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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona del giudice unico, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 9 aprile 2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8808/2023
TRA
(C.S.R.), in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Miriam Gallo, giusta procura congiunta al ricorso.
Opponente
e
, elettivamente domiciliato in elettivamente domiciliato in Caltagirone, viale CP_1
Sicilia, n. 25, presso lo studio degli avv. Orazio Papale e Maria Valentina Papale, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura congiunta alla memoria difensiva.
Opposto
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 9 agosto 2023, il Parte_2
ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo
[...] opposizione all'atto di precetto notificato in data 3.8.2023 da sulla base CP_1 dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, sez. lav., n. 961/2022 e con il quale gli è stato intimato di pagare il complessivo importo di 9.108,51, di cui euro 8.883,51 per
«residua sorte titolo esecutivo» ed euro 225,00 per «spese dell'atto di precetto».
A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
1 - che con ricorso ex art. 47 e ss. L. 92/2012 proposto innanzi al Tribunale di Catania, sez. lavoro, iscritto al numero di ruolo generale n. 961/2022 R.G., aveva agito in CP_1 giudizio al fine di sentir dichiarare l'illegittimità e/o nullità del licenziamento intimato dal Part
in data 14.01.2022;
- che con ordinanza resa in data 18.05.2023 a definizione della prima fase, il Tribunale aveva così statuito «dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data dell'intimazione del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;
compensa integralmente le spese del giudizio»;
- che il difensore di controparte le aveva comunicato l'intenzione del lavoratore di non impugnare la predetta ordinanza e aveva chiesto la quantificazione e il correlato pagamento degli importi liquidati dal Giudice del lavoro;
- che esso aveva quantificato gli importi dovuti (comprensivi del TFR) e, Parte_1
quindi, in data 16.06.2023 erano stati comunicati al difensore di gli importi CP_1
dovuti e la relativa rateizzazione proposta;
- che con PEC del 19.6.2023 il difensore del lavoratore aveva rappresentato come le mensilità di indennità risarcitoria andassero conteggiate «al lordo, comprensive quindi anche delle somme relative alla contribuzione previdenziale» e di accettare le somme proposte dal CSR «in conto del maggior credito» asseritamente dovuto;
- che con PEC del 27.6.2023 esso per il tramite del difensore aveva comunicato Parte_1
al difensore del lavoratore quanto segue: «Le confermo, dopo attento controllo contabile da parte del , che i conteggi sono stati effettuati correttamente a lordo, per cui il Parte_1
procederà ad effettuare il pagamento dell'importo complessivo dovuto suddiviso Parte_1
in 3 rate mensili della medesima somma. Il primo pagamento verrà effettuato già in data
10 luglio p.v. e poi a seguire nel mese di agosto e settembre»;
- che con PEC del 3.7.2023 l'Avv. Orazio Papale, difensore del lavoratore, aveva ribadito di accettare gli importi proposti dal solo in acconto su presunti maggiori importi Parte_1
dovuti ritenendo che nel conteggio trasmesso dal CSR non fossero stati conteggiati i contributi previdenziali;
- che con PEC del 4.7.2023, il per il tramite del difensore aveva ribadito «come i Parte_1
conteggi dell'indennità risarcitoria siano assolutamente corretti, in quanto tengono già conto della "retribuzione globale di fatto" lorda del lavoratore, per tale intendendosi quella comprensiva dei contributi conto dipendente. Alla luce di quanto sopra, nessun ulteriore importo è dovuto in favore del Sig. , per cui nel caso in cui tale ultimo CP_1
2 intendesse comunque procedere esecutivamente, il CSR si tutelerà adeguatamente presso ogni sede».
Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto parte opponente si è soffermata sul concetto di ultima retribuzione globale di fatto, deducendo che in tale nozione rientra il compenso che il lavoratore percepisce normalmente, inclusi i contributi previdenziali, senza le indennità aggiuntive occasionali ed eventuali e senza che vi rientrino i contributi conto azienda, che non rappresentano un elemento retributivo in favore del dipendente, ma un costo a carico dell'azienda.
Ha, tra l'altro, aggiunto che il presunto ulteriore importo asseritamente dovuto in favore del lavoratore a titolo di contributi conto azienda era stato quantificato in maniera erronea nell'atto di precetto opposto, in quanto era stata applicata per la relativa quantificazione un'aliquota del 38,17% in luogo di quella del 23,81%, effettivamente applicabile per il relativo calcolo.
Quindi, parte ricorrente, argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni «In via preliminare:
1. Sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, almeno per la parte in contestazione, ai sensi di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo dell'art. 615, primo comma, c.p.c. o, comunque, emettere un provvedimento che inibisca l'eventuale instauranda procedura esecutiva da parte del lavoratore precettante, per tutte le ragioni esposte al punto II della parte in diritto;
nel merito:
2. Accogliere la presente opposizione, ritenendo e dichiarando che gli importi precettati dal lavoratore non risultano dovuti e che risulta corretta la quantificazione
Part dell'indennità risarcitoria già effettuata dal opponente e, in subordine, in ogni caso, che le somme precettate sono state erroneamente quantificate, con conseguente declaratoria di nullità/illegittimità/caducazione dell'atto di precetto opposto, ritenendo e dichiarando, conseguentemente, come il Sig. non abbia diritto a procedere ad esecuzione forzata CP_1
per gli importi precettati;
3. con vittoria di spese e compensi di lite».
Con memoria depositata il 14.10.2023, si è costituito , deducendo che i CP_1
contributi previdenziali, ivi inclusi quelli in conto azienda, rappresentano quote della retribuzione, trattandosi di compensi continuativi collegati alla prestazione, e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3 Svoltasi l'udienza del 22.11.2023, è stata accolta l'istanza di sospensione ex art. 615 c.p.c.
e la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 23.10.2024, rinviata per carico del ruolo al 9.4.2025. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., realizzata mediante scambio e deposito telematico di note scritte, senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate da entrambe le parti, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito dell'udienza figurata all'uopo fissata.
2. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione all'atto di precetto notificato a parte opponente in data 3.8.2023 da sulla base dell'ordinanza emessa dall'intestato CP_1
a definizione del procedimento ex art. 1, comma 47, l. n. 92/2012, iscritto al CP_2
numero di ruolo generale n. 961/2022 R.G., con la quale è stato dichiarato risolto il rapporto di lavoro alla data dell'intimazione del licenziamento ed è stato condannato il al pagamento in favore del lavoratore di una indennità risarcitoria pari a 15 Parte_1
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Segnatamente, con il precetto avversato parte opposta ha intimato al opponente Parte_1
di pagare il complessivo importo di 9.108,51, di cui euro 8.883,51 per «residua sorte titolo esecutivo» ed euro 225,00 per «spese dell'atto di precetto».
3. Parte opponente ha dedotto che il lavoratore aveva erroneamente ritenuto dovuti, quale componente dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, anche i contributi in conto azienda, così notificando il precetto avversato e peraltro erroneamente quantificando detti contributi sulla scorta dell'aliquota del 38,17% in luogo di quella del
23,81%.
Parte opposta, dal canto suo, ha addotto che nel computo dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, l. n. 300/1970 andavano inclusi tutti i contributi previdenziali e, quindi, anche quelli in conto datore di lavoro, trattandosi di componente della retribuzione.
4. Ora, segnatamente, l'intestato Ufficio con l'ordinanza emessa a definizione del procedimento ex art. 1, comma 47, l. n. 92/2012, iscritto al numero di ruolo generale n.
961/2022 R.G., ha statuito come segue: «dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data dell'intimazione del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;
compensa integralmente le spese del giudizio».
4 4. La questione controversa del presente giudizio di opposizione a precetto concerne, quindi, la ricomprensione o meno nell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, l.
n. 300/1970 dei contributi cd. conto azienda.
Giova quindi rammentare che l'art. 18, comma 5, l. n. 300/1970 stabilisce che «Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo».
Pertanto, ai fini che ci occupano, occorre avere riguardo alla nozione di indennità risarcitoria onnicomprensiva parametrata all'ultima retribuzione globale di fatto.
La Corte di cassazione, proprio con riferimento all'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, ha affermato che «la suddetta indennità (non associata alla reintegra) è, in relazione alla sua funzione di riparazione per equivalente, onnicomprensiva, nel senso che assorbe qualunque voce di danno, patrimoniale e non patrimoniale, nonché quello previdenziale, salvo quello derivante dal licenziamento ingiurioso o dal fatto costituente reato» (Cass. n. 1507/2021).
Con precipuo riferimento al concetto di retribuzione globale di fatto, la Corte di appello di
Catania, cui il Tribunale ritiene di aderire, ha evidenziato che «il concetto di retribuzione globale di fatto configura una retribuzione omnicomprensiva nella quale vanno necessariamente ricompresi tutti gli emolumenti percepiti dal lavoratore al momento del recesso, con esclusione del rimborso spese e dei compensi, non già legati all'effettiva presenza in servizio – non solo perché altrimenti la norma si sostanzierebbe, all'opposto, in un indebito vantaggio per il datore di lavoro inadempiente, ma anche in quanto la mancata presenza in servizio è soprattutto dipesa dal comportamento illegittimo del datore di lavoro (…) -, ma solo eventuali e dei quali non vi è prova certa della percezione, nonché quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione e aventi normalmente carattere indennitario )cfr. anche Cass 2262/2007 cit.), ritiene il Collegio che debbano essere comunque inclusi nel calcolo della retribuzione globale di fatto il premio aziendale
e il premio incentivo produzione (…) le ore di lavoro festivo diurno e notturno;
le ore semiturno diurno 25 e notturno 75; le ore indennità domenicali in turni (cfr. Cass. n.
5 10307/02 cit.); la reperibilità occasionale per 5 giorni, reperibilità occasionale in giornata di riposo settimanale, alla reperibilità occasionale 6° giorno e ore di viaggio reperibilità (…), in quanto emolumenti ricollegati a concrete modalità di prestazione dell'attività lavorativa dello X prima del licenziamento, non occasionali né eccezionali, per come accertato dal CTU nominato dal Tribunale» (v. Corte app. Catania 15 febbraio
2018, n. 128).
Inoltre, la pronuncia Corte cass. n. 8040/2022, invocata da entrambe le parti del presente giudizio, ha affermato che «in adesione al costante orientamento del giudice di legittimità
(si vedano, tra le tante, Cass. n. 27750/2020, conf. alla precedente Cass. n. 15066/2015), che la nozione di "retribuzione globale di fatto" non possa che rimandare a quella che il lavoratore avrebbe ricevuto se avesse lavorato, con esclusione dei compensi eventuali, di cui non sia certa la percezione, di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione stessa ed aventi carattere occasionale o eccezionale. Il concetto di
"retribuzione globale di fatto", insomma, rinvia sinallagmaticamente al compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del "normale" svolgimento di una prestazione, senza che possano quindi essere valorizzate ulteriori indennità connesse non all'attività lavorativa svolta, ma ad altri parametri (per esempio, rimborso per oneri di trasferimento, di sede, etc.), emolumenti volti a compensare non la maggiore gravosità/difficoltà della prestazione, ma altri disagi, come - ad esempio - quelli connessi al trasferimento, ai viaggi, alla locazione di un immobile nel nuovo luogo di lavoro, etc. Conclusivamente, nel concetto di retribuzione globale di fatto vanno ricomprese solo le poste retributive e nemmeno tutte, dovendosi, come detto, escludersi quelle aventi carattere occasionale o eccezionale».
5. Dall'applicazione al caso di specie dei suesposti princìpi di diritto discende, quindi, che erroneamente parte opposta ha ritenuto di ricomprendere nell'indennità risarcitoria (pari a
15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) di cui al dispositivo del titolo esecutivo posto a base del precetto anche i contributi in conto datore di lavoro.
Ed invero, tenuto conto che, per un verso, l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma
5, l. n. 300/1970 ha funzione di riparazione per equivalente, onnicomprensiva, e che pertanto essa assorbe qualunque voce di danno, patrimoniale e non patrimoniale, nonché quello previdenziale, e che, per altro verso, che la nozione di retribuzione globale di fatto rimanda alla retribuzione che il lavoratore avrebbe ricevuto se avesse lavorato, occorre avere riguardo alla retribuzione di fatto risultante dall'ultima busta paga, che non ricomprende i contributi conto-datore di lavoro e che, nel caso a mano, corrisponde alla
6 somma di euro 1.534,12 (v. doc. n. 8, fasc. opponente), sulla base della quale il Parte_1
opponente ha correttamente effettuato i conteggi.
6.Va quindi accolta l'avanzata opposizione e, per l'effetto, va dichiarata l'inesistenza del diritto di parte opposta di procedere all'esecuzione forzata in relazione alla somma precettata di € 9.108,51 (a titolo di «residua sorte titolo esecutivo» e spese).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di parte opposta di procedere all'esecuzione forzata in relazione alla somma precettata di €
9.108,51;
- condanna alla rifusione in favore di CP_1 [...]
(C.S.R.), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.108,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge;
con distrazione in favore del difensore della parte opponente, avv. Miriam Gallo.
Così deciso in Catania, il 9 aprile 2025
La giudice
Federica Porcelli
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