Sentenza 9 marzo 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 09/03/2022, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2022
N. 00385/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01335/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2020, proposto da
UC RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigia Brunetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 245/2004 resa dalla Corte di Appello di Lecce Sez. Distaccata di Taranto nel giudizio r.g. n. 144 dell’anno 2002, depositata in data 12 luglio 2004 e munita della formula esecutiva in data 26 ottobre 2004, a parziale conferma della sentenza n. 2783/2001 del Tribunale di Taranto depositata in data 05.12.2001, regolarmente notificata in data 08.11.2004, con cui il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo è stato condannato al pagamento a favore del sig. UC RA:
A. degli interessi compensativi al tasso ufficiale di sconto nelle seguenti misure:
- sulla somma di Euro 38.209,76 dal 23.07.1990 al 08.10.1990;
- sulla somma di Euro 27.641,76 dal 09.10.1990 al 10.05.1992;
B. degli interessi moratori legali sulle somme determinate sub A, da dì della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo;
C. per il grado d’appello, delle spese processuali liquidate nella misura di ¾ in complessivi Euro 1.839,42 (Euro 1,87 per spese, Euro 337,50 per diritti di procuratore, Euro 1.500,00 per onorari di avvocato), oltre rimborso spese generali, accessori previdenziali e fiscali; per il primo grado - confermate in grado d’appello - delle spese processuali liquidate nella misura pari ad Euro 2.737,22, di cui Euro 671,39 per spese, oltre rimborso spese generali, accessori previdenziali e fiscali.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 24-27/10/2020 e depositato in giudizio il 10/11/2020, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 245/2004 resa dalla Corte di Appello di Lecce Sez. Distaccata di Taranto nel giudizio r.g. n. 144 dell’anno 2002, depositata in data 12 luglio 2004 e munita della formula esecutiva in data 26 ottobre 2004, a parziale conferma della sentenza n. 2783/2001 del Tribunale di Taranto depositata in data 05.12.2001, regolarmente notificata in data 08.11.2004, con cui il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo è stato condannato al pagamento a favore del sig. UC RA dei “ soli interessi compensativi in misura pari al tasso di sconto praticato dalla Banca d'Italia all'epoca sulla somma di £. 73.984.420 (€ 38.209,76) a decorrere dal 23 luglio 1990 all'ottobre 1990 e sulla somma di £. 53.521.908 (€ 27.641,76) a decorrere dal 9 ottobre 1990 sino al 10 maggio 1992, nonché sulla somma così calcolata gli interessi moratori al tasso legale dal di della domanda sino al saldo effettivo ”, nonché “ a rifondere a UC RA i residui tre quarti delle spese, che liquida nell'intero in complessivi € 2.452,56 di cui € 2,50 per spese, € 450,06 per diritti di procuratore ed € 2.000,00 per onorario di avvocato oltre IVA, CAP e rimborso forfetario spese generali ”.
Il ricorrente chiede quanto sopra, nonché le spese processuali liquidate nella misura di Euro 2.737,22, di cui Euro 671,39 per spese, oltre C.A.P., I.V.A. e rimborso spese ex art. 15 l.p.f. nella sentenza n. 2783 del 05/12/2001 di primo grado del Tribunale di Taranto (confermata in grado d’appello sul punto).
Il ricorrente chiede, altresì, di nominare un Commissario ad acta che, in caso di persistente inadempienza della sentenza n. 245/2004 resa dalla Corte di Appello di Lecce Sez. Distaccata di Taranto, oltre il termine assegnato, provveda in luogo del predetto Ente per dare piena e completa esecuzione alla suddetta sentenza nei confronti dell’inadempiente Consorzio Speciale di Bonifica di Arneo e di condannare, in relazione al disposto dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Consorzio Speciale.
Il 26/01/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di rinvio dell’udienza fissata per il 26.1.2020 (che, pertanto è stata rinviata alla Camera di Consiglio del 20 luglio 2021), per la pendenza di trattative di bonario componimento tra le parti in causa.
Il 19/07/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di rinvio dell'udienza fissata al 20 luglio 2021 (che è stata, pertanto, rinviata alla Camera di Consiglio del 22 febbraio 2022), nelle more della pubblicazione della delibera n. 248 del 16.07.2021 con la quale il Consorzio intimato ha disposto il pagamento delle somme dovute a favore del ricorrente e del perfezionamento del pagamento.
Il 02/08/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio una rinuncia al ricorso, nella quale, premettendo che il resistente Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo nelle more ha ottemperato spontaneamente e interamente, ha dichiarato “ ai sensi e per gli effetti dell’art. 84, D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 di voler rinunciare al ricorso ” introduttivo del presente giudizio.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo.
Nella Camera di Consiglio del 22/02/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso di ottemperanza, regolare in rito, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, il 02/08/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio una rinuncia al ricorso, nella quale ha dichiarato “ ai sensi e per gli effetti dell’art. 84, D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 di voler rinunciare al ricorso ” introduttivo del presente giudizio.
A tale riguardo, osserva il Collegio che il predetto atto di rinuncia del 02/08/2021, in assenza di rituale notificazione alla controparte, deve ritenersi quale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa ai sensi dell’art. 84 (“ Rinuncia ”), comma 4, c.p.a., il quale testualmente prevede che “ in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”.
Per le ragioni sopra indicate, il ricorso di ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti per dichiarare l’irripetibilità delle spese processuali, atteso che il ricorrente non ha insistito per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO