Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2272/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere rel.
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 26.7.2024 da in proprio e quale erede della madre nonchè quale Parte_1 Persona_1
procuratore speciale del padre (C.F. ), Persona_2 C.F._1 [...]
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
in proprio e quale erede della madre nonchè quale
[...] Persona_1
procuratrice generale dei germani , , Pt_3 Parte_4 Persona_3
E (C.F. ), con il Controparte_1 Parte_5 C.F._3 patrocinio dell'avv. Donadio Antonio Lucio ( ) e C.F._4 CP_2
( ), con elezione di domicilio in Lagonegro via Montello 20, presso lo studio C.F._5
del primo;
appellanti
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Favale Giuseppe, con Controparte_3 P.IVA_1
elezione di domicilio in Via Curtatone 16 Milano, presso e nello studio del difensore;
appellata
(C.F. ); Controparte_4 P.IVA_2
(C.F. ); Controparte_5 P.IVA_3
appellate contumaci
1
CONCLUSIONI per in proprio e quale erede della madre Parte_1 Per_1
Par
nonchè quale procuratore speciale del padre ,
[...] Persona_2 [...]
, in proprio e quale erede della Parte_2 Pt_3 Parte_3
madre nonchè quale procuratrice generale dei germani Persona_1 Controparte_6
, , E
[...] Persona_3 Controparte_1 Parte_5
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 5903/24 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione
Civile, Giudice Dott.ssa Flaviana Boniolo, nell'ambito del giudizio n. 27742/22 R.G., pubblicata in data 10.06.24, notificata in data 28/06/24 in forma telematica ai sensi della Legge n. 53/94, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “rigettare la domanda introduttiva del presente giudizio perché infondata in fatto e diritto, confermando la legittimità del pignoramento mobiliare presso terzi e dell'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate per le causali esposte in atti.
Condannare l'attrice ai sensi dell'art. 96 cpc per le ragioni suddette.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre che della fase cautelare per effetto del rigetto della relativa domanda disposto con Ordinanza del Tribunale di Milano emessa il 13.6.22 in seno al giudizio n. RG 6246/21 (spese al definitivo)” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello.
Con vittoria di spese e compensi, oltre anticipazioni, rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, nel merito, rigettare l'appello poiché inammissibile, improcedibile, infondato in fatto e in diritto e non provato.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.7.2022 introduceva il giudizio di Controparte_3
merito, a seguito del provvedimento del 6.5.2022, con il quale il G.E. aveva rigettato l'istanza di sospensione della esecuzione n. 7059/2021 R.G.E. promossa con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 26.11.2019 da , e Parte_1 Parte_2 [...]
relativamente all'importo di € 84.911,59, quale residuo dovuto in forza Parte_3
della sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 398/2021.
Parte opponente evidenziato di aver corrisposto a controparte l'intero importo Controparte_7 dovuto per massimale (€ 800.000,00), tenuto conto altresì dell'importo di € 9.817,16 versato all'avv. ha evidenziato che, in forza del titolo esecutivo, l'obbligazione di parte CP_2
opponente era limitata al massimale, essendo stata altresì esclusa la sussistenza di mala gestio e la condanna al pagamento di ulteriori interessi, mentre gli interessi da ritardo –dovuti successivamente alla pubblicazione della sentenza– dovevano essere quantificati in € 88,77, tenuto conto del pagamento effettuato in data 3.9.2021.
Costituitisi in giudizio, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
esponevano di aver intimato il pagamento degli interessi di mora al saggio legale,
[...]
ex art. 1224 co 1 c.c., dovuti dalla scadenza del termine previsto per la determinazione relativa al pagamento dell'importo dovuto per risarcimento del danno;
che l'importo di € 9.817,16 era stato corrisposto a titolo di spese legali dovuto dal responsabile del sinistro, anziché per risarcimento del danno;
formulavano domanda di condanna di parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.
e , terzi pignorati, sono rimasti contumaci. CP_4 Controparte_5
Il Tribunale con sentenza n. 5903/24 in data 7.6.2024, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione dichiarava che parte opposta non ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente; condannava
[...]
alla restituzione in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_3
40.286,70; condannava alla restituzione in favore di Parte_2 Controparte_3 della somma di € 9.114,98; condannava alla restituzione in
[...] Parte_3 favore di della somma di € 18.450,00; condannava parte opposta al Controparte_3
pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite.
Avverso la sentenza proponevano appello , e Parte_1 Parte_2
, in proprio e nelle qualità dette, lamentando, con un primo motivo, Parte_3
3 la “mala gestio” e conseguente erronea applicazione degli artt. 1917, 1175, 1375, 1218 e 1224 c.c.; con un secondo motivo, dolendosi della interpretazione del titolo, con violazione dell'art. 1224 e
1282 c.c. e art. 144 codice delle assicurazioni.
Si costituiva chiedendo dichiarare inammissibile, o comunque, nel merito, Controparte_7 respingere l'appello.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 11.1.2025 le parti discutevano la richiesta di sospensiva;
il consigliere istruttore si riservava di riferire al collegio.
Con ordinanza 21-30.1.2025 il collegio respingeva l'istanza e, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al collegio l'udienza dell'8.4.2025, che si teneva con rito cartolare.
Motivi della decisione
L'impugnazione non può essere accolta.
Il primo motivo, che si duole della “mala gestio” e conseguente erronea applicazione degli artt.
1917, 1175, 1375, 1218 e 1224 c.c., non è fondato.
Con sentenza n. 398/2021 il Tribunale di Lagonegro, condannava i convenuti “in solido fra loro - con la precisazione che la società risponde nei limiti del massimale Controparte_3
garantito, al pagamento delle somme come di seguito liquidate …”.
Questo il titolo in esecuzione.
Si deve allora osservare che in sede di opposizione all'esecuzione l'unico dato suscettibile di esame
è il titolo, ed il titolo è inequivoco nel limitare la responsabilità dell'assicurazione al massimale.
Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo si è formato al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1942 del 23/1/2023, Rv. 666694; id. Sez. 3,
Sentenza n. 14234 del 23/5/2023, Rv. 667879).
L'eventuale mala gestio, che avrebbe consentito di superare tale limite, avrebbe dovuto essere riconosciuta nell'ambito del giudizio di merito, mentre in quella sede è stata esclusa.
In quella sede invero i danneggiati avevano chiesto di riconoscere la mala gestio del sinistro, per non aver la compagnia formulato offerta di risarcimento fino alla sentenza penale (pag. 10 della sentenza), domanda espressamente respinta, osservando che “non può ritenersi sussistente il
4 lamentato danno. Infatti, la responsabilità in esame non può ritenersi presente fin quando, anche se non con sentenza passata ingiudicato, non emerge la responsabilità dell'assicurato (ex plurimis,
Cass., 24/10/2017, n. 25091), responsabilità che nel caso di specie può ritenersi sufficientemente individuata solamente con la sentenza di primo grado n. 190/2013 resa dal Tribunale Penale di
Matera Sezione Distaccata di Pisticci, momento rispetto al quale la società assicuratrice si è poi attivata per l'offerta reale e successivamente i pagamenti.” (ibidem, pag. 11).
Il secondo motivo, dolentesi della interpretazione del titolo, con violazione dell'art. 1224 e 1282
c.c. e art. 144 codice delle assicurazioni, non è fondato.
Il motivo si fonda sulla diversa interpretazione che sarebbe stata data del titolo in sede cautelare
(ordinanza 6.5.2022) e di merito, prospettandosi come corretta la soluzione offerta dal giudice della cautela, ma è evidente come la sentenza di merito superi le decisioni eventualmente assunte in fase cautelare.
Si deve comunque osservare -come riconosciuto dalla sentenza di Lagonegro, che fonda il titolo in esecuzione- che nel caso concreto la responsabilità non poteva dirsi “sufficientemente individuata” fino alla sentenza penale del Tribunale di Matera, sezione distaccata di Pisticci, e dunque l'assicuratore non poteva dirsi in mora, perché nessuna obbligazione sussisteva nel caso specifico in capo ad esso, fino all'accertamento operato in tale sede.
Come ricorda recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29927 del
20/11/2024, Rv. 672909), che si fa carico di ampiamente ripercorrere i propri precedenti,
“l'assicuratore della r.c.a. è debitore in via diretta d'una obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato (art. 144 cod. ass.), e come tutti i debitori risponderà in prima persona nel caso di mora a meno che non dimostri che il ritardo sia dovuto a causa a lui non imputabile, ex art.
1218 c.c. (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8676 del 2022; 17/03/2022; Sez. 3, Sentenza n. 28811 dell'8/11/2019; Sez. 3, Sentenza n. 1083 del 18/01/2011).
La presunzione di cui all'art. 1218 c.c. può essere vinta dal debitore dimostrando la causa non imputabile, e cioè - secondo la costante interpretazione di tale norma adottata da questa Corte -
l'assenza di colpa (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 12477 del 26/08/2002, Rv. 557067 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 11717 del 05/08/2002, Rv. 556670 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 7604 del 19/08/1996, Rv.
499224 - 01, e via risalendo sino a Sez. 3, Sentenza n. 860 del 04/05/1962, Rv. 251375 - 01)”.
Nel caso in esame la sentenza di Lagonegro afferma che nessuna colpa è imputabile all'assicuratore nel ritardo, fino alla citata sentenza penale di primo grado, perché la situazione in fatto era obiettivamente controvertibile;
tale è il tenore del titolo;
se avesse inteso dolersene, avrebbe dovuto farlo, e non consta, nelle sedi opportune.
5 S'impongono quindi la reiezione dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in D.M. n. 147/22, nei valori medi, secondo lo scaglione azionato, per le fasi di introduzione, studio e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza n. 5903/24, resa tra le parti in data 7.6.2024 dal Tribunale di Milano;
- condanna le parti appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del grado in favore di che liquida per compensi defensionali in € 12.154,00, oltre spese Controparte_7
generali 15%, IVA e cpa.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 15/4/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Roberto Aponte
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