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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 16328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16328 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55529/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55529/2024 promossa da nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Arianna Greco ed elettivamente C.F._1 domiciliato in Prato, via Virginia Frosini, n. 17, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
Contro
, Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentante e difensore ex lege
- resistente - Oggetto: diniego visto ricongiungimento familiare.
Con ricorso depositato il 24.12.2024, il ricorrente, cittadino egiziano regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la madre nata in [...] il [...], nonché la Persona_1 dichiarazione di illegittimità, e per l'effetto di annullamento, del provvedimento prot. n. 1141 di diniego del visto d'ingresso in Italia emesso dall'Ambasciata d'Italia a Il Cairo (Egitto) in data 4.11.2024, con la motivazione che il familiare richiedente “non rientra tra categorie di famigliari stabilite dall'art. 29 del decreto lgs. 286/1998”, in particolare quella dei “genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza”. Il ricorrente ha ribadito la sussistenza di tutti i requisiti necessari a consentire il proprio ricongiungimento con la madre, afflitta da condizioni di salute precarie. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 10.6.2025, confermando il provvedimento di diniego impugnato e specificando che, diversamente da quanto stabilito dalla norma, la madre da ricongiungere non risultava a carico del figlio in Italia, mentre risultava la presenza in Egitto di altri figli della donna. Ha dunque concluso chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato. Il Giudice ha fissato una prima udienza per il giorno 11.6.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata rinviata all'udienza del 22.10.2025 per procedere all'interrogatorio libero del ricorrente e quindi alla successiva udienza del 19.11.2025 per l'escussione dei testi, all'esito della quale il procedimento è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, cpc.
*** Il ricorso appare fondato e deve trovare accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. È bene ribadire in premessa che la procedura di ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti (ad eccezione di quanto previsto dall'art. 29 bis del d.lgs. 286/1998 per i titolari di protezione internazionale), e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza. Nel caso di specie, il ricorrente ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare con sua madre, rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Pistoia in data 15.7.2024 (depositato da parte resistente in giudizio). La seconda fase della procedura di ricongiungimento si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Sotto questo profilo, quanto alla normativa applicabile, occorre richiamare nel caso di specie gli artt. 28 e 29, comma 1, lettera d) del d.lgs. 286/1998, il combinato disposto dei quali riconosce il diritto dei cittadini non europei “titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari” al ricongiungimento familiare con “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. La citata norma prevede dunque due distinte fattispecie di ricongiungimento del genitore, configurando in primo luogo l'ipotesi del genitore “a carico” (di qualsiasi età) privo di altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ed in secondo luogo quella del genitore anziano (ultrasessantacinquenne) che abbia altri figli nel Paese di origine o di provenienza, i quali non siano tuttavia in grado di provvedere al suo sostentamento per gravi e documentati motivi di salute. Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto di ricongiungersi con la madre nata nel 1971, la quale non ha dunque ancora raggiunto i 65 anni di età. Ricorre pertanto nel caso in esame la prima fattispecie prevista dalla norma citata, con la conseguente necessità di allegare e dimostrare – oltre al legame familiare – i due requisiti della vivenza a proprio carico del genitore e dell'assenza di altri figli nel Paese di origine o provenienza. Ebbene, premesso che non risulta nella fattispecie in discussione l'esistenza del legame familiare in sé tra il ricorrente e sua madre, in quanto mai contestato e anzi assunto per implicito dall'amministrazione resistente anche in sede di costituzione nel presente giudizio, il diniego del visto è fondato invece, da un lato, sulla carenza del requisito della vivenza a carico, ritenendo l'Ambasciata competente “che un singolo trasferimento bancario, fra l'altro effettuato poco prima della domanda di visto, non era sufficiente a dimostrare lo stato di famigliare a carico come previsto dalle categorie stabilite dall'art.29 del Decreto Lgs. 286/1998” e, dall'altro, sulla carenza del requisito dell'assenza di altri figli nel Paese d'origine, essendo “risultato che la stessa aveva 3 (tre) figli nel Paese di origine” (come si legge nella relazione dell'Ambasciata competente allegata alla comparsa di costituzione di parte resistente nel presente giudizio). Ciò posto, quanto al primo requisito contestato della vivenza del genitore infrassessantacinquenne a carico del figlio richiedente il ricongiungimento in Italia, quest'ultimo ha dichiarato che sua madre non può allo stato lavorare a causa dell'età e delle sue condizioni di salute precarie e non dispone dunque di alcuna entrata propria (“Loro non lavorano perché non c'è lavoro, il lavoro non c'è neanche per i giovani, figuriamoci per i nostri genitori, mamma non ha mai lavorato […] non hanno studiato, non hanno alcun reddito o entrata […] Mamma sta male, ha il diabete, ci sono i certificati”, cfr. verbale d'udienza del 22.10.2025). La circostanza che la madre del ricorrente soffra di patologie che le rendono necessari assistenza e trattamenti sanitari è, del resto, dimostrata dalla documentazione medica prodotta in giudizio, in originale in lingua araba e traduzione italiana, con particolare riferimento al referto di specialista in neurologia e psichiatria della facoltà di medicina di Ain Shams del 21.3.2024, attestante che la madre del ricorrente “soffre di un'insufficiente circolazione sanguigna nel cervello e non è in grado di provvedere a se stessa. Ha ricevuto cure dal 25/12/2023 al 21/03/2024. Non risponde alle cure”, nonché alla prescrizione di farmaci e di ulteriori visite di controllo presso il medesimo specialista datata 2.10.2025. Il ricorrente ha quindi affermato in sede di interrogatorio libero di sostenere sua madre personalmente ed esclusivamente, grazie ai proventi del proprio lavoro in Italia, dovendosi tuttavia affidare ad amici o conoscenti in Egitto per consegnare il denaro direttamente nelle mani della medesima, non disponendo quest'ultima di un conto bancario, né avendo la possibilità di accedere a canali diversi di trasferimento di denaro a causa della residenza in una zona di campagna dalla quale ha difficoltà a spostarsi (“li mantengo interamente io […] non hanno conto in banca quindi non posso fare bonifici, mando sempre soldi direttamente attraverso conoscenti e amici che vanno in Egitto, oppure chiedo a qualche amico sul posto di dare una certa cifra ai miei genitori e poi restituisco la somma in contanti al mio amico, oppure con bonifico postale però ci scrivo
“prestito” nella causale, posso depositare copia di questi bonifici fatti agli amici per questo motivo, non faccio di solito altri bonifici postali, li faccio solo in questi casi. Con le app non ho mai provato, tanto poi i miei dovrebbero andare in banca a prelevare, ma vivono in campagna, non ci sono queste cose da noi, nemmeno Western Union posso mandare, preferisco mandare soldi tramite qualcuno”, cfr. verbale d'udienza del 22.10.2025). Le dichiarazioni del ricorrente sono state confermate il 19.11.2025 da due degli amici cui egli chiede aiuto più spesso per far arrivare denaro a sua madre, Persona_2
, nato in [...] il [...], e nato in [...]
[...] Persona_3 il 1° aprile 1999, escussi in udienza (“Sono in Italia da circa tre anni e qui ho conosciuto il ricorrente. Sono titolare di un conto bancario presso intesa san paolo, ho aiutato il ricorrente a far arrivare i soldi alla madre facendo un versamento mensile dal mio conto alla mia famiglia, la quale dà i soldi in contanti a sua madre, a volte mille euro, altre volte poco di più, tipo 1.150 euro. Preciso che le nostre famiglie vivono vicine a circa 15 minuti di macchina, questo da circa un anno
o un anno e mezzo. Lo faccio per amicizia visto che ho il conto intesa san paolo dal quale posso fare un bonifico dal cellulare al conto dei miei genitori in Egitto che prelevano i soldi al bancomat e li portano alla madre, mentre dal suo conto il ricorrente non può farlo. Lui mi dà i soldi corrispondenti in contanti all'importo del bonifico che faccio io ai miei”; “conosco il ricorrente da quando siamo piccoli. Anche lui è qui da molti anni, ci conosciamo perché in Egitto abitavamo nella stessa strada dello stesso comune […] Io vado in Egitto tre o quattro volte in un anno, anche mio fratello sta qui in Italia ed ora è andato in Egitto e non può venire, entrambi facciamo la stessa cosa, cioè andiamo nel nostro Paese portiamo i soldi in contanti che il ricorrente ci da Per_4 portare ai genitori, ogni volta che sono andato mi ha dato circa 1300 o 1400 euro da portare alla famiglia. Altre volte invece ci siamo organizzati facendo un invio di denaro con Moneygram ai miei genitori, i quali poi vanno a prelevare la somma e la consegnano alla madre che non ce la fa ad andare in banca, allo stesso tempo il ricorrente mi dà lo stesso importo in contanti o con bonifico. Comunque siamo amici da tempo e quindi quando vado in Egitto posso anche anticipare io la somma ai suoi e poi quando rientro lui me la restituisce. Lo aiuto in questo modo da tanti anni, lui mi fa i bonifici che sono depositati e che mi vengono mostrati per restituirmi i soldi”, cfr. verbale d'udienza del 19.11.2025). Le circostanze descritte trovano, infatti, riscontro documentale nelle nove ricevute di bonifico allegate in atti, relative a somme di denaro di diverse centinaia di euro, da un minino di 400 euro ad un massimo di 900 euro circa, trasferite dal mittente “ ” Parte_1
(il ricorrente) al beneficiario “ ” (escusso in udienza), a Persona_3 dimostrazione del fatto riferito che il primo trasmetta il proprio denaro all'amico e che quest'ultimo successivamente li faccia arrivare alla madre, recandosi personalmente presso di lei in occasione dei suoi viaggi in Egitto. Il complesso delle dichiarazioni del ricorrente, delle testimonianze dei suoi conoscenti personalmente coinvolti e della documentazione in atti deve in definitiva ritenersi idoneo a dimostrare che il figlio fa giungere alla madre cospicue somme di denaro con cadenza regolare, almeno mensile (“ho aiutato il ricorrente a far arrivare i soldi alla madre facendo un versamento mensile dal mio conto alla mia famiglia, la quale dà i soldi in contanti a sua madre, a volte mille euro, altre volte poco di più, tipo 1.150 euro […] Io vado in Egitto tre o quattro volte in un anno, anche mio fratello […] andiamo nel nostro Paese portiamo i soldi in contanti che il Per_4 ricorrente ci da portare ai genitori, ogni volta che sono andato mi ha dato circa 1300 o 1400 euro da portare alla famiglia”, cfr. verbale d'udienza del 19.11.2025). Considerata dunque la situazione di estrema fragilità in cui versa sua madre nel Paese d'origine, in condizioni di salute precarie e bisognosa di ulteriori accertamenti medici, priva di un'occupazione e di sussidi e in definitiva nell'impossibilità di procurarsi da sola i mezzi per vivere, deve ritenersi che il sostegno finanziario fornito dal figlio, così provato, costituisca la sola fonte possibile di sostentamento della donna. Deve dunque concludersi che questa viva a carico del figlio, non avendo possibilità di vivere in autonomia, e che sia pertanto integrato nel caso di specie il primo dei due requisiti dell'art. 29, c. 1, lett. d) del d.lgs. 286/1998 in contestazione. Quanto al secondo requisito, relativo all'assenza di altri figli del genitore infrasessantacinquenne nel Paese di origine, l'Amministrazione eccepisce e documenta che la madre da ricongiungere abbia, oltre al ricorrente, un altro figlio ed altre due figlie, e precisamente nata il 25 Per_5 febbraio 1992, nato il [...] e , nata il [...], come da Per_3 Per_6 certificato di stato di famiglia rilasciato il 29.6.2024 dalla Direzione di stato civile di Fayoum allegato in atti da parte resistente. Nulla l'Amministrazione ha tuttavia accertato circa l'attuale residenza di tali altri figli. Se la circostanza dell'esistenza di propri fratelli è stata infatti ammessa dallo stesso ricorrente in giudizio, egli ha tuttavia precisato in interrogatorio libero che suo fratello lo ha nel frattempo raggiunto in Italia, rientrando nelle quote previste dal Decreto flussi (“ho due sorelle ed un fratello […] Anche mio fratello è in Italia, lui è venuto dopo di me, è entrato da sei mesi col decreto flussi […] Mio fratello è appena arrivato, ancora aspetta documenti, non lavora e quindi non manda soldi”, cfr. verbale d'udienza del 22.10.2025). Dunque – esclusa la rilevanza dell'esistenza del fratello del ricorrente, in quanto egli risiede in Italia, come riferito e non contestato dall'Amministrazione costituita, la quale nulla ha accertato in proposito, e non integra dunque evidentemente la qualità di “altro figlio nel Paese di origine” – si tratta di verificare nel caso di specie se l'esistenza di due sorelle in Egitto – pacifica anch'essa alla luce della documentazione già sopra citata – possa legittimamente impedire il ricongiungimento della madre con il figlio presente in Italia. Il ricorrente sostiene in proposito che le sue sorelle si siano sposate e trasferite presso i rispettivi mariti, ad una certa distanza dall'abitazione della madre, che si occupino prevalentemente dei propri figli, non lavorino e non dispongano dunque di redditi propri, non potendo pertanto fornire alla madre alcun sostegno né materiale, né economico (“le sorelle vivono in Egitto, sono sposate ed hanno le loro famiglie con figli, vivono nella città, noi stiamo u po' fuori dalla città di Fayoum, a sud, in campagna. Le sorelle non lavoro, si occupano dei figli piccoli e vengono mantenute dai rispettivi mariti”, cfr. verbale d'udienza del 22.10.2025). La situazione descritta trova in effetti conferma nelle fonti internazionali relative alla condizione della donna in Egitto, le quali danno conto delle forti disparità di genere esistenti nella società egiziana e confermano come nella maggior parte dei casi le donne egiziane, soprattutto quelle sposate, hanno grande difficoltà ad accedere ad opportunità di lavoro al di fuori dell'ambito domestico e non hanno dunque entrate autonome, ritrovandosi dipendenti dai guadagni dei mariti:
“Per quanto riguarda il diritto di famiglia, le donne e i bambini continuano a subire le conseguenze di una legge obsoleta risalente al 1920, senza che siano state apportate nuove modifiche nonostante la costituzione di una commissione governativa appositamente istituita nel 2022. Questo ritardo aggrava i problemi familiari, poiché spinge alcune donne a continuare relazioni coniugali in cui subiscono violenze e umiliazioni, come confermano le statistiche che rivelano che il 31% delle donne è vittima di violenza domestica […] COamente, le sfide continuano a ostacolare l'emancipazione delle donne, con la disoccupazione che raggiunge un tasso tra le donne del 17,8% rispetto al 4,7% tra gli uomini, secondo i dati dell'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche. Anche l''analfabetismo rimane elevato tra le donne, raggiungendo un tasso del 21% rispetto all'11,4% tra gli uomini, che riflette il persistente divario educativo e il suo impatto sulle opportunità delle donne nel mercato del lavoro e nell'imprenditoria. Le sfide economiche si estendono anche alla mancanza di servizi finanziari disponibili alle donne e l'assenza di un adeguato sostegno legislativo ed economico che permetta loro di gestire progetti di successo. Tutti questi fattori hanno influito negativamente sulla posizione dell'Egitto nella classifica internazionale dell'uguaglianza di genere, con il Paese che occupa il 135° posto su 146 nazioni, secondo il Rapporto del 2024 del RL CO FO […] La partecipazione delle donne al mondo del lavoro rimane limitata. Secondo le statistiche del 2023 dell'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche, il tasso di occupazione per gli uomini era del 84,2%, rispetto al 15,8% delle donne. Nel frattempo, il tasso di disoccupazione femminile era del 17,8%, significativamente più alto rispetto al 4,7% registrato per gli uomini. Inoltre, le donne devono affrontare disparità salariali, condizioni di lavoro insicure, discriminazione sul lavoro, e le barriere sociali che ostacolano il loro accesso a posizioni di leadership [...] Negli ultimi anni sono emerse nuove forme di violenza contro le donne, in particolare gli omicidi di giovani donne che rifiutano proposte di matrimonio. Questi crimini stanno diventando sempre più frequentemente compiuti in spazi pubblici come università e luoghi di lavoro, evidenziando la crescente gravità della violenza contro le donne e riflettendo una crisi più profonda legata alla mancanza di sicurezza sociale e di parità di genere. La ricerca indica che diversi fattori contribuiscono alla prevalenza della violenza contro le donne in Egitto, tra cui: una società patriarcale ed un'istruzione dominata dagli uomini: gli uomini vengono educati a credere di essere superiori e responsabili di proteggere e controllare il comportamento delle donne, rafforzando un'idea di "dignità maschile" fondata sulla repressione della libertà delle donne;
fattori culturali e sociali, che includono lo stigma associato al divorzio, la paura di segnalare i reati e la riluttanza della società a intervenire nei casi di violenza, tutti fattori che favoriscono una cultura del silenzio intorno ai crimini di genere;
discriminazione legale: la Legge sullo Stato Personale concede agli uomini ampi diritti in caso di divorzio rispetto alle donne, che affrontano ostacoli giuridici significativi quando tentano di porre fine a un matrimonio che viola i loro diritti di mogli” (The Egyptian Center for Women's Rights, The 2024 Annual Report on Women's Rights, febbraio 2025, https://ecwronline.org/wp-content/uploads/2025/02/English-Summary-of-ECWRs-Annual-Report- 2024-on-Womens-Status.pdf).
“L'Iniziativa egiziana per i diritti della persona (EIPR) esprime profonda preoccupazione per il continuo declino dell'Egitto nel Global Gender Gap Report 2025 del RL CO FO . L'Egitto si è classificato al 139° posto su 148 paesi, collocandosi tra i dieci peggiori paesi al mondo in termini di parità di genere. Questo calo riflette una continua diminuzione del tasso di riduzione del divario di genere, ovvero degli sforzi e delle azioni intraprese dallo Stato per ridurre le disparità di genere, evidenziando una persistente crisi dei diritti delle donne in Egitto […] La discesa dell'Egitto al 139° posto nel 2025 segue quella al 135° posto dell'anno precedente su 146 paesi […] La partecipazione e le opportunità economiche continuano a rappresentare la sfida più grande per le donne egiziane. Nell'ultimo rapporto, l'Egitto si colloca al 140° posto su 148 in termini di accesso delle donne alla partecipazione economica e alle opportunità. Il Paese ha colmato solo il 40% del divario in questo ambito, rispetto a una media globale del 61%. La partecipazione femminile alla forza lavoro si attestava al 15,9%, rispetto al 74,2% degli uomini. Il reddito stimato delle donne era inferiore a un quarto di quello degli uomini e le donne ricoprivano solo il 7,2% dei ruoli dirigenziali. L'Egitto ha ottenuto una delle peggiori posizioni – 145° su 148 – per quanto riguarda il reddito da lavoro previsto delle donne. Nonostante questa scarsa performance, i risultati non sono sorprendenti. Riflettono l'impatto cumulativo di anni di politiche economiche che hanno emarginato le donne in Egitto […] dall'imposizione di requisiti incostituzionali e illegali che obbligano la maggior parte delle donne a basso reddito a ottenere un'autorizzazione preventiva di viaggio (una politica che l'EIPR ha recentemente contestato dinanzi al Consiglio di Stato ) alla continua crisi nell'assunzione di insegnanti donne che hanno superato gli esami di reclutamento. Molte donne sono state escluse sulla base di criteri discriminatori di genere, tra cui gravidanza o parto recente, oltre ad altri standard parziali applicati anche ai candidati maschi, come peso, forma fisica o disabilità” (Egyptian Initiative for Personal Rights, Global Gender Gap Report 2025: Egypt Among the Worst Ten Countries RLwide in Gender Equality, 18 giugno 2025, https://eipr.org/en/press/2025/06/global- gender-gap-report-2025-egypt-among-worst-ten-countries-worldwide-gender).
“In Egitto c'è ancora molto da fare per raggiungere la parità di genere. Il tasso di natalità tra le adolescenti è di 50 ogni 1.000 donne di età compresa tra i 15 e i 19 anni nel 2020, in aumento rispetto allo 0,46 per 1.000 nel 2012. Nel 2018, il 15,1% delle donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni ha riferito di aver subito violenze fisiche e/o sessuali da parte di un partner attuale o precedente nei 12 mesi precedenti. Inoltre, le donne e le ragazze di età superiore ai 10 anni dedicano il 22,4% del loro tempo a lavori domestici e di assistenza non retribuiti, rispetto al 2,4% degli uomini”, UN Women, Women Count, Egypt. Africa, ultimo accesso 20.11.2025, https://data.unwomen.org/country/egypt; “L'occupazione femminile in Egitto è bassa. Nel 2021, il 13% delle donne e meno del 10% delle donne sposate lavoravano. Metà delle donne che lavorano nel settore privato lascia il lavoro l'anno prima del matrimonio, riflettendo potenzialmente i ruoli di genere tradizionali in cui le donne sono casalinghe e gli uomini sono impiegati. Non è noto se la discriminazione da parte dei datori di lavoro abbia un ruolo nell'esodo delle donne sposate dal mondo del lavoro in Egitto […] nonostante le leggi egiziane sul lavoro garantiscano la parità di genere nell'occupazione, il campione di annunci di lavoro ha segnalato una preferenza per i candidati di sesso maschile. Il 14% degli annunci di lavoro richiedeva un candidato di sesso maschile, mentre solo il 4% richiedeva una candidata di sesso femminile […] I ricercatori suggeriscono invece che le donne sposate fossero più propense a lasciare il lavoro o a evitare di cercarne uno a causa di norme e aspettative di genere, in linea con ricerche precedenti. Le politiche volte ad aumentare i tassi di occupazione delle donne sposate dovrebbero affrontare molteplici vincoli, come la diseguaglianza nelle responsabilità di cura e l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia accessibili e di alta qualità” ( , Controparte_2
Gender, Marital Status, and Labor in Egypt, 2023, Controparte_3 https://www.povertyactionlab.org/evaluation/gender-marital-status-and-labor-market- discrimination-egypt). Alla luce di ciò, vista la condizione delle sorelle del ricorrente di donne sposate con figli, inserite nei propri rispettivi nuclei familiari ormai separati da quello della madre, prive di un'attività lavorativa autonoma ed economicamente dipendenti dai propri mariti, in una società in cui tale iniqua ripartizione dei ruoli familiari tra i generi è ancora largamente diffusa, come le fonti attestano, deve concludersi che le sorelle del ricorrente, pur presenti in Egitto, siano inidonee a farsi carico della madre, mentre risulta largamente più idoneo a tal fine il figlio presente in Italia richiedente il ricongiungimento. Relativamente a tale ultimo aspetto, deve infatti precisarsi che la portata del requisito dell'assenza di altri figli nel Paese del genitore da ricongiungere (di cui al citato art. 29, c. 1, lett. d) del d.lgs. 286/1998) è stata precisata da recente giurisprudenza di legittimità, nel senso che ad escludere il diritto al ricongiungimento col genitore non sia la mera esistenza di altri suoi figli, bensì la concreta capacità degli stessi di provvedere al suo mantenimento ed assistenza in luogo del figlio presente in Italia. In questo senso si è pronunciata in particolare la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20127 del 14 luglio 2021, la quale ha adottato un'interpretazione adeguatrice della disposizione sopra richiamata in ragione del carattere fondamentale del diritto all'unità familiare. Ai sensi di tale pronuncia, solo la presenza di figli in grado di provvedere al sostentamento del genitore è idonea a far venire meno il diritto al ricongiungimento del genitore che risulti a carico del figlio in Italia. La Corte ritiene che tale interpretazione sia l'unica conforme, da un lato, all'art. 8 CEDU e, dall'altro, alla Direttiva 86/2003, la quale, infatti, consentirebbe agli Stati di escludere determinate categorie di familiari (ad esempio, di non prevedere la possibilità di ricongiungere i genitori), ma non – una volta incluse eventuali ulteriori categorie – di introdurre ulteriori condizioni rispetto a quella della vivenza a carico. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dunque espresso il seguente principio di diritto: se il genitore del cittadino straniero che abbia lo status di rifugiato in Italia abbia meno di sessantacinque anni e risulti a carico del medesimo figlio in Italia, la presenza di fratelli nel Paese di origine rileva solo nel caso in cui tali fratelli siano effettivamente in grado di provvedere al sostentamento del genitore. La ratio sottesa alla motivazione consente di applicare il principio espresso anche ad individui non titolari di protezione internazionale, come l'odierno ricorrente, vista la natura fondamentale dei diritti che la giurisprudenza ha inteso tutelare, con primario riferimento al diritto alla vita e all'unità familiari di cui all'art. 8 CEDU. Alla luce di tali principi, richiedendo l'applicazione al caso concreto della normativa in materia di ricongiungimento un esame individualizzato della situazione personale del familiare da ricongiungere (cfr. in tal senso CGUE, sentenza del 4 marzo 2010, , C-578/08, punto 48), Per_7 deve considerarsi che le due figlie della madre da ricongiungere nel caso di specie, uniche attualmente presenti nel Paese d'origine, risultino non potersi occupare né fisicamente né finanziariamente della madre del ricorrente, peraltro una donna sulla soglia dell'anzianità, priva di guadagni autonomi e della capacità di procurarseli, afflitta da patologie che la rendono inidonea a provvedere a sè stessa, come da documentazione sanitaria già sopra citata, in un Paese nel quale risultano particolarmente letali e in cui le carenze del settore sanitario sono così profonde da aver scatenato recenti movimenti di protesta (“L'Egitto sta affrontando una crisi sanitaria pubblica. Igiene, abitudini di vita e accesso limitato all'assistenza sanitaria, tutti fattori che caratterizzano la povertà, hanno portato a molteplici malattie che colpiscono la popolazione egiziana”, The Borgen Project, Diseases Impacting Egypt, 26 luglio 2025, https://borgenproject.org/diseases-impacting- egypt/; “Una nuova legge che privatizza l'assistenza sanitaria in Egitto metterà a rischio l'accessibilità e la disponibilità dei servizi sanitari, in particolare per coloro che non hanno un'assicurazione sanitaria e/o vivono in povertà, ha dichiarato oggi […] In Controparte_4
Egitto, secondo le stime del 2023 del Ministero della Salute e della Popolazione (MoHP), solo il 66% della popolazione ha una copertura assicurativa sanitaria pubblica, il che significa che probabilmente milioni di egiziani non hanno alcuna copertura [...] La nuova legge non affronta il rischio che le persone, compresi coloro che non hanno un'assicurazione e quelli che vivono in povertà, potrebbero non essere in grado di permettersi l'assistenza sanitaria, nei casi in cui la nuova gestione del settore privato aumenti i prezzi precedentemente addebitati su base non profit
[...] La nuova legge obbliga il settore privato a mantenere solo il 25% del personale che lavora negli ospedali pubblici, consentendo il licenziamento fino al 75% del personale una volta che la gestione dell'ospedale viene trasferita al settore privato [...] Il sistema sanitario pubblico dell'Egitto sta lottando con una carenza di posti letto negli ospedali pubblici, offrendo solo 1,4 posti letto per 1.000 persone, un numero significativamente inferiore alla media globale di 2,9 posti letto per 1.000 persone. Dal 2014 il governo egiziano non ha rispettato l'obbligo costituzionale di destinare almeno il 3% del PIL alla sanità”, AI – Amnesty International, Egypt: New law threatens to reduce access to healthcare for millions, 30 luglio 2024, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/07/egypt-new-law-threatens-to-reduce-access-to- healthcare-for-millions/; “In Egitto e in altri paesi della regione del Mediterraneo orientale dell'OMS, gli eventi avversi si verificano fino al 18% dei ricoveri ospedalieri, il 60% dei quali sono prevenibili e il 40% provocano morte o disabilità permanente […] Le principali sfide nel settore sanitario sono state ampiamente documentate. L'erogazione dei servizi, il finanziamento e la governance sono altamente frammentati, con conseguenti significative inefficienze e compromissione della qualità dei servizi sanitari pubblici. Negli ultimi anni, la spesa pubblica inadeguata per la salute ha portato a pagamenti diretti pari a circa il 62% della spesa sanitaria totale. Le pratiche di sicurezza dei pazienti sono applicate in modo incoerente, senza un sistema generale che definisca ruoli, responsabilità o linee di responsabilità”, Controparte_5
, ,
[...] Controparte_6
2025, https://www.emro.who.int/emhj-volume-31-2025/volume-31-issue-9/embedding-a-clinical- governance-framework-within-egypts-health-insurance-system.html). Tutto ciò induce a ritenere che solo il ricongiungimento con il figlio in Italia possa garantire alla madre il pieno sostegno di cui ella necessita, a partire da quello economico, essendo colui che già stabilmente si occupa di fornirle il mantenimento, grazie al proprio lavoro in Italia, come provato in giudizio, sino all'assistenza di cui la donna necessita per ogni attività della vita quotidiana, considerata altresì la presenza in Italia della moglie del ricorrente, la quale già in Egitto offriva cure alla suocera, come dallo stesso dichiarato (cfr. verbale d'udienza del 22.10.2025), senza che la circostanza dell'esistenza in Egitto di due altre figlie possa valere ad impedire il ricongiungimento, dal momento che, come visto, a differenza del figlio, esse non sono in grado di provvedere alle esigenze della madre. Sussistendo tutti i presupposti di legge, il ricongiungimento deve consentirsi quanto prima, in quanto pieno diritto del nucleo familiare, così da permettere a madre e figlio di vivere senza ostacoli il proprio legame affettivo e di assistersi reciprocamente, quale tutelato dall'art. 8 CEDU e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il ricorso deve in conclusione essere accolto, con conseguente annullamento dell'impugnato provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Il Cairo (Egitto) e ordine alla medesima di rilasciare il visto di ingresso in Italia in favore della madre del ricorrente. Nonostante l'esito vittorioso del ricorso nei confronti del le spese di Controparte_1 lite possono dichiararsi compensate tra le parti, dal momento che la decisione si è in parte fondata sull'applicazione di principi giurisprudenziali, oltre che sulla valutazione di documenti e prove acquisiti nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento prot. n. 1141 di diniego del visto d'ingresso in Italia per ricongiungimento familiare emesso dall'Ambasciata d'Italia a Il Cairo (Egitto) in data 4.11.2024, e di ogni provvedimento conseguente;
- ordina al , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, il rilascio del visto d'ingresso in favore di Persona_1
nata in [...] il [...], ai fini del ricongiungimento familiare con il figlio
[...]
nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
); C.F._1
- compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, 20 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55529/2024 promossa da nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Arianna Greco ed elettivamente C.F._1 domiciliato in Prato, via Virginia Frosini, n. 17, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
Contro
, Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentante e difensore ex lege
- resistente - Oggetto: diniego visto ricongiungimento familiare.
Con ricorso depositato il 24.12.2024, il ricorrente, cittadino egiziano regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la madre nata in [...] il [...], nonché la Persona_1 dichiarazione di illegittimità, e per l'effetto di annullamento, del provvedimento prot. n. 1141 di diniego del visto d'ingresso in Italia emesso dall'Ambasciata d'Italia a Il Cairo (Egitto) in data 4.11.2024, con la motivazione che il familiare richiedente “non rientra tra categorie di famigliari stabilite dall'art. 29 del decreto lgs. 286/1998”, in particolare quella dei “genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza”. Il ricorrente ha ribadito la sussistenza di tutti i requisiti necessari a consentire il proprio ricongiungimento con la madre, afflitta da condizioni di salute precarie. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 10.6.2025, confermando il provvedimento di diniego impugnato e specificando che, diversamente da quanto stabilito dalla norma, la madre da ricongiungere non risultava a carico del figlio in Italia, mentre risultava la presenza in Egitto di altri figli della donna. Ha dunque concluso chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato. Il Giudice ha fissato una prima udienza per il giorno 11.6.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata rinviata all'udienza del 22.10.2025 per procedere all'interrogatorio libero del ricorrente e quindi alla successiva udienza del 19.11.2025 per l'escussione dei testi, all'esito della quale il procedimento è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, cpc.
*** Il ricorso appare fondato e deve trovare accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. È bene ribadire in premessa che la procedura di ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti (ad eccezione di quanto previsto dall'art. 29 bis del d.lgs. 286/1998 per i titolari di protezione internazionale), e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza. Nel caso di specie, il ricorrente ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare con sua madre, rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Pistoia in data 15.7.2024 (depositato da parte resistente in giudizio). La seconda fase della procedura di ricongiungimento si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Sotto questo profilo, quanto alla normativa applicabile, occorre richiamare nel caso di specie gli artt. 28 e 29, comma 1, lettera d) del d.lgs. 286/1998, il combinato disposto dei quali riconosce il diritto dei cittadini non europei “titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari” al ricongiungimento familiare con “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. La citata norma prevede dunque due distinte fattispecie di ricongiungimento del genitore, configurando in primo luogo l'ipotesi del genitore “a carico” (di qualsiasi età) privo di altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ed in secondo luogo quella del genitore anziano (ultrasessantacinquenne) che abbia altri figli nel Paese di origine o di provenienza, i quali non siano tuttavia in grado di provvedere al suo sostentamento per gravi e documentati motivi di salute. Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto di ricongiungersi con la madre nata nel 1971, la quale non ha dunque ancora raggiunto i 65 anni di età. Ricorre pertanto nel caso in esame la prima fattispecie prevista dalla norma citata, con la conseguente necessità di allegare e dimostrare – oltre al legame familiare – i due requisiti della vivenza a proprio carico del genitore e dell'assenza di altri figli nel Paese di origine o provenienza. Ebbene, premesso che non risulta nella fattispecie in discussione l'esistenza del legame familiare in sé tra il ricorrente e sua madre, in quanto mai contestato e anzi assunto per implicito dall'amministrazione resistente anche in sede di costituzione nel presente giudizio, il diniego del visto è fondato invece, da un lato, sulla carenza del requisito della vivenza a carico, ritenendo l'Ambasciata competente “che un singolo trasferimento bancario, fra l'altro effettuato poco prima della domanda di visto, non era sufficiente a dimostrare lo stato di famigliare a carico come previsto dalle categorie stabilite dall'art.29 del Decreto Lgs. 286/1998” e, dall'altro, sulla carenza del requisito dell'assenza di altri figli nel Paese d'origine, essendo “risultato che la stessa aveva 3 (tre) figli nel Paese di origine” (come si legge nella relazione dell'Ambasciata competente allegata alla comparsa di costituzione di parte resistente nel presente giudizio). Ciò posto, quanto al primo requisito contestato della vivenza del genitore infrassessantacinquenne a carico del figlio richiedente il ricongiungimento in Italia, quest'ultimo ha dichiarato che sua madre non può allo stato lavorare a causa dell'età e delle sue condizioni di salute precarie e non dispone dunque di alcuna entrata propria (“Loro non lavorano perché non c'è lavoro, il lavoro non c'è neanche per i giovani, figuriamoci per i nostri genitori, mamma non ha mai lavorato […] non hanno studiato, non hanno alcun reddito o entrata […] Mamma sta male, ha il diabete, ci sono i certificati”, cfr. verbale d'udienza del 22.10.2025). La circostanza che la madre del ricorrente soffra di patologie che le rendono necessari assistenza e trattamenti sanitari è, del resto, dimostrata dalla documentazione medica prodotta in giudizio, in originale in lingua araba e traduzione italiana, con particolare riferimento al referto di specialista in neurologia e psichiatria della facoltà di medicina di Ain Shams del 21.3.2024, attestante che la madre del ricorrente “soffre di un'insufficiente circolazione sanguigna nel cervello e non è in grado di provvedere a se stessa. Ha ricevuto cure dal 25/12/2023 al 21/03/2024. Non risponde alle cure”, nonché alla prescrizione di farmaci e di ulteriori visite di controllo presso il medesimo specialista datata 2.10.2025. Il ricorrente ha quindi affermato in sede di interrogatorio libero di sostenere sua madre personalmente ed esclusivamente, grazie ai proventi del proprio lavoro in Italia, dovendosi tuttavia affidare ad amici o conoscenti in Egitto per consegnare il denaro direttamente nelle mani della medesima, non disponendo quest'ultima di un conto bancario, né avendo la possibilità di accedere a canali diversi di trasferimento di denaro a causa della residenza in una zona di campagna dalla quale ha difficoltà a spostarsi (“li mantengo interamente io […] non hanno conto in banca quindi non posso fare bonifici, mando sempre soldi direttamente attraverso conoscenti e amici che vanno in Egitto, oppure chiedo a qualche amico sul posto di dare una certa cifra ai miei genitori e poi restituisco la somma in contanti al mio amico, oppure con bonifico postale però ci scrivo
“prestito” nella causale, posso depositare copia di questi bonifici fatti agli amici per questo motivo, non faccio di solito altri bonifici postali, li faccio solo in questi casi. Con le app non ho mai provato, tanto poi i miei dovrebbero andare in banca a prelevare, ma vivono in campagna, non ci sono queste cose da noi, nemmeno Western Union posso mandare, preferisco mandare soldi tramite qualcuno”, cfr. verbale d'udienza del 22.10.2025). Le dichiarazioni del ricorrente sono state confermate il 19.11.2025 da due degli amici cui egli chiede aiuto più spesso per far arrivare denaro a sua madre, Persona_2
, nato in [...] il [...], e nato in [...]
[...] Persona_3 il 1° aprile 1999, escussi in udienza (“Sono in Italia da circa tre anni e qui ho conosciuto il ricorrente. Sono titolare di un conto bancario presso intesa san paolo, ho aiutato il ricorrente a far arrivare i soldi alla madre facendo un versamento mensile dal mio conto alla mia famiglia, la quale dà i soldi in contanti a sua madre, a volte mille euro, altre volte poco di più, tipo 1.150 euro. Preciso che le nostre famiglie vivono vicine a circa 15 minuti di macchina, questo da circa un anno
o un anno e mezzo. Lo faccio per amicizia visto che ho il conto intesa san paolo dal quale posso fare un bonifico dal cellulare al conto dei miei genitori in Egitto che prelevano i soldi al bancomat e li portano alla madre, mentre dal suo conto il ricorrente non può farlo. Lui mi dà i soldi corrispondenti in contanti all'importo del bonifico che faccio io ai miei”; “conosco il ricorrente da quando siamo piccoli. Anche lui è qui da molti anni, ci conosciamo perché in Egitto abitavamo nella stessa strada dello stesso comune […] Io vado in Egitto tre o quattro volte in un anno, anche mio fratello sta qui in Italia ed ora è andato in Egitto e non può venire, entrambi facciamo la stessa cosa, cioè andiamo nel nostro Paese portiamo i soldi in contanti che il ricorrente ci da Per_4 portare ai genitori, ogni volta che sono andato mi ha dato circa 1300 o 1400 euro da portare alla famiglia. Altre volte invece ci siamo organizzati facendo un invio di denaro con Moneygram ai miei genitori, i quali poi vanno a prelevare la somma e la consegnano alla madre che non ce la fa ad andare in banca, allo stesso tempo il ricorrente mi dà lo stesso importo in contanti o con bonifico. Comunque siamo amici da tempo e quindi quando vado in Egitto posso anche anticipare io la somma ai suoi e poi quando rientro lui me la restituisce. Lo aiuto in questo modo da tanti anni, lui mi fa i bonifici che sono depositati e che mi vengono mostrati per restituirmi i soldi”, cfr. verbale d'udienza del 19.11.2025). Le circostanze descritte trovano, infatti, riscontro documentale nelle nove ricevute di bonifico allegate in atti, relative a somme di denaro di diverse centinaia di euro, da un minino di 400 euro ad un massimo di 900 euro circa, trasferite dal mittente “ ” Parte_1
(il ricorrente) al beneficiario “ ” (escusso in udienza), a Persona_3 dimostrazione del fatto riferito che il primo trasmetta il proprio denaro all'amico e che quest'ultimo successivamente li faccia arrivare alla madre, recandosi personalmente presso di lei in occasione dei suoi viaggi in Egitto. Il complesso delle dichiarazioni del ricorrente, delle testimonianze dei suoi conoscenti personalmente coinvolti e della documentazione in atti deve in definitiva ritenersi idoneo a dimostrare che il figlio fa giungere alla madre cospicue somme di denaro con cadenza regolare, almeno mensile (“ho aiutato il ricorrente a far arrivare i soldi alla madre facendo un versamento mensile dal mio conto alla mia famiglia, la quale dà i soldi in contanti a sua madre, a volte mille euro, altre volte poco di più, tipo 1.150 euro […] Io vado in Egitto tre o quattro volte in un anno, anche mio fratello […] andiamo nel nostro Paese portiamo i soldi in contanti che il Per_4 ricorrente ci da portare ai genitori, ogni volta che sono andato mi ha dato circa 1300 o 1400 euro da portare alla famiglia”, cfr. verbale d'udienza del 19.11.2025). Considerata dunque la situazione di estrema fragilità in cui versa sua madre nel Paese d'origine, in condizioni di salute precarie e bisognosa di ulteriori accertamenti medici, priva di un'occupazione e di sussidi e in definitiva nell'impossibilità di procurarsi da sola i mezzi per vivere, deve ritenersi che il sostegno finanziario fornito dal figlio, così provato, costituisca la sola fonte possibile di sostentamento della donna. Deve dunque concludersi che questa viva a carico del figlio, non avendo possibilità di vivere in autonomia, e che sia pertanto integrato nel caso di specie il primo dei due requisiti dell'art. 29, c. 1, lett. d) del d.lgs. 286/1998 in contestazione. Quanto al secondo requisito, relativo all'assenza di altri figli del genitore infrasessantacinquenne nel Paese di origine, l'Amministrazione eccepisce e documenta che la madre da ricongiungere abbia, oltre al ricorrente, un altro figlio ed altre due figlie, e precisamente nata il 25 Per_5 febbraio 1992, nato il [...] e , nata il [...], come da Per_3 Per_6 certificato di stato di famiglia rilasciato il 29.6.2024 dalla Direzione di stato civile di Fayoum allegato in atti da parte resistente. Nulla l'Amministrazione ha tuttavia accertato circa l'attuale residenza di tali altri figli. Se la circostanza dell'esistenza di propri fratelli è stata infatti ammessa dallo stesso ricorrente in giudizio, egli ha tuttavia precisato in interrogatorio libero che suo fratello lo ha nel frattempo raggiunto in Italia, rientrando nelle quote previste dal Decreto flussi (“ho due sorelle ed un fratello […] Anche mio fratello è in Italia, lui è venuto dopo di me, è entrato da sei mesi col decreto flussi […] Mio fratello è appena arrivato, ancora aspetta documenti, non lavora e quindi non manda soldi”, cfr. verbale d'udienza del 22.10.2025). Dunque – esclusa la rilevanza dell'esistenza del fratello del ricorrente, in quanto egli risiede in Italia, come riferito e non contestato dall'Amministrazione costituita, la quale nulla ha accertato in proposito, e non integra dunque evidentemente la qualità di “altro figlio nel Paese di origine” – si tratta di verificare nel caso di specie se l'esistenza di due sorelle in Egitto – pacifica anch'essa alla luce della documentazione già sopra citata – possa legittimamente impedire il ricongiungimento della madre con il figlio presente in Italia. Il ricorrente sostiene in proposito che le sue sorelle si siano sposate e trasferite presso i rispettivi mariti, ad una certa distanza dall'abitazione della madre, che si occupino prevalentemente dei propri figli, non lavorino e non dispongano dunque di redditi propri, non potendo pertanto fornire alla madre alcun sostegno né materiale, né economico (“le sorelle vivono in Egitto, sono sposate ed hanno le loro famiglie con figli, vivono nella città, noi stiamo u po' fuori dalla città di Fayoum, a sud, in campagna. Le sorelle non lavoro, si occupano dei figli piccoli e vengono mantenute dai rispettivi mariti”, cfr. verbale d'udienza del 22.10.2025). La situazione descritta trova in effetti conferma nelle fonti internazionali relative alla condizione della donna in Egitto, le quali danno conto delle forti disparità di genere esistenti nella società egiziana e confermano come nella maggior parte dei casi le donne egiziane, soprattutto quelle sposate, hanno grande difficoltà ad accedere ad opportunità di lavoro al di fuori dell'ambito domestico e non hanno dunque entrate autonome, ritrovandosi dipendenti dai guadagni dei mariti:
“Per quanto riguarda il diritto di famiglia, le donne e i bambini continuano a subire le conseguenze di una legge obsoleta risalente al 1920, senza che siano state apportate nuove modifiche nonostante la costituzione di una commissione governativa appositamente istituita nel 2022. Questo ritardo aggrava i problemi familiari, poiché spinge alcune donne a continuare relazioni coniugali in cui subiscono violenze e umiliazioni, come confermano le statistiche che rivelano che il 31% delle donne è vittima di violenza domestica […] COamente, le sfide continuano a ostacolare l'emancipazione delle donne, con la disoccupazione che raggiunge un tasso tra le donne del 17,8% rispetto al 4,7% tra gli uomini, secondo i dati dell'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche. Anche l''analfabetismo rimane elevato tra le donne, raggiungendo un tasso del 21% rispetto all'11,4% tra gli uomini, che riflette il persistente divario educativo e il suo impatto sulle opportunità delle donne nel mercato del lavoro e nell'imprenditoria. Le sfide economiche si estendono anche alla mancanza di servizi finanziari disponibili alle donne e l'assenza di un adeguato sostegno legislativo ed economico che permetta loro di gestire progetti di successo. Tutti questi fattori hanno influito negativamente sulla posizione dell'Egitto nella classifica internazionale dell'uguaglianza di genere, con il Paese che occupa il 135° posto su 146 nazioni, secondo il Rapporto del 2024 del RL CO FO […] La partecipazione delle donne al mondo del lavoro rimane limitata. Secondo le statistiche del 2023 dell'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche, il tasso di occupazione per gli uomini era del 84,2%, rispetto al 15,8% delle donne. Nel frattempo, il tasso di disoccupazione femminile era del 17,8%, significativamente più alto rispetto al 4,7% registrato per gli uomini. Inoltre, le donne devono affrontare disparità salariali, condizioni di lavoro insicure, discriminazione sul lavoro, e le barriere sociali che ostacolano il loro accesso a posizioni di leadership [...] Negli ultimi anni sono emerse nuove forme di violenza contro le donne, in particolare gli omicidi di giovani donne che rifiutano proposte di matrimonio. Questi crimini stanno diventando sempre più frequentemente compiuti in spazi pubblici come università e luoghi di lavoro, evidenziando la crescente gravità della violenza contro le donne e riflettendo una crisi più profonda legata alla mancanza di sicurezza sociale e di parità di genere. La ricerca indica che diversi fattori contribuiscono alla prevalenza della violenza contro le donne in Egitto, tra cui: una società patriarcale ed un'istruzione dominata dagli uomini: gli uomini vengono educati a credere di essere superiori e responsabili di proteggere e controllare il comportamento delle donne, rafforzando un'idea di "dignità maschile" fondata sulla repressione della libertà delle donne;
fattori culturali e sociali, che includono lo stigma associato al divorzio, la paura di segnalare i reati e la riluttanza della società a intervenire nei casi di violenza, tutti fattori che favoriscono una cultura del silenzio intorno ai crimini di genere;
discriminazione legale: la Legge sullo Stato Personale concede agli uomini ampi diritti in caso di divorzio rispetto alle donne, che affrontano ostacoli giuridici significativi quando tentano di porre fine a un matrimonio che viola i loro diritti di mogli” (The Egyptian Center for Women's Rights, The 2024 Annual Report on Women's Rights, febbraio 2025, https://ecwronline.org/wp-content/uploads/2025/02/English-Summary-of-ECWRs-Annual-Report- 2024-on-Womens-Status.pdf).
“L'Iniziativa egiziana per i diritti della persona (EIPR) esprime profonda preoccupazione per il continuo declino dell'Egitto nel Global Gender Gap Report 2025 del RL CO FO . L'Egitto si è classificato al 139° posto su 148 paesi, collocandosi tra i dieci peggiori paesi al mondo in termini di parità di genere. Questo calo riflette una continua diminuzione del tasso di riduzione del divario di genere, ovvero degli sforzi e delle azioni intraprese dallo Stato per ridurre le disparità di genere, evidenziando una persistente crisi dei diritti delle donne in Egitto […] La discesa dell'Egitto al 139° posto nel 2025 segue quella al 135° posto dell'anno precedente su 146 paesi […] La partecipazione e le opportunità economiche continuano a rappresentare la sfida più grande per le donne egiziane. Nell'ultimo rapporto, l'Egitto si colloca al 140° posto su 148 in termini di accesso delle donne alla partecipazione economica e alle opportunità. Il Paese ha colmato solo il 40% del divario in questo ambito, rispetto a una media globale del 61%. La partecipazione femminile alla forza lavoro si attestava al 15,9%, rispetto al 74,2% degli uomini. Il reddito stimato delle donne era inferiore a un quarto di quello degli uomini e le donne ricoprivano solo il 7,2% dei ruoli dirigenziali. L'Egitto ha ottenuto una delle peggiori posizioni – 145° su 148 – per quanto riguarda il reddito da lavoro previsto delle donne. Nonostante questa scarsa performance, i risultati non sono sorprendenti. Riflettono l'impatto cumulativo di anni di politiche economiche che hanno emarginato le donne in Egitto […] dall'imposizione di requisiti incostituzionali e illegali che obbligano la maggior parte delle donne a basso reddito a ottenere un'autorizzazione preventiva di viaggio (una politica che l'EIPR ha recentemente contestato dinanzi al Consiglio di Stato ) alla continua crisi nell'assunzione di insegnanti donne che hanno superato gli esami di reclutamento. Molte donne sono state escluse sulla base di criteri discriminatori di genere, tra cui gravidanza o parto recente, oltre ad altri standard parziali applicati anche ai candidati maschi, come peso, forma fisica o disabilità” (Egyptian Initiative for Personal Rights, Global Gender Gap Report 2025: Egypt Among the Worst Ten Countries RLwide in Gender Equality, 18 giugno 2025, https://eipr.org/en/press/2025/06/global- gender-gap-report-2025-egypt-among-worst-ten-countries-worldwide-gender).
“In Egitto c'è ancora molto da fare per raggiungere la parità di genere. Il tasso di natalità tra le adolescenti è di 50 ogni 1.000 donne di età compresa tra i 15 e i 19 anni nel 2020, in aumento rispetto allo 0,46 per 1.000 nel 2012. Nel 2018, il 15,1% delle donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni ha riferito di aver subito violenze fisiche e/o sessuali da parte di un partner attuale o precedente nei 12 mesi precedenti. Inoltre, le donne e le ragazze di età superiore ai 10 anni dedicano il 22,4% del loro tempo a lavori domestici e di assistenza non retribuiti, rispetto al 2,4% degli uomini”, UN Women, Women Count, Egypt. Africa, ultimo accesso 20.11.2025, https://data.unwomen.org/country/egypt; “L'occupazione femminile in Egitto è bassa. Nel 2021, il 13% delle donne e meno del 10% delle donne sposate lavoravano. Metà delle donne che lavorano nel settore privato lascia il lavoro l'anno prima del matrimonio, riflettendo potenzialmente i ruoli di genere tradizionali in cui le donne sono casalinghe e gli uomini sono impiegati. Non è noto se la discriminazione da parte dei datori di lavoro abbia un ruolo nell'esodo delle donne sposate dal mondo del lavoro in Egitto […] nonostante le leggi egiziane sul lavoro garantiscano la parità di genere nell'occupazione, il campione di annunci di lavoro ha segnalato una preferenza per i candidati di sesso maschile. Il 14% degli annunci di lavoro richiedeva un candidato di sesso maschile, mentre solo il 4% richiedeva una candidata di sesso femminile […] I ricercatori suggeriscono invece che le donne sposate fossero più propense a lasciare il lavoro o a evitare di cercarne uno a causa di norme e aspettative di genere, in linea con ricerche precedenti. Le politiche volte ad aumentare i tassi di occupazione delle donne sposate dovrebbero affrontare molteplici vincoli, come la diseguaglianza nelle responsabilità di cura e l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia accessibili e di alta qualità” ( , Controparte_2
Gender, Marital Status, and Labor in Egypt, 2023, Controparte_3 https://www.povertyactionlab.org/evaluation/gender-marital-status-and-labor-market- discrimination-egypt). Alla luce di ciò, vista la condizione delle sorelle del ricorrente di donne sposate con figli, inserite nei propri rispettivi nuclei familiari ormai separati da quello della madre, prive di un'attività lavorativa autonoma ed economicamente dipendenti dai propri mariti, in una società in cui tale iniqua ripartizione dei ruoli familiari tra i generi è ancora largamente diffusa, come le fonti attestano, deve concludersi che le sorelle del ricorrente, pur presenti in Egitto, siano inidonee a farsi carico della madre, mentre risulta largamente più idoneo a tal fine il figlio presente in Italia richiedente il ricongiungimento. Relativamente a tale ultimo aspetto, deve infatti precisarsi che la portata del requisito dell'assenza di altri figli nel Paese del genitore da ricongiungere (di cui al citato art. 29, c. 1, lett. d) del d.lgs. 286/1998) è stata precisata da recente giurisprudenza di legittimità, nel senso che ad escludere il diritto al ricongiungimento col genitore non sia la mera esistenza di altri suoi figli, bensì la concreta capacità degli stessi di provvedere al suo mantenimento ed assistenza in luogo del figlio presente in Italia. In questo senso si è pronunciata in particolare la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20127 del 14 luglio 2021, la quale ha adottato un'interpretazione adeguatrice della disposizione sopra richiamata in ragione del carattere fondamentale del diritto all'unità familiare. Ai sensi di tale pronuncia, solo la presenza di figli in grado di provvedere al sostentamento del genitore è idonea a far venire meno il diritto al ricongiungimento del genitore che risulti a carico del figlio in Italia. La Corte ritiene che tale interpretazione sia l'unica conforme, da un lato, all'art. 8 CEDU e, dall'altro, alla Direttiva 86/2003, la quale, infatti, consentirebbe agli Stati di escludere determinate categorie di familiari (ad esempio, di non prevedere la possibilità di ricongiungere i genitori), ma non – una volta incluse eventuali ulteriori categorie – di introdurre ulteriori condizioni rispetto a quella della vivenza a carico. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dunque espresso il seguente principio di diritto: se il genitore del cittadino straniero che abbia lo status di rifugiato in Italia abbia meno di sessantacinque anni e risulti a carico del medesimo figlio in Italia, la presenza di fratelli nel Paese di origine rileva solo nel caso in cui tali fratelli siano effettivamente in grado di provvedere al sostentamento del genitore. La ratio sottesa alla motivazione consente di applicare il principio espresso anche ad individui non titolari di protezione internazionale, come l'odierno ricorrente, vista la natura fondamentale dei diritti che la giurisprudenza ha inteso tutelare, con primario riferimento al diritto alla vita e all'unità familiari di cui all'art. 8 CEDU. Alla luce di tali principi, richiedendo l'applicazione al caso concreto della normativa in materia di ricongiungimento un esame individualizzato della situazione personale del familiare da ricongiungere (cfr. in tal senso CGUE, sentenza del 4 marzo 2010, , C-578/08, punto 48), Per_7 deve considerarsi che le due figlie della madre da ricongiungere nel caso di specie, uniche attualmente presenti nel Paese d'origine, risultino non potersi occupare né fisicamente né finanziariamente della madre del ricorrente, peraltro una donna sulla soglia dell'anzianità, priva di guadagni autonomi e della capacità di procurarseli, afflitta da patologie che la rendono inidonea a provvedere a sè stessa, come da documentazione sanitaria già sopra citata, in un Paese nel quale risultano particolarmente letali e in cui le carenze del settore sanitario sono così profonde da aver scatenato recenti movimenti di protesta (“L'Egitto sta affrontando una crisi sanitaria pubblica. Igiene, abitudini di vita e accesso limitato all'assistenza sanitaria, tutti fattori che caratterizzano la povertà, hanno portato a molteplici malattie che colpiscono la popolazione egiziana”, The Borgen Project, Diseases Impacting Egypt, 26 luglio 2025, https://borgenproject.org/diseases-impacting- egypt/; “Una nuova legge che privatizza l'assistenza sanitaria in Egitto metterà a rischio l'accessibilità e la disponibilità dei servizi sanitari, in particolare per coloro che non hanno un'assicurazione sanitaria e/o vivono in povertà, ha dichiarato oggi […] In Controparte_4
Egitto, secondo le stime del 2023 del Ministero della Salute e della Popolazione (MoHP), solo il 66% della popolazione ha una copertura assicurativa sanitaria pubblica, il che significa che probabilmente milioni di egiziani non hanno alcuna copertura [...] La nuova legge non affronta il rischio che le persone, compresi coloro che non hanno un'assicurazione e quelli che vivono in povertà, potrebbero non essere in grado di permettersi l'assistenza sanitaria, nei casi in cui la nuova gestione del settore privato aumenti i prezzi precedentemente addebitati su base non profit
[...] La nuova legge obbliga il settore privato a mantenere solo il 25% del personale che lavora negli ospedali pubblici, consentendo il licenziamento fino al 75% del personale una volta che la gestione dell'ospedale viene trasferita al settore privato [...] Il sistema sanitario pubblico dell'Egitto sta lottando con una carenza di posti letto negli ospedali pubblici, offrendo solo 1,4 posti letto per 1.000 persone, un numero significativamente inferiore alla media globale di 2,9 posti letto per 1.000 persone. Dal 2014 il governo egiziano non ha rispettato l'obbligo costituzionale di destinare almeno il 3% del PIL alla sanità”, AI – Amnesty International, Egypt: New law threatens to reduce access to healthcare for millions, 30 luglio 2024, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/07/egypt-new-law-threatens-to-reduce-access-to- healthcare-for-millions/; “In Egitto e in altri paesi della regione del Mediterraneo orientale dell'OMS, gli eventi avversi si verificano fino al 18% dei ricoveri ospedalieri, il 60% dei quali sono prevenibili e il 40% provocano morte o disabilità permanente […] Le principali sfide nel settore sanitario sono state ampiamente documentate. L'erogazione dei servizi, il finanziamento e la governance sono altamente frammentati, con conseguenti significative inefficienze e compromissione della qualità dei servizi sanitari pubblici. Negli ultimi anni, la spesa pubblica inadeguata per la salute ha portato a pagamenti diretti pari a circa il 62% della spesa sanitaria totale. Le pratiche di sicurezza dei pazienti sono applicate in modo incoerente, senza un sistema generale che definisca ruoli, responsabilità o linee di responsabilità”, Controparte_5
, ,
[...] Controparte_6
2025, https://www.emro.who.int/emhj-volume-31-2025/volume-31-issue-9/embedding-a-clinical- governance-framework-within-egypts-health-insurance-system.html). Tutto ciò induce a ritenere che solo il ricongiungimento con il figlio in Italia possa garantire alla madre il pieno sostegno di cui ella necessita, a partire da quello economico, essendo colui che già stabilmente si occupa di fornirle il mantenimento, grazie al proprio lavoro in Italia, come provato in giudizio, sino all'assistenza di cui la donna necessita per ogni attività della vita quotidiana, considerata altresì la presenza in Italia della moglie del ricorrente, la quale già in Egitto offriva cure alla suocera, come dallo stesso dichiarato (cfr. verbale d'udienza del 22.10.2025), senza che la circostanza dell'esistenza in Egitto di due altre figlie possa valere ad impedire il ricongiungimento, dal momento che, come visto, a differenza del figlio, esse non sono in grado di provvedere alle esigenze della madre. Sussistendo tutti i presupposti di legge, il ricongiungimento deve consentirsi quanto prima, in quanto pieno diritto del nucleo familiare, così da permettere a madre e figlio di vivere senza ostacoli il proprio legame affettivo e di assistersi reciprocamente, quale tutelato dall'art. 8 CEDU e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il ricorso deve in conclusione essere accolto, con conseguente annullamento dell'impugnato provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Il Cairo (Egitto) e ordine alla medesima di rilasciare il visto di ingresso in Italia in favore della madre del ricorrente. Nonostante l'esito vittorioso del ricorso nei confronti del le spese di Controparte_1 lite possono dichiararsi compensate tra le parti, dal momento che la decisione si è in parte fondata sull'applicazione di principi giurisprudenziali, oltre che sulla valutazione di documenti e prove acquisiti nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento prot. n. 1141 di diniego del visto d'ingresso in Italia per ricongiungimento familiare emesso dall'Ambasciata d'Italia a Il Cairo (Egitto) in data 4.11.2024, e di ogni provvedimento conseguente;
- ordina al , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, il rilascio del visto d'ingresso in favore di Persona_1
nata in [...] il [...], ai fini del ricongiungimento familiare con il figlio
[...]
nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
); C.F._1
- compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, 20 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla