Articolo 26 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
Articolo 25Articolo 27
Versione
14 agosto 1908
Art. 26.

Il Consiglio del commissariato e' presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci, ed e' composto:

a) dell'ingegnere-capo del genio civile;

b) dell'intendente di finanza;

c) dell'ispettore forestale;

d) di un rappresentante della provincia o di un supplente, eletti dal Consiglio provinciale;

e) del presidente della Camera di commercio di Potenza;

f) del capo dell'ufficio amministrativo del commissariato;

g) di un agricoltore e di un esperto in silvicoltura, nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

I membri a scelta ed elettivi del Consiglio del commissariato durano in carica due anni e possino essere riconfermati.

Il medico provinciale interverra' nelle sedute in cui si debbono trattare materie attinenti alla igiene ed avra' voto consultivo.

Entrata in vigore il 14 agosto 1908