Articolo 66 della Legge 8 marzo 1968, n. 257
Articolo 65Articolo 67
Versione
16 aprile 1968
Art. 66.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1966 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accerta-
te per la competenza propria dell'esercizio
1966 (articolo 62)........................... L. 119.891.926.447
Somme rimaste da pagare sui residui degli e-
sercizi precedenti (articolo 64)............. " 42.380.946.218
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Residui passivi al 31 dicembre 1966... L. 162.272.872.665
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Entrata in vigore il 16 aprile 1968
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