Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 4796/2024 promosso da:
nato a [...] l'[...] e nata ad [...] il Parte_1 CP_1
04.08.1973, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. RAFFAELLA GIOVANNELLI;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto e con libertà per ciascuno di fissare ove vorrà la propria residenza.
2) La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori;
vivrà Per_1
prevalentemente con la madre presso quella che era stata la casa coniugale, abitazione, assegnata alla nonna materna, signora ad Ancona in Via Flavia n. 5, ove manterrà la Parte_2
residenza.
3) Il signor potrà, comunque, tenerla con sé, secondo le modalità riportate nel pieno rispetto Pt_1
delle esigenze della minore:
• a weekend alterni, dalle ore 20,00 del sabato sino al lunedì successivo quando la accompagnerà a scuola, dopo la colazione;
• durante le vacanze natalizie, starà con il padre dal 23 al 30 dicembre e con la madre dal Per_1
31 dicembre al 6 gennaio;
l'anno successivo avverrà il contrario;
- 1 -
Pasqua con un genitore e le rimanenti festività con l'altro fino al rientro a scuola. L'anno successivo tali modalità verranno invertite;
• in estate il signor trascorrerà con la figlia tre settimane anche non consecutive;
l'esatto Pt_1
periodo dovrà essere comunicato alla signora due settimane prima;
CP_1
• trascorrerà le festività infrasettimanali alternandosi con i genitori;
si inizierà con il Per_1
prossimo 8 dicembre giorno che la minore trascorrerà con il padre;
• ogni anno la minore festeggerà il compleanno con entrambi i genitori.
Di volta in volta i genitori, come già stanno da tempo facendo, si organizzeranno e si accorderanno tra loro quando dovranno accompagnare all'attività sportiva o alle sedute presso lo studio Per_1 della Dott.ssa Bassetti, o all'incontro con le amiche, oppure quando dovranno andarla a riprendere.
I coniugi, potranno, previo accordo, di volta in volta, modificare il diritto di visita affinché sia più confacente alle esigenze di anche tenuto conto dei nuovi impegni sportivi che potrebbero Per_1
verificarsi nel tempo.
Ritengono che la regolamentazione di cui sopra sia pienamente rispondente all'interesse della prole.
4) Il signor verserà mensilmente la somma di € 250,00 per la figlia minore, a titolo di Pt_1 concorso di mantenimento;
l'importo rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere corrisposto entro il 5 di ogni mese.
5) Le spese straordinarie della figlia, per il cui elenco e la gestione ci si riporta integralmente al protocollo del Tribunale di Ancona, concordato con il Consiglio dell'Ordine, conosciuto dalle parti, verranno sostenute esclusivamente dal padre, sino a che la signora non avrà trovato una CP_1
nuova occupazione.
Se ciò avvenisse i coniugi, sin da ora, stabiliscono che le spese straordinarie, ad eccezione del costo della Dott.ssa Bassetti, che rimarrà sempre totalmente a carico del signor , saranno sostenute Pt_1
in parti uguali;
i rimborsi saranno effettuati verso la parte che ha affrontato il pagamento, previa esibizione delle relative ricevute di spesa alla fine di ogni mese.
6) I ricorrenti rinunciano reciprocamente ed espressamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in loro personale favore.
7) I ricorrenti sin da ora soprassiedono al deposito dei documenti di cui all'art. 473 bis.12, III comma, in particolare gli estratti del conto corrente bancario di ciascuno degli ultimi tre anni, avendo già sopra indicato le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, e degli oneri a carico di ciascuno”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- 2 - Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati ad Parte_1 CP_1
Ancona il 26.12.1996, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.., il quale in data 14.01.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minorenne Per_1
Nulla con riferimento all'altro figlio della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 CP_1
matrimonio ad Ancona il 26/12/1996, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 370, parte 2, serie A dell'anno 1996; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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