Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 4077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4077 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
n. 22273/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22273/2022 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Nazionale 75 presso l'avv. Parte_1
Francesco Pacchioli, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli al Controparte_1
Centro Direzionale Isola G/1 int. 136-137 presso l'avv. Giuseppe Colavita, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Nonché
, in persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliata in Salerno alla Controparte_2
Via Scardillo 25 presso l'avv. Antonio Losco, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti rilasciata in data 18/12/2014 in Mogliano Veneto (Treviso) con atto per notaio rep. 186.905 Persona_1
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Oggetto: Risarcimento danni da cosa in custodia (scalinata)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attrice è infondata e va rigettata, e dunque non vi è luogo a provvedere sulla domanda di garanzia.
ha convenuto nel presente giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1 di dichiarare quest'ultima responsabile esclusiva ex art. 2051 cc di un sinistro verificatosi in data 1/8/2021 in Pozzuoli, quando l'attrice, all'interno dello stabilimento balneare gestito dalla società convenuta, era caduta su uno scalino sul quale si trovava
“olio-crema non visibile” – e condannare la convenuta a risarcire tutti i danni subiti per le lesioni personali riportate nell'evento da liquidare in euro 20.429,34 o nella diversa cifra ritenuta giusta, oltre rivalutazione ed interessi legali dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita la società convenuta chiedendo di rigettare la domanda dell'attrice con vittoria delle spese di lite;
la società convenuta ha chiamato in causa quale propria assicuratrice per la responsabilità Controparte_2 civile al momento del dedotto sinistro, chiedendo che nel caso fosse stata accolta la domanda dell'attrice, la compagnia assicurativa chiamata venisse condannata a rivalere la convenuta, oppure venisse condannata direttamente a risarcire i danni subiti dall'attrice, con vittoria delle spese di lite;
si è costituita la compagnia assicurativa chiamata chiedendo di rigettare la domanda dell'attrice perché infondata, e quindi rigettare la domanda di manleva formulata nei propri confronti, o subordinatamente dichiarare il concorso di colpa dell'attrice, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stato espletato l'interrogatorio formale di , legale Controparte_3 rappresentante di e sono stati escussi i testi Controparte_1 Testimone_1
, ed ora la causa
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 va decisa.
Le testi e hanno riferito che, nelle circostanze di Testimone_1 Testimone_3 tempo e di luogo indicate in citazione, erano andate a fare il bagno con l'attrice, e stavano per spostarsi dalla piscina alla spiaggia – quando, nel porre il piede sul primo dei tre gradini che dalla piscina conducono ad una pedana e poi alla spiaggia, Pt_1 era scivolata, essendo tutto il gradino, o parte di esso, unto di una sostanza scivolosa, trasparente, oleosa. Il teste , dipendente della società Testimone_2 convenuta come bagnino, ha invece riferito che era appena risalita dalla Pt_1 spiaggia alla piscina, e non avendo trovato lettini all'ombra, si era girata per scendere di nuovo alla spiaggia, cadendo senza aver neppure posto il piede sul primo gradino. Il teste , altro dipendente della società convenuta come responsabile del Testimone_5
pagina 2 di 3 personale, ha riferito che quel giorno il bagnino gli aveva detto che Testimone_2 era caduta prima di cominciare a scendere lungo la scalinata che dalla piscina Pt_1 conduce alla spiaggia. Non vi è motivo di ritenere più affidabili le due testi e Tes_1
amiche dell'attrice, rispetto al teste dipendente della società Tes_3 Tes_2 convenuta, la cui deposizione è poi comunque supportata da quella de relato resa dal teste Quindi, non è provato che l'attrice sia caduta per una insidia presente su Tes_4 uno scalino (una sostanza scivolosa e trasparente) piuttosto che per un'altra ragione non riferibile alla società convenuta (ossia, che sia inciampata nel girarsi). La domanda dell'attrice, conseguentemente, va rigettata, e non vi è luogo a provvedere sulla domanda della convenuta nei confronti della chiamata in causa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti della convenuta e della chiamata in causa, la quale costituendosi non ha contestato il rapporto assicurativo azionato in giudizio, e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 22273/2022 RGAC tra:
attrice; convenuta;
, Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 chiamata in causa;
così provvede:
1) Rigetta la domanda dell'attrice nei confronti della convenuta;
2) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda della convenuta nei confronti della chiamata in causa;
3) Condanna l'attrice a rimborsare a convenuta e chiamata in causa le spese del giudizio, che liquida in favore di ciascuna di tali parti in € 2550 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 24/4/2025 Il giudice unico
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