TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/06/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1708/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Caulonia Parte_1 C.F._1
Marina, alla Via Brooklyn n. 3, presso lo studio dell'Avv. MIRARCHI MARIA
CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MINICUCCI MASSIMILIANO e ADORNATO
DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver svolto nell'anno 2022 attività lavorativa a tempo determinato in agricoltura, con la qualifica di bracciante agricolo, per un numero di 102 giornate, alle dipendenze della azienda agricola di De Luca Vincenzo, con sede di lavoro in Stilo alla c.da Cucudo, ottenendo per il suddetto anno regolare iscrizione, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del proprio comune di residenza ( Stilo) per 102 giornate;
allegato di aver presentato alla parte resistente, in data 9.2.2023, domanda relativa al riconoscimento e conseguente liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022, sussistendone i presupposti;
dedotto che dalla lettura dell'estratto conto previdenziale e della copia degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2022 e 2021 emerge: 1) l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato per l'anno di riferimento della domanda ovvero per l'anno 2022, 2) almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria mediante iscrizione nel settore agricolo per almeno due anni, 3) almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda, con prevalente contribuzione nel settore agricolo;
lamentato che la domanda veniva illegittimamente respinta dall , con provvedimento del 9.6.2023 con la CP_1
motivazione “iscritto come lavoratore autonomo non agricolo”; evidenziato che il semplice possesso di partita IVA non esclude il diritto alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola;
concludeva chiedendo “Voglia il sig. G.L. adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento del presente ricorso: 1) accertare e dichiarare il diritto dell'istante, previo accertamento dei requisiti di legge, alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 per numero 102 giornate;
2) conseguentemente e per l'effetto condannare l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle somme così dovute a titolo di indennità di disoccupazione agricola oltre interessi legali dal 121° giorno dalla data della domanda al soddisfo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che concludeva chiedendo “Rigettato o accolto CP_1
l'avverso ricorso, compensare le spese” Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 5.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli a tempo determinato che dimostrino di possedere i seguenti requisiti (ex artt. 3 d.p.r. 1049/70
e 32 l. 264/1949): a) iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
b) almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
(mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); c) almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
Orbene, il ricorrente ha provato di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per la liquidazione della prestazione rivendicata, essendo a tale fine sufficienti le indicazioni ricavabili dall'elenco dei braccianti agricoli per gli anni 2022 e 2021 del
Comune di Stilo e dall'estratto contributivo prodotti in atti. In particolare, risulta che il ricorrente avrebbe prestato attività lavorativa in qualità di OTD per 102 giornate negli anni 2022 e 2021.
Tali circostanze, d'altronde, non sono state contestate dall' che si è limitato a CP_1
dedurre apoditticamente l'incompatibilità tra la percezione dell'indennità di disoccupazione e l'asserito svolgimento per il medesimo anno da parte del ricorrente di attività lavorativa autonoma in via prevalente, rimarcando la sola circostanza della titolarità in capo a quest'ultimo di una partita IVA. Sul punto, l'art. 2 del DPR n.1049 del 1970 dispone che: “I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma, i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959, n. 463, e della legge 27 luglio 1966, n. 613”.
Dalla lettura di tale disposizione emerge dunque che in linea di principio non vi è alcuna incompatibilità tra lo svolgimento da parte del lavoratore agricolo di attività lavorativa dipendente e autonoma, con relativa apertura di partita IVA, ma il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola viene meno nelle ipotesi di iscrizione del lavoratore negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti (ovverosia nelle c.d. gestioni autonome) o quando risulti che “i lavoratori esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato”.
Nel caso di specie, risultando pacifico che il lavoratore non è mai stato iscritto nelle gestioni autonome su richiamate, è necessario appurare se lo stesso abbia svolto, nell'anno oggetto di contestazione, attività lavorativa autonoma in via normale o prevalente.
L'onere della prova rispetto a tali circostanze grava sull'istituto stesso.
Orbene, ritiene lo scrivente che l non abbia fornito alcuna prova dello CP_1
svolgimento, quanto meno in via normale, di attività agricola autonoma da parte del ricorrente.
A tal fine, difatti, non appare sufficiente dedurre e provare la mera esistenza di una partita IVA attiva a nome del lavoratore, circostanza di per sé non incompatibile con la possibilità di fruire dell'indennità di disoccupazione agricola secondo quanto sopra esposto. L' difatti non ha dedotto alcun ulteriore elemento da cui dedurre che il CP_1
ricorrente abbia svolto attività lavorativa autonoma in via normale o prevalente tanto sotto il profilo temporale e di impiego delle proprie energie lavorative tanto sotto il profilo reddituale.
Al contrario, il ricorrente ha prodotto le attestazioni reddituali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2021 e 2022, dalle quali risulta che, per i medesimi anni, il lavoratore è stato titolare di soli redditi esenti erogati dall' e di redditi da lavoro CP_1
dipendente, derivanti dall'attività di bracciante agricolo prestata alle dipendenze dell'azienda di De Luca Vincenzo.
Per tali motivi, il ricorso non può che essere accolto con condanna dell' al CP_1
pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022, per come richiesta con la domanda n. 2023953614801 del 9.2.2023. Su tali somme sono inoltre dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91 con decorrenza dal 120° giorno successivo alla domanda sino al soddisfo.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità di disoccupazione in favore di per l'anno 2022 per come richiesta con domanda n. Parte_1
2023953614801 del 9.2.2023, oltre accessori per come in parte motiva;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in € 886,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 06/06/2025 Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1708/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Caulonia Parte_1 C.F._1
Marina, alla Via Brooklyn n. 3, presso lo studio dell'Avv. MIRARCHI MARIA
CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MINICUCCI MASSIMILIANO e ADORNATO
DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver svolto nell'anno 2022 attività lavorativa a tempo determinato in agricoltura, con la qualifica di bracciante agricolo, per un numero di 102 giornate, alle dipendenze della azienda agricola di De Luca Vincenzo, con sede di lavoro in Stilo alla c.da Cucudo, ottenendo per il suddetto anno regolare iscrizione, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del proprio comune di residenza ( Stilo) per 102 giornate;
allegato di aver presentato alla parte resistente, in data 9.2.2023, domanda relativa al riconoscimento e conseguente liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022, sussistendone i presupposti;
dedotto che dalla lettura dell'estratto conto previdenziale e della copia degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2022 e 2021 emerge: 1) l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato per l'anno di riferimento della domanda ovvero per l'anno 2022, 2) almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria mediante iscrizione nel settore agricolo per almeno due anni, 3) almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda, con prevalente contribuzione nel settore agricolo;
lamentato che la domanda veniva illegittimamente respinta dall , con provvedimento del 9.6.2023 con la CP_1
motivazione “iscritto come lavoratore autonomo non agricolo”; evidenziato che il semplice possesso di partita IVA non esclude il diritto alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola;
concludeva chiedendo “Voglia il sig. G.L. adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento del presente ricorso: 1) accertare e dichiarare il diritto dell'istante, previo accertamento dei requisiti di legge, alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 per numero 102 giornate;
2) conseguentemente e per l'effetto condannare l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle somme così dovute a titolo di indennità di disoccupazione agricola oltre interessi legali dal 121° giorno dalla data della domanda al soddisfo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che concludeva chiedendo “Rigettato o accolto CP_1
l'avverso ricorso, compensare le spese” Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 5.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli a tempo determinato che dimostrino di possedere i seguenti requisiti (ex artt. 3 d.p.r. 1049/70
e 32 l. 264/1949): a) iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
b) almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
(mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); c) almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
Orbene, il ricorrente ha provato di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per la liquidazione della prestazione rivendicata, essendo a tale fine sufficienti le indicazioni ricavabili dall'elenco dei braccianti agricoli per gli anni 2022 e 2021 del
Comune di Stilo e dall'estratto contributivo prodotti in atti. In particolare, risulta che il ricorrente avrebbe prestato attività lavorativa in qualità di OTD per 102 giornate negli anni 2022 e 2021.
Tali circostanze, d'altronde, non sono state contestate dall' che si è limitato a CP_1
dedurre apoditticamente l'incompatibilità tra la percezione dell'indennità di disoccupazione e l'asserito svolgimento per il medesimo anno da parte del ricorrente di attività lavorativa autonoma in via prevalente, rimarcando la sola circostanza della titolarità in capo a quest'ultimo di una partita IVA. Sul punto, l'art. 2 del DPR n.1049 del 1970 dispone che: “I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma, i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959, n. 463, e della legge 27 luglio 1966, n. 613”.
Dalla lettura di tale disposizione emerge dunque che in linea di principio non vi è alcuna incompatibilità tra lo svolgimento da parte del lavoratore agricolo di attività lavorativa dipendente e autonoma, con relativa apertura di partita IVA, ma il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola viene meno nelle ipotesi di iscrizione del lavoratore negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti (ovverosia nelle c.d. gestioni autonome) o quando risulti che “i lavoratori esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato”.
Nel caso di specie, risultando pacifico che il lavoratore non è mai stato iscritto nelle gestioni autonome su richiamate, è necessario appurare se lo stesso abbia svolto, nell'anno oggetto di contestazione, attività lavorativa autonoma in via normale o prevalente.
L'onere della prova rispetto a tali circostanze grava sull'istituto stesso.
Orbene, ritiene lo scrivente che l non abbia fornito alcuna prova dello CP_1
svolgimento, quanto meno in via normale, di attività agricola autonoma da parte del ricorrente.
A tal fine, difatti, non appare sufficiente dedurre e provare la mera esistenza di una partita IVA attiva a nome del lavoratore, circostanza di per sé non incompatibile con la possibilità di fruire dell'indennità di disoccupazione agricola secondo quanto sopra esposto. L' difatti non ha dedotto alcun ulteriore elemento da cui dedurre che il CP_1
ricorrente abbia svolto attività lavorativa autonoma in via normale o prevalente tanto sotto il profilo temporale e di impiego delle proprie energie lavorative tanto sotto il profilo reddituale.
Al contrario, il ricorrente ha prodotto le attestazioni reddituali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2021 e 2022, dalle quali risulta che, per i medesimi anni, il lavoratore è stato titolare di soli redditi esenti erogati dall' e di redditi da lavoro CP_1
dipendente, derivanti dall'attività di bracciante agricolo prestata alle dipendenze dell'azienda di De Luca Vincenzo.
Per tali motivi, il ricorso non può che essere accolto con condanna dell' al CP_1
pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022, per come richiesta con la domanda n. 2023953614801 del 9.2.2023. Su tali somme sono inoltre dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91 con decorrenza dal 120° giorno successivo alla domanda sino al soddisfo.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità di disoccupazione in favore di per l'anno 2022 per come richiesta con domanda n. Parte_1
2023953614801 del 9.2.2023, oltre accessori per come in parte motiva;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in € 886,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 06/06/2025 Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi