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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4051/2023 RG
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Guido Cortese, giusta Parte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elett.te dom.ta presso la sede dell'Azienda in
Torre del Greco alla via Marconi n. 66
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Maria Controparte_1
Lino e dall'avv. Claudio Lino, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elett.te dom.ta presso lo studio di detti difensori in Caserta alla Piazza Pitesti n. 9
CONVENUTA
1 Oggetto: opposizione a D. I. n. 903/2023 del 21.6.2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II.
Conclusioni: Come da note a trattazione scritta allegate all'udienza del 6.6.2025 e da comparse conclusionali.
FATTO E MOTIVI
Con ricorso monitorio, l'odierna opposta invocava, ai sensi degli artt. 633 ss cpc, il pagamento della somma di euro 11.778,76 a titolo di interessi moratori ex artt. 2 ss. D. Lgs. 231/02 per il ritardato pagamento, da parte dell'opponente , dei corrispettivi di cui alle fatture emesse negli anni dal 2016 al 2019 Parte_1
per la fornitura, ai soggetti assistiti dal SSN, di dispositivi protesici;
in data 21.6.2025 l'intestato Tribunale
emetteva D. I. n. 903/2023.
Avverso il provvedimento monitorio spiegava opposizione la , la quale eccepiva che i crediti su Parte_1
cui erano stati invocati gli interessi moratori non nascevano da “transazioni commerciali”, che le forniture di protesi erano erogate in regime di concessione amministrativa;
che, in base all'art. 9 del decreto ministeriale n. 332 del 1999, le Regioni e le Aziende sanitarie locali avrebbero dovuto contattare i fornitori di protesi presenti nei loro territori per stipulare le condizioni di fornitura, ma ciò non era avvenuto;
che, in mancanza di un contratto, non vi era alcuna transazione commerciale inquadrabile nel disposto del d.lgs. n.
231 del 2002.
L'opposizione è fondata e va accolta, nei limiti di seguito precisati, essendo fondata l'eccezione spiegata dall'opponente , in tema di inapplicabilità, alla vicenda de quo, degli interessi ex art. 2 ss. D. Parte_1
Lgs. 231/02.
Alcun dubbio, invero, sussiste in ordine alla astratta possibilità di applicare il d.lgs. n. 231/2002 alle pubbliche amministrazioni, che erogano prestazioni sanitarie, e, segnatamente, alle Aziende sanitarie locali;
ciò è reso palese: - dall'art. 2, lett. a), del d.lgs. n. 231/2002, ove le transazioni commerciali sono definite come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”; - dall'art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 231/2002, che per individuare le pubbliche amministrazioni richiama l'elenco di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
2 163, comprensivo di enti pubblici non economici e organismi di diritto pubblico;
- dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 231/2002, che contempla espressamente “gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine”.
Tuttavia, per l'applicazione della disciplina in esame non è richiesto soltanto un presupposto di carattere soggettivo, ma è altresì necessario un elemento oggettivo, ossia che la prestazione, consistente nella consegna di merci o nell'esecuzione di un servizio, sia stata eseguita nell'ambito di una “transazione commerciale”, ovvero di un contratto a prestazioni corrispettive: orbene, come a breve si vedrà, nel caso di specie manca proprio il presupposto oggettivo di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002.
Ancora, il Tribunale ritiene che l'applicabilità della normativa speciale in esame non sia esclusa dal fatto che tra la P.A. e l'imprenditore esista un rapporto di natura concessoria, purché alla concessione di pubblico servizio acceda un contratto disciplinante l'attività che il privato svolgerà in forza della concessione e i corrispettivi a lui spettanti.
Ciò si verifica, ad esempio, nei rapporti tra le aziende sanitarie locali e le strutture private accreditate,
laddove la concessione di pubblico servizio, costituita dall'accreditamento, è accompagnata dall'accordo contrattuale previsto dal d.lgs. n. 502 del 30.12.1992, artt. 8 bis e 8 quinquies. Nell'ambito di tali rapporti,
la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile il d.lgs. n. 231 del 2002 nei casi in cui tra le parti sia intercorso un accordo di diritto privato, stipulato dopo l'8 agosto 2002, limite temporale di applicabilità previsto dall'art. 11 del d.lgs. in oggetto (vedi sul punto Cass. n. 14349 del 14.07.2016, Cass. n. 20391
dell'11.10.2016, Cass. n. 17665 del 02.07.2019).
Diversamente da quanto avviene nell'ambito del rapporto di accreditamento ex art. 8 quater del d.lgs. n.
502 del 1992, il rapporto avente ad oggetto la fornitura di protesi non affonda le sue radici in un contratto,
ma trova la sua completa regolazione nel decreto ministeriale n. 332 del 27.08.1999.
Il suddetto decreto, all'art. 4, rubricato “modalità di erogazione”, prevede una specifica procedura amministrativa attraverso la quale si giunge alla fornitura delle protesi a carico del Servizio sanitario nazionale. La detta procedura è scandita dalle seguenti fasi: 1) prescrizione del presidio ortopedico da parte del medico specialista del Servizio sanitario nazionale;
2) autorizzazione alla fornitura del dispositivo
3 protesico da parte della Asl competente;
3) fornitura del dispositivo al paziente da parte di azienda iscritta
Par nell'apposito elenco di quelle convenzionate;
4) collaudo del dispositivo da parte dell' Soltanto a seguito di collaudo positivo, sorge il diritto della fornitrice al pagamento del corrispettivo.
Trattasi dunque di un procedimento amministrativo, che non può farsi rientrare nell'ambito delle forniture
Par contrattuali commissionate dalla per i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo nelle strutture sanitarie
Par pubbliche, forniture per le quali l' d'altronde tenuta a seguire le regole in materia di evidenza pubblica a tutela della concorrenza, cosa che non avviene rispetto alla fattispecie in esame.
Peraltro, l'inquadramento delle forniture di orto-protesi in termini di transazioni commerciali
Par presupporrebbe la sussistenza del potere di concludere contratti in nome e per conto dell in capo ai soggetti che autorizzano la fornitura, ossia in capo al responsabile dell'"Unità operativa riabilitazione", ma
Par di tale potere non vi è prova, sia perché la rappresentanza legale dell' spetta per legge al suo direttore
Par generale (cfr. art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992), sia perché l' non ha prodotto l'atto di organizzazione aziendale di diritto privato, previsto dal comma 1 bis dell'art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992,
nell'ambito del quale i poteri rappresentativi potrebbero, in ipotesi, essere stati delegati ad altri soggetti facenti parte dell'organico aziendale.
In effetti, il d.m. n. 332 del 1999 recupera il momento contrattuale all'art. 9, ove prevede che “nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.
8- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni, anche in forma associata, e le aziende Usl, nel rispetto dei piani annuali preventivi individuati dalle regioni sentite le organizzazioni dei fornitori di assistenza protesica, contrattano con i fornitori dei dispositivi di cui all'elenco
1 del nomenclatore operanti sul proprio territorio le modalità e le condizioni delle forniture”.
Nel presente giudizio, però, non vi è prova dell'avvenuta attuazione del suddetto articolo tramite stipula di apposita convenzione tra la regione Campania, le aziende sanitarie locali e i fornitori di protesi.
Dunque, per i motivi esposti il d.lgs. n. 231 del 2002 non è applicabile al caso di specie, così come statuito da altre pronunzie di merito (vedi Tribunale di Napoli sentenze n. 5493 del 30.05.2019 e n. 182
4 dell'11.01.2021; Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 4086/18); ne discende, allora, che, relativamente ai crediti di cui è causa, vanno applicati i soli interessi al tasso legale codicistico ex art. 1284 comma 1 cc.
Nondimeno, i crediti in questione sono soggetti alla normativa contabile, per cui si configurano quali obbligazioni “querable”, con la conseguenza che essi decorrono dall'atto di costituzione in mora, in quanto la mera scadenza del termine di pagamento non dà luogo all'automatica insorgenza del debito per interessi
(Cass. 06/08/2010, n.18377; Cass. 03/07/2013, n. 16608; Cass. 12/02/2015, n. 2464.
Le spese di lite, in ragione del riconoscimento della debenza, in favore della società opposta, per le prestazioni erogate dagli anni 2016 al 2019, dei soli interessi legali ex art. 1284 comma 1 cc, il che integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, previa revoca del D. I. n. 903/2023 del 21.6.2023 emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, condanna l' al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., dei soli interessi ex art. 1284 comma 1 cc,
[...]
decorrenti dalla messa in mora, in relazione alle fatture per le prestazioni, indicate in ricorso monitorio,
rese dal 2016 al 2019;
B) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata in data 11.6.2025
IL GIUDICE
dr. Angelo Scarpati
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4051/2023 RG
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Guido Cortese, giusta Parte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elett.te dom.ta presso la sede dell'Azienda in
Torre del Greco alla via Marconi n. 66
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Maria Controparte_1
Lino e dall'avv. Claudio Lino, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elett.te dom.ta presso lo studio di detti difensori in Caserta alla Piazza Pitesti n. 9
CONVENUTA
1 Oggetto: opposizione a D. I. n. 903/2023 del 21.6.2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II.
Conclusioni: Come da note a trattazione scritta allegate all'udienza del 6.6.2025 e da comparse conclusionali.
FATTO E MOTIVI
Con ricorso monitorio, l'odierna opposta invocava, ai sensi degli artt. 633 ss cpc, il pagamento della somma di euro 11.778,76 a titolo di interessi moratori ex artt. 2 ss. D. Lgs. 231/02 per il ritardato pagamento, da parte dell'opponente , dei corrispettivi di cui alle fatture emesse negli anni dal 2016 al 2019 Parte_1
per la fornitura, ai soggetti assistiti dal SSN, di dispositivi protesici;
in data 21.6.2025 l'intestato Tribunale
emetteva D. I. n. 903/2023.
Avverso il provvedimento monitorio spiegava opposizione la , la quale eccepiva che i crediti su Parte_1
cui erano stati invocati gli interessi moratori non nascevano da “transazioni commerciali”, che le forniture di protesi erano erogate in regime di concessione amministrativa;
che, in base all'art. 9 del decreto ministeriale n. 332 del 1999, le Regioni e le Aziende sanitarie locali avrebbero dovuto contattare i fornitori di protesi presenti nei loro territori per stipulare le condizioni di fornitura, ma ciò non era avvenuto;
che, in mancanza di un contratto, non vi era alcuna transazione commerciale inquadrabile nel disposto del d.lgs. n.
231 del 2002.
L'opposizione è fondata e va accolta, nei limiti di seguito precisati, essendo fondata l'eccezione spiegata dall'opponente , in tema di inapplicabilità, alla vicenda de quo, degli interessi ex art. 2 ss. D. Parte_1
Lgs. 231/02.
Alcun dubbio, invero, sussiste in ordine alla astratta possibilità di applicare il d.lgs. n. 231/2002 alle pubbliche amministrazioni, che erogano prestazioni sanitarie, e, segnatamente, alle Aziende sanitarie locali;
ciò è reso palese: - dall'art. 2, lett. a), del d.lgs. n. 231/2002, ove le transazioni commerciali sono definite come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”; - dall'art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 231/2002, che per individuare le pubbliche amministrazioni richiama l'elenco di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
2 163, comprensivo di enti pubblici non economici e organismi di diritto pubblico;
- dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 231/2002, che contempla espressamente “gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine”.
Tuttavia, per l'applicazione della disciplina in esame non è richiesto soltanto un presupposto di carattere soggettivo, ma è altresì necessario un elemento oggettivo, ossia che la prestazione, consistente nella consegna di merci o nell'esecuzione di un servizio, sia stata eseguita nell'ambito di una “transazione commerciale”, ovvero di un contratto a prestazioni corrispettive: orbene, come a breve si vedrà, nel caso di specie manca proprio il presupposto oggettivo di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002.
Ancora, il Tribunale ritiene che l'applicabilità della normativa speciale in esame non sia esclusa dal fatto che tra la P.A. e l'imprenditore esista un rapporto di natura concessoria, purché alla concessione di pubblico servizio acceda un contratto disciplinante l'attività che il privato svolgerà in forza della concessione e i corrispettivi a lui spettanti.
Ciò si verifica, ad esempio, nei rapporti tra le aziende sanitarie locali e le strutture private accreditate,
laddove la concessione di pubblico servizio, costituita dall'accreditamento, è accompagnata dall'accordo contrattuale previsto dal d.lgs. n. 502 del 30.12.1992, artt. 8 bis e 8 quinquies. Nell'ambito di tali rapporti,
la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile il d.lgs. n. 231 del 2002 nei casi in cui tra le parti sia intercorso un accordo di diritto privato, stipulato dopo l'8 agosto 2002, limite temporale di applicabilità previsto dall'art. 11 del d.lgs. in oggetto (vedi sul punto Cass. n. 14349 del 14.07.2016, Cass. n. 20391
dell'11.10.2016, Cass. n. 17665 del 02.07.2019).
Diversamente da quanto avviene nell'ambito del rapporto di accreditamento ex art. 8 quater del d.lgs. n.
502 del 1992, il rapporto avente ad oggetto la fornitura di protesi non affonda le sue radici in un contratto,
ma trova la sua completa regolazione nel decreto ministeriale n. 332 del 27.08.1999.
Il suddetto decreto, all'art. 4, rubricato “modalità di erogazione”, prevede una specifica procedura amministrativa attraverso la quale si giunge alla fornitura delle protesi a carico del Servizio sanitario nazionale. La detta procedura è scandita dalle seguenti fasi: 1) prescrizione del presidio ortopedico da parte del medico specialista del Servizio sanitario nazionale;
2) autorizzazione alla fornitura del dispositivo
3 protesico da parte della Asl competente;
3) fornitura del dispositivo al paziente da parte di azienda iscritta
Par nell'apposito elenco di quelle convenzionate;
4) collaudo del dispositivo da parte dell' Soltanto a seguito di collaudo positivo, sorge il diritto della fornitrice al pagamento del corrispettivo.
Trattasi dunque di un procedimento amministrativo, che non può farsi rientrare nell'ambito delle forniture
Par contrattuali commissionate dalla per i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo nelle strutture sanitarie
Par pubbliche, forniture per le quali l' d'altronde tenuta a seguire le regole in materia di evidenza pubblica a tutela della concorrenza, cosa che non avviene rispetto alla fattispecie in esame.
Peraltro, l'inquadramento delle forniture di orto-protesi in termini di transazioni commerciali
Par presupporrebbe la sussistenza del potere di concludere contratti in nome e per conto dell in capo ai soggetti che autorizzano la fornitura, ossia in capo al responsabile dell'"Unità operativa riabilitazione", ma
Par di tale potere non vi è prova, sia perché la rappresentanza legale dell' spetta per legge al suo direttore
Par generale (cfr. art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992), sia perché l' non ha prodotto l'atto di organizzazione aziendale di diritto privato, previsto dal comma 1 bis dell'art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992,
nell'ambito del quale i poteri rappresentativi potrebbero, in ipotesi, essere stati delegati ad altri soggetti facenti parte dell'organico aziendale.
In effetti, il d.m. n. 332 del 1999 recupera il momento contrattuale all'art. 9, ove prevede che “nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.
8- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni, anche in forma associata, e le aziende Usl, nel rispetto dei piani annuali preventivi individuati dalle regioni sentite le organizzazioni dei fornitori di assistenza protesica, contrattano con i fornitori dei dispositivi di cui all'elenco
1 del nomenclatore operanti sul proprio territorio le modalità e le condizioni delle forniture”.
Nel presente giudizio, però, non vi è prova dell'avvenuta attuazione del suddetto articolo tramite stipula di apposita convenzione tra la regione Campania, le aziende sanitarie locali e i fornitori di protesi.
Dunque, per i motivi esposti il d.lgs. n. 231 del 2002 non è applicabile al caso di specie, così come statuito da altre pronunzie di merito (vedi Tribunale di Napoli sentenze n. 5493 del 30.05.2019 e n. 182
4 dell'11.01.2021; Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 4086/18); ne discende, allora, che, relativamente ai crediti di cui è causa, vanno applicati i soli interessi al tasso legale codicistico ex art. 1284 comma 1 cc.
Nondimeno, i crediti in questione sono soggetti alla normativa contabile, per cui si configurano quali obbligazioni “querable”, con la conseguenza che essi decorrono dall'atto di costituzione in mora, in quanto la mera scadenza del termine di pagamento non dà luogo all'automatica insorgenza del debito per interessi
(Cass. 06/08/2010, n.18377; Cass. 03/07/2013, n. 16608; Cass. 12/02/2015, n. 2464.
Le spese di lite, in ragione del riconoscimento della debenza, in favore della società opposta, per le prestazioni erogate dagli anni 2016 al 2019, dei soli interessi legali ex art. 1284 comma 1 cc, il che integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, previa revoca del D. I. n. 903/2023 del 21.6.2023 emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, condanna l' al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., dei soli interessi ex art. 1284 comma 1 cc,
[...]
decorrenti dalla messa in mora, in relazione alle fatture per le prestazioni, indicate in ricorso monitorio,
rese dal 2016 al 2019;
B) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata in data 11.6.2025
IL GIUDICE
dr. Angelo Scarpati
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