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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/06/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3243 del ruolo generale dell'anno 2019 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Maria Padula, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe CP_2
Maria Monda, come da procura in atti;
-parte convenuta-
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio il e Parte_2 Controparte_1 rappresentava che in data 14.04.2018, alle ore 23:30 circa, mentre stava percorrendo via Magra, traversa di via Piave, in , cadeva CP_1
a terra, nell'intento di salire sul proprio veicolo in sosta, a causa di un tombino privo di copertura e nascosto dal manto erboso, procurandosi gravi lesioni all'integrità psicofisica.
Rappresentava che sul luogo del sinistro interveniva, nell'immediatezza del fatto, la Polizia Stradale ed un tecnico comunale che provvedeva a mettere in sicurezza la strada, transennando il tombino.
1 L'attrice chiedeva quindi l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. della parte convenuta nella causazione del sinistro con conseguente condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Così concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: nel merito, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del in ordine alla Controparte_1 produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi
€ 25.000,00 comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute, nella misura che sarà ritenuta dal Giudice
e/o che, comunque, emergerà a seguito di consulenza tecnica
d'ufficio medica sulla persona danneggiata, oltre che rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio il eccependo Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, il proprio difetto di legittimazione passiva, la nullità dell'atto introduttivo, nonché l'infondatezza della domanda per insussistente responsabilità dell'ente convenuto. Così concludeva: “1)In via principale, in rito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del , stante la mancanza Controparte_1 di qualsivoglia responsabilità dello stesso per la causazione del sinistro in oggetto, per le ragioni di cui al presente atto;
2)Nel merito, in via principale, rigettare la domanda avanzata dal sig.ra
nei confronti del , in quanto Parte_1 Controparte_1 improcedibile, inammissibile, nulla, nonché del tutto infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni indicate nel presente atto, e per
l'effetto, escludere qualsivoglia responsabilità del CP_1 convenuto ex art. 2051 c.c. nonché ex art 2043 c.c.; 3)In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, contenere la condanna nei limiti del dovuto e provato.” Conclusa l'attività istruttoria mediante produzione documentale e prove orali, disposta una consulenza tecnica d'ufficio medico legale, il giudizio è stato assegnato alla scrivente in data 21.06.2024 a seguito della cessazione delle funzioni del giudice precedentemente assegnatario. All'udienza del 12.11.2024 la causa è stata trattenuta
2 in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo. Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice del merito, che non è in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte, ha il potere ed il dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché di tener conto del provvedimento richiesto in concreto, con il solo limite impostogli dal rispetto del principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e dalla esigenza di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta.
Affinchè possa dirsi integrato il vizio di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2908 del 27/02/2001; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 15124 del 28/11/2001; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6501 del 07/05/2002).
Nel caso di specie dall'esame dell'atto di citazione e della documentazione allegata emergono con sufficiente chiarezza le ragioni di doglianza della parte attrice e le richieste formulate nei confronti di parte convenuta: viene descritto - sebbene genericamente - lo svolgimento dei fatti di causa (secondo la ricostruzione di parte), viene allegato - sebbene solo genericamente
- il danno di tipo patrimoniale sofferto, si formula nelle conclusioni la richiesta di condanna della parte convenuta al pagamento di somme a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti e quantificati in base alla ricostruzione di parte attrice.
Dall'esame degli scritti difensivi della parte convenuta, inoltre, emerge che la stessa ha svolto analitiche e puntuali controdeduzioni rispetto alla domanda ed alle argomentazioni in fatto ed in diritto elaborate da parte attrice.
3 Risultano pertanto sufficientemente indicate le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della domanda e non risulta alcun vulnus al diritto di difesa della parte convenuta.
Per tali ragioni si ritiene che l'eccezione preliminare non meriti accoglimento.
Deve altresì essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita.
La negoziazione assistita, disciplinata dall'art. 3 D.L. 132/22014, è obbligatoria per le controversie in materia di risarcimento del danno in misura inferiore ad euro 50.000,00 ovvero nelle controversie in materia di risarcimento derivante da sinistro stradale senza limite di valore.
Il caso in esame ha ad oggetto una domanda di risarcimento del danno da fatto illecito, non derivante dalla circolazione di veicoli e di valore indeterminabile. Non rientra pertanto nelle ipotesi in cui l'avvio della negoziazione assistita integra una condizione di procedibilità della domanda.
Secondo costante giurisprudenza la clausola “o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia” non è formula di stile;
la clausola di salvaguardia è valida quando il danno da risarcire non consente una puntuale determinazione ex ante del quantum risarcibile (Cassazione Civile Sez. III 26 settembre 2017 n. 22330).
Nella originaria incertezza sulla esatta determinabilità del quantum la indicazione di un importo chiesto a titolo risarcitorio, se accompagnata dalla formula “o la somma maggiore o minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia”, viene di regola a manifestare, in senso ostativo, la volontà della parte diretta ad ottenere quella somma che risulterà spettante all'esito del giudizio, senza porre limitazioni al potere liquidatorio del giudice (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 2641 del 08/02/2006). Diversamente, secondo la Corte, la stessa clausola è priva di qualsiasi rilevanza ed integra clausola di mero stile, qualora la originaria incertezza sul quantum sia venuta meno nel corso della fase istruttoria (ad esempio, in esito all'espletamento di prove od alle indagini tecniche svolte nella c.t.u.). In tal caso, una volta che si è pervenuti all'esito della istruttoria alla determinazione del quantum, la clausola iniziale con indicazione generica del quantum non assolve ad alcuna ulteriore esigenza funzionale, ma si risolve in una mera forma stilistica (cfr.
Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 6350 del 16/03/2010; id. 3, Sentenza
n. 12724 del 21/06/2016).
4 Nel caso di specie parte attrice ha indicato “nella misura che sarà ritenuta dal Giudice e/o che, comunque, emergerà a seguito di consulenza tecnico d'ufficio medica sulla persona della danneggiata…”, chiedendo quindi un accertamento del quantum della pretesa risarcitoria, rilevante al fine della determinazione dell'oggetto della lite. Facendo applicazione dei sopraesposti principi l'eccezione di improcedibilità deve essere rigettata.
Va rigettato infine anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Come precisato da giurisprudenza condivisa da questo Tribunale “In tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l'uso generalizzato;
ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non
è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale ove, per la destinazione dell'area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione.”(Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3216 del 07/02/2017).
Inoltre, è stato precisato che con riguardo alle strade vicinali, ove le stesse siano adibite al pubblico transito, sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. del (ex plurimis, Cass. CP_1
Sez. 3 - , Ordinanza n. 8879 del 29/03/2023).
Dunque, la mancanza di titolarità della strada non esclude la legittimazione passiva dell'ente comunale ove la strada sia utilizzata da un numero indiscriminato di utenti per fini pubblici.
Nel caso di specie è indiscussa la proprietà privata della strada teatro del sinistro. Tuttavia, parte attrice ha provato l'uso pubblico di via
Magra, posta a servizio di un numero considerevole di attività commerciali, abitualmente frequentate da un numero indiscriminato di utenti e collegata con la via pubblica “Piave”.
Inoltre, tutti i testi escussi nel corso del giudizio, con dichiarazioni attendibili perché precise, dettagliate e prive di elementi di contraddittorietà, hanno riferito che a seguito della richiesta di intervento effettuata dalla Polizia Stradale nelle immediatezze del sinistro, interveniva un tecnico comunale a mettere in sicurezza e
5 transennare l'area ove era posto il tombino, proprio in esecuzione degli obblighi manutentivi gravanti sul . Controparte_1
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve in conclusione essere rigettata.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria debba essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Premesso che spetta al giudice l'identificazione dell'azione esperita attraverso l'interpretazione e la qualificazione dei fatti costitutivi dedotti a fondamento della stessa (per tutte Cass. civ. sent. n.
27285/2006), la prospettazione della parte attrice e l'attribuzione, sotto il profilo causale, dell'accaduto ad anomalie estrinseche e strutturali della strada (betonella rialzata del marciapiede, non segnalata), inducono a configurare un'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Si osserva che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia e, in particolare, sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui che ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore). Non si fonda sulla presunzione di colpa, poiché
è estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. A tal fine occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno.
L'attore deve pertanto offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Tutto ciò chiarito, perché possa dirsi operante la presunzione stabilita nell'art. 2051 c.c. occorrono tre presupposti: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il custode della cosa;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato dalla cosa;
c) che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Nel caso di specie, come già chiarito, sull'ente comunale gravava l'obbligo di custodia della strada via Magra, strada privata ad uso
6 pubblico, su cui l'attrice ha affermato di essere caduta e di aver riportato danni all'integrità psicofisica.
Correttamente pertanto l'attrice ha esperito l'azione risarcitoria nei confronti del . Controparte_1
Con riguardo al secondo profilo è necessario precisare che, come ribadito dalla Suprema Corte (per tutte, Cass.
Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018; Cass. civ. n. 4476/2011 ed i precedenti ivi richiamati) la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018;
Cass., n. 8229/2010; Cass., n. 4279/2008; Cass., n. 28811/2008).
Si osserva al riguardo che parte attrice ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante, avendo provato mediante escussione testimoniale che in data 14.04.2018, alle ore 23,30 circa si trovava in , in Via Magra ed all'altezza dell'esercizio commerciale CP_1
“Outlet Village” mentre stava camminando sulla strada nell'intento di salire sulla propria autovettura, lato passeggero. Ha provato di essere caduta a terra e di aver riportato lesioni all'integrità psicofisica a causa di un tombino privo di copertura, reso invisibile dall'erba e dell'assenza di illuminazione.
Le dichiarazioni rese dai testi hanno confermato la dinamica dell'evento, come descritto nell'atto di citazione, la presenza del tombino privo di copertura, la presenza dell'erba che ne impediva la visuale, l'assenza di segnali di pericolo o di cartelli indicanti la presenza del tombino, l'assenza di illuminazione artificiale,
l'intervento dell'addetto comunale per la messa in sicurezza dell'area.
Occorre altresì rilevare che è presente in atti una relazione di servizio redatta dalla Polizia Stradale di Terracina, contenente in allegato un rilievo fotografico sullo stato dei luoghi al momento del fatto, nonché un verbale di spontanee dichiarazioni rese dalla parte attrice e da un testimone, , sentito anche come teste anche nel Testimone_1 presente giudizio e sui luoghi di causa al momento del sinistro.
E' altresì presente in atti, a seguito dell'intervento dei soccorsi, il verbale di pronto soccorso, attestante le lesioni subite dall'attrice in conseguenza “di caduta accidentale dentro un tombino aperto”.
7 Deve quindi ritenersi provato il nesso causale rilevante ex art. 2051
c.c., atteso che -come emerso dalle complessive risultanze istruttorie- l'attrice, mentre camminava sulla strada, giunta all'altezza dell'esercizio commerciale “Outlet Village” nell'intento di salire sulla propria autovettura, lato passeggero, cadeva a terra a causa di un tombino privo di copertura, reso invisibile dall'erba e dell'assenza di illuminazione.
Occorre tuttavia esaminare l'eccezione di parte convenuta, secondo cui la condotta della stessa attrice avrebbe cagionato o concorso a cagionare il danno ex art. 1227 c.c.
Si richiama il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito, secondo cui “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1,
c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” Inoltre,
“Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche
8 essere esclusiva.”(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del
03/04/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018;
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018; Cas. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
37059 del 19/12/2022; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12663 del
09/05/2024).
Nel caso di specie dagli esiti della istruttoria è emerso che il sinistro si è verificato in luogo aperto, che un tombino era privo della copertura, che non vi era più luce solare e che la strada priva di illuminazione artificiale.
Tenuto conto dello stato dei luoghi di causa, come descritti dalla stessa parte attrice e confermato dai testi, si ritiene che una condotta prudente ed accorta da parte dell'attrice avrebbe potuto evitare o rendere meno gravose le conseguenze della caduta.
Come sopra detto, infatti, l'assenza di illuminazione avrebbe dovuto indurre parte attrice ad utilizzare maggiore prudenza nel percorrere la strada, evitando di calpestare piani coperti da erba possibili teatro di insidie.
Rispettando il dovere di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. pertanto, la danneggiata, con un incedere più cauto ed attento, avrebbe potuto riconoscere e superare la possibile situazione di danno, che avrebbe consentito di scegliere di percorrere il tratto di strada evitando di procedere sul manto erboso per poi incorrere nella caduta nel tombino coperto dalla detta erba.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, deve concludersi che ai sensi dell'art. 1227 c.c. il fatto colposo della creditrice abbia concorso a cagionare il danno nella misura del 50%. Entro tali limiti pertanto può essere riconosciuto il risarcimento del danno patito dall'attrice. In conclusione, attesi gli esiti dell'attività istruttoria svolta, deve ritenersi accertata la responsabilità della parte convenuta, in qualità di custode, per i danni all'integrità psico-fisica subiti dall'attrice in occasione del sinistro occorso in data 14.04.2018, nei limiti sopra evidenziati.
In merito alla quantificazione dei danni subiti si aderisce alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico nominato d'ufficio in corso di causa.
Con relazione adeguatamente motivata, priva di vizi logici e di contraddizioni, il ctu ha dapprima confermato che, anche dal punto di vista medico-scientifico, le lesioni riscontrate sulla persona della
9 perizianda appaiono compatibili con la dinamica dell'evento come accertato in giudizio.
A seguito ed a causa del sinistro l'attrice ha subito lesioni all'integrità psicofisica così qualificate: “frattura della base del secondo e del terzo metatarso, la frattura parcellare della base del
IV metatarso, la frattura parcellare del margine antero-laterale del
III cuneiforme ed un distacco lamellare del margine antero-laterale del cuboide”.
Ha chiarito che l'attrice ha subìto una lesione dell'integrità psicofisica così quantificata:
- 8% di invalidità permanente;
- 30 giorni di inabilità temporanea assoluta;
- 45 giorni di inabilità temporanea relativa al 50%.
Ai fini della liquidazione del ristoro di tali danni si ritiene necessario, alla luce delle indicazioni offerte dalla recente giurisprudenza di legittimità, far riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano aggiornate al momento della liquidazione (Cass. civ. ordinanza n.
33770/2019).
Esse fanno applicazione dei principi enunciati dalle sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 26792 dell'11.11.2008 e successiva, copiosa, giurisprudenza di legittimità e propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali sia relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Tanto premesso, occorre tener presente che la liquidazione del danno nei termini sopra descritti può essere oggetto di una personalizzazione tutte le volte in cui ricorrano fattori che in concreto siano in grado di giustificare un discostamento dal parametro standard.
È utile altresì evidenziare che la c.d. personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale si giustifica solo in presenza di una sofferenza morale (dolore fisico, terrore, patema d'animo) che fuoriesca, per la sua eccezionalità, dallo stato di afflizione che, secondo l'id quod plerumque accidit, un determinato trauma genera nella vittima.
10 Nel caso di specie detto adeguamento in relazione al pregiudizio da sofferenza morale non può essere praticato, tenuto conto che non vi
è stata specifica allegazione e prova di fatti secondari che consentano, attraverso un ragionamento di tipo presuntivo, di apprezzare un particolare stato di afflizione soggettiva che giustifichi una maggiorazione del quantum nei termini appena chiariti.
Facendo applicazione delle tabelle periodicamente aggiornate, il danno non patrimoniale sofferto da deve, Parte_1 pertanto, essere liquidato nei termini di seguito illustrati.
Tenuto conto dell'accertata invalidità, dell'età della danneggiata al momento del fatto (anni 54), del presumibile dolore inferto dalla patologia riscontrata, del periodo di convalescenza, si stima equo liquidare:
a) € 3.450,00 a titolo di ristoro del danno da invalidità temporanea totale;
b) € 2.587,50 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea parziale al 50%;
c) € 16.641,00 a titolo di danno biologico per invalidità permanente.
Ne consegue che, considerato il carattere omnicomprensivo della liquidazione, il danno non patrimoniale subito dall'attrice deve essere liquidato in complessivi € 22.678,50. Graverà sulla parte convenuta nella misura del 50%, pari quindi ad € 11.339,22.
Sulle predette somme andrà calcolato anche il danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che – ove posseduta ex tunc – sarebbe stata presumibilmente investita per ricavare un lucro finanziario.
Tale importo andrà determinato equitativamente secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 1712/95) con il metodo seguente: a base di calcolo vanno poste le predette somme devalutate al 2018 e rivalutate anno per anno;
su tale importo va applicato il saggio di rendimento prescelto o in mancanza quello legale. Tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento (14.04.2018) ad oggi. L'importo pertanto dovuto dalla parte convenuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ammonta ad € 12.491,42 calcolati all'attualità. Matureranno interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
11 Parte attrice ha altresì dimostrato di aver subito a causa del sinistro un danno patrimoniale consistente nelle spese mediche sostenute, pari ad € 600,00 e ritenute congrue dal ctu con valutazione condivisa dal Tribunale. A titolo di risarcimento del danno emergente l'attrice deve quindi essere condannata al pagamento del 50% di € 300,00, somma da attualizzare secondo il coefficiente FOI elaborato dall'ISTAT relativo all'anno 2018, pari a 101,7, con la conseguenza che l'importo dovuto ammonta ad € 376,30.
Alla luce delle considerazioni che precedono il Controparte_1 deve essere condannato al risarcimento del danno in favore di nella misura di € 12.867,72 attuali. Parte_1
Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività istruttoria e difensiva in concreto svolta, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accertata la responsabilità della parte convenuta ex art. 2051 c.c. nella misura del 50% nella determinazione dell'evento lesivo, condanna il in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore di di complessivi € Parte_1
12.867,72 all'attualità;
- pone le spese di CTU a carico di parte convenuta;
- condanna il alla refusione in favore dell'attrice Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Latina, 30.05.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3243 del ruolo generale dell'anno 2019 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Maria Padula, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe CP_2
Maria Monda, come da procura in atti;
-parte convenuta-
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio il e Parte_2 Controparte_1 rappresentava che in data 14.04.2018, alle ore 23:30 circa, mentre stava percorrendo via Magra, traversa di via Piave, in , cadeva CP_1
a terra, nell'intento di salire sul proprio veicolo in sosta, a causa di un tombino privo di copertura e nascosto dal manto erboso, procurandosi gravi lesioni all'integrità psicofisica.
Rappresentava che sul luogo del sinistro interveniva, nell'immediatezza del fatto, la Polizia Stradale ed un tecnico comunale che provvedeva a mettere in sicurezza la strada, transennando il tombino.
1 L'attrice chiedeva quindi l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. della parte convenuta nella causazione del sinistro con conseguente condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Così concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: nel merito, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del in ordine alla Controparte_1 produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi
€ 25.000,00 comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute, nella misura che sarà ritenuta dal Giudice
e/o che, comunque, emergerà a seguito di consulenza tecnica
d'ufficio medica sulla persona danneggiata, oltre che rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio il eccependo Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, il proprio difetto di legittimazione passiva, la nullità dell'atto introduttivo, nonché l'infondatezza della domanda per insussistente responsabilità dell'ente convenuto. Così concludeva: “1)In via principale, in rito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del , stante la mancanza Controparte_1 di qualsivoglia responsabilità dello stesso per la causazione del sinistro in oggetto, per le ragioni di cui al presente atto;
2)Nel merito, in via principale, rigettare la domanda avanzata dal sig.ra
nei confronti del , in quanto Parte_1 Controparte_1 improcedibile, inammissibile, nulla, nonché del tutto infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni indicate nel presente atto, e per
l'effetto, escludere qualsivoglia responsabilità del CP_1 convenuto ex art. 2051 c.c. nonché ex art 2043 c.c.; 3)In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, contenere la condanna nei limiti del dovuto e provato.” Conclusa l'attività istruttoria mediante produzione documentale e prove orali, disposta una consulenza tecnica d'ufficio medico legale, il giudizio è stato assegnato alla scrivente in data 21.06.2024 a seguito della cessazione delle funzioni del giudice precedentemente assegnatario. All'udienza del 12.11.2024 la causa è stata trattenuta
2 in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo. Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice del merito, che non è in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte, ha il potere ed il dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché di tener conto del provvedimento richiesto in concreto, con il solo limite impostogli dal rispetto del principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e dalla esigenza di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta.
Affinchè possa dirsi integrato il vizio di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2908 del 27/02/2001; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 15124 del 28/11/2001; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6501 del 07/05/2002).
Nel caso di specie dall'esame dell'atto di citazione e della documentazione allegata emergono con sufficiente chiarezza le ragioni di doglianza della parte attrice e le richieste formulate nei confronti di parte convenuta: viene descritto - sebbene genericamente - lo svolgimento dei fatti di causa (secondo la ricostruzione di parte), viene allegato - sebbene solo genericamente
- il danno di tipo patrimoniale sofferto, si formula nelle conclusioni la richiesta di condanna della parte convenuta al pagamento di somme a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti e quantificati in base alla ricostruzione di parte attrice.
Dall'esame degli scritti difensivi della parte convenuta, inoltre, emerge che la stessa ha svolto analitiche e puntuali controdeduzioni rispetto alla domanda ed alle argomentazioni in fatto ed in diritto elaborate da parte attrice.
3 Risultano pertanto sufficientemente indicate le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della domanda e non risulta alcun vulnus al diritto di difesa della parte convenuta.
Per tali ragioni si ritiene che l'eccezione preliminare non meriti accoglimento.
Deve altresì essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita.
La negoziazione assistita, disciplinata dall'art. 3 D.L. 132/22014, è obbligatoria per le controversie in materia di risarcimento del danno in misura inferiore ad euro 50.000,00 ovvero nelle controversie in materia di risarcimento derivante da sinistro stradale senza limite di valore.
Il caso in esame ha ad oggetto una domanda di risarcimento del danno da fatto illecito, non derivante dalla circolazione di veicoli e di valore indeterminabile. Non rientra pertanto nelle ipotesi in cui l'avvio della negoziazione assistita integra una condizione di procedibilità della domanda.
Secondo costante giurisprudenza la clausola “o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia” non è formula di stile;
la clausola di salvaguardia è valida quando il danno da risarcire non consente una puntuale determinazione ex ante del quantum risarcibile (Cassazione Civile Sez. III 26 settembre 2017 n. 22330).
Nella originaria incertezza sulla esatta determinabilità del quantum la indicazione di un importo chiesto a titolo risarcitorio, se accompagnata dalla formula “o la somma maggiore o minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia”, viene di regola a manifestare, in senso ostativo, la volontà della parte diretta ad ottenere quella somma che risulterà spettante all'esito del giudizio, senza porre limitazioni al potere liquidatorio del giudice (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 2641 del 08/02/2006). Diversamente, secondo la Corte, la stessa clausola è priva di qualsiasi rilevanza ed integra clausola di mero stile, qualora la originaria incertezza sul quantum sia venuta meno nel corso della fase istruttoria (ad esempio, in esito all'espletamento di prove od alle indagini tecniche svolte nella c.t.u.). In tal caso, una volta che si è pervenuti all'esito della istruttoria alla determinazione del quantum, la clausola iniziale con indicazione generica del quantum non assolve ad alcuna ulteriore esigenza funzionale, ma si risolve in una mera forma stilistica (cfr.
Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 6350 del 16/03/2010; id. 3, Sentenza
n. 12724 del 21/06/2016).
4 Nel caso di specie parte attrice ha indicato “nella misura che sarà ritenuta dal Giudice e/o che, comunque, emergerà a seguito di consulenza tecnico d'ufficio medica sulla persona della danneggiata…”, chiedendo quindi un accertamento del quantum della pretesa risarcitoria, rilevante al fine della determinazione dell'oggetto della lite. Facendo applicazione dei sopraesposti principi l'eccezione di improcedibilità deve essere rigettata.
Va rigettato infine anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Come precisato da giurisprudenza condivisa da questo Tribunale “In tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l'uso generalizzato;
ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non
è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale ove, per la destinazione dell'area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione.”(Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3216 del 07/02/2017).
Inoltre, è stato precisato che con riguardo alle strade vicinali, ove le stesse siano adibite al pubblico transito, sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. del (ex plurimis, Cass. CP_1
Sez. 3 - , Ordinanza n. 8879 del 29/03/2023).
Dunque, la mancanza di titolarità della strada non esclude la legittimazione passiva dell'ente comunale ove la strada sia utilizzata da un numero indiscriminato di utenti per fini pubblici.
Nel caso di specie è indiscussa la proprietà privata della strada teatro del sinistro. Tuttavia, parte attrice ha provato l'uso pubblico di via
Magra, posta a servizio di un numero considerevole di attività commerciali, abitualmente frequentate da un numero indiscriminato di utenti e collegata con la via pubblica “Piave”.
Inoltre, tutti i testi escussi nel corso del giudizio, con dichiarazioni attendibili perché precise, dettagliate e prive di elementi di contraddittorietà, hanno riferito che a seguito della richiesta di intervento effettuata dalla Polizia Stradale nelle immediatezze del sinistro, interveniva un tecnico comunale a mettere in sicurezza e
5 transennare l'area ove era posto il tombino, proprio in esecuzione degli obblighi manutentivi gravanti sul . Controparte_1
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve in conclusione essere rigettata.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria debba essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Premesso che spetta al giudice l'identificazione dell'azione esperita attraverso l'interpretazione e la qualificazione dei fatti costitutivi dedotti a fondamento della stessa (per tutte Cass. civ. sent. n.
27285/2006), la prospettazione della parte attrice e l'attribuzione, sotto il profilo causale, dell'accaduto ad anomalie estrinseche e strutturali della strada (betonella rialzata del marciapiede, non segnalata), inducono a configurare un'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Si osserva che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia e, in particolare, sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui che ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore). Non si fonda sulla presunzione di colpa, poiché
è estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. A tal fine occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno.
L'attore deve pertanto offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Tutto ciò chiarito, perché possa dirsi operante la presunzione stabilita nell'art. 2051 c.c. occorrono tre presupposti: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il custode della cosa;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato dalla cosa;
c) che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Nel caso di specie, come già chiarito, sull'ente comunale gravava l'obbligo di custodia della strada via Magra, strada privata ad uso
6 pubblico, su cui l'attrice ha affermato di essere caduta e di aver riportato danni all'integrità psicofisica.
Correttamente pertanto l'attrice ha esperito l'azione risarcitoria nei confronti del . Controparte_1
Con riguardo al secondo profilo è necessario precisare che, come ribadito dalla Suprema Corte (per tutte, Cass.
Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018; Cass. civ. n. 4476/2011 ed i precedenti ivi richiamati) la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018;
Cass., n. 8229/2010; Cass., n. 4279/2008; Cass., n. 28811/2008).
Si osserva al riguardo che parte attrice ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante, avendo provato mediante escussione testimoniale che in data 14.04.2018, alle ore 23,30 circa si trovava in , in Via Magra ed all'altezza dell'esercizio commerciale CP_1
“Outlet Village” mentre stava camminando sulla strada nell'intento di salire sulla propria autovettura, lato passeggero. Ha provato di essere caduta a terra e di aver riportato lesioni all'integrità psicofisica a causa di un tombino privo di copertura, reso invisibile dall'erba e dell'assenza di illuminazione.
Le dichiarazioni rese dai testi hanno confermato la dinamica dell'evento, come descritto nell'atto di citazione, la presenza del tombino privo di copertura, la presenza dell'erba che ne impediva la visuale, l'assenza di segnali di pericolo o di cartelli indicanti la presenza del tombino, l'assenza di illuminazione artificiale,
l'intervento dell'addetto comunale per la messa in sicurezza dell'area.
Occorre altresì rilevare che è presente in atti una relazione di servizio redatta dalla Polizia Stradale di Terracina, contenente in allegato un rilievo fotografico sullo stato dei luoghi al momento del fatto, nonché un verbale di spontanee dichiarazioni rese dalla parte attrice e da un testimone, , sentito anche come teste anche nel Testimone_1 presente giudizio e sui luoghi di causa al momento del sinistro.
E' altresì presente in atti, a seguito dell'intervento dei soccorsi, il verbale di pronto soccorso, attestante le lesioni subite dall'attrice in conseguenza “di caduta accidentale dentro un tombino aperto”.
7 Deve quindi ritenersi provato il nesso causale rilevante ex art. 2051
c.c., atteso che -come emerso dalle complessive risultanze istruttorie- l'attrice, mentre camminava sulla strada, giunta all'altezza dell'esercizio commerciale “Outlet Village” nell'intento di salire sulla propria autovettura, lato passeggero, cadeva a terra a causa di un tombino privo di copertura, reso invisibile dall'erba e dell'assenza di illuminazione.
Occorre tuttavia esaminare l'eccezione di parte convenuta, secondo cui la condotta della stessa attrice avrebbe cagionato o concorso a cagionare il danno ex art. 1227 c.c.
Si richiama il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito, secondo cui “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1,
c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” Inoltre,
“Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche
8 essere esclusiva.”(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del
03/04/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018;
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018; Cas. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
37059 del 19/12/2022; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12663 del
09/05/2024).
Nel caso di specie dagli esiti della istruttoria è emerso che il sinistro si è verificato in luogo aperto, che un tombino era privo della copertura, che non vi era più luce solare e che la strada priva di illuminazione artificiale.
Tenuto conto dello stato dei luoghi di causa, come descritti dalla stessa parte attrice e confermato dai testi, si ritiene che una condotta prudente ed accorta da parte dell'attrice avrebbe potuto evitare o rendere meno gravose le conseguenze della caduta.
Come sopra detto, infatti, l'assenza di illuminazione avrebbe dovuto indurre parte attrice ad utilizzare maggiore prudenza nel percorrere la strada, evitando di calpestare piani coperti da erba possibili teatro di insidie.
Rispettando il dovere di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. pertanto, la danneggiata, con un incedere più cauto ed attento, avrebbe potuto riconoscere e superare la possibile situazione di danno, che avrebbe consentito di scegliere di percorrere il tratto di strada evitando di procedere sul manto erboso per poi incorrere nella caduta nel tombino coperto dalla detta erba.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, deve concludersi che ai sensi dell'art. 1227 c.c. il fatto colposo della creditrice abbia concorso a cagionare il danno nella misura del 50%. Entro tali limiti pertanto può essere riconosciuto il risarcimento del danno patito dall'attrice. In conclusione, attesi gli esiti dell'attività istruttoria svolta, deve ritenersi accertata la responsabilità della parte convenuta, in qualità di custode, per i danni all'integrità psico-fisica subiti dall'attrice in occasione del sinistro occorso in data 14.04.2018, nei limiti sopra evidenziati.
In merito alla quantificazione dei danni subiti si aderisce alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico nominato d'ufficio in corso di causa.
Con relazione adeguatamente motivata, priva di vizi logici e di contraddizioni, il ctu ha dapprima confermato che, anche dal punto di vista medico-scientifico, le lesioni riscontrate sulla persona della
9 perizianda appaiono compatibili con la dinamica dell'evento come accertato in giudizio.
A seguito ed a causa del sinistro l'attrice ha subito lesioni all'integrità psicofisica così qualificate: “frattura della base del secondo e del terzo metatarso, la frattura parcellare della base del
IV metatarso, la frattura parcellare del margine antero-laterale del
III cuneiforme ed un distacco lamellare del margine antero-laterale del cuboide”.
Ha chiarito che l'attrice ha subìto una lesione dell'integrità psicofisica così quantificata:
- 8% di invalidità permanente;
- 30 giorni di inabilità temporanea assoluta;
- 45 giorni di inabilità temporanea relativa al 50%.
Ai fini della liquidazione del ristoro di tali danni si ritiene necessario, alla luce delle indicazioni offerte dalla recente giurisprudenza di legittimità, far riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano aggiornate al momento della liquidazione (Cass. civ. ordinanza n.
33770/2019).
Esse fanno applicazione dei principi enunciati dalle sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 26792 dell'11.11.2008 e successiva, copiosa, giurisprudenza di legittimità e propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali sia relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Tanto premesso, occorre tener presente che la liquidazione del danno nei termini sopra descritti può essere oggetto di una personalizzazione tutte le volte in cui ricorrano fattori che in concreto siano in grado di giustificare un discostamento dal parametro standard.
È utile altresì evidenziare che la c.d. personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale si giustifica solo in presenza di una sofferenza morale (dolore fisico, terrore, patema d'animo) che fuoriesca, per la sua eccezionalità, dallo stato di afflizione che, secondo l'id quod plerumque accidit, un determinato trauma genera nella vittima.
10 Nel caso di specie detto adeguamento in relazione al pregiudizio da sofferenza morale non può essere praticato, tenuto conto che non vi
è stata specifica allegazione e prova di fatti secondari che consentano, attraverso un ragionamento di tipo presuntivo, di apprezzare un particolare stato di afflizione soggettiva che giustifichi una maggiorazione del quantum nei termini appena chiariti.
Facendo applicazione delle tabelle periodicamente aggiornate, il danno non patrimoniale sofferto da deve, Parte_1 pertanto, essere liquidato nei termini di seguito illustrati.
Tenuto conto dell'accertata invalidità, dell'età della danneggiata al momento del fatto (anni 54), del presumibile dolore inferto dalla patologia riscontrata, del periodo di convalescenza, si stima equo liquidare:
a) € 3.450,00 a titolo di ristoro del danno da invalidità temporanea totale;
b) € 2.587,50 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea parziale al 50%;
c) € 16.641,00 a titolo di danno biologico per invalidità permanente.
Ne consegue che, considerato il carattere omnicomprensivo della liquidazione, il danno non patrimoniale subito dall'attrice deve essere liquidato in complessivi € 22.678,50. Graverà sulla parte convenuta nella misura del 50%, pari quindi ad € 11.339,22.
Sulle predette somme andrà calcolato anche il danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che – ove posseduta ex tunc – sarebbe stata presumibilmente investita per ricavare un lucro finanziario.
Tale importo andrà determinato equitativamente secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 1712/95) con il metodo seguente: a base di calcolo vanno poste le predette somme devalutate al 2018 e rivalutate anno per anno;
su tale importo va applicato il saggio di rendimento prescelto o in mancanza quello legale. Tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento (14.04.2018) ad oggi. L'importo pertanto dovuto dalla parte convenuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ammonta ad € 12.491,42 calcolati all'attualità. Matureranno interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
11 Parte attrice ha altresì dimostrato di aver subito a causa del sinistro un danno patrimoniale consistente nelle spese mediche sostenute, pari ad € 600,00 e ritenute congrue dal ctu con valutazione condivisa dal Tribunale. A titolo di risarcimento del danno emergente l'attrice deve quindi essere condannata al pagamento del 50% di € 300,00, somma da attualizzare secondo il coefficiente FOI elaborato dall'ISTAT relativo all'anno 2018, pari a 101,7, con la conseguenza che l'importo dovuto ammonta ad € 376,30.
Alla luce delle considerazioni che precedono il Controparte_1 deve essere condannato al risarcimento del danno in favore di nella misura di € 12.867,72 attuali. Parte_1
Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività istruttoria e difensiva in concreto svolta, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accertata la responsabilità della parte convenuta ex art. 2051 c.c. nella misura del 50% nella determinazione dell'evento lesivo, condanna il in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore di di complessivi € Parte_1
12.867,72 all'attualità;
- pone le spese di CTU a carico di parte convenuta;
- condanna il alla refusione in favore dell'attrice Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Latina, 30.05.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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