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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/09/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1707/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Maria Mammone Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
C.F. , con sede in Vittorio Veneto (TV), Via dell'Industria n. Parte_1 P.IVA_1
21, in persona dell'amministratore delegato dott.ssa rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_2 notificato unitamente al presente atto, dall'avv. Antonella Lillo, e dall'avv. Pietro Calzavara, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Treviso, Viale Monte Grappa n. 45;
APPELLANTE CONTRO
C.F. , con sede in Milano, via Crocefisso n. 27, in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Serioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Pisogne (BS), in via San Marco n. 5;
con sede legale in Somaglia (LO), Via Risorgimento n. 19, Parte_3 P.IVA_
, partita IVA rappresentata e difesa in via tra loro disgiunta dagli Avv.ti Prof. P.IVA_4
Giulio Ponzanelli (C.F. ) e Valeria Giudici (C.F. ), e C.F._1 C.F._2 domiciliata presso i predetti difensori in Milano, via Michele Barozzi n. 1;
APPELLATE
Sulle seguenti conclusioni: pagina 1 di 16 :Voglia la Corte d'Appello, previa ogni necessaria declaratoria, per i motivi di cui Parte_1 sopra e ad integrale riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Milano n. 4687/2024, rep. 3710/2024, datata 2 maggio 2024, pubblicata in data 2 maggio 2024 a decisione del giudizio rubricato R.G.
18891/2022:
NEL MERITO: annullare per errore ex art. 1427 e 1429 c.c. il contratto di acquisto relativo alla merce di cui alla
Controparte_ fattura 365/CV del 29.11.2021 di ovvero, in via alternativa e subordinata, risolvere tale contratto per
Controparte_ fatto e colpa di (ii)in ogni caso, accogliere l'opposizione, dichiarare che nulla è dovuto da in relazione alla fattura Parte_1
Controparte_ 365/CV di e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e comunque annullare e dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Milano n. 5547/2022 (R.G. 10703/2022) del 30.3.2022,
Controparte_ per essere la domanda avversaria infondata in fatto ed in diritto, condannando a restituire a
[...] l'importo di € 143.511,89 corrisposto in forza di tale decreto, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, Parte_1 IV comma, c.c. dal 4.4.2023 al saldo effettivo;
Controparte_ (iii)condannare al rimborso dell'importo di € 47.075,40 già corrisposto da parte di Parte_1 (con riserva di ripetizione) in forza della sentenza impugnata a titolo di spese legali;
(iv)condannare al rimborso dell'importo di € 45.389,40 già corrisposto da parte di Parte_3 [...] (con riserva di ripetizione) in forza della sentenza impugnata a titolo di spese legali;
PT NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE: (v)annullare per errore ex art. 1427 e 1429 c.c. i contratti di acquisto relativi alla merce fornita da che CP_1 [...] ha ancora in magazzino, lavorata e non lavorata, ovvero, in via alternativa e subordinata, risolvere tali PT contratti per fatto e colpa di;
CP_1 Controparte_ (vi)condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso di quanto corrisposto alla
Controparte per la fornitura di tale materiale e il risarcimento dei danni subiti, anche a titolo di responsabilità precontrattuale, e così al pagamento dell'importo complessivo di € 1.515.080,54, ovvero al diverso importo che verrà ritenuto di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle prove richieste con la seconda e la terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., e non ammesse, ed in particolare (A) Prova per testi ( omissis;
) B) prova per testi contraria ( omissis); C) consulenza tecnica di ufficio (omissis) .
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione Controparte_1 e difesa,
- rigettare, in quanto inammissibile ed infondato per le ragioni esposte, l'appello promosso da Parte_1 confermando integralmente la sentenza n. 4687/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano il 2 maggio 2024 a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 18891/2022 r.g.;
- nella non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza ex adverso impugnata, accogliere le seguenti domande formulate da nel precedente grado di giudizio: CP_1 In via principale nel merito:
- accertata, ritenuta e dichiarata l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione proposta da Parte_1 rigettare tutte le eccezioni e le domande formulate dall'opponente e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna in via definitiva di al pagamento in favore di Parte_1
della somma capitale di Euro 129.314,92, oltre interessi ex d.lgs. 231/2022 dal dovuto al saldo, nonché CP_1 oltre spese della procedura monitoria e spese successive, dando atto che l'opponente ha nelle more provveduto a versare ad tutte le somme ingiunte a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto CP_1 ingiuntivo opposto. In via subordinata, nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, dell'opposizione avversaria e delle eccezioni e domande ivi formulate da condannare l'opponente al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 pagina 2 di 16 C della somma capitale di Euro 129.314,92 ovvero della diversa somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ex d.lgs. 231/2022 dal dovuto al saldo, nonché oltre spese della procedura monitoria e spese successive, dando atto che l'opponente ha nelle more provveduto a versare ad tutte le somme ingiunte a seguito della concessione CP_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, operando – se del caso – le dovute compensazioni tra le reciproche partite creditorie e debitorie;
- sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, dell'opposizione avversaria e delle eccezioni e domande ivi formulate da condannare a manlevare e tenere Parte_1 Pt_3 Parte_3 indenne di tutte le somme che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere e/o a riconoscere CP_1 all'opponente per qualsivoglia titolo e/o ragione. Parte_1 In via istruttoria:
- senza alcuna inversione dell'onere probatorio e solo per scrupolo difensivo, ammettere la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di e dei sig.ri e , Parte_1 Parte_4 Parte_5 amministratori di nonché la prova per testi sui capitoli sopra riportati al paragrafo E, già Parte_3 formulati nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c. depositata in data 11 maggio 2023, con i testi ivi indicati;
- ove ritenuto dal Giudice e senza inversione dell'onere probatorio, disporre CTU volta a verificare la conformità del materiale fornito da a ed in particolare del materiale di cui alle conferme d'ordine n. CP_1 Parte_1 92 e 93 del 22 febbraio 2021 (cfr. docc. 1 e 2) e di cui alla fattura n. 365/CV del 29 novembre 2021 (cfr. doc. 4) azionata in monitorio, proveniente dalla linea di verniciatura e tuttora depositato presso Parte_6 CP_1 alla normativa di settore EN 13523;
- dichiarare l'inammissibilità e comunque l'irrilevanza di tutti i mezzi di prova dedotti da e da Parte_1 per i motivi di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 3, c.p.c. depositata in data 31 maggio Parte_3 2023;
- ammettere alla prova contraria sugli eventuali capitoli di prova ex adverso dedotti che il Giudice CP_1 ritenesse ammettere, con i medesimi testi elencati nel paragrafo E del presente atto, già indicati nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c. depositata in data 11 maggio 2023. In ogni caso: con beneficio di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
iaccia all'ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare Parte_3 inammissibile e comunque respingere in quanto infondato l'appello svolto da confermando Parte_1 integralmente la sentenza n. 4687/2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sez. V civile, Giudice Dott.ssa Gravagnola, pubblicata il 2 maggio 2024, per le ragioni esposte.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della pronuncia impugnata, accogliere le seguenti domande rese da nel giudizio di primo grado: in via preliminare di merito: dichiarare Parte_3 Controparte_ decaduta da ogni diritto di garanzia per vizi, e comunque prescritto il diritto di manleva e garanzia azionato dalla convenuta opposta, per le ragioni esposte;
nel merito: rigettare ogni domanda avversaria avverso l'esponente, siccome infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti;
in via istruttoria:a) ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova ( si rimanda alle note di trattazione) Controparte_ b) Non ammettere le prove orali richieste in primo grado da e in quanto Parte_1 inammissibili, per le ragioni esposte nella terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. depositata dall'esponente in primo grado, cui si rinvia;
c) nella (ulteriormente) denegata ipotesi in cui le prove orali richieste da Parte_1 dovessero essere ammesse, si chiede di essere facoltizzati alla prova contraria, con i testi sopra indicati;
d) allo
[...] Controparte_ stesso modo, nella pur denegatissima ipotesi in cui le prove orali richieste da dovessero essere ammesse, l'esponente chiede di essere facoltizzata alla prova contraria con i testi sopra indicati, nonché di Parte_3 ammettere a prova contraria sui medesimi capitoli dal n. 1 al n. 28 (pag. 25-28, seconda memoria ex art. 183, comma Controparte_ Controparte_ VI, c.p.c. depositata da l'interrogatorio formale del legale rappresentante di in ogni caso: con spese e compensi di causa integralmente rifusi in favore di anche per questo Parte_3 secondo grado di giudizio.
pagina 3 di 16
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società (in avanti Parte_1 PT conveniva in giudizio la società (in avanti ) dinanzi al Tribunale di Milano, Controparte_1 CP_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5547/2022, emesso per il pagamento della somma di euro 129.314,92, oltre interessi e spese, a titolo di saldo per una fornitura di coils di alluminio preverniciato. allegava di avere avviato con un rapporto di Parte_1 CP_1 fornitura continuativa di alluminio preverniciato, finalizzato alla produzione di tegole Ultimetal, di avere ricevuto contestazioni da vari clienti, con conseguenti richieste di intervento in relazione a fenomeni di precoce deterioramento della vernice, consistenti in sfarinamento e spellicolamento, a fronte delle quali e si era rifiutata di fornire la garanzia concordata anche per la merce già PT consegnata, sicchè era da considerarsi che anche il materiale portato dalla fattura oggetto del procedimento monitorio, rifiutato, fosse viziato e difettoso;
sosteneva che il contratto di acquisto relativo alla merce indicata nella fattura 365/CV del 29.11.2021 dovesse quindi essere annullato per errore ai sensi degli artt. 1427 e 1429 c.c., oppure, in via alternativa e subordinata, risolto per inadempimento da parte di dichiarando inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
inoltre, in CP_1 via riconvenzionale, domandava l'annullamento dei contratti di acquisto relativi alla merce PT fornita da e giacente in magazzino, ovvero in via alternativa e subordinata la risoluzione di CP_1 detti contratti ed il rimborso delle somme corrisposte, oltre al risarcimento dei danni subiti, anche a titolo di responsabilità precontrattuale, il tutto quantificato in euro 1.608.394,1 o la diversa somma ritenuta di giustizia..
si costituiva in giudizio e, chiesta preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa CP_1 della la società da cui aveva acquistato il materiale, nel merito, in via Parte_3 principale, contestava l'opposizione, ritenendola infondata sia in fatto che in diritto, in via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, chiedeva condannarsi PT al pagamento della somma di euro 129.314,92 oltre interessi, e la condanna di a CP_1 manlevarla e tenerla indenne da quanto fosse tenuta a pagare a In particolare sosteneva PT che la garanzia convenzionale rilasciata si riferisse esclusivamente ai vizi originari dei coils in alluminio mentre non coprisse i vizi conseguenti al processo di lavorazione, e che i vizi lamentati dall'attrice fossero riconducibili a lavorazioni successive effettuate da che Parte_1 avrebbero compromesso l'integrità del prodotto
Autorizzatane la chiamata, si costituiva chiedendo di dichiarare Parte_3 CP_1 decaduta da ogni diritto di garanzia, nel merito di rigettare le domande svolte nei suoi confronti.
Con sentenza n. 4687/2024 del 2.5.2024 il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto opposto, condannando l'opponente a rifondere le spese di lite all'opposta ed alla terza chiamata. In particolare il tribunale, nel dare atto che la controversia si era sviluppata in pagina 4 di 16 un contesto di rapporti commerciali che si erano protratti tra le parti negli anni, ha accertato che la fornitura relativa alla fattura azionata in via monitoria, rifiutata da e messa a disposizione, PT riguardava alluminio preverniciato proveniente da LU AT con cui la aveva intrapreso CP_1 una nuova collaborazione, sicchè trattavasi di materiale diverso da quello che aveva costituito oggetto di precedenti contestazioni e rispetto al quale non vi erano evidenze di vizi. Rispetto ai limiti della garanzia, ha ritenuto che il tenore letterale della mail dell'8 giugno 2020 era da considerarsi inequivoco nell'escludere per la nuova produzione di alluminio verniciato che la garanzia di durata di tenuta delle caratteristiche di cui alle schede tecniche operasse anche dopo le lavorazioni eseguite per la produzione della Quanto alle pregresse forniture il Parte_7 tribunale ha ritenuto che la garanzia rilasciata da si riferisse esclusivamente ai vizi CP_1 originari dei coils di alluminio e non si estendesse ai difetti derivanti dal processo di lavorazione successivi, cioè da riferire al prodotto semilavorato, che la fornitura era stata eseguita in conformità alle specifiche tecniche concordate, tant'è che nel corso del decennale rapporto aveva PT continuato a produrre e distribuire le proprie tegole utilizzando i coils di;
che Parte_8 dovesse reputarsi che l'alluminio preverniciato prodotto da non fosse intrinsecamente Pt_3 inidoneo alle lavorazioni, rimanendo le scelte tecnico/progettuali e produttive di competenza di
Infine il tribunale ha evidenziato l'assenza di prova del “carattere endemico” della PT contestazione, atteso che il contenzioso tra le parti era scaturito dalla fornitura alla
[...] per l'edificio di Monterotondo, costituente il 2-3% delle forniture. Parte_9
Avverso tale sentenza ha proposto appello, articolando motivi che possono Parte_1 riportarsi come segue: 1)”PRIMO MOTIVO DI APPELLO “IL CREDITO DI CUI ALLA FATTURA 365/CV OGGETTO DI INGIUNZIONE – ERRATA INTERPRETAZIONE/VALUTAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DELLE PROVE DOCUMENTALI ACQUISITE – NON DEBENZA - REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO” ( p.16 appello) : l'appellante sostiene che il Tribunale abbia erroneamente separato la sorte della fornitura oggetto del procedimento monitorio da quella delle forniture precedenti, atteso che, non solo non conosceva la provenienza del vario alluminio fornito da PT
, ma non vi sarebbe stata neppure evidenza che il materiale oggetto della fattura 365/ CV CP_1 provenisse da si sarebbe sempre interfacciata con l'unico fornitore e la Parte_6 PT CP_1 garanzia convenzionale era da considerarsi estesa a tutte le colorazioni;
la mail del 8.6.2020 si riferiva ad una fornitura particolare e ad alcune linee di colore, e non riguardava la fornitura della merce oggetto di fattura 365/ CV sicchè non poteva essere interpretata come una deroga generale alla garanzia prestata, in ogni caso dalla medesima comunicazione sarebbe emerso che era CP_2 stata coinvolta nella produzione e sviluppo del prodotto;
la stessa nell'interfacciarsi con CP_1 non aveva fato alcuna distinzione tra le forniture, anzi il contraddittorio tra le parti avrebbe PT fatto emergere l'attualità della problematica per cui per tegola era impossibile utilizzare il materiale di cui alla fattura 365/ CV al pari del materiale precedentemente fornito e ancora giacente in magazzino;
2)”SECONDO MOTIVO DI APPELLO “LE FORNITURE PRECEDENTI, IL RUOLO DI ALUSTORE NELLO SVILUPPO DEL PRODOTTO ULTIMETALS. ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE pagina 5 di 16 PROVE DOCUMENTALI ACQUISITE ANCHE IN TEMA DI (IN)SUSSISTENZA DELLE GARANZIE CONVENZIONALI. MOTIVAZIONE ERRATA E ILLOGICA”: l'appellante censura la sentenza impugnata per avere, nonostante il mancato espletamento di istruttoria, ritenuto idoneo per la produzione delle tegole Ultimetal il materiale venduto da ad , seppure tale Pt_3 CP_1 circostanza sia stata espressamente esclusa da e confermata per iscritto successivamente;
Pt_3 non si era rivolta ad per acquistare un prodotto con determinate specifiche PT CP_1 tecniche ma aveva acquistato ciò che era stato proposto come idoneo alla produzione delle tegole Ultimetal, svolgendo in tal senso un ruolo decisivo il signor per che quindi non Tes_1 CP_1 aveva svolto il ruolo di mera venditrice, essendo consapevole del processo produttivo in funzione del quale aveva individuato e scelto l'alluminio da utilizzare, garantendolo per 10/ 20 anni a seconda della colorazione, salvo poi dichiarare che era privo di garanzia;
non avrebbe avuto alcuna utilità ascrivere la garanzia solo ai coils di alluminio e non all'alluminio accoppiato alla tegola perché la garanzia verrebbe meno al momento dell'uso del prodotto;
il comportamento delle parti successivo all'insorgere della controversia deporrebbe per avere le parti ritenuta operante la garanzia sulle lamine anche una volta accoppiate alle tegole;
la garanzia rilasciata con mail del 31.5.2013 smentirebbe che la lavorazione da parte di comporti la decadenza dalla garanzia PT in quanto risulta essere stata rilasciata in relazione al prodotto accoppiato con la tegola bituminosa;
la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere non endemico il carattere della contestazione, che darebbe conto non di un semplice vizio della fornitura ma dall'integrale inutilizzabilità del prodotto, anche di quello giacente in magazzino e non utilizzato, atteso che le problematiche del materiale fornito da riguarderebbe il 15% del materiale istallato;
PT
3) “TERZO MOTIVO DI APPELLO-RIPROPOSIZIONE DELLE DOMANDE FORMULATE IN PRIMO GRADO”: nel riproporre le domande di annullamento e risoluzione avanzate in primo grado, evidenzia: a) che l'errore in cui era incorsa nella conclusione dei contratti era PT essenziale in quanto aveva ritenuto di acquistare un prodotto idoneo alla produzione di tegole Ultimetal, cioè alluminio garantito anche in seguito all'abbinamento con la tegola bituminosa, tant'è che la garanzia decennale aveva svolto un ruolo importante nella trattativa e la realizzazione delle tegole era stata avviata a seguito di test svolti da con , che quindi CP_3 Parte_1 CP_1 conosceva da sempre il processo produttivo di b) in ogni caso la mancanza di qualità del PT bene venduto integra una ipotesi di aliud pro alio, in ragione della inidoneità del bene fornito ad assolvere la funzione economica assegnata dalle parti, a prescindere dal momento in cui la problematica è emersa, atteso, tra l'altro, che dopo la denuncia dei difetti la controparte ha negato l'esistenza della garanzia concordata convenzionalmente sicchè l'inutilizzabilità e invendibilità del materiale rimasto in magazzino fonderebbero la risoluzione del contratto;
a fronte del venire meno originario o sopravvenuto del vincolo contrattuale sarebbe legittimata a fare valere PT
l'indebito per quanto pagato, oltre interessi, corrispondente a quanto pagato a seguito della corresponsione dell'importo ingiunto e di quanto corrisposto per il materiale giacente in magazzino, lavorato e non, oltre al risarcimento del danno emergente e lucro cessante il tutto per l'importo di euro 305.494,72, pari al valore del materiale inutilizzabile giacente in magazzino, oltre euro 449.006,61 a titolo di ripetizione di quanto pagato ad e in forza dell'importo ingiunto e dei CP_1 contratti annullabili per errore, oltre euro 1.209.505, 82 a titolo di danno patrimoniale pagina 6 di 16 4)”QUARTO MOTIVO-LA CONDANNA ALLE SPESE LEGALI”: in considerazione della complessità della vicenda e del comportamento delle parti, le spese avrebbero dovuto essere compensate;
in particolare sarebbe ingiusta la condanna alle spese in favore di . Pt_3
Infine l'appellante ha chiesto l'annullamento, o in via alternativa e subordinata, la risoluzione del contratto di acquisto della merce di cui alla fattura 365/ CV, con condanna alla restituzione dell'importo corrisposto in forza del decreto, oltre interessi, nonché, in via riconvenzionale, l'annullamento per errore dei contratti di acquisto relativi alla merce fornita ancora giacente in magazzino, o in via alternativa e subordinata, la risoluzione dei medesimi contratti per colpa di
, con condanna alla restituzione di quanto corrisposto alla controparte per la fornitura di CP_1 tale materiale, oltre al risarcimento danni, anche a titolo di responsabilità precontrattuale, per l'importo complessivo pari ad euro 1.515.080,54, o divero importo ritenuto di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio e, eccepita l' CP_1 inammissibilità dell'appello, ha contraddetto le avverse deduzioni chiedendone il rigetto, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale dell'opposizione avversaria e delle eccezioni e domande formulate da ha chiesto condannarsi al PT PT pagamento in favore di della somma capitale di Euro 129.314,92, ovvero della diversa CP_1 somma ritenuta equa, oltre interessi legali, nonché a manlevare e tenere Parte_3 indenne di quanto fosse condannata a riconoscere a CP_1 PT
Si è costituita altresì che, invocata l'inammissibilità dell'appello, ha avversato Controparte_4 nel merito le deduzioni svolte in sede di impugnazione da chiedendone il rigetto, in PT subordine, in caso di riforma anche parziale della pronuncia impugnata, ha chiesto in via preliminare di merito dichiarare decaduta da ogni diritto di garanzia per vizi, e Controparte_1 comunque prescritto il diritto di manleva e garanzia azionato dalla convenuta opposta, in ogni caso, nel merito, rigettarsi ogni domanda verso nei suoi confronti.
All'udienza del 21 novembre 2024, il consigliere istruttore ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione al 27.2.2025, assegnando i termini di legge ai sensi del l'art. 352 c.p.c. Rinviata d'ufficio l'udienza al 27.3.2025, a tale udienza, già precisate in via cartolare le conclusioni, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e come tale va rigettato, con conseguente rigetto delle domande in esso riproposte, respinte in primo grado.
L'inquadramento della vicenda suggerisce di procedere all'esame del secondo motivo di appello ( p.22 e ss. appello), cui è correlato quello chè è indicato come terzo motivo di appello, avente ad pagina 7 di 16 oggetto la riproposizione della domanda di annullamento per errore e di risoluzione per inadempimento dei contratti di acquisto relativi alla merce ancora in magazzino ( p.40 e ss appello).
In via di fatto risulta che nel 2011 decideva di realizzare una nuova tipologia di Parte_1 tegola bituminosa con finitura metallica, successivamente denominata “Ultimetal”, che prevedeva l'applicazione sulla superficie delle tegole di una lamina di alluminio preverniciato in varie colorazioni sicchè in una prima fase, presi contatti con RG TI, come da PT indicazioni ricevute da tale citato referente, effettuava l'ordinativo nei confronti di che, nel CP_1 prosieguo del rapporto si interfacciava con la cliente al fine ottimizzare e favorire la produzione di avuto riguardo sia allo spessore del materiale fornito, che al colore ( vedasi Parte_1 corrispondenza intercorsa mediante indirizzo “giorgio.morganti aluseel.it” docc. 6, 41 fasc. I grado
. PT
RE, a rapporto commerciale già avviato nel 2011, ha quindi rilasciato a un Parte_1
“certificato di garanzia” ( doc.7 e doc. 186 allegato mail 31.5.2013 fasc. I grado doc. 9 PT allegato alla mail del 22.9.2017 in fasc.I grado Alusore) con cui dichiarava “Per 10 anni garantiamo le prestazioni dei laminati ALUSTORE realizzati con il sistema di verniciatura ALUTITANIUM e BLACK TITANIUM, per 20 anni garantiamo le prestazioni dei laminati ALUSTORE realizzati con il sistema di verniciatura ORO PVDF e BRONZO PVDF”, regolato dalle norme ivi riportate avuto riguardo all'oggetto della garanzia ( “Sono garantiti:• lo sfarinamento della vernice a norma ASTM D659: non inferiore al numero 6 (sei) nei primi 5 (cinque) anni e non inferiore al numero 4 (quattro), negli anni successivi;
• la variazione di colore non superiore a DE = 7 (sette) secondo norma ECCA-T3 (sistema CIELAB); • l'assenza di distacco della verniciatura dal metallo). Il “certificato di garanzia”prevedeva che in caso di difettosità dei materiali si impegnava alternativamente (e a sua scelta) ad CP_1 eseguire direttamente le opere di ripristino oppure a concorrere ai relativi costi, contemplando altresì condizioni di inoperatività o decadenza dalla garanzia. La garanzia prevedeva poi quali
“norme preliminari” l'adozione di precauzioni da seguire nella posa dei prodotti, sin dalla fase di movimentazione e stoccaggio1, nonché attività di manutenzione ( “ Per mantenere nel tempo la funzionalità dei prodotti e l'aspetto estetico delle superfici per assicurare la durabilità delle verniciature, è necessario programmare periodiche ispezioni ai prodotti, eseguendo, quando necessario, adeguati interventi di manutenzione…”). E' datata 28 luglio 2017 la contestazione di “ NON CONFORMITA' N° 14/2017 “ (doc.8
PT fasc.I grado , avente ad oggetto la mancanza di “omogeneita” delle tinte, problematica di
PT cui aveva investito , che aveva contraddetto i rilievi del cliente2, avendo anche in
PT CP_1 precedenza fatto presente che gli abbinamenti tra produzioni potevano generare differenze di colore ( v. mail del 5.9.2016 doc. 46 fasc.I grado . In ogni caso trattasi di questione pacificamente
PT superata, come ammesso dall'appellante che, aderendo a quanto rappresentato dalla controparte,
“risolveva tale problematica suddividendo le produzioni di tegole in base alla bobina di alluminio applicata e fornendo ai propri clienti solo tegole provenienti dalla medesima bobina in modo da avere un colore uniforme” (p.4 punto 12 atto di citazione in primo grado).
Per quanto riguarda invece la residua problematica inerente il deterioramento della vernice dopo qualche tempo dall'installazione, anche decritti come fenomeni di sfarinamento e spellicolamento delle tegole3, l'appellante ha prodotto documenti che vertono su doglianze avanzate da una serie di clienti dal 2019, oltre rilievi fotografici ( docc .
9-23 fasc.I grado LA).
Si ha contezza che anche tale problematica è stata ricondotta, fino all'incontro dell'11.11.2021, come meglio esposto in seguito, alla verniciatura, tant'è che facendo seguito a colloqui Pt_3 intercorsi a seguito di contestazioni, rilasciava a , in data 29.1.2020, garanzia analoga a CP_1 quella rilasciata da a impegnandosi alla riverniciatura integrale ove fossero emerse CP_1 PT 2 Si riporta uno stralcio della nota di : “….RE non può nemmeno rispondere formalmente dell'omogeneità per il materiale CP_1 che viene lavorato. Se il materiale viene lavorato (ed addirittura successivamente installato) non è possibile riconoscere nulla. Se in futuro dovessimo avere un problema effettivamente per cause imputabili ad è prevista la sostituzione del materiale (fornendo CP_1 gratuitamente altro alluminio) ma non è assolutamente previsto il riconoscimento di alcun costo accessorio……Tale precisazione è importante perché nemmeno può rivalersi con i propri fornitori in tal senso per il materiale che è stato lavorato, qualora il vizio CP_1 non fosse di natura occulta.Le frasi che leggo "spero che in futuro non ci siano ulteriori sviluppi altrimenti saremo costretti a procedere in maniera diversa" e "sicuramente ci arriveranno altre contestazioni" ritengo siano degne della dovuta attenzione perché come RE, anche non è tenuta a rispondere dell'omogeneità per materiale che i propri clienti hanno già accettato ed installato di Parte_1 propria volontà. Nel nostro settore in genere questa è prassi comune e credo possiate condividerlo. LA canadese è poi libera (come anche ) di decidere di trovare accordi commerciali con i propri clienti con proposte di sconti o simili, anche se dal punto di vista CP_1 formale/legale non è tenuta a farlo.Questo è quello che intende fare con in virtù del rapporto di trasparenza e CP_1 Parte_1 partnership che riteniamo di aver instaurato e che intendiamo stringere sempre più forte tra le nostre aziende. Solo per tale ragione applicheremo uno sconto forfettario (a prescindere dal singolo cantiere di cui scrivi e della sostituzione di 94 mq) come da te richiesto dell'importo di 1,00 euro/kg sulla fornitura di prodotto “corten” effettuata in questi giorni, e sempre per le stesse ragioni accettiamo anche la richiesta di dilazione di 30gg sul pagamento (avanzata dalla vostra direzione) a partire dalle prossime fatture che emetteremo da settembre. Teniamo a sottolineare, come già fatto nella nostra mail precedente, che le problematiche da Voi lamentate riguardano cantieri ed installazioni nelle quali lotti delle varie produzioni sono stati "mischiati" fra loro e successivamente installati. E' stato inoltre definito che per tutte le installazioni future (comprese quelle già realizzate) tegola e scandola poiché prodotte da spessori differenti, montate in maniera differente e provenienti da ordini/campagne di verniciatura differenti pur presentando una maggiore disomogeneita' CP verranno da Voi gestite senza alcun problema. In sostanza non è colpa di se il materiale è stato prodotto, installato e CP_1 "mischiato" con diverse produzioni. Quello che RE può fare è solo cercare di “starvi vicino” supportandovi commercialmente per quanto e dove possibile esattamente come stiamo facendo…” 3 Si riporta il passaggio dell'atto di citazione in opposizione “La seconda problematica, come ben noto alla Controparte che pur tuttavia non ne fa menzione nel proprio ricorso, si è rivelata molto più grave e ha portato all'attuale blocco della produzione di tegole Ultimetal da parte di LA Canadese. Decorso qualche tempo dall'istallazione, il materiale verniciato fornito da e garantito per durare CP_1 come minimo 10 anni (addirittura 20 anni per le verniciature in PVDF), ha iniziato manifestare fenomeni di precoce deterioramento della vernice ed in particolare di fenomeni di sfarinamento e spellicolamento molto consistenti ed evidenti, con conseguenti richieste di intervento da parte della clientela. Il fenomeno, dapprima sporadico, è diventato con il passare del tempo sempre più frequente, con plurime richieste di intervento. Tali contestazioni che inizialmente si riteneva di risolvere in modo commerciale, sono divenute sempre più gravi, fino appunto a costringere a bloccare la produzione.” Parte_1 pagina 9 di 16 problematiche come quelle segnalate, tra gli altri, dal cliente ( doc. 4 fasc.I grado PT0 Parte_3
).
[...]
Nonostante alcuni rilievi pervenuti della clientela, gli ordini di e le conseguenti forniture di PT
sono proseguiti sino all'invio della nota del 7.10.2021 con cui nel premettere di CP_1 PT avere ricevuto ulteriori contestazioni da clienti in relazione allo stato di degrado della verniciatura (da ultimo, in data 6.9.2021 era pervenuta contestazione dellla per il cantiere Parte_11 della chiesa di Monterotondo), chiedeva un incontro per discutere della problematica al fine di individuare una soluzione definitiva, anticipando la sospensione degli ordini ( doc. 24 fasc.I grado
. In occasione dell' incontro del 11.11.2021, presenti referenti di e PT PT Pt_3
, veniva redatto un report (doc.25 fasc.I grado “Report tecnico di visita c/o CP_1 PT [...]
- V.Veneto - data 11/11/2021”) che riporta :“ Si è venuti a conoscenza che tale processo PT prevede una bitumazione a caldo del retro nastro alluminio ( con bitume spessore 2 mm circa ) a temperatura di 160 ° C teorici , con successiva pressione cilindrica per accoppiare alluminio e bitume e successivo raffreddamento in acqua corrente T ambiente in una vasca lunga circa 15 metri, con cesoiatura finale e imballo dopo asciugatura ad aria” proseguendo “a. Il prodotto fornito al tempo non era e non sarebbe anche oggi idoneo al loro processo di produzione delle tegole ( bitumazione a caldo ricuoce il materiale ed invecchia la vernice, in particolare la parte melamminica della stessa ) b. Inoltre , il materiale fornito non è stato utilizzato subito , ma dopo un anno , quindi fuori dalle normali garanzie generiche fornite dalle condizione generali di vendita ( basate su EN 1396) c. A distanza di altro tempo , è stato prodotto in linea LA Canadese secondo le modalità elencate sopra ( processo di trasformazione termico , chimico e meccanico con possibile degradazione del film di vernice tramite ricottura e raffreddamento subitaneo a pressione , oltre a possibili conseguenze date da asciugatura ad aria e imballaggio a caldo = condensa ? ) e successivamente installato sul tetto d. Nella foto della chiesa si evince un distacco vernice disomogeneo tra lati esposizione Nord e Sud e molto diverso su spessore 1,00 mm e 0,30 mm ( ove aleggia il problema ) , la gronda Alucopper è perfetta , si suppone montaggio contemporaneo al tempo e. In altre foto , si sono potute vedere escoriazioni di montaggio anche su altri prodotti , per cui potrebbero esserci stati vizi di tale natura f. Dopo 5 anni , un ciclo subisce un normale degrado dovuto agli agenti atmosferici che Parte_12 vengono citati come esclusione nelle garanzie generiche”. Infine, nel confermare la collaborazione commerciale per potere rimediare alla problematica la nota proveniente da conclude Pt_3
“…Da un punto di vista tecnico , non possono essere ritenuti responsabili dell' accaduto Parte_13 in quanto il processo di produzione di TC modifica sostanzialmente le caratteristiche del film di vernice con una ricottura parziale e successivo raffreddamento sia ad acqua che aria , per cui sarebbe necessario prodotto studiato appositamente , con primer adatto e ciclo PVdf o simile ( che risulta essere stato consigliato già al tempo ) , comunque necessari test preventivi da parte del cliente”.
Emerge pertanto che all'esito dell'incontro, ha espresso il proprio giudizio tecnico Pt_3 secondo cui, al netto di uno stoccaggio dell'alluminio di per sé errato, siccome prolungato e in condizioni non controllate, la successiva sottopozione alla lavorazione operata da Parte_1
- e sino ad allora dichiarata non conosciuta ad - determinava una trasformazione termica, Pt_3
pagina 10 di 16 chimica e meccanica dei materiali di alluminio preverniciato, tale da implicare un'alterazione e una degradazione del film di vernice apposto a rivestimento.
Sulla scorta di tale, così definita, “dichiarazione di inidoneità” del prodotto fornito ad essere impiegato nel processo di produzione delle tegole, per come emerso essere praticato- bitumazione a caldo con successiva pressione per accoppiare alluminio e bitume , ha dedotto l'errore PT essenziale ex artt. 1427 e 1429 c.c. dei contratti di acquisto di cui agli ordini di n. Parte_1
16874P del 19.2.2021 e n. 16875P del 22.2.2021, relativi alla fattura azionata con il decreto ingiuntivo opposto, nonché i contratti di acquisto relativi alla merce fornita in precedenza da
, lavorata e non lavorata, giacente in magazzino, in quanto viziati da errore su di una CP_1 qualità del bene compravenduta determinante del consenso di Parte_1
E' pacifico che non abbia azionato la garanzia convenzionale rilasciata in suo favore da PT
: come rilevato al giudice di primo grado, con statuizione che non è stata impugnata, i limiti CP_1 della garanzia convenzionale vengono in rilievo sotto il profilo del vizio del consenso, atteso che ha dedotto di avere fatto affidamento sulla estensione della garanzia al prodotto finito, per PT avere individuato l'alluminio preverniciato da utilizzare per la realizzazione delle tegole
“Ultimetal” in collaborazione con il fornitore, che sarebbe stato a conoscenza dell'utilizzo dell'alluminio verniciato, confidando nella idoneità del laminato preverniciato fornito al processo produttivo applicato.
La garanzia rilasciata da richiama espressamente lo “sfarinamento della vernice a norma CP_1
ASTM D65”e “la variazione di colore non superiore a DE = secondo norma ECCA-T3 (sistema CIELAB)” con ciò dando atto che tali evenienze fossero contemplate tra le parti. E' pertanto coerente con tale garanzia l'assunzione da parte del fornitore dell'onere di porre in essere opere di ripristino, o il concorso alle stesse, escludendo comunque dalla garanzia “l'inosservanza delle norme di impiego e manutenzione ” e le lavorazioni effettuate sui materiali “non CP_1 rispecchianti condizioni ottimali per la piegatura, profilatura, stampaggio…”
ha ammesso di avere fornito a supporto per l'implementazione del prodotto di CP_1 PT quest'ultima, fornendo la campionatura e le relative schede tecniche, con espressa avvertenza che le caratteristiche tecniche dell'alluminio preverniciato potevano essere garantite solo prima della produzione delle tegole da parte di ( doc. 9 fasc. I grado 5). PT Non è stato pertanto efficacemente contraddetto che la garanzia convenzionale coprisse i vizi originari dei coils di alluminio, e non quelli conseguenti il processo di lavorazione di Sul PT punto le deduzioni avanzate dall'appellante per provare come il fornitore fosse a conoscenza del processo produttivo a cui avrebbe sottoposto i laminati, e che le parti abbiano perciò avuto PT riguardo al prodotto lavorato, non hanno presa. Se, infatti, è pacifico che la fornitrice fosse a conoscenza che i laminati preverniciati sarebbero stati sottoposti ad ulteriore lavorazione da pare di tanto da consigliare di effettuare test “prima della lavorazione”, non è in alcun modo PT provato che si sia fatta carico di assicurare la tenuta dell'alluminio preverniciato a seguito CP_2 di dette lavorazioni, tant'è che le verifiche venivano condotte direttamente da ( doc. 41 PT fascicolo primo grado . PT
Anzi con nota del 8.6.2020 , nel trasmettere le schede tecniche “del nuovo ciclo di CP_1 verniciatura che oggi è stato possibile sviluppare tramite la nostra collaborazione con una nuova linea di verniciatura”, (in particolare New dark Titanium e New Gretytanium) ha ribadito “alle condizioni attuali questo è quello che possiamo fare per migliorare ancora di più il prodotto ma come precedentemente [...] anticipato non è possibile garantirlo [l'alluminio preverniciato] per la tua produzione di tegola. Possiamo infatti consegnarti il prodotto che corrisponde alle schede tecniche che ti abbiamo inviato ed i valori resteranno validi prima della tua produzione. Una volta che produci la tegola abbinandoci il bitume non possiamo più garantirlo” (doc. 14 fasc.I grado RE ). Emerge pertanto che la collaborazione tra le parti fosse orientata a fornire a come poi è PT avvenuto mediante l'utilizzo di PVDF, un laminato, vuoi in termini di colorazione, vuoi in termini di tenuta della verniciatura, vuoi in termini di spessore, il più possibile rispondente alle esigenze della cliente. Peraltro, per quanto la corrispondenza tra le parti dia conto del fatto che avesse contezza CP_2 dell'utilizzo di bitume per la produzione del prodotto finito da parte di non è allegato che PT non abbia fornito materiale conforme alle specifiche tecniche, nè emerge che la stessa abbia garantito, o anche solo confortato condividendone le scelte anche solo in fase di sviluppo PT del prodotto finale. Non risulta in alcun modo che ad sia stata chiesta alcuna valutazione sulla capacità della CP_1 lamina di alluminio e del film di vernice che la rivestiva a mantenere inalterate le proprie caratteristiche una volta sottoposte alle lavorazioni che avrebbe condotto e che , PT fondatamente, per come emerso solo a seguito di confronto volto a individuare le possibili soluzioni della problematica rilevata nel cantiere di Monte Rotondo, prevedeva, circostanza rimasta
- quanto è esposto ai raggi solari ecc ecc
- se una porzione del tetto/copertura facciata è più o meno esposta rispetto ad un'altra
- cosa c'è nelle vicinanze ecc ecc e altri fattori ancora che ne per noi ne per voi sono controllabili cantiere per cantiere, sarebbe impensabile. Lavorare con le schede tecniche è sempre meglio quindi penso possano aiutarvi e per qualsiasi info sono a disposizione. La scheda tratta del prodotto alluminio preverniciato prima della tua lavorazione quindi consiglio di effettuare i test voi per tutti i prodotti (se lo ritenete necessario) dopo la vostra lavorazione come fece che non so se li ha fatti su tutti.Sentiamoci sempre per Per_1 esigenze o lavori particolari per confrontarci che siamo sempre a disposizione così se necessario possiamo consigliarci per scegliere insieme il prodotto migliore per l'occasione.”
pagina 12 di 16 incontestata, l'utilizzo di processi di trasformazione termica, chimica e meccanica tali da implicare un'alterazione e una degradazione del film di vernice apposto a rivestimento dell'alluminio. Risulta pertanto che l'acquirente non ha provato la sussistenza di un difetto originario di PT conformità, non essendo all'uopo sufficiente la sola prova della sussistenza di un'alterazione o di un degrado precoce del prodotto finito, che, al netto della maturata decadenza dalla denuncia per vizi emersi pure a distanza di tempo in relazione ai vari cantieri/ forniture, è da ricondurre ad attività rientranti nella sfera di controllo di vuoi perché attinenti al processo di lavorazione PT condotto, vuoi per il non adeguato rispetto delle “normali garanzie generiche fornite dalle condizione generali di vendita”, avuto riguardo alle tempistiche e modalità di stoccaggio del materiale, così come pure evidenziato sempre nella nota, definita dall'appellante “ dichiarazione di inidoneità”, resa all'esito dell'incontro del 11.11.2021.
Né ha presa l'argomento secondo cui la garanzia non avrebbe avuto ragion d'essere ove il prodotto fosse stato lavorato ( p. 33 appello) in quanto ciò che viene in rilievo nel caso di specie non è la lavorazione in sé del laminato, ma la lavorazione utilizzata contemplante uno shock termico, essendo anche emerso che “l'alluminio verniciato è utilizzato nella realizzazione di coperture a seguito di sole lavorazioni di profilatura a freddo, eventualmente con applicazione di schiuma isolante a 40°” (doc. 1 fasc.I grado mail del 7.7.2022) Pt_3
Non depone in termini favorevoli alla tesi sostenuta dall'appellante la condotta tenuta dalle parti nel corso del rapporto.Infatti ha assistito nella gestione delle contestazioni della clientela CP_1 PT
(vedasi documentazione richiamata a p.34, 35 appello) in termini coerenti con la garanzia, intervenendo con l'esecuzione di opere di ripristino nonché riconoscendo sconti commerciali, da ultimo coinvolgendo anche per l'individuazione di soluzioni da ultimo coinvolgendo per Pt_3
l'individuazione di soluzioni anche che, dal suo canto, ha contraddetto puntualmente le Pt_3 doglianze avanzate da segnalando, tra l'altro, la non sicura riconducibilità delle forniture al PT prodotto venduto da Pt_3
La “dichiarazione di inidoneità”, suppostamente fondante la domanda di annullamento per errore, altro non è che la presa d'atto di una problematica afferente il prodotto finito di per come PT risultante dal processo produttivo prescelto da questa, la cui rilevanza è stata apprezzata a seguito del confronto che ha coinvolto anche che, dal suo canto, ha contraddetto il ruolo di mera Pt_3 intermediaria di , dichiarandosi estranea alle doglianze avanzate a quest'ultima.Infine CP_1
, in termini coerenti con la condotta tenuta nel corso del decennale rapporto, non avendo CP_1 preso parte alla messa a punto del processo produttivo della ha garantito il Parte_7 semilavorato dalla stessa fornito, senza avere in alcun modo supportato la presenza di caratteristiche tecniche atte a fare si che potesse confidare nella idoneità del medesimo PT materiale a non subire alterazioni in fase di lavorazione, circostanza contraddetta, anzi, dal pacifico esperimento di test da parte di PT
pagina 13 di 16 E' pertanto ininfluente, oltre che circostanza non provata, che le problematiche abbiano interessato una percentuale rilevante o meno del materiale fornito nel corso di un decennio, materiale a cui, tra l'altro, è stato dato corso a riverniciatura, ove segnalate problematiche da parte dei clienti finali (doc.36 fasc.I grado .Piuttosto l'idoneità all'uso dell'alluminio preverniciato appare PT dimostrata dal fatto che l'incidenza delle problematiche riscontrate è stata limitata nel corso degli anni, tanto da potere dare luogo alla prosecuzione degli ordinativi e all'attuazione di interventi riparativi/manutentivi fisiologicamente rientranti nella garanzia convenzionale.
L'assenza di caratteristiche intrinseche del semilavorato fornito atte a renderlo inidoneo ad essere ulteriormente utilizzato in processi produttivi esclude che il materiale fornito non possa, e anzi abbia, assolto alla funzione economica sociale a cui era destinato.La totale inidoneità del prodotto fornito da è infatti platealmente contraddetto dall'intervenuto utilizzo del materiale nel corso PT degli anni e dalla sua successiva vendita ai clienti finali. Va richiamato in tal senso che il giudice di primo grado, con statuizione non impugnata, ha rilevato che “non ha mai lamentato la mancata conformità del semilavorato alle Parte_1 relative schede tecniche”, e che, pacificamente, ha fornito esattamente il materiale che le è CP_1 stato ordinato. In ordine alla merce giacente in magazzino l'appellante non ha poi nemmeno allegato l'esistenza di un vizio concreto e attuale, avendone genericamente ipotizzato l'esistenza, deducendola in via ipotetica sulla scorta delle pregresse riscontrate criticità emerse per altre forniture, fatte oggetto di istallazione, senza neppure farsi carico di provare che il materiale giacente non utilizzato abbia le medesime caratteristiche tecniche di quello per cui sono pervenute contestazioni.
Quanto al credito ingiunto dipendente dagli ordini n. 92 e n. 93 del 19 febbraio 202,avente ad oggetto materiale portato da fattura n. 365/CV del 29 novembre 2021 e non ritirato da su PT cui si incentrano le doglianze oggetto del primo motivo di appello, ha omesso il pagamento PT evocando nel corso del rapporto l'eccezione di inadempimento (p.13 atto di citazione in opposizione) per i “gravi vizi e difetti di scolorimento e sfarinamento della vernice riscontrati nei Vostri prodotti”, chiedendo contestualmente il pagamento dei costi per l'attività di ripristino del cantiere della Chiesa di S. Martino a Monterotondo ( doc. 27 fasc.I grado . PT
La non debenza dell'importo ingiunto è stata poi fondata sul fatto che il materiale fornito sarebbe viziato, al pari di quello già in precedenza fornito nel corso di un decennio, e per il quale ha PT svolto domanda riconvenzionale. In tale prospettiva, pur essendo stato correttamente rilevato che da un certo momento in avanti abbia avviato collaborazione con “ una nuova linea di verniciatura” di LU AT ( doc.14 CP_1 fasc.I grado ), non è stato contraddetto che nel medesimo periodo la stessa si riforniva CP_1 anche da né vi prova che il materiale di cui alla fattura 365/CV provenga da Pt_3 Parte_6 assumendo rilievo assorbente che abbia in ogni caso tenuto rapporti diretti con , e PT CP_1 che con tale società abbia affrontato le problematiche di volta in volta insorte, e in buona parte risolte.
pagina 14 di 16 La mancanza di prova della inidoneità tout court del materiale fornito da si estende in CP_1 ogni caso anche alla consegna oggetto del procedimento monitorio. Piuttosto, che la fornitura di laminati preverniciati di cui al procedimento monitorio provenisse, a monte, da LU AT o da avrebbe potuto avere rilievo in funzione della richiesta di Pt_3 manleva avanzata da nei confronti di Pur ammesso che nel rapporto CP_1 Pt_3 [...] sia provato che tutto l'alluminio preverniciato venduto dalla prima sia di Parte_14 provenienza della seconda sino al luglio 2019, la questione che non è destinata ad avere sviluppo stante l'infondatezza dell'appello.
Le conclusioni sopra esposte non sono passibili di essere superate dal supplemento istruttorio invocato stante la ricchezza del materiale documentale offerto dalle parti, e rispetto al quale la prova per testi appare superflua, vertendo su circostanze pacifiche o irrilevanti, tantomeno può trovare ingresso la invocata consulenza per le ragioni esposte dal giudice di prime cure, avuto particolare riguardo alla circostanza che la prospettata inidoneità non è riferibile alle caratteristiche intrinseche del prodotto fornito.
La doglianza che investe il riparto delle pese di lite, coerente con l'applicazione del principio di soccombenza, è generica, non avendo pregio il rilievo secondo cui una diversa valutazione avrebbe dovuto svolgersi per la “complessità della vicenda”, o con riferimento “al comportamento tenuto dalle parti prima della controversia”.Altrettanto generica la doglianza in ordine alla condanna alla rifusione delle spese di lite anche nei confronti della terza chiamata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alle spese di lite del grado sia in favore di parte appellata che che della terza chiamata in manleva In proposito va PT5 Pt_3 richiamato che “In forza, del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cassazione civile, Sez. VI – 3, Ordinanza del 27-09-2021, n. 26082). Nel caso di specie la chiamata di non si presta ad CP_6 essere considerata eccentrica essendo stata posta in essere mediante un impulso processuale non privo di pertinenza/fondatezza, tale da giustificare che parte appellante sia onerata delle spese di lite anche in favore della terza chiamata in manleva.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, alla stregua del D.M. n.147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da euro 1.000.001,00 ad euro 2.000.000,00.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, così
pagina 15 di 16 come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di , nonché di Parte_1 CP_1 Parte_3
, avverso la sentenza n. n. 4687/2024. del Tribunale di Milano, così dispone:
[...]
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di parte appellata che liquida in complessivi euro 24.064,00 oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso Controparte_1 forfetario spese generali al 15%;
3) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di parte appellata che liquida in complessivi euro 24.064,00 oltre iva, se dovuta, cpa e Parte_3 rimborso forfetario spese generali al 15%;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
La consigliera relatrice Roberta Nunnari
La Presidente Anna Mantovani
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta per comodità il passaggio:
“Per una buona conservazione della superficie dei prodotti, è necessario attenersi a quanto segue: NORME PRELIMINARI L'efficienza delle superfici dipende dalla scrupolosa osservanza delle seguenti precauzioni da seguire nella posa dei prodotti ALUSTORE:
• seguire le istruzioni ALUSTORE per la movimentazione e lo stoccaggio
• rimuovere eventuale pellicola protettiva immediatamente a montaggio ultimato.
• evitare graffi o ammaccature della verniciatura. A tale proposito, il personale di montaggio delle coperture dovrà essere dotato di calzature con suole di gomma morbida
• asportare dalle superfici qualsiasi corpo estraneo;
in modo particolare eventuali trucioli metallici di qualsiasi natura
• nella lavorazione dei prodotti, evitare tassativamente l'uso di dischi abrasivi. L'eventuale verniciatura dovrà essere ripristinata, in corrispondenza di tagli, graffi ed abrasioni, utilizzando idonei prodotti.
• per limitare l'imbozzatura sui pannelli di parete che hanno fissaggio in vista, è prescritto l'uso di avvitatori dotati di apposito limitatore di profondità pagina 8 di 16 4 La garanzia richiama;
5 Si riporta il testo della Mail del 22. 9.2017 : “ecco in allegato le schede tecniche dei prodotti (le schede di bronzo pvdf e CP_1 silver pvdf sono i campioni dei prodotti nuovi che ti ho portato). Come detto la volta scorsa ti consiglio sempre in fase si trattativa (quando e se ti richiedono le garanzie sul colore) di trattare i preverniciati con la scheda tecnica.Non sapendo dove vanno installati è bene sempre parlare di scheda tecnica più che di garanzie Le garanzie che avevamo discusso all'inizio del nostro rapporto (che ti rimando in allegato) come abbiamo letto insieme una delle ultime riunioni non sono valide se il prodotto viene installato vicino al mare o ad altezze troppo elevate o se il tetto non viene trattato con le giuste manutenzioni ecc ecc... sono sempre molto generiche e puramente indicative per quanto riguarda la durata...Trattando i prodotti invece con le schede tecniche si mostra la resistenza in nebbia salina come indicato...poi se il prodotto viene messo in ambienti più o meno aggressivi per forza di cose resiste di meno o di più. Consiglio sempre di non parlare di anni di garanzia perché a volte il prodotto può resistere di più ed a volte di meno dipendendo da vari fattori:
- dove viene installato
- come viene installato pagina 11 di 16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Maria Mammone Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
C.F. , con sede in Vittorio Veneto (TV), Via dell'Industria n. Parte_1 P.IVA_1
21, in persona dell'amministratore delegato dott.ssa rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_2 notificato unitamente al presente atto, dall'avv. Antonella Lillo, e dall'avv. Pietro Calzavara, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Treviso, Viale Monte Grappa n. 45;
APPELLANTE CONTRO
C.F. , con sede in Milano, via Crocefisso n. 27, in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Serioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Pisogne (BS), in via San Marco n. 5;
con sede legale in Somaglia (LO), Via Risorgimento n. 19, Parte_3 P.IVA_
, partita IVA rappresentata e difesa in via tra loro disgiunta dagli Avv.ti Prof. P.IVA_4
Giulio Ponzanelli (C.F. ) e Valeria Giudici (C.F. ), e C.F._1 C.F._2 domiciliata presso i predetti difensori in Milano, via Michele Barozzi n. 1;
APPELLATE
Sulle seguenti conclusioni: pagina 1 di 16 :Voglia la Corte d'Appello, previa ogni necessaria declaratoria, per i motivi di cui Parte_1 sopra e ad integrale riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Milano n. 4687/2024, rep. 3710/2024, datata 2 maggio 2024, pubblicata in data 2 maggio 2024 a decisione del giudizio rubricato R.G.
18891/2022:
NEL MERITO: annullare per errore ex art. 1427 e 1429 c.c. il contratto di acquisto relativo alla merce di cui alla
Controparte_ fattura 365/CV del 29.11.2021 di ovvero, in via alternativa e subordinata, risolvere tale contratto per
Controparte_ fatto e colpa di (ii)in ogni caso, accogliere l'opposizione, dichiarare che nulla è dovuto da in relazione alla fattura Parte_1
Controparte_ 365/CV di e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e comunque annullare e dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Milano n. 5547/2022 (R.G. 10703/2022) del 30.3.2022,
Controparte_ per essere la domanda avversaria infondata in fatto ed in diritto, condannando a restituire a
[...] l'importo di € 143.511,89 corrisposto in forza di tale decreto, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, Parte_1 IV comma, c.c. dal 4.4.2023 al saldo effettivo;
Controparte_ (iii)condannare al rimborso dell'importo di € 47.075,40 già corrisposto da parte di Parte_1 (con riserva di ripetizione) in forza della sentenza impugnata a titolo di spese legali;
(iv)condannare al rimborso dell'importo di € 45.389,40 già corrisposto da parte di Parte_3 [...] (con riserva di ripetizione) in forza della sentenza impugnata a titolo di spese legali;
PT NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE: (v)annullare per errore ex art. 1427 e 1429 c.c. i contratti di acquisto relativi alla merce fornita da che CP_1 [...] ha ancora in magazzino, lavorata e non lavorata, ovvero, in via alternativa e subordinata, risolvere tali PT contratti per fatto e colpa di;
CP_1 Controparte_ (vi)condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso di quanto corrisposto alla
Controparte per la fornitura di tale materiale e il risarcimento dei danni subiti, anche a titolo di responsabilità precontrattuale, e così al pagamento dell'importo complessivo di € 1.515.080,54, ovvero al diverso importo che verrà ritenuto di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle prove richieste con la seconda e la terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., e non ammesse, ed in particolare (A) Prova per testi ( omissis;
) B) prova per testi contraria ( omissis); C) consulenza tecnica di ufficio (omissis) .
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione Controparte_1 e difesa,
- rigettare, in quanto inammissibile ed infondato per le ragioni esposte, l'appello promosso da Parte_1 confermando integralmente la sentenza n. 4687/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano il 2 maggio 2024 a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 18891/2022 r.g.;
- nella non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza ex adverso impugnata, accogliere le seguenti domande formulate da nel precedente grado di giudizio: CP_1 In via principale nel merito:
- accertata, ritenuta e dichiarata l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione proposta da Parte_1 rigettare tutte le eccezioni e le domande formulate dall'opponente e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna in via definitiva di al pagamento in favore di Parte_1
della somma capitale di Euro 129.314,92, oltre interessi ex d.lgs. 231/2022 dal dovuto al saldo, nonché CP_1 oltre spese della procedura monitoria e spese successive, dando atto che l'opponente ha nelle more provveduto a versare ad tutte le somme ingiunte a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto CP_1 ingiuntivo opposto. In via subordinata, nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, dell'opposizione avversaria e delle eccezioni e domande ivi formulate da condannare l'opponente al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 pagina 2 di 16 C della somma capitale di Euro 129.314,92 ovvero della diversa somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ex d.lgs. 231/2022 dal dovuto al saldo, nonché oltre spese della procedura monitoria e spese successive, dando atto che l'opponente ha nelle more provveduto a versare ad tutte le somme ingiunte a seguito della concessione CP_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, operando – se del caso – le dovute compensazioni tra le reciproche partite creditorie e debitorie;
- sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, dell'opposizione avversaria e delle eccezioni e domande ivi formulate da condannare a manlevare e tenere Parte_1 Pt_3 Parte_3 indenne di tutte le somme che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere e/o a riconoscere CP_1 all'opponente per qualsivoglia titolo e/o ragione. Parte_1 In via istruttoria:
- senza alcuna inversione dell'onere probatorio e solo per scrupolo difensivo, ammettere la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di e dei sig.ri e , Parte_1 Parte_4 Parte_5 amministratori di nonché la prova per testi sui capitoli sopra riportati al paragrafo E, già Parte_3 formulati nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c. depositata in data 11 maggio 2023, con i testi ivi indicati;
- ove ritenuto dal Giudice e senza inversione dell'onere probatorio, disporre CTU volta a verificare la conformità del materiale fornito da a ed in particolare del materiale di cui alle conferme d'ordine n. CP_1 Parte_1 92 e 93 del 22 febbraio 2021 (cfr. docc. 1 e 2) e di cui alla fattura n. 365/CV del 29 novembre 2021 (cfr. doc. 4) azionata in monitorio, proveniente dalla linea di verniciatura e tuttora depositato presso Parte_6 CP_1 alla normativa di settore EN 13523;
- dichiarare l'inammissibilità e comunque l'irrilevanza di tutti i mezzi di prova dedotti da e da Parte_1 per i motivi di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 3, c.p.c. depositata in data 31 maggio Parte_3 2023;
- ammettere alla prova contraria sugli eventuali capitoli di prova ex adverso dedotti che il Giudice CP_1 ritenesse ammettere, con i medesimi testi elencati nel paragrafo E del presente atto, già indicati nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c. depositata in data 11 maggio 2023. In ogni caso: con beneficio di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
iaccia all'ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare Parte_3 inammissibile e comunque respingere in quanto infondato l'appello svolto da confermando Parte_1 integralmente la sentenza n. 4687/2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sez. V civile, Giudice Dott.ssa Gravagnola, pubblicata il 2 maggio 2024, per le ragioni esposte.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della pronuncia impugnata, accogliere le seguenti domande rese da nel giudizio di primo grado: in via preliminare di merito: dichiarare Parte_3 Controparte_ decaduta da ogni diritto di garanzia per vizi, e comunque prescritto il diritto di manleva e garanzia azionato dalla convenuta opposta, per le ragioni esposte;
nel merito: rigettare ogni domanda avversaria avverso l'esponente, siccome infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti;
in via istruttoria:a) ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova ( si rimanda alle note di trattazione) Controparte_ b) Non ammettere le prove orali richieste in primo grado da e in quanto Parte_1 inammissibili, per le ragioni esposte nella terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. depositata dall'esponente in primo grado, cui si rinvia;
c) nella (ulteriormente) denegata ipotesi in cui le prove orali richieste da Parte_1 dovessero essere ammesse, si chiede di essere facoltizzati alla prova contraria, con i testi sopra indicati;
d) allo
[...] Controparte_ stesso modo, nella pur denegatissima ipotesi in cui le prove orali richieste da dovessero essere ammesse, l'esponente chiede di essere facoltizzata alla prova contraria con i testi sopra indicati, nonché di Parte_3 ammettere a prova contraria sui medesimi capitoli dal n. 1 al n. 28 (pag. 25-28, seconda memoria ex art. 183, comma Controparte_ Controparte_ VI, c.p.c. depositata da l'interrogatorio formale del legale rappresentante di in ogni caso: con spese e compensi di causa integralmente rifusi in favore di anche per questo Parte_3 secondo grado di giudizio.
pagina 3 di 16
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società (in avanti Parte_1 PT conveniva in giudizio la società (in avanti ) dinanzi al Tribunale di Milano, Controparte_1 CP_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5547/2022, emesso per il pagamento della somma di euro 129.314,92, oltre interessi e spese, a titolo di saldo per una fornitura di coils di alluminio preverniciato. allegava di avere avviato con un rapporto di Parte_1 CP_1 fornitura continuativa di alluminio preverniciato, finalizzato alla produzione di tegole Ultimetal, di avere ricevuto contestazioni da vari clienti, con conseguenti richieste di intervento in relazione a fenomeni di precoce deterioramento della vernice, consistenti in sfarinamento e spellicolamento, a fronte delle quali e si era rifiutata di fornire la garanzia concordata anche per la merce già PT consegnata, sicchè era da considerarsi che anche il materiale portato dalla fattura oggetto del procedimento monitorio, rifiutato, fosse viziato e difettoso;
sosteneva che il contratto di acquisto relativo alla merce indicata nella fattura 365/CV del 29.11.2021 dovesse quindi essere annullato per errore ai sensi degli artt. 1427 e 1429 c.c., oppure, in via alternativa e subordinata, risolto per inadempimento da parte di dichiarando inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
inoltre, in CP_1 via riconvenzionale, domandava l'annullamento dei contratti di acquisto relativi alla merce PT fornita da e giacente in magazzino, ovvero in via alternativa e subordinata la risoluzione di CP_1 detti contratti ed il rimborso delle somme corrisposte, oltre al risarcimento dei danni subiti, anche a titolo di responsabilità precontrattuale, il tutto quantificato in euro 1.608.394,1 o la diversa somma ritenuta di giustizia..
si costituiva in giudizio e, chiesta preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa CP_1 della la società da cui aveva acquistato il materiale, nel merito, in via Parte_3 principale, contestava l'opposizione, ritenendola infondata sia in fatto che in diritto, in via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, chiedeva condannarsi PT al pagamento della somma di euro 129.314,92 oltre interessi, e la condanna di a CP_1 manlevarla e tenerla indenne da quanto fosse tenuta a pagare a In particolare sosteneva PT che la garanzia convenzionale rilasciata si riferisse esclusivamente ai vizi originari dei coils in alluminio mentre non coprisse i vizi conseguenti al processo di lavorazione, e che i vizi lamentati dall'attrice fossero riconducibili a lavorazioni successive effettuate da che Parte_1 avrebbero compromesso l'integrità del prodotto
Autorizzatane la chiamata, si costituiva chiedendo di dichiarare Parte_3 CP_1 decaduta da ogni diritto di garanzia, nel merito di rigettare le domande svolte nei suoi confronti.
Con sentenza n. 4687/2024 del 2.5.2024 il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto opposto, condannando l'opponente a rifondere le spese di lite all'opposta ed alla terza chiamata. In particolare il tribunale, nel dare atto che la controversia si era sviluppata in pagina 4 di 16 un contesto di rapporti commerciali che si erano protratti tra le parti negli anni, ha accertato che la fornitura relativa alla fattura azionata in via monitoria, rifiutata da e messa a disposizione, PT riguardava alluminio preverniciato proveniente da LU AT con cui la aveva intrapreso CP_1 una nuova collaborazione, sicchè trattavasi di materiale diverso da quello che aveva costituito oggetto di precedenti contestazioni e rispetto al quale non vi erano evidenze di vizi. Rispetto ai limiti della garanzia, ha ritenuto che il tenore letterale della mail dell'8 giugno 2020 era da considerarsi inequivoco nell'escludere per la nuova produzione di alluminio verniciato che la garanzia di durata di tenuta delle caratteristiche di cui alle schede tecniche operasse anche dopo le lavorazioni eseguite per la produzione della Quanto alle pregresse forniture il Parte_7 tribunale ha ritenuto che la garanzia rilasciata da si riferisse esclusivamente ai vizi CP_1 originari dei coils di alluminio e non si estendesse ai difetti derivanti dal processo di lavorazione successivi, cioè da riferire al prodotto semilavorato, che la fornitura era stata eseguita in conformità alle specifiche tecniche concordate, tant'è che nel corso del decennale rapporto aveva PT continuato a produrre e distribuire le proprie tegole utilizzando i coils di;
che Parte_8 dovesse reputarsi che l'alluminio preverniciato prodotto da non fosse intrinsecamente Pt_3 inidoneo alle lavorazioni, rimanendo le scelte tecnico/progettuali e produttive di competenza di
Infine il tribunale ha evidenziato l'assenza di prova del “carattere endemico” della PT contestazione, atteso che il contenzioso tra le parti era scaturito dalla fornitura alla
[...] per l'edificio di Monterotondo, costituente il 2-3% delle forniture. Parte_9
Avverso tale sentenza ha proposto appello, articolando motivi che possono Parte_1 riportarsi come segue: 1)”PRIMO MOTIVO DI APPELLO “IL CREDITO DI CUI ALLA FATTURA 365/CV OGGETTO DI INGIUNZIONE – ERRATA INTERPRETAZIONE/VALUTAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DELLE PROVE DOCUMENTALI ACQUISITE – NON DEBENZA - REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO” ( p.16 appello) : l'appellante sostiene che il Tribunale abbia erroneamente separato la sorte della fornitura oggetto del procedimento monitorio da quella delle forniture precedenti, atteso che, non solo non conosceva la provenienza del vario alluminio fornito da PT
, ma non vi sarebbe stata neppure evidenza che il materiale oggetto della fattura 365/ CV CP_1 provenisse da si sarebbe sempre interfacciata con l'unico fornitore e la Parte_6 PT CP_1 garanzia convenzionale era da considerarsi estesa a tutte le colorazioni;
la mail del 8.6.2020 si riferiva ad una fornitura particolare e ad alcune linee di colore, e non riguardava la fornitura della merce oggetto di fattura 365/ CV sicchè non poteva essere interpretata come una deroga generale alla garanzia prestata, in ogni caso dalla medesima comunicazione sarebbe emerso che era CP_2 stata coinvolta nella produzione e sviluppo del prodotto;
la stessa nell'interfacciarsi con CP_1 non aveva fato alcuna distinzione tra le forniture, anzi il contraddittorio tra le parti avrebbe PT fatto emergere l'attualità della problematica per cui per tegola era impossibile utilizzare il materiale di cui alla fattura 365/ CV al pari del materiale precedentemente fornito e ancora giacente in magazzino;
2)”SECONDO MOTIVO DI APPELLO “LE FORNITURE PRECEDENTI, IL RUOLO DI ALUSTORE NELLO SVILUPPO DEL PRODOTTO ULTIMETALS. ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE pagina 5 di 16 PROVE DOCUMENTALI ACQUISITE ANCHE IN TEMA DI (IN)SUSSISTENZA DELLE GARANZIE CONVENZIONALI. MOTIVAZIONE ERRATA E ILLOGICA”: l'appellante censura la sentenza impugnata per avere, nonostante il mancato espletamento di istruttoria, ritenuto idoneo per la produzione delle tegole Ultimetal il materiale venduto da ad , seppure tale Pt_3 CP_1 circostanza sia stata espressamente esclusa da e confermata per iscritto successivamente;
Pt_3 non si era rivolta ad per acquistare un prodotto con determinate specifiche PT CP_1 tecniche ma aveva acquistato ciò che era stato proposto come idoneo alla produzione delle tegole Ultimetal, svolgendo in tal senso un ruolo decisivo il signor per che quindi non Tes_1 CP_1 aveva svolto il ruolo di mera venditrice, essendo consapevole del processo produttivo in funzione del quale aveva individuato e scelto l'alluminio da utilizzare, garantendolo per 10/ 20 anni a seconda della colorazione, salvo poi dichiarare che era privo di garanzia;
non avrebbe avuto alcuna utilità ascrivere la garanzia solo ai coils di alluminio e non all'alluminio accoppiato alla tegola perché la garanzia verrebbe meno al momento dell'uso del prodotto;
il comportamento delle parti successivo all'insorgere della controversia deporrebbe per avere le parti ritenuta operante la garanzia sulle lamine anche una volta accoppiate alle tegole;
la garanzia rilasciata con mail del 31.5.2013 smentirebbe che la lavorazione da parte di comporti la decadenza dalla garanzia PT in quanto risulta essere stata rilasciata in relazione al prodotto accoppiato con la tegola bituminosa;
la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere non endemico il carattere della contestazione, che darebbe conto non di un semplice vizio della fornitura ma dall'integrale inutilizzabilità del prodotto, anche di quello giacente in magazzino e non utilizzato, atteso che le problematiche del materiale fornito da riguarderebbe il 15% del materiale istallato;
PT
3) “TERZO MOTIVO DI APPELLO-RIPROPOSIZIONE DELLE DOMANDE FORMULATE IN PRIMO GRADO”: nel riproporre le domande di annullamento e risoluzione avanzate in primo grado, evidenzia: a) che l'errore in cui era incorsa nella conclusione dei contratti era PT essenziale in quanto aveva ritenuto di acquistare un prodotto idoneo alla produzione di tegole Ultimetal, cioè alluminio garantito anche in seguito all'abbinamento con la tegola bituminosa, tant'è che la garanzia decennale aveva svolto un ruolo importante nella trattativa e la realizzazione delle tegole era stata avviata a seguito di test svolti da con , che quindi CP_3 Parte_1 CP_1 conosceva da sempre il processo produttivo di b) in ogni caso la mancanza di qualità del PT bene venduto integra una ipotesi di aliud pro alio, in ragione della inidoneità del bene fornito ad assolvere la funzione economica assegnata dalle parti, a prescindere dal momento in cui la problematica è emersa, atteso, tra l'altro, che dopo la denuncia dei difetti la controparte ha negato l'esistenza della garanzia concordata convenzionalmente sicchè l'inutilizzabilità e invendibilità del materiale rimasto in magazzino fonderebbero la risoluzione del contratto;
a fronte del venire meno originario o sopravvenuto del vincolo contrattuale sarebbe legittimata a fare valere PT
l'indebito per quanto pagato, oltre interessi, corrispondente a quanto pagato a seguito della corresponsione dell'importo ingiunto e di quanto corrisposto per il materiale giacente in magazzino, lavorato e non, oltre al risarcimento del danno emergente e lucro cessante il tutto per l'importo di euro 305.494,72, pari al valore del materiale inutilizzabile giacente in magazzino, oltre euro 449.006,61 a titolo di ripetizione di quanto pagato ad e in forza dell'importo ingiunto e dei CP_1 contratti annullabili per errore, oltre euro 1.209.505, 82 a titolo di danno patrimoniale pagina 6 di 16 4)”QUARTO MOTIVO-LA CONDANNA ALLE SPESE LEGALI”: in considerazione della complessità della vicenda e del comportamento delle parti, le spese avrebbero dovuto essere compensate;
in particolare sarebbe ingiusta la condanna alle spese in favore di . Pt_3
Infine l'appellante ha chiesto l'annullamento, o in via alternativa e subordinata, la risoluzione del contratto di acquisto della merce di cui alla fattura 365/ CV, con condanna alla restituzione dell'importo corrisposto in forza del decreto, oltre interessi, nonché, in via riconvenzionale, l'annullamento per errore dei contratti di acquisto relativi alla merce fornita ancora giacente in magazzino, o in via alternativa e subordinata, la risoluzione dei medesimi contratti per colpa di
, con condanna alla restituzione di quanto corrisposto alla controparte per la fornitura di CP_1 tale materiale, oltre al risarcimento danni, anche a titolo di responsabilità precontrattuale, per l'importo complessivo pari ad euro 1.515.080,54, o divero importo ritenuto di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio e, eccepita l' CP_1 inammissibilità dell'appello, ha contraddetto le avverse deduzioni chiedendone il rigetto, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale dell'opposizione avversaria e delle eccezioni e domande formulate da ha chiesto condannarsi al PT PT pagamento in favore di della somma capitale di Euro 129.314,92, ovvero della diversa CP_1 somma ritenuta equa, oltre interessi legali, nonché a manlevare e tenere Parte_3 indenne di quanto fosse condannata a riconoscere a CP_1 PT
Si è costituita altresì che, invocata l'inammissibilità dell'appello, ha avversato Controparte_4 nel merito le deduzioni svolte in sede di impugnazione da chiedendone il rigetto, in PT subordine, in caso di riforma anche parziale della pronuncia impugnata, ha chiesto in via preliminare di merito dichiarare decaduta da ogni diritto di garanzia per vizi, e Controparte_1 comunque prescritto il diritto di manleva e garanzia azionato dalla convenuta opposta, in ogni caso, nel merito, rigettarsi ogni domanda verso nei suoi confronti.
All'udienza del 21 novembre 2024, il consigliere istruttore ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione al 27.2.2025, assegnando i termini di legge ai sensi del l'art. 352 c.p.c. Rinviata d'ufficio l'udienza al 27.3.2025, a tale udienza, già precisate in via cartolare le conclusioni, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e come tale va rigettato, con conseguente rigetto delle domande in esso riproposte, respinte in primo grado.
L'inquadramento della vicenda suggerisce di procedere all'esame del secondo motivo di appello ( p.22 e ss. appello), cui è correlato quello chè è indicato come terzo motivo di appello, avente ad pagina 7 di 16 oggetto la riproposizione della domanda di annullamento per errore e di risoluzione per inadempimento dei contratti di acquisto relativi alla merce ancora in magazzino ( p.40 e ss appello).
In via di fatto risulta che nel 2011 decideva di realizzare una nuova tipologia di Parte_1 tegola bituminosa con finitura metallica, successivamente denominata “Ultimetal”, che prevedeva l'applicazione sulla superficie delle tegole di una lamina di alluminio preverniciato in varie colorazioni sicchè in una prima fase, presi contatti con RG TI, come da PT indicazioni ricevute da tale citato referente, effettuava l'ordinativo nei confronti di che, nel CP_1 prosieguo del rapporto si interfacciava con la cliente al fine ottimizzare e favorire la produzione di avuto riguardo sia allo spessore del materiale fornito, che al colore ( vedasi Parte_1 corrispondenza intercorsa mediante indirizzo “giorgio.morganti aluseel.it” docc. 6, 41 fasc. I grado
. PT
RE, a rapporto commerciale già avviato nel 2011, ha quindi rilasciato a un Parte_1
“certificato di garanzia” ( doc.7 e doc. 186 allegato mail 31.5.2013 fasc. I grado doc. 9 PT allegato alla mail del 22.9.2017 in fasc.I grado Alusore) con cui dichiarava “Per 10 anni garantiamo le prestazioni dei laminati ALUSTORE realizzati con il sistema di verniciatura ALUTITANIUM e BLACK TITANIUM, per 20 anni garantiamo le prestazioni dei laminati ALUSTORE realizzati con il sistema di verniciatura ORO PVDF e BRONZO PVDF”, regolato dalle norme ivi riportate avuto riguardo all'oggetto della garanzia ( “Sono garantiti:• lo sfarinamento della vernice a norma ASTM D659: non inferiore al numero 6 (sei) nei primi 5 (cinque) anni e non inferiore al numero 4 (quattro), negli anni successivi;
• la variazione di colore non superiore a DE = 7 (sette) secondo norma ECCA-T3 (sistema CIELAB); • l'assenza di distacco della verniciatura dal metallo). Il “certificato di garanzia”prevedeva che in caso di difettosità dei materiali si impegnava alternativamente (e a sua scelta) ad CP_1 eseguire direttamente le opere di ripristino oppure a concorrere ai relativi costi, contemplando altresì condizioni di inoperatività o decadenza dalla garanzia. La garanzia prevedeva poi quali
“norme preliminari” l'adozione di precauzioni da seguire nella posa dei prodotti, sin dalla fase di movimentazione e stoccaggio1, nonché attività di manutenzione ( “ Per mantenere nel tempo la funzionalità dei prodotti e l'aspetto estetico delle superfici per assicurare la durabilità delle verniciature, è necessario programmare periodiche ispezioni ai prodotti, eseguendo, quando necessario, adeguati interventi di manutenzione…”). E' datata 28 luglio 2017 la contestazione di “ NON CONFORMITA' N° 14/2017 “ (doc.8
PT fasc.I grado , avente ad oggetto la mancanza di “omogeneita” delle tinte, problematica di
PT cui aveva investito , che aveva contraddetto i rilievi del cliente2, avendo anche in
PT CP_1 precedenza fatto presente che gli abbinamenti tra produzioni potevano generare differenze di colore ( v. mail del 5.9.2016 doc. 46 fasc.I grado . In ogni caso trattasi di questione pacificamente
PT superata, come ammesso dall'appellante che, aderendo a quanto rappresentato dalla controparte,
“risolveva tale problematica suddividendo le produzioni di tegole in base alla bobina di alluminio applicata e fornendo ai propri clienti solo tegole provenienti dalla medesima bobina in modo da avere un colore uniforme” (p.4 punto 12 atto di citazione in primo grado).
Per quanto riguarda invece la residua problematica inerente il deterioramento della vernice dopo qualche tempo dall'installazione, anche decritti come fenomeni di sfarinamento e spellicolamento delle tegole3, l'appellante ha prodotto documenti che vertono su doglianze avanzate da una serie di clienti dal 2019, oltre rilievi fotografici ( docc .
9-23 fasc.I grado LA).
Si ha contezza che anche tale problematica è stata ricondotta, fino all'incontro dell'11.11.2021, come meglio esposto in seguito, alla verniciatura, tant'è che facendo seguito a colloqui Pt_3 intercorsi a seguito di contestazioni, rilasciava a , in data 29.1.2020, garanzia analoga a CP_1 quella rilasciata da a impegnandosi alla riverniciatura integrale ove fossero emerse CP_1 PT 2 Si riporta uno stralcio della nota di : “….RE non può nemmeno rispondere formalmente dell'omogeneità per il materiale CP_1 che viene lavorato. Se il materiale viene lavorato (ed addirittura successivamente installato) non è possibile riconoscere nulla. Se in futuro dovessimo avere un problema effettivamente per cause imputabili ad è prevista la sostituzione del materiale (fornendo CP_1 gratuitamente altro alluminio) ma non è assolutamente previsto il riconoscimento di alcun costo accessorio……Tale precisazione è importante perché nemmeno può rivalersi con i propri fornitori in tal senso per il materiale che è stato lavorato, qualora il vizio CP_1 non fosse di natura occulta.Le frasi che leggo "spero che in futuro non ci siano ulteriori sviluppi altrimenti saremo costretti a procedere in maniera diversa" e "sicuramente ci arriveranno altre contestazioni" ritengo siano degne della dovuta attenzione perché come RE, anche non è tenuta a rispondere dell'omogeneità per materiale che i propri clienti hanno già accettato ed installato di Parte_1 propria volontà. Nel nostro settore in genere questa è prassi comune e credo possiate condividerlo. LA canadese è poi libera (come anche ) di decidere di trovare accordi commerciali con i propri clienti con proposte di sconti o simili, anche se dal punto di vista CP_1 formale/legale non è tenuta a farlo.Questo è quello che intende fare con in virtù del rapporto di trasparenza e CP_1 Parte_1 partnership che riteniamo di aver instaurato e che intendiamo stringere sempre più forte tra le nostre aziende. Solo per tale ragione applicheremo uno sconto forfettario (a prescindere dal singolo cantiere di cui scrivi e della sostituzione di 94 mq) come da te richiesto dell'importo di 1,00 euro/kg sulla fornitura di prodotto “corten” effettuata in questi giorni, e sempre per le stesse ragioni accettiamo anche la richiesta di dilazione di 30gg sul pagamento (avanzata dalla vostra direzione) a partire dalle prossime fatture che emetteremo da settembre. Teniamo a sottolineare, come già fatto nella nostra mail precedente, che le problematiche da Voi lamentate riguardano cantieri ed installazioni nelle quali lotti delle varie produzioni sono stati "mischiati" fra loro e successivamente installati. E' stato inoltre definito che per tutte le installazioni future (comprese quelle già realizzate) tegola e scandola poiché prodotte da spessori differenti, montate in maniera differente e provenienti da ordini/campagne di verniciatura differenti pur presentando una maggiore disomogeneita' CP verranno da Voi gestite senza alcun problema. In sostanza non è colpa di se il materiale è stato prodotto, installato e CP_1 "mischiato" con diverse produzioni. Quello che RE può fare è solo cercare di “starvi vicino” supportandovi commercialmente per quanto e dove possibile esattamente come stiamo facendo…” 3 Si riporta il passaggio dell'atto di citazione in opposizione “La seconda problematica, come ben noto alla Controparte che pur tuttavia non ne fa menzione nel proprio ricorso, si è rivelata molto più grave e ha portato all'attuale blocco della produzione di tegole Ultimetal da parte di LA Canadese. Decorso qualche tempo dall'istallazione, il materiale verniciato fornito da e garantito per durare CP_1 come minimo 10 anni (addirittura 20 anni per le verniciature in PVDF), ha iniziato manifestare fenomeni di precoce deterioramento della vernice ed in particolare di fenomeni di sfarinamento e spellicolamento molto consistenti ed evidenti, con conseguenti richieste di intervento da parte della clientela. Il fenomeno, dapprima sporadico, è diventato con il passare del tempo sempre più frequente, con plurime richieste di intervento. Tali contestazioni che inizialmente si riteneva di risolvere in modo commerciale, sono divenute sempre più gravi, fino appunto a costringere a bloccare la produzione.” Parte_1 pagina 9 di 16 problematiche come quelle segnalate, tra gli altri, dal cliente ( doc. 4 fasc.I grado PT0 Parte_3
).
[...]
Nonostante alcuni rilievi pervenuti della clientela, gli ordini di e le conseguenti forniture di PT
sono proseguiti sino all'invio della nota del 7.10.2021 con cui nel premettere di CP_1 PT avere ricevuto ulteriori contestazioni da clienti in relazione allo stato di degrado della verniciatura (da ultimo, in data 6.9.2021 era pervenuta contestazione dellla per il cantiere Parte_11 della chiesa di Monterotondo), chiedeva un incontro per discutere della problematica al fine di individuare una soluzione definitiva, anticipando la sospensione degli ordini ( doc. 24 fasc.I grado
. In occasione dell' incontro del 11.11.2021, presenti referenti di e PT PT Pt_3
, veniva redatto un report (doc.25 fasc.I grado “Report tecnico di visita c/o CP_1 PT [...]
- V.Veneto - data 11/11/2021”) che riporta :“ Si è venuti a conoscenza che tale processo PT prevede una bitumazione a caldo del retro nastro alluminio ( con bitume spessore 2 mm circa ) a temperatura di 160 ° C teorici , con successiva pressione cilindrica per accoppiare alluminio e bitume e successivo raffreddamento in acqua corrente T ambiente in una vasca lunga circa 15 metri, con cesoiatura finale e imballo dopo asciugatura ad aria” proseguendo “a. Il prodotto fornito al tempo non era e non sarebbe anche oggi idoneo al loro processo di produzione delle tegole ( bitumazione a caldo ricuoce il materiale ed invecchia la vernice, in particolare la parte melamminica della stessa ) b. Inoltre , il materiale fornito non è stato utilizzato subito , ma dopo un anno , quindi fuori dalle normali garanzie generiche fornite dalle condizione generali di vendita ( basate su EN 1396) c. A distanza di altro tempo , è stato prodotto in linea LA Canadese secondo le modalità elencate sopra ( processo di trasformazione termico , chimico e meccanico con possibile degradazione del film di vernice tramite ricottura e raffreddamento subitaneo a pressione , oltre a possibili conseguenze date da asciugatura ad aria e imballaggio a caldo = condensa ? ) e successivamente installato sul tetto d. Nella foto della chiesa si evince un distacco vernice disomogeneo tra lati esposizione Nord e Sud e molto diverso su spessore 1,00 mm e 0,30 mm ( ove aleggia il problema ) , la gronda Alucopper è perfetta , si suppone montaggio contemporaneo al tempo e. In altre foto , si sono potute vedere escoriazioni di montaggio anche su altri prodotti , per cui potrebbero esserci stati vizi di tale natura f. Dopo 5 anni , un ciclo subisce un normale degrado dovuto agli agenti atmosferici che Parte_12 vengono citati come esclusione nelle garanzie generiche”. Infine, nel confermare la collaborazione commerciale per potere rimediare alla problematica la nota proveniente da conclude Pt_3
“…Da un punto di vista tecnico , non possono essere ritenuti responsabili dell' accaduto Parte_13 in quanto il processo di produzione di TC modifica sostanzialmente le caratteristiche del film di vernice con una ricottura parziale e successivo raffreddamento sia ad acqua che aria , per cui sarebbe necessario prodotto studiato appositamente , con primer adatto e ciclo PVdf o simile ( che risulta essere stato consigliato già al tempo ) , comunque necessari test preventivi da parte del cliente”.
Emerge pertanto che all'esito dell'incontro, ha espresso il proprio giudizio tecnico Pt_3 secondo cui, al netto di uno stoccaggio dell'alluminio di per sé errato, siccome prolungato e in condizioni non controllate, la successiva sottopozione alla lavorazione operata da Parte_1
- e sino ad allora dichiarata non conosciuta ad - determinava una trasformazione termica, Pt_3
pagina 10 di 16 chimica e meccanica dei materiali di alluminio preverniciato, tale da implicare un'alterazione e una degradazione del film di vernice apposto a rivestimento.
Sulla scorta di tale, così definita, “dichiarazione di inidoneità” del prodotto fornito ad essere impiegato nel processo di produzione delle tegole, per come emerso essere praticato- bitumazione a caldo con successiva pressione per accoppiare alluminio e bitume , ha dedotto l'errore PT essenziale ex artt. 1427 e 1429 c.c. dei contratti di acquisto di cui agli ordini di n. Parte_1
16874P del 19.2.2021 e n. 16875P del 22.2.2021, relativi alla fattura azionata con il decreto ingiuntivo opposto, nonché i contratti di acquisto relativi alla merce fornita in precedenza da
, lavorata e non lavorata, giacente in magazzino, in quanto viziati da errore su di una CP_1 qualità del bene compravenduta determinante del consenso di Parte_1
E' pacifico che non abbia azionato la garanzia convenzionale rilasciata in suo favore da PT
: come rilevato al giudice di primo grado, con statuizione che non è stata impugnata, i limiti CP_1 della garanzia convenzionale vengono in rilievo sotto il profilo del vizio del consenso, atteso che ha dedotto di avere fatto affidamento sulla estensione della garanzia al prodotto finito, per PT avere individuato l'alluminio preverniciato da utilizzare per la realizzazione delle tegole
“Ultimetal” in collaborazione con il fornitore, che sarebbe stato a conoscenza dell'utilizzo dell'alluminio verniciato, confidando nella idoneità del laminato preverniciato fornito al processo produttivo applicato.
La garanzia rilasciata da richiama espressamente lo “sfarinamento della vernice a norma CP_1
ASTM D65”e “la variazione di colore non superiore a DE = secondo norma ECCA-T3 (sistema CIELAB)” con ciò dando atto che tali evenienze fossero contemplate tra le parti. E' pertanto coerente con tale garanzia l'assunzione da parte del fornitore dell'onere di porre in essere opere di ripristino, o il concorso alle stesse, escludendo comunque dalla garanzia “l'inosservanza delle norme di impiego e manutenzione ” e le lavorazioni effettuate sui materiali “non CP_1 rispecchianti condizioni ottimali per la piegatura, profilatura, stampaggio…”
ha ammesso di avere fornito a supporto per l'implementazione del prodotto di CP_1 PT quest'ultima, fornendo la campionatura e le relative schede tecniche, con espressa avvertenza che le caratteristiche tecniche dell'alluminio preverniciato potevano essere garantite solo prima della produzione delle tegole da parte di ( doc. 9 fasc. I grado 5). PT Non è stato pertanto efficacemente contraddetto che la garanzia convenzionale coprisse i vizi originari dei coils di alluminio, e non quelli conseguenti il processo di lavorazione di Sul PT punto le deduzioni avanzate dall'appellante per provare come il fornitore fosse a conoscenza del processo produttivo a cui avrebbe sottoposto i laminati, e che le parti abbiano perciò avuto PT riguardo al prodotto lavorato, non hanno presa. Se, infatti, è pacifico che la fornitrice fosse a conoscenza che i laminati preverniciati sarebbero stati sottoposti ad ulteriore lavorazione da pare di tanto da consigliare di effettuare test “prima della lavorazione”, non è in alcun modo PT provato che si sia fatta carico di assicurare la tenuta dell'alluminio preverniciato a seguito CP_2 di dette lavorazioni, tant'è che le verifiche venivano condotte direttamente da ( doc. 41 PT fascicolo primo grado . PT
Anzi con nota del 8.6.2020 , nel trasmettere le schede tecniche “del nuovo ciclo di CP_1 verniciatura che oggi è stato possibile sviluppare tramite la nostra collaborazione con una nuova linea di verniciatura”, (in particolare New dark Titanium e New Gretytanium) ha ribadito “alle condizioni attuali questo è quello che possiamo fare per migliorare ancora di più il prodotto ma come precedentemente [...] anticipato non è possibile garantirlo [l'alluminio preverniciato] per la tua produzione di tegola. Possiamo infatti consegnarti il prodotto che corrisponde alle schede tecniche che ti abbiamo inviato ed i valori resteranno validi prima della tua produzione. Una volta che produci la tegola abbinandoci il bitume non possiamo più garantirlo” (doc. 14 fasc.I grado RE ). Emerge pertanto che la collaborazione tra le parti fosse orientata a fornire a come poi è PT avvenuto mediante l'utilizzo di PVDF, un laminato, vuoi in termini di colorazione, vuoi in termini di tenuta della verniciatura, vuoi in termini di spessore, il più possibile rispondente alle esigenze della cliente. Peraltro, per quanto la corrispondenza tra le parti dia conto del fatto che avesse contezza CP_2 dell'utilizzo di bitume per la produzione del prodotto finito da parte di non è allegato che PT non abbia fornito materiale conforme alle specifiche tecniche, nè emerge che la stessa abbia garantito, o anche solo confortato condividendone le scelte anche solo in fase di sviluppo PT del prodotto finale. Non risulta in alcun modo che ad sia stata chiesta alcuna valutazione sulla capacità della CP_1 lamina di alluminio e del film di vernice che la rivestiva a mantenere inalterate le proprie caratteristiche una volta sottoposte alle lavorazioni che avrebbe condotto e che , PT fondatamente, per come emerso solo a seguito di confronto volto a individuare le possibili soluzioni della problematica rilevata nel cantiere di Monte Rotondo, prevedeva, circostanza rimasta
- quanto è esposto ai raggi solari ecc ecc
- se una porzione del tetto/copertura facciata è più o meno esposta rispetto ad un'altra
- cosa c'è nelle vicinanze ecc ecc e altri fattori ancora che ne per noi ne per voi sono controllabili cantiere per cantiere, sarebbe impensabile. Lavorare con le schede tecniche è sempre meglio quindi penso possano aiutarvi e per qualsiasi info sono a disposizione. La scheda tratta del prodotto alluminio preverniciato prima della tua lavorazione quindi consiglio di effettuare i test voi per tutti i prodotti (se lo ritenete necessario) dopo la vostra lavorazione come fece che non so se li ha fatti su tutti.Sentiamoci sempre per Per_1 esigenze o lavori particolari per confrontarci che siamo sempre a disposizione così se necessario possiamo consigliarci per scegliere insieme il prodotto migliore per l'occasione.”
pagina 12 di 16 incontestata, l'utilizzo di processi di trasformazione termica, chimica e meccanica tali da implicare un'alterazione e una degradazione del film di vernice apposto a rivestimento dell'alluminio. Risulta pertanto che l'acquirente non ha provato la sussistenza di un difetto originario di PT conformità, non essendo all'uopo sufficiente la sola prova della sussistenza di un'alterazione o di un degrado precoce del prodotto finito, che, al netto della maturata decadenza dalla denuncia per vizi emersi pure a distanza di tempo in relazione ai vari cantieri/ forniture, è da ricondurre ad attività rientranti nella sfera di controllo di vuoi perché attinenti al processo di lavorazione PT condotto, vuoi per il non adeguato rispetto delle “normali garanzie generiche fornite dalle condizione generali di vendita”, avuto riguardo alle tempistiche e modalità di stoccaggio del materiale, così come pure evidenziato sempre nella nota, definita dall'appellante “ dichiarazione di inidoneità”, resa all'esito dell'incontro del 11.11.2021.
Né ha presa l'argomento secondo cui la garanzia non avrebbe avuto ragion d'essere ove il prodotto fosse stato lavorato ( p. 33 appello) in quanto ciò che viene in rilievo nel caso di specie non è la lavorazione in sé del laminato, ma la lavorazione utilizzata contemplante uno shock termico, essendo anche emerso che “l'alluminio verniciato è utilizzato nella realizzazione di coperture a seguito di sole lavorazioni di profilatura a freddo, eventualmente con applicazione di schiuma isolante a 40°” (doc. 1 fasc.I grado mail del 7.7.2022) Pt_3
Non depone in termini favorevoli alla tesi sostenuta dall'appellante la condotta tenuta dalle parti nel corso del rapporto.Infatti ha assistito nella gestione delle contestazioni della clientela CP_1 PT
(vedasi documentazione richiamata a p.34, 35 appello) in termini coerenti con la garanzia, intervenendo con l'esecuzione di opere di ripristino nonché riconoscendo sconti commerciali, da ultimo coinvolgendo anche per l'individuazione di soluzioni da ultimo coinvolgendo per Pt_3
l'individuazione di soluzioni anche che, dal suo canto, ha contraddetto puntualmente le Pt_3 doglianze avanzate da segnalando, tra l'altro, la non sicura riconducibilità delle forniture al PT prodotto venduto da Pt_3
La “dichiarazione di inidoneità”, suppostamente fondante la domanda di annullamento per errore, altro non è che la presa d'atto di una problematica afferente il prodotto finito di per come PT risultante dal processo produttivo prescelto da questa, la cui rilevanza è stata apprezzata a seguito del confronto che ha coinvolto anche che, dal suo canto, ha contraddetto il ruolo di mera Pt_3 intermediaria di , dichiarandosi estranea alle doglianze avanzate a quest'ultima.Infine CP_1
, in termini coerenti con la condotta tenuta nel corso del decennale rapporto, non avendo CP_1 preso parte alla messa a punto del processo produttivo della ha garantito il Parte_7 semilavorato dalla stessa fornito, senza avere in alcun modo supportato la presenza di caratteristiche tecniche atte a fare si che potesse confidare nella idoneità del medesimo PT materiale a non subire alterazioni in fase di lavorazione, circostanza contraddetta, anzi, dal pacifico esperimento di test da parte di PT
pagina 13 di 16 E' pertanto ininfluente, oltre che circostanza non provata, che le problematiche abbiano interessato una percentuale rilevante o meno del materiale fornito nel corso di un decennio, materiale a cui, tra l'altro, è stato dato corso a riverniciatura, ove segnalate problematiche da parte dei clienti finali (doc.36 fasc.I grado .Piuttosto l'idoneità all'uso dell'alluminio preverniciato appare PT dimostrata dal fatto che l'incidenza delle problematiche riscontrate è stata limitata nel corso degli anni, tanto da potere dare luogo alla prosecuzione degli ordinativi e all'attuazione di interventi riparativi/manutentivi fisiologicamente rientranti nella garanzia convenzionale.
L'assenza di caratteristiche intrinseche del semilavorato fornito atte a renderlo inidoneo ad essere ulteriormente utilizzato in processi produttivi esclude che il materiale fornito non possa, e anzi abbia, assolto alla funzione economica sociale a cui era destinato.La totale inidoneità del prodotto fornito da è infatti platealmente contraddetto dall'intervenuto utilizzo del materiale nel corso PT degli anni e dalla sua successiva vendita ai clienti finali. Va richiamato in tal senso che il giudice di primo grado, con statuizione non impugnata, ha rilevato che “non ha mai lamentato la mancata conformità del semilavorato alle Parte_1 relative schede tecniche”, e che, pacificamente, ha fornito esattamente il materiale che le è CP_1 stato ordinato. In ordine alla merce giacente in magazzino l'appellante non ha poi nemmeno allegato l'esistenza di un vizio concreto e attuale, avendone genericamente ipotizzato l'esistenza, deducendola in via ipotetica sulla scorta delle pregresse riscontrate criticità emerse per altre forniture, fatte oggetto di istallazione, senza neppure farsi carico di provare che il materiale giacente non utilizzato abbia le medesime caratteristiche tecniche di quello per cui sono pervenute contestazioni.
Quanto al credito ingiunto dipendente dagli ordini n. 92 e n. 93 del 19 febbraio 202,avente ad oggetto materiale portato da fattura n. 365/CV del 29 novembre 2021 e non ritirato da su PT cui si incentrano le doglianze oggetto del primo motivo di appello, ha omesso il pagamento PT evocando nel corso del rapporto l'eccezione di inadempimento (p.13 atto di citazione in opposizione) per i “gravi vizi e difetti di scolorimento e sfarinamento della vernice riscontrati nei Vostri prodotti”, chiedendo contestualmente il pagamento dei costi per l'attività di ripristino del cantiere della Chiesa di S. Martino a Monterotondo ( doc. 27 fasc.I grado . PT
La non debenza dell'importo ingiunto è stata poi fondata sul fatto che il materiale fornito sarebbe viziato, al pari di quello già in precedenza fornito nel corso di un decennio, e per il quale ha PT svolto domanda riconvenzionale. In tale prospettiva, pur essendo stato correttamente rilevato che da un certo momento in avanti abbia avviato collaborazione con “ una nuova linea di verniciatura” di LU AT ( doc.14 CP_1 fasc.I grado ), non è stato contraddetto che nel medesimo periodo la stessa si riforniva CP_1 anche da né vi prova che il materiale di cui alla fattura 365/CV provenga da Pt_3 Parte_6 assumendo rilievo assorbente che abbia in ogni caso tenuto rapporti diretti con , e PT CP_1 che con tale società abbia affrontato le problematiche di volta in volta insorte, e in buona parte risolte.
pagina 14 di 16 La mancanza di prova della inidoneità tout court del materiale fornito da si estende in CP_1 ogni caso anche alla consegna oggetto del procedimento monitorio. Piuttosto, che la fornitura di laminati preverniciati di cui al procedimento monitorio provenisse, a monte, da LU AT o da avrebbe potuto avere rilievo in funzione della richiesta di Pt_3 manleva avanzata da nei confronti di Pur ammesso che nel rapporto CP_1 Pt_3 [...] sia provato che tutto l'alluminio preverniciato venduto dalla prima sia di Parte_14 provenienza della seconda sino al luglio 2019, la questione che non è destinata ad avere sviluppo stante l'infondatezza dell'appello.
Le conclusioni sopra esposte non sono passibili di essere superate dal supplemento istruttorio invocato stante la ricchezza del materiale documentale offerto dalle parti, e rispetto al quale la prova per testi appare superflua, vertendo su circostanze pacifiche o irrilevanti, tantomeno può trovare ingresso la invocata consulenza per le ragioni esposte dal giudice di prime cure, avuto particolare riguardo alla circostanza che la prospettata inidoneità non è riferibile alle caratteristiche intrinseche del prodotto fornito.
La doglianza che investe il riparto delle pese di lite, coerente con l'applicazione del principio di soccombenza, è generica, non avendo pregio il rilievo secondo cui una diversa valutazione avrebbe dovuto svolgersi per la “complessità della vicenda”, o con riferimento “al comportamento tenuto dalle parti prima della controversia”.Altrettanto generica la doglianza in ordine alla condanna alla rifusione delle spese di lite anche nei confronti della terza chiamata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alle spese di lite del grado sia in favore di parte appellata che che della terza chiamata in manleva In proposito va PT5 Pt_3 richiamato che “In forza, del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cassazione civile, Sez. VI – 3, Ordinanza del 27-09-2021, n. 26082). Nel caso di specie la chiamata di non si presta ad CP_6 essere considerata eccentrica essendo stata posta in essere mediante un impulso processuale non privo di pertinenza/fondatezza, tale da giustificare che parte appellante sia onerata delle spese di lite anche in favore della terza chiamata in manleva.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, alla stregua del D.M. n.147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da euro 1.000.001,00 ad euro 2.000.000,00.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, così
pagina 15 di 16 come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di , nonché di Parte_1 CP_1 Parte_3
, avverso la sentenza n. n. 4687/2024. del Tribunale di Milano, così dispone:
[...]
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di parte appellata che liquida in complessivi euro 24.064,00 oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso Controparte_1 forfetario spese generali al 15%;
3) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di parte appellata che liquida in complessivi euro 24.064,00 oltre iva, se dovuta, cpa e Parte_3 rimborso forfetario spese generali al 15%;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
La consigliera relatrice Roberta Nunnari
La Presidente Anna Mantovani
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta per comodità il passaggio:
“Per una buona conservazione della superficie dei prodotti, è necessario attenersi a quanto segue: NORME PRELIMINARI L'efficienza delle superfici dipende dalla scrupolosa osservanza delle seguenti precauzioni da seguire nella posa dei prodotti ALUSTORE:
• seguire le istruzioni ALUSTORE per la movimentazione e lo stoccaggio
• rimuovere eventuale pellicola protettiva immediatamente a montaggio ultimato.
• evitare graffi o ammaccature della verniciatura. A tale proposito, il personale di montaggio delle coperture dovrà essere dotato di calzature con suole di gomma morbida
• asportare dalle superfici qualsiasi corpo estraneo;
in modo particolare eventuali trucioli metallici di qualsiasi natura
• nella lavorazione dei prodotti, evitare tassativamente l'uso di dischi abrasivi. L'eventuale verniciatura dovrà essere ripristinata, in corrispondenza di tagli, graffi ed abrasioni, utilizzando idonei prodotti.
• per limitare l'imbozzatura sui pannelli di parete che hanno fissaggio in vista, è prescritto l'uso di avvitatori dotati di apposito limitatore di profondità pagina 8 di 16 4 La garanzia richiama;
5 Si riporta il testo della Mail del 22. 9.2017 : “ecco in allegato le schede tecniche dei prodotti (le schede di bronzo pvdf e CP_1 silver pvdf sono i campioni dei prodotti nuovi che ti ho portato). Come detto la volta scorsa ti consiglio sempre in fase si trattativa (quando e se ti richiedono le garanzie sul colore) di trattare i preverniciati con la scheda tecnica.Non sapendo dove vanno installati è bene sempre parlare di scheda tecnica più che di garanzie Le garanzie che avevamo discusso all'inizio del nostro rapporto (che ti rimando in allegato) come abbiamo letto insieme una delle ultime riunioni non sono valide se il prodotto viene installato vicino al mare o ad altezze troppo elevate o se il tetto non viene trattato con le giuste manutenzioni ecc ecc... sono sempre molto generiche e puramente indicative per quanto riguarda la durata...Trattando i prodotti invece con le schede tecniche si mostra la resistenza in nebbia salina come indicato...poi se il prodotto viene messo in ambienti più o meno aggressivi per forza di cose resiste di meno o di più. Consiglio sempre di non parlare di anni di garanzia perché a volte il prodotto può resistere di più ed a volte di meno dipendendo da vari fattori:
- dove viene installato
- come viene installato pagina 11 di 16