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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4054/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Lisa FABRIS Parte_1 C.F._1
e
IN NI (C.F. , con gli avv.ti Matteo Giuseppe D'ANNA e Natascia C.F._2
CELLA
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede in punto: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente:
“1- dichiarare la separazione personale dei coniugi AN IN e autorizzandoli a vivere separati e nel Parte_1 reciproco rispetto;
2- ordinare al Comune di San Donà di Piave (VE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3- dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione pag. 1 di 7 4- I coniugi AN IN e vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto, Parte_1 continuando il marito a vivere nella casa familiare, sita in via P. Nenni n. 15, 30027 San Donà di Piave Parte_1
(VE), ora in comproprietà fra i coniugi per ½ ciascuno e che il signor si impegna a comprare per intero, Parte_1 acquisendo la quota della signora IN;
mentre la signora AN IN continuerà ad abitarvi, fino a quando non avrà reperito altra abitazione idonea ove stabilirà la propria residenza e comunque non oltre il quarto mese successivo al rogito, e comunque subito dopo l'emissione dell'omologa della separazione;
5) I ricorrenti hanno concordato che la signora AN IN, ceda la proprietà della propria quota pari a ½ della casa familiare coniugale sita in via P. Nenni n. 15, 30027 San Donà di Piave (VE) al signor il quale Parte_1 dichiara di accettare e di versare in favore della stessa all'atto del rogito notarile la somma di Euro 100.000,00
(eurocentomila/00) da formalizzarsi entro fine ottobre/inizio novembre 2025;
6) il mutuo ipotecario fondiario residuo intestato ad entrambi acceso con la Controparte_1 con sede in Pordenone, filiale di San Donà di Piave, stipulato con atto notarile in data 15 marzo 2018, gravante sulla casa coniugale sita a San Donà di Piave (VE) in via P. Nenni n. 15 verrà estinto contestualmente da entrambi i coniugi nella misura della metà cadauno al momento del rogito notarile da formalizzarsi entro fine ottobre/inizio novembre 2025;
7) I coniugi concordano l'assegnazione in via esclusiva della casa famigliare sita in via P. Nenni n. 15 al signor Pt_1
mentre la signora AN IN continuerà ad abitarvi fino a quando non avrà reperito altra idonea abitazione
[...]
e comunque rispettando la condizione di cui al punto 8;
8) la signora AN IN si impegna a trasferire la propria residenza entro 4 mesi dal rogito che dovrebbe tenersi entro fine ottobre/inizio novembre 2025 e, se necessario subito dopo il deposito dell'omologa del decreto di separazione consensuale;
9) la signora AN IN provvederà ad asportare i propri effetti personali e i beni mobili di sua proprietà entro il termine di cui al precedente punto 8, mentre gli arredi dell'abitazione famigliare rimarranno in proprietà e nella disponibilità esclusiva del signor Parte_1
10) la signora AN IN sino a quando si trasferirà presso la nuova abitazione contribuirà a pagare nella misura del 50% il mutuo e le utenze di acqua, luce e gas e generi alimentari;
11) a regolamentazione dei pregressi rapporti debito/credito il signor corrisponderà alla signora AN Parte_1
IN la somma di euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) con assegno circolare intestato alla stessa all'atto del rogito notarile da formalizzarsi entro fine ottobre/inizio novembre 2025, somma in ordine alla quale la stessa non ha null'altro ad eccepire;
12- il figlio maggiorenne di anni 21, sebbene economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere Per_1 stabilmente e temporaneamente nella casa familiare di via Nenni n. 15;
13- Il figlio minorenne , di anni 14, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione paritaria presso gli stessi a settimane alterne e possibilità di due giorni infrasettimanali di incontro anche con l'altro genitore;
festività e vacanze estive alternate da concordarsi preventivamente tra i genitori;
pag. 2 di 7 14- In ogni caso le parti si impegnano a concordare tra loro e per iscritto le decisioni di maggiore importanza relative alla salute, all'educazione e all'istruzione del figlio minore tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
le decisioni di ordinaria gestione verranno prese disgiuntamente da ciascuno dei genitori nei periodi che il figlio trascorrerà con ognuno di loro e comunque seguendo come base per gestire i rapporti le linee guida di seguito riportate:
- durante le festività natalizie, con il padre 8 (otto) giorni scelti in modo tale che comprendano un anno il giorno di
Natale ed un anno il giorno di Capodanno;
quanto alle festività pasquali il minore starà alternativamente con il padre e la madre il giorno di Pasqua e di Pasquetta, mentre gli altri giorni di vacanza saranno concordati direttamente tra i genitori e il minore;
nel periodo estivo (10 giugno – 10 settembre) starà con il padre 2 (due) settimane, anche non consecutive, compatibilmente con le ferie dei due genitori;
- dette indicazioni dovranno tenere in considerazione la volontà del minore, in quanto egli potrà decidere a discrezione con quale genitore trascorrere i periodi suddetti;
i coniugi concordano di comunicarsi, con congruo avviso (almeno un mese prima), luogo e sito di soggiorno;
altri diversi giorni, ad esempio in occasione di particolari ricorrenze (compleanni) o festività (ad esempio 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) il minore starà con il padre o con la madre previa intesa fra gli stessi;
15- I coniugi si impegnano, altresì, a comunicare sempre l'un l'altro per iscritto (e in proposito si impegnano a informare l'altro coniuge del proprio recapito telefonico) con la massima tempestività, ogni problema ed ogni questione relativa al figlio minore;
16- in considerazione delle capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi pressoché equivalenti e del collocamento paritario di presso i genitori, i coniugi provvederanno al mantenimento diretto del figlio quattordicenne, Persona_2 per cui nessun assegno di mantenimento viene posto a carico dei genitori;
17- Il signor e la signora AN IN si faranno altresì carico delle spese straordinarie relative al figlio Parte_1 minore nella misura del 50% ciascuno, rinviando i coniugi per l'identificazione ed il regime delle spese stesse (anche in termini di necessario consenso del coniuge che non sostiene direttamente l'esborso) all'allegato Protocollo del Tribunale di Venezia;
si precisa altresì che l'importo debitamente documentato verrà versato a tale titolo in favore del coniuge erogante entro 10 giorni dalla richiesta e comunicato per iscritto una tantum;
18- i coniugi si danno reciprocamente atto che l'assegno unico che, ad oggi, viene percepito per intero dal signor Pt_1 verrà corrisposto nella misura della metà alla signora AN IN entro 5 giorni dall'incasso e così fino a che il
[...] medesimo contributo verrà erogato dall'Inps, a far data dal deposito del presente ricorso;
19- I coniugi esprimono reciproco assenso e consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore;
20- i coniugi concordano di estinguere il conto corrente cointestato n. 02079/0000015303334 acceso presso
[...]
, Agenzia di San Donà di Piave (VE), (IBAN [...]) con Controparte_1 divisione in quote uguali del saldo;
21- nulla è dovuto tra i coniugi in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
22- Il signor intestatario dell'autoveicolo Mercedes GLA, targato FJ842KB, in ordine al quale rimane Parte_1 unico proprietario, ne concede alla moglie IN l'utilizzo fino a che la stessa non avrà acquistato un nuovo veicolo e pag. 3 di 7 comunque non oltre 15 giorni dopo la data del rogito della casa famigliare, data in cui tutti i rapporti economici verranno definiti e la signora IN avrà liquidità per provvedere all'acquisto di un mezzo proprio;
23- L'autovettura tipo Mazda 3, targata CF386HY, intestata al signor rimarra' nella proprietà Parte_1 esclusiva dello stesso;
24- L'autovettura tipo Peugeut 208 targata EH896GN, intestata alla signora AN IN, rimarra' nella proprietà esclusiva della stessa e continuerà ad essere utilizzata dal figlio maggiorenne Per_1
25- alla luce di quanto esposto i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
26- i coniugi con l'adempimento di quanto sopra pattuito danno atto di aver provveduto consensualmente a regolamentare e definire ogni questione di natura economico-finanziaria fra loro pendente e alla spartizione dei beni mobili, mobili registrati ed immobili, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o casuale.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 10/8/2000 in Maqellare, Diber (Albania), trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Donà di Piave (VE) al n. 70 del 27/9/2013.
considerato che
le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 5/11/2025, fissata innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51
c.p.c., dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini indicati;
visto l'intervento del P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti agli interessi delle parti e non si pongano in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore, posto che, per quanto riguarda il figlio minore l'assenza di Per_2 contributi per il mantenimento indiretto risulta giustificato dall'affidamento condiviso ai genitori con dettagliata regolamentazione, tendenzialmente paritetica, dei tempi di permanenza presso gli stessi, i quali godono di redditi pressoché equivalenti;
ritenuto dunque che la separazione consensuale sia meritevoli di omologa e che le pattuizioni concordate dai coniugi garantiscano adeguatamente il minore e le parti stesse, tenuto conto delle loro condizioni economiche, potendosi quindi prendere atto degli accordi tra i coniugi e ratificare le condizioni della separazione;
osservato che le spese processuali vanno compensate, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
IN NI (C.F. , alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di C.F._2 conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
pag. 4 di 7 RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“2- ordinare al Comune di San Donà di Piave (VE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3- dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
4- I coniugi AN IN e vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto, Parte_1 continuando il marito a vivere nella casa familiare, sita in via P. Nenni n. 15, 30027 San Donà di Piave Parte_1
(VE), ora in comproprietà fra i coniugi per ½ ciascuno e che il signor si impegna a comprare per intero, Parte_1 acquisendo la quota della signora IN;
mentre la signora AN IN continuerà ad abitarvi, fino a quando non avrà reperito altra abitazione idonea ove stabilirà la propria residenza e comunque non oltre il quarto mese successivo al rogito, e comunque subito dopo l'emissione dell'omologa della separazione;
5) I ricorrenti hanno concordato che la signora AN IN, ceda la proprietà della propria quota pari a ½ della casa familiare coniugale sita in via P. Nenni n. 15, 30027 San Donà di Piave (VE) al signor il quale Parte_1 dichiara di accettare e di versare in favore della stessa all'atto del rogito notarile la somma di Euro 100.000,00
(eurocentomila/00) da formalizzarsi entro fine ottobre/inizio novembre 2025;
6) il mutuo ipotecario fondiario residuo intestato ad entrambi acceso con la Controparte_1 con sede in Pordenone, filiale di San Donà di Piave, stipulato con atto notarile in data 15 marzo 2018, gravante sulla casa coniugale sita a San Donà di Piave (VE) in via P. Nenni n. 15 verrà estinto contestualmente da entrambi i coniugi nella misura della metà cadauno al momento del rogito notarile da formalizzarsi entro fine ottobre/inizio novembre 2025;
7) I coniugi concordano l'assegnazione in via esclusiva della casa famigliare sita in via P. Nenni n. 15 al signor Pt_1
mentre la signora AN IN continuerà ad abitarvi fino a quando non avrà reperito altra idonea abitazione
[...]
e comunque rispettando la condizione di cui al punto 8;
8) la signora AN IN si impegna a trasferire la propria residenza entro 4 mesi dal rogito che dovrebbe tenersi entro fine ottobre/inizio novembre 2025 e, se necessario subito dopo il deposito dell'omologa del decreto di separazione consensuale;
9) la signora AN IN provvederà ad asportare i propri effetti personali e i beni mobili di sua proprietà entro il termine di cui al precedente punto 8, mentre gli arredi dell'abitazione famigliare rimarranno in proprietà e nella disponibilità esclusiva del signor Parte_1
10) la signora AN IN sino a quando si trasferirà presso la nuova abitazione contribuirà a pagare nella misura del 50% il mutuo e le utenze di acqua, luce e gas e generi alimentari;
11) a regolamentazione dei pregressi rapporti debito/credito il signor corrisponderà alla signora AN Parte_1
IN la somma di euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) con assegno circolare intestato alla stessa all'atto del rogito notarile da formalizzarsi entro fine ottobre/inizio novembre 2025, somma in ordine alla quale la stessa non ha null'altro ad eccepire;
pag. 5 di 7 12- il figlio maggiorenne di anni 21, sebbene economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere Per_1 stabilmente e temporaneamente nella casa familiare di via Nenni n. 15;
13- Il figlio minorenne , di anni 14, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione paritaria presso gli stessi a settimane alterne e possibilità di due giorni infrasettimanali di incontro anche con l'altro genitore;
festività e vacanze estive alternate da concordarsi preventivamente tra i genitori;
14- In ogni caso le parti si impegnano a concordare tra loro e per iscritto le decisioni di maggiore importanza relative alla salute, all'educazione e all'istruzione del figlio minore tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
le decisioni di ordinaria gestione verranno prese disgiuntamente da ciascuno dei genitori nei periodi che il figlio trascorrerà con ognuno di loro e comunque seguendo come base per gestire i rapporti le linee guida di seguito riportate:
- durante le festività natalizie, con il padre 8 (otto) giorni scelti in modo tale che comprendano un anno il giorno di
Natale ed un anno il giorno di Capodanno;
quanto alle festività pasquali il minore starà alternativamente con il padre e la madre il giorno di Pasqua e di Pasquetta, mentre gli altri giorni di vacanza saranno concordati direttamente tra i genitori e il minore;
nel periodo estivo (10 giugno – 10 settembre) starà con il padre 2 (due) settimane, anche non consecutive, compatibilmente con le ferie dei due genitori;
- dette indicazioni dovranno tenere in considerazione la volontà del minore, in quanto egli potrà decidere a discrezione con quale genitore trascorrere i periodi suddetti;
i coniugi concordano di comunicarsi, con congruo avviso (almeno un mese prima), luogo e sito di soggiorno;
altri diversi giorni, ad esempio in occasione di particolari ricorrenze (compleanni) o festività (ad esempio 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) il minore starà con il padre o con la madre previa intesa fra gli stessi;
15- I coniugi si impegnano, altresì, a comunicare sempre l'un l'altro per iscritto (e in proposito si impegnano a informare l'altro coniuge del proprio recapito telefonico) con la massima tempestività, ogni problema ed ogni questione relativa al figlio minore;
16- in considerazione delle capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi pressochè equivalenti e del collocamento paritario di presso i genitori, i coniugi provvederanno al mantenimento diretto del figlio quattordicenne, Persona_2 per cui nessun assegno di mantenimento viene posto a carico dei genitori;
17- Il signor e la signora AN IN si faranno altresì carico delle spese straordinarie relative al figlio Parte_1 minore nella misura del 50% ciascuno, rinviando i coniugi per l'identificazione ed il regime delle spese stesse (anche in termini di necessario consenso del coniuge che non sostiene direttamente l'esborso) all'allegato Protocollo del Tribunale di Venezia;
si precisa altresì che l'importo debitamente documentato verrà versato a tale titolo in favore del coniuge erogante entro 10 giorni dalla richiesta e comunicato per iscritto una tantum;
18- i coniugi si danno reciprocamente atto che l'assegno unico che, ad oggi, viene percepito per intero dal signor Pt_1 verrà corrisposto nella misura della metà alla signora AN IN entro 5 giorni dall'incasso e così fino a che il
[...] medesimo contributo verrà erogato dall'Inps, a far data dal deposito del presente ricorso;
19- I coniugi esprimono reciproco assenso e consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore;
pag. 6 di 7 20- i coniugi concordano di estinguere il conto corrente cointestato n. 02079/0000015303334 acceso presso
[...]
, Agenzia di San Donà di Piave (VE), (IBAN [...]) con Controparte_1 divisione in quote uguali del saldo;
21- nulla è dovuto tra i coniugi in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
22- Il signor intestatario dell'autoveicolo Mercedes GLA, targato FJ842KB, in ordine al quale rimane Parte_1 unico proprietario, ne concede alla moglie IN l'utilizzo fino a che la stessa non avrà acquistato un nuovo veicolo e comunque non oltre 15 giorni dopo la data del rogito della casa famigliare, data in cui tutti i rapporti economici verranno definiti e la signora IN avrà liquidità per provvedere all'acquisto di un mezzo proprio;
23- L'autovettura tipo Mazda 3, targata CF386HY, intestata al signor rimarra' nella proprietà Parte_1 esclusiva dello stesso;
24- L'autovettura tipo Peugeut 208 targata EH896GN, intestata alla signora AN IN, rimarra' nella proprietà esclusiva della stessa e continuerà ad essere utilizzata dal figlio maggiorenne Per_1
25- alla luce di quanto esposto i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
26- i coniugi con l'adempimento di quanto sopra pattuito danno atto di aver provveduto consensualmente a regolamentare e definire ogni questione di natura economicofinanziaria fra loro pendente e alla spartizione dei beni mobili, mobili registrati ed immobili, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o casuale.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di San Donà di Piave;
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Lisa FABRIS Parte_1 C.F._1
e
IN NI (C.F. , con gli avv.ti Matteo Giuseppe D'ANNA e Natascia C.F._2
CELLA
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede in punto: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente:
“1- dichiarare la separazione personale dei coniugi AN IN e autorizzandoli a vivere separati e nel Parte_1 reciproco rispetto;
2- ordinare al Comune di San Donà di Piave (VE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3- dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione pag. 1 di 7 4- I coniugi AN IN e vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto, Parte_1 continuando il marito a vivere nella casa familiare, sita in via P. Nenni n. 15, 30027 San Donà di Piave Parte_1
(VE), ora in comproprietà fra i coniugi per ½ ciascuno e che il signor si impegna a comprare per intero, Parte_1 acquisendo la quota della signora IN;
mentre la signora AN IN continuerà ad abitarvi, fino a quando non avrà reperito altra abitazione idonea ove stabilirà la propria residenza e comunque non oltre il quarto mese successivo al rogito, e comunque subito dopo l'emissione dell'omologa della separazione;
5) I ricorrenti hanno concordato che la signora AN IN, ceda la proprietà della propria quota pari a ½ della casa familiare coniugale sita in via P. Nenni n. 15, 30027 San Donà di Piave (VE) al signor il quale Parte_1 dichiara di accettare e di versare in favore della stessa all'atto del rogito notarile la somma di Euro 100.000,00
(eurocentomila/00) da formalizzarsi entro fine ottobre/inizio novembre 2025;
6) il mutuo ipotecario fondiario residuo intestato ad entrambi acceso con la Controparte_1 con sede in Pordenone, filiale di San Donà di Piave, stipulato con atto notarile in data 15 marzo 2018, gravante sulla casa coniugale sita a San Donà di Piave (VE) in via P. Nenni n. 15 verrà estinto contestualmente da entrambi i coniugi nella misura della metà cadauno al momento del rogito notarile da formalizzarsi entro fine ottobre/inizio novembre 2025;
7) I coniugi concordano l'assegnazione in via esclusiva della casa famigliare sita in via P. Nenni n. 15 al signor Pt_1
mentre la signora AN IN continuerà ad abitarvi fino a quando non avrà reperito altra idonea abitazione
[...]
e comunque rispettando la condizione di cui al punto 8;
8) la signora AN IN si impegna a trasferire la propria residenza entro 4 mesi dal rogito che dovrebbe tenersi entro fine ottobre/inizio novembre 2025 e, se necessario subito dopo il deposito dell'omologa del decreto di separazione consensuale;
9) la signora AN IN provvederà ad asportare i propri effetti personali e i beni mobili di sua proprietà entro il termine di cui al precedente punto 8, mentre gli arredi dell'abitazione famigliare rimarranno in proprietà e nella disponibilità esclusiva del signor Parte_1
10) la signora AN IN sino a quando si trasferirà presso la nuova abitazione contribuirà a pagare nella misura del 50% il mutuo e le utenze di acqua, luce e gas e generi alimentari;
11) a regolamentazione dei pregressi rapporti debito/credito il signor corrisponderà alla signora AN Parte_1
IN la somma di euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) con assegno circolare intestato alla stessa all'atto del rogito notarile da formalizzarsi entro fine ottobre/inizio novembre 2025, somma in ordine alla quale la stessa non ha null'altro ad eccepire;
12- il figlio maggiorenne di anni 21, sebbene economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere Per_1 stabilmente e temporaneamente nella casa familiare di via Nenni n. 15;
13- Il figlio minorenne , di anni 14, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione paritaria presso gli stessi a settimane alterne e possibilità di due giorni infrasettimanali di incontro anche con l'altro genitore;
festività e vacanze estive alternate da concordarsi preventivamente tra i genitori;
pag. 2 di 7 14- In ogni caso le parti si impegnano a concordare tra loro e per iscritto le decisioni di maggiore importanza relative alla salute, all'educazione e all'istruzione del figlio minore tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
le decisioni di ordinaria gestione verranno prese disgiuntamente da ciascuno dei genitori nei periodi che il figlio trascorrerà con ognuno di loro e comunque seguendo come base per gestire i rapporti le linee guida di seguito riportate:
- durante le festività natalizie, con il padre 8 (otto) giorni scelti in modo tale che comprendano un anno il giorno di
Natale ed un anno il giorno di Capodanno;
quanto alle festività pasquali il minore starà alternativamente con il padre e la madre il giorno di Pasqua e di Pasquetta, mentre gli altri giorni di vacanza saranno concordati direttamente tra i genitori e il minore;
nel periodo estivo (10 giugno – 10 settembre) starà con il padre 2 (due) settimane, anche non consecutive, compatibilmente con le ferie dei due genitori;
- dette indicazioni dovranno tenere in considerazione la volontà del minore, in quanto egli potrà decidere a discrezione con quale genitore trascorrere i periodi suddetti;
i coniugi concordano di comunicarsi, con congruo avviso (almeno un mese prima), luogo e sito di soggiorno;
altri diversi giorni, ad esempio in occasione di particolari ricorrenze (compleanni) o festività (ad esempio 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) il minore starà con il padre o con la madre previa intesa fra gli stessi;
15- I coniugi si impegnano, altresì, a comunicare sempre l'un l'altro per iscritto (e in proposito si impegnano a informare l'altro coniuge del proprio recapito telefonico) con la massima tempestività, ogni problema ed ogni questione relativa al figlio minore;
16- in considerazione delle capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi pressoché equivalenti e del collocamento paritario di presso i genitori, i coniugi provvederanno al mantenimento diretto del figlio quattordicenne, Persona_2 per cui nessun assegno di mantenimento viene posto a carico dei genitori;
17- Il signor e la signora AN IN si faranno altresì carico delle spese straordinarie relative al figlio Parte_1 minore nella misura del 50% ciascuno, rinviando i coniugi per l'identificazione ed il regime delle spese stesse (anche in termini di necessario consenso del coniuge che non sostiene direttamente l'esborso) all'allegato Protocollo del Tribunale di Venezia;
si precisa altresì che l'importo debitamente documentato verrà versato a tale titolo in favore del coniuge erogante entro 10 giorni dalla richiesta e comunicato per iscritto una tantum;
18- i coniugi si danno reciprocamente atto che l'assegno unico che, ad oggi, viene percepito per intero dal signor Pt_1 verrà corrisposto nella misura della metà alla signora AN IN entro 5 giorni dall'incasso e così fino a che il
[...] medesimo contributo verrà erogato dall'Inps, a far data dal deposito del presente ricorso;
19- I coniugi esprimono reciproco assenso e consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore;
20- i coniugi concordano di estinguere il conto corrente cointestato n. 02079/0000015303334 acceso presso
[...]
, Agenzia di San Donà di Piave (VE), (IBAN [...]) con Controparte_1 divisione in quote uguali del saldo;
21- nulla è dovuto tra i coniugi in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
22- Il signor intestatario dell'autoveicolo Mercedes GLA, targato FJ842KB, in ordine al quale rimane Parte_1 unico proprietario, ne concede alla moglie IN l'utilizzo fino a che la stessa non avrà acquistato un nuovo veicolo e pag. 3 di 7 comunque non oltre 15 giorni dopo la data del rogito della casa famigliare, data in cui tutti i rapporti economici verranno definiti e la signora IN avrà liquidità per provvedere all'acquisto di un mezzo proprio;
23- L'autovettura tipo Mazda 3, targata CF386HY, intestata al signor rimarra' nella proprietà Parte_1 esclusiva dello stesso;
24- L'autovettura tipo Peugeut 208 targata EH896GN, intestata alla signora AN IN, rimarra' nella proprietà esclusiva della stessa e continuerà ad essere utilizzata dal figlio maggiorenne Per_1
25- alla luce di quanto esposto i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
26- i coniugi con l'adempimento di quanto sopra pattuito danno atto di aver provveduto consensualmente a regolamentare e definire ogni questione di natura economico-finanziaria fra loro pendente e alla spartizione dei beni mobili, mobili registrati ed immobili, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o casuale.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 10/8/2000 in Maqellare, Diber (Albania), trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Donà di Piave (VE) al n. 70 del 27/9/2013.
considerato che
le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 5/11/2025, fissata innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51
c.p.c., dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini indicati;
visto l'intervento del P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti agli interessi delle parti e non si pongano in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore, posto che, per quanto riguarda il figlio minore l'assenza di Per_2 contributi per il mantenimento indiretto risulta giustificato dall'affidamento condiviso ai genitori con dettagliata regolamentazione, tendenzialmente paritetica, dei tempi di permanenza presso gli stessi, i quali godono di redditi pressoché equivalenti;
ritenuto dunque che la separazione consensuale sia meritevoli di omologa e che le pattuizioni concordate dai coniugi garantiscano adeguatamente il minore e le parti stesse, tenuto conto delle loro condizioni economiche, potendosi quindi prendere atto degli accordi tra i coniugi e ratificare le condizioni della separazione;
osservato che le spese processuali vanno compensate, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
IN NI (C.F. , alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di C.F._2 conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
pag. 4 di 7 RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“2- ordinare al Comune di San Donà di Piave (VE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3- dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
4- I coniugi AN IN e vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto, Parte_1 continuando il marito a vivere nella casa familiare, sita in via P. Nenni n. 15, 30027 San Donà di Piave Parte_1
(VE), ora in comproprietà fra i coniugi per ½ ciascuno e che il signor si impegna a comprare per intero, Parte_1 acquisendo la quota della signora IN;
mentre la signora AN IN continuerà ad abitarvi, fino a quando non avrà reperito altra abitazione idonea ove stabilirà la propria residenza e comunque non oltre il quarto mese successivo al rogito, e comunque subito dopo l'emissione dell'omologa della separazione;
5) I ricorrenti hanno concordato che la signora AN IN, ceda la proprietà della propria quota pari a ½ della casa familiare coniugale sita in via P. Nenni n. 15, 30027 San Donà di Piave (VE) al signor il quale Parte_1 dichiara di accettare e di versare in favore della stessa all'atto del rogito notarile la somma di Euro 100.000,00
(eurocentomila/00) da formalizzarsi entro fine ottobre/inizio novembre 2025;
6) il mutuo ipotecario fondiario residuo intestato ad entrambi acceso con la Controparte_1 con sede in Pordenone, filiale di San Donà di Piave, stipulato con atto notarile in data 15 marzo 2018, gravante sulla casa coniugale sita a San Donà di Piave (VE) in via P. Nenni n. 15 verrà estinto contestualmente da entrambi i coniugi nella misura della metà cadauno al momento del rogito notarile da formalizzarsi entro fine ottobre/inizio novembre 2025;
7) I coniugi concordano l'assegnazione in via esclusiva della casa famigliare sita in via P. Nenni n. 15 al signor Pt_1
mentre la signora AN IN continuerà ad abitarvi fino a quando non avrà reperito altra idonea abitazione
[...]
e comunque rispettando la condizione di cui al punto 8;
8) la signora AN IN si impegna a trasferire la propria residenza entro 4 mesi dal rogito che dovrebbe tenersi entro fine ottobre/inizio novembre 2025 e, se necessario subito dopo il deposito dell'omologa del decreto di separazione consensuale;
9) la signora AN IN provvederà ad asportare i propri effetti personali e i beni mobili di sua proprietà entro il termine di cui al precedente punto 8, mentre gli arredi dell'abitazione famigliare rimarranno in proprietà e nella disponibilità esclusiva del signor Parte_1
10) la signora AN IN sino a quando si trasferirà presso la nuova abitazione contribuirà a pagare nella misura del 50% il mutuo e le utenze di acqua, luce e gas e generi alimentari;
11) a regolamentazione dei pregressi rapporti debito/credito il signor corrisponderà alla signora AN Parte_1
IN la somma di euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) con assegno circolare intestato alla stessa all'atto del rogito notarile da formalizzarsi entro fine ottobre/inizio novembre 2025, somma in ordine alla quale la stessa non ha null'altro ad eccepire;
pag. 5 di 7 12- il figlio maggiorenne di anni 21, sebbene economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere Per_1 stabilmente e temporaneamente nella casa familiare di via Nenni n. 15;
13- Il figlio minorenne , di anni 14, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione paritaria presso gli stessi a settimane alterne e possibilità di due giorni infrasettimanali di incontro anche con l'altro genitore;
festività e vacanze estive alternate da concordarsi preventivamente tra i genitori;
14- In ogni caso le parti si impegnano a concordare tra loro e per iscritto le decisioni di maggiore importanza relative alla salute, all'educazione e all'istruzione del figlio minore tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
le decisioni di ordinaria gestione verranno prese disgiuntamente da ciascuno dei genitori nei periodi che il figlio trascorrerà con ognuno di loro e comunque seguendo come base per gestire i rapporti le linee guida di seguito riportate:
- durante le festività natalizie, con il padre 8 (otto) giorni scelti in modo tale che comprendano un anno il giorno di
Natale ed un anno il giorno di Capodanno;
quanto alle festività pasquali il minore starà alternativamente con il padre e la madre il giorno di Pasqua e di Pasquetta, mentre gli altri giorni di vacanza saranno concordati direttamente tra i genitori e il minore;
nel periodo estivo (10 giugno – 10 settembre) starà con il padre 2 (due) settimane, anche non consecutive, compatibilmente con le ferie dei due genitori;
- dette indicazioni dovranno tenere in considerazione la volontà del minore, in quanto egli potrà decidere a discrezione con quale genitore trascorrere i periodi suddetti;
i coniugi concordano di comunicarsi, con congruo avviso (almeno un mese prima), luogo e sito di soggiorno;
altri diversi giorni, ad esempio in occasione di particolari ricorrenze (compleanni) o festività (ad esempio 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) il minore starà con il padre o con la madre previa intesa fra gli stessi;
15- I coniugi si impegnano, altresì, a comunicare sempre l'un l'altro per iscritto (e in proposito si impegnano a informare l'altro coniuge del proprio recapito telefonico) con la massima tempestività, ogni problema ed ogni questione relativa al figlio minore;
16- in considerazione delle capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi pressochè equivalenti e del collocamento paritario di presso i genitori, i coniugi provvederanno al mantenimento diretto del figlio quattordicenne, Persona_2 per cui nessun assegno di mantenimento viene posto a carico dei genitori;
17- Il signor e la signora AN IN si faranno altresì carico delle spese straordinarie relative al figlio Parte_1 minore nella misura del 50% ciascuno, rinviando i coniugi per l'identificazione ed il regime delle spese stesse (anche in termini di necessario consenso del coniuge che non sostiene direttamente l'esborso) all'allegato Protocollo del Tribunale di Venezia;
si precisa altresì che l'importo debitamente documentato verrà versato a tale titolo in favore del coniuge erogante entro 10 giorni dalla richiesta e comunicato per iscritto una tantum;
18- i coniugi si danno reciprocamente atto che l'assegno unico che, ad oggi, viene percepito per intero dal signor Pt_1 verrà corrisposto nella misura della metà alla signora AN IN entro 5 giorni dall'incasso e così fino a che il
[...] medesimo contributo verrà erogato dall'Inps, a far data dal deposito del presente ricorso;
19- I coniugi esprimono reciproco assenso e consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore;
pag. 6 di 7 20- i coniugi concordano di estinguere il conto corrente cointestato n. 02079/0000015303334 acceso presso
[...]
, Agenzia di San Donà di Piave (VE), (IBAN [...]) con Controparte_1 divisione in quote uguali del saldo;
21- nulla è dovuto tra i coniugi in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
22- Il signor intestatario dell'autoveicolo Mercedes GLA, targato FJ842KB, in ordine al quale rimane Parte_1 unico proprietario, ne concede alla moglie IN l'utilizzo fino a che la stessa non avrà acquistato un nuovo veicolo e comunque non oltre 15 giorni dopo la data del rogito della casa famigliare, data in cui tutti i rapporti economici verranno definiti e la signora IN avrà liquidità per provvedere all'acquisto di un mezzo proprio;
23- L'autovettura tipo Mazda 3, targata CF386HY, intestata al signor rimarra' nella proprietà Parte_1 esclusiva dello stesso;
24- L'autovettura tipo Peugeut 208 targata EH896GN, intestata alla signora AN IN, rimarra' nella proprietà esclusiva della stessa e continuerà ad essere utilizzata dal figlio maggiorenne Per_1
25- alla luce di quanto esposto i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
26- i coniugi con l'adempimento di quanto sopra pattuito danno atto di aver provveduto consensualmente a regolamentare e definire ogni questione di natura economicofinanziaria fra loro pendente e alla spartizione dei beni mobili, mobili registrati ed immobili, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o casuale.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di San Donà di Piave;
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
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