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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/11/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 627/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 627/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Catania, via Nuovalucello Parte_1 C.F._1
256, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano RUSSO dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente dom.ta in Catania, Via V. Giuffrida CP_1 C.F._2
73, presso lo studio dell'Avv. Marco Corsaro, nonché presso il domicilio digitale dell'Avv. Davide
Adorno del Foro di Siracusa ove ha studio in Via dell'Olimpiade 27, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale CP_2 C.F._3
pagina 1 di 18 dell'avv. Giuseppe Pellegrino nonché in Modica, nella Via Sacro Cuore n. 64/g, presso e nello studio dello stesso che lo rappresenta e difende per procura in atti sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Luca Licitra con studio in Modica nella Prov.le Rocciola Scrofani n. 39/c,
“ (P. Iva: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Montedoro n. 18, CP_3 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Valerio Vancheri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Siracusa, Controparte_4 P.IVA_2
V.le S. Panagia n. 141/A, presso lo studio degli Avv.ti Stefania Magnano e Vincenzo Mirmina dai quali è rappresentata e difesa per procura in atti
C.F. , Partita IVA ), domiciliata elettivamente Controparte_5 P.IVA_3 P.IVA_4 in Catania, Via Luigi Rizzo, 29 presso lo studio dell'Avv. Fausto Giannitto, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
APPELLATI
(C.F.: ), nella qualità di erede di CP_6 C.F._4 [...]
C.F.: Persona_1 C.F._5
(P.IVA: Controparte_7
) P.IVA_5
APPELLATI CONTUMACI
e nella causa civile n. 631/2024 R.G. ad essa riunita e promossa da
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale CP_2 C.F._3 dell'avv. Giuseppe Pellegrino nonché in Modica, nella Via Sacro Cuore n. 64/g, presso e nello studio dello stesso che lo rappresenta e difende per procura in atti sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Luca Licitra con studio in Modica nella Prov.le Rocciola Scrofani n. 39/c,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente dom.ta in Catania, Via V. Giuffrida CP_1 C.F._2
73, presso lo studio dell'Avv. Marco Corsaro, nonché presso il domicilio digitale dell'Avv. Davide
Adorno del Foro di Siracusa ove ha studio in Via dell'Olimpiade 27, dal quale è rappresentata e difesa pagina 2 di 18 giusta procura in atti
(C.F. , elettivamente domiciliata in Catania, via Nuovalucello Parte_1 C.F._1
256, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano RUSSO dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
“ (P. Iva: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Montedoro n. 18, CP_3 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Valerio Vancheri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Siracusa, Controparte_4 P.IVA_2
V.le S. Panagia n. 141/A, presso lo studio degli Avv.ti Stefania Magnano e Vincenzo Mirmina dai quali è rappresentata e difesa per procura in atti
C.F. , Partita IVA ), domiciliata elettivamente Controparte_5 P.IVA_3 P.IVA_4 in Catania, Via Luigi Rizzo, 29 presso lo studio dell'Avv. Fausto Giannitto, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
APPELLATI
(C.F.: ), nella qualità di erede di CP_6 C.F._4 [...]
C.F.: Persona_1 C.F._5
(P.IVA: Controparte_7
) P.IVA_5
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 777/2024, pubblicata in data 2.4.2024, il Tribunale di Siracusa, decidendo sulle domande di risarcimento danni proposte da nei confronti dei membri dell'equipe CP_1 medica che la aveva sottoposta ad intervento chirurgico di colicistectomia in laparoscopia in data pagina 3 di 18 29.9.2004 ( , quale erede del medico , e ) e CP_6 Persona_2 CP_2 Parte_1 della società gerente la clinica ove l'intervento era stato eseguito (oltre che delle compagnie CP_3 di assicurazione da ciascuno dei predetti convenuti chiamate in giudizio e segnatamente:
[...] per i tre medici e per la , nonché nei confronti di Controparte_4 Controparte_5 CP_3 altro medico ( e di altra clinica ( Persona_1 Controparte_7
presso cui l'attrice era stata rioperata in data 9.10.2004 per porre rimedio alle condizioni in cui
[...] versava all'esito del primo intervento, statuiva nei termini che appresso si trascrivono:
- condanna in solido quale erede del dott. -, la dott.ssa , il Persona_1 Persona_2 Parte_1 dott. e gerente della - a risarcire ad CP_2 CP_3 Controparte_8 CP_1
52.790,25, oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
- in relazione alla superiore obbligazione risarcitoria, dichiara quale erede del dott. Persona_1
-, la dott.ssa , il dott. e gerente della Persona_2 Parte_1 CP_2 CP_3 [...]
- responsabili nei rapporti interni ciascuno nella misura del 25%, per le ragioni di Controparte_8 cui in motivazione;
- rigetta ogni altra domanda di , per le ragioni di cui in motivazione;
CP_1
- condanna in solido ai sensi dell'art. 97 c.p.c. - quale erede del dott. -, Persona_1 Persona_2 la dott.ssa , il dott. e gerente della a Parte_1 CP_2 CP_3 CP_8 Controparte_8 pagare ad le spese di lite, che liquida al netto della compensazione di 1/3 – in € CP_1
9.402,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge;
- pone definitivamente in solido a carico di - erede del dott. -, della Persona_1 Persona_2 dott.ssa , del dott. e di gli oneri della consulenza tecnica Parte_1 CP_2 CP_3
d'ufficio, come in atti già liquidati;
- condanna a pagare in favore del dott. le spese di lite, che liquida - CP_1 Persona_1 al netto della compensazione di 2/3 – in € 7.485,66 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge;
- condanna a pagare in favore di CP_1 Controparte_7 le spese di lite, che liquida al netto della compensazione di 2/3, in € 7.485,66 per compensi oltre
[...] spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge;
- condanna a tenere erede del dott. Controparte_4 Persona_1 Persona_2 indenne in relazione ad ogni somma dallo stesso dovuta ad in dipendenza CP_1 dell'accoglimento delle domande attoree, per le ragioni di cui in motivazione;
pagina 4 di 18 - condanna a tenere gerente della – indenne Controparte_5 CP_3 Controparte_8 in relazione ad ogni somma dalla stessa dovuta ad in dipendenza dell'accoglimento CP_1 delle domande attoree, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare a erede del dott. , le Controparte_4 Persona_1 Persona_2 spese relative alla chiamata in giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA, come per legge;
- condanna a pagare a erede del dott. – Controparte_4 Persona_1 Persona_2 le spese di resistenza ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c. che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge;
;
- condanna a pagare a gerente della - le Controparte_5 CP_3 Controparte_8 spese relative alla chiamata in giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA, come per legge;
- condanna la dott.ssa a pagare a le spese relative alla Parte_1 Controparte_4 chiamata in giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge;
- condanna il dott. a pagare a le spese relative alla CP_2 Controparte_4 chiamata in giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge”.
In estrema sintesi, e per quanto ancora rilevante ai fini del presente giudizio di appello, il primo giudice riteneva la sussistenza della responsabilità in relazione all'intervento chirurgico di colecistectomia a cui si era sottoposta l'attrice in data 29.9.2004 in capo a tutti e tre medici evocati in giudizio (
[...]
– oggi il suo erede –, e ), dovendo rispondere gli Per_2 CP_6 CP_2 Parte_1 ultimi due, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della S.C. citata in sentenza, a dispetto del fatto che materialmente l'errore nell'atto chirurgico fosse stato commesso dal primo, e riteneva altresì la responsabilità della struttura sanitaria presso cui l'intervento era stato eseguito.
Nei rapporti interni tra i quattro convenuti condannati, in via solidale, al risarcimento del danno liquidato all'attrice, poi, il primo giudice ripartiva la responsabilità in quote uguali, pari al 25% ciascuno, in applicazione della presunzione stabilita dagli artt. 1298, comma 2 e 2055, comma 3, c.c.
Rigettava la domanda di manleva spiegata da e nei confronti della loro CP_2 Parte_1 compagnia di assicurazione mentre accoglieva la analoga domanda Controparte_4 proposta da nei confronti della sua compagnia di assicurazioni CP_3 Controparte_5
pagina 5 di 18 Avverso la anzidetta sentenza proponevano appello e . Parte_1 CP_2
Il primo appello veniva iscritto a ruolo al n. 627/2024 ed in esso si costituivano CP_1
, e CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Il secondo veniva iscritto al n. 631/2024 ed in esso si costituivano , Parte_1 CP_3 [...]
e Controparte_4 Controparte_5
Con provvedimento del 9.10.2024 il secondo procedimento veniva riunito al primo.
All'udienza del 12.11.2025, preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello proposto da sia fondato, atteso che non risulta dimostrato CP_2 che il predetto abbia presenziato all'intervento chirurgico del 29.9.2004 essendo sopraggiunto solo al momento di effettuare la sutura delle brecce praticate per il posizionamento dei trocars utilizzati per eseguire l'operazione in laparoscopia, mentre l'appello proposto da sia fondato soltanto Parte_1 in relazione al secondo motivo avente ad oggetto la distribuzione, tra i condebitori solidali dell'appellante, della misura della responsabilità di ciascuno, dovendosi attribuire la stessa, nella metà, alla struttura sanitaria, e nella restante metà, ai due medici responsabili, ripartita a sua volta in eguale misura tra di loro.
Entrambi gli appellanti hanno contestato, con il primo motivo di gravame, la sussistenza dei presupposti della responsabilità, sì come facenti parte della equipe medica che ha eseguito l'intervento sulla persona di . CP_1
È opportuno preliminarmente riportare la parte della sentenza in cui il Tribunale, dopo avere evidenziato, sulla base degli esiti della disposta CTU, l'errore commesso dal chirurgo Persona_2 durante l'intervento del 29.9.2004 (“appare evidente come nel corso della procedura di colecistectomia laparoscopica effettuata dal chirurgo Dr. in data 29.09.2004 presso la , si Per_2 Controparte_9 sia palesemente verificato un errore di valutazione per imperizia da parte dello stesso operatore, in quanto si è confuso il dotto coledoco con il cistico per cui erroneamente si è chiuso il coledoco con due clip metalliche sezionandolo successivamente”), ha esposto le ragioni per cui, a differenza di quanto sostenuto dai CCTTUU, non soltanto nei confronti di , bensì anche nei confronti di Persona_2 [...]
e , sussistano i presupposti della azionata responsabilità. Pt_1 CP_2
In proposito ha sostenuto il primo giudice che:
pagina 6 di 18 “In relazione all'intervento chirurgico in questione deve considerarsi censurabile anche la condotta della dott.ssa e del dott. . In proposito, il collegio di ausiliari del Parte_1 CP_2
Tribunale ha sostenuto che “l'intervento laparoscopico viene effettuato da un solo operatore che decide anche dove mettere le clip e al quale va addebitata tutta la responsabilità dell'atto chirurgico, mentre nel caso in esame degli altri due operatori, la , come da prassi, assisteva solamente Parte_2 il chirurgo operatore tenendo la telecamera per consentire al Dr. di vedere all'interno Per_2 dell'addome e di operare, e il Dr. all'inizio dell'intervento guardava e poi alla fine metteva il CP_2 drenaggio e chiudeva le brecce” (v. pag. 12 della consulenza tecnica d'ufficio). Le superiori conclusioni – che, invero, si traducono in valutazioni non tecniche bensì di carattere giuridico - non possono essere condivise in quanto non si pongono in linea con i più consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di attività d'equipe. È indubbio che il singolo componente di quest'ultima per un accadimento lesivo occorso al paziente non possa essere ritenuto responsabile in via aprioristica per il solo fatto dell'accertamento di un errore di diagnosi o di trattamento emerso nell'ambito del lavoro eseguito dal gruppo e che sia necessario, per sostenere l'addebito di responsabilità, valutare le concrete mansioni dell'operatore (così Cass. Pen. Sez. IV 5.5.2016, n.
18780). Il Supremo Collegio ha poi precisato che, nonostante non possano genericamente addebitarsi alla equipe operatoria nel suo complesso le inesattezze della prestazione in cui sia incorso uno dei componenti qualora vi sia una precisa suddivisione di ruoli e di mansioni, tale principio non può trovare applicazione nel caso in cui i ruoli e le mansioni di ciascuno di essi non siano nettamente distinti (così Cass. Pen. Sez. IV 27.9.2019, n. 39727). Si è dunque concluso che, ove manchi la suddivisione di compiti sopra illustrata e non entrino in gioco conoscenze settoriali o specialistiche, anche nell'attività chirurgica di gruppo, ogni sanitario non può esimersi dal valutare l'attività contestualmente svolta da un altro collega, facendosi carico di vigilare sulla correttezza dell'altrui operato (così Cass. Pen. Sez. IV 12.7.2019, n. 30626).
Ancora, la Suprema Corte, tracciando i confini dell'obbligo di controllo gravante sul singolo operatore d'equipe, ha specificato che, in caso di cooperazione multidisciplinare di chirurghi, rientra tra i doveri di ognuno di essi la verifica della condotta altrui e degli eventuali errori commessi dagli altri, i cui limiti sono rappresentati dal carattere evidente e non settoriale dell'errore, come tale rilevabile ed emendabile con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche proprie del professionista medio (così Cass. Pen. Sez. IV 18.5.2018, n. 22007). Tanto premesso, nella vicenda in esame, dalla cartella clinica redatta presso emerge che l'intervento chirurgico del CP_8 CP_8
pagina 7 di 18 29.9.2004 è stato eseguito, oltre che dal dott. , dalla dott.ssa e dal dott. Persona_2 Parte_1
(v. all. 2 della produzione attorea). A tal proposito, occorre rilevare che, in conformità CP_2 al più condivisibile indirizzo del Supremo Collegio, “la natura di certificazione amministrativa delle attestazioni contenute nella cartella clinica redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico – al pari di quelle dei certificati dei medici convenzionati – è affermazione giurisprudenziale praticamente costante, essendosi piuttosto
l'attenzione degli interpreti incentrata sulla esatta delimitazione delle annotazioni coperte da fede privilegiata. E invero l'applicazione dello speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. cod. civ. è circoscritta alle sole trascrizioni concernenti le attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre ne sono escluse le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essa contenute (confr. Cass. Civ. 12 maggio 2003, n. 7201; Cass. Civ. 27 settembre
1999, n. 10695)” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III 30.11.2011, n. 25568; v. anche Cass. Pen. Sez.
V 19.1.2011, n. 7443 e Cass. Pen. Sez. V 17.2.2010, n. 19557, sulla natura di atto pubblico della cartella clinica di struttura privata convenzionata col servizio sanitario nazionale). La presenza del dott. nel corso dell'intervento chirurgico del 29.9.2004, già sostenibile alla luce delle CP_2 risultanze della cartella clinica sopra evidenziata, è stata poi confermata anche dalla dott.ssa
[...]
nell'ambito della escussione disposta nel dibattimento del procedimento penale n. R.G.N.R. Pt_1
13536/2005, nel corso della quale la medesima ha dichiarato: “c'era pure il dott. […] era CP_2 presente all'inizio dell'operazione, era là che guardava […] alla fine il dott. ha messo il CP_2 drenaggio e chiuso le brecce” (v. pag. 15 della citazione). Sul punto, in diritto, occorre ricordare che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le cosiddette prove atipiche ed
è, quindi, legittimato ad avvalersi delle prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale e delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (così Cass. Civ. Sez. III 21.9.2021, n. 25503). Nel caso di specie, pur
a fronte dei superiori elementi, il dott. non ha fornito alcuna concreta dimostrazione CP_2 della sua estraneità all'intervento chirurgico del 29.9.2004. Pertanto, deve ritenersi provato che i tre sanitari sopra indicati abbiano agito nel medesimo contesto temporale. Si rileva poi che la dott.ssa
pagina 8 di 18 e il dott. , pur non avendo eseguito materialmente l'incisione chirurgica – Parte_1 CP_2 demandata al dott. -, hanno preso parte all'atto operatorio nella qualità di medici. Essi Persona_2 sono quindi intervenuti nelle vesti di soggetti dotati di qualifica corrispondente a quella del diretto autore della lesione, dai quali può esigersi la competenza tecnica propria della categoria. Per tale ragione, il sia pur condivisibile precedente richiamato dal difensore della dott.ssa (Cass. Parte_1
Pen. Sez. IV 18.2.2015, n. 7346, citato a pag. 2 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) non è idoneo a giustificare l'esonero di responsabilità di quest'ultima, essendo in esso stata esclusa la possibilità di estendere all'infermiere strumentista e all'infermiere di sala l'addebito mosso nei confronti dei medici esecutori di intervento ginecologico. In linea con l'indirizzo di legittimità sopra riportato (v. Cass. Pen. Sez. IV 12.7.2019, n. 30626 cit.), si osserva poi che la dott.ssa – Parte_1 nel corso della già menzionata istruttoria dibattimentale condotta nel processo penale n. R.G.N.R.
13536/2005 – ha dichiarato testualmente: “io tenevo l'ottica, cioè significa che in un intervento di colecistectomia, c'è l'operatore che fa l'intervento e poi il secondo che tiene l'ottica, fa vedere dentro
l'addome perché è un intervento che si fa ad addome chiuso, quindi, si fanno delle brecce per poi entrare all'interno […] io tengo la telecamera e faccio vedere all'operatore che cosa deve fare, cioè faccio vedere all'interno” (v. pag. 14 della citazione). La circostanza che la predetta convenuta abbia effettivamente rilasciato tali dichiarazioni non è stata dalla medesima smentita nell'odierno giudizio.
La dott.ssa ha poi dato atto, nella propria comparsa di costituzione e risposta (v. pag. 2 Parte_1
e pag. 3), di essersi occupata di assicurare “l'ottica necessaria per la visione del campo operatorio”.
È indubbio che la stessa non abbia preso parte alle “manovre chirurgiche” e che queste siano state
“compiute esclusivamente dall'operatore” (v. ancora pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta della dott.ssa ). Pur nondimeno, nella misura in cui risulta acclarato che il compito Parte_1 attribuito alla dott.ssa si è tradotto nel mostrare il campo operatorio al dott. Parte_1 [...]
, deve ritenersi che la medesima convenuta avrebbe dovuto rilevare l'errore commesso da Per_2 quest'ultimo, anche tenuto conto del fatto che esso, lungi dal risolversi in una inesattezza della tecnica chirurgica impiegata, ha tratto origine dalla non corretta individuazione del dotto da sottoporre a trattamento ed ha dunque riguardato un profilo connesso all'attività direttamente svolta dal sanitario assistente. Analoghe conclusioni vanno ripetute per la posizione del dott. . Ed infatti, CP_2 sebbene quest'ultimo si sia limitato ad intervenire nella fase di chiusura, deve ritenersi che i compiti del chirurgo che in sede di attività d'equipe accetti di espletare tale incombenza comprendano il controllo – quantomeno superficiale – di quanto in precedenza realizzato chirurgicamente da altro
pagina 9 di 18 operatore. Non può infine non evidenziarsi, a conferma di come esistessero pienamente i presupposti dell'obbligo di reciproca vigilanza, che la inesatta individuazione del dotto è stata definita dal collegio dei periti nominati dal Tribunale nel procedimento penale n. R.G.N.R. 13536/2005 come “un grave e grossolano errore” (v. pag. 22 della perizia di cui all'all. 7 della produzione attorea;
cfr. Cass. Pen.
Sez. IV 18.5.2018, n. 22007 cit., per la quale, nell'ambito dell'attività di equipe, la verifica della condotta altrui e degli eventuali errori commessi dagli altri deve esigersi in caso di carattere evidente
e non settoriale dell'errore, come tale rilevabile ed emendabile con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche proprie del professionista medio)”.
Con il primo motivo di appello ha criticato questa parte della sentenza impugnata Parte_1 sostenendo che, esattamente all'opposto rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice (secondo cui i
CCTTUU, nel mandare esente da colpa l'appellante – unitamente al –, avrebbero adottato CP_2 valutazioni non già meramente tecniche bensì si sarebbero impegnati in considerazioni di carattere giuridico, all'evidenza di spettanza dell'A.G.), sarebbe stato quest'ultimo ad “invadere” il campo, prettamente scientifico, di pertinenza dei consulenti tecnici.
Ritiene la Corte che questa critica sia infondata.
Invero, compito del CTU, è quello di esaminare (ed anche di individuare, in caso di consulenza tecnica c.d. percipiente), alla luce degli atti di causa, i fatti rilevanti ai fini della decisione, evidenziandone la loro portata ed il loro significato.
Nel caso a mani ciò è quello che i CCTTUU hanno fatto nell'individuare l'errore chirurgico commesso in occasione dell'intervento di colecistectomia in laparoscopia a cui si è sottoposta il CP_1
29.9.2004 (come detto consistito nell'avere apposto le clips sul dotto epatico comune e sul coledoco e non già sul dotto cistico e sull'arteria cistica).
Hanno aggiunto che la dott.ssa , nell'intervento in questione, aveva meramente assistito il Parte_1 dottore (unico operatore) “tenendo la telecamera per consentirgli di vedere all'interno Per_2 dell'addome e di operare” e ciò, a loro avviso, avrebbe escluso che dell'errore commesso dal primo la stessa avrebbe dovuto rispondere.
Ciò posto, come correttamente osservato dal Tribunale, stabilire se il medico chirurgo che ha preso parte all'operazione limitandosi a tenere gli strumenti operatori (i trocars contenenti la videocamera) in modo da consentire ad altro medico (il dott. ) di effettuare concretamente l'atto chirurgico, debba Per_2
o meno rispondere per non avere vigilato sull'operato di quest'ultimo intervenendo tempestivamente per evitare l'errore in cui lo stesso fosse incorso ovvero per eliminarne le conseguenze pregiudizievoli,
pagina 10 di 18 è questione di inquadramento giuridico del fatto, attività, questa, com'è noto riservata al giudice.
In altri termini, nel caso a mani il Tribunale non si è minimamente ingerito nelle valutazioni compiute dai CCTTUU che fossero pertinenti alla risoluzione, sul piano scientifico, dei quesiti loro demandati, ad esempio opinando diversamente in merito alla tecnica chirurgica erroneamente adottata in occasione dell'intervento per cui è causa, ovvero ritenendo che l'errore non fosse quello individuato dai
CCTTUU ma fosse un altro ovvero che non esistesse alcun errore, bensì, fermo l'accertamento in punto di fatto delle modalità con cui è stata eseguita l'operazione avuto riguardo, in particolare, al ruolo svolto dalla ha ritenuto, sulla base delle ragioni sopra esposte, che sebbene non fosse ascrivibile Pt_1 alla predetta l'errore di avere apposto le clips sul dotto epatico e sul coledoco piuttosto che sul dotto cistico e sull'arteria cistica (ossia non dovesse risponderne sul piano commissivo), comunque doveva essere ritenuta responsabile, sub specie di condotta omissiva, per non avere vigilato sull'operato dell'altro chirurgo e non essere intervenuta evitando, rimuovendo o comunque limitando la portata delle conseguenze dannose dell'errore in cui lo stesso era incorso, esercitando in questo modo, come è suo dovere, il vaglio giurisdizionale sull'accaduto.
Escluso che sia dato ravvisare qualsivoglia sconfinamento del primo giudice al di fuori del perimetro, squisitamente giuridico, di sua esclusiva pertinenza, va adesso valutato se, nel merito, la decisione da lui adottata sia o meno corretta.
Preliminarmente va ribadito che secondo la S.C., la quale si è espressa sulla responsabilità del medico facente parte di una equipe in maniera uniforme dal punto di vista penale e civile: “In tema di colpa professionale, in caso di intervento chirurgico in «équipe», il principio per cui ogni sanitario è tenuto
a vigilare sulla correttezza dell'attività altrui, se del caso ponendo rimedio ad errori, che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio, non opera in relazione alle fasi dell'intervento in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti, dovendo trovare applicazione il diverso principio dell'affidamento per cui può rispondere dell'errore o dell'omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell'intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare l'onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui” (così Cass. pen., sez. IV,
23 gennaio 2018, n. 22007 Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2019, n. 30626 ed anche Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n. 2060 e Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26307).
Secondo il primo giudice, nel caso a mani, non si verte in ipotesi di intervento chirurgico pagina 11 di 18 multidisciplinare a cui abbiano preso parte diversi operatori ciascuno specialista di una determinata branca della chirurgia, bensì si verte nell'ipotesi in cui le manovre chirurgiche sono state compiute da un solo operatore (il dott. ), e tuttavia all'operazione ha preso parte, oltre al dott. (su cui Per_2 CP_2
v. infra), la dott.ssa la quale, per sua stessa ammissione, pur dotata di qualifica professionale Pt_1 corrispondente a quella dell'operatore (risultando anch'essa medico chirurgo), aveva il compito di
“tenere la telecamera” e di assicurare “l'ottica necessaria per la visione del campo operatorio”.
Posta tale premessa il Tribunale ha ritenuto che: “… nella misura in cui risulta acclarato che il compito attribuito alla dott.ssa si è tradotto nel mostrare il campo operatorio al dott. Parte_1
, deve ritenersi che la medesima convenuta avrebbe dovuto rilevare l'errore commesso Persona_2 da quest'ultimo, anche tenuto conto del fatto che esso, lungi dal risolversi in una inesattezza della tecnica chirurgica impiegata, ha tratto origine dalla non corretta individuazione del dotto da sottoporre a trattamento ed ha dunque riguardato un profilo connesso all'attività direttamente svolta dal sanitario assistente”, concludendo per la sussistenza della responsabilità in capo all'appellata anche sulla base del fatto che “la inesatta individuazione del dotto è stata definita dal collegio dei periti nominati dal Tribunale nel procedimento penale n. R.G.N.R. 13536/2005 come “un grave e grossolano errore”.
Con il motivo di gravame in oggetto l'appellante ha criticato il ragionamento del primo giudice sostenendo che, in caso di intervento chirurgico effettuato con la tecnica della laparoscopia: “Il ruolo dell'assistente – pacificamente espletato dall'appellante nel caso in oggetto - è, quindi, quello di una collaborazione esterna al campo operatorio, del tutto analogo (sul piano dell'impegno professionale, della natura della prestazione e della autonomia operativa) a quello assunto dallo strumentista, che fornisce gli strumenti chirurgici di vola in volta richiesti dall'operatore. Parimenti, l'assistente si limita a mantenere i trocar nelle posizioni fatte assumere dall'operatore eventualmente correggendo la loro posizione, ma sempre sotto esplicita richiesta ed indicazione dell'operatore medesimo. In altre parole, nell'ambito delle procedure chirurgiche videolaparoscopiche, l'equipe rappresenta una esigenza operativa (nel senso che sono necessarie più figure che assistono l'operatore), ma gli altri componenti dell'equipe, oltre all'operatore, non assumono alcuna autonomia decisionale né partecipano direttamente all'esecuzione tecnica dell'atto operatorio e delle manovre chirurgiche vere
e proprie” (v. p. 15 dell'atto di appello)
Ed ancora: “nella fattispecie in esame alla D.ssa era stata assegnata una mansione ben precisa Pt_1 ovvero (come dichiarato dalla stessa nell'istruttoria dibattimentale del richiamato processo penale)
pagina 12 di 18 quella di assicurare “l'ottica necessaria per la visione del campo operatorio”; va da sé che essa era oggettivamente impossibilitata a vigilare sull'operato del Dr e comunque sia non poteva Per_2
“rilevare l'errore commesso da quest'ultimo” (v. p. 16 dell'atto di appello).
Ritiene la Corte che le argomentazioni del motivo di appello in esame non siano condivisibili.
Invero, il primo giudice ha ritenuto che la dott.ssa debba rispondere per non avere diligentemente Pt_1 vigilato sull'operato del dott. perché, posto che l'appellante è un medico chirurgo e che come tale Per_2 non poteva non sapere che l'operazione a cui ha preso parte avrebbe dovuto essere eseguita apponendo le clips sul dotto cistico e sull'arteria cistica e non sul dotto epatico e sul coledoco e che scambiare i vasi in questione costituisce un errore grossolano, visto che il suo compito era quello di “assicurare
l'ottica necessaria del campo operatorio” tenendo in posizione i trocars contenenti anche la fibra ottica della videocamera, proprio per eseguire lo specifico compito a lei affidato deve logicamente ritenersi che essa abbia tenuto gli occhi sul campo operatorio (atteso che, altrimenti, non avrebbe potuto assicurare al dott. la visione dello stesso) ed abbia quindi visto, “in diretta”, in che modo stava Per_2 procedendo l'operatore andando a clippare i dotti sbagliati e commettendo in tal modo un errore grossolano, di cui l'appellante non si è minimanente avveduta (così dimostrando palese imperizia, atteso peraltro che la stessa, come si evince dalle dichiarazioni rese durante la sua testimonianza nel processo penale celebrato nei confronti dei dottori e ha dimostrato di sapere come Per_2 CP_2 doveva essere eseguita l'operazione; v. p. 36 del verbale di testimonianza in atti ove si legge: “le clip si mettono prima di togliere la colecisti e si lega l'arteria cistica ed il cistico perché poi si toglie la colecisti dal letto epatico e si toglie, perché prima si devono legare …”).
Non risulta quindi affatto condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui, dequalificando la dottoressa attraverso la sua equiparazione ad una mera strumentista di sala operatoria (ossia ad Pt_1 una infermiera), la stessa sarebbe stata oggettivamente impossibilitata a rilevare l'errore commesso dal dott. , quando invece la predetta, occupata esclusivamente ad assicurare la piena visione del Per_2 campo operatorio all'altro chirurgo, deve per ciò stesso avere visto il grossolano errore commesso dall'operatore e, non essendosene per colpa avveduta, ha omesso di intervenire nell'immediatezza facendolo rilevare al chirurgo che avrebbe potuto a sua volta porre rimedio ad esso o quanto meno mitigarne le conseguenze.
Il motivo di appello, quindi, non può che essere rigettato.
Passando ad esaminare subito, per continuità di discorso, il motivo di gravame con cui CP_2 ha anch'esso criticato la sentenza appellata per averlo ritenuto responsabile del danno arrecato pagina 13 di 18 all'appellata quale componente dell'equipe medica che la ha operata in data 29.9.2004 (e riservando al prosieguo l'esame del secondo motivo di gravame articolato dalla , ritiene la Corte che il motivo Pt_1 in questione sia meritevole di essere accolto.
Va premesso che ha criticato innanzitutto in punto di fatto la sentenza impugnata, CP_2 segnatamente con riferimento all'avere essa ritenuto che l'appellante fosse presente non soltanto alla fase finale dell'operazione a cui ha pacificamente preso parte occupandosi di apporre il drenaggio e chiudere le brecce, bensì anche all'inizio dell'operazione.
Questo aspetto è stato sin dalla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio vibratamente contestato dall'appellante il quale ha sempre negato di essere stato presente in qualsivoglia fase dell'operazione anteriore a quella della sutura delle brecce ed in particolare alla fase in cui è stata asportata la colecisti.
Il Tribunale ha ritenuto il contrario, in primo luogo richiamando quanto attestato nella cartella clinica da cui risulta che anche il dott. al pari del dott. e della dott.ssa ebbe a prendere CP_2 Per_2 Pt_1 parte all'intervento chirurgico, e poi utilizzando la testimonianza resa dalla dott.ssa nel processo Pt_1 penale n. 13536/2005 RGNR in cui la stessa non figurava imputata – a differenza dei dottori e Per_2
–, ed in cui aveva dichiarato che: “c'era pure il dott. … era presente all'inizio CP_2 CP_2 dell'operazione, era là che guardava …. alla fine il dott. ha messo il drenaggio e chiuso le CP_2 brecce”.
Con il motivo di appello in esame si è doluto della mancata completa valutazione, da CP_2 parte del primo giudice, delle risultanze del processo penale in cui, oltre alla testimonianza della Pt_1
è stata assunta anche quella del capo sala infermiere il quale ha dichiarato che l'appellante CP_10
“ebbe a giungere solo alla fine dell'intervento senza partecipare all'operazione”, sulla cui base il
Tribunale penale aveva escluso, mettendola in relazione con quella della che l'errore commesso Pt_1 dal dott. avrebbe potuto essergli addebitato. Per_2
Ritiene la Corte che l'argomento speso dall'appellante sia condivisibile, specie avuto riguardo alla circostanza secondo cui le dichiarazioni rese dalla in sede penale, in questa sede civile ove la Pt_1 predetta è parte, vanno valutate secondo i canoni del rito civile nel senso che possono soltanto valere contra sé (al pari delle risposte rese ad un interrogatorio formale), ma non già contro un'altra parte convenuta, specie qualora la stessa sia controinteressata rispetto alla dichiarante riducendosi, nei rapporti interni tra i condebitori, la quota della sua responsabilità all'aumento del numero di essi.
Invero, premesso che l'indicazione della partecipazione del dott. all'intervento chirurgico CP_2
pagina 14 di 18 contenuta nella cartella clinica è ampiamente compatibile con l'assunto del predetto secondo cui lo stesso si sarebbe meramente occupato di suturare le brecce essendo sopraggiunto solo in quel momento, non potendosi attribuire valenza alle dichiarazioni rese dalla in merito alla presenza Pt_1 del ad altre fasi dell'operazione, non resta che ritenere, in punto di fatto, che a differenza di CP_2 quanto statuito in sentenza il non fosse presente ad alcuna delle fasi dell'intervento anteriore CP_2 all'anzidetto momento.
Se questo è vero, non si può condividere quanto ritenuto dal primo giudice in ordine al fatto che
“sebbene quest'ultimo (il si sia limitato ad intervenire nella fase di chiusura, deve ritenersi CP_2 che i compiti del chirurgo che in sede di attività d'equipe accetti di espletare tale incombenza comprendano il controllo – quantomeno superficiale – di quanto in precedenza realizzato chirurgicamente da altro operatore”, atteso che, all'evidenza, se il medico non assiste all'operazione e giunge soltanto alla sua conclusione a paziente già operato (e ad ottica ragionevolmente rimossa), non possiede alcuno strumento per revisionare quanto fatto dall'altro chirurgo.
Ne consegue che il primo motivo del gravame spiegato da è fondato, restando assorbiti i CP_2 restanti, e che in riforma della sentenza appellata va rigettata la domanda di risarcimento danni spiegata da nei confronti del predetto, con l'ulteriore conseguenza che di ciò andrà tenuto conto CP_1 ai fini della ripartizione, nei rapporti interni tra gli obbligati, delle quote di responsabilità di ciascuno e ciò anche ai fini della surrogazione delle assicurazioni condannate in accoglimento delle domande di manleva proposte da e nei diritti dei rispettivi assicurati. Per_2 CP_3
Resta da esaminare il secondo dei motivi del gravame spiegato da . Parte_1
Come detto il primo giudice ha ritenuto che del danno alla salute arrecato ad dovessero CP_1 rispondere in via solidale i tre medici che la avevano operata ( , e , unitamente alla Per_2 Pt_1 CP_2
quale società gerente la casa di cura presso cui l'intervento chirurgico era stato eseguito. CP_3
In relazione ai rapporti interni tra i quattro obbligati in solido il Tribunale, dopo avere richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto (Cass., sez. III 20 ottobre 2021, n. 29001ed anche Cass., sez. III 11.novembre 2019, n. 28987), escluso che ricorressero gli estremi per porre interamente a carico dei medici la responsabilità del fatto dannoso occorso alla danneggiata non sussistendo evidenza della derivazione causale dello stesso “da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità”, in applicazione della regola sancita dagli artt.
2055, comma 3 e 1298, comma 2, c.c., ripartiva la responsabilità tra i quattro nella uguale misura del
25% ciascuno.
pagina 15 di 18 Con il motivo di appello in esame ha criticato la decisione assunta dal primo giudice Parte_1 sostenendo che nel riparto interno delle quote di responsabilità la struttura sanitaria non avrebbe potuto rispondere in misura inferiore al 50%, mentre la restante quota avrebbe dovuto essere paritariamente distribuita tra i medici.
Ritiene la Corte che il motivo in questione sia fondato.
Va premesso che il motivo di appello, contrariamente a quanto eccepito da non è Controparte_5 inammissibile per non avere la chiesto l'accertamento delle quote di responsabilità in vista del Pt_1 regresso in primo grado, atteso che una volta che il primo giudice su detta questione si sia pronunciato, sebbene su istanza di altra parte, la stessa può comunque essere devoluta al giudice dell'appello da chiunque abbia interesse.
Ciò posto, ad avviso del collegio, è lo stesso fondamento della responsabilità contrattuale ex art. 1228
c.c. in forza della quale la casa di cura è chiamata a rispondere dei danni arrecati dai suoi ausiliari (sì come evidenziato da Cass., sez. III, 20 ottobre 2021, n. 29001 secondo cui: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale”) che pone un limite, nei rapporti interni con gli stessi, non inferiore al 50% alla sua quota di responsabilità, e ciò perché è questa la misura al di sotto della quale il rischio di impresa non può scendere per essere riversato sui terzi (come è chiarito nella parte motiva di Cass., sez.
III, 7 novembre 2024, n. 28642 ove si legge: “In caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria) la struttura sanitaria può agire quindi in rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per l'intero importo, bensì fino ad un massimo del 50% perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte - appunto nella misura del 50% - al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività”).
In pratica, la regola di pari divisione dell'obbligazione nei rapporti interni tra coobbligati solidali va applicata distinguendo a monte la diversa posizione rivestita, rispettivamente, dalla struttura sanitaria da una parte e dai medici dall'altra, tra i quali il debito va diviso nella misura della metà per ciascuno, salvo poi, all'interno della seconda categoria e salvo diverse emergenze processuali, ulteriormente pagina 16 di 18 applicarsi distribuendo la metà del debito, paritariamente, tra tutti i medici responsabili.
Va quindi accolto il motivo di gravame in esame.
Ciò posto, atteso che dall'accoglimento dell'appello del consegue che responsabili del danno CP_2 arrecato alla siano soltanto l'erede del dott. , la dott.ssa e la quale CP_1 Per_2 Pt_1 CP_3 esercente la casa di cura presso cui l'intervento è stato eseguito, i quali tutti devono rispondere in solido nei confronti della danneggiata, l'accoglimento del motivo di appello articolato dalla comporta Pt_1 che nei rapporti interni la responsabilità tra di loro va ripartita nella misura del 50% a carico della
[...]
CP_ e nella misura del 25% a carico di ciascuno dei medici la cui responsabilità è risultata confermata all'esito del presente giudizio.
L'aumento, nei rapporti interni, della quota di responsabilità della resta accertata anche ai fini CP_3 della domanda di manleva spiegata dalla predetta nei confronti di e dell'eventuale Controparte_5 surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato.
L'accoglimento dell'appello proposto da impone di regolare le spese di lite del doppio CP_2 grado di giudizio secondo la soccombenza, compensandole nella misura di 2/3 atteso che si ravvisano le medesime ragioni poste a fondamento della analoga compensazione disposta dal primo giudice con riferimento al rigetto della domanda proposta dalla nei confronti del dott. CP_1 Persona_1 autore del secondo intervento a cui la stessa è stata sottoposta, e di tenere conto del rigetto della domanda attorea anche ai fini della distribuzione delle spese di CTU.
Quanto alla regolazione delle spese derivanti dall'appello proposto da , il suo rigetto nei Parte_1 confronti di induce a regolarle analogamente al primo grado di giudizio in cui sono CP_1 state compensate nella misura di 1/3 e poste nella restante parte a carico della Pt_1
L'accoglimento del motivo di appello relativo alla ripartizione interna della responsabilità tra coobbligati, spiegato da , rispetto al quale è risultata soccombente (al pari della Parte_1 CP_3 sua assicurazione costituitasi in giudizio per contrastare l'appello della , Controparte_5 Pt_1 induce a regolare tra le parti interessate le spese di lite di questo grado di giudizio di conseguenza, nella misura indicata in dispositivo avuto riguardo al valore della quota di responsabilità disputata.
Le spese tra e vanno invece compensate. Parte_1 Controparte_4
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nelle cause riunite n. 627/2024 e n. 631/2024 R.G., aventi ad oggetto rispettivamente l'appello proposto da e l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 777/2024, pubblicata in data CP_2
pagina 17 di 18 2.4.2024: dichiara la contumacia di , quale erede di , CP_6 Persona_2 Persona_1 [...]
Controparte_7 in accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale accoglimento dell'appello CP_2 proposto da : Parte_1 rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di già accolta in CP_1 CP_2 primo grado;
dichiara in relazione alla obbligazione risarcitoria di € 52.790,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione della sentenza di primo grado, rimasta a carico all'esito del presente giudizio dei soli , quale erede di GA Gaetano, e responsabili i CP_6 Parte_1 CP_3 predetti nei rapporti interni nella misura del 25% ciascuno i primi due e del 50% la terza;
compensa nella misura di 2/3 tra e le spese di entrambi i gradi di CP_1 CP_2 giudizio e condanna la prima al pagamento del restante terzo che liquida, per ciascun grado, in €
5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
compensa nella misura di 1/3 le spese di lite di questo grado di giudizio tra ed Parte_1 CP_1
e condanna la prima al pagamento dei restanti due terzi liquidandole in € 10.000,00, oltre spese
[...] generali, IVA e CPA: condanna e in solido, al pagamento delle spese di lite di questo grado CP_3 Controparte_5 di giudizio in favore di , che liquida in € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Parte_1 pone le spese di consulenza tecnica del primo grado di giudizi, in solido, a carico di , CP_6 quale erede di , e Persona_2 Parte_1 CP_3 conferma nel resto la impugnata sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 19 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 627/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Catania, via Nuovalucello Parte_1 C.F._1
256, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano RUSSO dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente dom.ta in Catania, Via V. Giuffrida CP_1 C.F._2
73, presso lo studio dell'Avv. Marco Corsaro, nonché presso il domicilio digitale dell'Avv. Davide
Adorno del Foro di Siracusa ove ha studio in Via dell'Olimpiade 27, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale CP_2 C.F._3
pagina 1 di 18 dell'avv. Giuseppe Pellegrino nonché in Modica, nella Via Sacro Cuore n. 64/g, presso e nello studio dello stesso che lo rappresenta e difende per procura in atti sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Luca Licitra con studio in Modica nella Prov.le Rocciola Scrofani n. 39/c,
“ (P. Iva: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Montedoro n. 18, CP_3 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Valerio Vancheri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Siracusa, Controparte_4 P.IVA_2
V.le S. Panagia n. 141/A, presso lo studio degli Avv.ti Stefania Magnano e Vincenzo Mirmina dai quali è rappresentata e difesa per procura in atti
C.F. , Partita IVA ), domiciliata elettivamente Controparte_5 P.IVA_3 P.IVA_4 in Catania, Via Luigi Rizzo, 29 presso lo studio dell'Avv. Fausto Giannitto, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
APPELLATI
(C.F.: ), nella qualità di erede di CP_6 C.F._4 [...]
C.F.: Persona_1 C.F._5
(P.IVA: Controparte_7
) P.IVA_5
APPELLATI CONTUMACI
e nella causa civile n. 631/2024 R.G. ad essa riunita e promossa da
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale CP_2 C.F._3 dell'avv. Giuseppe Pellegrino nonché in Modica, nella Via Sacro Cuore n. 64/g, presso e nello studio dello stesso che lo rappresenta e difende per procura in atti sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Luca Licitra con studio in Modica nella Prov.le Rocciola Scrofani n. 39/c,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente dom.ta in Catania, Via V. Giuffrida CP_1 C.F._2
73, presso lo studio dell'Avv. Marco Corsaro, nonché presso il domicilio digitale dell'Avv. Davide
Adorno del Foro di Siracusa ove ha studio in Via dell'Olimpiade 27, dal quale è rappresentata e difesa pagina 2 di 18 giusta procura in atti
(C.F. , elettivamente domiciliata in Catania, via Nuovalucello Parte_1 C.F._1
256, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano RUSSO dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
“ (P. Iva: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Montedoro n. 18, CP_3 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Valerio Vancheri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Siracusa, Controparte_4 P.IVA_2
V.le S. Panagia n. 141/A, presso lo studio degli Avv.ti Stefania Magnano e Vincenzo Mirmina dai quali è rappresentata e difesa per procura in atti
C.F. , Partita IVA ), domiciliata elettivamente Controparte_5 P.IVA_3 P.IVA_4 in Catania, Via Luigi Rizzo, 29 presso lo studio dell'Avv. Fausto Giannitto, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
APPELLATI
(C.F.: ), nella qualità di erede di CP_6 C.F._4 [...]
C.F.: Persona_1 C.F._5
(P.IVA: Controparte_7
) P.IVA_5
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 777/2024, pubblicata in data 2.4.2024, il Tribunale di Siracusa, decidendo sulle domande di risarcimento danni proposte da nei confronti dei membri dell'equipe CP_1 medica che la aveva sottoposta ad intervento chirurgico di colicistectomia in laparoscopia in data pagina 3 di 18 29.9.2004 ( , quale erede del medico , e ) e CP_6 Persona_2 CP_2 Parte_1 della società gerente la clinica ove l'intervento era stato eseguito (oltre che delle compagnie CP_3 di assicurazione da ciascuno dei predetti convenuti chiamate in giudizio e segnatamente:
[...] per i tre medici e per la , nonché nei confronti di Controparte_4 Controparte_5 CP_3 altro medico ( e di altra clinica ( Persona_1 Controparte_7
presso cui l'attrice era stata rioperata in data 9.10.2004 per porre rimedio alle condizioni in cui
[...] versava all'esito del primo intervento, statuiva nei termini che appresso si trascrivono:
- condanna in solido quale erede del dott. -, la dott.ssa , il Persona_1 Persona_2 Parte_1 dott. e gerente della - a risarcire ad CP_2 CP_3 Controparte_8 CP_1
52.790,25, oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
- in relazione alla superiore obbligazione risarcitoria, dichiara quale erede del dott. Persona_1
-, la dott.ssa , il dott. e gerente della Persona_2 Parte_1 CP_2 CP_3 [...]
- responsabili nei rapporti interni ciascuno nella misura del 25%, per le ragioni di Controparte_8 cui in motivazione;
- rigetta ogni altra domanda di , per le ragioni di cui in motivazione;
CP_1
- condanna in solido ai sensi dell'art. 97 c.p.c. - quale erede del dott. -, Persona_1 Persona_2 la dott.ssa , il dott. e gerente della a Parte_1 CP_2 CP_3 CP_8 Controparte_8 pagare ad le spese di lite, che liquida al netto della compensazione di 1/3 – in € CP_1
9.402,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge;
- pone definitivamente in solido a carico di - erede del dott. -, della Persona_1 Persona_2 dott.ssa , del dott. e di gli oneri della consulenza tecnica Parte_1 CP_2 CP_3
d'ufficio, come in atti già liquidati;
- condanna a pagare in favore del dott. le spese di lite, che liquida - CP_1 Persona_1 al netto della compensazione di 2/3 – in € 7.485,66 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge;
- condanna a pagare in favore di CP_1 Controparte_7 le spese di lite, che liquida al netto della compensazione di 2/3, in € 7.485,66 per compensi oltre
[...] spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge;
- condanna a tenere erede del dott. Controparte_4 Persona_1 Persona_2 indenne in relazione ad ogni somma dallo stesso dovuta ad in dipendenza CP_1 dell'accoglimento delle domande attoree, per le ragioni di cui in motivazione;
pagina 4 di 18 - condanna a tenere gerente della – indenne Controparte_5 CP_3 Controparte_8 in relazione ad ogni somma dalla stessa dovuta ad in dipendenza dell'accoglimento CP_1 delle domande attoree, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare a erede del dott. , le Controparte_4 Persona_1 Persona_2 spese relative alla chiamata in giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA, come per legge;
- condanna a pagare a erede del dott. – Controparte_4 Persona_1 Persona_2 le spese di resistenza ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c. che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge;
;
- condanna a pagare a gerente della - le Controparte_5 CP_3 Controparte_8 spese relative alla chiamata in giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA, come per legge;
- condanna la dott.ssa a pagare a le spese relative alla Parte_1 Controparte_4 chiamata in giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge;
- condanna il dott. a pagare a le spese relative alla CP_2 Controparte_4 chiamata in giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge”.
In estrema sintesi, e per quanto ancora rilevante ai fini del presente giudizio di appello, il primo giudice riteneva la sussistenza della responsabilità in relazione all'intervento chirurgico di colecistectomia a cui si era sottoposta l'attrice in data 29.9.2004 in capo a tutti e tre medici evocati in giudizio (
[...]
– oggi il suo erede –, e ), dovendo rispondere gli Per_2 CP_6 CP_2 Parte_1 ultimi due, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della S.C. citata in sentenza, a dispetto del fatto che materialmente l'errore nell'atto chirurgico fosse stato commesso dal primo, e riteneva altresì la responsabilità della struttura sanitaria presso cui l'intervento era stato eseguito.
Nei rapporti interni tra i quattro convenuti condannati, in via solidale, al risarcimento del danno liquidato all'attrice, poi, il primo giudice ripartiva la responsabilità in quote uguali, pari al 25% ciascuno, in applicazione della presunzione stabilita dagli artt. 1298, comma 2 e 2055, comma 3, c.c.
Rigettava la domanda di manleva spiegata da e nei confronti della loro CP_2 Parte_1 compagnia di assicurazione mentre accoglieva la analoga domanda Controparte_4 proposta da nei confronti della sua compagnia di assicurazioni CP_3 Controparte_5
pagina 5 di 18 Avverso la anzidetta sentenza proponevano appello e . Parte_1 CP_2
Il primo appello veniva iscritto a ruolo al n. 627/2024 ed in esso si costituivano CP_1
, e CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Il secondo veniva iscritto al n. 631/2024 ed in esso si costituivano , Parte_1 CP_3 [...]
e Controparte_4 Controparte_5
Con provvedimento del 9.10.2024 il secondo procedimento veniva riunito al primo.
All'udienza del 12.11.2025, preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello proposto da sia fondato, atteso che non risulta dimostrato CP_2 che il predetto abbia presenziato all'intervento chirurgico del 29.9.2004 essendo sopraggiunto solo al momento di effettuare la sutura delle brecce praticate per il posizionamento dei trocars utilizzati per eseguire l'operazione in laparoscopia, mentre l'appello proposto da sia fondato soltanto Parte_1 in relazione al secondo motivo avente ad oggetto la distribuzione, tra i condebitori solidali dell'appellante, della misura della responsabilità di ciascuno, dovendosi attribuire la stessa, nella metà, alla struttura sanitaria, e nella restante metà, ai due medici responsabili, ripartita a sua volta in eguale misura tra di loro.
Entrambi gli appellanti hanno contestato, con il primo motivo di gravame, la sussistenza dei presupposti della responsabilità, sì come facenti parte della equipe medica che ha eseguito l'intervento sulla persona di . CP_1
È opportuno preliminarmente riportare la parte della sentenza in cui il Tribunale, dopo avere evidenziato, sulla base degli esiti della disposta CTU, l'errore commesso dal chirurgo Persona_2 durante l'intervento del 29.9.2004 (“appare evidente come nel corso della procedura di colecistectomia laparoscopica effettuata dal chirurgo Dr. in data 29.09.2004 presso la , si Per_2 Controparte_9 sia palesemente verificato un errore di valutazione per imperizia da parte dello stesso operatore, in quanto si è confuso il dotto coledoco con il cistico per cui erroneamente si è chiuso il coledoco con due clip metalliche sezionandolo successivamente”), ha esposto le ragioni per cui, a differenza di quanto sostenuto dai CCTTUU, non soltanto nei confronti di , bensì anche nei confronti di Persona_2 [...]
e , sussistano i presupposti della azionata responsabilità. Pt_1 CP_2
In proposito ha sostenuto il primo giudice che:
pagina 6 di 18 “In relazione all'intervento chirurgico in questione deve considerarsi censurabile anche la condotta della dott.ssa e del dott. . In proposito, il collegio di ausiliari del Parte_1 CP_2
Tribunale ha sostenuto che “l'intervento laparoscopico viene effettuato da un solo operatore che decide anche dove mettere le clip e al quale va addebitata tutta la responsabilità dell'atto chirurgico, mentre nel caso in esame degli altri due operatori, la , come da prassi, assisteva solamente Parte_2 il chirurgo operatore tenendo la telecamera per consentire al Dr. di vedere all'interno Per_2 dell'addome e di operare, e il Dr. all'inizio dell'intervento guardava e poi alla fine metteva il CP_2 drenaggio e chiudeva le brecce” (v. pag. 12 della consulenza tecnica d'ufficio). Le superiori conclusioni – che, invero, si traducono in valutazioni non tecniche bensì di carattere giuridico - non possono essere condivise in quanto non si pongono in linea con i più consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di attività d'equipe. È indubbio che il singolo componente di quest'ultima per un accadimento lesivo occorso al paziente non possa essere ritenuto responsabile in via aprioristica per il solo fatto dell'accertamento di un errore di diagnosi o di trattamento emerso nell'ambito del lavoro eseguito dal gruppo e che sia necessario, per sostenere l'addebito di responsabilità, valutare le concrete mansioni dell'operatore (così Cass. Pen. Sez. IV 5.5.2016, n.
18780). Il Supremo Collegio ha poi precisato che, nonostante non possano genericamente addebitarsi alla equipe operatoria nel suo complesso le inesattezze della prestazione in cui sia incorso uno dei componenti qualora vi sia una precisa suddivisione di ruoli e di mansioni, tale principio non può trovare applicazione nel caso in cui i ruoli e le mansioni di ciascuno di essi non siano nettamente distinti (così Cass. Pen. Sez. IV 27.9.2019, n. 39727). Si è dunque concluso che, ove manchi la suddivisione di compiti sopra illustrata e non entrino in gioco conoscenze settoriali o specialistiche, anche nell'attività chirurgica di gruppo, ogni sanitario non può esimersi dal valutare l'attività contestualmente svolta da un altro collega, facendosi carico di vigilare sulla correttezza dell'altrui operato (così Cass. Pen. Sez. IV 12.7.2019, n. 30626).
Ancora, la Suprema Corte, tracciando i confini dell'obbligo di controllo gravante sul singolo operatore d'equipe, ha specificato che, in caso di cooperazione multidisciplinare di chirurghi, rientra tra i doveri di ognuno di essi la verifica della condotta altrui e degli eventuali errori commessi dagli altri, i cui limiti sono rappresentati dal carattere evidente e non settoriale dell'errore, come tale rilevabile ed emendabile con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche proprie del professionista medio (così Cass. Pen. Sez. IV 18.5.2018, n. 22007). Tanto premesso, nella vicenda in esame, dalla cartella clinica redatta presso emerge che l'intervento chirurgico del CP_8 CP_8
pagina 7 di 18 29.9.2004 è stato eseguito, oltre che dal dott. , dalla dott.ssa e dal dott. Persona_2 Parte_1
(v. all. 2 della produzione attorea). A tal proposito, occorre rilevare che, in conformità CP_2 al più condivisibile indirizzo del Supremo Collegio, “la natura di certificazione amministrativa delle attestazioni contenute nella cartella clinica redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico – al pari di quelle dei certificati dei medici convenzionati – è affermazione giurisprudenziale praticamente costante, essendosi piuttosto
l'attenzione degli interpreti incentrata sulla esatta delimitazione delle annotazioni coperte da fede privilegiata. E invero l'applicazione dello speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. cod. civ. è circoscritta alle sole trascrizioni concernenti le attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre ne sono escluse le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essa contenute (confr. Cass. Civ. 12 maggio 2003, n. 7201; Cass. Civ. 27 settembre
1999, n. 10695)” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III 30.11.2011, n. 25568; v. anche Cass. Pen. Sez.
V 19.1.2011, n. 7443 e Cass. Pen. Sez. V 17.2.2010, n. 19557, sulla natura di atto pubblico della cartella clinica di struttura privata convenzionata col servizio sanitario nazionale). La presenza del dott. nel corso dell'intervento chirurgico del 29.9.2004, già sostenibile alla luce delle CP_2 risultanze della cartella clinica sopra evidenziata, è stata poi confermata anche dalla dott.ssa
[...]
nell'ambito della escussione disposta nel dibattimento del procedimento penale n. R.G.N.R. Pt_1
13536/2005, nel corso della quale la medesima ha dichiarato: “c'era pure il dott. […] era CP_2 presente all'inizio dell'operazione, era là che guardava […] alla fine il dott. ha messo il CP_2 drenaggio e chiuso le brecce” (v. pag. 15 della citazione). Sul punto, in diritto, occorre ricordare che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le cosiddette prove atipiche ed
è, quindi, legittimato ad avvalersi delle prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale e delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (così Cass. Civ. Sez. III 21.9.2021, n. 25503). Nel caso di specie, pur
a fronte dei superiori elementi, il dott. non ha fornito alcuna concreta dimostrazione CP_2 della sua estraneità all'intervento chirurgico del 29.9.2004. Pertanto, deve ritenersi provato che i tre sanitari sopra indicati abbiano agito nel medesimo contesto temporale. Si rileva poi che la dott.ssa
pagina 8 di 18 e il dott. , pur non avendo eseguito materialmente l'incisione chirurgica – Parte_1 CP_2 demandata al dott. -, hanno preso parte all'atto operatorio nella qualità di medici. Essi Persona_2 sono quindi intervenuti nelle vesti di soggetti dotati di qualifica corrispondente a quella del diretto autore della lesione, dai quali può esigersi la competenza tecnica propria della categoria. Per tale ragione, il sia pur condivisibile precedente richiamato dal difensore della dott.ssa (Cass. Parte_1
Pen. Sez. IV 18.2.2015, n. 7346, citato a pag. 2 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) non è idoneo a giustificare l'esonero di responsabilità di quest'ultima, essendo in esso stata esclusa la possibilità di estendere all'infermiere strumentista e all'infermiere di sala l'addebito mosso nei confronti dei medici esecutori di intervento ginecologico. In linea con l'indirizzo di legittimità sopra riportato (v. Cass. Pen. Sez. IV 12.7.2019, n. 30626 cit.), si osserva poi che la dott.ssa – Parte_1 nel corso della già menzionata istruttoria dibattimentale condotta nel processo penale n. R.G.N.R.
13536/2005 – ha dichiarato testualmente: “io tenevo l'ottica, cioè significa che in un intervento di colecistectomia, c'è l'operatore che fa l'intervento e poi il secondo che tiene l'ottica, fa vedere dentro
l'addome perché è un intervento che si fa ad addome chiuso, quindi, si fanno delle brecce per poi entrare all'interno […] io tengo la telecamera e faccio vedere all'operatore che cosa deve fare, cioè faccio vedere all'interno” (v. pag. 14 della citazione). La circostanza che la predetta convenuta abbia effettivamente rilasciato tali dichiarazioni non è stata dalla medesima smentita nell'odierno giudizio.
La dott.ssa ha poi dato atto, nella propria comparsa di costituzione e risposta (v. pag. 2 Parte_1
e pag. 3), di essersi occupata di assicurare “l'ottica necessaria per la visione del campo operatorio”.
È indubbio che la stessa non abbia preso parte alle “manovre chirurgiche” e che queste siano state
“compiute esclusivamente dall'operatore” (v. ancora pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta della dott.ssa ). Pur nondimeno, nella misura in cui risulta acclarato che il compito Parte_1 attribuito alla dott.ssa si è tradotto nel mostrare il campo operatorio al dott. Parte_1 [...]
, deve ritenersi che la medesima convenuta avrebbe dovuto rilevare l'errore commesso da Per_2 quest'ultimo, anche tenuto conto del fatto che esso, lungi dal risolversi in una inesattezza della tecnica chirurgica impiegata, ha tratto origine dalla non corretta individuazione del dotto da sottoporre a trattamento ed ha dunque riguardato un profilo connesso all'attività direttamente svolta dal sanitario assistente. Analoghe conclusioni vanno ripetute per la posizione del dott. . Ed infatti, CP_2 sebbene quest'ultimo si sia limitato ad intervenire nella fase di chiusura, deve ritenersi che i compiti del chirurgo che in sede di attività d'equipe accetti di espletare tale incombenza comprendano il controllo – quantomeno superficiale – di quanto in precedenza realizzato chirurgicamente da altro
pagina 9 di 18 operatore. Non può infine non evidenziarsi, a conferma di come esistessero pienamente i presupposti dell'obbligo di reciproca vigilanza, che la inesatta individuazione del dotto è stata definita dal collegio dei periti nominati dal Tribunale nel procedimento penale n. R.G.N.R. 13536/2005 come “un grave e grossolano errore” (v. pag. 22 della perizia di cui all'all. 7 della produzione attorea;
cfr. Cass. Pen.
Sez. IV 18.5.2018, n. 22007 cit., per la quale, nell'ambito dell'attività di equipe, la verifica della condotta altrui e degli eventuali errori commessi dagli altri deve esigersi in caso di carattere evidente
e non settoriale dell'errore, come tale rilevabile ed emendabile con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche proprie del professionista medio)”.
Con il primo motivo di appello ha criticato questa parte della sentenza impugnata Parte_1 sostenendo che, esattamente all'opposto rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice (secondo cui i
CCTTUU, nel mandare esente da colpa l'appellante – unitamente al –, avrebbero adottato CP_2 valutazioni non già meramente tecniche bensì si sarebbero impegnati in considerazioni di carattere giuridico, all'evidenza di spettanza dell'A.G.), sarebbe stato quest'ultimo ad “invadere” il campo, prettamente scientifico, di pertinenza dei consulenti tecnici.
Ritiene la Corte che questa critica sia infondata.
Invero, compito del CTU, è quello di esaminare (ed anche di individuare, in caso di consulenza tecnica c.d. percipiente), alla luce degli atti di causa, i fatti rilevanti ai fini della decisione, evidenziandone la loro portata ed il loro significato.
Nel caso a mani ciò è quello che i CCTTUU hanno fatto nell'individuare l'errore chirurgico commesso in occasione dell'intervento di colecistectomia in laparoscopia a cui si è sottoposta il CP_1
29.9.2004 (come detto consistito nell'avere apposto le clips sul dotto epatico comune e sul coledoco e non già sul dotto cistico e sull'arteria cistica).
Hanno aggiunto che la dott.ssa , nell'intervento in questione, aveva meramente assistito il Parte_1 dottore (unico operatore) “tenendo la telecamera per consentirgli di vedere all'interno Per_2 dell'addome e di operare” e ciò, a loro avviso, avrebbe escluso che dell'errore commesso dal primo la stessa avrebbe dovuto rispondere.
Ciò posto, come correttamente osservato dal Tribunale, stabilire se il medico chirurgo che ha preso parte all'operazione limitandosi a tenere gli strumenti operatori (i trocars contenenti la videocamera) in modo da consentire ad altro medico (il dott. ) di effettuare concretamente l'atto chirurgico, debba Per_2
o meno rispondere per non avere vigilato sull'operato di quest'ultimo intervenendo tempestivamente per evitare l'errore in cui lo stesso fosse incorso ovvero per eliminarne le conseguenze pregiudizievoli,
pagina 10 di 18 è questione di inquadramento giuridico del fatto, attività, questa, com'è noto riservata al giudice.
In altri termini, nel caso a mani il Tribunale non si è minimamente ingerito nelle valutazioni compiute dai CCTTUU che fossero pertinenti alla risoluzione, sul piano scientifico, dei quesiti loro demandati, ad esempio opinando diversamente in merito alla tecnica chirurgica erroneamente adottata in occasione dell'intervento per cui è causa, ovvero ritenendo che l'errore non fosse quello individuato dai
CCTTUU ma fosse un altro ovvero che non esistesse alcun errore, bensì, fermo l'accertamento in punto di fatto delle modalità con cui è stata eseguita l'operazione avuto riguardo, in particolare, al ruolo svolto dalla ha ritenuto, sulla base delle ragioni sopra esposte, che sebbene non fosse ascrivibile Pt_1 alla predetta l'errore di avere apposto le clips sul dotto epatico e sul coledoco piuttosto che sul dotto cistico e sull'arteria cistica (ossia non dovesse risponderne sul piano commissivo), comunque doveva essere ritenuta responsabile, sub specie di condotta omissiva, per non avere vigilato sull'operato dell'altro chirurgo e non essere intervenuta evitando, rimuovendo o comunque limitando la portata delle conseguenze dannose dell'errore in cui lo stesso era incorso, esercitando in questo modo, come è suo dovere, il vaglio giurisdizionale sull'accaduto.
Escluso che sia dato ravvisare qualsivoglia sconfinamento del primo giudice al di fuori del perimetro, squisitamente giuridico, di sua esclusiva pertinenza, va adesso valutato se, nel merito, la decisione da lui adottata sia o meno corretta.
Preliminarmente va ribadito che secondo la S.C., la quale si è espressa sulla responsabilità del medico facente parte di una equipe in maniera uniforme dal punto di vista penale e civile: “In tema di colpa professionale, in caso di intervento chirurgico in «équipe», il principio per cui ogni sanitario è tenuto
a vigilare sulla correttezza dell'attività altrui, se del caso ponendo rimedio ad errori, che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio, non opera in relazione alle fasi dell'intervento in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti, dovendo trovare applicazione il diverso principio dell'affidamento per cui può rispondere dell'errore o dell'omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell'intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare l'onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui” (così Cass. pen., sez. IV,
23 gennaio 2018, n. 22007 Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2019, n. 30626 ed anche Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n. 2060 e Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26307).
Secondo il primo giudice, nel caso a mani, non si verte in ipotesi di intervento chirurgico pagina 11 di 18 multidisciplinare a cui abbiano preso parte diversi operatori ciascuno specialista di una determinata branca della chirurgia, bensì si verte nell'ipotesi in cui le manovre chirurgiche sono state compiute da un solo operatore (il dott. ), e tuttavia all'operazione ha preso parte, oltre al dott. (su cui Per_2 CP_2
v. infra), la dott.ssa la quale, per sua stessa ammissione, pur dotata di qualifica professionale Pt_1 corrispondente a quella dell'operatore (risultando anch'essa medico chirurgo), aveva il compito di
“tenere la telecamera” e di assicurare “l'ottica necessaria per la visione del campo operatorio”.
Posta tale premessa il Tribunale ha ritenuto che: “… nella misura in cui risulta acclarato che il compito attribuito alla dott.ssa si è tradotto nel mostrare il campo operatorio al dott. Parte_1
, deve ritenersi che la medesima convenuta avrebbe dovuto rilevare l'errore commesso Persona_2 da quest'ultimo, anche tenuto conto del fatto che esso, lungi dal risolversi in una inesattezza della tecnica chirurgica impiegata, ha tratto origine dalla non corretta individuazione del dotto da sottoporre a trattamento ed ha dunque riguardato un profilo connesso all'attività direttamente svolta dal sanitario assistente”, concludendo per la sussistenza della responsabilità in capo all'appellata anche sulla base del fatto che “la inesatta individuazione del dotto è stata definita dal collegio dei periti nominati dal Tribunale nel procedimento penale n. R.G.N.R. 13536/2005 come “un grave e grossolano errore”.
Con il motivo di gravame in oggetto l'appellante ha criticato il ragionamento del primo giudice sostenendo che, in caso di intervento chirurgico effettuato con la tecnica della laparoscopia: “Il ruolo dell'assistente – pacificamente espletato dall'appellante nel caso in oggetto - è, quindi, quello di una collaborazione esterna al campo operatorio, del tutto analogo (sul piano dell'impegno professionale, della natura della prestazione e della autonomia operativa) a quello assunto dallo strumentista, che fornisce gli strumenti chirurgici di vola in volta richiesti dall'operatore. Parimenti, l'assistente si limita a mantenere i trocar nelle posizioni fatte assumere dall'operatore eventualmente correggendo la loro posizione, ma sempre sotto esplicita richiesta ed indicazione dell'operatore medesimo. In altre parole, nell'ambito delle procedure chirurgiche videolaparoscopiche, l'equipe rappresenta una esigenza operativa (nel senso che sono necessarie più figure che assistono l'operatore), ma gli altri componenti dell'equipe, oltre all'operatore, non assumono alcuna autonomia decisionale né partecipano direttamente all'esecuzione tecnica dell'atto operatorio e delle manovre chirurgiche vere
e proprie” (v. p. 15 dell'atto di appello)
Ed ancora: “nella fattispecie in esame alla D.ssa era stata assegnata una mansione ben precisa Pt_1 ovvero (come dichiarato dalla stessa nell'istruttoria dibattimentale del richiamato processo penale)
pagina 12 di 18 quella di assicurare “l'ottica necessaria per la visione del campo operatorio”; va da sé che essa era oggettivamente impossibilitata a vigilare sull'operato del Dr e comunque sia non poteva Per_2
“rilevare l'errore commesso da quest'ultimo” (v. p. 16 dell'atto di appello).
Ritiene la Corte che le argomentazioni del motivo di appello in esame non siano condivisibili.
Invero, il primo giudice ha ritenuto che la dott.ssa debba rispondere per non avere diligentemente Pt_1 vigilato sull'operato del dott. perché, posto che l'appellante è un medico chirurgo e che come tale Per_2 non poteva non sapere che l'operazione a cui ha preso parte avrebbe dovuto essere eseguita apponendo le clips sul dotto cistico e sull'arteria cistica e non sul dotto epatico e sul coledoco e che scambiare i vasi in questione costituisce un errore grossolano, visto che il suo compito era quello di “assicurare
l'ottica necessaria del campo operatorio” tenendo in posizione i trocars contenenti anche la fibra ottica della videocamera, proprio per eseguire lo specifico compito a lei affidato deve logicamente ritenersi che essa abbia tenuto gli occhi sul campo operatorio (atteso che, altrimenti, non avrebbe potuto assicurare al dott. la visione dello stesso) ed abbia quindi visto, “in diretta”, in che modo stava Per_2 procedendo l'operatore andando a clippare i dotti sbagliati e commettendo in tal modo un errore grossolano, di cui l'appellante non si è minimanente avveduta (così dimostrando palese imperizia, atteso peraltro che la stessa, come si evince dalle dichiarazioni rese durante la sua testimonianza nel processo penale celebrato nei confronti dei dottori e ha dimostrato di sapere come Per_2 CP_2 doveva essere eseguita l'operazione; v. p. 36 del verbale di testimonianza in atti ove si legge: “le clip si mettono prima di togliere la colecisti e si lega l'arteria cistica ed il cistico perché poi si toglie la colecisti dal letto epatico e si toglie, perché prima si devono legare …”).
Non risulta quindi affatto condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui, dequalificando la dottoressa attraverso la sua equiparazione ad una mera strumentista di sala operatoria (ossia ad Pt_1 una infermiera), la stessa sarebbe stata oggettivamente impossibilitata a rilevare l'errore commesso dal dott. , quando invece la predetta, occupata esclusivamente ad assicurare la piena visione del Per_2 campo operatorio all'altro chirurgo, deve per ciò stesso avere visto il grossolano errore commesso dall'operatore e, non essendosene per colpa avveduta, ha omesso di intervenire nell'immediatezza facendolo rilevare al chirurgo che avrebbe potuto a sua volta porre rimedio ad esso o quanto meno mitigarne le conseguenze.
Il motivo di appello, quindi, non può che essere rigettato.
Passando ad esaminare subito, per continuità di discorso, il motivo di gravame con cui CP_2 ha anch'esso criticato la sentenza appellata per averlo ritenuto responsabile del danno arrecato pagina 13 di 18 all'appellata quale componente dell'equipe medica che la ha operata in data 29.9.2004 (e riservando al prosieguo l'esame del secondo motivo di gravame articolato dalla , ritiene la Corte che il motivo Pt_1 in questione sia meritevole di essere accolto.
Va premesso che ha criticato innanzitutto in punto di fatto la sentenza impugnata, CP_2 segnatamente con riferimento all'avere essa ritenuto che l'appellante fosse presente non soltanto alla fase finale dell'operazione a cui ha pacificamente preso parte occupandosi di apporre il drenaggio e chiudere le brecce, bensì anche all'inizio dell'operazione.
Questo aspetto è stato sin dalla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio vibratamente contestato dall'appellante il quale ha sempre negato di essere stato presente in qualsivoglia fase dell'operazione anteriore a quella della sutura delle brecce ed in particolare alla fase in cui è stata asportata la colecisti.
Il Tribunale ha ritenuto il contrario, in primo luogo richiamando quanto attestato nella cartella clinica da cui risulta che anche il dott. al pari del dott. e della dott.ssa ebbe a prendere CP_2 Per_2 Pt_1 parte all'intervento chirurgico, e poi utilizzando la testimonianza resa dalla dott.ssa nel processo Pt_1 penale n. 13536/2005 RGNR in cui la stessa non figurava imputata – a differenza dei dottori e Per_2
–, ed in cui aveva dichiarato che: “c'era pure il dott. … era presente all'inizio CP_2 CP_2 dell'operazione, era là che guardava …. alla fine il dott. ha messo il drenaggio e chiuso le CP_2 brecce”.
Con il motivo di appello in esame si è doluto della mancata completa valutazione, da CP_2 parte del primo giudice, delle risultanze del processo penale in cui, oltre alla testimonianza della Pt_1
è stata assunta anche quella del capo sala infermiere il quale ha dichiarato che l'appellante CP_10
“ebbe a giungere solo alla fine dell'intervento senza partecipare all'operazione”, sulla cui base il
Tribunale penale aveva escluso, mettendola in relazione con quella della che l'errore commesso Pt_1 dal dott. avrebbe potuto essergli addebitato. Per_2
Ritiene la Corte che l'argomento speso dall'appellante sia condivisibile, specie avuto riguardo alla circostanza secondo cui le dichiarazioni rese dalla in sede penale, in questa sede civile ove la Pt_1 predetta è parte, vanno valutate secondo i canoni del rito civile nel senso che possono soltanto valere contra sé (al pari delle risposte rese ad un interrogatorio formale), ma non già contro un'altra parte convenuta, specie qualora la stessa sia controinteressata rispetto alla dichiarante riducendosi, nei rapporti interni tra i condebitori, la quota della sua responsabilità all'aumento del numero di essi.
Invero, premesso che l'indicazione della partecipazione del dott. all'intervento chirurgico CP_2
pagina 14 di 18 contenuta nella cartella clinica è ampiamente compatibile con l'assunto del predetto secondo cui lo stesso si sarebbe meramente occupato di suturare le brecce essendo sopraggiunto solo in quel momento, non potendosi attribuire valenza alle dichiarazioni rese dalla in merito alla presenza Pt_1 del ad altre fasi dell'operazione, non resta che ritenere, in punto di fatto, che a differenza di CP_2 quanto statuito in sentenza il non fosse presente ad alcuna delle fasi dell'intervento anteriore CP_2 all'anzidetto momento.
Se questo è vero, non si può condividere quanto ritenuto dal primo giudice in ordine al fatto che
“sebbene quest'ultimo (il si sia limitato ad intervenire nella fase di chiusura, deve ritenersi CP_2 che i compiti del chirurgo che in sede di attività d'equipe accetti di espletare tale incombenza comprendano il controllo – quantomeno superficiale – di quanto in precedenza realizzato chirurgicamente da altro operatore”, atteso che, all'evidenza, se il medico non assiste all'operazione e giunge soltanto alla sua conclusione a paziente già operato (e ad ottica ragionevolmente rimossa), non possiede alcuno strumento per revisionare quanto fatto dall'altro chirurgo.
Ne consegue che il primo motivo del gravame spiegato da è fondato, restando assorbiti i CP_2 restanti, e che in riforma della sentenza appellata va rigettata la domanda di risarcimento danni spiegata da nei confronti del predetto, con l'ulteriore conseguenza che di ciò andrà tenuto conto CP_1 ai fini della ripartizione, nei rapporti interni tra gli obbligati, delle quote di responsabilità di ciascuno e ciò anche ai fini della surrogazione delle assicurazioni condannate in accoglimento delle domande di manleva proposte da e nei diritti dei rispettivi assicurati. Per_2 CP_3
Resta da esaminare il secondo dei motivi del gravame spiegato da . Parte_1
Come detto il primo giudice ha ritenuto che del danno alla salute arrecato ad dovessero CP_1 rispondere in via solidale i tre medici che la avevano operata ( , e , unitamente alla Per_2 Pt_1 CP_2
quale società gerente la casa di cura presso cui l'intervento chirurgico era stato eseguito. CP_3
In relazione ai rapporti interni tra i quattro obbligati in solido il Tribunale, dopo avere richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto (Cass., sez. III 20 ottobre 2021, n. 29001ed anche Cass., sez. III 11.novembre 2019, n. 28987), escluso che ricorressero gli estremi per porre interamente a carico dei medici la responsabilità del fatto dannoso occorso alla danneggiata non sussistendo evidenza della derivazione causale dello stesso “da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità”, in applicazione della regola sancita dagli artt.
2055, comma 3 e 1298, comma 2, c.c., ripartiva la responsabilità tra i quattro nella uguale misura del
25% ciascuno.
pagina 15 di 18 Con il motivo di appello in esame ha criticato la decisione assunta dal primo giudice Parte_1 sostenendo che nel riparto interno delle quote di responsabilità la struttura sanitaria non avrebbe potuto rispondere in misura inferiore al 50%, mentre la restante quota avrebbe dovuto essere paritariamente distribuita tra i medici.
Ritiene la Corte che il motivo in questione sia fondato.
Va premesso che il motivo di appello, contrariamente a quanto eccepito da non è Controparte_5 inammissibile per non avere la chiesto l'accertamento delle quote di responsabilità in vista del Pt_1 regresso in primo grado, atteso che una volta che il primo giudice su detta questione si sia pronunciato, sebbene su istanza di altra parte, la stessa può comunque essere devoluta al giudice dell'appello da chiunque abbia interesse.
Ciò posto, ad avviso del collegio, è lo stesso fondamento della responsabilità contrattuale ex art. 1228
c.c. in forza della quale la casa di cura è chiamata a rispondere dei danni arrecati dai suoi ausiliari (sì come evidenziato da Cass., sez. III, 20 ottobre 2021, n. 29001 secondo cui: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale”) che pone un limite, nei rapporti interni con gli stessi, non inferiore al 50% alla sua quota di responsabilità, e ciò perché è questa la misura al di sotto della quale il rischio di impresa non può scendere per essere riversato sui terzi (come è chiarito nella parte motiva di Cass., sez.
III, 7 novembre 2024, n. 28642 ove si legge: “In caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria) la struttura sanitaria può agire quindi in rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per l'intero importo, bensì fino ad un massimo del 50% perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte - appunto nella misura del 50% - al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività”).
In pratica, la regola di pari divisione dell'obbligazione nei rapporti interni tra coobbligati solidali va applicata distinguendo a monte la diversa posizione rivestita, rispettivamente, dalla struttura sanitaria da una parte e dai medici dall'altra, tra i quali il debito va diviso nella misura della metà per ciascuno, salvo poi, all'interno della seconda categoria e salvo diverse emergenze processuali, ulteriormente pagina 16 di 18 applicarsi distribuendo la metà del debito, paritariamente, tra tutti i medici responsabili.
Va quindi accolto il motivo di gravame in esame.
Ciò posto, atteso che dall'accoglimento dell'appello del consegue che responsabili del danno CP_2 arrecato alla siano soltanto l'erede del dott. , la dott.ssa e la quale CP_1 Per_2 Pt_1 CP_3 esercente la casa di cura presso cui l'intervento è stato eseguito, i quali tutti devono rispondere in solido nei confronti della danneggiata, l'accoglimento del motivo di appello articolato dalla comporta Pt_1 che nei rapporti interni la responsabilità tra di loro va ripartita nella misura del 50% a carico della
[...]
CP_ e nella misura del 25% a carico di ciascuno dei medici la cui responsabilità è risultata confermata all'esito del presente giudizio.
L'aumento, nei rapporti interni, della quota di responsabilità della resta accertata anche ai fini CP_3 della domanda di manleva spiegata dalla predetta nei confronti di e dell'eventuale Controparte_5 surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato.
L'accoglimento dell'appello proposto da impone di regolare le spese di lite del doppio CP_2 grado di giudizio secondo la soccombenza, compensandole nella misura di 2/3 atteso che si ravvisano le medesime ragioni poste a fondamento della analoga compensazione disposta dal primo giudice con riferimento al rigetto della domanda proposta dalla nei confronti del dott. CP_1 Persona_1 autore del secondo intervento a cui la stessa è stata sottoposta, e di tenere conto del rigetto della domanda attorea anche ai fini della distribuzione delle spese di CTU.
Quanto alla regolazione delle spese derivanti dall'appello proposto da , il suo rigetto nei Parte_1 confronti di induce a regolarle analogamente al primo grado di giudizio in cui sono CP_1 state compensate nella misura di 1/3 e poste nella restante parte a carico della Pt_1
L'accoglimento del motivo di appello relativo alla ripartizione interna della responsabilità tra coobbligati, spiegato da , rispetto al quale è risultata soccombente (al pari della Parte_1 CP_3 sua assicurazione costituitasi in giudizio per contrastare l'appello della , Controparte_5 Pt_1 induce a regolare tra le parti interessate le spese di lite di questo grado di giudizio di conseguenza, nella misura indicata in dispositivo avuto riguardo al valore della quota di responsabilità disputata.
Le spese tra e vanno invece compensate. Parte_1 Controparte_4
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nelle cause riunite n. 627/2024 e n. 631/2024 R.G., aventi ad oggetto rispettivamente l'appello proposto da e l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 777/2024, pubblicata in data CP_2
pagina 17 di 18 2.4.2024: dichiara la contumacia di , quale erede di , CP_6 Persona_2 Persona_1 [...]
Controparte_7 in accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale accoglimento dell'appello CP_2 proposto da : Parte_1 rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di già accolta in CP_1 CP_2 primo grado;
dichiara in relazione alla obbligazione risarcitoria di € 52.790,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione della sentenza di primo grado, rimasta a carico all'esito del presente giudizio dei soli , quale erede di GA Gaetano, e responsabili i CP_6 Parte_1 CP_3 predetti nei rapporti interni nella misura del 25% ciascuno i primi due e del 50% la terza;
compensa nella misura di 2/3 tra e le spese di entrambi i gradi di CP_1 CP_2 giudizio e condanna la prima al pagamento del restante terzo che liquida, per ciascun grado, in €
5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
compensa nella misura di 1/3 le spese di lite di questo grado di giudizio tra ed Parte_1 CP_1
e condanna la prima al pagamento dei restanti due terzi liquidandole in € 10.000,00, oltre spese
[...] generali, IVA e CPA: condanna e in solido, al pagamento delle spese di lite di questo grado CP_3 Controparte_5 di giudizio in favore di , che liquida in € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Parte_1 pone le spese di consulenza tecnica del primo grado di giudizi, in solido, a carico di , CP_6 quale erede di , e Persona_2 Parte_1 CP_3 conferma nel resto la impugnata sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 19 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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