Articolo 5 della Legge 6 giugno 1986, n. 251
Articolo 4Articolo 6
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27 giugno 1986
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5 aprile 1991
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8 maggio 2010
Art. 5.
Per poter esercitare l'attivita' di agrotecnico e' necessario essere iscritti all'albo.

Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro ((dell'Unione europea)) ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;
b) godere dei diritti civili;
c) essere in possesso del diploma di agrotecnico;
d) essere residente ((o avere il domicilio professionale)) nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti;
e) avere conseguito l'abilitazione professionale;
f) precisare il proprio stato giuridico professionale.
((Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.))
Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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