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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14661 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma QUARTA SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa
RI EL
ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta)
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 14273 -2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 26.6.25, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
Controparte_1
Rappresentata da
CP_2
(opponente)
In persona del legale rappresentante pro tempore, con generalità, residenza, codice fiscale
, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con P.IVA_1
1
domicilio eletto in Roma, Viale dei Parioli n. 74, presso lo studio dell'avv. PISELLI
FRANCESCO, da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti.
(2)
Controparte_3
(opposto)
con generalità, residenza, codice fiscale , posta elettronica certificata, C.F._1
come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in Roma, Lungotevere
Michelangelo, 9, presso lo studio dell'avv. GALLITTO NICCOLO' ANTONINO, da cui è
rappresentata e difesa, giusta delega in atti.
Oggetto
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
Conclusioni
Come da rispettive note depositate in atti ex art. 189 c.p.c. da intendersi interamente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione spedito il 2.4.24 per il tramite della Controparte_1
propria mandataria ha introdotto la fase di merito dell'opposizione ex art. 617 CP_2
c.p.c. contraddistinta dal sub 2 promossa con ricorso depositato il 20.11.23 avverso l'ordinanza di sospensione ex art. 623 c.p.c. pronunziata dal G.E. del procedimento R.G.E. n. 1021-21 il 30.10.23
nell'ambito del procedimento cautelare introdotto dall'esecutata con ricorso Controparte_3
depositato il 26.6.23. La società, premessa l'ammissibilità della domanda in ragione della natura esecutiva e non cautelare dell'ordinanza, ne ha dedotto l'erroneità poiché adottata dal G.E. in
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assenza dei presupposti di cui all'art. 623 c.p.c. ed esclusivamente in ragione del dispositivo della sentenza n. 4803/2022 emessa dal Tribunale di Roma il 8.3.22, attualmente in fase di gravame – che aveva accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c., comma I, promossa da e dichiarato la Controparte_3
carenza di legittimazione attiva in capo a e per essa Controparte_1 CP_2
in merito ai crediti portati dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 11100/2007 e, per
[...]
l'effetto, la nullità del precetto opposto. In subordine, poi parte opponente ha contestato nel merito le deduzioni avanzate da con il suddetto ricorso in opposizione depositato il 26.6.23 Controparte_3
e contraddistinto dal sub 1, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle ulteriori questioni dedotte da parte avversa in comparsa di costituzione.
Nel costituirsi ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_3
dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza adottata dal G.E. ai sensi dell'art. 623 c.p.c.;
ha conseguentemente chiesto la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. sino al passaggio in giudicato della sentenza n. 4803/2022 emessa dal Tribunale di Roma il 8.3.22; nel merito ha riproposto i motivi dell'opposizione all'esecuzione proposta innanzi al G.E. con ricorso depositato il 26.6.23.
La causa è stata istruita con prova documentale e rimessa in decisione all'udienza del
26.6.25 previa concessione dei termini massimi ex art. 189 c.p.c..
******************************************************
Occorre preliminarmente qualificare le doglianze proposte da parte opponente come opposizione ex art. 617 c.p.c., poiché vertono sulla regolarità formale dell'ordinanza di sospensione ex art. 623 c.p.c. adottata dal G.E. del procedimento R.G.E. n. 1021-21 il 30.10.23.
Deve innanzitutto rigettarsi l'istanza avanzata da parte convenuta di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sino al passaggio in giudicato della sentenza n.
4803/2022 emessa dal Tribunale di Roma il 8.3.22 poiché la definizione della controversia, volta ad accertare la validità di un singolo atto adottato dal G.E. del procedimento R.G.E. n. 1201-21, non
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dipende dall'esito di quello avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di in danno di sulla scorta del Controparte_1 Controparte_3
Decreto Ingiuntivo n. 11100-07 emesso dal Tribunale di Roma il 29.05.07.
L'opposizione è ammissibile e fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Occorre premettere in punto di fatto che il procedimento R.G.E. n. 1021-21 è stato azionato da cessionaria del credito, in danno di sulla scorta del Controparte_1 Controparte_3
Decreto Ingiuntivo n. 11100-07 emesso dal Tribunale di Roma il 29.05.07 in favore di Capitalia
S.p.a., divenuto definitivo per rinunzia all'opposizione da parte dell'attrice. Il precetto prodromico all'esecuzione era stato oggetto di opposizione ex art. 615 c.p.c. comma I da parte di CP_3
pendente presso il Tribunale di Roma con R.G. n. 58427-20. Il 26.6.23 ella aveva
[...]
depositato, inoltre, ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c., comma II, chiedendo che l'esecuzione fosse sospesa ai sensi dell'art. 624 c.p.c. in ragione del sopravvenuto esito del predetto giudizio di opposizione a precetto con la sentenza n. 4803/2022 emessa dal Tribunale di Roma il 8.3.22, che aveva così statuito: << Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti di e per essa Controparte_3 Controparte_1 CP_2
così provvede: 1) ACCOGLIE l'opposizione e dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo a e per essa in merito ai crediti portati dal decreto Controparte_1 CP_2
ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 11100/2007 e per l'effetto la nullità del precetto opposto;
2)
COMPENSA interamente le spese di lite.>>. Inoltre, , nel medesimo ricorso in Controparte_3
opposizione ex art. 615 c.p.c. comma II, aveva nuovamente eccepito la carenza di legittimazione attiva di la nullità del rapporto di garanzia sorto con Banco di Santo Controparte_1
Spirito poi Capitalia S.p.a. che aveva dato origine al Decreto Ingiuntivo n. 11100-07, l'errata quantificazione del credito. All'esito della fase cautelare, apertasi a seguito del deposito del ricorso in opposizione all'esecuzione depositato da il 26.6.23 ( contraddistinta dal sub n. 1), Controparte_3
il G.E. ha adottato l'ordinanza opposta nel presente giudizio con cui, dando atto della possibile
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litispendenza fra il giudizio di opposizione a precetto conclusosi con la sentenza n. 4803/2022
emessa dal Tribunale di Roma il 8.3.22 e quello che avrebbe potuto essere introdotto dalle parti quale prosecuzione della fase cautelare da lui trattata, ha disposto << la sospensione ex art. 623 cod.
proc. civ. della procedura esecutiva iscritta al n. 1021/2021 R.G. Es. dell'intestato Tribunale fino al passaggio in giudicato della sentenza in motivazione indicata >>.
Così ricostruite le vicende processuali sottese al presente giudizio, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c..
Deve, innanzitutto, rilevarsi che, nonostante l'ordinanza opposta sia stata resa nell'ambito del subprocedimento cautelare n. 1, introdotto da con ricorso in opposizione Controparte_3
depositato il 26.6.23, invero con essa il G.E. non ha delibato i motivi di doglianza e non ha deciso sull'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'esecutata ai sensi dell'art. 624 c.p.c.,
adottando, quindi, o denegando il provvedimento cautelare previsto dalla norma;
egli, invero, ha sospeso il procedimento esecutivo fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 4803/2022
emessa dal Tribunale di Roma il 8.3.22 ai sensi dell'art. 623 c.p.c. esercitando ufficiosamente i propri poteri ordinatori ai sensi dell'art. 484 c.p.c..
In linea generale occorre ricordare che la cd. sospensione “esterna” di cui all'art. 623 c.p.c.
può essere legale e giudiziale: la prima opera in maniera automatica e necessaria, ogniqualvolta la legge, con valutazione operata una tantum, impone al giudice dell'esecuzione, in presenza di determinati presupposti dalla stessa legge indicati, di arrestare il corso del processo esecutivo;
la seconda spiega effetto a seguito dell'emanazione di un provvedimento del giudice, titolare del potere inibitorio. Appartiene alla prima categoria la sospensione del processo esecutivo che consegue ipso jure all'instaurazione del giudizio divisorio, ai sensi dell'art. 601 c.p.c.;
appartengono alla seconda la sospensione disposta dal giudice della cognizione su un titolo diverso dalla sentenza ancora provvisoriamente esecutivo, come nel caso previsto dall'art. 649 c.p.c, di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo a seguito di opposizione, ed in
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quello previsto dall'art. 668 c.p.c., di sospensione dell'esecuzione dell'intimazione di licenza o della convalida di sfratto;
la sospensione dell'esecutività della sentenza a seguito di proposizione dell'appello di cui all'art. 283 c.p.c.,; la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in sede di opposizione preventiva all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., comma I.
La sospensione si definisce “esterna” poiché si perfeziona al di fuori del processo esecutivo sul quale incide. Da ciò discende che essa non ha di per sé quella funzione cautelare, provvisoria e strumentale che, invece, è tipica della sospensione “interna”, o per gravi motivi, di cui all'art. 624,
comma 1, c.p.c., essendo un effetto automatico che discende dalla ricorrenza della causa - legale o giudiziale, ma comunque posta al di fuori del perimetro del procedimento esecutivo - che la determina. Pertanto, il provvedimento del giudice dell'esecuzione, che la pronunci, ha natura meramente dichiarativa, dovendo egli limitarsi a valutare se la causa di sospensione sussista o meno;
né occorre che la causa di sospensione “esterna” sia fatta valere con opposizione esecutiva,
essendo sufficiente investire il giudice dell'esecuzione con semplice istanza ex art. 485 c.p.c.
(Cass., sez. III, 28 marzo 2023, n. 8799).
Il provvedimento, con il quale il giudice dell'esecuzione individua i limiti e gli effetti della sospensione dell'esecuzione medesima disposta da altro giudice, configura un atto del processo di esecuzione, reso nell'esercizio dei poteri di direzione del processo stesso, e come tale è impugnabile solo con l'opposizione contemplata dall'art. 617 cod. proc. civ. (Cass., sez. III, 14 gennaio 1986 n.
3957).
Ora, tornando al caso in esame, alla luce dei principi appena esposti, deve concludersi per l'ammissibilità della presente opposizione ex art. 617 c.p.c. poiché l'ordinanza ex art. 623 c.p.c.
adottata dal G.E. il 30.10.23 nell'esercizio officioso dei suoi poteri ordinatori non ha alcun contenuto cautelare, non avendo egli vagliato la bontà dei gravi motivi dedotti da a Controparte_3
sostegno della propria istanza ex art. 624 c.p.c., ma essendosi limitato a prendere atto del dispositivo della sentenza n. 4803/2022 emessa dal Tribunale di Roma il 8.3.22 e della eventuale
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litispendenza, che si sarebbe potuta verificare in fase di merito con il giudizio di opposizione a precetto laddove ancora pendente in fase di gravame.
Tuttavia, si comprende in maniera altrettanto evidente che il G.E. ha dichiarato la sospensione del processo in assenza dei presupposti previsti dalla norma. Nel caso di specie, infatti,
nulla quaestio circa la insussistenza di una causa di sospensione esterna di natura legale, non era intervenuto alcun provvedimento di sospensione del titolo da parte di altro giudice: il Giudice
dell'opposizione preventiva all'esecuzione, infatti, non aveva pronunziato alcuna ordinanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 c.p.c. comma I, ma aveva definito il giudizio, dichiarando la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
con la sentenza n. 4803/2022, appellata dall'odierna attrice.
[...]
Ora, come noto, il giudizio di opposizione all'esecuzione, sia esso preventivo o successivo, è
un giudizio di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata, che produce i suoi effetti esclusivamente dal passaggio in giudicato della sentenza (Cass. Civ., sez. III, 4 febbraio
2025 n. 2781).
Conseguentemente, nel caso in esame, il G.E. non avrebbe potuto sospendere il procedimento ex art. 623 c.p.c. in assenza di constatazione di una sopravvenuta causa di sospensione esterna dell'esecuzione – come sarebbe avvenuto se il giudice dell'opposizione a precetto avesse adottato un'ordinanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma I – ma avrebbe dovuto esaminare nel merito i motivi di opposizione all'esecuzione enucleati da nel ricorso depositato il 26.6.23 quale Controparte_3
giudice della fase cautelare prevista dall'art. 624 c.p.c. o, in alternativa, in considerazione della sentenza n. 4803/2022 emessa dal Tribunale di Roma il 8.3.22 allo stato priva di effetti sul procedimento R.G.E. n. 1021-21 poiché non definitiva, adottare ex officio ogni altro atto ordinatorio ritenuto utile circa la proseguibilità o meno della procedura.
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Alla luce delle motivazioni esposte, va revocata l'ordinanza di sospensione ex art. 623 c.p.c.
pronunziata dal G.E. del procedimento esecutivo R.G.E. n. 1021-21 il 30.10.23 nell'ambito del sub procedimento cautelare n. 1, rimettendo al G.E. ogni valutazione sulla prosecuzione della procedura e, quale giudice dell'opposizione, sull'istanza cautelare avanzata ex art. 624 c.p.c. da CP_3
con ricorso depositato il 26.6.23.
[...]
L'accoglimento del primo motivo di opposizione avanzato da Controparte_1
comporta l'assorbimento delle ulteriori questioni proposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori medi dello scaglione previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Accoglie l'opposizione ex art. 617 c.p.c. e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di sospensione ex art. 623 c.p.c. pronunziata dal G.E. del procedimento esecutivo
R.G.E. n. 1021-21 il 30.10.23 nell'ambito del sub procedimento cautelare n. 1;
• Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_3 [...]
che liquida in € 7.616,00, oltre spese generali, Cpa ed Iva se Controparte_1
dovuta, ed € 518,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 22/10/2025
Il Giudice
RI EL
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