificato complessivamente in giorni 55, di cui 5 di
ITT, 20 di ITP al 75%, 15 di ITP al 50% e 15 di ITP al 25%.
Il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è
pervenuto il nominato ctu.
Pertanto, in applicazione delle tabelle c.d. legislative anche note come tabelle delle micropermanenti, in base all'art.139 Codice delle Ass.ni (D.
Lgs.209/2005), i cui importi per la liquidazione sono stati aggiornati dal
D.M. del 18.07.2025, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176
del 31/07/2025, il danno non patrimoniale subito dall'attrice va liquidato in: € 280,90 per 5 gg. di ITT;
€ 842,70,00 per 20 gg. di invalidità
temporanea parziale al 75%; € 421,00 per 15 gg. di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 210,00 per 15 gg. di invalidità temporanea parziale al
25%, per un totale di danno biologico temporaneo pari a € 1.755,63. Il
danno biologico o alla salute permanente, pari al 6,5%, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (anni 63) e del tipo di invalidità, è pari a € 7.576,61.
A tali somme va aggiunto l'importo di euro 370,53 per spese mediche, come documentate in atti e ritenute congrue dal CTU.
Quanto alle ulteriori voci di danno pure richieste dall'attrice, non vi è
prova che dette lesioni abbiano inciso sulla capacità lavorativa dell'istante.
Allo stesso modo, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale,
non avendo l'attrice provato circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. Ed
invero, come chiarito dalla Suprema Corte: “In caso di incidente stradale,
va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve
entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto
subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico,
e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente
anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la
concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e
turbamento” (Cass. n. 339/2016).
Ugualmente, non andrà riconosciuto il danno da lucro cessante, non essendovi prova che la dedotta contrazione del reddito percepito dall'attrice sia stata determinata dall'infortunio subito in seguito all'incidente per cui è causa.
In conclusione, in favore dell'attrice va riconosciuto l'importo totale come innanzi quantificato, quindi euro 9.702,77. Tenuto conto che prima del giudizio l'attrice ha già ricevuto la somma di euro 10.800,00 e che ha proposto la presente azione per ottenere un importo ulteriore a titolo di risarcimento, nulla deve esserle liquidato in questa sede.
La domanda va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della domanda.
In applicazione del medesimo principio, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 19.11.2024, si pongono in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così
provvede:
- rigetta la domanda,
- condanna a corrispondere in favore della le Parte_1 CP_4
spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa come per legge;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico di parte attrice.
Torre Annunziata, 3 dicembre 2025.
Il Giudice
(dr.ssa Silvia Pirone)