Art. 26.
Il Consiglio del commissariato e' presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci, ed e' composto:
a) dell'ingegnere-capo del genio civile;
b) dell'intendente di finanza;
c) dell'ispettore forestale;
d) di un rappresentante della provincia o di un supplente, eletti dal Consiglio provinciale;
e) del presidente della Camera di commercio di Potenza;
f) del capo dell'ufficio amministrativo del commissariato;
g) di un agricoltore e di un esperto in silvicoltura, nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
I membri a scelta ed elettivi del Consiglio del commissariato durano in carica due anni e possino essere riconfermati.
Il medico provinciale interverra' nelle sedute in cui si debbono trattare materie attinenti alla igiene ed avra' voto consultivo.
Il Consiglio del commissariato e' presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci, ed e' composto:
a) dell'ingegnere-capo del genio civile;
b) dell'intendente di finanza;
c) dell'ispettore forestale;
d) di un rappresentante della provincia o di un supplente, eletti dal Consiglio provinciale;
e) del presidente della Camera di commercio di Potenza;
f) del capo dell'ufficio amministrativo del commissariato;
g) di un agricoltore e di un esperto in silvicoltura, nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
I membri a scelta ed elettivi del Consiglio del commissariato durano in carica due anni e possino essere riconfermati.
Il medico provinciale interverra' nelle sedute in cui si debbono trattare materie attinenti alla igiene ed avra' voto consultivo.