Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 258/2023
Udienza del 03/06/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 258/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Pitaro
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Ministro pro tempore e, per esso, l'
[...]
Controparte_2
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dal Dott. Francesco Pronestì, Funzionario dell'Amministrazione
- RESISTENTE-
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avente ad oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge n. 107/2015).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13/02/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio il chiedendo che Controparte_1 le venga riconosciuto il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui da usufruire tramite la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” (istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 e, quindi, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00.
La ricorrente è stata infatti esclusa dalla platea degli aventi diritto all'erogazione del bonus in quanto docente non di ruolo, avendo espletato, nei suddetti anni scolastici, attività di supplenza in forza di contratti a tempo determinato.
2. Si è costituito il e, per esso, Controparte_1
l' , il quale ha aderito alla Controparte_2 richiesta della ricorrente limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
In relazione alle annualità 2019/2020 e 2020/2021, il ha CP_1 invece chiesto il rigetto della domanda osservando che l'art. 6, comma 7
[recte, comma 6], del DPCM 28/11/2016 stabilisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio era stato riconosciuto, dovendo escludersi la possibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio in corso.
3. Preliminarmente, si deve rilevare che l'art. 6, comma 6, del DPCM
28/11/2016 viene erroneamente invocato dal a supporto della CP_1 tesi della non riconoscibilità del diritto oggi preteso dalla ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
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La disposizione in esame prevede, infatti, che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
Essa regolamenta, pertanto, l'ipotesi in cui il docente risulti essere già beneficiario del bonus “erogato” e che esso non venga speso entro l'anno scolastico di riferimento.
Il DPCM cit., d'altronde, disciplina le modalità di “assegnazione” e di
“utilizzo” della c.d. “Carta elettronica” in favore del “docente di ruolo”
(come si evince anche dal titolo del medesimo provvedimento), sicché
l'art. 6, comma 6, non può essere applicato alla ricorrente (docente non di ruolo), atteso che ella agisce proprio al fine di conseguire il
“riconoscimento” e l'erogazione del beneficio negatole dalla legge (e di cui, pertanto, giammai avrebbe potuto usufruire, spendendo le relative somme, entro l'anno scolastico di riferimento, poiché, appunto, tale beneficio non le è mai stato riconosciuto ed erogato).
4. Ciò premesso, il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, integralmente accolto.
5. La c.d. “Carta elettronica del docente” è stata istituita dal comma 121 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali».
La disposizione precisa che «La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
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nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La fruizione è stata, tuttavia, limitata dalla citata disposizione legislativa al solo personale «docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», così escludendo il personale non di ruolo.
6. Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'UE, con ordinanza del 18 maggio
2022 resa nella causa C-450/21 (UC / ), ha Controparte_1 ritenuto che:
«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea …».
7. Recependo la decisione europea, la Sezione Lavoro della Suprema
Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione in sede di rinvio pregiudiziale operato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 3 del D. Lgs. n.
149/2022), si è recentemente espressa con la sentenza n. 29961/2023
(cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la quale, compiendo un articolato excursus sulla ratio istitutiva del bonus e
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collocandolo sistematicamente all'interno dell'intera struttura normativa prevista per la formazione del personale docente generalmente inteso, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
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4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., Sez. Lav., Sent. n. 29961/2023).
8. Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio (si vedano i contratti di lavoro a tempo determinato allegati al ricorso - doc. n. 1) risulta provato che la ricorrente sia in possesso dei requisiti enucleati dalla
Suprema Corte e necessari per beneficiare, negli anni scolastici oggetto della domanda giudiziale, della Carta elettronica del docente, atteso che:
- nell'anno scolastico 2019/2020 ha prestato servizio non di ruolo (a tempo determinato) dal 28/10/2019 fino al 30/06/2020 (supplenza sino al termine delle attività didattiche, conferita in forza di due contratti senza soluzione di continuità);
- nell'anno scolastico 2020/2021 ha prestato servizio non di ruolo (a tempo determinato) dal 10/10/2020 fino al 31/08/2021 (supplenza annuale);
- nell'anno scolastico 2021/2022 ha prestato servizio non di ruolo (a tempo determinato) dal 13/09/2021 fino al 31/08/2022 (supplenza annuale).
8.1. Si deve poi rilevare che la ricorrente è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche essendo stata immessa in ruolo in forza di contratto a tempo indeterminato del 21/09/2022 (doc. n. 1) ed è tuttora in servizio (si veda il cedolino paga del mese di maggio 2025 allegato alle note di trattazione scritta depositate dalla stessa parte per l'odierna
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udienza), sicché ella ha diritto all'adempimento in forma specifica, come statuito dalla Suprema Corte (principio di diritto n. 2), non essendo stato dedotto alcunché da parte resistente in ordine all'eventuale mancato superamento del periodo di prova.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € Parte_1
500,00 annui mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, quindi, per un importo complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del diritto all'accredito e fino alla concreta attribuzione;
- condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della ricorrente la c.d. “Carta elettronica del docente”
e ad accreditarvi l'importo sopra specificato;
- condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano nelle somme di € 49,00 per esborsi ed € 1.050,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Paolo Pitaro.
Così deciso in Catanzaro, in data 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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