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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/06/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 824 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianfranco Fristachi e Parte_1
Noemi Lucia in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Soverato, Via Maestri del Lavoro n. 6;
- appellante - contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Esterina Rosato in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Contessa Clemenza n. 1, presso lo studio dell'Avv.
Brunella Candreva;
- appellato - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere, in favore dell'appellante Parte_1
, tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
[...]
In via preliminare:
- qualora l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenerlo necessario, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_2 quale litisconsorte necessario;
Nel merito: - accertare il diritto dell'odierno attore al risarcimento di tutti i danni patiti in seguito al sinistro per cui è causa, condannare l'odierna convenuta, quale organizzatore degli eventi calcistici dilettantistici per la Regione Calabria al pagamento della somma di
€uro 25.900,00 o quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa ovvero comunque a quella accertata dal Ctu medico legale, in favore dell'odierno attore, quale risarcimento del danno patito, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
- Per l'appellato: Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. per violazione dell'art. 342, comma Parte_1
1, c.p.c., nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la
[...] [...]
, al fine di sentire accogliere le Controparte_3 seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, accertare il diritto dell'odierno attore al risarcimento di tutti i danni patiti in seguito al sinistro per cui è causa;
condannare l'odierna convenuta, quale organizzatore degli eventi calcistici dilettantistici per la Regione Calabria al pagamento della somma di €
25.900,00 o comunque a quella accertata dal CTU medico legale, in favore dell'odierno attore, quale risarcimento del danno patito, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.”
A fondamento della domanda l'attore in epigrafe deduceva che:
- a seguito di uno scontro occorsogli in data 8.1.2009, durante una seduta di allenamento, nel terreno di gioco del Real Sersale – squadra della quale era tesserato con matr. 2620857 – riportava la frattura del III inferiore perone sinistro con lussazione della tibio-tarsica omolaterale e che doveva sottoporsi a più interventi chirurgici per la ricomposizione della frattura;
- effettuava, pertanto, la denuncia di sinistro, nei modi e nei termini previsti dal
Consiglio Direttivo della ed effettuava poi un ulteriore Controparte_4 sollecito, a mezzo raccomandata a/r del 28.04.2009; in data 08.05.2009, la Lega
Nazionale Dilettanti trasmetteva la comunicazione del sinistro per competenza al
Centro Liquidazione Sinistri con la quale la prima aveva Controparte_2 sottoscritto polizza per simili eventi dannosi ma la non Controparte_2 aveva mai dato alcun riscontro alla richiesta;
- a seguito del sinistro l'attore si trovava ad affrontare numerose difficoltà nello svolgere le sue normali attività e, tuttora, porta i segni fisici e psichici degli interventi chirurgici subiti, nonché timore a riprendere l'attività sportiva.
Sulla scorta di queste premesse l'attore concludeva come sopra riportato.
Si costituiva la , Controparte_3
l.n.d., la quale, preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, stante la mancata esplicitazione della causa petendi, e nel merito concludeva per il rigetto della domanda, poiché il sinistro in questione rientra nel rischio del gioco e poiché la non può rispondere dei fatti lesivi messi in essere dai propri tesserati, CP_3 non essendo configurabile alcun rapporto di dipendenza.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio dal precedente Giudice istruttore, il quale assumeva la causa in decisione in data
25.03.2016 e, poi, la rimetteva sul ruolo solo in data 10.07.2018.
All'udienza del 30.10.2018, pertanto, le parti precisavano le rispettive conclusioni di fronte a questo giudice come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.”.
Con sentenza depositata il 23-1-2019 n. 126, il Tribunale di Catanzaro, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese processuali, nonché a quelle relative alla espletata Ctu.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 15-4-2019, Parte_1 deducendone innanzi tutto l'erroneità per essere il primo giudice incorso in contraddizione per non avere, da un lato, dichiarato nullo l'atto di citazione introduttivo del giudizio, come richiesto da parte convenuta, per violazione dell'art. 164 n. 4) c.p.c., ma al contempo, dall'altro, respinto la domanda risarcitoria sulla base della mancata indicazione della condotta commissiva o omissiva che aveva determinato o concorso a determinare l'infortunio descritto. Assumeva ancora il precitato appellante che sarebbe stato comunque compito del giudice quello di qualificare il contenuto e la fonte dell'obbligazione risarcitoria sulla base dei fatti sottoposti alla sua cognizione e, inoltre, che spettasse a parte convenuta chiamare in causa la evidenziando che l'istruttoria Controparte_2 espletata nel corso del giudizio aveva confermato la descritta dinamica dell'infortunio e che anche il Ctu medico-legale aveva verificato la compatibilità con quest'ultima delle accertate lesioni da lui riportate nell'occorso.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte volesse, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, accogliere le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
11-10-2019, il per resistere Controparte_1 all'avverso gravame, di cui eccepiva preliminarmente l'inammissibilità per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., e comunque contestando nel merito la fondatezza delle doglianze addotte a sostegno di esso da parte appellante, con richiesta di rigetto e di conseguente conferma della sentenza impugnata.
Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari formulate dall'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e di integrazione del contraddittorio nei confronti di come da ordinanza di rigetto in atti, all'esito la causa Controparte_2 era rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 14-1-2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la Corte, viste le note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita, innanzitutto, di essere disattesa, ad avviso della Corte, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito del proposto appello, per come sollevata dall'appellato sotto il profilo del Controparte_1 difetto di specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico- argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, l'appello in esame è in ogni caso da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Deve essere in primo luogo disattesa la censura addotta a mezzo dell'interposto gravame con la quale l'appellante ha dedotto l'illogicità della decisione di primo grado nella parte in cui il giudice, da un lato, aveva affermato la non sussistenza del vizio di nullità dell'edicito actionis ex art. 164, comma 4, c.p.c., senza quindi dichiarare nullo l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre, dall'altro, aveva rilevato del tutto contraddittoriamente l'indeterminatezza della causa petendi della promossa azione giudiziale in sede di espressa valutazione di infondatezza della stessa nel merito.
Va premesso in proposito il principio interpretativo secondo cui “non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum o la causa petendi risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum o la causa petendi siano individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che essi risultino dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 28-8-2009 n.
18783), e ancora che “nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore
o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 11751 del 15/05/2013; Cass.
Civ., SS.UU., 21 luglio 2009 n. 16910), così da essersi giunti ad affermare che “la nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto
l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda” (cfr Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 27670 del 21/11/2008).
Tanto precisato, la pronuncia gravata nel reputare insussistente nel caso di specie la nullità dell'atto di citazione sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art. 163, n. 4 c.p.c. e, per converso, infondata la domanda, si atteggia conforme ai principi surrichiamati, atteso che le rilevate connotazioni di lacunosità sono state correttamente considerate ininfluenti ai fini di fare venire meno i minimi requisiti di validità richiesti per potersi configurare un atto di citazione idoneo alla instaurazione del giudizio, ma non anche suscettibili di superare in sede di successiva valutazione nel merito della domanda il vaglio di sufficiente assolvimento ad opera di parte attrice dell'attività allegatoria e assertiva ad essa spettante onde poter ottenere una pronuncia di accoglimento della stessa.
A siffatto ultimo proposito occorre, infatti, osservare che, sebbene sulla scorta dell'esposizione storica dei fatti per come narrata nell'atto introduttivo, nonché ricavabile dal contenuto della denuncia di sinistro in atti e dall'escussione dei testi avvenuta in primo grado sia dato evincere che l'evento dedotto in causa sarebbe avvenuto a seguito di uno scontro di gioco con altro calciatore, tuttavia non risultano per converso essere stati forniti quegli elementi necessari a permettere di sussumere il fatto de quo in una fattispecie piuttosto che in un'altra, non avendo l'appellante, già attore in prime cure, provveduto ad indicare nell'atto introduttivo di primo grado a che titolo l'odierna parte appellata avrebbe dovuto rispondere per i danni da lui subiti nell'occorso, essendosi limitato a chiedere nelle conclusioni una mera condanna per responsabilità (cfr. “Voglia l'On Tribunale adito […] accertare e dichiarare la responsabilità della in merito al sinistro de quo”), senza CP_1 allegare una eventuale responsabilità a titolo di colpa ovvero di natura contrattuale, in tal modo finendo per rendere insuscettibile l'applicazione al caso di specie tanto della disciplina di cui all'art. 1218 c.c., che di quella ex artt. 2043 e 2051 c.c..
In merito innanzi tutto ad un'eventuale responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.,
a norma del quale: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”, appare condivisibile il richiamo operato dal giudice di prime cure al principio giurisprudenziale enunciato in materia per cui “nell'esercizio di attività sportiva a livello professionistico, le società sportive (o la Federazione, con riferimento a sinistri avvenuti nello svolgimento di competizioni delle squadre nazionali) sono tenute a tutelare la salute degli atleti - nel caso di specie, calciatore
- sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psicofisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie che possono trovare causa nei rilevanti sforzi caratterizzanti la pratica professionale di uno sport, potendo essere chiamate a rispondere in base al disposto degli art. 1218 e 2049 c.c. dell'operato dei propri medici sportivi e del personale comunque preposto a tutelare la salute degli atleti ed essendo comunque tenute, come datore di lavoro del calciatore, ad adottare tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, tenuto conto in particolare del fatto che le cautele a tutela della salute cui è tenuto il datore di lavoro devono parametrarsi alla specifica attività svolta dallo sportivo professionista ed alla sua particolare esposizione al rischio di infortuni (cfr. Cass. Civ., sentenza 8-1-2023 n.
85), dovendosi tuttavia ulteriormente completarsi quanto appena riportato con l'affermazione che affinché la società sportiva possa essere chiamata a rispondere,
l'attore deve provare il titolo su cui si fonda il rapporto obbligatorio tra le parti e il danno derivante dall'inadempimento in termini causali, nonché allegare l'altrui inadempimento, laddove sarà il danneggiante convenuto tenuto a dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi ovvero di non aver potuto adempiere agli stessi per causa a lui non imputabile, ove intenda sottrarsi alla responsabilità ex art. 1218
c.c..
In altri termini, anche secondo la giurisprudenza maggioritaria si ritiene che in tale ipotesi la parte che subisce l'inadempimento, pur non dovendo dimostrare la colpa dell'altra parte, resta tuttavia soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, con la conseguenza di dovere disattendere la censura mossa dall'appellante a tale capo della sentenza sotto lo specifico profilo in esame, in mancanza dell'avvenuto assolvimento di tale onere probatorio.
Parimenti, l'appellato non può essere chiamata a rispondere dell'evento occorso neppure in base alla disciplina dettata dagli artt. 2051 e 2043 c.c..
In tal senso, infatti, deve rilevarsi che la società sportiva può essere convenuta in giudizio anche quando l'infortunio è dipeso dalle condizioni del campo, dovendo l'atleta comunque dimostrare il nesso causale tra la caduta e le condizioni del campo.
Il campo di calcio configura, infatti, una 'cosa in custodia', cosicché dovrà essere applicata la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c.. Sulla base di tale inquadramento giuridico, la Corte di Cassazione, chiamata a decidere su un infortunio verificatosi presso un campo da calcio, sulla base di una responsabilità a detta dell'attore ex art. 2051 c.c., dovuto alle condizioni in cui versava il campo, con ordinanza 4 marzo
2022 n. 7172 individuava un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa. operando sul piano meramente oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, della prova in ordine alla sussistenza del quale era da ritenersi onerato il danneggiato (cfr. sempre in termini anche Cass. Civ., ordinanza n. 2477 del 1° febbraio 2018; ordinanza n. 12027 del 16 maggio
2017; sentenza n. 8229 del 7 aprile 2010).
Altrettanto inesistenti nella specie sono i presupposti per la configurabilità di una responsabilità ex art 2043 c.c., in quanto affinché sussista una responsabilità in ossequio a tale disposizione codicistica, con conseguente obbligo del danneggiante di risarcire il danno, è necessario provare la ricorrenza dei seguenti presupposti: il
“fatto” – inteso come condotta attiva o passiva – e la sua illiceità; l'imputabilità del fatto illecito al danneggiante;
l'elemento soggettivo che rende il fatto illecito rimproverabile al danneggiante, sotto forma di dolo o colpa;
il nesso causale tra il fatto illecito e l'evento dannoso (nesso di causalità materiale); il danno-conseguenza, ossia il pregiudizio subito dal danneggiato in conseguenza dell'evento dannoso
(nesso di causalità giuridica).
Soccorre, infatti, in argomento il risolutivo rilievo secondo cui “in tema di responsabilità civile, perché sorga un'obbligazione risarcitoria aquiliana occorre non soltanto un fatto lesivo, retto dalla causalità materiale, ma anche un danno conseguenza di questo, retto dalla causalità giuridica, la cui imputazione presuppone il riscontro di alcuna delle fattispecie normative ex artt. 2043 e segg.
c.c., consistenti tutte nella descrizione di un nesso, che leghi storicamente un evento ad una condotta, a cose o ad accadimenti di altra natura, collegati con una particolare relazione al soggetto chiamato a rispondere.” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 4043 del 19 febbraio 2013).
In sostanza, la carenza descrittiva delle concrete circostanze fattuali in occasione delle quali si verificò l'infortunio dedotto in causa dall'appellante, indicato per l'appunto del tutto genericamente come avvenuto durante uno scontro di gioco, e si produssero le relative conseguenze pregiudizievoli a carico del predetto, osta all'individuazione di utili elementi di accertamento e sussunzione della prospettata responsabilità nell'una piuttosto che nell'altra delle sopra richiamate distinte discipline, non potendo neppure la qualità di "tesserato" di per sé sola configurare alcuna ipotesi di responsabilità dell'associazione, richiedendosi sempre ai sensi dell'art. 2043 c.c. la deduzione e la prova di condotte dolose o colpose produttive di danno.
Ciò posto, dunque, appare evidente sulla base degli sviluppi processuali documentati agli atti di causa, di contro alla prospettazione sostenuta nel gravame, come nella specie non possano reputarsi ricorrenti i presupposti per il riconoscimento in capo all'appellato di una responsabilità a qualsivoglia titolo, laddove l'appellante avrebbe invece dovuto citare in giudizio la compagnia assicurativa e richiedere il relativo indennizzo.
L'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti (tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici) ex art. 51 della l. 289/02 comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente. Il rapporto contrattuale si configura come assicurazione “per conto di chi spetta”, in quanto gli organismi affilianti – definiti soggetti obbligati o contraenti – sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria per conto e nell'interesse dei propri tesserati, definiti soggetti assicurati.
In ragione di ciò, quindi, cui spettava al nella sua posizione di Parte_1 soggetto assicurato far valere le proprie pretese di indennizzo (e non di risarcimento danni) nei confronti della la richiesta di chiamata in Controparte_2 causa della quale veniva avanzata nel corso del giudizio di primo grado e, peraltro, solo in via subordinata, con le comparse conclusionali, ossia quando era ormai preclusa in virtù della disposizione codicistica di cui all'art. 269 c.p.c., ai sensi del quale, ove a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, questi deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza.
Soccorre al riguardo il principio affermato con riferimento ad una fattispecie analoga a quella oggetto di causa per cui “in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se
l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta;
la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso: in entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non
è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano” , con la conseguente riconduzione del fatto alla nozione del c.d. rischio sportivo, dovendosi fare rientrare l'evento
“scontro fra due giocatori” nella normalità del gioco del calcio, ma al contempo con il riconoscimento del diritto all'indennizzo, in via equitativa, sulla base della convenzione assicurativa stipulata nell'interesse e per conto dell'atleta (cfr. Cass.
Civ., Sez. 3, sentenza 10/05/2018 n. 11270; Cass. Civ., sentenza n. 12012 del
08/08/2002).
Perciò, detta domanda di indennizzo avrebbe dovuto essere intentata nei confronti della compagnia assicuratrice sopra menzionata sulla base della convenzione conclusa mediante il contratto di assicurazione che nella specie risultava essere stato con essa stipulato dalla in tema di pattuita copertura contro Controparte_4 il rischio di Lesioni/Morte, Invalidità permanente, Responsabilità Civile verso Terzi, verso Prestatori di lavoro, Assistenza e Tutela Legale per conto e a favore della
[...]
dei suoi organi Centrali e Periferici, delle Società affiliate e dei Controparte_4 suoi tesserati, con specifica previsione nella sezione infortuni, all'art. 30, che l'assicurazione prestata con la relativa polizza comprendeva gli infortuni che colpiscano gli Assicurati sul campo, o entro i limiti dell'impianto sportivo o luogo di svolgimento dell'attività stessa in occasione di partecipazione a gara di campionato, di torneo od amichevoli, purché dirette da arbitri incaricati dalla
Federazione competente, nonché ad allenamenti purché questi fossero preventivamente autorizzati o controllati dalla organizzazione competente e svolti per preparazione fisico-atletica, ed indicazione nel successivo art. 32 delle somme assicurate per le varie voci di sinistro, tra cui in via esemplificativa la n. 11 in materia di indennità forfettaria spettante per proprio per la subita applicazione di apparecchio gessato.
Da tutto quanto appena evidenziato, dunque, discendono valutazioni di infondatezza in ordine alle doglianze addotte avverso la sentenza impugnata, dovendosi ritenere corretto l'iter seguito dal giudice di prime cure nelle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la pronuncia adottata, con conseguente rigetto dell'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integrale della sentenza impugnata. Parte_1
In applicazione del criterio della soccombenza, infine, l'appellante deve essere condannato alla rifusione delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con atto di citazione notificato il giorno 15-4-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 23-1-2019 n. 126, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 2.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 824 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianfranco Fristachi e Parte_1
Noemi Lucia in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Soverato, Via Maestri del Lavoro n. 6;
- appellante - contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Esterina Rosato in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Contessa Clemenza n. 1, presso lo studio dell'Avv.
Brunella Candreva;
- appellato - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere, in favore dell'appellante Parte_1
, tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
[...]
In via preliminare:
- qualora l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenerlo necessario, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_2 quale litisconsorte necessario;
Nel merito: - accertare il diritto dell'odierno attore al risarcimento di tutti i danni patiti in seguito al sinistro per cui è causa, condannare l'odierna convenuta, quale organizzatore degli eventi calcistici dilettantistici per la Regione Calabria al pagamento della somma di
€uro 25.900,00 o quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa ovvero comunque a quella accertata dal Ctu medico legale, in favore dell'odierno attore, quale risarcimento del danno patito, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
- Per l'appellato: Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. per violazione dell'art. 342, comma Parte_1
1, c.p.c., nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la
[...] [...]
, al fine di sentire accogliere le Controparte_3 seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, accertare il diritto dell'odierno attore al risarcimento di tutti i danni patiti in seguito al sinistro per cui è causa;
condannare l'odierna convenuta, quale organizzatore degli eventi calcistici dilettantistici per la Regione Calabria al pagamento della somma di €
25.900,00 o comunque a quella accertata dal CTU medico legale, in favore dell'odierno attore, quale risarcimento del danno patito, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.”
A fondamento della domanda l'attore in epigrafe deduceva che:
- a seguito di uno scontro occorsogli in data 8.1.2009, durante una seduta di allenamento, nel terreno di gioco del Real Sersale – squadra della quale era tesserato con matr. 2620857 – riportava la frattura del III inferiore perone sinistro con lussazione della tibio-tarsica omolaterale e che doveva sottoporsi a più interventi chirurgici per la ricomposizione della frattura;
- effettuava, pertanto, la denuncia di sinistro, nei modi e nei termini previsti dal
Consiglio Direttivo della ed effettuava poi un ulteriore Controparte_4 sollecito, a mezzo raccomandata a/r del 28.04.2009; in data 08.05.2009, la Lega
Nazionale Dilettanti trasmetteva la comunicazione del sinistro per competenza al
Centro Liquidazione Sinistri con la quale la prima aveva Controparte_2 sottoscritto polizza per simili eventi dannosi ma la non Controparte_2 aveva mai dato alcun riscontro alla richiesta;
- a seguito del sinistro l'attore si trovava ad affrontare numerose difficoltà nello svolgere le sue normali attività e, tuttora, porta i segni fisici e psichici degli interventi chirurgici subiti, nonché timore a riprendere l'attività sportiva.
Sulla scorta di queste premesse l'attore concludeva come sopra riportato.
Si costituiva la , Controparte_3
l.n.d., la quale, preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, stante la mancata esplicitazione della causa petendi, e nel merito concludeva per il rigetto della domanda, poiché il sinistro in questione rientra nel rischio del gioco e poiché la non può rispondere dei fatti lesivi messi in essere dai propri tesserati, CP_3 non essendo configurabile alcun rapporto di dipendenza.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio dal precedente Giudice istruttore, il quale assumeva la causa in decisione in data
25.03.2016 e, poi, la rimetteva sul ruolo solo in data 10.07.2018.
All'udienza del 30.10.2018, pertanto, le parti precisavano le rispettive conclusioni di fronte a questo giudice come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.”.
Con sentenza depositata il 23-1-2019 n. 126, il Tribunale di Catanzaro, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese processuali, nonché a quelle relative alla espletata Ctu.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 15-4-2019, Parte_1 deducendone innanzi tutto l'erroneità per essere il primo giudice incorso in contraddizione per non avere, da un lato, dichiarato nullo l'atto di citazione introduttivo del giudizio, come richiesto da parte convenuta, per violazione dell'art. 164 n. 4) c.p.c., ma al contempo, dall'altro, respinto la domanda risarcitoria sulla base della mancata indicazione della condotta commissiva o omissiva che aveva determinato o concorso a determinare l'infortunio descritto. Assumeva ancora il precitato appellante che sarebbe stato comunque compito del giudice quello di qualificare il contenuto e la fonte dell'obbligazione risarcitoria sulla base dei fatti sottoposti alla sua cognizione e, inoltre, che spettasse a parte convenuta chiamare in causa la evidenziando che l'istruttoria Controparte_2 espletata nel corso del giudizio aveva confermato la descritta dinamica dell'infortunio e che anche il Ctu medico-legale aveva verificato la compatibilità con quest'ultima delle accertate lesioni da lui riportate nell'occorso.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte volesse, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, accogliere le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
11-10-2019, il per resistere Controparte_1 all'avverso gravame, di cui eccepiva preliminarmente l'inammissibilità per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., e comunque contestando nel merito la fondatezza delle doglianze addotte a sostegno di esso da parte appellante, con richiesta di rigetto e di conseguente conferma della sentenza impugnata.
Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari formulate dall'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e di integrazione del contraddittorio nei confronti di come da ordinanza di rigetto in atti, all'esito la causa Controparte_2 era rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 14-1-2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la Corte, viste le note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita, innanzitutto, di essere disattesa, ad avviso della Corte, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito del proposto appello, per come sollevata dall'appellato sotto il profilo del Controparte_1 difetto di specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico- argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, l'appello in esame è in ogni caso da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Deve essere in primo luogo disattesa la censura addotta a mezzo dell'interposto gravame con la quale l'appellante ha dedotto l'illogicità della decisione di primo grado nella parte in cui il giudice, da un lato, aveva affermato la non sussistenza del vizio di nullità dell'edicito actionis ex art. 164, comma 4, c.p.c., senza quindi dichiarare nullo l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre, dall'altro, aveva rilevato del tutto contraddittoriamente l'indeterminatezza della causa petendi della promossa azione giudiziale in sede di espressa valutazione di infondatezza della stessa nel merito.
Va premesso in proposito il principio interpretativo secondo cui “non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum o la causa petendi risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum o la causa petendi siano individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che essi risultino dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 28-8-2009 n.
18783), e ancora che “nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore
o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 11751 del 15/05/2013; Cass.
Civ., SS.UU., 21 luglio 2009 n. 16910), così da essersi giunti ad affermare che “la nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto
l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda” (cfr Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 27670 del 21/11/2008).
Tanto precisato, la pronuncia gravata nel reputare insussistente nel caso di specie la nullità dell'atto di citazione sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art. 163, n. 4 c.p.c. e, per converso, infondata la domanda, si atteggia conforme ai principi surrichiamati, atteso che le rilevate connotazioni di lacunosità sono state correttamente considerate ininfluenti ai fini di fare venire meno i minimi requisiti di validità richiesti per potersi configurare un atto di citazione idoneo alla instaurazione del giudizio, ma non anche suscettibili di superare in sede di successiva valutazione nel merito della domanda il vaglio di sufficiente assolvimento ad opera di parte attrice dell'attività allegatoria e assertiva ad essa spettante onde poter ottenere una pronuncia di accoglimento della stessa.
A siffatto ultimo proposito occorre, infatti, osservare che, sebbene sulla scorta dell'esposizione storica dei fatti per come narrata nell'atto introduttivo, nonché ricavabile dal contenuto della denuncia di sinistro in atti e dall'escussione dei testi avvenuta in primo grado sia dato evincere che l'evento dedotto in causa sarebbe avvenuto a seguito di uno scontro di gioco con altro calciatore, tuttavia non risultano per converso essere stati forniti quegli elementi necessari a permettere di sussumere il fatto de quo in una fattispecie piuttosto che in un'altra, non avendo l'appellante, già attore in prime cure, provveduto ad indicare nell'atto introduttivo di primo grado a che titolo l'odierna parte appellata avrebbe dovuto rispondere per i danni da lui subiti nell'occorso, essendosi limitato a chiedere nelle conclusioni una mera condanna per responsabilità (cfr. “Voglia l'On Tribunale adito […] accertare e dichiarare la responsabilità della in merito al sinistro de quo”), senza CP_1 allegare una eventuale responsabilità a titolo di colpa ovvero di natura contrattuale, in tal modo finendo per rendere insuscettibile l'applicazione al caso di specie tanto della disciplina di cui all'art. 1218 c.c., che di quella ex artt. 2043 e 2051 c.c..
In merito innanzi tutto ad un'eventuale responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.,
a norma del quale: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”, appare condivisibile il richiamo operato dal giudice di prime cure al principio giurisprudenziale enunciato in materia per cui “nell'esercizio di attività sportiva a livello professionistico, le società sportive (o la Federazione, con riferimento a sinistri avvenuti nello svolgimento di competizioni delle squadre nazionali) sono tenute a tutelare la salute degli atleti - nel caso di specie, calciatore
- sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psicofisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie che possono trovare causa nei rilevanti sforzi caratterizzanti la pratica professionale di uno sport, potendo essere chiamate a rispondere in base al disposto degli art. 1218 e 2049 c.c. dell'operato dei propri medici sportivi e del personale comunque preposto a tutelare la salute degli atleti ed essendo comunque tenute, come datore di lavoro del calciatore, ad adottare tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, tenuto conto in particolare del fatto che le cautele a tutela della salute cui è tenuto il datore di lavoro devono parametrarsi alla specifica attività svolta dallo sportivo professionista ed alla sua particolare esposizione al rischio di infortuni (cfr. Cass. Civ., sentenza 8-1-2023 n.
85), dovendosi tuttavia ulteriormente completarsi quanto appena riportato con l'affermazione che affinché la società sportiva possa essere chiamata a rispondere,
l'attore deve provare il titolo su cui si fonda il rapporto obbligatorio tra le parti e il danno derivante dall'inadempimento in termini causali, nonché allegare l'altrui inadempimento, laddove sarà il danneggiante convenuto tenuto a dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi ovvero di non aver potuto adempiere agli stessi per causa a lui non imputabile, ove intenda sottrarsi alla responsabilità ex art. 1218
c.c..
In altri termini, anche secondo la giurisprudenza maggioritaria si ritiene che in tale ipotesi la parte che subisce l'inadempimento, pur non dovendo dimostrare la colpa dell'altra parte, resta tuttavia soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, con la conseguenza di dovere disattendere la censura mossa dall'appellante a tale capo della sentenza sotto lo specifico profilo in esame, in mancanza dell'avvenuto assolvimento di tale onere probatorio.
Parimenti, l'appellato non può essere chiamata a rispondere dell'evento occorso neppure in base alla disciplina dettata dagli artt. 2051 e 2043 c.c..
In tal senso, infatti, deve rilevarsi che la società sportiva può essere convenuta in giudizio anche quando l'infortunio è dipeso dalle condizioni del campo, dovendo l'atleta comunque dimostrare il nesso causale tra la caduta e le condizioni del campo.
Il campo di calcio configura, infatti, una 'cosa in custodia', cosicché dovrà essere applicata la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c.. Sulla base di tale inquadramento giuridico, la Corte di Cassazione, chiamata a decidere su un infortunio verificatosi presso un campo da calcio, sulla base di una responsabilità a detta dell'attore ex art. 2051 c.c., dovuto alle condizioni in cui versava il campo, con ordinanza 4 marzo
2022 n. 7172 individuava un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa. operando sul piano meramente oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, della prova in ordine alla sussistenza del quale era da ritenersi onerato il danneggiato (cfr. sempre in termini anche Cass. Civ., ordinanza n. 2477 del 1° febbraio 2018; ordinanza n. 12027 del 16 maggio
2017; sentenza n. 8229 del 7 aprile 2010).
Altrettanto inesistenti nella specie sono i presupposti per la configurabilità di una responsabilità ex art 2043 c.c., in quanto affinché sussista una responsabilità in ossequio a tale disposizione codicistica, con conseguente obbligo del danneggiante di risarcire il danno, è necessario provare la ricorrenza dei seguenti presupposti: il
“fatto” – inteso come condotta attiva o passiva – e la sua illiceità; l'imputabilità del fatto illecito al danneggiante;
l'elemento soggettivo che rende il fatto illecito rimproverabile al danneggiante, sotto forma di dolo o colpa;
il nesso causale tra il fatto illecito e l'evento dannoso (nesso di causalità materiale); il danno-conseguenza, ossia il pregiudizio subito dal danneggiato in conseguenza dell'evento dannoso
(nesso di causalità giuridica).
Soccorre, infatti, in argomento il risolutivo rilievo secondo cui “in tema di responsabilità civile, perché sorga un'obbligazione risarcitoria aquiliana occorre non soltanto un fatto lesivo, retto dalla causalità materiale, ma anche un danno conseguenza di questo, retto dalla causalità giuridica, la cui imputazione presuppone il riscontro di alcuna delle fattispecie normative ex artt. 2043 e segg.
c.c., consistenti tutte nella descrizione di un nesso, che leghi storicamente un evento ad una condotta, a cose o ad accadimenti di altra natura, collegati con una particolare relazione al soggetto chiamato a rispondere.” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 4043 del 19 febbraio 2013).
In sostanza, la carenza descrittiva delle concrete circostanze fattuali in occasione delle quali si verificò l'infortunio dedotto in causa dall'appellante, indicato per l'appunto del tutto genericamente come avvenuto durante uno scontro di gioco, e si produssero le relative conseguenze pregiudizievoli a carico del predetto, osta all'individuazione di utili elementi di accertamento e sussunzione della prospettata responsabilità nell'una piuttosto che nell'altra delle sopra richiamate distinte discipline, non potendo neppure la qualità di "tesserato" di per sé sola configurare alcuna ipotesi di responsabilità dell'associazione, richiedendosi sempre ai sensi dell'art. 2043 c.c. la deduzione e la prova di condotte dolose o colpose produttive di danno.
Ciò posto, dunque, appare evidente sulla base degli sviluppi processuali documentati agli atti di causa, di contro alla prospettazione sostenuta nel gravame, come nella specie non possano reputarsi ricorrenti i presupposti per il riconoscimento in capo all'appellato di una responsabilità a qualsivoglia titolo, laddove l'appellante avrebbe invece dovuto citare in giudizio la compagnia assicurativa e richiedere il relativo indennizzo.
L'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti (tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici) ex art. 51 della l. 289/02 comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente. Il rapporto contrattuale si configura come assicurazione “per conto di chi spetta”, in quanto gli organismi affilianti – definiti soggetti obbligati o contraenti – sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria per conto e nell'interesse dei propri tesserati, definiti soggetti assicurati.
In ragione di ciò, quindi, cui spettava al nella sua posizione di Parte_1 soggetto assicurato far valere le proprie pretese di indennizzo (e non di risarcimento danni) nei confronti della la richiesta di chiamata in Controparte_2 causa della quale veniva avanzata nel corso del giudizio di primo grado e, peraltro, solo in via subordinata, con le comparse conclusionali, ossia quando era ormai preclusa in virtù della disposizione codicistica di cui all'art. 269 c.p.c., ai sensi del quale, ove a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, questi deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza.
Soccorre al riguardo il principio affermato con riferimento ad una fattispecie analoga a quella oggetto di causa per cui “in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se
l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta;
la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso: in entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non
è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano” , con la conseguente riconduzione del fatto alla nozione del c.d. rischio sportivo, dovendosi fare rientrare l'evento
“scontro fra due giocatori” nella normalità del gioco del calcio, ma al contempo con il riconoscimento del diritto all'indennizzo, in via equitativa, sulla base della convenzione assicurativa stipulata nell'interesse e per conto dell'atleta (cfr. Cass.
Civ., Sez. 3, sentenza 10/05/2018 n. 11270; Cass. Civ., sentenza n. 12012 del
08/08/2002).
Perciò, detta domanda di indennizzo avrebbe dovuto essere intentata nei confronti della compagnia assicuratrice sopra menzionata sulla base della convenzione conclusa mediante il contratto di assicurazione che nella specie risultava essere stato con essa stipulato dalla in tema di pattuita copertura contro Controparte_4 il rischio di Lesioni/Morte, Invalidità permanente, Responsabilità Civile verso Terzi, verso Prestatori di lavoro, Assistenza e Tutela Legale per conto e a favore della
[...]
dei suoi organi Centrali e Periferici, delle Società affiliate e dei Controparte_4 suoi tesserati, con specifica previsione nella sezione infortuni, all'art. 30, che l'assicurazione prestata con la relativa polizza comprendeva gli infortuni che colpiscano gli Assicurati sul campo, o entro i limiti dell'impianto sportivo o luogo di svolgimento dell'attività stessa in occasione di partecipazione a gara di campionato, di torneo od amichevoli, purché dirette da arbitri incaricati dalla
Federazione competente, nonché ad allenamenti purché questi fossero preventivamente autorizzati o controllati dalla organizzazione competente e svolti per preparazione fisico-atletica, ed indicazione nel successivo art. 32 delle somme assicurate per le varie voci di sinistro, tra cui in via esemplificativa la n. 11 in materia di indennità forfettaria spettante per proprio per la subita applicazione di apparecchio gessato.
Da tutto quanto appena evidenziato, dunque, discendono valutazioni di infondatezza in ordine alle doglianze addotte avverso la sentenza impugnata, dovendosi ritenere corretto l'iter seguito dal giudice di prime cure nelle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la pronuncia adottata, con conseguente rigetto dell'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integrale della sentenza impugnata. Parte_1
In applicazione del criterio della soccombenza, infine, l'appellante deve essere condannato alla rifusione delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con atto di citazione notificato il giorno 15-4-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 23-1-2019 n. 126, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 2.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)