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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/10/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 338/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AN LI Presidente
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. EL RT Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 338/2025, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, viale Parte_1 C.F._1
Majno n.5, presso lo studio dell'avv. Paolino Ardia, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
appellato
(C.F. , in persona del curatore pro – Controparte_2 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Larga n. 31, presso lo studio dell'avv. Umberto
Stradella, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato pagina 1 di 3 Avente ad oggetto: società a responsabilità limitata - responsabilità amministratori
Premesso che:
a. proponeva appello, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. Parte_1
10887/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di
Impresa, in data 18 dicembre 2024 e con la quale, accertata la qualità di “amministratori di fatto” del medesimo appellante, oltre che di e accertata la responsabilità Controparte_1
dei medesimi in relazione ai fatti di mala gestio ai medesimi riferiti, veniva pronunciata condanna, in solido, al risarcimento dei danni quantificati in euro 500.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al soddisfo ed oltre alla rifusione delle spese processuali.
b. si costituiva nel presente giudizio e concludeva, in via Controparte_2 preliminare, per l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il rigetto e la conferma della sentenza impugnata;
inoltre, proponeva appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
c. non si costituiva nel presente grado di giudizio. Controparte_1
d. In data 16 settembre 2025, veniva depositata la rinuncia agli atti del giudizio da parte di
Parte_1
e. In data 17 settembre 2025, depositava l'accettazione alla Controparte_2
rinuncia, notificata a mezzo pec, alla contro parte, in pari data.
Rilevato che:
1. la rinuncia e l'accettazione agli atti del giudizio siano state ritualmente formulate, ai sensi dell'art. 306, 2° comma, c.p.c., in quanto sottoscritte, rispettivamente, dal rinunciante e dal curatore del;
Parte_1 CP_2
2. non si renda necessaria l'accettazione da parte di in quanto non si è Controparte_1
costituito in appello e, dunque, non avrebbe interesse alla sua prosecuzione, ex art. 306 1° comma, c.p.c.
3. ricorrano, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio;
pagina 2 di 3 4. a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, l'adozione di siffatti provvedimenti debba essere adottata dal collegio con sentenza, in quanto definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 11434/2007; Cass.
n.11594/2005; Cass. n.12537/2003);
5. le spese di lite si compensano integralmente fra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio di appello iscritto al R.G. n. 338/2025, promosso da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
- spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EL RT AN LI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AN LI Presidente
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. EL RT Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 338/2025, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, viale Parte_1 C.F._1
Majno n.5, presso lo studio dell'avv. Paolino Ardia, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
appellato
(C.F. , in persona del curatore pro – Controparte_2 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Larga n. 31, presso lo studio dell'avv. Umberto
Stradella, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato pagina 1 di 3 Avente ad oggetto: società a responsabilità limitata - responsabilità amministratori
Premesso che:
a. proponeva appello, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. Parte_1
10887/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di
Impresa, in data 18 dicembre 2024 e con la quale, accertata la qualità di “amministratori di fatto” del medesimo appellante, oltre che di e accertata la responsabilità Controparte_1
dei medesimi in relazione ai fatti di mala gestio ai medesimi riferiti, veniva pronunciata condanna, in solido, al risarcimento dei danni quantificati in euro 500.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al soddisfo ed oltre alla rifusione delle spese processuali.
b. si costituiva nel presente giudizio e concludeva, in via Controparte_2 preliminare, per l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il rigetto e la conferma della sentenza impugnata;
inoltre, proponeva appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
c. non si costituiva nel presente grado di giudizio. Controparte_1
d. In data 16 settembre 2025, veniva depositata la rinuncia agli atti del giudizio da parte di
Parte_1
e. In data 17 settembre 2025, depositava l'accettazione alla Controparte_2
rinuncia, notificata a mezzo pec, alla contro parte, in pari data.
Rilevato che:
1. la rinuncia e l'accettazione agli atti del giudizio siano state ritualmente formulate, ai sensi dell'art. 306, 2° comma, c.p.c., in quanto sottoscritte, rispettivamente, dal rinunciante e dal curatore del;
Parte_1 CP_2
2. non si renda necessaria l'accettazione da parte di in quanto non si è Controparte_1
costituito in appello e, dunque, non avrebbe interesse alla sua prosecuzione, ex art. 306 1° comma, c.p.c.
3. ricorrano, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio;
pagina 2 di 3 4. a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, l'adozione di siffatti provvedimenti debba essere adottata dal collegio con sentenza, in quanto definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 11434/2007; Cass.
n.11594/2005; Cass. n.12537/2003);
5. le spese di lite si compensano integralmente fra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio di appello iscritto al R.G. n. 338/2025, promosso da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
- spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EL RT AN LI
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