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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/07/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24649/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Esr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24649/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Blanco Alessia presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CHIERI il Parte_1 Parte_2 20/03/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIERI (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 24.06.2009 e il 29.06.2012. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 18/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale - sita in Chieri (TO), Via B. Vittone n.7/B, di proprietà al 70 % della signora e del 30% del signor - con tutti gli arredi alla signora Pt_1 Pt_2 Pt_1
[...]
DÀ ATTO che il signor dichiara di impegnarsi a cedere la sua quota dell'immobile sito in Pt_2 Chieri (TO), Via B. Vittone n. 7/B all'importo di euro 73.000,00.
DÀ ATTO che le parti concordano che la predetta cessione dovrà avvenire, dopo il decreto di omologa, entro e non oltre la data del 30.06.2025, attraverso atto di cessione rogato dal professionista che sarà corrisposto dalla signora Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che, nel predetto atto notarile, richiederanno tutte le agevolazioni fiscali che competono (totale esenzione da ogni tassa, tributo ed imposta ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 e della Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - in data 16 marzo 2000 n. 49/E). Il trasferimento immobiliare è indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere cointestatari del conto corrente n. 3221739 acceso presso l'istituto di credito che conta un residuo di euro 391.000,00, che sarà suddiviso tra Controparte_1 le parti con i seguenti importi: euro 251.000,00 al signor ed euro 140.000,00 alla signora Pt_2 Pt_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere intestatari di buoni fruttiferi postali BFP 3*2 7 dell'importo attuale di euro 53.750,00. Nel momento in cui tali buoni potranno essere riscossi, le parti li divideranno nella misura del 50%.
DÀ ATTO che le parti concordano che le eventuali sanzioni che dovessero derivare dall'apertura della ditta individuale intestata alla Signora P.IVA saranno suddivise con la Parte_1 P.IVA_1 percentuale del 70% a carico del signor e del 30% a carico della signora Pt_2 Pt_1
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 pagina 2 di 4 residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa.
DISPONE che il papà possa vedere e tenere con sé i figli minori e con le seguenti Per_1 Per_2 modalità:
§ week-end alternati dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena;
§ due giorni infrasettimanali, preferibilmente martedì e mercoledì, dalle 19.00 fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
§ due settimane preferibilmente consecutive durante le vacanze estive, nel mese di Giugno, Luglio o agosto in periodo da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno (in difetto di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
§ le vacanze scolastiche invernali/natalizie, compatibilmente con il calendario scolastico, verranno trascorse dal 2026 con entrambi i genitori, nella misura del 50%, ed i genitori avranno cura di alternare, di anno in anno, i giorni del 24 e 25 Dicembre, alternandosi tra di loro dal 25 al 30 dicembre dopo cena e dal 30 Dicembre dopo cena al 6 Gennaio preferibilmente al mattino. Le vacanze natalizie dell'anno corrente (2024) verranno suddivise nel seguente modo: il 24 Dicembre con la mamma incluso il pernottamento, il padre li prenderà il 25 mattina alle ore 10.30 e li terrà con sé fino al 31 mattina. Dal 31 al 06 gennaio con la mamma. Le vacanze natalizie del prossimo anno (2025) verranno suddivise nel seguente modo: il 24 Dicembre con il papà incluso il pernottamento, la madre li prenderà il 25 mattina alle ore 10.30 e li terrà con sé fino al 30 sera. Dal 30 al 06 gennaio resteranno con il papà.
§ le vacanze pasquali nonché tutte le altre festività e/o ponti in cui i figli saranno liberi dai loro impegni scolastici, verranno trascorse con entrambi i genitori ad anni alterni ed i genitori avranno cura di alternare il giorno della Pasqua e di Pasquetta.
§ I genitori avranno cura di far trascorrere ai ragazzi il giorno del compleanno con entrambi.
§ Il signor trascorrerà con i figli il ponte del 1° novembre relativo all'anno in corso e li porterà Pt_2 dalla mamma il 3 Novembre dopo cena. Se il padre lo desidererà potrà passare a prendere i ragazzi già il 31 ottobre alle ore 19.00.
Dà ATTO che le parti concordano che tutte le scelte riguardanti l'educazione, le attività sociali e sportive verranno prese congiuntamente dai genitori, tenuto conto del gradimento di e . Per_1 Per_2
DISPONE che il signor versi alla signora a titolo di mantenimento per i figli Pt_2 Pt_1 Per_1 e , un assegno di mantenimento per l'importo di euro 600,00 mensili entro il giorno 10 di ogni Per_2 mese. Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il signor ha un'altra relazione affettiva, relazione dalla Pt_2 quale è stato concepito un figlio con nascita prevista per il 04 marzo 2025. Dalla nascita del terzo figlio del signor le parti concordano che il mantenimento per e sarà diminuito ad Pt_2 Per_1 Per_2 euro 550,00.
DISPONE che tutte le spese necessarie per i propri figli siano a carico di entrambi nella misura del 50%, tenuto conto della differenza reddituale esistente tra le parti, nonostante l'imminente nascita del terzo figlio del signor da un'altra relazione affettiva, da suddividere tra quelle che non necessitano Pt_2 del preventivo consenso, quali a mero titolo esemplificativo: tutte le spese mediche in generale, comprese le visite specialistiche ed anche lo psicoterapeuta, l'uso di eventuali lenti o apparecchi odontoiatrici, i pagina 3 di 4 farmaci non da banco, i tickets farmaceutici e sanitari, la cancelleria scolastica di inizio anno e quella di uso corrente, le gite con e senza pernottamento, le spese sportive con relativo abbigliamento e/o attrezzatura, le spese ricreative e ludiche, le tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche, ripetizioni o aiuto compiti, estate ragazzi, campi estivi o similari, abbonamento trasporto pubblico;
e tra spese che prevedono il preventivo consenso come tutto l'abbigliamento, le paghette per entrambi i figli, le ricariche del cellulare, eventuale tablet o personale computer, parrucchiere, le spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative ad eventuali mezzi di locomozione, spese per la patente.
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese mediche saranno coperte dalla polizza assicurativa del signor con il fondo Fasi implementato con il fondo Assidai. Pt_2
DÀ ATTO che le parti concordano che per tutte le altre spese faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti concordano che gli eventuali rimborsi in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovranno essere effettuati all'altro, ogni 15 giorni, tramite richiesta corredata dai documenti giustificativi.
DÀ ATTO che le parti concordano che nel caso in cui le spese anticipate dovessero superare l'importo di euro 100,00, saranno rimborsate immediatamente al genitore che ha effettuato l'esborso.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico e/o assegni familiari saranno percepiti integralmente dalla signora ed il signor si impegna a sottoscrivere apposito modulo di Pt_1 Pt_2 rinuncia.
DÀ ATTO che le parti concordano che le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50% tra le parti.
DÀ ATTO che le parti concordano che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori potranno chiedere o dovranno mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DÀ ATTO che, con la cessione della quota della casa coniugale dal signor alla signora Pt_2 Pt_1 e la suddivisione del conto corrente in comune e la suddivisione dei buoni fruttiferi, le parti dichiarano di aver risolto tutte le pendenze patrimoniali e di non aver null'altro da pretendere, salvo le eventuali sanzioni riportate al punto n. 6) delle condizioni di cui al ricorso per separazione.
DÀ ATTO che i coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento dei figli minori e . Per_2 Per_1
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Esr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24649/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Blanco Alessia presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CHIERI il Parte_1 Parte_2 20/03/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIERI (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 24.06.2009 e il 29.06.2012. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 18/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale - sita in Chieri (TO), Via B. Vittone n.7/B, di proprietà al 70 % della signora e del 30% del signor - con tutti gli arredi alla signora Pt_1 Pt_2 Pt_1
[...]
DÀ ATTO che il signor dichiara di impegnarsi a cedere la sua quota dell'immobile sito in Pt_2 Chieri (TO), Via B. Vittone n. 7/B all'importo di euro 73.000,00.
DÀ ATTO che le parti concordano che la predetta cessione dovrà avvenire, dopo il decreto di omologa, entro e non oltre la data del 30.06.2025, attraverso atto di cessione rogato dal professionista che sarà corrisposto dalla signora Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che, nel predetto atto notarile, richiederanno tutte le agevolazioni fiscali che competono (totale esenzione da ogni tassa, tributo ed imposta ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 e della Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - in data 16 marzo 2000 n. 49/E). Il trasferimento immobiliare è indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere cointestatari del conto corrente n. 3221739 acceso presso l'istituto di credito che conta un residuo di euro 391.000,00, che sarà suddiviso tra Controparte_1 le parti con i seguenti importi: euro 251.000,00 al signor ed euro 140.000,00 alla signora Pt_2 Pt_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere intestatari di buoni fruttiferi postali BFP 3*2 7 dell'importo attuale di euro 53.750,00. Nel momento in cui tali buoni potranno essere riscossi, le parti li divideranno nella misura del 50%.
DÀ ATTO che le parti concordano che le eventuali sanzioni che dovessero derivare dall'apertura della ditta individuale intestata alla Signora P.IVA saranno suddivise con la Parte_1 P.IVA_1 percentuale del 70% a carico del signor e del 30% a carico della signora Pt_2 Pt_1
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 pagina 2 di 4 residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa.
DISPONE che il papà possa vedere e tenere con sé i figli minori e con le seguenti Per_1 Per_2 modalità:
§ week-end alternati dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena;
§ due giorni infrasettimanali, preferibilmente martedì e mercoledì, dalle 19.00 fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
§ due settimane preferibilmente consecutive durante le vacanze estive, nel mese di Giugno, Luglio o agosto in periodo da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno (in difetto di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
§ le vacanze scolastiche invernali/natalizie, compatibilmente con il calendario scolastico, verranno trascorse dal 2026 con entrambi i genitori, nella misura del 50%, ed i genitori avranno cura di alternare, di anno in anno, i giorni del 24 e 25 Dicembre, alternandosi tra di loro dal 25 al 30 dicembre dopo cena e dal 30 Dicembre dopo cena al 6 Gennaio preferibilmente al mattino. Le vacanze natalizie dell'anno corrente (2024) verranno suddivise nel seguente modo: il 24 Dicembre con la mamma incluso il pernottamento, il padre li prenderà il 25 mattina alle ore 10.30 e li terrà con sé fino al 31 mattina. Dal 31 al 06 gennaio con la mamma. Le vacanze natalizie del prossimo anno (2025) verranno suddivise nel seguente modo: il 24 Dicembre con il papà incluso il pernottamento, la madre li prenderà il 25 mattina alle ore 10.30 e li terrà con sé fino al 30 sera. Dal 30 al 06 gennaio resteranno con il papà.
§ le vacanze pasquali nonché tutte le altre festività e/o ponti in cui i figli saranno liberi dai loro impegni scolastici, verranno trascorse con entrambi i genitori ad anni alterni ed i genitori avranno cura di alternare il giorno della Pasqua e di Pasquetta.
§ I genitori avranno cura di far trascorrere ai ragazzi il giorno del compleanno con entrambi.
§ Il signor trascorrerà con i figli il ponte del 1° novembre relativo all'anno in corso e li porterà Pt_2 dalla mamma il 3 Novembre dopo cena. Se il padre lo desidererà potrà passare a prendere i ragazzi già il 31 ottobre alle ore 19.00.
Dà ATTO che le parti concordano che tutte le scelte riguardanti l'educazione, le attività sociali e sportive verranno prese congiuntamente dai genitori, tenuto conto del gradimento di e . Per_1 Per_2
DISPONE che il signor versi alla signora a titolo di mantenimento per i figli Pt_2 Pt_1 Per_1 e , un assegno di mantenimento per l'importo di euro 600,00 mensili entro il giorno 10 di ogni Per_2 mese. Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il signor ha un'altra relazione affettiva, relazione dalla Pt_2 quale è stato concepito un figlio con nascita prevista per il 04 marzo 2025. Dalla nascita del terzo figlio del signor le parti concordano che il mantenimento per e sarà diminuito ad Pt_2 Per_1 Per_2 euro 550,00.
DISPONE che tutte le spese necessarie per i propri figli siano a carico di entrambi nella misura del 50%, tenuto conto della differenza reddituale esistente tra le parti, nonostante l'imminente nascita del terzo figlio del signor da un'altra relazione affettiva, da suddividere tra quelle che non necessitano Pt_2 del preventivo consenso, quali a mero titolo esemplificativo: tutte le spese mediche in generale, comprese le visite specialistiche ed anche lo psicoterapeuta, l'uso di eventuali lenti o apparecchi odontoiatrici, i pagina 3 di 4 farmaci non da banco, i tickets farmaceutici e sanitari, la cancelleria scolastica di inizio anno e quella di uso corrente, le gite con e senza pernottamento, le spese sportive con relativo abbigliamento e/o attrezzatura, le spese ricreative e ludiche, le tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche, ripetizioni o aiuto compiti, estate ragazzi, campi estivi o similari, abbonamento trasporto pubblico;
e tra spese che prevedono il preventivo consenso come tutto l'abbigliamento, le paghette per entrambi i figli, le ricariche del cellulare, eventuale tablet o personale computer, parrucchiere, le spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative ad eventuali mezzi di locomozione, spese per la patente.
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese mediche saranno coperte dalla polizza assicurativa del signor con il fondo Fasi implementato con il fondo Assidai. Pt_2
DÀ ATTO che le parti concordano che per tutte le altre spese faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti concordano che gli eventuali rimborsi in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovranno essere effettuati all'altro, ogni 15 giorni, tramite richiesta corredata dai documenti giustificativi.
DÀ ATTO che le parti concordano che nel caso in cui le spese anticipate dovessero superare l'importo di euro 100,00, saranno rimborsate immediatamente al genitore che ha effettuato l'esborso.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico e/o assegni familiari saranno percepiti integralmente dalla signora ed il signor si impegna a sottoscrivere apposito modulo di Pt_1 Pt_2 rinuncia.
DÀ ATTO che le parti concordano che le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50% tra le parti.
DÀ ATTO che le parti concordano che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori potranno chiedere o dovranno mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DÀ ATTO che, con la cessione della quota della casa coniugale dal signor alla signora Pt_2 Pt_1 e la suddivisione del conto corrente in comune e la suddivisione dei buoni fruttiferi, le parti dichiarano di aver risolto tutte le pendenze patrimoniali e di non aver null'altro da pretendere, salvo le eventuali sanzioni riportate al punto n. 6) delle condizioni di cui al ricorso per separazione.
DÀ ATTO che i coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento dei figli minori e . Per_2 Per_1
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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